Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2015
Scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace e nomina della commissione straordinaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Nardodipace (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 17 novembre 2013;
Considerato che, all'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) e' sciolto.
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Nardodipace (Vibo Valentia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 17 novembre 2013, nonche' il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.
Il 3 febbraio 2015, in esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo patrimoniale, e' stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia un'ordinanza di applicazione della misura personale degli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti, tra cui il sindaco del comune di Nardodipace, titolari di altrettante ditte insistenti sul territorio comunale, accusati di una serie di truffe aggravate, tentate e consumate, ai danni dello Stato e dell'Unione europea.
In relazione a tanto, il prefetto di Vibo Valentia ha disposto, con proprio decreto del 18 febbraio 2015, la sospensione del primo cittadino dalla carica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
Con la predetta ordinanza sono stati sottoposti alla misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, alcuni dipendenti fittizi delle predette ditte, tra i quali figura un assessore comunale, attualmente in carica.
I citati amministratori avevano fatto parte anche della compagine amministrativa eletta nel 2007, destinataria, con d.P.R. 19 dicembre 2011, della misura dissolutoria di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Anche un altro amministratore di quella consiliatura - attualmente non in carica - legato da stretti vincoli parentali con il vertice del locale sodalizio mafioso, e' stato posto agli arresti domiciliati in esecuzione della richiamata ordinanza del 3 febbraio 2015.
Il prefetto di Vibo Valentia, in relazione ai predetti fatti che hanno dato origine ai provvedimenti giudiziari, con proprio provvedimento del 18 febbraio 2015, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune di Nardodipace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazione della 'ndrangheta nell'amministrazione.
In esito agli accertamenti, il prefetto, su conforme parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ha redatto l'allegata relazione in data 9 settembre 2015, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le cosche locali ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.
A seguito dello scioglimento ex art. 143 citato, disposto nel 2011, il sindaco e l'allora assessore sopra richiamati sono stati dichiarati incandidabili dal Tribunale di Vibo Valentia, in data 21 ottobre 2013, ai sensi del comma 11 del predetto art. 143. Avverso il provvedimento del Tribunale, gli amministratori hanno opposto ricorso, pendente alla data delle elezioni del 2013. Detta circostanza ha consentito al primo cittadino di candidarsi in occasione della tornata elettorale autunnale straordinaria di quell'anno, risultando eletto.
Il prefetto tratteggia la figura del sindaco - definito pilastro portante dell'impianto criminale - accentratore di tutte le funzioni demandate all'ente, veicolo per coltivare gli interessi della consorteria attraverso la gestione della cosa pubblica, vicino alla 'ndrangheta per il rapporto privilegiato intrattenuto con l'amministratore - non in carica - della trascorsa consiliatura in precedenza citato, attuale presidente di una locale associazione sportiva, la cui sede e' allocata presso l'abitazione del menzionato vertice del locale sodalizio mafioso.
Ed e' proprio attraverso detto rapporto - secondo lo stesso prefetto - che si matura la connivenza tra l'apparato delinquenziale di tipo mafioso e l'amministrazione comunale, avvalorata, nei fatti, dalla presenza in seno alla compagine stessa ove si e' strutturato il programma criminale associativo di soggetti imparentati a vario titolo con personaggi pregiudicati facenti capo al «locale» della 'ndrangheta.
Ne e' esempio la predetta vicenda giudiziaria che ha coinvolto in un pactum sceleris non solo il primo cittadino e l'ex amministratore, ma anche stretti congiunti del sindaco e di due amministratori, risultati beneficiari questi ultimi delle somme indebitamente sottratte - attraverso la truffa - allo Stato e alla Comunita' europea.
Rileva, ai fini della presente relazione, anche la circostanza che il sindaco e' destinatario di un decreto prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, emesso dalla prefettura di Vibo Valentia il 16 aprile 2015 e che lo stesso provvedimento e' stato adottato nei confronti di altri due amministratori dell'ente, nel dicembre 2013 e nell'aprile 2015.
Emblematica e' la continuita' nella conduzione dell'ente da parte degli amministratori delle ultime due consiliature, se si considera che dei sei consiglieri e dei due assessori assegnati al comune, ben sette amministratori erano presenti nell'amministrazione eletta nel 2007, sciolta per infiltrazione e condizionamento mafioso.
Le risultanze di operazioni di polizia giudiziaria hanno documentato la sussistenza di rapporti tra gli amministratori e la criminalita' organizzata presente sul territorio comunale, agevolati dal fitto intreccio di parentele e frequentazioni di soggetti controindicati, con particolare riguardo al sindaco, al vicesindaco e ad alcuni consiglieri di maggioranza.
Nell'immutato quadro politico-istituzionale, l'attuale amministrazione ha mantenuto comportamenti che, come in passato, hanno favorito gli interessi criminali, risultando connotati - come evidenziato dal prefetto - da una commistione di ruoli politico-gestionali, con particolare riferimento alla figura del sindaco in grado di accentrare a se' la capacita' volitiva dell'ente e di orientare il lavoro degli organi tecnici.
In materia di contratti, lavori pubblici e acquisti, gli accertamenti della commissione d'indagine hanno fatto emergere affidamenti disposti - perlopiu' in via diretta - in spregio della normativa sugli appalti pubblici e delle specifiche norme regolamentari statutarie comunali, talora omettendo i controlli e le cautele che consentono di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi delle ditte prescelte.
Emblematica, in tal senso, e' la decisione di affidare, nell'aprile 2014 e nel gennaio 2015, due interventi di competenza comunale relativi allo smaltimento e alla rimozione di materiale legnoso, con procedure connotate da evidenti anomalie e senza chiedere la certificazione di cui alla legge 6 settembre 2011, n. 159, ad una ditta raggiunta da interdittiva antimafia, emessa dal prefetto di Vibo Valentia il 12 aprile 2013.
A seguito dell'esame degli atti inerenti i lavori e la fornitura di beni e servizi, la commissione d'accesso evidenzia come il comportamento omissivo del comune - che ha giustificato la propria condotta con l'urgente necessita' di provvedere alla rimozione del pericolo per la pubblica incolumita' - si sia verificato in relazione agli interventi affidati alla predetta ditta e non anche ad altre opere urgenti ed indifferibili.
A seguito della deliberazione dello stato di dissesto finanziario, il comune di Nardodipace ha presentato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poi approvata con D.M. dell'8 aprile 2013, recante l'individuazione delle diverse misure di risanamento dell'ente, necessarie per assicurare una stabile gestione finanziaria. In particolare, con il richiamato decreto ministeriale sono state impartite alcune prescrizioni quinquennali in materia di personale, di entrate tributarie ed extra tributarie, di accertamento e riscossione delle entrate, di riduzione delle spese correnti, di gestione contabile nonche' di funzionamento degli organismi partecipati.
Orbene, come rileva la commissione d'indagine, il sindaco e la giunta hanno disposto la revisione della pianta organica comunale - rideterminata dalla commissione straordinaria che aveva gestito l'ente dopo lo scioglimento per mafia del 19 dicembre 2011 - gia' approvata dalla commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 del decreto legislativo n. 267/2000.
A tal riguardo viene segnalato che gli organi di governo dell'ente hanno stabilito di non applicare le disposizioni relative alla mobilita' del personale in soprannumero, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consentendo la conservazione del posto di lavoro dei dipendenti in esubero presso l'amministrazione, ancorche' fuori dotazione organica.
E' un dato fattuale che le decisioni dell'ente in materia di personale abbiano favorito soggetti vicini al primo cittadino, in un'ottica clientelare contraria ai principi di imparzialita' e di buon governo, idonea a coltivare gli interessi della 'ndrangheta.
La stessa visione clientelare della gestione della cosa pubblica si riscontra in relazione alla vicenda dell'affidamento diretto, senza ricorrere al mercato elettronico, dei servizi di pulizia nel cimitero, ad una ditta che ha poi assunto un vicino congiunto di un consigliere comunale, a sua volta legato da vincoli familiari con un soggetto ritenuto affiliato alla 'ndrangheta.
L'amministrazione ha anche assunto, con contratti di collaborazione coordinata e continuata, alcune unita' di personale - talora gravate da precedenti di polizia o a cui carico risultano frequentazioni di soggetti controindicati - per accompagnare al seggio, in occasione delle consultazioni elettorali regionali del novembre 2014 in Calabria, gli elettori con difficolta' di spostamento; cio' nonostante le difficolta' finanziarie dell'ente e pur avendo a disposizione proprio personale, anche in esubero rispetto alle dotazioni organiche, e propri mezzi.
Il prefetto evidenzia la decisione della giunta di utilizzare il fondo di riserva dell'amministrazione - a cui si puo' legittimamente far ricorso solo per far fronte ad esigenze straordinarie - al fine di concedere buoni spesa a soggetti in difficolta' socio-economiche.
E' un dato fattuale che dei predetti benefici hanno fruito soggetti vicini alla 'ndrangheta o legati per vincoli familiari ad amministratori in carica.
Analoghe considerazioni valgono in relazione alla decisione dell'amministrazione di corrispondere una borsa di studio a studenti universitari appartenenti alle fasce socialmente piu' deboli della popolazione comunale, poi assegnata a un parente di un locale esponente malavitoso.
Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso hanno evidenziato anomalie ed irregolarita' sia nella procedura per l'assegnazione dei buoni spesa che in quella relativa alla concessione della borsa di studio.
A fronte delle citate iniziative, l'ente, che avrebbe dovuto attuare un'attenta politica di risanamento finanziario, ha posto in essere comportamenti difformi dalla sana e prudente conduzione dell'amministrazione.
In materia di entrate tributarie ed extra tributarie, il richiamato decreto ministeriale con il quale viene approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ha previsto l'applicazione, per un quinquennio, dell'aliquota massima consentita, allo scopo di mantenere la stabilita' di gestione. L'ente non solo ha omesso di controllare le diverse successive fasi dell'entrata, dell'accertamento e della riscossione dei proventi comunali, per contenere l'evasione fiscale ma, circostanza ancor piu' grave, con delibera di giunta del 17 febbraio 2014, ha stabilito di sospendere i pagamenti non ancora avvenuti dei tributi comunali per gli anni 2012 e 2013, ritenendo gli importi dovuti dal contribuente elevati ed irragionevoli, ancorche' stabiliti dalla stessa giunta.
Di fatto, il comune ha bloccato la riscossione dei tributi locali, rinviando l'esazione all'accertamento di' un importo ragionevole dei tributi comunali che, al termine dell'accesso ispettivo, non era ancora stato deliberato.
Lo stesso comportamento inerte e' stato riscontrato nell'attivita' di riscossione dei canoni di locazione dei beni comunali, in relazione al quale la commissione ha segnalato il persistere delle logiche clientelari che connotano l'azione amministrativa dell'ente, nonche' la circostanza che alcuni soggetti conduttori dei beni sono persone vicine a sodalizi criminali.
Altra vicenda sintomatica di una gestione amministrativa improntata alla tutela degli interessi propri, complementari all'affermazione e al rafforzamento della criminalita' organizzata sul territorio e permeabile alle pressioni esterne, riguarda l'annullamento dei diversi incarichi legali affidati, a tutela dell'ente, dalla commissione straordinaria che aveva guidato l'amministrazione comunale a far data dal 19 dicembre 2011, per vicende in cui erano coinvolti gli amministratori stessi.
Il prefetto cita la costituzione di parte civile dell'ente nei giudizi in cui il sindaco in primis ed altri amministratori risultavano rinviati a giudizio per questioni riguardanti la precedente gestione amministrativa conclusa con lo scioglimento per infiltrazioni mafiosa, nonche' la resistenza innanzi al Tar Lazio, prima, e nell'ambito del ricorso al Capo dello Stato, poi, per i ricorsi avverso il decreto presidenziale di scioglimento del civico consesso.
Complessivamente, l'attivita' del comune di Nardodipace - sebbene contenuta per la situazione di dissesto finanziario del comune e per le ridotte dimensioni demografiche dell'ente - risulta di notevole impatto sulla collettivita' amministrata, soprattutto se si considera la centralita' della figura del sindaco il cui ruolo, assolutamente funzionale al mantenimento di consolidati rapporti con le locali cosche, e' finalizzato - come evidenzia il prefetto - ad accentuare una forma di comando discrezionale ed indiscusso che elargisce favori ed assicura, attraverso la presenza di amministratori direttamente o indirettamente collegati alle consorterie locali, l'esercizio di un potere mafioso, inteso come forma assoluta di controllo.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Vibo Valentia hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Nardodipace, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 27 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: Alfano

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Prefettura di Vibo Valentia
Organo esecutivo di sicurezza
Prot. nr. 30/2-2/2015/N.C./O.P.S.

Vibo Valentia, 9 settembre 2015

All'On. Ministro dell'interno - Roma Oggetto: Comune di Nardodipace (VV). Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Il Comune di Nardodipace, gia' nel 2008, e' stato interessato da una procedura finalizzata ad evidenziare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e/o collegamenti con la criminalita' organizzata.
Detta procedura si e' conclusa nel marzo 2010 con un provvedimento del Ministro dell'interno che riteneva insufficienti gli elementi forniti ai fini dello scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 TUEL.
Nel mese di luglio 2010, nell'ambito di una vasta operazione condotta dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria denominata "Crimine", venivano tratti in arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso, tra gli altri, il padre ed il cugino dell'allora vice Sindaco del Comune di Nardodipace, omissis.
La citata Procura, su richiesta della Prefettura di Vibo Valentia formulata ai sensi del comma 3 dell'art. 143 TUEL, trasmetteva, nel gennaio 2011, lo stralcio del fermo effettuato nell'ambito della citata operazione "Crimine" in data 9 luglio 2010 e poi confermato dal GIP di quel Tribunale, in cui omissis, padre dell'allora vice Sindaco di Nardodipace, omissis, veniva individuato come personaggio di spicco della 'ndrangheta nelle Serre Vibonesi e organizzatore del "locale" di Cassari, frazione di Nardodipace, mentre omissis, cugino del predetto vice Sindaco, veniva indicato come elemento attivo al predetto locale.
A conclusione delle citate verifiche, infatti, le Forze dell'Ordine, con diverse informative, fornivano al Prefetto di Vibo Valentia gli elementi necessari e sufficienti - per avanzare al Ministro dell'interno, richiesta di autorizzazione per l'esercizio delle funzioni d'accesso.
Con decreto del 24 marzo 2011, il Ministro dell'interno accoglieva la richiesta e, pertanto, il Prefetto di Vibo Valentia disponeva l'accesso, nominando la relativa Commissione omissis.
La commissione d'accesso, in data 20 settembre 2011, stilava relazione al Prefetto, riscontrando elementi favorevoli allo scioglimento degli organi elettivi, ed il Ministero dell'interno in data 12 dicembre 2011, proponeva lo scioglimento.
In data 19 dicembre 2011, il consiglio comunale di Nardodipace (VV) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata di diciotto mesi, essendo stato riscontrato il radicato controllo dell'Ente da parte della criminalita' organizzata, che ne ha compromesso la sua imparzialita'. Il commissariamento e' stato determinato da:
collegamenti e frequentazioni tra componenti della compagine elettiva con esponenti della locale criminalita' organizzata;
la presenza nell'ambito dell'amministrazione comunale, in qualita' di Vice sindaco prima e successivamente di assessore e responsabile del servizio finanziario, del figlio del locale capo mafia nonche' capo indiscusso della criminalita' organizzata locale e collettore delle maggiori decisioni degli stessi ambienti malavitosi;
un contesto generale di illegalita' nei settori strategici dell'Ente locale, con particolare riferimento a quello del personale e degli affidamenti di appalti e servizi;
Nell'occasione veniva nominata la Commissione prefettizia omissis.
In data 14 gennaio 2013 veniva richiesta la proroga della gestione commissariale ex art. 143, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 per ulteriori mesi 6 (sei).
Avverso il decreto di scioglimento veniva proposto ricorso al T.A.R. Lazio e successivamente al Capo dello Stato che in data 6 dicembre 2013, con D.P.R. (udito il parere n. 2661/2013 - 7614/2012 reso dal Consiglio di Stato - Sezione Prima nell'adunanza del 9 ottobre 2013) respingeva e dichiarava in parte «improcedibile» il ricorso straordinario al Presidente Repubblica presentato dagli amministratori avverso lo scioglimento del 19 dicembre 2011.
In data 21 ottobre 2013, con decreto n. 162/2013, il Tribunale - Sezione Civile - di Vibo Valentia dichiarava incandidabile omissis ai sensi dell'art. 143 decreto legislativo n. 267/2000.
Al presente decreto veniva opposto ricorso in Appello, e cio' consentiva la candidatura degli stessi amministratori comunali sciolti con candidato Sindaco lo stesso omissis, per l'elezioni comunali indette per il 17 novembre 2013 e 18 novembre 2013.
In data 19 novembre 2013 veniva proclamato Sindaco omissis e terminava la gestione commissariale.
In data 6 maggio 2014, la Corte d'Appello - sezione Civile - di Catanzaro dichiarava l'improcedibilta' della domanda del Ministero dell'interno volta alla declaratoria di incandidabilita' degli amministratori del disciolto consiglio comunale di Nardodipace (VV), stante l'avvenuto espletamento di due turni elettorali nella Regione Calabria dalla data dello scioglimento.
In data 3 febbraio 2015, nell'ambito di una vasta operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia denominata «Uniti per la Truffa», venivano tratti in arresto per truffa aggravata ai danni dello Stato e della Comunita' europea, tra gli altri, il Sindaco del Comune di Nardodipace, omissis, mentre altri amministratori venivano sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G..
La citata Procura, notiziata la Prefettura di Vibo Valentia, trasmetteva lo stralcio del fermo effettuato nell'ambito della citata operazione «Uniti per la Truffa» emesso dal GIP di quel Tribunale, in cui tra gli altri, il Sindaco omissis ed altri amministratori comunali (assessori e consiglieri comunali), nonche' proprio omissis, figlio di omissis, capo della 'ndrangheta e organizzatore del «locale» di Cassari, frazione di Nardodipace e personaggio di spicco nel territorio delle Serre Vibonesi, figuravano nuovamente uniti in un organizzazione di ditte sodali alla cosca locale.
Lo scrivente, con decreto prefettizio n. 4437 del 3 febbraio 2015, decretava la sospensione del Sindaco di Nardodipace (VV) ex art. 11 decreto legislativo n. 235/2012 in virtu' della misura cautelare domiciliare.
Successivamente, con decreto n. 6991 del 18 febbraio 2015 (1) , lo scrivente disponeva l'accesso al Comune di Nardodipace (VV), nominando la relativa omissis.
La Commissione, in data 23 febbraio 2015, si insediava presso il Comune di Nardodipace, predisponendo il relativo verbale e richiedendo contestualmente agli uffici comunali la documentazione necessaria per l'avvio delle attivita'.
In data 26 febbraio 2015, cessava la misura di custodia cautelare per omissis e lo stesso si re-insediava nella carica di Sindaco.
Acquisito quanto sopra e dopo aver proceduto all'esame della rilevante massa di atti presi in consegna nella forma di copie, la Commissione, con nota del 15 maggio 2015, richiedeva al Prefetto di Vibo Valentia la proroga del termine assegnato per la conclusione delle attivita', che veniva concessa con decreto del medesimo in data 18 maggio 2015 con scadenza al 17 agosto 2015.
La complessita' delle problematiche riscontrate imponeva la necessita' di approfondimenti che venivano effettuati anche attraverso molteplici audizioni di amministratori e funzionari del Comune di Nardodipace, nonche' di professionisti a vario titolo coinvolti nelle procedure amministrative.
Inoltre, attraverso i dati conoscitivi in possesso delle Forze di Polizia, venivano sviluppati numerosi accertamenti su posizioni soggettive di amministratori comunali, dipendenti e collaboratori, nonche' su altri soggetti di interesse per l'attivita' di accesso.
Completate tutte le attivita' acquisitive e conoscitive e' stata redatta la relazione conclusiva, nella quale vengono esposti gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Commissione alla luce delle disposizioni ordinamentali e normative vigenti in materia.
Il complesso lavoro di acquisizione, di ricostruzione e di analisi svolto dalla commissione di accesso consente preliminarmente di far rilevare come dalle indagini svolte ed ampiamente documentate nel corpo della relazione, sia emersa la sussistenza di uno stretto rapporto tra amministratori e criminalita' organizzata sulla base di una pluralita' di circostanze che presentano quel «grado di significativita' e di concludenza», che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato richiede ai fini della configurabilita' di forme di condizionamento degli organi elettivi, che vincolano la vita amministrativa dell'Ente a dinamiche riconducibili a mire espansionistiche della criminalita' operante sul territorio.
Detti accertamenti hanno consentito, infatti, di appurare una fitta e intricatissima rete di parentele dirette e collaterali, di affinita', di contiguita', di connivenze e di assidue frequentazioni degli amministratori comunali in carica e di molti dipendenti con numerosi soggetti gravati da diversi precedenti penali e di polizia, nonche' con noti esponenti delle consorterie criminali delle Serre Vibonesi.
...omissis...
L'affermazione delle consorterie criminali passa anche e soprattutto dal controllo dell'amministrazione comunale; e' in questa ottica che vanno inquadrate le assidue frequentazioni tra amministratori comunali ed appartenenti alle cosche locali.
La via della politica e del controllo della pubblica amministrazione e di conseguenza la gestione delle attivita' economiche ad essa collegate, sono fondamentali per un piccolo Comune, quale e' Nardodipace, in cui il piu' misero contributo di una manciata di euro, la concessione di un buono spesa o di una borsa di studio, l'appalto, anche di modico valore, l'assegnazione di un posto di lavoro, anche temporaneo, ovvero di un taglio boschivo, fanno la differenza tra l'indigenza ed il benessere e rappresentano, quindi, una delle chiavi di lettura per analizzare tutti i fenomeni che si verificano all'interno della comunita' locale.
Appare improbabile, in ragione dei legami a diverso titolo intercorrenti tra alcuni amministratori e dipendenti del Comune di Nardodipace e la criminalita' organizzata locale, consolidatasi nel tempo in quel contesto ambientale, che la funzione amministrativa dell'ente non ne sia fortemente condizionata.
...omissis...
Del resto la fitta rete di rapporti e di frequentazioni non puo', nel caso in esame, ricondursi semplicemente a diffusi ed ordinari rapporti di parentela e di conoscenza, tipici delle piccole realta' territoriali, in quanto essa influenza, per come emerge dalle risultanze delle verifiche effettuate, le scelte operate dagli organi amministrativi e si configura, quindi, come una chiara forma di condizionamento delle cosche locali, interessate a consolidare la propria posizione di potere anche attraverso il controllo delle istituzioni locali: tutto cio' che insiste sul territorio deve necessariamente avere il placet della cosca criminale che, appunto, anche attraverso gli organi amministrativi esercita tale totale controllo intervenendo direttamente anche nella gestione di illeciti rapporti economici ...omissis...
In realta' sono proprio le ridotte dimensioni dell'Ente, le fragili condizioni socioculturali di quella comunita', che, unite ad una accertata e storica diffusione sul territorio di fenomeni di criminalita' organizzata, favoriscono una sorta di assoggettamento della comunita' stessa ad un modus operandi tipicamente mafioso e che si esplicita anche attraverso l'azione dell'amministrazione comunale; da quanto emerso, infatti, molte delle attivita' poste in essere dalla stessa, lungi dall'essere improntate al principio dell'efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa, risultano, invece, funzionali a consolidare equilibri poco chiari e, soprattutto, ad esercitare, al fine di accentuare quell'assoggettamento di cui si e' detto, una forma di comando discrezionale ed indiscusso che elargisce favori ed assicura, attraverso la presenza di amministratori direttamente o indirettamente collegati alle consorterie locali, l'esercizio di un potere mafioso, inteso come forma assoluta di controllo, un potere estrinsecato proprio per il tramite del primo cittadino omissis
...omissis...
Non puo' che interpretarsi in tal senso, il comportamento del Sindaco omissis che, attraverso un'azione ammantata da efficientismo ed intraprendenza, ma in realta' eufemisticamente disinvolta, irrispettosa delle regole e dei principi ordinamentali, finisce per essere assolutamente funzionale al mantenimento di consolidati rapporti con le cosche locali. Al riguardo si richiamano, oltre alle risultanze investigative dell'operazione «Uniti per la Truffa», le assidue frequentazioni dello stesso con noti esponenti della malavita organizzata, le tante violazioni di legge ed illegittimita' riscontrate in materia di assunzioni ed amministrativa in genere.
...omissis...
Alla luce di cio', non possono non trovare peso quelle situazioni che, sebbene non traducibili in addebiti personali, sono comunque tali da rendere plausibili, nella concreta realta' contingente e in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione, o meglio nel caso di specie, di un concorso degli amministratori agli interessi della criminalita' organizzata e che la richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato ricollega anche a vincoli di parentele o di affinita', a rapporti di amicizia o di affari, ovvero a frequentazioni.
Assumono importanza decisiva, accanto ai collegamenti esistenti fra singoli amministratori ed esponenti della criminalita', che intensamente ricorrono e che sono documentati nel lavoro della Commissione d'accesso, anche i tratti di una sistematica operativita' caratterizzata da diffuse irregolarita', anomalie e condizionamenti dell'andamento dell'attivita' amministrativa dell'Ente locale, sia per quanto concerne la gestione degli apparati amministrativi, sia nello svolgimento delle funzioni amministrative.
Per come evidenziato dal Consiglio di Stato «la ratio della norma non tende solo a stroncare la commissione di illeciti, ma si inquadra nel sistema preventivo di controllo generale riservato allo Stato in ordine a fatti che si reputano idonei a determinare uno sviamento dell'interesse pubblico»; l'accento, pertanto, e' posto non solo sulle possibili forme assunte dai rapporti tra amministratori ed esponenti della criminalita' organizzata, quanto piuttosto sugli effetti della permeabilita' dell'amministrazione comunale ai condizionamenti malavitosi.
In questo quadro vanno letti i seguenti elementi, emersi dall'attivita' ispettiva, che appaiono, unitamente ad altri, diffusamente esposti nel presente lavoro, meritevoli di particolare valutazione, nella loro valenza sintomatica di un condizionamento degli organi amministrativi da parte delle consorterie criminali.
La maggioranza degli amministratori del Comune di Nardodipace, nonche' molti dei loro rispettivi familiari, sono stati coinvolti a vario titolo nell'operazione di P.G. «Uniti per la Truffa»; l'attivita' investigativa ha consentito di porre fine ad un sodalizio criminale scaturito in seno alla compagine amministrativa e volto, attraverso l'ausilio ed il placet della locale di 'ndrangheta, a sottrarre indebitamente fondi pubblici destinati a creare, potenzialmente, imprenditorialita' sul territorio. La distrazione delle somme di denaro, ammontante a 400.000 euro circa nella prefigurazione delinquenziale del sodalizio, non solo non ha consentito il realizzarsi di alcuno sviluppo effettivo sul territorio, ma ha, altresi', riaffermato come in Calabria e in particolar modo a Nardodipace, la 'ndrangheta non solo riesca a permeare gli apparati pubblici, ma altresi' a fondersi con essi;
...omissis...
Non e' irrilevante, inoltre, la circostanza che gli stessi soggetti coinvolti nella citata operazione di polizia siano a vario titolo presenti o, comunque coinvolti in vicende dell'Amministrazione comunale, ...omissis... Le vicende citate chiariscono, ove ce ne fosse ancora bisogno, l'intreccio indissolubile di interessi tra soggetti appartenenti allo stesso sodalizio criminale che si riverbera nella gestione della cosa pubblica.
Per quanto attiene al personale, va preliminarmente evidenziato che gli accertamenti svolti sul personale dipendente del Comune hanno fatto rilevare, anche in questo caso, una fitta rete di relazioni parentali e/o frequentazioni di molti dipendenti con elementi della criminalita' organizzata, per come ampiamente documentato nel corpo della relazione e che conferma la sussistenza di un intricato sistema di equilibri, funzionale a consolidare direttamente o indirettamente il potere delle cosche ed a favorire, comunque, quella permeabilita' dell'Ente alle influenze malavitose.
Inoltre, confermativa di quel quadro di diffusa irregolarita' e della scarsa propensione degli organi amministrativi ad affermare solide condizioni di legalita' e di buona amministrazione, quali argini imprescindibili alla pervasivita' mafiosa, e' indubbiamente la gestione del personale.
Rilevano in tal senso:
le procedure relative alla rideterminazione della dotazione organica che, seppure sostenute da una molteplicita' di atti puntigliosamente confezionati, denotano, verosimilmente, la volonta' del Sindaco e della giunta di ribaltare le determinazioni della Commissione straordinaria al fine di favorire i dipendenti piu' vicini all'Amministrazione, pur trincerandosi dietro le verifiche e le attivita' di approfondimento effettuate, solo formalmente, dal segretario comunale.
la palese irregolarita' di alcune procedure eseguite che dimostra, ancora una volta, un uso quasi temerario degli strumenti normativi, liberamente interpretati e utilizzati per interessi non sempre generali e pubblici «in fraudem legis vero qui, salvis verbis, legis sententiam eius circumvenit» (2) .
la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine alla necessita' di modificare le determinazioni della Commissione straordinaria, vagliate positivamente dal Ministero dell'interno;
la dichiarazione di esubero di alcuni dipendenti, verso i quali con la delibera della giunta n. 141 si stabilisce apoditticamente, in palese contrasto con la ratio della norma e inficiando di fatto la misura adottata per il risanamento dell'Ente, che ai predetti dipendenti non sono applicabili le disposizioni relative alla disponibilita' di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001, rimanendo gli stessi in esubero rispetto alla dotazione organica rideterminata dall'Ente pur conservando il posto di lavoro fuori dotazione organica presso il Comune di Nardodipace.
Riguardo alla gestione amministrativa con particolare riguardo alla revoca degli incarichi legali, l'analisi delle delibere e delle determine degli organi tecnici evidenzia un modus operandi del Sindaco omissis e della sua Giunta caratterizzato da una completa indifferenza verso gli interessi pubblici e, soprattutto, espressione di un atteggiamento di arroganza anche nell'interpretazione e applicazione delle norme, tanto da ritenersi legibus soluti.
E' utile rilevare come attraverso veri e propri «contorcimenti» giuridici contenuti nella motivazione della delibera, la Giunta giunga, senza valutare le conseguenze negative per l'interesse pubblico derivanti dalla determinazione adottata, all'annullamento di diversi incarichi legali affidati dalla commissione straordinaria per rilevanti questioni dell'Ente.
Con l'adozione dell'atto, delegittimante l'operato della Commissione straordinaria, di fatto, gli amministratori hanno annullato degli incarichi conferiti per vicende in cui erano coinvolti interessi degli stessi, quali la costituzione di parte civile dell'Ente in processi in cui il Sindaco in primis ed altri amministratori risultavano rinviati a giudizio per questioni riguardanti la precedente gestione amministrativa conclusasi con lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la resistenza davanti al TAR Lazio prima e nell'ambito del ricorso al Capo dello Stato, poi, per i ricorsi avverso il DPR di scioglimento proposti dal Sindaco omissis e altri amministratori, evidenziando un palese conflitto di interesse che avrebbe imposto il dovere di astenersi da ogni decisione ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL). Tale norma, appunto, obbliga gli amministratori a non prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nelle quali si tratti di un interesse proprio o di propri congiunti entro il 4 grado. Violazione particolarmente grave (probabilmente valutabile sotto il profilo penale dell'eventuale abuso d'ufficio) in quanto la norma e' posta a salvaguardia in particolare dei principi costituzionali di imparzialita' e di buona amministrazione.
Appare evidente, ancora una volta, il tentativo del Sindaco e della Giunta di piegare gli interessi dell'Ente a quelli privati propri, o di persone vicine all'amministrazione stessa, attraverso una gestione che, nonostante le forzate motivazioni giuridiche dei provvedimenti adottati, denotano un sistema clientelare, permeabile alle pressioni esterne, secondo un consolidato principio criminale-clientelare che permea l'intero operato dell'Amministrazione omissis il tutto, celato dietro un velo di ossequioso fittizio rispetto della legalita' ed una paternalistica vicinanza all'elettorato che altro non dissimula che la tutela spregiudicata di interessi propri, complementari all'affermazione e rafforzamento della criminalita' organizzata sul territorio.
Revocata la costituzione di parte civile dell'Ente nei confronti di un'Amministrazione gia' sciolta per infiltrazioni mafiose non resta che proclamare icasticamente che nel Comune piu' povero dell'entroterra vibonese la «'ndrangheta non esiste!» Sic!... o forse che, riflessione piu' condivisibile, vi sia una commistione si' profonda e viscerale tale da rendere la stessa un unicum indissolubile con l'intera Amministrazione.
In relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi, per quel che riguarda le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, l'attivita' svolta dalla Commissione ha permesso di rilevare una marcata approssimazione e superficialita' nell'organizzazione di un cosi' importante aspetto della vita amministrativa, reso ancor piu' delicato dalle non ottimali condizioni economiche strutturali dell'Ente.
A riguardo, si ritiene utile evidenziare come - oltre alle irregolari modalita' utilizzate per la scelta dei contraenti sia in relazione all'omesso ricorso al MEPA, sia perche' tali scelte sono state direttamente effettuate dall'organo politico anziche' da quello gestionale - ...omissis...
Dalla disamina della documentazione acquisita, e' emerso, inoltre, un reticolo di collegamenti, parentele e rapporti tra persone, societa' e, quindi, interessi economici, imprenditoriali e sociali gravitanti intorno al Sindaco ed alla Giunta. Tale modo di amministrare la cosa pubblica, fa comprendere, chiaramente, il generale grado di permeabilita' di un ambiente territoriale particolarmente esposto a influenze mafiose che, come noto, inclini a coinvolgere soggetti apparentemente neutri.
Per le circostanze evidenziate nella presente relazione e sulla base di tutti gli elementi esposti, non puo' che farsi ulteriormente rilevare come l'andamento dell'attivita' amministrativa appaia fortemente compromesso dall'esistenza di condizionamenti tali da incidere sulla libera determinazione degli organi comunali e da compromettere il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.
Il quadro complessivo che ne deriva, infatti, caratterizzato, da un lato, dalla storica presenza delle cosche sul territorio e dai documentati rapporti delle consorterie mafiose con gli amministratori e, dall'altro, dalle precarie condizioni di funzionalita' dell'Ente, fa ragionevolmente ritenere sussistente una condizione di permeabilita' dell'Ente alle influenze delle organizzazioni criminali.
Emergono, infatti, da tale quadro e sotto molteplici aspetti, quelle circostanze concrete, univoche e rilevanti richieste dalla vigente normativa ai fini della individuazione di elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalita' organizzata e della configurabilita' di forme di condizionamento dell'attivita' amministrativa.
Conseguentemente, e' doveroso sottoporre quanto sopra alle valutazioni degli Organi Istituzionali competenti all'adozione delle misure e dei presidi che, a tal fine, il legislatore ha prefigurato con l'art. 143 del TUEL, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94. ...omissis...
Sulla base dell'analisi svolta, non possono non trovare peso quelle situazioni peraltro traducibili in addebiti personali, che sono tali da rendere plausibili, nella concreta realta' contingente ed in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di un condizionamento degli amministratori da parte della criminalita' organizzata.
Alla luce degli elementi emersi ed acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, nella seduta odierna, di cui si allega stralcio del verbale, si ritiene di dover proporre lo scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, cosi' come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

Il Prefetto: Bruno

(1) ex art. 11 comma 8 del decreto legislativo n. 235/2012 allo scopo
di acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i
servizi comunali

(2) contro la legge (agisce) colui che, fatte salve le parole, aggira
la sostanza (della legge)
 
Art. 2

La gestione del comune di Nardodipace (Vibo Valentia) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott.ssa Francesca Giovanna Buccino - viceprefetto;
dott. Giuseppe De Marco - viceprefetto aggiunto;
dott. Stefano Tenuta - funzionario economico-finanziario.
 
Art. 3

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2015 Interno, foglio n. 2340
 
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