Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2016 (vai al sommario) |
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LEGGE 16 novembre 2015, n. 213 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. |
| ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL MONTENEGRO
IN MATERIA DI
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro, d'ora innanzi chiamati congiuntamente le "Parti" e singolarmente "Parte": - confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - desiderosi di accrescere la cooperazione nel campo della Difesa; - convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuira' a migliorare la comprensione reciproca delle problematiche di sicurezza ed a consolidare le rispettive capacita' di difesa; - esprimendo la propria aspirazione ad una cooperazione reciprocamente vantaggiosa fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa del Montenegro basata sul rispetto e la fiducia reciproci e sul riconoscimento degli interessi delle Parti, hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO I
PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE
Le Parti agiranno in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocita'. |
| AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO
ON
DEFENCE CO-OPERATION
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso. |
| ARTICOLO 2
REALIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE
2.1 L'organizzazione e la promozione della cooperazione bilaterale nel campo della difesa saranno condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa del Montenegro. 2.2 Le consultazioni tra i Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Podgorica, di norma con cadenza annuale o secondo quanto diversamente concordato, al fine di individuare e definire le misure specifiche volte all'attuazione del presente Accordo. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 671 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ARTICOLO 3
SETTORI DI COOPERAZIONE
3.1 La cooperazione tra le Parti avra' luogo, in conformita' con i trattati internazionali sulla difesa, sulla sicurezza e sul controllo degli armamenti e potra' interessare i seguenti campi: a. politica di sicurezza e difesa; b. industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti che dipendono dai Ministeri della Difesa; c. scambio e transito di materiali ed attrezzature militari; d. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; e. ricerca e sviluppo di armamenti ed apparecchiature militari; f. assistenza reciproca in merito all'organizzazione delle Forze Armate, all'assetto e all'equipaggiamento delle unita' militari e alla gestione delle risorse umane; g. formazione e addestramento; h. idrografia; i. questioni relative alla polizia militare; j. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attivita' miliari; k. sanita' militare; l. storia militare; m. sport militare; 3.2 La cooperazione potra' non limitarsi ai settori sopraccitati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di interesse reciproco |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| ARTICOLO 4
FORME DI COOPERAZIONE
La cooperazione fra le Parti Contraenti comprendera' le seguenti attivita': a. incontri tra Ministeri della Difesa, Comandanti in Capo, loro vice ed altri Funzionari autorizzati dalle Parti; b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti; c. organizzazione e partecipazione ad attivita' addestrative, corsi ed esercitazioni militari; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; f. contatti fra istituti militari similari; g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazione a simposi, conferenze e corsi; h. visite di navi, aerei ed altre strutture militari; i. scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche; j. scambio nel campo delle attivita' culturali e sportive; k. tutti gli altri programmi ed attivita' scelti di comune accordo da entrambe le Parti. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 novembre 2015
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Pinotti, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Orlando |
| ARTICOLO 5 COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA DELLA DIFESA E DELLO SCAMBIO DI ARMAMENTI.
5.1 Le Parti prenderanno accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attivita' di scambio. 5.2 Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti. della ricerca e dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari riguarderanno la cooperazione per lo sviluppo, la produzione e lo scambio di materiale militare nel seguenti campi: a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze in campo tecnico; c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. approvvigionamento e produzione di apparecchiature militari rientranti nell'ambito di programmi comuni, ordinati da una della Parti, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali delle Parti in materia di importazione e esportazione di materiali militari; e. supporto alle industrie di difesa ed agli Enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo produzione di materiali militari. 5.3 Alle scopo di mettere in atto le disposizioni del presente Accordo, le Parti concordano di analizzare ulteriori dettagli e di costituire gli organismi pertinenti. 5.4 Le Parti si impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione del risultato dell'attivita' intellettuale derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti. |
| ARTICOLO 6
ASPETTI FINANZIARI
6.1 L'attuazione del presente Accordo e le attivita' conseguenti saranno finanziate dalla Parti seconde il principio della reciprocita'. 6.2 La Parte inviante sosterra' gli oneri relativi alle spese di viaggio, agli stipendi e all'assicurazione malattia e infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' con le proprie norme. 6.3 La Parte ospitante garantira' il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterra' le spese relative alle attivita' pianificate. 6.4 Le spese relative alle cure sanitarie saranno ripartite nel modo seguente: a. la Parte ricevente provvedera' alle cure mediche d'urgenza; b. la Parte Inviante sosterra' i costi relativi all'assicurazione sanitaria oltre alle spese per il rimpatrio del proprio personale ammalato. 6.5 Tale principio generale di reciprocita' non sara' applicato nei riguardi di gruppi composti da piu' di 10 persone. Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione non nel quadro del presente Accordo la Parte stessa sosterra' tutte le spese relative. |
| ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DANNI
7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sara' corrisposto dalla Parte inviante 7.2 In caso di danno arrecato a personale, apparecchiature e infrastrutture, il risarcimento dovuto per il danno causato sara' stabilito di comune accordo tra le Parti. |
| ARTICOLO 8
GIURISDIZIONE
8.1 Le Autorita' del Paese ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione. 8.2 Ciononostante, le Autorita' del Paese d'origine avranno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi: a. infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine; b. le infrazioni risaltanti da qualsiasi atto o omissione, commesse intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione di ed in relazione con il servizio. 8.3 Nell'ipotesi di cui al secondo comma, le Autorita' del Paese d'origine potranno rinunciare alla giurisdizione che e' loro attribuita in priorita', notificandolo alle Autorita' del Paese ospitante. |
| ARTICOLO 9
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONE CLASSIFICATE
9.1 Ai fini del presente Accordo, con il termine "informazioni classificate" si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contento classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti. 9.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo verranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti. 9.3 Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorita' Nazionale per la Sicurezza/Autorita' Designata dalle Parti. 9.4 La corrispondenza delle Classifiche di segretezza e' la seguente: ===================================================================== | Per la Repubblica | Corrispondenza (in | | | italiana | lingua inglese) |Per il Montenegro | +========================+=======================+==================+ | SEGRETISSIMO | TOP SECRET | STROGO TAJNO | +------------------------+-----------------------+------------------+ | SEGRETO | SECRET | TAJNO | +------------------------+-----------------------+------------------+ | RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | POVJERLJIVO | +------------------------+-----------------------+------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | INTERNO | +------------------------+-----------------------+------------------+
9.5 L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtu' del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverra' dopo che sia stata accertata la necessita' di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali. 9.6 La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 9.7 Il trasferimento a Terzi/Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la Sicurezza della Parte Originatrice. 9.8 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' Designate per la Sicurezza delle Parti. |
| ARTICOLO 10
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversia circa I'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risoleranno la questione mediante trattative o consultazione bilaterale. |
| ARTICOLO 11
EMENDAMENTI E CESSAZIONE
11.1 Il presente Accordo entrera' in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicheranno ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di ratifica. 11.2 Il presente Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento tramite lo scambio di Note Ufficiali. Oualsiasi modifica entrera' in vigore dopo aver espletate le necessarie procedure. 11.3 Il presente Accordo, la cui durata prevista e' di cinque anni, si intendera' automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica. 11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attivita' rimaste incompiute ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse. 11.5 In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 14 settembre 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, montenegrina e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede la versione inglese. Parte di provvedimento in formato grafico |
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