Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 7 dicembre 2015, n. 216
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2009.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalita', fatto a Roma il 5 novembre 2009.
 
Allegato Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla
criminalita' organizzata, al traffico illecito di sostanze
stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche
impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di
criminalita'

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, qui di seguito denominate le "Parti",
convinti della importanza della cooperazione internazionale per prevenire efficacemente e contrastare la criminalita' organizzata e - in particolare - i reati connessi alle sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al terrorismo;
preoccupati riguardo all'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei precursori e del loro uso illegale nonche' riguardo al traffico illegale delle materie prime e delle sostanze chimiche impiegate per la loro produzione;
richiamandosi alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, modificata dal Protocollo firmato il 25 marzo 1972; alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; alla Convenzione sul Contrasto al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 dicembre 1988; alla Convenzione Internazionale per la Repressione degli Attentati Dinamitardi di matrice terroristica del 12 gennaio 1998; alla Convenzione Internazionale per la Soppressione del Finanziamento al Terrorismo del 10 gennaio 2000; al Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, firmato il 5 maggio 1997;
tenuto conto della Convenzione ONU contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale del 13 dicembre 2000;
confermando la propria determinazione nel contrasto al terrorismo;
determinati ad adottare misure efficaci per combattere la falsificazione e la contraffazione di documenti impiegati per l'immigrazione clandestina,

hanno concordato quanto segue:
Articolo 1

Le Parti, in ottemperanza al presente Accordo, alla pertinente legislazione nazionale e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti, cooperano al fine di contrastare la criminalita' organizzata e le sue diverse forme, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i precursori e le sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, il terrorismo ed altri reati, inclusa la relativa prevenzione, repressione, investigazione e divulgazione. Il presente Accordo non prevede la reciproca assistenza legale in materia di criminalita' ed estradizione.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

La cooperazione tra le Parti include i seguenti tipi di reato:
traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, precursori e sostanze chimiche come pure gli strumenti e le attrezzature impiegati per la loro produzione, ad es. i reati indicati nell'articolo 3, comma 1 e 2 della Convenzione ONU contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988;
crimini riferibili ad attivita' economiche;
corruzione;
terrorismo;
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
traffico di esseri umani;
fabbricazione e diffusione di titoli, carte di credito, denaro e altri mezzi di pagamento falsificati;
falsificazione di documenti ufficiali;
reati contro la proprieta';
criminalita' ambientale;
traffico illecito di armi da fuoco, di munizioni, di esplosivi, di materiali radioattivi, nucleari e tossici, di beni e di tecnologie di importanza strategica come pure di altri materiali impiegati per la produzione di armi di distruzione di massa;
traffico illecito di opere d'arte;
crimini informatici e telematici.
Previo consenso delle Parti, la cooperazione potra' includere qualsiasi altro tipo di reato che le Parti siano reciprocamente interessate a perseguire.
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3.

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo:
Gli organismi competenti delle Parti sono:
Per la parte Italiana:
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Per la parte Kazaka:
Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kazakhstan;
Comitato per la Sicurezza Nazionale della Repubblica del Kazakhstan;
Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica del Kazakhstan;
Agenzia della Repubblica del Kazakhstan per la Prevenzione dei Crimini Economici e della Corruzione (Polizia Tributaria);
Servizio della Guardia Presidenziale della Repubblica del Kazakhstan;
Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan;
Comitato di Controllo Doganale del Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakhstan.
2. Gli organismi competenti delle Parti dovranno immediatamente informarsi reciprocamente tramite i canali diplomatici in caso di modifica delle loro denominazioni ufficiali.
3. Le Parti informeranno circa i punti di contatto degli organismi competenti dei rispettivi Stati tramite i canali diplomatici.
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Articolo 4.

Ai fini del contrasto alla criminalita' organizzata, le Parti, in conformita' alla legislazione nazionale dei loro Stati, cooperano nel modo seguente:
1) scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed immediato sulle varie forme di criminalita' organizzata e sulla lotta contro di essa, su richiesta o iniziativa di una delle Parti. Scambio di informazioni operative di reciproco interesse anche in relazione ad eventuali contatti tra le associazioni e gruppi di criminalita' organizzata nei Paesi di entrambe le Parti;
2) scambio di esperti e organizzazione di corsi di formazione comuni su specifiche tecniche investigative e operative;
3) scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalita' organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici di sicurezza personale impiegati in operazioni speciali;
4) costante scambio reciproco di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti;
5) scambio periodico di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie per la prevenzione di atti terroristici;
6) cooperazione nella conduzione di ispezioni operative.
Gli organismi competenti delle Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze, forniranno assistenza reciproca nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di aver commesso un reato.
 
Articolo 5.

Ai fini del contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e tossiche, nonche' di precursori, gli organi competenti delle Parti - in conformita' alla loro legislazione nazionale sulle condizioni di reciprocita' - forniscono le necessarie informazioni.
Gli organi competenti delle Parti si scambieranno:
i dati sulle persone sospettate di aver commesso un reato o di aver partecipato a crimini connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e di sostanze chimiche impiegate per la loro produzione e nuovi tipi di esse;
le informazioni sulle circostanze del reato, in particolare, il momento, il luogo, il metodo ed i mezzi usati per commetterlo al fine di rendere noti e prevenire i reati;
le informazioni su atti illegali correlati alla dispersione, durante le operazioni di importazione ed esportazione, di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, come contemplato nelle Convenzioni Internazionali sul Controllo delle Droghe;
le esperienze pratiche, le pubblicazioni scientifiche ed analitiche sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi;
eventuali altre informazioni, la cui diffusione non sia in conflitto con la legislazione nazionale della Parte a cui vengono richieste.
Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle "consegne controllate" e delle "attivita' sotto copertura".
 
Articolo 6.

Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici, nonche' sulle persone che nel territorio dello Stato dell'altra Parte pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dell'altra Parte.
Lo scambio delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremiste si effettuera' in ciascun caso concreto se cio' si rendesse necessario per il contrasto degli atti terroristici o per la prevenzione dei reati che rappresentano una minaccia sostanziale per la sicurezza nazionale e pubblica.
Tale scambio dovra' avvenire esclusivamente fra le unita' di antiterrorismo dei competenti organi delle Parti.
 
Articolo 7.

Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina, gli organi competenti delle Parti, in conformita' con la loro legislazione nazionale, effettueranno uno scambio di informazioni su quanto segue:
fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini dello Stato da parte di persone provenienti dai territori delle Parti;
fatti relativi alla scoperta di documenti falsificati utilizzati per attraversare i confini statali delle Parti;
attivita' perpetrate da gruppi di criminalita' organizzata coinvolti nell'immigrazione clandestina.
 
Articolo 8.

Le Parti rafforzeranno e potenzieranno la cooperazione tra i rispettivi Uffici Centrali Nazionali Interpol.
 
Articolo 9.

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle disposizioni della legislazione nazionale degli Stati delle Parti e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti.
I dati personali possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, a terzi, unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li aveva comunicati, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente.
 
Articolo 10.

Ciascuna delle Parti puo' respingere la richiesta di assistenza di cui al presente Accordo, se ritiene che la stessa possa mettere a repentaglio la sovranita' o la sicurezza del proprio Paese o altri interessi, o se sia in conflitto con la propria legislazione nazionale.
 
Articolo 11.

Le Parti sostengono separatamente le spese necessarie per l'attuazione del presente Accordo entro i limiti delle proprie risorse finanziarie, come previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, ove non altrimenti concordato per ogni specifico caso.
 
Articolo 12.

Ogni controversia fra le Parti in merito all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo dovra' essere risolta mediante la negoziazione e la consultazione.
 
Articolo 13.

Previo reciproco consenso delle Parti, il testo del presente Accordo puo' essere modificato o integrato tramite protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore in conformita' all'articolo 14 del presente Accordo e costituiranno parte integrante dello stesso.
 
Articolo 14.

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avra' durata illimitata e rimarra' in vigore finche' una delle Parti notifichi all'altra, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. Il presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica scritta.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 5 novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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