Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Romagna»» Albana.



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Visto il vigente disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Romagna" Albana, da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Sezione Prodotti DOP e IGP, sottosezione Vini DOP e IGP;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Romagna" Albana, con allegata la relativa proposta di disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 dicembre 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Romagna" Albana.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio EX PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ROMAGNA" ALBANA.

Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Romagna" Albana sono sostituiti cosi' come segue:

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forli' - Cesena, Ravenna e Bologna.
2.1 La resa massima dell'uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:


=============================================================
| | | Produzione massima |
|   |Resa uva/vino (%)| (l/ha) |
+===================+=================+=====================+
|"Romagna" Albana | | |
|secco | 70 | 7000|
+-------------------+-----------------+---------------------+
|"Romagna" Albana | | |
|amabile | 70 | 7000|
+-------------------+-----------------+---------------------+
|"Romagna" Albana | | |
|dolce | 70 | 7000|
+-------------------+-----------------+---------------------+
|"Romagna" Albana | | |
|passito | 50 | 5000|
+-------------------+-----------------+---------------------+
|"Romagna" Albana | | |
|passito riserva | 50 | 5000|
+-------------------+-----------------+---------------------+

2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre, rispettivamente il 75% ed il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. E' ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1,5 gradi.
4.1. Le tipologie "Romagna" Albana passito e passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.
4.2. E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.
4.3. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da "muffa nobile", e' concesso di produrre e commercializzare DOCG "Romagna" Albana passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol, purche' la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.
4.4. Nella vinificazione dei vini DOCG "Romagna" Albana nelle varie tipologie sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste, fatte salve le limitazioni previste al comma 3 del presente articolo.
4.5. Per tutte le tipologie previste e' consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno.
5.1. Il vino a DOCG "Romagna" Albana passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui e' stato ottenuto.
5.2. Il vino a DOCG "Romagna" Albana passito riserva non puo' essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui e' stato ottenuto.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: "Romagna" Albana secco (asciutto):
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. "Romagna" Albana amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana ;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. "Romagna" Albana dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l. "Romagna" Albana passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol;
zuccheri riduttori: minimo 70 g/l;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
acidita' volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: massimo 400 mg/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l. "Romagna" Albana passito riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: armonico, dolce ed intenso;
titolo alcol. volumico totale minimo: 24,00% vol;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44 g/l.
2. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
 
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