Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 dicembre 2015
Adozione del Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica da natante nella GSA 9, in deroga agli artt. 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il D.P.C.M. in data 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 che istituisce «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94»;
Considerato l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
Considerato, inoltre, che al punto 8 delle premesse del suddetto Reg. (CE) n. 1967/2006 si da' atto della necessita' di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri;
Visto in particolare l'art. 13 del citato Reg. n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti inerenti i valori minimi di distanza e profondita' per l'uso degli attrezzi da pesca, quali la sciabica e la circuizione senza chiusura, a condizione che tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del Regolamento stesso;
Rilevato, inoltre, che il suddetto art. 13 del predetto Reg. (CE) n. 1967/2006, pur vietando, l'attivita' di pesca entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede la facolta' della Commissione europea, su istanza di uno Stato membro, di autorizzare, secondo la procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 2371/2002, una deroga al predetto divieto, alle condizioni ivi espressamente indicate;
Considerato che ai sensi degli articoli 13 e 19 del soprarichiamato Reg. (CE) n. 1967/2006 e' stato elaborato il Piano di gestione per la deroga alla distanza minima dalla costa per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, trasmesso da ultimo in data 8 ottobre 2015 alla Commissione europea per le valutazioni di competenza;
Ritenuto opportuno adottare il citato Piano di gestione, con il quale e' stato richiesto, in effetti, il rinnovo della deroga alla distanza dalla costa per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica e la circuizione senza chiusura nella GSA 9, elaborato ai sensi degli articoli 9 e 13 del sopra richiamato Reg. (CE) n. 1967/2006, adeguandolo alle osservazioni della Commissione europea;
Visto il verbale del Comitato per la pesca e l'acquacoltura della DG mare della Commissione europea datato 26 novembre 2015 e pervenuto con nota n. Ref. Ares(2015) 5833978 del 14 dicembre 2015 che ha approvato, all'unanimita', il suddetto Piano di gestione;

Decreta:

Art. 1

E' adottato il Piano di gestione nazionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta) con la sciabica da natante nella GSA 9, in deroga all'art. 9 (dimensione minima delle maglie) e all'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1967/2006, di cui all'allegato A) del presente decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto e' pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto di Livorno e Genova e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2015

Il direttore generale: Rigillo
 
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