Gazzetta n. 6 del 9 gennaio 2016 (vai al sommario) |
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA |
DECRETO 19 novembre 2015 |
Approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2016. |
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IL GARANTE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica"; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112, recante "Istituzione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza"; Vista la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora e' stato nominato titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, concernente "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112" ed, in particolare, l'art. 12; Visto il disegno di legge concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2016/2018 - A.S. 2112; Visto il progetto di bilancio per l'anno 2016 proposto dal Coordinatore dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 19 novembre 2015 sul progetto di bilancio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016;
Decreta:
E' approvato il bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, quale risulta dal testo allegato al presente decreto. Il presente decreto, unitamente al bilancio di previsione, sara' inviato ai Presidenti delle Camere e sara' trasmesso, per il tramite del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Corte dei conti ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2015
Il garante: Spadafora |
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Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato
NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Con la legge 12 luglio 2011, n. 112, approvata dal Parlamento all'unanimita', la Repubblica italiana ha istituito l'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'art. 31, secondo comma, della Costituzione ("La Repubblica protegge la maternita', l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza. In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Anche sul piano europeo, l'art. 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia. Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilita' alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale. Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorita' di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore eta', il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali. La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalita' di nomina, i requisiti, le incompatibilita' e l'indennita' di carica spettante al titolare dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza - che e' organo monocratico - nonche' le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo. Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come e' noto, una pluralita' di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese. In tale contesto, il ruolo dell'Autorita' garante, quale emerge dal dettato normativo, e' quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonche' con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.). L'art. 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorita', istituendo l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorita' garante, attraverso la quale l'Autorita' medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato art. 3 della legge istitutiva. Il comma 1 dell'art. 5 stabilisce la composizione dell'Ufficio, precisando che esso debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da "dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita'... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' Garante". Il comma 2 del citato art. 5 stabilisce, invece, che "le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' garante". La predetta disposizione aggiunge anche che "ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorita' garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorita' medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". In attuazione di tale disposizione normativa, e' stato emanato, su proposta dell'Autorita' garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonche' la gestione delle spese ("Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112"), di seguito denominato "Regolamento". Sul piano finanziario, il citato art. 5 precisa al comma 3 che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorita' e per le attivita' connesse e strumentali, nonche' per il funzionamento dell'Ufficio "sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unita' previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri". La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l'Autorita' garante dispone del suddetto fondo - pertanto ha piena autonomia finanziaria - ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili. B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 In via preliminare, si precisa che il procedimento di emanazione del Regolamento dell'Autorita' si e' concluso solo il 14 ottobre 2012, con l'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 (gia' registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- Serie Generale - n. 228 del 29 settembre 2012). Come gia' precisato nelle note illustrative allegate ai bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari precedenti, i tempi dell'iter regolamentare ex art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 e successive modificazioni ed integrazioni hanno inciso, inevitabilmente, sulla programmazione finanziaria dell'esercizio 2012, nonche' sulla gestione stessa dell'Ufficio dell'Autorita' garante, in quanto solo con l'entrata in vigore del Regolamento, avvenuta a pochi mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario 2012, la neo istituita Authority ha potuto disporre, stricto iure, delle risorse del fondo stanziato nel bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante e per il funzionamento dell'Ufficio, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge n. 112/2011. L'entrata in vigore del Regolamento ha segnato pertanto l'effettivo avvio - a distanza di oltre un anno dall'approvazione parlamentare della legge istitutiva - della gestione economico -finanziaria dell'Ufficio dell'Autorita', che ha potuto svolgersi pienamente solo a decorrere dall'esercizio 2013. Infatti, nel corso di tali esercizi, e' stata messa a punto l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorita', sia in termini di risorse umane che di risorse strumentali necessarie al suo funzionamento, e sono stati attuati i principali interventi concernenti l'esercizio delle funzioni istituzionali del Garante di cui all'art. 3 della legge n. 112/2011. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, nella formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 sono stati presi a riferimento gli obiettivi strategici definiti, per l'anno 2016, nel Documento programmatico adottato dal Garante con decreto rep. n. 98/2015 prot. n. 4371 del 9 novembre 2015. C) DATI CONTABILI PREMESSA La legge n. 112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilita' pubblica. In tale ambito e' redatto il bilancio di previsione dell'Autorita'. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilita' dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura. Le risorse che alimentano il bilancio dell'Autorita' attengono alla Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma 7 "Sostegno alla famiglia". Sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sui capitoli di spesa nn. 2118 e 2119 da cui, a norma dell'art. 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ove sono appostate in entrata sui capitoli nn. 841 ed 842 e nella spesa nel Centro di Responsabilita' 15 "Politiche per la famiglia" sui capitoli nn. 523 e 524, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell'Autorita'. CONTESTO ECONOMICO-FINANZIARIO E QUADRO CONTABILE Gli stanziamenti assegnati al bilancio di previsione dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza per il 2016, a legislazione vigente, risultano complessivamente definiti in euro 1.717.729 di cui euro 200.000 destinati agli oneri di natura obbligatoria ed euro 1.517.729 alle spese rimodulabili per il funzionamento della struttura. Gli stanziamenti tengono conto dell'integrazione pari a euro 650.000 per il triennio 2015 - 2016 - 2017 introdotta dall'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), nonche' della riduzione pari a euro 50.000 prevista dall'art. 1, comma 252, allegato 6, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per realizzare il complesso degli obiettivi e dei programmi individuati dal Garante nel Documento programmatico richiamato sub B), e' previsto l'utilizzo dell'avanzo di esercizio presunto alla data del 5 novembre 2015 per l'importo di euro 118.654,51. In particolare, tale avanzo presunto deriva dalle economie dei seguenti aggregati di spesa: - Personale: euro 17.618,49 - Consumi intermedi: euro 23.732,23 - Interventi: euro 73.982,43 - Conto capitale: euro 1.026,69 - Fondo di riserva: euro 2.294,66 SPESE PER INDENNITA' DI CARICA DEL GARANTE Gli stanziamenti dedicati all'indennita' di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'art. 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000 euro. SPESE DI PERSONALE Come richiamato sub A), il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che l'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza debba essere composto, ai sensi dell'art. 9, comma 5 - ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, esclusivamente da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unita', di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' Garante. Alla data odierna, le risorse umane in servizio presso l'Authority sono costituite da un dirigente non generale appartenente alla carriera prefettizia, sei unita' del comparto ministeri, due unita' del comparto Regioni ed Autonomie locali e una unita' appartenente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri, per un totale di dieci unita' di personale (pieno organico), assegnate all'Ufficio in posizione di comando obbligatorio ai sensi del citato art. 5, comma 1, della legge n. 112/2011. Le relative spese ammontano a complessivi euro 432.579,47 ed attengono agli emolumenti accessori, comprensivi degli oneri diretti e riflessi, per tutte le dieci unita' di personale previste dalla legge, compreso il dirigente, nonche' alle competenze fisse spettanti alle due unita' appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie locali - di cui una appartenente ai ruoli della Regione Marche e l'altra appartenente ai ruoli della Provincia di Latina - nonche' all'unita' appartenente ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri. In considerazione dell'equiparazione giuridico- economica del personale dell'Ufficio al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 6, comma 2, del Regolamento), la stessa Presidenza supporta l'Autorita' nella gestione del trattamento economico accessorio del personale, anticipando il pagamento degli emolumenti accessori spettanti, da rimborsare a carico dei pertinenti stanziamenti del bilancio dell'Autorita'. Il Ministero dell'Interno anticipa, a rimborso, il pagamento degli emolumenti accessori al dirigente dell'Ufficio, appartenente alla carriera prefettizia, nella misura determinata con decreto del Garante anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Parimenti la Regione Marche, la Provincia di Latina ed il Ministero della Difesa anticipano, a rimborso, il pagamento delle competenze fisse alle tre unita' di personale provenienti dai rispettivi ruoli, il cui trattamento economico fondamentale, al pari di quello accessorio, e' posto a carico dell'Autorita', in base alla normativa vigente. SPESE PER CONSUMI INTERMEDI Le ulteriori voci di spesa corrente, pari ad euro 546.268,75, sono finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'art. 3 della legge n. 112/2011. In applicazione delle recenti disposizioni di legge di contenimento della spesa pubblica (con particolare riferimento al DL 101/2013, al DL 66/2014 e al DL 90/2014), a decorrere dall'anno 2015 l'Autorita' ha previsto significative riduzioni della spesa complessiva per consumi intermedi che, considerata l'esiguita' dello stanziamento di bilancio e la sua progressiva riduzione per effetto della misure di spending review, hanno avuto un impatto davvero considerevole sul funzionamento generale della struttura. In particolare, in applicazione dell'art. 14, comma 2, del DL 66/2014, a decorrere dal mese di giugno 2014 sono stati revocati tutti gli incarichi di consulenza esterna in corso di esecuzione, ivi incluso l'incarico di Coordinatore dell'Area stampa e comunicazione. Uno dei consulenti ha proposto anche ricorso al Giudice del Lavoro di Roma avverso il provvedimento di revoca dell'incarico. Il giudizio di primo grado, in cui la difesa dell'Amministrazione e' stata assunta ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e' stato definito all'udienza del 21 settembre 2015 con una sentenza di rigetto del ricorso. Per allocare in bilancio eventuali spese connesse con il suddetto contenzioso, e' stato istituito un nuovo capitolo di bilancio (n. 154) denominato "Spese per liti ed arbitraggi". Il bilancio di previsione per il 2016 evidenzia quindi, a titolo esemplificativo, uno stanziamento pari a euro 5.950,75 per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca ed uno stanziamento di euro 1.000 per la formazione obbligatoria e l'aggiornamento del personale (nel corso dell'anno 2016 si prevede di svolgere la formazione obbligatoria del Responsabile e degli addetti alla prevenzione della corruzione, come prescritto dal Piano Nazionale Anticorruzione dell'11 settembre 2013). Allo stesso modo, sono state previste riduzioni consistenti sui seguenti capitoli di spesa: - rimborso spese per missioni del personale sul territorio nazionale ed estero (cap.130); - acquisto di beni di consumo e di servizi strumentali al funzionamento dell'Ufficio (cap.131); - spese per l'organizzazione e la partecipazione a iniziative istituzionali anche di rilevanza internazionale (cap.134); - spese per oneri di mobilita' (cap.142). SPESE PER INTERVENTI In coerenza con le finalita' istituzionali attribuite all'Autorita' dall'art. 3 della legge n. 112/2011, nonche' con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel citato Documento programmatico per l'anno 2016, sono stati previsti interventi per complessivi euro 420.000 destinati a: - realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalita' di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore eta' (cap.170); - realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172); - concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep. n. 43/2014 prot.n. 2011 del 17.06.2014 e s.m.i. (cap.173); - realizzazione del progetto "IO SONO QUI" ammesso al finanziamento a valere sul Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalita' (PAG) - Linea d'intervento 2 Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile. L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza e' il soggetto beneficiario del contributo pubblico, che sara' erogato dall'Autorita' di Gestione del PAG (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza) secondo le modalita' e nel rispetto delle prescrizioni specifiche del Piano (cap.174). Rispetto agli esercizi precedenti, per maggiore chiarezza e trasparenza, sono state apportate le seguenti modifiche alla struttura interna del bilancio di previsione, relativamente alla sezione "Interventi": - il capitolo 171 "Spese per la realizzazione di iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche mediante campagne di comunicazione" e' stato azzerato e mantenuto solo per la gestione di eventuali residui. Esso e' parzialmente confluito nel precedente capitolo 170; - sono stati introdotti due nuovi capitoli: il capitolo 173, dedicato alla concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep. n. 43/2014 prot. n. 2011 del 17 giugno 2014 e s.m.i.; il capitolo 174, per la realizzazione del progetto "IO SONO QUI" ammesso al finanziamento a valere sul Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalita' (PAG) - Linea d'intervento 2 Formazione, aggregazione e meritocrazia giovanile. SPESE IN CONTO CAPITALE Le spese in conto capitale sono previste in euro 26.600, destinate prevalentemente all'acquisto di software, sistemi informativi automatizzati ed attrezzature informatiche, finalizzati alla completa informatizzazione delle procedure e dematerializzazione/digitalizzazione dei documenti. FONDO DI RISERVA Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali maggiori oneri non prevedibili, e' stato determinato in euro 3.315,99. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA Per quanto riguarda i limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti, per finalita' di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni (con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi), si precisa che i limiti previsti dal D.L.112/2008, dal D.L.78/2010 e dalla L.244/2007 come modificata dalla L.122/2010 non sono applicabili all'Autorita' garante per l'infanzia l'adolescenza in quanto le relative norme sono entrate in vigore in data antecedente all'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Autorita' medesima (legge 12 luglio 2011, n. 112). In applicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 23 ottobre 2012, n. 31, i limiti previsti dal D.L. 95/2012 (art. 8, comma 3) e dal D.L. 201/2011 (art. 23 bis, comma 4) si applicano invece all'Autorita' con riferimento ai dati contabili risultanti dal bilancio 2013 quale primo bilancio approvato dall'Ente relativo all'intero anno. Ne consegue che, in applicazione della citata disposizione e in conformita' alle istruzioni dell'ultima circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 2 febbraio 2015, n. 8, a decorrere dall'anno 2014 l'Autorita' e' tenuta a versare annualmente al bilancio dello Stato i seguenti risparmi di spesa: • art. 8, comma 3, D.L. 95/2012: euro 107.783,51 pari al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013 (euro 1.077.835,11, come da conto finanziario 2013); • art. 23-bis, comma 4, D.L. 201/2011: euro 5.944,04 pari alla differenza tra il trattamento economico accessorio attribuito al dirigente dell'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, come determinato con decreto del Garante n. 6/2012 del 15 ottobre 2012 (euro 32.116,66), ed il limite retributivo massimo attribuibile ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, D.L. 201/2011 (euro 26.172,62, come da conto finanziario 2013); • art. 50, comma 3, D.L. 66/2014: euro 53.891,75 pari ad un ulteriore 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2013, come gia' ridotta si sensi del citato art. 8, comma 3, D.L. 95/2012 (euro 107.783,51). per un importo complessivo di euro 167.619,30. Detto importo e' specificamente evidenziato, nel bilancio dell'Autorita', nell'apposito capitolo n. 302 denominato "Versamenti all'entrata dello Stato", ai fini del successivo versamento ai pertinenti capitoli di previsione dell'entrata dello Stato. Ai suddetti limiti di spesa si aggiungono gli ulteriori limiti stabiliti dalle leggi successive (D.L. n. 101/2013, D.L. 66/2014), con particolare riferimento al contenimento della spesa per consulenze ed autovetture. Le previsioni di bilancio per l'anno 2016 tengono conto del quadro complessivo dei limiti di spesa fissati dalle leggi vigenti. BILANCIO PLURIENNALE Al bilancio 2016 risulta allegato, ai sensi dell'art. 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. A legislazione vigente le risorse previste per ciascuna annualita' a carico del bilancio statale destinate al funzionamento dell'Autorita' ammontano ad: euro 1.517.729 per l'esercizio 2016 euro 1.611.486 per l'esercizio 2017 euro 961.486 per l'esercizio 2018 Per quanto riguarda lo stanziamento per l'anno 2018, si evidenzia che, venuta meno l'integrazione pari a euro 600.000 netti introdotta dalla legge di stabilita' 2015 per il solo triennio 2015-2016-2017, lo stanziamento risulta drasticamente ridotto e ben al di sotto della dotazione finanziaria dell'Autorita' determinata ex lege dall'art. 7, comma 1, della legge 112/2011 in euro 1.500.000 "a decorrere dall'anno 2012". |
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