Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 dicembre 2015
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l'Umbria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 27 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 10 febbraio 2012 con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, Via Santa Gilla n. 37, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 dicembre 2015;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2015 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari, Via Santa Gilla n. 37, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato

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|  Denominazione della prova | Norma / metodo |
+=====================================+=========================+
| | Reg. CEE 2568/1991 |
|  Analisi spettrofotometrica |allegato IX + Reg. UE |
| nell'ultravioletto |1883/2015 allegato I |
+-------------------------------------+-------------------------+
| | Reg. CEE 2568/1991 |
| |allegato II + Reg. CE |
|  Acidita' (0,1 ÷ 3,0 % ac.oleico) |702/2007 |
+-------------------------------------+-------------------------+
|  Biofenoli | NGD C 89-2010 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| | Reg. CEE 2568/1991 |
|  Esteri metilici degli acidi grassi |allegato X + Reg. UE |
| (0 - 100 % interno) |1883/2015 allegato IV |
+-------------------------------------+-------------------------+
| | Reg. CEE 2568/1991 |
|  Metil ed etil esteri degli acidi |allegato XX + Reg. (UE) |
| grassi ( 10 ÷ 150 mg/Kg) |61/2011 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| Numero di perossidi (1÷20 meq di O2/| Reg. CEE 2568/1991 |
| Kg) |allegato III |
+-------------------------------------+-------------------------+
| Polifenoli Totali (100 ÷ 500 mg/kg) | MI01CA:2015 rev.1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
|  Tocoferoli (< 500 mg/kg) | UNI EN ISO 9936: 2011 |
+-------------------------------------+-------------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 30 settembre 2019 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione interregionale per la Toscana, l'Umbria e la Sardegna - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Cagliari, ubicato in Cagliari perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 14 dicembre 2015

Il direttore generale: Gatto
 
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