Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1 (Raccolta 2016) |
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione europea del 16 aprile 2014 che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si e' proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE ed alla relativa conseguente abrogazione; Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, recante procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legislativo:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto istituisce un sistema armonizzato di tracciabilita' degli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che garantisce la loro identificazione e quella dei fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) Note alle premesse: L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Il testo dell'art.1 e dell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n.114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita: "Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee) 1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234". "Allegato B (articolo 1, comma 1) 1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012); 2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016); 4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015); 5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016); 6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015); 8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015); 12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018); 13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016); 14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1°giugno 2015); 15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016); 23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015); 26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018); 27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017); 29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016); 30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); 31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018); 32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014); 36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016); 38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015); 40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016); 42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016); 43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016); 47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016); 48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016); 49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016); 50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016); 55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento) 56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015)." La direttiva 2014/58/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 aprile 2014, n. L 115. La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. La direttiva 2013/29/UE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 giugno 2013, n. L 178. Il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186. Il Regolamento (CE) 765/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218 La Decisione n. 768/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 2 ottobre 2008, n. L 263 Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149, S.O. La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151
Note all'art. 1: Il testo degli articoli 8, 9 e 17 del decreto legislativo 29 luglio, 2015 n. 123, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 8 (Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli) 1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana. 2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 10, comma 3, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC). 3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza; b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; d) categoria F4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime: a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita." "Art. 9 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli) 1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza. 2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformita' dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli." "Art. 17 (Procedure di valutazione della conformita') 1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II. 3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie: 1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure: 1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D); 1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E); 2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4; b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G)." |
| Allegato 1 (di cui all'articolo 3, comma 2)
Formato del registro di cui all'articolo 3, comma 1 Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Da compilare sempre se il responsabile e' l'organismo notificato che effettua la procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, lettera a), della direttiva 2013/29/UE (modulo B). Non e' necessario per le procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17, lettere b) e c) (moduli G e H). Fornire informazioni, se note, se e' coinvolto un altro organismo notificato. |
| Art. 2 Numero di registrazione
1. Il numero di registrazione indicato nell'etichetta degli articoli pirotecnici, di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, comprende i seguenti elementi: a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G), o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H); b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui e' certificata la conformita' in forma abbreviata, in maiuscolo: 1) F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d'artificio rispettivamente delle categorie F1, F2, F3 o F4; 2) T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2; 3) P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2; c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico. 2. Il numero di registrazione e' costruito come segue: «XXXX - YY - ZZZZ...», dove XXXX identifica l'elemento di cui comma 1, lettera a), YY identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera b), e ZZZZ... identifica l'elemento di cui al comma 1, lettera c).
Note all'art. 2: Il testo degli articoli 8, 9 e 17 del decreto legislativo 29 luglio, 2015 n. 123, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 8 (Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli) 1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile, intelligibile ed in lingua italiana. 2. L'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 6, e all'articolo 10, comma 3, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'eta' e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonche', se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC). 3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza; b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; d) categoria F4: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime: a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza; b) categoria T2: «puo' essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza. 5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura dei commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita." "Art. 9 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli) 1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta le informazioni sul fabbricante di cui all'articolo 6, comma 6, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie e, se del caso, le istruzioni in materia di sicurezza. 2. Se l'articolo pirotecnico per autoveicoli non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione. 3. Agli utilizzatori professionali deve essere fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza per l'articolo pirotecnico per autoveicoli, compilata in conformita' dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 4. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 e' anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli." "Art. 17 (Procedure di valutazione della conformita') 1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere g), h) e i), e' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformita' di cui all'allegato II. 3. Ai fini della verifica di conformita' degli articoli pirotecnici il fabbricante applica una delle seguenti procedure di cui all'allegato II: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie: 1) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure: 1.1) conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2); 1.2) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del processo di produzione (modulo D); 1.3) conformita' al tipo basata sulla garanzia di qualita' del prodotto (modulo E); 2) conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' del prodotto (modulo H) nella misura in cui la procedura riguardi fuochi d'artificio di categoria F4; b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, conformita' basata sulla verifica dell'esemplare unico (modulo G)." |
| Art. 3 Obblighi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformita' a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tengono un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G) o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H). 2. Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al comma 1. 3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet. 4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformita' e' revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o al Prefetto competente per territorio.
Note all'art. 3: Il testo dell' articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio, 2015 n. 123, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 20. (Organismi di valutazione della conformita'. Domanda e procedura di notifica) 1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 22, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche' dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile. 4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati «organismi notificati», nonche' dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza. 6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica." |
| Art. 4 Obblighi dei fabbricanti e degli importatori
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: a) tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo e' stato immesso sul mercato; b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attivita'; c) forniscono agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a). |
| Art. 5 Disciplina sanzionatoria
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o comunque detiene per la sua immissione sul mercato prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione che ne garantisce la tracciabilita' e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 700 per ciascun pezzo non etichettato ovvero per ciascuna confezione ancora integra, qualora i singoli pezzi in essa contenuti non siano etichettati. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non adempie agli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 e' punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 129. |
| Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 7 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 17 ottobre 2016. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Pinotti, Ministro della difesa
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando |
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