Gazzetta n. 7 del 11 gennaio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 2
Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare la parte II, titolo I, recante norme in materia di beni culturali;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 73 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali;";
b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;".
2. All'articolo 74 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
b) al comma 2 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE" e le parole: "Commissione delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea";
c) al comma 3 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
d) al comma 5 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE".
3. All'articolo 75 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "direttiva CEE" sono sostituite dalle seguenti: "direttiva UE";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene culturale un bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";
c) il comma 3 e' abrogato;
d) al comma 4 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE".
4. All'articolo 76 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "dall'articolo 3 della direttiva CEE" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 della direttiva UE";
b) al comma 2, lettera d), le parole: "entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi";
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali.".
5. All'articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali".
6. All'articolo 78 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "di tre anni" e le parole: "lo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorita' centrale";
b) al comma 3 le parole: "indicati nell'articolo 75, comma 3, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose".
7. All'articolo 79 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per determinare l'esercizio della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato membro richiedente, della qualita' delle parti, del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe.";
b) al comma 4, le parole: "residente in Italia" sono soppresse.
8. All'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "Commissione delle Comunita' europee" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea" e le parole: "regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE";
b) al comma 2 le parole: "della direttiva CEE e del regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "della direttiva UE e del regolamento CE";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.".
9. All'articolo 166 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "regolamento CEE", Ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE" e le parole "regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012,recante disposizioni d'applicazione".
10. Alla rubrica dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "75, comma 3, lettera a)" sono soppresse.
11. La relazione sull'applicazione della direttiva UE, di cuiall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dal comma 8, lettera c), del presente articolo, e' presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e
che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L 159.
Il titolo I della parte II del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
febbraio 2004, n. 45, S.O., cosi' e' rubricato:
"PARTE SECONDA Beni culturali, TITOLO I Tutela, Capo I
Oggetto della tutela."
Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge
9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
In vigore dal 15 agosto 2015
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
In vigore dal 15 agosto 2015
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015)."

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 84 e 166 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, citato nelle note alle premesse, cosi' come modificati
dal presente decreto:
"Art. 73 Denominazioni
In vigore dal 24 aprile 2008
1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo
Capo si intendono:
a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009
del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo
all'esportazione di beni culturali;
b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15
maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dal territorio di uno Stato membro e che modifica il
regolamento (UE) n. 1024/2012;
c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione
europea che promuove l'azione di restituzione a norma della
sezione III.".
"Art. 74 Esportazione di beni culturali dal territorio
dell'Unione europea
In vigore dal 24 aprile 2008
1. L'esportazione al di fuori del territorio
dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato A
e' disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo.
2. Ai fini di cui all'articolo 3 del regolamento CE,
gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita'
competenti per il rilascio delle licenze di esportazione.
Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo comunica
alla Commissione europea; segnala, altresi', ogni eventuale
modifica dello stesso entro due mesi dalla relativa
effettuazione.
3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2
del regolamento CE e' rilasciata dall'ufficio di
esportazione contestualmente all'attestato di libera
circolazione, ed e' valida per sei mesi. La detta licenza
puo' essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso
l'attestato, anche non contestualmente all'attestato
medesimo, ma non oltre trenta mesi dal rilascio di
quest'ultimo.
4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A, l'ufficio
di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza
di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le
modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.
5. Le disposizioni della sezione 1-bis del presente
capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio
dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro
Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2
del regolamento CE, per la durata di validita' della
licenza medesima.".
"Art. 75 Restituzione
In vigore dal 24 aprile 2008
1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro dopo il 31 dicembre 1992 e' regolata dalle
disposizioni della presente sezione, che recepiscono la
direttiva UE.
2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene
culturale un bene che e' stato classificato o definito da
uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente uscito
dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del
patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi
dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
3. (abrogato)
4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta dal
territorio di uno Stato membro in violazione della
legislazione di detto Stato in materia di protezione del
patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero
determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla
scadenza del termine fissato nel provvedimento di
autorizzazione alla spedizione temporanea.
5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei
quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea
qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il
provvedimento di autorizzazione.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate
nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione
della domanda.".
"Art. 76 Assistenza e collaborazione a favore degli
Stati membri dell'Unione europea
In vigore dal 24 aprile 2008
1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 4 della
direttiva UE e', per l'Italia, il Ministero. Esso si
avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei
suoi organi centrali e periferici, nonche' della
cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro
dell'Unione europea, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita'
competenti degli altri Stati membri;
b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte
alla localizzazione del bene e alla identificazione di chi
lo possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono
disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di
ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini,
con particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il
ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui
illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro
interessato esegue per verificare, in ordine al bene
oggetto della notifica di cui alla lettera c), la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati
all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica
non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono
applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la
sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonche'
ogni altra misura necessaria per assicurarne la
conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
restituzione;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato
richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
bene, di ogni controversia concernente la restituzione. A
tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero puo' proporre allo Stato
richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato, da
svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere,
per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare e
consultarsi con gli altri Stati membri e per diffondere
tutte le pertinenti informazioni correlate a casi relative
ai beni culturali rubati o usciti illecitamente dal
territorio nazionale, utilizza un modulo del sistema
d'informazione del mercato interno, di seguito «IMI»,
stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente
adattato per i beni culturali.".
"Art. 77 Azione di restituzione
In vigore dal 1° maggio 2004
1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro
territorio, gli Stati membri dell'Unione europea possono
esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorita'
giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 75.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo
in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del
codice di procedura civile, l'atto di citazione deve
contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne
certifichi la qualita' di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello
Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal
territorio nazionale.
4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al
possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene,
anche al Ministero per essere annotato nello speciale
registro di trascrizione delle domande giudiziali di
restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l'avvenuta
trascrizione alle autorita' centrali degli altri Stati
membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal
regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato per
i beni culturali.".
"Art. 78 Termini di decadenza e di prescrizione
dell'azione
1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine
perentorio di tre anni a decorrere dal giorno in cui
l'Autorita' centrale richiedente ha avuto conoscenza che il
bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo
e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi
titolo.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso
entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita
illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni
appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi
di conservazione di biblioteche e istituzioni
ecclesiastiche o altre istituzioni religiose.".
"Art. 79 Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene,
puo', su domanda della parte interessata, liquidare un
indennizzo determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il
soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato,
all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a
seconda delle circostanze. Per determinare l'esercizio
della diligenza richiesta da parte del possessore si tiene
conto di tutte le circostanze dell'acquisizione, in
particolare della documentazione sulla provenienza del
bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto
dello Stato membro richiedente, della qualita' delle parti,
del prezzo pagato, del fatto che il possessore abbia
consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali
rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto
ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui
una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in
circostanze analoghe.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene
per donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di
una posizione piu' favorevole di quella del proprio dante
causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione.".
"Art. 84 Informazioni alla Commissione europea e al
Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione europea delle
misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del
regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni
trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo
nonche' sull'attuazione della direttiva UE e del
regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo
consultivo, predispone ogni tre anni la relazione
sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la
relazione sull'applicazione della direttiva UE per la
Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono
trasmesse al Parlamento.".
"Art. 166 Omessa restituzione di documenti per
l'esportazione
In vigore dal 1° maggio 2004
1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale
al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del
regolamento CE, non rende al competente ufficio di
esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal
regolamento (CE) n. 1081/2012, della Commissione, del 9
novembre 2012, recante disposizioni d'applicazione del
regolamento CE, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.".
La rubrica dell'allegato A del citato decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificata dal
presente decreto, cosi' recita:
"Allegato A (Integrativo della disciplina di cui agli
artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3".
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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