Gazzetta n. 9 del 13 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2015
Dismissione di immobili degli enti territoriali.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (di seguito art. 11-quinquies) ed, in particolare, il comma 1;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal medesimo articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere;
Visto l'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che gli enti territoriali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
Vista la deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo n. 2017/2015 del 23 dicembre 2015, con la quale si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies;
Vista la deliberazione del direttore generale dell'Azienda ospedaliera degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano n. 989 del 18 dicembre 2015 con la quale si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione dell'immobile nella stessa delibera nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies;
Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 11-quinquies, autorizzare i predetti enti territoriali a vendere gli immobili individuati nelle delibere sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, gli enti territoriali citati in premessa sono autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili individuati nelle delibere degli stessi enti, come richiamate nelle premesse al presente decreto.
 
Art. 2

La vendita e' subordinata all'esito della verifica e/o delle autorizzazioni da parte del Ministero dei beni, delle attivita' culturali e del turismo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.
 
Art. 3

La procedura di vendita dovra' essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il direttore generale del Tesoro: La Via
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3804
 
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