Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 220
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contratto nazionale di servizio

1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;
b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;
c) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;
d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa' concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;
g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;
h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al comma 4».

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo). - 1. Il servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale e' affidato per
concessione a una societa' per azioni, che, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero,
previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della
concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque
garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive
e radiofoniche di pubblico servizio della societa'
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche
in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di
ore e' definito ogni tre anni con deliberazione
dell'Autorita'; dal computo di tali ore sono escluse le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione
di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle piu' significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita'
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli
stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge
3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'art. 38;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e
quella a livello regionale attraverso la presenza in
ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni
e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel
rispetto di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'art. 32, comma 6;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita' di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma
2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e
contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di
pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da
centro di produzione decentrato per le esigenze di
promozione delle culture e degli strumenti linguistici
locali.
3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di
costo del bilancio della societa' concessionaria e gli
oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di
Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi
dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000
annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico
della provincia autonoma di Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma
3-bis e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per
l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro
5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente
versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello
Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio
bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e
dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo
quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono
fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con
l'Autorita', di cui al comma 4.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.».
- Si riporta il testo dell'art. 79, comma 1, lettera
c), relativo al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, del decreto del Presidente della Repubblica
31/08/1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301:
«1. (Omissis).
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;».
- Si riporta il testo dell' art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 2
Disciplina della governance
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la societa' ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitivita'»;
b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, e' nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «e' composto da sette membri»;
c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilita', prestigio e competenza» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione e' effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato»;
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalita' e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonche', tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti.
4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non puo' essere ricoperta, a pena di ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;
e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
«5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e' effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
6. I membri del consiglio di amministrazione sono cosi' individuati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalita' di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalita' che garantiscano la trasparenza e la rappresentativita' della designazione stessa.
6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.
7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e' deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della societa', approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonche' gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata e' vincolante se e' espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalita' per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformita' con quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita';
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme piu' idonee per rendere conoscibili alla generalita' degli utenti le informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonche' la pubblicazione nel sito internet della societa':
1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della societa' di cui all'articolo 49-quater, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonche' delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti;
3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali e' previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla societa', e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della societa', ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.
10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di cariche in societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facolta' di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa' o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla societa' per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non puo' assumere incarichi o fornire consulenze presso societa' concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.
12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».
2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le societa' per azioni.
3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 49. (Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa). - 1. La concessione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio
2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal
presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per
azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e
l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal
precedente periodo, la societa' ispira la propria azione a
principi di trasparenza, efficacia, efficienza e
competitivita'.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, e' composto da sette
membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di
amministrazione della societa', svolge anche funzioni di
controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalita' e degli obblighi del servizio pubblico generale
radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
a giudice costituzionale ai sensi dell'art. 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di
riconosciuta onorabilita', prestigio e competenza
professionale e di notoria indipendenza di comportamenti,
che si siano distinte in attivita' economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze
manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a
richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la
durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di
amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili
una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione
e' effettuato entro il termine di scadenza del precedente
mandato.
4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione
e' definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un
adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da
elevata professionalita' e comprovata esperienza in ambito
giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonche',
tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico,
l'assenza di conflitti di interesse o di titolarita' di
cariche in societa' concorrenti.
4-ter. La carica di membro del consiglio di
amministrazione non puo' essere ricoperta, a pena di
ineleggibilita' o decadenza, anche in corso di mandato, da
coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o
sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale
carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o
che ricoprano la carica di cui all'art. 7, primo comma,
lettera c), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la
carica di cui all'art. 1, comma 54, lettera a), della legge
7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
4-quater. Non possono essere nominati membri del
consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono
dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle
seguenti situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate
nell'art. 2382 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti
della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione
per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto
del codice civile, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione
per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro
la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto
in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione
per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o
superiore a due anni.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione e' effettuata dal consiglio medesimo
nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo
l'acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'art. 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive
modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal
consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle
relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle
attivita' di controllo interno, previa delibera assembleare
che ne autorizzi la delega.
6. I membri del consiglio di amministra-zione sono
cosi' individuati:
a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti
dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo
candidato;
b) due designati dal Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
conformemente ai criteri e alle modalita' di nomina dei
componenti degli organi di amministrazione delle societa'
controllate direttamente o indiretta-mente dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti
dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato
da almeno tre anni consecutivi, con modalita' che
garantiscano la trasparenza e la rappresentativita' della
designazione stessa.
6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di
designazione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere
eletti tra coloro che presentano la propria candidatura
nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso
deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del
Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno
sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono
pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i
curricula devono essere pubblicati negli stessi siti
internet.
6-ter. Per l'elezione del componente espresso
dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura
di voto deve essere organizzata dal consiglio di
amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso
pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa
almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i
seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone
la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete
intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura
dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma
4 del presente articolo. Le singole candidature possono
essere presentate da una delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo o integrativo della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno
centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta
giorni prima della nomina.
7. La revoca dei componenti del consiglio di
amministrazione e' deliberata dall'assemblea ed acquista
efficacia a seguito di valutazione favorevole della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
8. In caso di dimissioni o impedimento permanente
ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del
consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono
nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro
i novanta giorni successivi alla data di comunicazione
formale delle dimissioni o di comunicazione formale della
sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso
di revoca del presidente o di uno o piu' membri del
consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato
decorre dalla data di comunicazione formale della
valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al
comma 7.
9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti
allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della
societa', approva il piano industriale e il piano
editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonche' gli
investimenti che, anche per effetto di una durata
pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di
euro.
10. Il consiglio di amministrazione nomina
l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea.
L'amministratore delegato:
a) risponde al consiglio di amministrazione in merito
alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e
al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle
direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
b) assicura la coerenza della programmazione
radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive
formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
c) provvede alla gestione del personale dell'azienda
e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i
direttori di rete, di canale e di testata il parere
obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso
dei direttori di testata e' vincolante se e' espresso con
la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e
stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti,
nonche', su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri
giornalisti;
d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti
alla gestione della societa', fatto salvo l'obbligo di
sottoporre all'approvazione del consiglio di
amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi
carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di
trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti
degli stessi, nonche' gli atti e i contratti che, anche per
effetto di una durata pluriennale, siano di importo
superiore a 10 milioni di euro;
e) provvede all'attuazione del piano industriale, del
preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale
e dei piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti
specifici approvati dal consiglio di amministrazione in
materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione
aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
f) definisce, sentito il parere del consiglio di
amministrazione, i criteri e le modalita' per il
reclutamento del personale e quelli per il conferimento di
incarichi a collaboratori esterni, in conformita' con
quanto indicato, per le societa' a partecipazione pubblica,
dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli
incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti
assegnati, puo' derogarsi ai suddetti criteri e modalita';
g) propone all'approvazione del consiglio di
amministrazione il Piano per la trasparenza e la
comunicazione aziendale, che prevede le forme piu' idonee
per rendere conoscibili alla generalita' degli utenti le
informazioni sull'attivita' complessivamente svolta dal
consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di
riservatezza adeguatamente motivati, nonche' la
pubblicazione nel sito internet della societa':
1) dei dati relativi agli investimenti totali
destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti
di coproduzione internazionale;
2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque
denominati, percepiti dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, nonche' dai dirigenti di ogni
livello, ivi compresi quelli non dipendenti della societa'
di cui all'art. 49-quater, e comunque dai soggetti, diversi
dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano
un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico
della societa' pari o superiore ad euro 200.000, con
indicazione delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato, nonche' delle informazioni
relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri
incarichi o attivita' professionali ovvero alla titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese
le autorita' amministrative indipendenti;
3) dei criteri per il reclutamento del personale e
per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni,
di cui alla lettera f) del presente comma;
4) dei dati concernenti il numero e la tipologia
dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica
per i quali e' previsto un compenso, conferiti a soggetti
esterni alla societa', e l'ammontare della relativa spesa,
con indicazione, per i contratti aventi un valore su base
annua superiore a una determinata soglia individuata nel
Piano, dei nominativi e dei curricula dei soggetti
percettori, della ragione dell'incarico e del relativo
compenso;
5) dei criteri e delle procedure per le
assegnazioni dei contratti di cui all'art. 49-ter;
6) dei dati risultanti dalla verifica del
gradimento della programmazione generale e specifica della
societa', ai fini del perseguimento degli obiettivi di
servizio pubblico.
10-bis. L'amministratore delegato della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra
coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti
di interesse o di titolarita' di cariche in societa'
concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che
sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo
congruo in incarichi di analoga responsabilita' ovvero in
ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre
anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza
del consiglio di amministrazione, salva la facolta' di
revoca da parte del consiglio di amministra-zione, sentito
il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato,
qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
all'atto della nomina e' tenuto a dimettersi dalla societa'
o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita
dalla societa' per la durata dell'incarico di
amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine
del mandato di amministratore delegato, non puo' assumere
incarichi o fornire consulenze presso societa' concorrenti
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione
dell'assemblea, determina il compenso spettante
all'amministratore delegato e, in caso di revoca,
l'indennita' spettante al medesimo amministratore, di
ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del
compenso annuo.
12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo della societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il
limite massimo retributivo di cui al-l'art. 23-bis, commi
5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale
e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di
amministrazione riferisce semestralmente, prima
dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione
sulle attivita' svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli
ospiti partecipanti alle trasmissioni.
12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei
membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3,
4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca
di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero
delle azioni alienate ai sensi dell'art. 21 della legge 3
maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento
del capitale della RAI-Radiotelevisione ita-liana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di
interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata
dall'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, primo comma, lettera
c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario:
«1.
(Omissis).
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 54, lettera
a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
aprile 2014, n. 81:
«54.
(Omissis).
a) il presidente della provincia;».
- Si riporta il testo dell'art. 2382 del codice civile:
«Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, supplemento
ordinario n. 214.
- Il titolo XI del libro quinto del codice civile reca
le disposizioni penali in materia di societa' e di
consorzi.
- Per il testo dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975,
n. 103, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 2, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
supplemento ordinario:
«Art. 18 (Reclutamento del personale delle societa'
pubbliche). - (Omissis).
2. Le altre societa' a partecipazione pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi,
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza,
pubblicita' e imparzialita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-bis, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.
284, supplemento ordinario:
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - (Omissis).
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389,
terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 (Dismissione della
partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa) della legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di
principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche'
delega al Governo per l'emanazione del testo unico della
radiotelevisione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 2004, n. 104, supplemento ordinario:
«Art. 21 (Dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' completata la fusione per incorporazione
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella societa'
RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di
cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono
dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui
e' titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno,
per effetto della presente legge, trasferite di pieno
diritto alla societa' incorporante, senza necessita' di
ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al
comma 1, la societa' RAI-Holding Spa assume la
denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana
Spa» e il consiglio di amministrazione della societa'
incorporata assume le funzioni di consiglio di
amministrazione della societa' risultante dalla fusione. Le
disposizioni della presente legge relative alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite
alla societa' risultante dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della
fusione per incorporazione di cui al comma 1 e' avviato il
procedimento per l'alienazione della partecipazione dello
Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come
risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1.
Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di
vendita, in conformita' al testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni. Con una o piu' deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
sono definiti i tempi, le modalita' di presentazione, le
condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle
offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate e' riservata agli
aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da
almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate
prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili
motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi
alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, e' inserita nello statuto della societa' la clausola
di limitazione del possesso azionario prevista dall'art. 3,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso
dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per
tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono,
inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco,
o comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio
dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche
mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di
una partecipazione complessiva superiore al limite di
possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni
aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di
liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole
sono di diritto inserite nello statuto della societa', non
sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 e' vietata la cessione da
parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami
d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di
collocamento sul mercato di azioni ordinarie della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75
per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato,
di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni. La restante quota e' destinata al
finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione
finanziaria di cui all'art. 25, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 aprile 1975, n. 102, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei
principi di cui all'art. 1, per la predisposizione dei
programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro
osservanza;
stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le
norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e
decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni
adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al
successivo art. 6 sulle richieste di accesso;
disciplina direttamente le rubriche di «Tribuna
politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e
«Tribuna stampa».
La Commissione trasmette i propri atti per gli
adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del
Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli
regionali e al consiglio di amministrazione della societa'
concessionaria.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo'
invitare il presidente, gli amministratori, il direttore
generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria
l'effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di
documenti.».
 
Art. 3
Attivita' gestionale
della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 49-bis (Responsabilita' dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). - 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilita' previste dalla disciplina ordinaria delle societa' di capitali.
2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine della societa' ed e' comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 49-ter (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle societa' partecipate). - 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.
2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle societa' interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita'.
3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 49-quater (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni). - 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta societa' che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».
2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e' approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

Note all'art. 3:
- Per il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, si veda nelle note all'art. 1.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio
2006, n. 100, supplemento ordinario.
 
Art. 4
Abrogazioni e delega al Governo
per il riassetto normativo

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche' sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
e) indicazione espressa delle norme abrogate.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto puo' essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato in via definitiva.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo e' emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 17 e 20 della citata legge 3
maggio 2004, n. 112, abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2004, n. 104,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 50 del citato decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, abrogato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n.
208, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, abrogato
dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 12 giugno 1947.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge 3
maggio 2004, n. 112:
«Art. 16 (Delega al Governo per l'emanazione del testo
unico della radiotelevisione). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei
pareri di cui al comma 3, un decreto legislativo recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
radiotelevisione, denominato «testo unico della
radiotelevisione», coordinandovi le norme vigenti e
apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni e
abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per
assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto della
Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti
nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle
Comunita' europee.
2. Le regioni esercitano la potesta' legislativa
concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in
ambito regionale o provinciale nel rispetto dei principi
fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti
principi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito
regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza
previste per detti servizi dal vigente regolamento delle
radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle
telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di
quella nazionale, nonche' dei piani nazionali di
ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti
locali delle competenze in ordine al rilascio dei
provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano
nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle
vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, proporzionalita' e
obiettivita', nonche' nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze
naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della
provincia delle competenze in ordine al rilascio delle
autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi
di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi,
tenendo conto della potenzialita' economica del soggetto
richiedente, della qualita' della programmazione prevista e
dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate,
della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di
spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del
personale dipendente, con particolare riguardo ai
giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici
di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore
di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale,
qualora abbia richiesto una o piu' autorizzazioni per lo
svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera
b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che
consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi
numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione
regionale, degli specifici compiti di pubblico servizio che
la societa' concessionaria del servizio pubblico generale
di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e
nella rete di programmazione destinati alla diffusione di
contenuti in ambito regionale o, per le province autonome
di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto
dei principi di cui alla presente legge; e', comunque,
garantito un adeguato servizio di informazione in ambito
regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano della legittimazione a stipulare,
previa intesa con il Ministero delle comunicazioni,
specifici contratti di servizio con la societa'
concessionaria del servizio pubblico generale di
radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui
alla lettera e), nel rispetto della liberta' di iniziativa
economica della societa' concessionaria, anche con riguardo
alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa;
ulteriori principi fondamentali relativi allo specifico
settore dell'emittenza in ambito regionale o provinciale
possono essere ricavati dalle disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito locale,
comunque nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica
dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la tutela dell'incolumita' e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1
e 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni», e' trasmesso alle
Camere per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della
Commissione parlamentare per le questioni regionali, da
rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle
Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo
ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e
alle Camere per il parere definitivo, da rendere,
rispettivamente, entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata
in vigore delle disposizioni regionali in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.».
 
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o piu' membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della societa', anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facolta' del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresi' le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la piu' ampia partecipazione.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio e' trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 5:
- Per il testo aggiornato dell'art. 49 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle note
all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge:
«Art. 49 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa). - 1. La concessione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo e' affidata, fino al 6 maggio
2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal
presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa
e' assoggettata alla disciplina generale delle societa' per
azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e
l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri,
e' nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere
organo di amministrazione della societa', svolge anche
funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto
adempimento delle finalita' e degli obblighi del servizio
pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina
a giudice costituzionale ai sensi dell'art. 135, secondo
comma, della Costituzione o, comunque, persone di
riconosciuto prestigio e competenza professionale e di
notoria indipendenza di comportamenti, che si siano
distinte in attivita' economiche, scientifiche, giuridiche,
della cultura umanistica o della comunicazione sociale,
maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano
lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in
aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il
mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura
tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di
amministrazione e' effettuata dal consiglio nell'ambito dei
suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del
parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei
suoi componenti, della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante
voto di lista. A tale fine l'assemblea e' convocata con
preavviso, da pubblicare ai sensi dell'art. 2366 del codice
civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato
per l'adunanza; a pena di nullita' delle deliberazioni ai
sensi dell'art. 2379 del codice civile, l'ordine del giorno
pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che
non possono essere modificate o integrate in sede
assembleare; le liste possono essere presentate da soci che
rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese
pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e
annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui
due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci
giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal
presente articolo in relazione al numero massimo di
candidati della lista presentata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un
numero di candidati pari al numero di componenti del
consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto
puo' votare una sola lista. Nel caso in cui siano state
presentate piu' liste, i voti ottenuti da ciascuna lista
sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero
di candidati da eleggere; i quozienti cosi' ottenuti sono
assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica
graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla
base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che
ottengono i quozienti piu' elevati. In caso di parita' di
quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui
presentatori detengano la partecipazione azionaria minore.
Le procedure di cui al presente comma si applicano anche
all'elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri
del consiglio di amministrazione e fino alla completa
alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una
autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di
candidati proporzionale al numero di azioni di cui e'
titolare lo Stato. Tale lista e' formulata sulla base delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'immediata presentazione secondo le modalita' e i criteri
proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze, nelle assemblee della societa'
concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni
di revoca o che comportino la revoca o la promozione di
azione di responsabilita' nei confronti degli
amministratori, esprime il voto in conformita' alla
deliberazione della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non
superi la quota del 10 per cento del capitale della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei
rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini
della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri
eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due
membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal
socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene
efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di
dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno
o piu' membri, i nuovi componenti sono nominati con le
medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni
successivi alla data di comunicazione formale delle
dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di
chiusura della prima offerta pubblica di vendita,
effettuata ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge 3
maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data,
sia necessario procedere alla nomina del consiglio di
amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per
altra causa, a cio' si provvede secondo le procedure di cui
ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa e' nominato dal consiglio di amministrazione,
d'intesa con l'assemblea; il suo mandato ha la stessa
durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti
allo stesso attribuiti in base allo statuto della societa':
a) risponde al consiglio di amministrazione della
gestione aziendale per i profili di propria competenza e
sovrintende alla organizzazione e al funzionamento
dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive
definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni
del consiglio di amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i direttori di
rete e di testata, la coerenza della programmazione
radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive
formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine
dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di
secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e stabilisce la
collocazione degli altri dirigenti, nonche', su proposta
dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di
lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa
puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione del consiglio di
amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi
carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di
trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni
degli stessi, nonche' quelli che, anche per effetto di una
durata pluriennale, siano di importo superiore a
2.582.284,50 euro; firma gli altri atti e contratti
aziendali attinenti alla gestione della societa';
h) provvede all'attuazione del piano di investimenti,
del piano finanziario, delle politiche del personale e dei
piani di ristrutturazione, nonche' dei progetti specifici
approvati dal consiglio di amministrazione in materia di
linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale,
politica finanziaria e politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di amministrazione le
informazioni utili per verificare il conseguimento degli
obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti
dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata
dall'art. 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.».
- Per il testo aggiornato dell'art. 49 del citato
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si veda nelle
note all'art. 2.
 
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