Gazzetta n. 12 del 16 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Roma».


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto legislativo n. 61/2010:
Esaminata la documentata domanda presentata dalla Associazione Produttori Vino DOC "Roma", intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Roma", nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato d.m. 7 novembre 2012;
Visto il parere favorevole della Regione Lazio sulla citata proposta di modifica;
Viste le risultanze della riunione di pubblico accertamento svolta il giorno 10 novembre 2015;
Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 dicembre 2015, sulla predetta proposta di modifica;
Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato d.m. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Roma".
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROMA".
Approvato con DM 2.08.2011 G.U. 194 - 22.08.2011
Modificato con DM 3.11.2011 G.U. 262 - 262 - 10.11.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Roma" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"bianco", anche nella versione amabile;
"rosso", anche nella versione amabile;
"rosso riserva";
"rosato";
"Romanella" spumante;
"Malvasia puntinata";
"Bellone".
La specificazione "classico" e consentita per i vini della zona di origine piu' antica indicata nell'ultimo comma dell'art. 3, ad esclusione della tipologia Romanella "spumante".

Art. 2.

Base ampeolografica

La denominazione di origine controllata "Roma" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dalla seguente composizione ampelografia: Bianco e "Romanella" spumante:
Malvasia del Lazio non meno del 50%
Bellone, Bombino, Greco b., Trebbiano giallo, Trebbiano verde da soli o congiuntamente per almeno il 35%
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. Rosso, rosato:
Montepulciano non meno del 50%
Cesanese comune, Cesanese di Affile, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sirah da soli o congiuntamente per almeno il 35%
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
La denominazione di origine, "Roma", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Malvasia puntinata
Bellone e' riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la denominazione "Roma", comprende l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti in provincia di Roma:
Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo;
e parte dei seguenti comuni:
Artena per la sola isola amministrativa compresa tra il confine di Lariano, Velletri e la provincia di Roma/Latina;
Fiumicino ad esclusione dell'isola Sacra;
Roma ad esclusione dell'area interna al GRA e di quella compresa tra il tratto del GRA che in prossimita' dell'incrocio con la via del Mare interseca il fiume Tevere e prosegue lungo il tracciato dello steso fino alla diramazione del "canale di porto" raggiungendo la costa tirrenica. Da questo punto si segue la costa in direzione sud raggiungendo il confine amministrativo del comune di Pomezia; si segue tale confine fino ad incrociare la via Laurentina; da questo incrocio si prosegue in direzione nord fino ad incrociare il GRA.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati all'art. 1 con la menzione "classico", comprende esclusivamente la parte del territorio del comune di Roma di cui sopra.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche per le tipologie con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:

+-----------------------+-----------------------+
| Bianco, Bellone, | |
|Malvasia puntinata, | |
|"Romanella" spumante: | tonnellate 12 |
+-----------------------+-----------------------+
| Rosso e rosato: | tonnellate 10 |
+-----------------------+-----------------------+

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione "Roma" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11% per i vini bianchi;
11,5% per i vini rossi e rosati;
9,5% per i vini Romanella spumante
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e atti a conferire alle uve e ai vini caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 3.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di cui all'art. 1, devono essere effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3, compreso il territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina.
Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' e assicurare l'efficacia dei controlli. Tuttavia, in conformita' all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 61/2010.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le tecniche di spumantizzazione per l'elaborazione della tipologia "Romanella spumante", sono quelle consentite per la categoria dei vini spumanti dalla legislazione vigente.
La tipologia "Roma" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1° novembre).
La tipologia "Roma" bianco, anche con le specificazioni di vitigno, e "Roma rosato" deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
La tipologia "Roma" rosso deve essere immessa in commercio non prima del 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
La tipologia "Romanella" spumante deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata "Roma" di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
Bianco - Classico bianco:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, etereo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
Bianco amabile - Classico bianco amabile:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: fruttato, delicato, fine;
sapore: amabile, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l
Bellone - Classico Bellone:
colore: giallo paglierino con talvolta riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, equilibrato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
Malvasia puntinata - Classico Malvasia puntinata:
colore: giallo paglierino carico;
odore: caratteristico della varieta', gradevole;
sapore: secco, equilibrato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l
Rosso - Classico rosso:
colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Rosso amabile - Classico rosso amabile:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: armonico,, fruttato e intenso;
sapore: amabile, persistente, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l
Rosso riserva - Classico rosso riserva
colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Rosato" - Classico rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine;
sapore: secco, fresco, fruttato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Romanella spumante:
spuma: fine e evanescente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato, fine;
sapore: da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata "Roma" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, ad eccezione della tipologia spumante, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Nella designazione e presentazione del vino per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l'annata di produzione delle uve esclusa la tipologia spumante.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,500 litri.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona.
Per i vini spumanti sono previsti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nella parte centrale della regione Lazio, si estende su una superficie di circa 330.000 ettari e comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, in provincia di Roma.
I terreni dell'area, risalenti al Quaternario, sono riconducibili a due principali unita' geologiche: le formazioni sedimentarie e le formazioni vulcaniche. Nella prima, prima presente nelle aree pianeggianti della valle del Tevere e dell'Aniene, si hanno i sedimenti marini del Pliocene e Pleistocene inferiore costituiti da un substrato di sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti: procedendo verso il litorale si trovano depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi e da formazioni di natura travertinosa, che progressivamente sono sostituiti da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale ("Duna antica").
Nella seconda, le manifestazioni vulcaniche del complesso Sabatino e del Vulcano laziale della fine del Pliocene, caratterizzate da fenomeni esplosivi, hanno generato terreni formati da vari tipi di tufo a cui si sono sovrapposti ceneri e lapilli depositati in strati di notevole spessore e cementati in misura diversa. Si possono distinguere: pozzolane (localmente dette "terrinelle"), cioe' ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione: si riscontrano nelle zone piu' lontane dalle bocche di eruzione e danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni ne' superficiali ne' profondi; tufi litoidi, piu' o meno duri, derivati dalla cementazione delle ceneri e dei lapilli, con diverse denominazioni locali (cappellacci, cappellacci teneri, occhio di pesce, occhio di pernice, ecc.), coprono la parte maggiore del territorio considerato. Sono di scarsa o nulla permeabilita' all'acqua e alle radici ed e' necessario pertanto procedere a scassi profondi per permettere agli agenti atmosferici di attivare la pedogenesi e mettere a disposizione delle colture, in particolare della vite, uno strato sufficiente di terreno agrario per lo sviluppo radicale e la nutrizione idrica e minerale; rocce laviche, dure, poco attaccabili dai mezzi meccanici e dagli agenti atmosferici. Coprono una minima parte del territorio in zone vicine ai crateri di eruzione. In generale danno origine a terreni di scarso spessore dove s'insedia il pascolo o il bosco; alluvioni recenti formatesi nelle zone pianeggianti per deposito alluvionale proveniente dalle pendici sovrastanti. I terreni derivati sono profondi, tendenzialmente argillosi, spesso umidi. Sono anche presenti calcari bianchi e avana con componente organogena e detritica (resti di bivalvi e alghe calcaree), marne contenenti una sensibile quantita' di argilla, prevalentemente nella parte superiore del terreno, e formazioni Argilloso-Arenacee, composte da un'alternanza di argille e arenarie che sono preponderanti verso l'alto della formazione, dove si passa da una giacitura stratificata a una massiva.
L'altitudine dei terreni coltivati a vite e' compresa tra i 0 e i 600 m s.l.m., con pendenza variabile: l'esposizione generale e' orientata verso ovest, sudovest e sud.
Il clima dell'area e' di tipo temperato-mediterraneo ed e' caratterizzato da precipitazioni medie annue comprese tra i 810 ed i 1233 mm, piu' copiose nelle zone piu' acclivi, con aridita' estiva nei mesi luglio, agosto (pioggia 73-147 mm), piu' pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote piu' basse. La temperatura media e' compresa tra i 12,8 ed i 15,6°C: freddo prolungato da novembre ad aprile, piu' intenso nelle zone acclivi, con temperatura media inferiore ai 10°C per 3-4 mesi l'anno e temperatura media minima del mese piu' freddo dell'anno che oscilla tra 2,3 e 4,0° C.
La combinazione tra natura del terreno e fattori climatici fanno della zona delimitata come DOC Roma un territorio altamente vocato alla produzione di vini di pregio. 2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino "Roma".
I Romani fin dall'epoca dei re appresero dagli Etruschi le tecniche vitivinicole: nel II° secolo a.C: la vitivinicoltura raggiunse livelli molto elevati ed il vino era consumato anche in locali pubblici di vendita (thermopolia). Molto rilevante era l'esportazione, tanto che il porto di Ostia divenne un vero emporio vinario. Con la crisi dell'Impero romano (III-IV secolo d.C) causata dalle lotte interne, dalle invasioni dei barbari, dal disordine politico e amministrativo e dall'insicurezza pubblica, inizio' anche il declino della viticoltura: molti agricoltori, inoltre, estirpavano i vigneti per non subire le forti tasse cui erano assoggettati, tanto che nel IV secolo l'imperatore Teodosio, per frenare questo fenomeno, decise la pena di morte per chi - sacrilega falce - tagliava le viti. Verso la fine dell'Impero Romano di Occidente, la superficie viticola aveva subito una sensibile riduzione, mantenendosi in prevalenza nelle aree vicine alla citta' di Roma. Dopo la caduta dell'Impero Romano di Occidente, tra il V e il X secolo, un importante contributo alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio vitivinicolo venne dato dai vescovi, dai monaci, dagli ordini religiosi e dalla nobilta' laica. Con la fine della barbarie, la viticoltura si diffuse nuovamente e si razionalizzo' fino a diventare la coltura principale, grazie anche alla grande richiesta di vino di Roma, sede della corte papale e teatro di un forte aumento della popolazione.
Nei territori soggetti allo Stato Pontificio la viticoltura fu una delle coltivazioni primarie ed i Papi le dedicarono particolare attenzione per il gran conto in cui tenevano il vino, sia come elemento liturgico, sia come parte essenziale della loro mensa, sia infine, ma certo non da ultimo, per il suo valore commerciale. Tanto importante e' il vino nella mentalita' dell'epoca, che negli statuti della citta' di Roma si trova scritto che un forestiero non poteva usufruire del diritto di cittadinanza, se non possedeva una casa dentro Roma ed anche una vigna nel raggio di tre miglia dalla citta'.
Al 1692 risale la fondazione di un'Accademia dei Vignaioli e la stesura di una pianta dell'agro romano voluta da papa Alessandro VII, dalla quale risulta che l'estensione delle vigne che circondavano Roma era di circa 4839 rubbi (8945 ettari).
I Papi proteggono con appositi editti la vite, si registra un prosperare di osterie e locande dettato dalla presenza del Papa e dall'affluenza di pellegrini. L'importanza del commercio del vino e' dimostrata anche dall'esistenza di ben sette corporazioni. I membri della corporazione o Universita' dei Tavernieri, che risaliva al 1481, si dividevano in Tavernieri, che fornivano anche alloggio e Bettolieri, cioe' mercanti al minuto soltanto di vino romanesco e dell'agro romano. A Pio IX si deve l'aver fatto nascere, nel 1854, l'Universita' dei mercanti di vino, riunendo cosi' in un unico organismo le troppe associazioni esistenti. Stemma di questo Collegium Vinariorum Urbis era un sole che dava luce ad una vite con la scritta "vinea nostra floruit", stemma che si conserva ancora oggi nel cortile della chiesa di Santa Maria in Trivio.
Nei corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principe del territorio, fino all'attualita', come testimoniano le numerose sagre e feste che annualmente vengono celebrate nei paesi ricadenti nell'areale di produzione e tra cui spiccano la Sagra dell'uva di Marino (la prima edizione risale al 1925) e la Festa dell'uva e dei vini di Velletri (1930).
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata: la Malvasia del Lazio, il Bellone, il Bombino bianco ed il Trebbiano giallo e verde per i vini bianchi, il Montepulciano, il Cesanese di Affile, il Cesanese Comune, il Sangiovese per i vini rossi;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (84 hl/ha per le tipologie bianche e 70 hl/ha per le tipologie rosse e rosate);
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base e le tipologie riserva e superiore, riferite quest'ultime a vini rossi maggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico.
La DOC "Roma" e' riferita a nove tipologie di vino bianco ("bianco", "Classico bianco", "bianco amabile - Classico bianco amabile", "Bellone", "Classico Bellone", "Malvasia puntinata", "Classico Malvasia puntinata", "Romanella spumante"), a due tipologie di vino rosato ("rosato", "Classico rosato") e a sei tipologie di vino rosso ("rosso", "Classico rosso", "rosso amabile - Classico rosso amabile", "rosso Riserva", "Classico rosso Riserva) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
Nello specifico le singole tipologie di vino si caratterizzano:
"Roma" bianco - Classico bianco: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore delicato etereo con note floreali e fruttate, sapore asciutto e armonico.
"Roma" bianco amabile - Classico bianco amabile: vino dal colore giallo paglierino con riflessi verdognoli, odore delicato fine, con note floreali e frutta esotica, sapore armonico, sapido.
"Roma" Bellone - Classico Bellone: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, odore caratteristico, gradevole con note floreali e fruttate, sapore secco, equilibrato, sapido.
"Roma" Malvasia puntinata - Classico Malvasia puntinata: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino carico, odore caratteristico della varieta', gradevole con note floreali e fruttate, sapore secco, equilibrato, morbido.
"Roma" rosso - Classico rosso: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo e assenza di ruvidezza. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati, sapore secco, armonico con buona struttura e persistenza.
"Roma" rosso amabile - Classico rosso amabile: vino dal colore rosso rubino con riflessi violacei, odore armonico, fruttato intenso, con note speziate, sapore persistente
"Roma" rosso Riserva - Classico rosso Riserva: buona struttura e presenza di buone dotazioni polifenoliche e tanniche polimerizzate, che conferiscono al vino un giusto corpo, assenza di ruvidezza e buona longevita'. Il vino presenta un colore rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento, odore intenso e caratteristico con sentori fruttati che sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno, sapore secco, armonico con buona struttura e persistenza.
"Roma" rosato - Classico rosato: leggero di corpo, fresco, vivace, con colore rosato piu' o meno intenso, odore delicato, fine, sapore secco, fresco, fruttato, sapido.
"Roma" Romanella spumante: vino fresco ed equilibrato, con colore giallo paglierino tenue con perlage fine ed evanescente, odore delicato e fine, sapore armonico, vivace da brut a extradry.
Al sapore tutti i vini presentano un'acidita' normale, un amaro poco percepibile, poca astringenza e buona struttura, che contribuiscono al loro equilibrio gustativo. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia pianeggiante e collinare dell'areale di produzione, che comprende i territori litoranei, la Sabina romana, i Colli Albani, i Colli Prenestini e parte della Campagna romana, e l'esposizione ad ovest, sud-ovest, sud concorrono a determinare un ambiente arioso, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti del vino "Roma". Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati a quote troppo basse non adatti ad una viticoltura di qualita'.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche del vino "Roma".
In particolare, i terreni di origine sedimentaria e vulcanica, sono costituiti sedimenti alluvionali e marini, quali travertini, sabbie, ghiaie, limi a volte coperti da depositi alluvionali recenti, da depositi formatisi in ambiente fluvio-palustre costituiti da alternanze di livelli sabbiosi, sabbioso-argillosi, da argille di ambiente batiale e circalitorale, sabbie e calcareniti di ambiente infralitorale, sabbie di ambiente costiero con vulcaniti albane intercalate e sabbie di ambiente eolico e fluviale ("Duna antica"). Sono presenti anche pozzolane (localmente dette "terrinelle"), cioe' ceneri vulcaniche del tutto prive di cementazione che danno luogo a terreni sabbiosi, profondi, permeabili all'acqua e senza ristagni ne' superficiali ne' profondi; si hanno anche limi e sabbie gialle mescolate a ciottolini calcarei e silicei sparsi o concentrati e argille azzurre e grigie di ambiente lacustre e terreni riconducibili alle terre rosse con tessitura argillo-limosa che presentano, in genere, limitato spessore ed un sottosuolo coerente. Trattasi di terreni con caratteristiche tali da renderli idonei ad una vitivinicoltura di qualita'.
Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti (1065 mm), con scarse piogge estive (105 mm) ed aridita' nei mesi di luglio e agosto, piu' pronunciata e presente anche nel mese di giugno, e sporadicamente anche a maggio, alle quote piu' basse, da una buona temperatura media annuale (14.2 °C), unita ad una temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, caratterizzato nella fase finale, da una elevata escursione termica tra notte e giorno, consente alle uve di maturare lentamente e completamente, contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Roma".
In particolare, la combinazione tra le caratteristiche del terreno ed i fattori climatici, determina per i vini bianchi, la produzione di significative quantita' di precursori aromatici che consentono di esaltare le caratteristiche organolettiche e i sentori tipici dei diversi vitigni e per i vini rossi un'ottimale maturazione fenolica, che unita ad un ottimale rapporto tra zuccheri e acidi permette di ottenere vini caratterizzati da elevata struttura, un grande equilibrio fra le diverse componenti.
La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del "Roma", dall'epoca romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e' la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le peculiari caratteristiche del "Roma".
Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "Roma", le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.
Nella storia di Roma, dalle origini alla caduta dell'Impero, il vino ha sempre svolto un ruolo di primo piano e per giunta polivalente: accanto alla sua indispensabile funzione nell'alimentazione quotidiana, ha avuto un posto di rilievo anche nel campo della medicina ed in ambito religioso, raggiungendo il culmine della sacralita' con il Cristianesimo.
Agli inizi dell'eta' imperiale la coltivazione della vite si estese ulteriormente (anche in terreni fertili per ottenere piu' elevate produzioni) allo scopo di produrre il vino necessario per soddisfare l'esportazione e l'aumento del consumo interno.
I Romani destinavano a vigneto le terre piu' idonee e percio' preferivano il suolo vulcanico dei Colli Laziali, di Caere, della Sabina. Columella ci ha lasciato ne l'Arte dell'agricoltura un'interessante descrizione delle ville rustiche romane, dove la coltivazione principale era quella della vite. Oltre alla parte cosi' detta urbana, dimora del padrone dotata di ogni genere di confort, c'era la parte detta fructuaria, dove si lavoravano e si conservavano, oltre al grano, soprattutto vino e olio d'oliva.
Gabelle, proibizioni, bandi ed editti proliferarono intorno al vino, come dimostrano i regesti e i numerosi libri della gabella del vino conservati nell'Archivio di Stato di Roma a partire dal 1422. In tal modo il potere papale disciplinava la produzione nei vigneti di Roma e dei territori circostanti. Proprio sotto il pontificato di Paolo III il mercato romano fu invaso dai vini dei Castelli, della Sabina, dei Colli predestini, sia perche' il vino romanesco non era sufficiente per il consumo della citta', sia perche' papi e cardinali amavano avere sulle mense vini diversi e di qualita'. La diversificazione tra vino romanesco (quello prodotto entro sette miglia dal Campidoglio) e vino dei Castelli e' attestato fino al XIX secolo.
Nel 1539, Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese, nella sua opera Della natura dei vini e dei viaggi di Paolo III descritti da Sante Lancerio suo bottigliere, ci ha lasciato numerose informazioni sui vini romaneschi, per la gran parte robusti e adatti all'invecchiamento. I migliori, a suo dire, erano quelli che si producevano dalle vigne sul Gianicolo, fuori dalla Porta di San Pancrazio, in Vaticano e a Monte Mario, conosciuto come il vino di maggior pregio.
Per quanto concerne il vino romano, il periodo piu' nero coincise con il trasferimento del Papato ad Avignone agli inizi del XIV secolo. Durante il pontificato dei Papi Avignonesi, infatti, i vini italiani in genere furono temporaneamente messi in disparte a favore di quelli francesi. Intorno alla prima meta' del XVI secolo, tocco' a Paolo III della famiglia Farnese (1534- 1549) rendere nuovamente giustizia al vino nostrano, che finalmente torno' a troneggiare sulle mense papali. Sui sette colli sorsero splendide ville attorniate da giardini, boschi e soprattutto vigne, dove nobili, cardinali e gli stessi papi trascorrevano le loro vacanze.
Nel 1596 il Bacci in Sulla storia dei vini, dei vini d'Italia e dei conviti degli antichi in sette libri, ci conferma che la Roma cinquecentesca e' una citta' ammantata di vigneti e si sofferma ad elencare le vigne piu' importanti: quelle di San Pancrazio, di Porta Pinciana e di Monte Mario, che producono i vini romaneschi migliori, moscatelli e trebbiani, e poi quelle sull'Aventino, il Celio, il Quirinale e l'Esquilino, anch'esse di discreta qualita'. Per quanto concerne i vini dell'hinterland romano, si parla dei vini di Ariccia e di Albano, per il quale l'autore esprime particolare lode, di Marino, di Colonna, del Tuscolo, di Castel Gandolfo e di Velletri, nell'area dei Castelli Romani.
Anche lo scrittore francese Michel de Montaigne, fermatosi a Roma tra il 1580 e il 1581, narra nel Giornale di viaggio in Italia le sue giornate romane impegnate a visitare antichita' e vigne, indicando tra le piu' degne di nota quella d'Este a Monte Cavallo (l'odierno Quirinale), la Farnese sul Palatino e quella di Villa Madama. La Roma papale si ammanta di verde riempiendosi di ville e di vigne. Nella Pianta di Roma di Leonardo Bufalini, redatta nella prima meta' del XVI secolo, si contano 43 vigne. Anche il gesuita Eschinardi nella Descrizione di Roma e dell'agro romano(1750), oltre a citare numerose vigne all'interno delle mura, riporta a conferma dell'estensione della coltivazione "...vigne, le quali per l'ordinario si stendono fuori Roma tra le due e tre miglia".
Nei primi decenni del diciannovesimo secolo i vigneti sono presenti in tutta Roma in grande numero, tanto che sia il Venuti nella Accurata e succinta descrizione topografica delle antichita' di Roma (1824) che il Nibby in Roma nell'anno 1838, riportano ben 120 toponimi di vigna, tutti entro le mura o nelle immediate vicinanze. E a testimonianza di questa '"epoca d'oro" rimane la toponomastica di molte vie romane: Vigna Clara, Vigna Stelluti, Vigna Pia, Via delle Vigne Nuove, via di Vigna Fabbri, Vigna Murata, via di Vigna Putti. Famose erano le vigne di alcuni pontefici come quella di Clemente VII, a Monte Mario. Rinomata anche la villa di Sisto V sull'Esquilino, costruita anche questa nel bel mezzo di una vigna, posta nel luogo piu' elevato di Roma e quella di Leone XIII (1878-1903). La piu' nota pero' era la villa di Giulio III (1550-1555), che si trovava in una zona di Roma conosciuta un tempo come Vigna Vecchia, nei pressi di Villa Borghese. Si dice che il pontefice amasse talmente dedicarsi alla sua vigna da trascurare persino il concistorio. Villa Borghese nacque nel 1580 intorno ad una vigna, alla quale se ne aggiunsero altre fino al 1833. Tra le numerose stampe che Bartolomeo Pinelli ha dedicato alle vedute romane, ce ne sono alcune che testimoniano che ancora fino al XIX secolo si vendemmiava a Villa Borghese come sull'Aventino. Tra le testimonianze tecniche risalenti alla fine dell'Ottocento e relative alla coltivazione della vite nel territorio romano, preziosissima e' la monografia dell'onorevole Camillo Mancini, pubblicata nel 1888 ed intitolata Il Lazio viticolo e vinicolo. Vi si apprende che la viticoltura avveniva ancora essenzialmente secondo i precetti del latino Columella e che, specie dentro Roma, si coltivavano comunemente in mezzo ai filari finocchi e carciofi con il deprecabile risultato, a giudizio dell'autore, di conferire al vino il classico sapore amarognolo proprio del carciofo. Sempre il Mancini ci informa che i vitigni piu' comuni a quei tempi erano il trebbiano verde e bianco, il bello e il buonvino per quanto concerne i vini bianchi, il cesanese, il buonvino rosso, la lacrima e l'aleatico per i rossi. In Agricoltura e quistioni economiche: che la riguardano, (1860) Vol. 2, Frederic Passy riporta "La coltura della vigna e' nondimeno una di quelle che piu' aggradiscono gli abitanti, e' la sola che si permetta il romano, e Roma e' tutta circondata di vigne e vigneti. Si va alla vigna come fra noi si andava ai campi per diporto, ed ogni villa suburbana porta scritto sul sommo della sua entrata Vigna di...., e il nome del proprietario. Si usano insieme negli Stati Romani due metodi di coltura affatto diversa: l'una, generalmente in uso nei dintorni di Roma e nelle paludi Pontine, consiste a sostenere il tralcio per mezzo di canne che si fanno espressamente crescere in grandissimo numero ...".
Con la crescita urbana di Roma iniziata subito dopo il 1870, l'estensione delle vigne si ridusse e le produzioni si allontanarono dalle zone di consumo. L'espansione della citta' continuo' prevalentemente lungo gli assi della Flaminia, Salaria, Nomentana, Tiburtina e dell'Appia. L'urbanizzazione comporto' la concentrazione delle produzioni nelle zone maggiormente vocate: Castelli Romani, Cerveteri, Sabina. Anche se la vite si "allontana" dalla citta' di Roma, resta un elemento di aggregazione e richiamo nella cultura popolare.
Il vino e' ancora oggi una voce importante dell'economia del territorio romano e, come ai tempi di Virgilio, Bacco continua a prediligere i colli, cosicche' soprattutto l'hinterland romano appare inequivocabilmente vocato all'antica coltura.

Art. 10.

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In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il dm 2 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19-11-2010. (Allegato 2).
 
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