Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 11 gennaio 2016 |
Modifica del decreto 24 aprile 2013, recante: «Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita; Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", ed, in particolare, l'articolo 5, comma 5, che dispone per le societa' dilettantistiche l'obbligo di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto; Considerato che il Presidente del CONI, con nota del 2 novembre 2015 ha chiesto il differimento del predetto termine, che verra' a scadere in data 20 gennaio 2016, in considerazione delle specificita' delle attivita' sportive esercitate a livello dilettantistico; Considerato che l'Assessore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nella qualita' di coordinatore degli assessori allo Sport, con nota del 5 gennaio 2016, ha formulato la medesima richiesta, evidenziando l'impossibilita' che, entro la data del 20 gennaio 2016, vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attivita' di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di disporre il differimento del predetto termine di sei mesi al fine di consentire che vengano completate, su tutto il territorio nazionale, le attivita' di formazione degli operatori del settore sportivo dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in data 24 aprile 2013, all'articolo 5, comma 5, le parole "30 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi". Il presente decreto viene trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 2016
Il Ministro della salute Lorenzin Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 85 |
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