Gazzetta n. 13 del 18 gennaio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6
Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi;
Vista la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;
Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;
Vista la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 ottobre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette:
a) a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonche' ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
b) ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
2. Il presente decreto disciplina:
a) gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;
b) alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilita' e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;
c) le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;
d) l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
e) l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;
f) il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 6 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 6 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un
decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e
che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali e del Ministro della salute, sotto il
coordinamento del Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6
e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel
rispetto delle categorie stabilite dagli articoli
39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto
compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della
direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva
2014/40/UE;
b) tenere conto della peculiarita' dei prodotti del
tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di
offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
c) determinare la scelta del primo testo delle
avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della
direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore
sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un
ampio livello di protezione della salute;
d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la
rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie
illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine
numerico delle serie previsto dall'allegato II della
direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva
delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre
2014;
e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1,
lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
l'introduzione di norme piu' severe sul confezionamento,
considerato l'elevato livello di protezione della salute
umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui
all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo
19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche
un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale
rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova
generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;
g) consentire fino al termine massimo di cui
all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al
consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima
direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio
2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente
giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti
con difetti di condizionamento e confezionamento
all'origine; in considerazione dell'articolazione del
sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire
altresi' il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento
di detti prodotti dal fabbricante o importatore al
depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016
per la vendita di detti prodotti dal depositario
autorizzato alle rivendite;
h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della
direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura
e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile
con la normativa europea, tutti i termini di cui alla
lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.
3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
1 e' acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale e successive modificazioni) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive
modificazioni cosi' recita:
"Art. 14 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e
successive modificazioni). - 1. I decreti legislativi
adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica
con la denominazione di «decreto legislativo» e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione,
della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli
altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge
di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- La direttiva 2007/74/CE del Consiglio del 20 dicembre
2007 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 2ª Serie Speciale U.E. n. 15 del 21
febbraio 2008.
- La direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno
2011 pubblicata nella G.U.U.E. 5 luglio 2011, n. L 176.
- La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 29 aprile 2014, n. L 127
- La direttiva 2014/109/UE della Commissione del 10
ottobre 2014 e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2014,
n. L 360.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184
(Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di
lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio
2003, n. 169.

Note all'art. 1:
- La legge 18 marzo 2008 n. 75 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della
sanita' - OMS - per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra
il 21 maggio 2003 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 17 aprile 2008, n. 91, S.O.
 
Allegato I
(di cui all'art. 11, comma 2, lett. a)

Elenco delle avvertenze testuali

1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro ai polmoni.
2) Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola.
3) Il fumo danneggia i tuoi polmoni.
4) Il fumo causa attacchi cardiaci.
5) Il fumo causa ictus e disabilita'.
6) Il fumo ostruisce le tue arterie.
7) Il fumo aumenta il rischio di cecita'.
8) Il fumo e' dannoso per i tuoi denti e le tue gengive.
9) Il fumo puo' uccidere il bimbo nel grembo materno.
10) Il tuo fumo puo' nuocere ai tuoi figli, alla tua famiglia e ai tuoi amici.
11) I figli dei fumatori hanno piu' probabilita' di cominciare a fumare.
12) Smetti di fumare - Vivi per i tuoi cari.
13) Il fumo riduce la fertilita'.
14) Il fumo aumenta il rischio di impotenza.
 
Allegato II
Catalogo delle immagini (delle avvertenze combinate relative alla
salute) (di cui all'art. 11)

Parte di provvedimento in formato grafico
Avvertenza:
Per la versione a colori delle foto sopra riportate si rimanda alla Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione del 10 ottobre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 360L del 17 dicembre 2014.
 
Art. 2

Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito;
c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa;
d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo' essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette;
e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no;
f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale;
g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;
h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo che puo' essere consumato per via nasale;
i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;
j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo;
l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;
m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;
n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio;
o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco che puo' essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua e' considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, e' considerato tabacco da arrotolare;
p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale;
2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;
q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che puo' essere consumato mediante un processo di combustione;
r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso;
s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica;
t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;
u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici;
v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;
z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo;
aa) livello massimo o livello massimo di emissioni: la quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del tabacco;
bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e' aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno;
cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto ovvero odore e gusto;
dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile prima o durante il consumo del prodotto del tabacco;
ee) capacita' di indurre dipendenza: il potenziale farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza, condizione che incide sulla capacita' dell'individuo di controllare il proprio comportamento, di norma tramite un meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi astinenziali, o entrambi;
ff) tossicita': il grado di nocivita' di una sostanza per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si manifestano nel tempo, di solito mediante consumo o esposizione ripetuti o continui;
gg) mutamento sostanziale della situazione: un aumento minimo del 10 per cento del volume delle vendite per una data categoria di prodotti in almeno cinque Stati membri, registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a norma dell'articolo 6, comma 7, oppure un aumento minimo di cinque punti percentuali della diffusione dell'uso nel gruppo di consumatori di eta' inferiore ai 25 anni in almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria di prodotto, registrato sulla base dell'indagine speciale Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di diffusione; in ogni caso, si considera che non vi e' un mutamento sostanziale della situazione se il volume delle vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera il 2,5 per cento delle vendite totali di prodotti del tabacco a livello dell'Unione europea;
hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con il quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno;
ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato;
ll) busta: confezione unitaria di tabacco da arrotolare avente la forma di un sacchetto rettangolare con una aletta che lo chiude o di una busta autoportante;
mm) avvertenza relativa alla salute: un'avvertenza relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo, tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi di informazione, secondo quanto previsto dal presente decreto;
nn) avvertenza combinata relativa alla salute: un'avvertenza relativa alla salute composta da un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a un'illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto dal presente decreto;
oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite a distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si considera stabilita in uno Stato membro:
1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la propria sede di attivita' in quello Stato membro;
2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede legale, l'amministrazione centrale o la sede di attivita', comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello Stato membro;
pp) consumatore: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attivita' commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
qq) sistema di verifica dell'eta': un sistema informatico che conferma inequivocabilmente l'eta' del consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle norme nazionali;
rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
ss) importazione di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: l'entrata di tali prodotti nel territorio dell'Unione, a meno che tali prodotti siano soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo al momento dell'entrata nell'Unione, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;
tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati: il proprietario o il titolare del diritto di disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati introdotti nel territorio dell'Unione;
uu) immissione sul mercato: il fatto di mettere prodotti, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell'Unione, dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza transfrontaliere il prodotto e' considerato immesso sul mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore;
vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una persona fisica.

Note all'art. 2:
- Per la direttiva 2011/64/UE si veda nelle note alle
premesse
- Per la direttiva 2007/74/CE si veda nelle note alle
premesse
 
Art. 3

Livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina
e monossido di carbonio e altre sostanze

1. I livelli di emissioni delle sigarette immesse sul mercato in Italia, di seguito livelli massimi di emissioni, non superano rispettivamente:
a) 10 mg di catrame per sigaretta;
b) 1 mg di nicotina per sigaretta;
c) 10 mg di monossido di carbonio per sigaretta.
 
Art. 4

Metodi di misurazione

1. I livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base della norma ISO 4387 per il catrame, della norma ISO 10315 per la nicotina e della norma ISO 8454 per il monossido di carbonio. L'esattezza delle misurazioni relative al livello di emissione in catrame, nicotina e monossido di carbonio e' determinata in base alla norma ISO 8243.
2. La misurazione di cui al comma 1 e' verificata dal laboratorio di cui al decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1994, e da laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 5. Detti laboratori non devono essere posseduti o controllati direttamente o indirettamente dall'industria del tabacco.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori autorizzati alla realizzazione delle analisi di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea l'elenco dei laboratori autorizzati, indicando i criteri di autorizzazione e i metodi di sorveglianza applicati e aggiorna tale elenco in occasione di ogni eventuale successiva modifica. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei laboratori utilizzati.
5. Il Ministero della salute, con il Ministero dell'economia e delle finanze, notifica alla Commissione gli eventuali ulteriori metodi di misurazione impiegati per le emissioni delle sigarette diverse dalle emissioni di cui al comma 1 e per le emissioni dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette.
6. Per la verifica di cui al comma 2 sono individuate, ai sensi dell'articolo 30, le tariffe applicabili.
 
Art. 5

Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi

1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo deputato, previa valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4 che realizzano le verifiche dei livelli di emissione di catrame, di nicotina e di monossido di carbonio delle sigarette e le eventuali ulteriori misurazioni per determinare il livello di emissione di altre sostanze nocive, con l'esclusione dei laboratori esercenti le potesta' di verifica nell'ambito dell'attivita' di controllo svolta dalle autorita' competenti.
2. Resta salva la competenza del laboratorio di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 agosto 1994 in ordine alla verifica definitiva circa l'esattezza delle indicazioni relative al livello di emissione delle sostanze di cui all'articolo 4, sia al fine dell'immissione in commercio, sia nella fase della commercializzazione del prodotto.
3. Ai fini delle autorizzazioni di cui al comma 1, i responsabili dei laboratori interessati presentano all'Istituto superiore di sanita' apposita istanza, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali prescritti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
4. L'Istituto superiore di sanita', esperita la valutazione tecnica circa i prescritti requisiti di idoneita', autorizza i laboratori di cui al comma 1 alla realizzazione delle verifiche dei livelli di emissione di cui al medesimo comma e puo' procedere alla successiva vigilanza che di volta in volta ritenga opportuna.

Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro delle finanze del 31 agosto
1994 (Modalita' di riscossione e versamento, tramite delega
agli uffici postali, dell'oblazione per la definizione
delle violazioni edilizie) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 settembre 1994, n. 207.
 
Art. 6

Segnalazione degli ingredienti e delle emissioni

1. I fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco presentano al Ministero della salute e alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le seguenti informazioni, suddivise per marca e tipo:
a) l'elenco, con le relative quantita', di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco, in ordine decrescente di peso di ogni ingrediente incluso nei prodotti del tabacco;
b) i livelli delle emissioni di cui all'articolo 3, comma 1;
c) le informazioni su altre emissioni e relativi livelli ove disponibili.
2. Per i prodotti gia' immessi sul mercato le informazioni di cui al comma 1 sono fornite entro il 20 novembre 2016. I fabbricanti e gli importatori informano, altresi', il Ministero della salute e la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della composizione di un prodotto tale da incidere sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Per un prodotto del tabacco nuovo o modificato le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima dell'immissione sul mercato di tale prodotto.
3. L'elenco degli ingredienti di cui al comma 1, lettera a), e' corredato da una dichiarazione che precisa i motivi dell'inclusione di tali ingredienti nei prodotti del tabacco interessati; tale elenco indica anche lo status degli ingredienti, specificando se sono stati registrati a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la loro classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. L'elenco di cui al comma 1, lettera a), e' corredato dai pertinenti dati tossicologici riferiti agli ingredienti sotto forma combusta o incombusta a seconda dei casi, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza. Inoltre, per le sigarette e il tabacco da arrotolare il fabbricante o l'importatore presenta un documento tecnico che fornisce una descrizione generale degli additivi impiegati e delle relative proprieta'. Tranne che per il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio e per le emissioni di cui all'articolo 4, comma 5, i fabbricanti e gli importatori indicano i metodi di misurazione delle emissioni utilizzati.
5. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' chiedere ai fabbricanti o agli importatori l'esecuzione di studi per una valutazione degli effetti sulla salute di alcuni ingredienti, tenendo conto, tra l'altro, della loro capacita' di indurre dipendenza e della loro tossicita'.
6. Il Ministero della salute e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rendono disponibili al pubblico sui propri siti istituzionali le informazioni presentate a norma del comma 1 e dell'articolo 7, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i segreti commerciali. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a specificare, all'atto della presentazione delle informazioni di cui al comma 1 e all'articolo 7, le informazioni che essi ritengono segreti commerciali ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.
7. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a presentare ogni tre anni al Ministero della salute e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli studi interni ed esterni a loro disposizione sulle ricerche di mercato e sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori, riguardo gli ingredienti e le emissioni, nonche' sintesi di eventuali indagini di mercato da essi svolte per lanciare nuovi prodotti. I fabbricanti e gli importatori segnalano altresi' all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i loro volumi annui di vendita per marca e tipo, espresso in numero di sigarette, sigari, sigaretti o in chilogrammi, su base annuale a decorrere dal 1° gennaio 2015.
8. Tutte le informazioni e tutti i dati forniti a norma del presente articolo e dell'articolo 7 sono predisposti in formato elettronico e vengono memorizzati elettronicamente. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze assicurano alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea l'accesso a tali dati e garantiscono il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Per la gestione di tutte le informazioni e di tutti i dati forniti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 7 e' individuata, ai sensi dell'articolo 30, una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco.

Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
(Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 7

Elenco prioritario degli additivi
e ulteriori obblighi di segnalazione

1. Agli additivi contenuti nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare inclusi nell'elenco prioritario previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/40/UE, oltre agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 6, si applicano ulteriori obblighi di segnalazione. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e' adottato l'elenco prioritario che comprende gli additivi:
a) per i quali esistono prime indicazioni, ricerche o normative in altre giurisdizioni tali da suggerire che essi hanno una delle proprieta' di cui al comma 2, lettere da a) a d);
b) che figurano tra gli additivi piu' comunemente usati, in peso e in unita', conformemente alle segnalazioni di ingredienti ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4.
2. I fabbricanti e gli importatori delle sigarette e del tabacco da arrotolare, contenenti un additivo incluso nell'elenco prioritario di cui al comma 1, effettuano studi approfonditi che esaminano, per ciascun additivo o combinazione di piu' additivi, se esso:
a) contribuisce alla tossicita' o alla capacita' di indurre dipendenza dei prodotti in questione, e se cio' ha come effetto di aumentare in misura significativa o quantificabile la tossicita' o la capacita' di indurre dipendenza di uno qualsiasi dei prodotti in questione;
b) da' luogo a un aroma caratterizzante;
c) facilita l'inalazione o l'assorbimento di nicotina;
d) determina la formazione di sostanze che hanno proprieta' cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di seguito CMR e i relativi quantitativi e se cio' ha come effetto di aumentare in misura significativa o quantificabile le proprieta' CMR di uno qualsiasi dei prodotti in questione.
3. Gli studi di cui al comma 2 tengono conto dell'impiego previsto dei prodotti interessati ed esaminano, in particolare, le emissioni derivanti dal processo di combustione che implica l'additivo in questione. Gli studi esaminano altresi' l'interazione di tale additivo con altri ingredienti contenuti nei prodotti in questione. I fabbricanti o gli importatori che usano lo stesso additivo nei loro prodotti del tabacco possono realizzare uno studio congiunto quando impiegano tale additivo nella composizione di un prodotto comparabile.
4. I fabbricanti o gli importatori predispongono una relazione sui risultati degli studi di cui al comma 2. La relazione include una sintesi e un quadro esauriente della letteratura scientifica disponibile sull'additivo in questione con una sintesi dei dati interni sugli effetti di tale additivo. I fabbricanti o gli importatori nel caso in cui un prodotto contenente l'additivo interessato sia stato immesso sul mercato entro diciotto mesi dall'inserimento dell'additivo nell'elenco prioritario di cui al comma 1, presentano tale relazione alla Commissione europea, al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono chiedere ai fabbricanti o agli importatori informazioni supplementari sull'additivo interessato. Tali informazioni supplementari formano parte della relazione. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono chiedere che tali relazioni siano soggette a una verifica inter pares dell'organo scientifico indipendente di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 2014/40/UE con particolare riguardo all'esaustivita', alla metodologia e alle conclusioni. Le informazioni ricevute sono utilizzate dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'assunzione di decisioni ai sensi dell'articolo 8.
5. Le piccole imprese e le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sono esentate dagli obblighi di cui al presente articolo qualora una relazione sull'additivo in questione sia preparata da un altro fabbricante o importatore.

Note all'art. 7:
- Per la direttiva 2014/40/UE si veda nelle note alle
premesse.
- La Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
(Relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie imprese) e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 maggio 2003,
n. L 124.
 
Art. 8

Regolamentazione degli ingredienti

1. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante individuato con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
2. E' consentito l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del tabacco, quale lo zucchero per sostituire quello perduto durante il processo di cura, salvo che tali additivi diano luogo a un prodotto con aroma caratterizzante ed accrescano in misura significativa e quantificabile la capacita' di indurre dipendenza, la tossicita' del prodotto del tabacco o le sue proprieta' CMR secondo quanto individuato con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
3. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti i seguenti additivi:
a) le vitamine o gli altri additivi che creano l'impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute;
b) la caffeina o la taurina o altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalita';
c) gli additivi con proprieta' coloranti delle emissioni;
d) per i prodotti del tabacco da fumo, gli additivi che facilitano l'inalazione o l'assorbimento di nicotina;
e) gli additivi che hanno proprieta' CMR sotto forma incombusta.
4. E' vietata l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti aromi in qualsiasi dei loro elementi quali i filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco interessati o la loro intensita' di fumo. I filtri, le cartine e le capsule non devono contenere tabacco o nicotina.
5. Le disposizioni e le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano, ove compatibili, ai prodotti del tabacco.
6. E' vietata, sulla base di dati scientifici, l'immissione sul mercato di prodotti del tabacco contenenti additivi in quantitativi ritenuti, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, tali da accrescere l'effetto tossico o di dipendenza di un prodotto del tabacco, o le sue proprieta' CMR, al momento del consumo in misura significativa o quantificabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, salvo che, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, si disponga l'applicazione dei divieti per una particolare categoria di prodotto, qualora sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione.
8. Per valutare se un prodotto del tabacco ha un aroma caratterizzante, se vengono impiegati additivi o aromi vietati e se un prodotto del tabacco contiene additivi in quantitativi tali da accrescere in misura significativa e quantificabile l'effetto tossico o di dipendenza del prodotto del tabacco interessato o le sue proprieta' CMR, e' stabilita, con decreto di cui all'articolo 30, una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 20 maggio 2020 nel caso di prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante il cui volume delle vendite a livello di Unione e' pari o superiore al 3 per cento in una particolare categoria di prodotto.
10. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze notificano alla Commissione europea le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6.

Note all'art. 8:
- Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica
la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE)
n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94
della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del
Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.
 
Art. 9

Disposizioni generali

1. Ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano le avvertenze relative alla salute di cui al presente decreto.
2. Le avvertenze relative alla salute coprono tutta la superficie della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno ad esse riservata e non sono oggetto di alcun commento, parafrasi o riferimento in qualsivoglia forma.
3. Per i prodotti del tabacco, al momento dell'immissione sul mercato, le avvertenze relative alla salute sulla confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno sono stampate in modo inamovibile, sono indelebili e sono pienamente visibili, non sono parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi.
4. Sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare in buste, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. Le avvertenze relative alla salute rimangono intatte all'apertura della confezione unitaria, eccetto per le confezioni con chiusura di tipo "flip-top", ove le avvertenze possano essere separate all'apertura della confezione, ma solo in modo da garantire l'integrita' grafica e la visibilita' del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo.
5. Le avvertenze relative alla salute non dissimulano ne' troncano in alcun modo i bolli fiscali, le etichette del prezzo, i marchi di tracciabilita' e rintracciabilita' o gli elementi di sicurezza sulle confezioni unitarie.
6. Le dimensioni delle avvertenze relative alla salute di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono calcolate in rapporto alla superficie interessata quando la confezione e' chiusa.
7. Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza di 1 mm internamente all'area di superficie riservata al testo delle avvertenze, ad eccezione delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 12.
8. Le illustrazioni sulle confezioni unitarie e sull'eventuale imballaggio esterno destinato ai consumatori dell'Unione europea rispettano le disposizioni del presente capo.
 
Art. 10

Avvertenze generali e messaggi informativi
per i prodotti del tabacco da fumo

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo uccide - smetti subito».
2. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene».
3. Per i pacchetti di sigarette e il tabacco da arrotolare in confezioni dalla forma parallelepipeda, l'avvertenza generale figura sulla parte inferiore di una delle superfici laterali della confezione unitaria e il messaggio informativo figura sulla parte inferiore dell'altra superficie laterale. Le avvertenze relative alla salute hanno una lunghezza non inferiore a 20 mm. Per le confezioni a forma di pacchetto a scatola con chiusura incernierata la cui superficie laterale viene divisa in due quando la confezione e' aperta, l'avvertenza generale e il messaggio informativo figurano interamente sulle parti piu' ampie di tali due superfici. L'avvertenza generale appare altresi' all'interno della superficie superiore visibile al momento dell'apertura della confezione. Le superfici laterali di questo tipo di pacchetto hanno un'altezza non inferiore a 16 mm. Per il tabacco da arrotolare commercializzato in buste, l'avvertenza generale e il messaggio informativo figurano sulle superfici che garantiscono la piena visibilita' di tali avvertenze relative alla salute. Per il tabacco da arrotolare in confezioni di forma cilindrica l'avvertenza generale figura sulla superficie esterna della chiusura e il messaggio informativo sulla sua superficie interna. Sia l'avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50 per cento della superficie sulla quale sono stampati.
4. L'avvertenza generale e il messaggio informativo di cui ai commi 1 e 2 sono:
a) stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, determinando il corpo del font in modo che il testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute;
b) al centro della superficie riservata loro, e sulle confezioni dalla forma parallelepipeda e l'eventuale imballaggio esterno, sono paralleli al bordo laterale della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno.
 
Art. 11

Avvertenze combinate relative alla salute
per i prodotti del tabacco da fumo

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute.
2. Le avvertenze combinate relative alla salute:
a) comprendono una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1, e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato 2;
b) comprendono, quali informazioni sulla disassuefazione dal fumo, il seguente riferimento: «n. verde 800.554.088 per smettere di fumare», a sostegno di coloro che intendono smettere di fumare;
c) occupano il 65 per cento tanto della superficie esterna del fronte quanto del retro della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Le confezioni a forma cilindrica presentano due avvertenze combinate relative alla salute equidistanti l'una dall'altra e ogni avvertenza relativa alla salute occupa il 65 per cento della rispettiva meta' della superficie curva;
d) mostrano la stessa avvertenza testuale e la corrispondente foto a colori sia sul fronte sia sul retro delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno;
e) figurano in corrispondenza del bordo superiore di una confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno e hanno lo stesso orientamento di ogni altra informazione che figura sulla superficie della confezione;
f) sono riprodotte rispettando il formato, il layout, la grafica e le proporzioni, individuate con il decreto di cui all'articolo 26, comma 2;
g) rispettano, nel caso delle confezioni unitarie di sigarette, le seguenti dimensioni:
1) altezza: non inferiore a 44 mm;
2) larghezza: non inferiore a 52 mm.
3. Laddove vengono utilizzati contrassegni di legittimazione, fino al 20 maggio 2019:
a) per le confezioni unitarie di materiale duro, l'avvertenza combinata relativa alla salute che figura sulla superficie posteriore deve essere collocata direttamente al di sotto del bollo fiscale;
b) per le confezioni unitarie fatte di materiale morbido, e' riservata al bollo fiscale un'area rettangolare con altezza non superiore a 13 mm tra il bordo superiore della confezione e l'estremita' superiore delle avvertenze combinate relative alla salute.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 i marchi o i loghi non sono collocati al di sopra delle avvertenze relative alla salute.
5. Le avvertenze combinate relative alla salute sono raggruppate in tre raccolte, come indicato all'allegato 2, ognuna delle quali e' usata in un dato anno e si alterna con la raccolta successiva l'anno seguente, partendo dalla serie 1 e rispettando l'ordine numerico delle serie previsto nello stesso allegato, come modificato dalla direttiva 2014/109/UE. La serie 1 e' apposta sui prodotti del tabacco fabbricati dal 20 maggio 2016 al 31 dicembre 2017. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica che ciascuna avvertenza combinata relativa alla salute utilizzabile in un dato anno sia mostrata, per quanto possibile, in pari numero su ogni marca di prodotti del tabacco.
6. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 1:
a) sono adeguate le avvertenze testuali elencate nell'allegato 1;
b) e' stabilito e adeguato il catalogo delle immagini di cui al comma 1, lettera a).
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, sono definite le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, a seconda delle diverse forme delle confezioni.

Note all'art. 11:
- Per la direttiva 2014/109/UE si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 12
Etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diversi dalle
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad
acqua

1. I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco per pipa ad acqua hanno l'obbligo di recare l'avvertenza generale prevista all'articolo 10, comma 1. Tale avvertenza generale comprende il riferimento al servizio di disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b). Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno di tali prodotti recano anche una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1.
2. I prodotti del tabacco di cui al comma 1 sono esentati dall'obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all'articolo 10, comma 2 e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all'articolo 11.
3. L'avvertenza generale di cui al comma 1 figura sulla superficie piu' visibile e copre il 30% della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. L'avvertenza testuale di cui al comma 1 figura sulla successiva superficie piu' visibile e copre il 40% della pertinente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno. Per le confezioni unitarie con chiusura incernierata la successiva superficie piu' visibile e' quella che appare quando la confezione e' aperta.
4. Qualora le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1 figurano su una superficie che supera 150 cm², l'avvertenza copre una superficie di 45 cm².
5. Le avvertenze relative alla salute di cui al comma 1 rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 4. Il testo delle avvertenze relative alla salute e' parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze. Le avvertenze relative alla salute sono contornate da un bordo nero della larghezza minima di 3 mm e massimo di 4 mm. Tale bordo figura esternamente alla superficie riservata al testo dell'avvertenza relativa alla salute.
 
Art. 13

Etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco non da fumo recano la seguente avvertenza relativa alla salute: «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza.».
2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al comma 1 rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 4. Il testo delle avvertenze relative alla salute e' parallelo al testo principale sulla superficie riservata a tali avvertenze. Inoltre, l'avvertenza:
a) figura sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno;
b) copre il 30 per cento delle superfici della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.
 
Art. 14

Presentazione dei prodotti

1. L'etichettatura delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in se' non comportano alcun elemento o caratteristica che:
a) promuova un prodotto o ne incoraggi il consumo dando un'impressione errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle emissioni; le etichette non contengono alcuna informazione riguardo al contenuto di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del tabacco;
b) lasci intendere, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20, che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri o miri a ridurre l'effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia proprieta' rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita;
c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza;
d) assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico;
e) suggerisca che un determinato prodotto del tabacco presenti una maggiore biodegradabilita' o altri vantaggi ambientali.
2. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno non suggeriscono vantaggi economici mediante inclusione di materiale stampato con buoni, offerta di distribuzione gratuita, di promozione due per uno o altre offerte analoghe.
3. Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei commi 1 e 2 comprendono, tra l'altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i segni figurativi o di altro tipo.
 
Art. 15
Aspetto e contenuto delle confezioni unitarie e presentazione delle
confezioni alla vendita

1. Le confezioni unitarie di sigarette hanno forma parallelepipeda. Le confezioni unitarie di tabacco da arrotolare hanno forma parallelepipeda o cilindrica oppure la forma di una busta. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene non meno di 30 g di tabacco.
2. Una confezione unitaria di sigarette puo' consistere di materiale duro o morbido e non ha un sistema di apertura richiudibile o risigillabile dopo la prima apertura, salvo una chiusura di tipo «flip-top» e una chiusura incernierata per i pacchetti a scatola. Per le confezioni con una chiusura di tipo «flip-top» e con chiusura incernierata, la chiusura puo' essere incernierata solo sul retro della confezione unitaria.
 
Art. 16

Tracciabilita'

1. Tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco sono contrassegnate da un identificativo univoco. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, per garantirne l'integrita', l'identificativo univoco e' stampato o apposto in modo inamovibile, e' indelebile e non e' dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da etichette del prezzo, ne' a seguito dell'apertura della confezione unitaria.
2. L'identificativo univoco consente di stabilire quanto segue:
a) la data e il luogo di lavorazione;
b) l'impianto di lavorazione;
c) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco;
d) il turno di produzione oppure l'orario di lavorazione;
e) la descrizione del prodotto;
f) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;
g) l'itinerario previsto del trasporto;
h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
i) l'effettivo itinerario del trasporto dal fabbricante fino alla prima rivendita, compresi i depositi utilizzati nonche' la data del trasporto, la destinazione del trasporto, il punto di partenza e il destinatario;
l) l'identita' di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita;
m) la fattura, il numero dell'ordine e le registrazioni dei pagamenti di tutti gli acquirenti dal fabbricante fino alla prima rivendita.
3. Le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e, ove applicabile, h) del comma 2 fanno parte dell'identificativo unico.
4. Le informazioni di cui al comma 2, lettere i), l) e m), sono elettronicamente accessibili mediante un collegamento all'identificativo unico.
5. Tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, registrano tutte le confezioni unitarie delle quali entrano in possesso, tutti i movimenti intermedi e i trasferimenti definitivi del possesso delle confezioni unitarie. La marcatura e la registrazione di imballaggi aggregati, quali stecche, mastercase o pallet, puo' costituire adempimento del presente obbligo, purche' rimanga possibile tracciare e rintracciare le confezioni unitarie.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte nella catena di approvvigionamento di prodotti del tabacco mantengono registri completi accurati di tutte le transazioni pertinenti.
7. I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le societa' di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati.
8. I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco concludono contratti di archiviazione dei dati con un soggetto terzo indipendente allo scopo di ospitare il centro di archiviazione per tutti i dati, avente sede nel territorio dell'Unione europea. L'idoneita' del soggetto terzo, in particolare la sua indipendenza e la sua capacita' tecnica, come pure il contratto di archiviazione dati sono approvati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE. Le attivita' del soggetto terzo sono controllate da un revisore esterno, proposto e retribuito dal fabbricante di tabacco e approvato dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 15, paragrafo 8. Il revisore esterno presenta una relazione annuale al Ministero della salute e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Commissione europea, esaminando in particolare eventuali irregolarita' relative all'accesso. Il Ministero della salute, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il revisore esterno hanno accesso pieno ai centri di archiviazione dei dati. In casi debitamente giustificati, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli puo' consentire, sentiti i soggetti distributori obbligati alla registrazione e trasmissione dei dati sulla movimentazione dei prodotti al centro di archiviazione dati, l'accesso dei fabbricanti o degli importatori, che ne facciano specifica richiesta, alle informazioni archiviate, purche' le informazioni commercialmente sensibili restino adeguatamente protette conformemente al pertinente diritto.
9. I dati memorizzati non possono essere modificati o cancellati da un operatore economico coinvolto negli scambi dei prodotti del tabacco.
10. I dati personali sono trattati unicamente in conformita' delle norme e delle garanzie previste dalla direttiva 95/46/CE.
11. I commi da 1 a 10 si applicano alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2024.

Note all'art. 16:
Il testo dell'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 15
dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di
tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei,
nonche' di fiammiferi, a norma dell'art. 13 della legge 11
marzo 2014, n. 23), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 dicembre 2014, n. 297 cosi' recita:
«Art. 1 (Modifiche al testo unico delle imposte sulla
produzione e sui consumi). - "omissis"
5. L'accisa minima di cui all'art. 14, n. 1, secondo
periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21
giugno 2011, e' pari a:
a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a), di
peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera a), di
peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco
trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le
sigarette).».
"omissis"
- Per la direttiva 2014/40/UE si veda nelle note alle
premesse
- La direttiva 95/46/CE (Direttiva del Parlamento
europeo del Consiglio relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati) e'
pubblicata nella G.U.C.E. del 23 novembre 1995, n. L 281.
 
Art. 17

Caratteristica di sicurezza

1. Oltre all'identificativo univoco di cui all'articolo 16, tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato recano un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili. L'elemento di sicurezza e' stampato o apposto in modo inamovibile, e' indelebile e non e' dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. I contrassegni di legittimazione possono essere utilizzati come caratteristica di sicurezza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle sigarette e al tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e ai prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2024. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le caratteristiche tecniche dell'elemento di sicurezza di cui al comma 1.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti dell'art. 1 del d.lgs. n. 188 del
2014 si veda nelle note all'art. 16
 
Art. 18

Tabacco per uso orale

1. E' vietata l'immissione sul mercato di tabacco per uso orale.
 
Art. 19

Vendite a distanza transfrontaliere
di prodotti del tabacco

1. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 10-bis, al primo comma, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del presente comma, avvengono con modalita' diverse da quelle della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, n. 2014/40/UE.».

Note all'art. 19:
Il testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995,
n. 279, S.O. cosi' come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 10-bis (Altre disposizioni relative alla
circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un
altro Stato membro). - 1. I prodotti gia' assoggettati ad
accisa in un altro Stato membro, che siano stati acquistati
da un soggetto stabilito nel territorio dello Stato, che
sia privato ovvero che, pur esercitando una attivita'
economica, agisca in qualita' di privato, e siano stati
spediti o trasportati nel territorio dello Stato
direttamente o indirettamente dal venditore o per suo
conto, sono soggetti ad accisa nel territorio dello Stato.
Gli acquisti dei tabacchi lavorati, effettuati ai sensi del
presente comma, avvengono con modalita' diverse da quelle
della vendita a distanza transfrontaliera di cui alla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3
aprile 2014, n. 2014/40/UE.
2. Per i prodotti di cui al comma 1, il debitore
dell'accisa e' il rappresentante fiscale designato dal
venditore, avente sede nel territorio dello Stato e
preventivamente autorizzato dall'Amministrazione
finanziaria.
3. Prima della spedizione dei prodotti di cui al comma
1, il rappresentante fiscale di cui al comma 2 fornisce una
garanzia per il pagamento dell'accisa sui medesimi prodotti
presso l'Ufficio competente dell'Amministrazione
finanziaria. Il medesimo rappresentante fiscale e' tenuto
altresi' a pagare l'accisa dovuta secondo le modalita'
vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a
quello di arrivo dei prodotti al destinatario e tenere una
contabilita' delle forniture effettuate. Il rappresentante
fiscale deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad
accertare il corretto pagamento dell'accisa.
4. Per gli acquisti di tabacchi lavorati effettuati ai
sensi del presente articolo, il rappresentante fiscale,
fermi restando gli adempimenti di cui al comma 3, e' tenuto
a dare comunicazione delle spedizioni, prima dell'arrivo
della merce, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato. Il contenuto e le modalita' di tali comunicazioni
sono stabilite con determinazione del Direttore
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
5. Le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 2
e le modalita' per la prestazione della garanzia e per la
tenuta della contabilita' di cui al comma 3 sono stabilite,
in relazione alle rispettive competenze, con decreto del
Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane. 6. I tabacchi lavorati acquistati ai sensi del
comma 1 devono essere iscritti nelle tariffe di vendita di
cui all'art. 39-quater, rispettare le disposizioni
nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura
dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 184, ed essere muniti del contrassegno
di legittimazione di cui all'art. 39-duodecies. Con
provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato sono stabiliti, relativamente agli
acquisiti di tabacchi lavorati effettuati ai sensi del
presente articolo, i requisiti soggettivi richiesti ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonche'
le modalita' per l'acquisto e le modalita' per la consegna
in conformita' a quanto previsto dalla legge 22 dicembre
1957, n. 1293, al fine di garantire l'osservanza della
specifica normativa nazionale di distribuzione.
7. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel
territorio dello Stato, acquistati da un soggetto stabilito
in un altro Stato membro, che sia privato ovvero che, pur
esercitando una attivita' economica, agisca in qualita' di
privato, spediti o trasportati, direttamente o
indirettamente dal venditore nazionale o per suo conto nel
medesimo Stato membro, l'accisa pagata nel territorio dello
Stato e' rimborsata ai sensi dell'art. 14, comma 3, su
richiesta del venditore, a condizione che quest'ultimo
fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri di
avere ottemperato, anche tramite il proprio rappresentante
fiscale, nello Stato membro di destinazione dei prodotti,
alle procedure di cui al comma 3.».
 
Art. 20

Notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di nuova generazione notificano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni prodotto di tale tipo che intendano immettere sul mercato. La notifica e' presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato ed e' corredata di una descrizione dettagliata del prodotto del tabacco di nuova generazione e delle istruzioni per l'uso e informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma dell'articolo 6. Per i prodotti del tabacco di nuova generazione immessi sul mercato precedentemente alla data del 20 maggio 2016, la notifica e' presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto e' presentata una nuova notifica.
2. I fabbricanti e gli importatori che effettuano una notifica di un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono altresi':
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicita', sulla capacita' di indurre dipendenza e sull'attrattivita' del prodotto del tabacco di nuova generazione, con particolare riguardo agli ingredienti e alle emissioni;
b) gli studi disponibili, le relative sintesi e le ricerche di mercato sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani e gli attuali fumatori;
c) altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra l'altro un'analisi rischi-benefici del prodotto, dei suoi effetti attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, dei suoi effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco e anticipazioni della percezione da parte del consumatore.
3. I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze tutte le informazioni nuove o aggiornate sugli studi, le ricerche e le altre informazioni di cui al comma 2, lettere da a) a c), potendone fornire evidenza pubblica solo successivamente alle valutazioni del Ministero della salute; restano comunque sempre consentite le attivita' di divulgazione per finalita' scientifica e di ricerca. Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono richiedere ai fabbricanti o agli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione di effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni. I medesimi Ministeri mettono a disposizione della Commissione europea tutte le informazioni ricevute.
4. Con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e modalita' attraverso le quali il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', procede alle valutazioni delle informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai prodotti da combustione, a parita' di condizioni di utilizzo, nonche' le relative modalita' di etichettatura.
5. I prodotti del tabacco di nuova generazione, immessi sul mercato, rispettano le prescrizioni del presente decreto relative ai prodotti del tabacco non da fumo ovvero ai prodotti del tabacco da fumo.

Note all'art. 20:
Il testo dell'art. 39-terdecies del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995,
n. 279, S.O. cosi' recita:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
applicano le disposizioni degli articoli 39-quater,
39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura,
tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'art.
39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle
cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti
senza combustione, il dispositivo specificamente previsto
per il consumo, fornito dal produttore. Con il
provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato
l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente
comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata,
per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.».
 
Art. 21

Sigarette elettroniche

1. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica sono immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni.
2. Nel rispetto della categoria stabilita dall'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, i fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica effettuano una notifica al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato. La notifica e' presentata elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica e' presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica sostanziale del prodotto e' presentata una nuova notifica.
3. A seconda che il prodotto sia una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la notifica contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito del fabbricante, della persona giuridica o fisica responsabile all'interno dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore nell'Unione europea;
b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi quantitativi;
c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e le emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza;
d) informazioni sulle dosi e sull'assorbimento di nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili;
e) descrizione delle componenti del prodotto, compresi, se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di liquido di ricarica;
f) descrizione del processo di produzione, compreso se comporti la produzione in serie, e dichiarazione attestante che il processo di produzione assicura la conformita' ai requisiti del presente articolo;
g) dichiarazione attestante la piena responsabilita' del fabbricante e dell'importatore riguardo alla qualita' e alla sicurezza del prodotto, quando e' immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.
4. Con il decreto di cui all'articolo 30 e' stabilita una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, per la ricezione, la memorizzazione, la gestione, l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a norma del presente articolo.
5. I richiedenti provvedono al pagamento di quanto dovuto presentando la relativa attestazione contestualmente alla presentazione dell'istanza.
6. Il liquido contenente nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica rispetta i seguenti requisiti:
a) e' immesso sul mercato solo:
1) in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml;
2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;
3) in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;
b) presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;
c) non deve contenere gli additivi elencati all'articolo 8, comma 3;
d) deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al comma 3, lettera b), possono essere presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione;
e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.
7. Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d'uso. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.
8. Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica sono corredate di un foglietto con:
a) istruzioni per l'uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l'uso del prodotto e' sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;
b) controindicazioni;
c) avvertenze per specifici gruppi a rischio;
d) informazioni su eventuali effetti nocivi;
e) capacita' di indurre dipendenza e tossicita';
f) recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all'interno dell'Unione europea.
9. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica:
a) includono un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantita' rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), non includono elementi o caratteristiche di cui all'articolo 14, ad eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi;
c) recano la seguente avvertenze relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»
d) le avvertenze relative alla salute sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.
10. Sono vietate:
a) le comunicazioni commerciali nei servizi della societa' dell'informazione, sulla stampa e altre pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea;
b) le comunicazioni commerciali via radio aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
c) qualunque forma di contributo pubblico o privato a programmi radiofonici aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica;
d) qualunque forma di contributo pubblico o privato a eventi, attivita' o persone singole aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere;
e) per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica le comunicazioni commerciali audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
11. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 1-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia stessa.
13. I fabbricanti e gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica presentano annualmente al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze:
a) dati completi sul volume delle vendite, suddiviso per marca e tipo del prodotto;
b) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i principali tipi di utilizzatori attuali;
c) modo di vendita dei prodotti;
d) sintesi di eventuali indagini di mercato svolte riguardo a quanto sopra, con la relativa traduzione inglese.
14. Il Ministero della salute monitora l'andamento del mercato relativamente alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica, tra cui eventuali elementi di prova che il loro uso costituisce un passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non fumatori.
15. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia rendono disponibili al pubblico sul rispettivo sito istituzionale le informazioni presentate a norma del comma 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare le informazioni commerciali riservate.
16. Tutte le informazioni ricevute a norma del presente articolo, sono messe a disposizione dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta, della Commissione europea e degli altri Stati membri dell'Unione europea, assicurando il trattamento riservato dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate.
17. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica istituiscono e mantengono un sistema di raccolta delle informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di tali prodotti sulla salute umana. Qualora uno qualsiasi di questi operatori economici ritenga o abbia motivo di credere che le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica di cui dispone e che sono destinati a essere immessi sul mercato o sono immessi sul mercato non siano sicuri o non siano di buona qualita' o non siano in altro modo conformi al presente decreto, adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere tale prodotto conforme al presente decreto, per ritirarlo o richiamarlo a proprie spese, a seconda dei casi. In tali casi, l'operatore informa immediatamente il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le autorita' di sorveglianza del mercato degli Stati membri nei quali il prodotto e' reso disponibile o destinato a essere reso disponibile, precisando, in particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza e le eventuali misure correttive adottate, come pure i risultati di tali misure correttive. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze possono chiedere agli operatori economici informazioni supplementari, anche riguardo gli aspetti della sicurezza e della qualita' o gli eventuali effetti nocivi delle sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di ricarica.

Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 21 giugno 2006, n. 142, S.O.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
(Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 marzo 1997, n. 54, S.O.
Il testo dell'art. 62-quater del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995,
n. 279, S.O. cosi' recita:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre
sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al
pubblico.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un
chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'art. 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del
tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da
almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e
tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre
dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10
watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di
cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad
avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione
previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della
produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e
1-bis, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in
deroga all'art. 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il
tramite delle rivendite di cui all'art. 16 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in
attuazione dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in
materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti
ivi disciplinati.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi
1 e 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.».
- La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio (Relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 2ª Serie Speciale U.E. n. 44 del 7
giugno 2010.
 
Art. 22

Prodotti da fumo a base di erbe

1. Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute»
2. L'avvertenza relativa alla salute e' stampata sul fronte e sul retro della superficie esterna della confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno.
3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 4, copre il 30 per cento dell'area della corrispondente superficie della confezione unitaria e dell'eventuale imballaggio esterno.
4. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti da fumo a base di erbe non comprendono alcuno degli elementi o delle caratteristiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e d), e non indicano che il prodotto non contiene additivi o aromi.
 
Art. 23

Segnalazione degli ingredienti di prodotti
da fumo a base di erbe

1. I fabbricanti e gli importatori di prodotti da fumo a base di erbe presentano al Ministero della salute un elenco, con le relative quantita', di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo. I fabbricanti o gli importatori comunicano, inoltre, le eventuali modifiche della composizione di un prodotto che incidono sulle informazioni fornite a norma del presente articolo. Le informazioni prescritte a norma del presente articolo sono presentate prima che un prodotto da fumo a base di erbe, nuovo o modificato, sia immesso sul mercato.
2. Il Ministero della salute assicura che le informazioni presentate ai sensi del comma 1 siano rese disponibili al pubblico sul proprio sito istituzionale, tenendo in debito conto l'esigenza di tutelare le informazioni commerciali riservate. Gli operatori economici specificano esattamente quali informazioni considerano segreti commerciali.
 
Art. 24

Riduzione dell'offerta e tutela dei minori

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, al comma 1-bis dopo la parola «formazione» sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.».
2. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente: 1-ter Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.».
3. L'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' e infanzia, di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25. - Chiunque vende prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.
A chiunque vende o somministra ai minori di anni diciotto i prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza all'esercizio dell'attivita'. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 8.000,00 e la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
4. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta' anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 24:
Il testo dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20
gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
"Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori). - 1.
E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche
alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del
sistema educativo di istruzione e di formazione nonche'
alle pertinenze esterne delle strutture universitarie
ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici e alle
pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia,
neonatologia e pediatria delle strutture universitarie
ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.
1-ter. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso al
conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai
passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di
anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera b), devono essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli
impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono
definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, su proposta del Ministro
della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i
locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
piu' locali di superficie prevalente rispetto alla
superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della
salute, possono essere individuati eventuali ulteriori
luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale
regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui
le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente
devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente
articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7
della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito
dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di
informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono
ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, di quelli
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative
sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il
divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
10-bis. Il Ministero della salute esercita il
monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti
dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di
promuovere le necessarie iniziative anche normative a
tutela della salute.
10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche
per sigarette elettroniche contenenti nicotina e'
consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente
visibile:
a) la dicitura: «presenza di nicotina»;
b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da
nicotina.
10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, le emittenti
radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie
pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della
produzione, adottano un codice di autoregolamentazione
sulle modalita' e sui contenuti dei messaggi pubblicitari
relativi alle ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina.
10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina
che:
a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai
minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla
trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che
non siano espressamente riconosciute dal Ministero della
salute;
c) rappresenti minori di anni diciotto intenti
all'utilizzo di sigarette elettroniche.
10-sexies. E' vietata la pubblicita' diretta o
indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente
dai minori.
10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva
di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita'
di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche
contenenti nicotina:
a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai
minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della
proiezione di film destinati prevalentemente alla visione
da parte dei minori.
10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi da 10-ter a 10-octies e' punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione e' raddoppiata per
ogni ulteriore trasgressione.
10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si
applica altresi' alle industrie produttrici e ai
responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi
di stampa nonche' ai proprietari delle sale
cinematografiche."
- Il regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (Testo
unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della
maternita' ed infanzia) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 febbraio 1935, n. 47.
Il testo dell'art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556
(Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso
alle carriere e categorie del personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
modificazione dei ruoli organici del personale operaio
dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14
novembre 1967, n. 1095), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 1977, n. 228 cosi' come modificato
dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 20. - La installazione di distributori automatici
di sigarette e' ammessa, oltre che da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai
rivenditori di generi di monopolio:
1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate
adiacenze;
2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato
compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti
nella zona di influenza commerciale della rivendita, in
alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui
sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme
amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere
delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative.
I distributori automatici per la vendita al pubblico di
prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o
contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina
dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta'
anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati
dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti
all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere
sottoposti periodicamente a verifica effettuata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
 
Art. 25

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all'articolo 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00, ove sia ad esso conoscibile il superamento dei suddetti livelli massimi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato prodotti del tabacco con aroma caratterizzante o contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che immette sul mercato prodotti del tabacco con aroma caratterizzante o contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00 ove siano ad esso conoscibili la presenza di un aroma caratterizzante nonche' degli additivi ed aromi vietati.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato tabacco per uso orale, in violazione della previsione di cui all'articolo 18, o che vendono a distanza transfrontaliera i prodotti del tabacco ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, o che vendono a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che immette sul mercato tabacco per uso orale, in violazione della disposizione di cui all'articolo 18 o che vende a distanza transfrontaliera prodotti del tabacco ai consumatori, in violazione della previsione di cui all'articolo 19, comma 1, o che vende a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante ed all'importatore che producono, importano o immettono sul mercato sigarette elettroniche senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 21, commi 6, 7, 8, 9, o che svolgono comunicazioni commerciali o compiono forme di contributi pubblici o privati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende sigarette elettroniche in violazione: delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, ove non abbia verificato il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a); delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b), qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto; delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettere c), d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato prodotti del tabacco senza recare le avvertenze ed i messaggi informativi sulle confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno secondo le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 22, ovvero senza rispettare le prescrizioni in materia di aspetto e contenuto delle confezioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, o di contrassegno mediante codice identificativo unico delle confezioni unitarie dei prodotti di cui all'articolo 16, o di predisposizione dell'elemento di sicurezza nelle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco di cui all'articolo 17, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 120.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi di cui agli articoli 10, commi 1 e 2; 11, commi 1 e 2, lettere a), b) d) ed e); 12, comma 1; 13, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che non presentano le informazioni, le dichiarazioni, le relazioni, gli studi, le segnalazioni, le notifiche, gli elenchi e non forniscono i dati secondo quanto disposto dagli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; 7, commi 2, 3 e 4; 20; 21, commi 2, 3 e 12; 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile di un laboratorio di analisi di cui all'articolo 4, comma 2, che svolge le misurazioni di cui all'articolo 4, comma 1, senza la prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
8. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si provvede secondo le modalita' previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge e' presentato al Prefetto per l'eventuale determinazione della somma dovuta per la violazione e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Note all'art. 25:
Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689 citata nelle premesse, cosi' recita:
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976,
n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative all'esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 26

Attuazione atti della Commissione europea

1. Con la procedura di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono recepiti gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/40/UE, per l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 7, paragrafi 5, 11 e 12, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 12 e dell'articolo 20, paragrafi 11 e 12, della medesima direttiva.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, da acquisirsi nei termini previsti dall'articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e' data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 20 della medesima direttiva 2014/40/UE.

Note all'art. 26:
Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con le legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
Per la direttiva 2014/40/UE si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 citata nelle note all'art. 6 cosi' recita:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine
diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi».
Il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187, cosi' recita:
"Art. 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche
e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
l'art. 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici). - 1. Nei casi in cui e' prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di
provvedimento, corredato della relativa documentazione, da
parte dell'amministrazione procedente. Il termine e'
interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta
rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica,
motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso.
In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori o dello schema di provvedimento; non sono
ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia
stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di
cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide
sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'art. 2 non prevedano un termine
diverso, il termine entro il quale le amministrazioni
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla
osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i
suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso,
il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei casi in cui disposizioni del diritto
dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi.».
 
Art. 27

Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente decreto sono il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 28

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2016, salvo quanto diversamente ivi previsto.
2. E' autorizzata fino al 20 maggio 2017 l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi al presente decreto:
a) prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformita' della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016, compresi i prodotti di cui all'articolo 12 in ragione dei tempi di stagionatura e produzione;
b) sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016;
c) prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.
3. I prodotti del tabacco non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo il 20 maggio 2017 sono equiparati ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine:
a) in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, entro il termine del 20 agosto 2016 detti prodotti possono essere trasferiti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato; entro il termine del 20 ottobre 2016 detti prodotti possono essere venduti dal depositario autorizzato alle rivendite;
b) per i soli prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, in considerazione dei tempi di stagionatura non si applicano i termini di cui alla lettera a), fermo restando il termine di cui al comma 2, alinea.

Note all'art. 28:
- La direttiva 2001/37/CE Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e'
pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2001, n. L 194.
 
Art. 29

Abrogazione

1. Dal 20 maggio 2016 e' abrogato il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE, salvo per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 2 e 3.

Note all'art. 29:
- Per il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 30

Disposizioni tariffarie

1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 6, 8 e 21 si provvede mediante tariffe predeterminate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, da porre a carico dei fabbricanti ed importatori di prodotti del tabacco.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento.
3. Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. I proventi derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle predette attivita'.
 
Art. 31

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le autorita' competenti provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone