Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 novembre 2015
Attuazione degli interventi della Sezione speciale «Progetti di ricerca e innovazione» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 48, lettera b), che istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo, la Sezione speciale di garanzia "Progetti di ricerca e innovazione", destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europei per gli investimenti;
Visto il predetto art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013, che, all'ultimo periodo, stabilisce che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia" e che "Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari";
Visto l'Accordo quadro di collaborazione sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013, in data 4 giugno 2014, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca europea per gli investimenti;
Visto l'accordo del 12 giugno 2014 tra l'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, con il quale la Commissione europea ha delegato alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti il compito di gestire gli strumenti finanziari "Horizon 2020" e la relativa metodologia per la ripartizione dei proventi relativi a portafogli in tranche;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, l'art. 11, comma 4, che stabilisce che "Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze";
Visto l'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, il comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157 e successive integrazioni e modificazioni, che definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia,

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) "Accordo quadro": l'Accordo quadro di collaborazione sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni e integrazioni, in data 4 giugno 2014, dal MiSE, dal MEF e dalla BEI, e sue successive modificazioni e integrazioni;
b) "Accordo InnovFin": l'accordo del 12 giugno 2014 tra l'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti con il quale la Commissione europea ha delegato alla Banca europea per gli investimenti ed al Fondo europeo per gli investimenti il compito di gestire gli strumenti finanziari "Horizon 2020", e sue successive modificazioni e integrazioni;
c) "Banca": la "banca autorizzata in Italia" o la "banca comunitaria", come definite dall'art. 1, comma 2, lettere, rispettivamente, d) e b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. La definizione include altresi' gli intermediari finanziari che fanno parte del gruppo bancario di appartenenza della banca;
d) "BEI": la Banca europea per gli investimenti;
e) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
f) "Decreto 24 aprile 2013": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che disciplina le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia;
g) "Dimensione del portafoglio": la somma degli importi in linea capitale dei finanziamenti BEI compresi nel portafoglio di finanziamenti BEI;
h) "Dimensione obiettivo del portafoglio": un ammontare nominale del portafoglio di finanziamenti BEI non inferiore a euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni).
i) "Finanziamento BEI": il finanziamento diretto BEI e/o il finanziamento intermediato BEI;
j) "Finanziamento dipendente": un finanziamento concesso da un prenditore banca a un prenditore finale;
k) "Finanziamento diretto BEI": il finanziamento erogato dalla BEI direttamente all'impresa;
l) "Finanziamento intermediato BEI": il finanziamento erogato dalla BEI a un prenditore banca;
m) "Evento di escussione": un evento di mancato pagamento, ovvero l'avvio di una procedura concorsuale;
n) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
o) "Gestore del Fondo": il soggetto cui e' affidata la gestione del Fondo;
p) "Mancato pagamento": il mancato pagamento, anche parziale, di una o piu' obbligazioni garantite alla BEI nei termini previsti dai contratti di finanziamenti BEI, ovvero nei termini di legge;
q) "MEF": il Ministero dell'economia e delle finanze;
r) "Mid-cap": le imprese con un numero di dipendenti fino a 499, non rientranti nella definizione di PMI;
s) "MiSE": il Ministero dello sviluppo economico;
t) "Obbligazioni garantite": tutte le obbligazioni nei confronti di BEI da parte di uno o piu' prenditori di fondi BEI di pagare quanto dovuto a qualsiasi titolo ai sensi o in relazione ad uno o piu' finanziamenti BEI, ivi incluso quanto dovuto per capitale, interessi, spese;
u)"PMI": le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato n. 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014;
v) "Portafoglio di finanziamenti BEI": l'insieme dei finanziamenti BEI garantiti ai sensi del presente decreto e dell'Accordo quadro;
w) "Prenditori banche": le banche prenditrici di fondi erogati dalla BEI, nell'ambito del finanziamenti intermediati BEI;
x) "Prenditori di fondi BEI": i prenditori banche e i prenditori finali;
y) "Prenditori finali": le PMI, le mid-cap e le imprese di grande dimensione, operanti in qualunque settore di attivita' economica, fatte salve le limitazioni settoriali di investimento della BEI, prenditrici finali dei fondi erogati dalla BEI, direttamente o per il tramite di un prenditore banca;
z) "Procedura concorsuale": indica il fallimento e le altre procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria previste dalla normativa in materia fallimentare, nonche' quelle affini o aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; ovvero una procedura in materia di risanamento o risoluzione di una crisi di una Banca;
aa) "Risk pricing BEI": la remunerazione richiesta dalla BEI, in relazione a uno specifico finanziamento BEI, a fronte del rischio del medesimo finanziamento, connesso a fattori quali il merito di credito del prenditore di fondi BEI, la data di scadenza del finanziamento BEI, la presenza di eventuali covenant, ecc.;
bb) "Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale": l'iniziativa congiunta MiSE, MEF e BEI finalizzata al finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013;
cc)"Sezione speciale": la sezione speciale "Progetti di ricerca e innovazione", istituita, nell'ambito del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 48, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
 
Art. 2

Ambito e finalita' di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 48, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, definisce i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio di finanziamenti BEI, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia della Sezione speciale in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia.
 
Art. 3

Avvio dell'operazione

1. La BEI comunica al Gestore del Fondo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la data di avvio della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI. A decorrere da tale data diviene operativa la Sezione speciale. Nel caso in cui non intervenga la predetta comunicazione, l'operazione si considera avviata decorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Dell'avvio dell'operazione di Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale e' data comunicazione sui siti Internet del MiSE (www.mise.gov.it), del MEF (www.mef.gov.it), del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e della BEI (www.eib.org).
 
Art. 4

Progetti ammissibili

1. Nell'ambito dell'operazione di Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale sono finanziabili le seguenti tipologie di progetti, realizzati da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle PMI, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese:
a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;
b) progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o tecnologico, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;
c) altri progetti che la BEI consideri ammissibili e finanziabili a titolo di innovazione sulla base delle proprie linee di valutazione.
2. I progetti di cui al comma 1, ai fini dell'ammissibilita' ai fondi BEI e alla conseguente garanzia della Sezione speciale, devono essere realizzati sul territorio nazionale e devono avere una dimensione finanziaria:
a) non inferiore a euro 15.000.000,00 (quindici milioni), nel caso di progetti finanziabili con finanziamento diretto BEI;
b) compresa tra una valore minimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) e un valore massimo di euro 25.000.000,00, nel caso di progetti finanziati con finanziamenti dipendenti conseguenti a un finanziamento intermediato BEI.
3. Nella selezione dei progetti la BEI applica le proprie linee guida per la valutazione economica e tecnica del progetto.
 
Art. 5

Finanziamenti diretti BEI

1. I finanziamenti diretti BEI hanno le seguenti caratteristiche:
a) coprono fino al 50 percento del costo complessivo del progetto di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
b) hanno durata compresa tra 36 e 84 mesi;
c) sono erogati, salvo diverso avviso della BEI, in un'unica soluzione;
d) prevedono una restituzione sulla base di un piano di ammortamento.
2. Le richieste di finanziamento di cui al comma 1 sono valutate e deliberate dalla BEI in piena autonomia e in coerenza con le proprie linee guida per la valutazione del credito e di gestione del rischio.
3. A seguito della concessione ed erogazione del finanziamento BEI, la stessa BEI invia al Gestore del Fondo la comunicazione relativa all'avvenuto inserimento del finanziamento nel portafoglio di finanziamenti BEI, utilizzando apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo che deve contenere, in particolare, l'indicazione dell'impresa beneficiaria del finanziamento, della durata e dell'importo del finanziamento diretto BEI, una descrizione del progetto finanziato e informazioni circa le condizioni economiche, ivi incluso il pricing complessivo applicato al prenditore finale, di cui il risk pricing BEI e' una componente.
4. Sui finanziamenti di cui al presente articolo, la BEI non acquisisce diritti reali di garanzia. Resta ferma la possibilita' per la BEI di inserire nel contratto di finanziamento diretto BEI specifici impegni di fare o di non fare in capo al prenditore finale o al relativo gruppo societario di appartenenza, ovvero di richiedere garanzie personali.
5. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 3 da parte del Gestore del Fondo, sullo specifico finanziamento diviene operativa la garanzia della Sezione speciale di cui all'art. 8.
6. Non sono ammissibili alla garanzia della Sezione speciale finanziamenti BEI concessi a prenditori finali per i quali risulta pervenuta al Gestore del Fondo comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione della garanzia, di prolungamento della durata della garanzia in caso di inadempimento o temporanea difficolta' in relazione ad altre operazioni finanziarie gia' garantite dal Fondo.
7. Richieste di contatto e informazioni in merito alle modalita' di accesso ai finanziamenti diretti BEI possono essere presentate all'infodesk di BEI all'indirizzo di posta elettronica info@eib.org.
 
Art. 6

Finanziamenti intermediati BEI

1. Le banche interessate a utilizzare i fondi messi a disposizione da BEI ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013 possono rivolgersi direttamente alla BEI.
2. I finanziamenti intermediati BEI hanno le seguenti caratteristiche:
a) hanno durata compresa tra 36 e 84 mesi;
b) sono erogati, salvo diverso avviso della BEI, in un'unica soluzione.
3. Le richieste di accesso ai fondi di cui al comma 1 sono valutate e deliberate dalla BEI in piena autonomia e in coerenza con le proprie linee guida per la valutazione del credito e di gestione del rischio.
4. A seguito della concessione ed erogazione di un finanziamento intermediato BEI, la stessa BEI invia al Gestore del Fondo la comunicazione relativa all'avvenuto inserimento del finanziamento nel portafoglio di finanziamenti BEI, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo, che deve contenere, in particolare, indicazioni relative al prenditore banca, all'importo e alla durata del finanziamento intermediato BEI, alle condizioni economiche, ivi incluso il pricing complessivo applicato al prenditore banca, di cui il risk pricing BEI e' una componente.
5. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4 da parte del Gestore del Fondo, sullo specifico finanziamento intermediato BEI diviene operativa la garanzia della Sezione speciale di cui all'art. 8.
6. Nel conseguente contratto di finanziamento stipulato tra la BEI e il prenditore banca, quest'ultima si obbliga, in particolare, a:
a) utilizzare i fondi derivanti dal finanziamento intermediato BEI per concedere finanziamenti in favore dei prenditori finali finalizzati alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 4;
b) rispettare le linee guida fornite dalla BEI per la selezione dei progetti finanziabili e soddisfare gli ulteriori standard imposti da BEI, tra cui quello di informare i prenditori finali della partecipazione della BEI e della Sezione speciale al finanziamento del progetto e di fare in modo che vi sia un trasferimento ai prenditori finali di un vantaggio finanziario derivante dall'intervento della BEI secondo le politiche BEI e che dovra' risultare dal contratto di finanziamento dipendente;
c) fornire al Gestore del Fondo, per il tramite della BEI, le informazioni relative alle imprese finanziate e alle condizioni applicate ai finanziamenti dipendenti, accompagnate da una descrizione dei progetti finanziati.
7. Le richieste di finanziamento delle imprese sono valutate e deliberate dalla banca in piena autonomia e in coerenza con le proprie politiche del credito.
8. Qualora erogati a PMI e a Midcap, i finanziamenti dipendenti possono coprire i costi legati alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 4, anche in misura integrale, fermo restando che l'importo massimo del finanziamento dipendente non puo' superare il limite di euro 12.500.000,00 (dodici milioni cinquecentomila). Nel caso di finanziamenti dipendenti erogati a imprese diverse dalle PMI e Midcap puo' essere finanziato fino al 50 percento dell'ammontare dei costi del progetto.
 
Art. 7

Chiusura del portafoglio di finanziamenti BEI

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI, ossia di stipula dei relativi contratti di finanziamento, termina decorsi 4 anni dalla data di suo avvio, di cui all'art. 3. Entro 15 giorni dalla scadenza del predetto termine, la BEI invia al Gestore del Fondo la comunicazione di cui al comma 3.
2. La BEI puo' chiudere la fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI antecedentemente al termine di cui al comma 1, inviando al Gestore del Fondo la comunicazione di cui al comma 3 ed esplicitando, in tale sede, le motivazioni alla base della scelta di chiudere il portafoglio prima della scadenza del predetto termine.
3. La comunicazione da inviare al Gestore del Fondo a seguito della chiusura del portafoglio di finanziamenti BEI, redatta sulla base di apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo, contiene, in particolare, l'indicazione della data di chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI, dell'ammontare complessivo dei finanziamenti BEI effettivamente erogati, della data di scadenza dell'ultima rata dei finanziamenti BEI inclusi nel portafoglio e dati riepilogativi circa la composizione del medesimo portafoglio.
4. Nel caso in cui il portafoglio di finanziamenti BEI abbia raggiunto la dimensione obiettivo del portafoglio, il periodo di costruzione del medesimo portafoglio puo' essere esteso, su richiesta di BEI, per ulteriori 3 anni al fine di consentire l'utilizzo della garanzia della Sezione speciale per il finanziamento di ulteriori progetti. In tale caso, nel corso del periodo di estensione, la chiusura della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI puo' essere richiesta, in qualsiasi momento dalla BEI.
 
Art. 8

Garanzia della Sezione speciale
sul portafoglio di finanziamenti BEI

1. Sul portafoglio di finanziamenti BEI e' concessa la garanzia della Sezione speciale in misura massima pari al 20 percento dell'ammontare nominale della dimensione del portafoglio e, comunque, fino a un importo massimo di euro 100.000.000,00. L'importo massimo della garanzia della Sezione speciale e' ridotto per un ammontare pari alla dotazione destinata alla garanzia di secondo livello di cui al successivo art. 10.
2. La garanzia della Sezione speciale e' concessa in favore della BEI a titolo oneroso. Durante la fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI, ivi incluso l'eventuale periodo di estensione di cui all'art. 7, comma 4, a cadenza trimestrale, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno fino alla chiusura del portafoglio di finanziamenti BEI, la commissione di garanzia e' calcolata come la somma tra:
a) il prodotto di 0,50 percento, su base annua, e l'ammontare della garanzia effettivamente a disposizione di BEI all'inizio del trimestre di riferimento. Il predetto ammontare e' pari al 20 percento della somma degli importi nominali dei singoli finanziamenti BEI erogati. All'importo cosi' determinato sono sottratti le somme destinate, entro la data di inizio del trimestre di riferimento, a finanziare le garanzie di secondo livello di cui all'art. 10 e gli importi escussi della garanzia fino alla fine del trimestre di riferimento;
b) un importo di remunerazione addizionale, calcolato sulla base della metodologia di calcolo utilizzata nell'ambito dell'Accordo InnovFin, che tiene conto della effettiva rischiosita' del portafoglio di finanziamenti BEI, a sua volta determinata dalla rischiosita' dei singoli prestiti, dalla loro concentrazione, geografica, settoriale, ecc. e dalla capienza della garanzia disponibile in relazione al portafoglio di finanziamenti BEI.
3. Successivamente alla chiusura del portafoglio di finanziamenti BEI, a cadenza trimestrale, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, la remunerazione della garanzia sara' pari alla totalita' dei risk pricing BEI percepiti nel corso del trimestre da BEI al netto della remunerazione della componente a rischio residuale BEI, a sua volta determinata allo scadere della fase di costruzione, utilizzando la vigente metodologia di calcolo utilizzata nell'ambito dell'Accordo InnovFin.
4. La commissione di garanzia di cui al comma 2 e' versata da BEI al conto di Tesoreria del Fondo, entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
5. In caso di evento di escussione, il rischio ricadra', in prima istanza, sulla garanzia della Sezione speciale, nei limiti di cui al comma 1 e, per la parte residua, interamente su BEI.
6. La garanzia della Sezione speciale e' a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile e, sul singolo finanziamento BEI, diviene valida, efficace ed escutibile a decorrere dalla data di cui all'art. 5, comma 3, ovvero all'art. 6, comma 4. Ai fini dell'escussione della garanzia della Sezione speciale non possono essere sollevate eccezioni relative alle caratteristiche del progetto finanziato o del finanziamento BEI.
7. La garanzia della Sezione speciale opera anche nel corso del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI.
8. In caso di mancato raggiungimento della dimensione obiettivo del portafoglio, al termine della fase di costruzione del portafoglio stesso, l'importo della garanzia della Sezione speciale e' ridotto affinche' rappresenti il 20 percento dell'ammontare nominale della dimensione del portafoglio effettivamente raggiunta al termine della fase di costruzione, al netto degli ammontari assegnati al finanziamento delle garanzie di secondo livello di cui all'art. 10. Tale importo, cosi' determinato, resta fisso e invariato per tutta la durata dell'operazione di Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale.
9. In caso di mancato raggiungimento della dimensione obiettivo del portafoglio per fatto imputabile alla BEI, la stessa BEI corrisponde alla Sezione speciale, a titolo di remunerazione addizionale della garanzia, un importo "una tantum" pari a 2 punti base della differenza tra la dimensione obiettivo del portafoglio e la dimensione del portafoglio. Detto importo non si applica in caso di rischi al di fuori del controllo della BEI.
10. Nel caso in cui, nel corso della fase di costruzione del portafoglio, le perdite liquidate dalla Sezione speciale in favore della BEI, siano superiori al 20 percento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti BEI effettivamente erogato alla data di chiusura del portafoglio di cui all'art. 7, la BEI retrocede alla Sezione speciale, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio e con le modalita' indicate dal Gestore del Fondo, l'importo eccedente il predetto limite, maggiorato degli interessi legali.
11. Nel caso di cessione a terzi, da parte della BEI, della propria posizione contrattuale relativa a un finanziamento ricompreso nel portafoglio di finanziamenti BEI, la garanzia della Sezione speciale decade, limitatamente al finanziamento oggetto di cessione, a far data dal giorno della medesima cessione. Da tale data, l'importo del finanziamento oggetto di cessione e' detratto dall'ammontare del portafoglio di finanziamenti BEI e l'ammontare massimo della garanzia della Sezione speciale e' proporzionalmente ridotto, ai sensi di quanto previsto al comma 1. Le cessioni di finanziamenti inclusi nel portafoglio di finanziamenti BEI sono comunicate dalla BEI al Gestore del Fondo entro 15 giorni dalla data di cessione del finanziamento.
12. Le obbligazioni assunte dalla Sezione speciale sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
13. La BEI trasmette al Gestore del Fondo, con cadenza annuale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del Fondo, i dati relativi all'andamento del portafoglio di finanziamenti BEI.
 
Art. 9

Attivazione della garanzia della Sezione speciale

1. Al manifestarsi di un evento di escussione, la BEI puo' escutere la garanzia della Sezione speciale. A tal fine, la BEI deve inviare, entro 90 giorni dalla data in cui e' stata comunicata al debitore e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione di pagamento a fronte dell'evento di escussione, apposita comunicazione al Gestore del Fondo, sulla base di specifico modulo nel quale sono riportati, in particolare, dati e informazioni relativi a:
a) il finanziamento BEI oggetto di escussione della garanzia della Sezione speciale;
b) l'importo dell'esposizione della BEI sul finanziamento di cui alla lettera a), rilevato alla data di intimazione di pagamento inviata al debitore principale a seguito dell'evento di escussione;
c) indicazioni circa garanzie, ulteriori rispetto a quella prestata dalla Sezione speciale, acquisite dalla BEI.
2. La perdita e' liquidata dal Gestore del Fondo alla BEI entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione al Gestore del Fondo di cui al comma 1, mediante accredito, a valere sulle disponibilita' della Sezione speciale, su apposito conto corrente bancario indicato dalla BEI. La liquidazione in favore della BEI e' comunicata, nella prima seduta utile successiva alla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1, al Consiglio di gestione.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 giugno 2005, a seguito della liquidazione dell'importo della perdita a BEI, la Sezione speciale acquisisce il diritto di rivalersi sul prenditore di fondi BEI per le somme pagate alla BEI. In misura proporzionale all'ammontare di queste ultime somme, la Sezione speciale e' surrogata in tutti i diritti spettanti alla BEI anche in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite. Il Gestore del Fondo, nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto della Sezione speciale, applica quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del predetto decreto interministeriale.
 
Art. 10

Garanzia di secondo livello

1. Su richiesta di BEI, parte della dotazione della Sezione speciale puo' essere impiegata per la prestazione, con le modalita' previste dal decreto 24 aprile 2013, di garanzie in favore di prenditori banca su portafogli di finanziamenti dipendenti da questi concessi.
2. L'ammontare massimo di ciascuna garanzia di secondo livello in favore di un prenditore banca non puo' essere superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo dei finanziamenti intermediati BEI erogati a tale prenditore banca.
3. La garanzia di secondo livello e' ceduta in garanzia a BEI, su richiesta di quest'ultima.
4. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti commi, la garanzia di secondo livello di cui al presente articolo e' disciplinata dal decreto 24 aprile 2013.
 
Art. 11

Norme finali

1. I riferimenti allo statuto della BEI, alle linee guida e alle politiche della BEI sono da intendersi come riferiti ai documenti o alle prassi di volta in volta in vigore.
2. Nessun onere economico grava sulla BEI in relazione alle attivita' a carico del Gestore del Fondo.
3. Il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del Fondo, adotta, nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, le disposizioni operative e la modulistica necessarie all'avvio e al funzionamento della Sezione speciale.
4. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica quanto previsto dall'Accordo quadro e, per quanto compatibile, dalle vigenti "condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo".
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2015

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2015 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4360
 
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