Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo a suo tempo pubblicato.

Art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
Note al comma 1
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6
dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica):
"Art. 11. Manovra di finanza pubblica
1. - 2. (Omissis).
3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel
triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
o microsettoriale. In particolare, essa indica:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni
contabili e debitorie pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le norme necessarie alla eliminazione,
riduzione o modifica delle spese fiscali e le altre misure
che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette,
tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto
di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce,
nonche' le correzioni delle imposte conseguenti
all'andamento dell'inflazione. E' fatto salvo quanto
previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento
ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle
regioni e degli enti locali;
b-bis) le norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonche'
quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli
obblighi fiscali e contributivi;
c) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati
dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie;
e) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle quote
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
f) gli importi, in apposita tabella, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di
parte corrente;
g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo
dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti;
i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni
di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera m);
l) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13;
m) le norme eventualmente necessarie a garantire
l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10-bis, comma 1,
lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge.
4. - 5. (Omissis).
6. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge di stabilita' puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo
18, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle
nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e
contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
di spesa corrente. Gli eventuali margini di miglioramento
del risparmio pubblico risultanti dal bilancio di
previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata
disposte dalla legge di stabilita', purche' risulti
assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.
(Omissis)."
Note al comma 2
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
"Art. 37. Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali.
1. - 2. (Omissis).
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive
disposte per legge in favore di particolari categorie,
settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 9 e 34
dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 59. (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita').
1. - 8. (Omissis).
9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai
fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione del requisito
entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto
scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle
disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1997, n. 229, e' collocato a riposo in due scaglioni,
equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorita'
per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico richiesti al personale del
pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta'
anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal
servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale
appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi
siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di
organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta
condizione e' accertato al termine delle operazioni di
movimento del personale.
10. - 33. (Omissis).
34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera
c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo
3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi
relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo
incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con
legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi
criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012):
"Art. 2. Gestioni previdenziali
1. - 3. (Omissis).
4. E' istituita presso l'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alla gestione previdenziale», il cui finanziamento
e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio
dell'INPDAP, sono istituite apposite evidenze contabili,
relative alla gestione di cui al primo periodo del presente
comma, nonche' alle gestioni che erogano trattamenti
pensionistici e di fine servizio. Sono a carico della
gestione di cui al primo periodo:
a) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente adeguata,
con la legge di stabilita', in base alle variazioni
dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto
centrale di statistica incrementato di un punto percentuale
ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a
carico dello Stato previsti da specifiche disposizioni di
legge.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 14. Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".
Note al comma 3
Per il riferimento al testo del comma 4 dell'articolo 2
della legge n. 183 del 2011, vedasi i n Note al comma 2.
Note al comma 3-bis
La legge 24 febbraio 2005, n. 34 recante "Delega al
Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 15 marzo 2005, n. 61.
Il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante
"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L.
24 febbraio 2005, n. 34" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 19
luglio 2005, n. 166, S.O.
Note al comma 6
Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e
fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui
al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di
tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di
due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore
punto percentuale dal 1° gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno
degli anni successivi; il provvedimento e' efficace dalla
data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli.".
Note al comma 7
Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"632. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma
629, lettera a), numero 3), capoverso d-quinquies), e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al
comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi
dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura
di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea,
trovano comunque applicazione per le operazioni per le
quali l'imposta sul valore aggiunto e' esigibile a partire
dal 1° gennaio 2015. In caso di mancato rilascio delle
suddette misure di deroga, alla copertura dei relativi
effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015,
con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge
15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle
entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di
accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui
alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite
dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in
bilancio; l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate
nette non inferiori a 728 milioni di euro a decorrere dal
2016; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.".
Note al comma 10
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed
alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1,
lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. [Abrogato].
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 31 ottobre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo
37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto
compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I
comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della
seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
Note al comma 11
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria
1. - 7. (Omissis).
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono
altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
(Omissis).".
Note al comma 12
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8. Imposta municipale propria
1. L'imposta municipale propria e' istituita, e
sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni
non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto
salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9,
terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta
municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano,
istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed
all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma
di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14.
(Omissis).".
Note al comma 13
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 7. Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati
all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso
dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38):
"Art. 1. Imprenditore agricolo professionale.
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale,
e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il
quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999
del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile,
direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennita' e le somme percepite per l'espletamento di
cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
reddito globale da lavoro Nel caso delle societa' di
persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di
lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in
presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo
periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento
dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa'
di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella
societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e'
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta'
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un
socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale puo' essere apportata da parte
dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita'
svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come
redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
del presente articolo, e consentono l'iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di societa' di persone o
cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
di riconoscimento della qualifica alla Regione competente
che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano
iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione
vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.".
Si riporta il testo vigente dell'Allegato A annesso
alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dal comma 238
della presente legge:
"ALLEGATO A (Articolo 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia,
Pianosa.
- Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
- Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. -
Mare: fino a i miglio dalla costa siciliana e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
- Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per
un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Suscitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
- Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
Molara, Asinara.
- Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee.
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. -
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
- Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
- Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
- Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala
e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di
Grosseto.
- Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e
per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
- Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino,
Tinetto.
- Mare: fino alla costa della punta di San Pietro
all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.".
Note al comma 14
Si riporta il testo del comma 639 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014), come modificato dalla presente
legge:
"639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore."
Si riporta il testo del comma 678 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il
limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1
per cento. I comuni possono modificare la suddetta
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati
a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per
cento.".
Si riporta il testo del comma 681 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La
restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto
reale sull'unita' immobiliare. Nel caso in cui l'unita'
immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la
TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento
relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della
delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della
predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento
relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del
possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare
complessivo del tributo".
Si riporta il testo del comma 688 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto
del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro
il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima
rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti
della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo
autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo
anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma,
il versamento della prima rata della TASI e' effettuato
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della
prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre
2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare
l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10
settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676,
nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo
periodo del comma 677, in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna
tipologia di immobile non puo' essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per
l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di
mancato invio della delibera entro il predetto termine del
10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per
cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato
con riferimento alle condizioni del titolare del diritto
reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro
il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla
Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero
dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a
valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente
al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad
aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero
dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il
30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei
confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni
complessivamente erogate siano superiori all'importo
spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le
relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi
entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del
versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione
per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel
medesimo anno.".
Note al comma 15
Il testo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma 10.
Note al comma 17
Si riporta il testo del comma 380-ter dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), come modificato dalla presente
legge:
"380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma
380, a decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e'
pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a
6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi,
comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito
di cui alla lettera f) del comma 380. A decorrere dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui
al primo periodo e' incrementata di 3.767,45 milioni di
euro. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo e'
assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'
versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari
importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni. A seguito della riduzione
Pag. 8
della quota di imposta municipale propria di spettanza
comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare
il Fondo di solidarieta' comunale, a decorrere dall'anno
2016, la dotazione del predetto Fondo e'
corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1
milioni di euro annui. Con la legge di assestamento o con
appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in
aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per tenere conto dell'effettivo
gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino
e semplificazione degli enti territoriali, una quota del
Fondo di solidarieta' comunale, non inferiore a 30 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014, e' destinata ad
incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni
ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una
quota non inferiore a 30 milioni di euro e' destinata, ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni
istituiti a seguito di fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per
l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento per l'anno 2015, entro il 30 aprile
per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e
successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di
riparto del Fondo di solidarieta' comunale, tenendo anche
conto, per i singoli comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della
lettera d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni
principali e dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera
b) e' comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) puo' essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di
spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al
bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata
la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono
determinate con il medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
Si riporta il testo del comma 380-quater dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, il 20 per cento per l'anno 2015, il 30
per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017
e il 55 per cento per l'anno 2018 dell'importo attribuito a
titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono
assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla
predetta Commissione entro il 31 marzo 2016. Per la quota
del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il
criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri
di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter. Per gli
anni 2015 e 2016, l'ammontare complessivo della capacita'
fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e'
determinata in misura pari all'ammontare complessivo delle
risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di
imposta municipale propria e di tributo per i servizi
indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di
Fondo di solidarieta' comunale netto per gli anni 2015 e
2016, ed e' pari al 45,8 per cento dell'ammontare
complessivo della capacita' fiscale.".
Note al comma 18
Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 20. Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali
1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo
straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di
cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui
all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli
stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non
superiore a 1,5 milioni di euro.
1-bis. A decorrere dall'anno 2016 il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e'
commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali
attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti
finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2
milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
disciplinate le modalita' di riparto del contributo,
prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o
incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le
eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno
determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a
favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al
numero dei comuni originari.
2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di
quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte
le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si
applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni
2012 e successivi.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e
alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente
soppresse le disposizioni del regolamento concernente i
criteri di riparto dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n.
318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3
e 4 del presente articolo.".
Note al comma 19
Il testo del comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma
10.
Note al comma 20
Si riporta il testo vigente del comma 731 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un
contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie
locali, la quota del contributo di cui al periodo
precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto
dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".
Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'articolo
1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni
urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni:
"Art. 1. Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. - 9. (Omissis).
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
(Omissis).".
Note al comma 22
Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701 recante "Regolamento recante norme per l'automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
delle conservatorie dei registri immobiliari" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 24 dicembre 1994, n. 300.
Note al comma 23
Il testo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma 10.
Note al comma 26
Si riporta il testo vigente del comma 174 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla
base del monitoraggio trimestrale una situazione di
squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai
dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati
adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano
sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i
successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualita' di commissario ad acta, approva il bilancio di
esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al
fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i
necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi
inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati
anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi
all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti
necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento agli
anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
blocco automatico del turn over del personale del servizio
sanitario regionale fino al 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di verifica, il divieto di effettuare
spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella
misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, la regione non puo' assumere provvedimenti che
abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti
liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel
medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali
imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in
violazione del blocco automatico del turn over e del
divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
sede di verifica annuale degli adempimenti la regione
interessata e' tenuta ad inviare una certificazione,
sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal
responsabile del servizio finanziario, attestante il
rispetto dei predetti vincoli.".
Si riporta il testo vigente dei commi 79, 80, 83 e 86
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 78. (Omissis).
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta
l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei
pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio
dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso
di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione, nomina un commissario ad acta per la
predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del
piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera
durata del piano stesso. A seguito della nomina del
commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via
automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal
comma 76 del presente articolo.
80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta
fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del
piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi
dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo. A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano,
in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione
del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di
prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli
tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo
sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima
delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni,
ovvero la destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore medio annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle
regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo
triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non
decrescente, rispetto al gettito derivante dalla
massimizzazione delle predette aliquote, e' consentita la
riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita'
extrasanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi
pubblici essenziali e l'attuazione delle disposizioni di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in misura
tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del
disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le
predette riduzioni o destinazione a finalita'
extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei
medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo
2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione
delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e
dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo
quanto previsto dal presente comma in caso di risultati
quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86
in caso di determinazione di un disavanzo sanitario
maggiore di quello programmato e coperto. Gli interventi
individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che
e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale
scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei
programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi
di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano
ostacoli derivanti da provvedimenti legislativi regionali,
li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone
puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro
o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro
i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie
modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende,
o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad
apportare le necessarie modifiche legislative entro i
termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o
comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all'attuazione
del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei
Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della
Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito
alla possibilita', qualora sia verificato che il rispetto
degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con
risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle
aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota
corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga
misura di attenuazione si puo' applicare anche al blocco
del turn over e al divieto di effettuare spese non
obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di
attuazione del piano.
81. - 82. - (Omissis).
83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma
81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti
con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la
Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,
comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia
sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il
proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente,
di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la
regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi'
tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e
gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante
inadempienza, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e
all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito
il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione
dell'articolo 120 della Costituzione nomina un commissario
ad acta per l'intera durata del piano di rientro. Il
commissario adotta tutte le misure indicate nel piano,
nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti normativi,
amministrativi, organizzativi e gestionali da esso
implicati in quanto presupposti o comunque correlati e
necessari alla completa attuazione del piano. Il
commissario verifica altresi' la piena ed esatta attuazione
del piano a tutti i livelli di governo del sistema
sanitario regionale. A seguito della deliberazione di
nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a
seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre
in via automatica, i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote
vigenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.
84. - 85. - (Omissis)
86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica
annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del
piano di rientro, con conseguente determinazione di un
disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle
misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure
eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento
nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30
punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al
livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure
previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma
76 del presente articolo.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti
per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi
degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64:
"Art. 2. Pagamenti dei debiti delle regioni e delle
province autonome
1. Le regioni e le province autonome che non possono
far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti
per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi
da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, ivi
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati
alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di
liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e all'articolo 32, comma 24,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme
da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse
della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e
sanitari" di cui all'articolo 1, comma 10.
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere,
proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 15 maggio 2013. Entro il 10 maggio 2013,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio
proporzionale di cui al periodo precedente.
3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede, a
seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
maggiorata degli interessi;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro
il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore
degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 3, provvede un apposito tavolo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, e composto:
a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o suo delegato;
b) dal Direttore generale del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze o suo delegato;
c) dal Segretario della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano o suo delegato;
d) dal Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome o suo delegato.
5. All'atto dell'erogazione, le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui
al comma precedente, rilasciata dal responsabile
finanziario della Regione ovvero da altra persona
formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo
3, comma 6.
6. Il pagamento dei debiti oggetto del presente
articolo deve riguardare, per almeno due terzi, residui
passivi in via prioritaria di parte capitale, anche
perenti, nei confronti degli enti locali, purche' nel
limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali
stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalita'. Tali
risorse devono, ove nulla osti, essere utilizzate dagli
enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine. All'atto dell'estinzione da parte della Regione
dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti
degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni,
ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata
provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. Il
responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica
amministrazione interessata fornisce formale certificazione
alla Ragioneria generale dello Stato dell'avvenuto
pagamento dei rispettivi debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili, entro il 30 novembre
2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla Regione
alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro trenta giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei
restanti casi. La Ragioneria generale dello Stato comunica
tempestivamente alle singole Regioni i dati ricevuti e
rende noti i risultati delle certificazioni di cui al
periodo precedente al tavolo di cui al comma 4, al quale
prendono parte, per le finalita' di cui al presente comma,
anche i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ogni
Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI
regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla
Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si
estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla
regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria
regionale.
6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono stabilite le modalita' e la tempistica di
certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni,
dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a
seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di
pagamento nei confronti delle stesse pubbliche
amministrazioni.
7. L'ultimo periodo della lettera n-bis), del comma 4,
dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di
1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di
euro per l'anno 2014.".
8. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente
si provvede con gli stessi criteri e modalita' dettati
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
9. Per gli anni 2013 e 2014 il Ministero dello sviluppo
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica - sulla base dei dati acquisiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - ai sensi del comma 460,
dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
effettua entro il 15 settembre il monitoraggio
sull'utilizzo, alla data del 31 luglio, del plafond di
spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma,
rispettivamente, in base al decreto ministeriale 15 marzo
2012 ed in base alle disposizioni di cui al comma 8 del
presente articolo. All'esito del predetto monitoraggio, il
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica,
qualora sulla base delle effettive esigenze di cassa delle
regioni e province autonome riferite al primo semestre,
riscontri per alcune di esse un'insufficienza e per altre
un'eccedenza del plafond di spesa assegnato, dispone con
decreto direttoriale, per l'anno di riferimento, la
rimodulazione del quadro di riparto del limite complessivo
al fine di assegnare un maggiore o minore spazio
finanziario alle regioni e province autonome commisurato
alla effettiva capacita' di spesa registrata nel semestre
di riferimento. Il decreto direttoriale di cui al periodo
precedente e' tempestivamente comunicato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato."
"Art. 3. Pagamenti dei debiti degli enti del servizio
sanitario nazionale-SSN
1. Lo Stato e' autorizzato ad effettuare anticipazioni
di liquidita' alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 1, comma 10, al
fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti
degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in
relazione:
a) agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti
all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118;
b) alle mancate erogazioni per competenza e/o per cassa
delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi servizi
sanitari regionali a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, ivi compresi i trasferimenti di somme
dai conti di tesoreria e dal bilancio statale e le
coperture regionali dei disavanzi sanitari, come risultanti
nelle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e
"crediti verso regione per ripiano perdite" nelle voci di
credito degli enti del SSN verso le rispettive regioni dei
modelli SP.
2. In via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede con decreto
direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le
regioni dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza
massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in
proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come
risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011,
ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b)
iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come
presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Ai fini dell'erogazione delle risorse di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
al comma 5. Il decreto di cui al presente comma e'
trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed e' pubblicato
sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia
e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2013, e'
stabilito il riparto definitivo, comprensivo anche degli
importi previsti per l'anno 2014, fra le regioni
dell'anticipazione di liquidita' fino a concorrenza massima
dell'importo di 14.000 milioni di euro, in proporzione ai
valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b). Il riparto di cui al presente
comma e' effettuato sulla base della verifica compiuta dal
Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005 con riferimento
alle ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera
a), per il periodo 2001-2011 e con riferimento alle
ricognizioni delle somme di cui al comma 1, lettera b),
come risultanti nei modelli SP relativi al consuntivo 2011.
Ai fini dell'erogazione per l'anno 2014 delle risorse di
cui al presente comma, al netto di quelle gia' erogate per
l'anno 2013 ai sensi del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui al comma 5. Il decreto di cui al
presente comma e' trasmesso alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome ed e' pubblicato sul sito del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Le regioni e le province autonome che, a causa di
carenza di liquidita', non possono far fronte ai pagamenti
di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga
all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e all'articolo 32, comma 24, lettera b), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, trasmettono, con
certificazione congiunta del Presidente e del responsabile
finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello
Stato, entro il 31 maggio 2013 l'istanza di accesso
all'anticipazione di liquidita' di cui al comma 2, ed entro
il 15 dicembre 2013 l'istanza di accesso all'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 3, per l'avvio delle
necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
direttoriale, puo' attribuire alle regioni che ne abbiano
fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo,
entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di
cui al comma 3, nei limiti delle somme gia' attribuite ad
altre regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non
richieste.
5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle
assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare
sui conti intestati alla sanita' di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede,
anche in tranche successive, a seguito:
a) della predisposizione, da parte regionale, di
misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura
annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita',
prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,
verificate dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 della citata Intesa;
b) della presentazione di un piano di pagamento dei
debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del
31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura
prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero
dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti,
ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla
legislazione vigente, e dettagliatamente elencati, rispetto
ai quali il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali
di cui all'articolo 12 della citata Intesa verifica la
coerenza con le somme assegnate alla singola regione in
sede di riparto delle risorse di cui rispettivamente ai
commi 2 e 3. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi
dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di
cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei
pagamenti puo' comprendere debiti certi, sorti entro il 31
dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine;
c) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
modalita' di erogazione e di restituzione delle somme,
comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
anni, prevedendo altresi', qualora la regione non adempia
nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
di interesse a carico della Regione e' pari al rendimento
di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in
corso di emissione.
6. All'atto dell'erogazione le regioni interessate
provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel
piano di pagamento: dell'avvenuto pagamento e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente
indicata dalla Regione all'atto della presentazione
dell'istanza di cui al comma 4. Quanto previsto dal
presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e
per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c),
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere
dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento
regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135-
verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,
l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio
sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il
90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno
dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a
valere su risorse proprie dell'anno, destina al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A
decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale e'
rideterminata al valore del 95 per cento e la restante
quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale
entro il 31 marzo dell'anno successivo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano che non
partecipano al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale con oneri a carico del bilancio statale. Dette
regioni e province autonome, per le finalita' di cui al
comma 3, e comunque in caso di avvenuto accesso alle
anticipazioni di cui al comma 2, trasmettono al Tavolo di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, entro il termine
del 30 giugno 2013, la documentazione necessaria per la
verifica dei dati contenuti nei conti economici e negli
stati patrimoniali. Qualora dette regioni e province
autonome non provvedano alla trasmissione della
certificazione di cui al comma 6, o vi provvedano in modo
incompleto, il Ministero dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e'
autorizzato a recuperare le somme erogate a titolo di
anticipazione di liquidita' ai sensi del presente articolo,
fino a concorrenza degli importi non certificati, a valere
sulle somme alle medesime spettanti a qualsiasi titolo.
9. Nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni
possono far valere le somme attinte sull'anticipazione di
liquidita' di cui al presente articolo, con riferimento
alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1,
lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica
degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine
del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 15 luglio e
conseguentemente il termine del 30 aprile e' differito al
15 maggio.".
Il testo del comma 639 dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 14.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
"Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 246 e
seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 246. Deliberazione di dissesto
1. La deliberazione recante la formale ed esplicita
dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal
consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui
all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il
dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non e'
revocabile. Alla stessa e' allegata una dettagliata
relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria
che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
2. La deliberazione dello stato di dissesto e'
trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al
Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la
Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla
relazione dell'organo di revisione. La deliberazione e'
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno
unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di
nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto
si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario
nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.
4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende
necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato
validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero
esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente
locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191,
comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo'
essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui
all'articolo 248. Gli ulteriori adempimenti e relativi
termini iniziali, propri dell'organo straordinario di
liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al
1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato
deliberato il dissesto. Ove sia stato gia' approvato il
bilancio di previsione per il triennio successivo, il
consiglio provvede alla revoca dello stesso.
5. Le disposizioni relative alla valutazione delle
cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione
dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai
conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si
applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997."
"Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto
1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di
previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo
regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale
condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e
motivata relazione all'organo di revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.
2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non
superiore a venti giorni, per la deliberazione del
dissesto.
3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo
regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la
deliberazione dello stato di dissesto.
4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione
al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141."
"Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto
1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le
procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione
di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per
l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate
estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa
passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
e spese.
3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente
ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
fini dell'ente e le finalita' di legge.
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la
Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado,
responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o
gravemente colpose, sia omissive che commissive, al
verificarsi del dissesto finanziario, non possono
ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di
assessore, di revisore dei conti di enti locali e di
rappresentante di enti locali presso altri enti,
istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del
periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un
periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di
presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale,
nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli
provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del
Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi'
ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica
di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna
carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai
medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione
mensile lorda dovuta al momento di commissione della
violazione.
5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito
della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del
collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
secondo le normative vigenti, delle informazioni, i
componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede
di giudizio della predetta Corte non possono essere
nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e
degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a
dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte
dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche
all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per
valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti
disciplinari, nonche' al Ministero dell'interno per la
conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16,
comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti
responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un
minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la
retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione
della violazione."
"Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma
3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con
eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui
con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni."
"Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura
di risanamento
1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario
e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non
puo' impegnare per ciascun intervento somme
complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento
all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate
accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non
possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive
somme impegnabili, con esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente
applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo
stesso.
2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle
relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui
nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli
stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi
insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese
da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono
insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio
approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base
di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame
dell'organo regionale di controllo, sono notificate al
tesoriere.".
Note al comma 27
Si riporta il testo dei commi 652 e 653 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere,
per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.".
Note al comma 28
Si riporta il testo vigente del comma 677 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui
al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il
2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per
mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille
a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201, del 2011.".
Note al comma 29
Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 recante
"Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard di Comuni, Citta' metropolitane e
Province" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2010,
n. 294.
Note al comma 31
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 216 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 5. Procedimento di determinazione dei fabbisogni
standard
1. Il procedimento di determinazione del fabbisogno
standard si articola nel seguente modo:
a) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a., la
cui attivita', ai fini del presente decreto, ha carattere
esclusivamente tecnico, predispone le metodologie
occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne
determina i valori con tecniche statistiche che danno
rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Comuni
e Province, conformemente a quanto previsto dall'articolo
13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei
gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della spesa
relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma
associata, considerando una quota di spesa per abitante e
tenendo conto della produttivita' e della diversita' della
spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle
caratteristiche territoriali, con particolare riferimento
al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi
di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5
maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle
caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei
predetti diversi enti, al personale impiegato, alla
efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi
erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b) la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a.
provvede al monitoraggio della fase applicativa e
all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla
determinazione dei fabbisogni standard;
c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' per
gli studi di settore-Sose s.p.a. puo' predisporre appositi
questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e
strutturali dai Comuni e dalle Province. Ove predisposti e
somministrati, i Comuni e le Province restituiscono per via
telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i
questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti
dal legale rappresentante e dal responsabile economico
finanziario. La mancata restituzione, nel termine predetto,
del questionario interamente compilato e' sanzionato con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio dei
questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati
al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del
Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi
fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di
conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, contiene i dati necessari per il
calcolo del fabbisogno standard;
d) tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010,
in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra
l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e
l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente articolo, la Societa' per
gli studi di settore-Sose s.p.a. si avvale della
collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e
per l'economia locale-IFEL, in qualita' di partner
scientifico, che supporta la predetta societa' nella
realizzazione di tutte le attivita' previste dal presente
decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in
materia di contabilita' e finanza locale e partecipa alla
fase di predisposizione dei questionari e della loro
somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo
della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard,
nonche' alla valutazione dell'adeguatezza delle stime
prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al
monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni
standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di
attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori
di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre,
fornisce assistenza tecnica e formazione ai Comuni e alle
Province; la Societa' per gli studi di settore-Sose s.p.a
puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per
i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo;
e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a)
e le elaborazioni relative alla determinazione dei
fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte
alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche
separatamente, per l'approvazione; in assenza di
osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi
quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i
fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono
trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico
- Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze;
f) i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui
al presente articolo confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.".
Note al comma 32
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 216 del 2010, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6. Pubblicazione dei fabbisogni standard
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota
metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli
articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun
comune e provincia, previa verifica da parte del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del
rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto e'
corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli
effetti finanziari. Sullo schema di decreto e' sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso di
adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici
giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto
puo' essere comunque adottato, previa deliberazione
definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione
della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo,
decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza,
lo schema e' comunque trasmesso alle Camere ai fini
dell'espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per le
conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici
giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo,
il decreto puo' essere comunque adottato, previa
deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei
ministri; esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il
Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette alle Camere una relazione con cui indica le
ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri.
Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per
i comuni e le province indica in allegato gli elementi
considerati ai fini di tale determinazione.
2. Al fine di garantire la verifica di cui al comma 1,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, secondo le proprie
competenze, partecipa direttamente alle attivita' di cui
all'articolo 5.
3. Ciascun Comune e Provincia da' adeguata pubblicita'
sul proprio sito istituzionale del decreto di cui al comma
1, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione
del proprio bilancio.".
Note al comma 33
Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 216 del 2010, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 7. Revisione a regime dei fabbisogni standard
1. Al fine di garantire continuita' ed efficacia al
processo di efficientamento dei servizi locali, i
fabbisogni standard vengono sottoposti a monitoraggio e
rideterminati, non oltre il terzo anno successivo alla loro
precedente adozione, con le modalita' previste nel presente
decreto.
2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal
momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente
per il coordinamento della finanza pubblica di cui
all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42."
Note al comma 34
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di
federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione):
"Art. 4. (Commissione tecnica paritetica per
l'attuazione del federalismo fiscale)
1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi
conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei
decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituita, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di
seguito denominata «Commissione», formata da trentadue
componenti, due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per
i restanti trenta componenti, composta per meta' da
rappresentanti tecnici dello Stato e per meta' da
rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114,
secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle
riunioni della Commissione un rappresentante tecnico della
Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica,
designati dai rispettivi Presidenti, nonche' un
rappresentante tecnico delle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra
di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
2. La Commissione e' sede di condivisione delle basi
informative finanziarie, economiche e tributarie, promuove
la realizzazione delle rilevazioni e delle attivita'
necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori
fabbisogni informativi e svolge attivita' consultiva per il
riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni e delle relazioni
finanziarie intergovernative. A tale fine, le
amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i
necessari elementi informativi sui dati finanziari,
economici e tributari.
3. La Commissione adotta, nella sua prima seduta, da
convocare entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, la tempistica e la
disciplina procedurale dei propri lavori.
4. La Commissione opera nell'ambito della Conferenza
unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della
Conferenza di cui all'articolo 5 a decorrere
dall'istituzione di quest'ultima. Trasmette informazioni e
dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai
Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta
di ciascuno di essi.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
della citata legge n. 42 del 2009:
"Art. 5. (Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2
prevedono l'istituzione, nell'ambito della Conferenza
unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica come organismo stabile di
coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata
«Conferenza», di cui fanno parte i rappresentanti dei
diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano
il funzionamento e la composizione, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la Conferenza concorre alla definizione degli
obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in
relazione ai livelli di pressione fiscale e di
indebitamento; concorre alla definizione delle procedure
per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di
finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali
interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi, in
particolare per cio' che concerne la procedura del Patto di
convergenza di cui all'articolo 18; verifica la loro
attuazione ed efficacia; avanza proposte per la
determinazione degli indici di virtuosita' e dei relativi
incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di
premialita', sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul
loro funzionamento;
b) la Conferenza propone criteri per il corretto
utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di
efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica
l'applicazione;
c) la Conferenza verifica l'utilizzo dei fondi per gli
interventi di cui all'articolo 16;
d) la Conferenza assicura la verifica periodica del
funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni,
province, citta' metropolitane e regioni, ivi compresa la
congruita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
assicura altresi' la verifica delle relazioni finanziarie
tra i livelli diversi di governo e l'adeguatezza delle
risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto
alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o
adeguamenti del sistema;
e) la Conferenza verifica la congruita' dei dati e
delle basi informative finanziarie e tributarie, fornite
dalle amministrazioni territoriali;
f) la Conferenza mette a disposizione del Senato della
Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli
regionali e di quelli delle province autonome tutti gli
elementi informativi raccolti;
g) la Conferenza si avvale della Commissione di cui
all'articolo 4 quale segreteria tecnica per lo svolgimento
delle attivita' istruttorie e di supporto necessarie; a
tali fini, e' istituita una banca dati comprendente
indicatori di costo, di copertura e di qualita' dei
servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni
standard e gli obiettivi di servizio nonche' per valutare
il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio;
h) la Conferenza verifica periodicamente la
realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai
fabbisogni standard nonche' agli obiettivi di servizio e
promuove la conciliazione degli interessi tra i diversi
livelli di governo interessati all'attuazione delle norme
sul federalismo fiscale, oggetto di confronto e di
valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note al comma 35
 


Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative),
come modificato dalla presente legge:



"Titolo VII

Professioni, arti e mestieri
Articolo 22 [Iscrizione agli albi]

Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare
delle tasse in
euro Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'art. 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 168,00 (64) 1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 70); 2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto dell'Ente ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (art. 71); 3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (art. 72); 4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (art. 73); 5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (art. 74); 6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (art. 75); 7. Giornali e periodici (art. 82); 8. Esercizio di attivita' industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86). 8-bis. Iscrizione all?albo di cui all?articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La tassa e' dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore delle presente legge.".




Note al comma 36
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal comma 39
della presente legge:
"Art. 31. Consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede
1. Per l'offerta fuori sede, le imprese di
investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo
unico bancario e le banche si avvalgono di consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si
avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e
non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono
equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di
condotta, a una succursale costituita nel territorio della
Repubblica.
2. E' consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede la persona fisica che, in qualita' di agente
collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita
professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente,
agente o mandatario. L'attivita' di consulente finanziario
abilitato all'offerta fuori sede e' svolta esclusivamente
nell'interesse di un solo soggetto.
3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e'
responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal
consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita'
accertata in sede penale.
4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, articolato in sezioni
territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo
costituito dalle associazioni professionali rappresentative
dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha
personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di
associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel
rispetto del principio di articolazione territoriale delle
proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria
autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i
contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai
richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono
sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella
misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo
ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di
titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato
per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle
somme dovute in base alle norme previste per la
riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e
previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il
regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la
vigilanza della medesima.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per
l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di
professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati
sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto
della pregressa esperienza professionale, validamente
documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle
cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e
alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso articolo 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4,
relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento che
i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
devono osservare nei rapporti con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
7. La CONSOB puo' chiedere ai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si
avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta
fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti fissando i relativi
termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e
richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari.".
Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, come
modificato dalla presente legge, e dell'articolo 18-ter del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 18-bis. Consulenti finanziari autonomi
1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non
pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in
possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita',
indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento
adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte
nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in
materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o
strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti
di professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono
accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che
tengano conto della pregressa esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero sulla base di prove
valutative.
2.
3.
4.
5.
6. L'organismo di cui al comma 2:
a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica
dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne
facciano richiesta al fine di prestare l'attivita' di cui
al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano
meno i requisiti;
b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle
lettere c), d), e) e g) del comma 7;
c) per i casi di violazione delle regole di condotta,
di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito
il soggetto interessato, in relazione alla gravita'
dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui
al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento
di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila,
la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la
radiazione dal medesimo;
d) svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta
dell'albo;
e) puo' richiedere agli iscritti nell'albo la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti, secondo le modalita' e nei termini dallo stesso
determinati;
f) puo' effettuare nei confronti degli iscritti
ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' procedere
ad audizione personale.
7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di
pubblicita';
b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di
sospensione, radiazione e riammissione e alle misure
applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
c) alle cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo
devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto
riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti
abilitati;
e) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo;
f) all'attivita' dell'organismo, con specifico
riferimento ai compiti di cui al comma 6;
g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.
8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c),
e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione
sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate
dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.
9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi
del comma 8 e' ammessa opposizione da parte
dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
10. La Consob puo' richiedere all'organismo la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa
stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere
l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari presso l'organismo.
11. In caso di inerzia o malfunzionamento
dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro
dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti
piu' opportuni, e, per i casi piu' gravi, lo scioglimento
dell'organismo e la nomina di un commissario."
"Art. 18-ter. Societa' di consulenza finanziaria
1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di
attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la
possibilita' per le societa' costituite in forma di
societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata,
in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza
stabiliti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di
investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso,
da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e'
istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza
finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7
e 8 del medesimo articolo.".
Si riporta il testo degli articoli 55 e 196 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
comma 39 della presente legge:
"Art. 55 Provvedimenti cautelari applicabili ai
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
1. La CONSOB, in caso di necessita' e urgenza, puo'
disporre in via cautelare la sospensione del consulente
finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio
dell'attivita' per un periodo massimo di sessanta giorni,
qualora sussistano elementi che facciano presumere
l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di
disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.
2. La CONSOB puo' disporre in via cautelare, per un
periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio
dell'attivita' qualora il consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure
cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del
codice di procedura penale o assuma la qualita' di imputato
ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione
ai seguenti reati:
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del
codice civile e nella legge fallimentare;
b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro
la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in
materia tributaria;
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
d) reati previsti dal presente decreto."
"Art. 196 Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede
1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede che violano le norme del presente decreto o le
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in
forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della
violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una
delle seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto;
b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a
euro 129.110;
c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
d) radiazione dall'albo.
2. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti
agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni
dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate
le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta
giorni. Nello stesso termine gli interessati possono
altresi' chiedere di essere sentiti personalmente.
3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si
applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
4. Le societa' che si avvalgono dei responsabili delle
violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento
delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il
regresso verso i responsabili.".
Note al comma 37
Il testo del comma 4 dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al
comma 36.
Il testo del comma 1 dell'articolo 18-bis del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al
comma 36.
Il testo del comma 3 dell'articolo 18-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al
comma 36.
Note al comma 38
Il testo del comma 4 dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al
comma 36.
Il testo dell'articolo 31 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al comma
36.
Il testo dell'articolo 18-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al comma
36.
Si riporta il testo degli articoli 30, 166, 187-quater,
191 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 30. Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e
il collocamento presso il pubblico:
a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
del collocamento;
b) di servizi e attivita' di investimento in luogo
diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
promuove o colloca il servizio o l'attivita'.
2. Non costituisce offerta fuori sede:
a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti
professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6,
commi 2-quinquies e 2-sexies;
b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai
componenti del consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, ai dipendenti, nonche' ai
collaboratori non subordinati dell'emittente, della
controllante ovvero delle sue controllate, effettuata
presso le rispettive sedi o dipendenze.
3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari puo'
essere effettuata:
a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei
servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e
c-bis);
b) dalle Sgr, dalle societa' di gestione UE, dalle
Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente
alle quote o azioni di Oicr.
4. Le imprese di investimento, le banche, gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le
societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE possono
effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e
attivita' di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto
servizi e attivita' prestati da altri intermediari, le
imprese di investimento e le banche devono essere
autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti
dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).
5. Le imprese di investimento possono procedere
all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti
finanziari e dai servizi e attivita' d'investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla
CONSOB, sentita la Banca d'Italia .
6. L'efficacia dei contratti di collocamento di
strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da
parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore
puo' comunicare il proprio recesso senza spese ne'
corrispettivo al consulente finanziario abilitato
all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale
facolta' e' indicata nei moduli o formulari consegnati
all'investitore. Ferma restando l'applicazione della
disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi
di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal
1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche
ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
contrattuali effettuate fuori sede.
7. L'omessa indicazione della facolta' di recesso nei
moduli o formulari comporta la nullita' dei relativi
contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente.
8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di
vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
sottoscrivere tali azioni, purche' le azioni o gli
strumenti finanziari siano negoziati in mercati
regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e,
limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari
emessi da imprese di assicurazione."
"Art. 166. Abusivismo
1. E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con
la multa da euro 4.130 a euro 10.329 chiunque, senza
esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
a) svolge servizi o attivita' di investimento o di
gestione collettiva del risparmio;
b) offre in Italia quote o azioni di OICR;
c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante
tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari
o servizi o attivita' di investimento.
2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta
fuori sede senza essere iscritto nell'albo indicato
dall'articolo 31.
2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva
autorizzazione ivi prevista.
3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga
servizi o attivita' di investimento o il servizio di
gestione collettiva del risparmio ovvero l'attivita' di cui
al comma 2-bis senza esservi abilitata ai sensi del
presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano
i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile
ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei
medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'."
"Art. 187-quater. Sanzioni amministrative accessorie
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita
temporanea dei requisiti di onorabilita' per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti
abilitati, delle societa' di gestione del mercato, nonche'
per i revisori e i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di
societa' quotate, l'incapacita' temporanea ad assumere
incarichi di amministrazione, direzione e controllo
nell'ambito di societa' quotate e di societa' appartenenti
al medesimo gruppo di societa' quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al
comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non
superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente capo la
CONSOB, tenuto conto della gravita' della violazione e del
grado della colpa, puo' intimare ai soggetti abilitati,
alle societa' di gestione del mercato, agli emittenti
quotati e alle societa' di revisione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non
superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e
richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea
sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio
dell'attivita' professionale."
"Art. 191. Offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita
1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in
violazione degli articoli 94, comma 1, e 98-ter, comma 1,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
venticinquemila fino a cinque milioni di euro.
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e
7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3, 101, ovvero le relative
disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai
sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2,
98-quater, 98-quinquies, comma 2, 99, comma 1, lettere a),
b), c) e d), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro
settecentocinquantamila.
2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste
dai commi 1 e 2 e' tenuta una societa' o un ente, le
sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi
ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,
lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni
e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
3. L'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita
temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente
decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati
e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari
abilitati all'offerta fuori sede nonche' l'incapacita'
temporanea ad assumere incarichi di amministrazione,
direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli
quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico
in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo
gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non
inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo
194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo non si applicano gli
articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
4.
5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".
Note al comma 40
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni
per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari):
"Art. 29-bis. (Incompatibilita' per i componenti e i
dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico)
1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nei
due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non
possono intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con
i soggetti regolati ne' con societa' controllate da questi
ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente
comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di
servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici
di supporto. Le disposizioni del presente articolo si
applicano ai componenti degli organi di vertice e ai
dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore
a due anni, stabilito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.".
Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"Art. 17. Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo
1. - 13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
(Omissis).".
Note al comma 41
Il testo del comma 4 dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e' citato nelle Note al
comma 36.
Note al comma 43
Si riporta il testo dell'articolo 190-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 190-ter. Altre violazioni in tema di attivita'
riservate
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila fino a cinque milioni di euro:
a) in caso di esercizio dell'attivita' di consulente
finanziario o di promotore finanziario in assenza
dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli
articoli 18-bis e 31;
b) [Abrogata].
c) [Abrogata].
d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza
dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di gestore di portale in assenza
dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo
50-quinquies.
2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.
2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' sciogliere gli organi di
gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo
31 qualora risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attivita' dello stesso. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti
necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e
controllo dell'organismo, assicurandone la continuita'
operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un
commissario. La CONSOB puo' disporre la rimozione di uno o
piu' componenti degli organi di gestione e controllo in
caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati
dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di
vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre
istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di
comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB,
all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.".
Note al comma 46
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 9
della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2014):
"Art. 9. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva 2014/65/UE e all'applicazione del
regolamento (UE) n. 600/2014 e delle inerenti norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione;
b) designare, ai sensi degli articoli 67 e 68 della
direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la CONSOB quali
autorita' competenti per lo svolgimento delle funzioni
previste dalla direttiva e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo alla ripartizione delle funzioni
di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed
apportando le modifiche necessarie per rendere piu'
efficiente ed efficace l'assegnazione dei compiti di
vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
del presente comma, perseguendo l'obiettivo di
semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti
vigilati;
c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
secondaria adottata rispettivamente dalla CONSOB, sentita
la Banca d'Italia, e dalla Banca d'Italia, sentita la
CONSOB, secondo le rispettive competenze e in ogni caso
nell'ambito di quanto specificamente previsto dalla
direttiva 2014/65/UE; a tal fine, attribuire la potesta'
regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, alla Banca d'Italia o alla CONSOB secondo la
ripartizione delle competenze di vigilanza prevista dal
comma 2-ter del medesimo articolo 6, come modificato ai
sensi della lettera e) del presente comma;
d) attribuire alle autorita' designate ai sensi della
lettera b) i poteri di vigilanza e di indagine previsti
dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n.
600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove
possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando i
casi in cui e' necessaria l'acquisizione del parere
dell'altra autorita';
e) in applicazione del criterio di attribuzione delle
competenze secondo le finalita' indicate nell'articolo 5,
commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per specifici aspetti
relativi alle materie indicate dall'articolo 6, comma
2-bis, lettere a), b), h), k) e l), del medesimo testo
unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini
dell'adozione dei regolamenti di cui alla lettera c) del
presente comma e, sugli aspetti oggetto di intesa,
attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
fornisce l'intesa;
f) fatte salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze, della CONSOB e della Banca
d'Italia, previste dal vigente testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riguardo
ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da banche e
imprese di investimento e ferme restando le competenze di
vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle banche e
sulle imprese di investimento, attribuire alla CONSOB
poteri di vigilanza e di indagine e, ove opportuno, il
potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
di disciplina secondaria per stabilire specifici requisiti
con riguardo ai sistemi e ai controlli, anche di natura
organizzativa e procedurale, di cui devono dotarsi le
banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
di negoziazione e, in relazione all'attivita' di
negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo
17 della direttiva, i partecipanti alle sedi di
negoziazione;
g) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di
indagine e, ove opportuno, il potere di adottare
disposizioni di disciplina secondaria in relazione ai
soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i
canali di pubblicazione delle informazioni sulle
negoziazioni e i canali per la segnalazione alla CONSOB
delle informazioni sulle operazioni concluse su strumenti
finanziari;
h) prevedere l'acquisizione obbligatoria del parere
preventivo della CONSOB ai fini del rilascio
dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei
servizi e delle attivita' d'investimento;
i) modificare la disciplina sull'operativita'
transfrontaliera delle societa' di intermediazione
mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca
d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;
l) modificare la disciplina della procedura di
autorizzazione delle imprese di investimento
extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi e
attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti
professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
direttiva 2014/65/UE, prevedendo, conformemente
all'articolo 39 della direttiva stessa, l'obbligo di
stabilimento di una succursale e attribuendo alla CONSOB,
sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di
autorizzazione;
m) apportare al codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e al
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al
corretto e integrale recepimento dell'articolo 91 della
direttiva 2014/65/UE, che emenda la direttiva 2002/92/CE
sull'intermediazione assicurativa, prevedendo anche il
ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e
dalla CONSOB, ove opportuno, e l'attribuzione alle
autorita' anzidette dei relativi poteri di vigilanza, di
indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze,
con particolare riguardo, per quanto concerne la CONSOB,
alle competenze sui prodotti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera w-bis), del citato decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' sugli altri prodotti
rientranti nella nozione di prodotto di investimento
assicurativo contenuta nel citato articolo 91, numero 1),
lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di
recepire le disposizioni della direttiva 2014/65/UE in
materia di cooperazione e scambio di informazioni con le
autorita' competenti dell'Unione europea, degli Stati
membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
o) apportare le opportune modifiche ed integrazioni
alle disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di
consulenti finanziari, societa' di consulenza finanziaria,
promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo
sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio,
della CONSOB, ordinato in forma di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato, la tenuta
dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
confronti dei soggetti anzidetti, e ponendo le spese
relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei
soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate
contributive per la CONSOB;
p) disciplinare modalita' di segnalazione, all'interno
degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza, delle
violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e
del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche conto dei
profili di riservatezza e di protezione dei soggetti
coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare
le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalita' di
segnalazione anche ad altre violazioni;
q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire alla Banca
d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze,
il potere di applicare le sanzioni e le misure
amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e 7,
della direttiva 2014/65/UE per le violazioni indicate dai
paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, in base ai
criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),
della legge 7 ottobre 2014, n. 154;
r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure
e sanzioni amministrative previste dall'articolo 70,
paragrafo 6, della direttiva, in base ai criteri e nei
limiti massimi ivi previsti, per il mancato o inesatto
adempimento della richiesta di informazioni di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
600/2014;
s) con riferimento alla disciplina sanzionatoria
adottata in attuazione della lettera q), valutare di non
prevedere sanzioni amministrative per le fattispecie
previste dall'articolo 166 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della direttiva 2014/65/UE e del regolamento
(UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare e per la
gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione
dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria;
u) dare attuazione all'articolo 75 della direttiva
2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per i
reclami dei consumatori, modificando, ove necessario, le
disposizioni vigenti in materia di risoluzione
extragiudiziale delle controversie nelle materie
disciplinate dal citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, ed assicurando il coordinamento con le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e con le altre disposizioni
nazionali attuative della direttiva 2013/11/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE. Alla copertura delle relative
spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le
risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonche'
con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
medesime.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Istituzione di
procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di
indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli
investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2,
della L. 28 dicembre 2005, n. 262):
"Art. 2. Camera di conciliazione e arbitrato.
1. E' istituita una Camera di conciliazione e arbitrato
presso la Consob per l'amministrazione, in conformita' al
presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di
arbitrato promossi per la risoluzione di controversie
insorte tra gli investitori e gli intermediari per la
violazione da parte di questi degli obblighi di
informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
rapporti contrattuali con gli investitori.
2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la
propria attivita', avvalendosi di strutture e risorse
individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un
elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di
comprovata imparzialita', indipendenza, professionalita' e
onorabilita'.
4. La Camera di conciliazione e arbitrato puo'
avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel
registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive
modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il
regolamento di procedura e le indennita' di cui
all'articolo 4.
5. La Consob definisce con regolamento, sentita la
Banca d'Italia:
a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e
arbitrato;
b) le modalita' di nomina dei componenti dell'elenco
dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di
consultazione delle associazioni dei consumatori e degli
utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e
perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini;
c) i requisiti di imparzialita', indipendenza,
professionalita' e onorabilita' dei componenti dell'elenco
dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicita' dell'aggiornamento dell'elenco dei
conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite alla Camera di
conciliazione e arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di
arbitrato;
g) le altre norme di attuazione del presente capo.
5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita
la propria attivita' di vigilanza, da individuarsi con il
regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli
investitori diversi dai clienti professionali di cui
all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di
mancata adesione, alle societa' e agli enti si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche
di cui all'articolo 18-bis del predetto decreto legislativo
n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo
190-ter del medesimo decreto legislativo.
5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento,
nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti
di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i
criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle
controversie di cui al comma 5-bis nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialita' dello stesso e la
rappresentativita' dei soggetti interessati. Alla copertura
delle relative spese di funzionamento si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
"Art. 40. (Sistema di finanziamento CONSOB)
1.- 2. (Omissis).
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione delle predette
contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione
che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
(Omissis).".
Note al comma 47
Il testo dei commi da 1 a 5 dell'articolo 2 della
citata legge n. 179 del 2007 e' citato nelle Note al comma
46.
Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 4, 5 e 6
del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, che saranno
abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo
decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 179 del 2007:
"Art. 3. Indennizzo.
1. Nel caso in cui risulti, a seguito dell'esperimento
delle procedure di cui all'articolo 5, l'inadempimento
dell'intermediario agli obblighi di cui all'articolo 2,
comma 1, l'arbitro o il collegio arbitrale possono
riconoscere un indennizzo a favore dell'investitore per il
ristoro delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal
predetto inadempimento.
2. La Consob con regolamento, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri in base ai quali viene
stabilito l'indennizzo di cui al comma 1.
3. E' fatto salvo il diritto dell'investitore di adire
l'autorita' giudiziaria ordinaria, anche per il
riconoscimento del risarcimento del maggior danno subito in
conseguenza dell'inadempimento, oltre all'indennizzo gia'
stabilito.
4. Il lodo arbitrale con il quale viene disposto
l'indennizzo di cui al comma 1 acquista efficacia a seguito
del visto di regolarita' formale della Consob, ferma
l'applicabilita' dell'articolo 825 del codice di procedura
civile."
"Art. 4. Conciliazione stragiudiziale.
1. Gli investitori possono attivare la procedura di
conciliazione, presentando, anche personalmente, istanza
alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
2. L'istanza di conciliazione non puo' essere
presentata qualora:
a) la controversia sia stata gia' portata su istanza
dell'investitore, ovvero su istanza dell'intermediario a
cui l'investitore abbia aderito, all'esame di altro
organismo di conciliazione;
b) non sia stato presentato reclamo all'intermediario
ovvero non siano decorsi piu' di novanta giorni dalla sua
presentazione senza che l'intermediario abbia comunicato
all'investitore le proprie determinazioni.
3. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5,
lettera f), disciplina le norme di procedura nel rispetto
dei principi di riservatezza, imparzialita', celerita' e di
garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilita'
di sentire le parti separatamente.
4. In ogni caso il procedimento deve essere concluso
nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza di conciliazione.
5. Si applicano gli articoli 39, commi 1 e 2, e
l'articolo 40, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
6. Il conciliatore tiene conto dei criteri di cui
all'articolo 3, comma 2 nella proposta conciliativa. Le
parti sono in ogni caso libere di assumere autonome
determinazioni volontarie.
7. Le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento
di conciliazione non possono essere utilizzate
nell'eventuale procedimento sanzionatorio nei confronti
dell'intermediario avanti l'Autorita' di vigilanza
competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste per le medesime violazioni.
8. Con il predetto regolamento sono determinate le
modalita' di nomina del conciliatore per la singola
controversia e il compenso a questi spettante, i criteri in
base ai quali la Camera di conciliazione e arbitrato puo'
designare un diverso organismo di conciliazione, nonche'
l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del
servizio di conciliazione stragiudiziale nel rispetto dei
limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 39,
comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5."
"Art. 5. Arbitrato amministrato dalla Consob.
1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5,
lettera f), disciplina altresi' la procedura di arbitrato
amministrato dalla Camera di conciliazione e arbitrato
presso la Consob per la risoluzione delle controversie di
cui al medesimo articolo 2, tenendo conto degli articoli
34, 35, 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
in quanto applicabili, nonche' degli articoli 806 e
seguenti del codice di procedura civile, fermo in ogni caso
il rispetto del contraddittorio.
2. Il regolamento prevede una procedura semplificata
per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'articolo
3, comma 1, anche con lodo non definitivo, ferma restando
l'applicazione dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 3.
3. La Consob determina altresi' le modalita' di nomina
del collegio arbitrale o dell'arbitro unico, i casi di
incompatibilita', ricusazione e sostituzione degli arbitri,
la responsabilita' degli arbitri e gli onorari ad essi
dovuti, oltre che le tariffe per il servizio di arbitrato
dovute alla Camera di conciliazione e arbitrato.
4. L'arbitrato amministrato dalla Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob ha natura
rituale ed e' ispirato a criteri di economicita', rapidita'
ed efficienza. Il lodo e' sempre impugnabile per violazione
di norme di diritto."
"Art. 6. Clausola compromissoria.
1. La clausola compromissoria inserita nei contratti,
stipulati con gli investitori, relativi ai servizi e
attivita' di investimento, compresi quelli accessori,
nonche' i contratti di gestione collettiva del risparmio,
e' vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo
non provi che sia frutto di una trattativa diretta.".
Note al comma 50
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 e del
paragrafo 1 dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n.
1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n.
1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE:
"Art. 6. Azioni del programma
1. In materia di istruzione e formazione il programma
persegue i suoi obiettivi mediante i seguenti tipi di
azioni:
a) mobilita' individuale ai fini dell'apprendimento;
b) cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
prassi; e
c) sostegno alle riforme delle politiche.
2. Le specifiche attivita' Jean Monnet sono descritte
all'articolo 10."
"Art. 7. Mobilita' individuale ai fini
dell'apprendimento
1. La mobilita' individuale ai fini dell'apprendimento
sostiene, nei paesi del programma di cui all'articolo 24,
paragrafo 1, le seguenti attivita':
a) la mobilita' degli studenti a tutti i livelli
dell'istruzione superiore e degli studenti, degli
apprendisti e degli alunni nell'istruzione e nella
formazione professionali. Tale mobilita' puo' esplicarsi
nello studio presso un istituto partner o in un tirocinio o
nell'acquisizione di esperienza quale apprendista,
assistente o tirocinante all'estero. La mobilita' che
consente di preparare un master puo' essere sostenuta
attraverso lo strumento di garanzia per i prestiti
destinati agli studenti di cui all'articolo 20;
b) la mobilita' del personale, nell'ambito dei paesi
del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Tale
mobilita' puo' esplicarsi nell'insegnamento o negli
assistentati, o nella partecipazione ad attivita' di
sviluppo professionale all'estero.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni
urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in
materia di abilitazione all'esercizio di attivita'
professionali), convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170:
"1. - 2. (Omissis).
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si
applicano le disposizioni dell'articolo 10- bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle
dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
(Omissis).".
Note al comma 51
Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 30
novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio
universitarie), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Norme comuni.
1. Le borse di studio di cui alla presente legge non
possono essere cumulate con altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,
con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti.
2. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non
puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
3. Alle borse di studio di cui alla presente legge si
applica l'articolo 79, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario
nazionale, sono determinati la misura minima delle borse
nonche' i limiti e la natura del reddito personale
complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attivita'
didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti
nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza
della stessa.
6. Per le borse di studio previste dalla presente legge
si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali di cui all' articolo 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476.
6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio
per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle
scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca, per lo svolgimento di attivita' di ricerca dopo il
dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero,
erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei
confronti dei percipienti.
7. Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di
studio di cui alla presente legge e' estesa la possibilita'
di chiedere il collocamento in congedo straordinario per
motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca dall' articolo 2 della legge
13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario
e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza." .
Note al comma 53
Il testo dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2011 e' citato nelle Note al comma 10.
Note al comma 54
Il testo del comma 678 dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 14.
Note al comma 55
Si riporta il testo della nota II-bis dell'Articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), come modificato dal
presente comma e dal comma 905 della presente legge:
"Tariffa
Parte prima
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Articolo 1
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento, compresi la
rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti
coattivi 9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9,
ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) 2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale: 15 per cento
Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di
banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto
case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1,
A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori
per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note
II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento
Note:
I) (Omissis).
II)
II-bis) 1. - 3. (Omissis).
4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di
cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto,
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati
registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti
degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in
base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e
quella risultante dall'applicazione dell'aliquota
agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa,
pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti
gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55
del presente testo unico. Le predette disposizioni non si
applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro
immobile da adibire a propria abitazione principale.
4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli
atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il
requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali
i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato
con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione
che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla
data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto
di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal
comma 4.
II-ter)
II-quater)
II-quinquies)
II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai
trasferimenti effettuati nei confronti di banche e
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, si considera, in
luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto
di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.".
Note al comma 58
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 1. (Principi generali)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione
degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,
costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario
e possono essere derogate o modificate solo espressamente e
mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge in attuazione delle
disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati
ai principi dettati dalla presente legge.".
Si riporta il testo vigente del secondo comma
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie):
"Art. 32. Edilizia economica e popolare
(Omissis).
Gli atti di trasferimento della proprieta' delle aree
previste al titolo III della legge indicata nel comma
precedente e gli atti di concessione del diritto di
superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di
registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte
ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano
agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore
dei comuni o loro consorzi nonche' agli atti e contratti
relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia
residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel
primo comma.".
La legge 22 ottobre 1971, n. 865 recante "Programmi e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sull'espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed
integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge
18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n.
847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 ottobre
1971, n. 276.
Il Titolo III della citata legge n. 865 del 1971 reca
"Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.
1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847"
(comprende gli articoli da 26 a 47).
Note al comma 60
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalita' di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili
appartenenti allo Stato), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11. Soggetti beneficiari a canone agevolato.
1. I beni immobili dello Stato di cui all'articolo 9
possono essere dati in concessione ovvero in locazione a
canone agevolato per finalita' di interesse pubblico
connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali
perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze
primarie della collettivita' e in ragione dei principi
fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte
dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
a);
b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della
Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
c) gli enti parco nazionali di cui all' articolo 4,
comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) la Croce Rossa Italiana;
e) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all' articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall' articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000,
n. 383;
f) le istituzioni a carattere internazionalistico
sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari
esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre
1982, n. 948;
g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non
aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le
quali:
1) (Non ammesso al visto della Corte dei conti);
2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante
interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della
sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
3) svolgono la propria attivita' sulla base di
programmi di durata almeno triennale;
4) utilizzano i beni di proprieta' statale perseguendo,
ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la
valorizzazione dei medesimi, garantendo altresi' la
effettiva fruibilita' degli stessi da parte della
collettivita'.
g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le
quali:
1) non hanno fini di lucro;
2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o
agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai
sensi delle leggi vigenti;
3) svolgono attivita' sportiva dilettantistica, come
definita dalla normativa regolamentare degli organismi
affilianti.".
Note al comma 61
Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 77. Aliquota dell'imposta [Testo post riforma
2004]
1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo
netto con l'aliquota del 24 per cento."
Note al comma 62
Si riporta il testo del comma 3-ter dell'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), come modificato
dalla presente legge (a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2016):
"Art. 27. (Ritenuta sui dividendi)
1. - 3-bis. (Omissis).
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell' 1,20 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto
testo unico e ai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
(Omissis).".
Note al comma 63
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
21 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 21. Bilancio di previsione
1. - 4. (Omissis).
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
(Omissis)." .
Note al comma 64
Si riporta il testo vigente degli articoli 47, comma 1,
58, comma 2, 59 e 68, comma 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 47. Utili da partecipazione
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati nell'articolo 73, anche in occasione della
liquidazione, concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del
loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera
assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti
l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del
comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione
di imposta.
(Omissis)."
"Art. 58. Plusvalenze
1. (Omissis).
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
(Omissis)."
"Art. 59. Dividendi
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o
al patrimonio delle societa' e degli enti di cui
all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla
formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per
cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono
percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non
diversamente previsto dal periodo precedente.
2.
"
"Art. 68. Plusvalenze
1. - 2. (Omissis).
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del
presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori
alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione,
fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle
plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le
minusvalenze sono state realizzate.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma
dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma
dell'articolo 4 della L. 7 aprile 2003, n. 80):
"Art. 4. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e
4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta
che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia:
a) resta ferma l'applicazione dell'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
relativamente alle operazioni di fusione e scissione
deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti fino
al 30 aprile 2004;
b) per il primo periodo di imposta che inizia a
decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini dell'applicazione
della disciplina di contrasto della sottocapitalizzazione
di cui all'articolo 98 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, il rapporto di cui al comma 1 del medesimo
articolo e' fissato nella misura di cinque a uno;
c) non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 87
ed all'articolo 58 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 , cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo, le plusvalenze relative alle
azioni o quote realizzate entro il secondo periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003
fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nello stesso
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003 e nel
precedente;
d) corrispondentemente le svalutazioni delle stesse
azioni o quote di cui al periodo precedente, riprese a
tassazione nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2003 e nel precedente sono deducibili se realizzate entro
il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2003;
e) le norme di cui al capo VI del titolo II del citato
testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, si applicano
ai periodi di imposta che iniziano successivamente
all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea al
regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;
f) l'eventuale eccedenza delle minusvalenze di cui
all'articolo 68, comma 3, del citato testo unico delle
imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo, ancora non utilizzate alla fine del
periodo d'imposta in corso al 2003 puo' essere portata in
deduzione delle future plusvalenze nella stessa percentuale
di cui al medesimo comma;
g) per le partecipazioni, gli strumenti finanziari ed i
contratti di cui all'articolo 87, commi 1 e 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo, gia' posseduti o in essere
all'inizio del primo periodo d'imposta cui si applicano le
disposizioni del citato testo unico delle imposte sui
redditi, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, il requisito di cui allo stesso articolo 87,
comma 1, lettera b), sussiste se le partecipazioni, gli
strumenti finanziari e gli apporti dei contratti risultano
classificati nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo
d'imposta precedente a quello cui si applicano per la prima
volta le disposizioni del citato testo unico; per quelli
acquisiti nel periodo d'imposta anteriore a quello di
entrata in vigore delle disposizioni del testo unico, come
modificate dal presente decreto, il medesimo requisito
sussiste se ne e' effettuata la classificazione nella
medesima categoria nel bilancio relativo al predetto
periodo d'imposta;
h) le disposizioni dell'articolo 109, comma 4, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, si applicano
anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e
agli accantonamenti operati:
1) in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore
del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto
dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice
civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle
disposizioni di tale decreto;
2) nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che
termina successivamente alla medesima data;
i) in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 109, comma
7, del citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi'
come modificato dal presente decreto legislativo, si
applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8
agosto 2002. Dalla predetta data e fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi i
comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
l) per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore delle disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi, come modificate dal presente decreto,
l'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto
dall'ente o societa' controllante secondo le disposizioni
di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo II, del
citato testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, e' effettuato
assumendo come imposta del periodo precedente quella
indicata nella dichiarazione dei redditi presentata per il
periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate;
m);
n) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2005, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle societa',
la misura dell'acconto e' aumentata dal 99 al 102,5 per
cento;
o) il limitato concorso alla formazione del reddito
imponibile dell'associato delle remunerazioni dei contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo, e
l'applicabilita' delle ritenute previste dall' articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, non si applica alle remunerazioni dedotte
nella determinazione del reddito imponibile dell'associante
in base alle norme del citato testo unico delle imposte sui
redditi prima delle modifiche recate dal presente decreto
per le quali rimane il previgente regime fiscale;
p) per le svalutazioni delle azioni o quote operate
fino al periodo di imposta antecedente a quello cui si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 continuano ad
applicarsi anche successivamente i criteri di deduzione pro
quota stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 , convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265 ; ai fini dell'applicazione
delle lettere c) e d), le stesse si considerano
integralmente dedotte nel periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2003;
q) fino a quando, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 7 aprile 2003, n. 80 , non verra'
attuata l'inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito, degli enti non commerciali di cui all'articolo
73, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, cosi' come modificato dal presente
decreto legislativo, gli utili percepiti dagli enti stessi
non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in
quanto esclusi, nella misura del 22,26 per cento del loro
ammontare; sull'ammontare imponibile degli utili, in
qualunque forma corrisposti nel primo periodo d'imposta che
inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004, le societa' e gli
enti indicati nel comma 1 dell' articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per
cento a titolo di acconto;
q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a
seguito del conferimento effettuato ai sensi dell' articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
abrogato dall' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, si applicano le disposizioni
dell'articolo 175, comma 4, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
Note al comma 65
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 recante
"Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai
conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli
altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei
documenti contabili delle succursali, stabilite in uno
Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
sede sociale fuori di tale Stato membro" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
Il testo dell'articolo 77 del citato decreto
legislativo n. 917 del 1986 e' citato nelle Note al comma
61.
Note al comma 66
Si riporta il testo vigente degli articoli 115 e 117
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
"Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di mancato
rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si
determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia
per la societa' partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci."
"Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti [Testo post riforma 2004]
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna
societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di
cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono
designare una societa' residente nel territorio dello Stato
o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La
controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le
societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente
comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127
per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di mancato
rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma
1, numero 1), del codice civile, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata
mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
1-bis dell'articolo 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.".
Note al comma 67
Si riporta il testo vigente del comma 5-bis
dell'articolo 96 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 96. Interessi passivi
1. - 5. (Omissis).
5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di
assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi
assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento
del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale
di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo
degli interessi passivi maturati in capo a soggetti
partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti
partecipanti sono integralmente deducibili sino a
concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi
passivi maturati in capo ai soggetti di cui al periodo
precedente partecipanti a favore di soggetti estranei al
consolidato. La societa' o ente controllante opera la
deduzione integrale degli interessi passivi di cui al
periodo precedente in sede di dichiarazione di cui
all'articolo 122, apportando la relativa variazione in
diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi
netti dei soggetti partecipanti.
(Omissis).".
Note al comma 68
Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari
1. - 7. (Omissis).
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma
di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili, nonche' le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono
beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del
valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione
quote di ammortamento del costo sostenuto per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento
in misura non superiore a un diciottesimo del costo
indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
(Omissis).".
Note al comma 70
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che
esercitano una o piu' delle attivita' di cui all'articolo
2. Pertanto sono soggetti all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo
5, comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone
fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo
51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle ad
esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del
predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui
all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
c-bis) i soggetti che esercitano una attivita' agricola
ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonche' le
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601;
d) [Abrogata].
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'
le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso
comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n.
29, nonche' le amministrazioni della Camera dei Deputati,
del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza
della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a
statuto speciale.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) gli organismi di investimento collettivo del
risparmio ad esclusione delle societa' di investimento a
capitale variabile;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di
cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo
quanto disposto nell'articolo 13."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. Base imponibile
1. L'imposta si applica sul valore della produzione
netta derivante dall'attivita' esercitata nel territorio
della regione.
2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna
regione il valore della produzione netta proporzionalmente
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti
al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli
utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per
un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano cambi , le imprese di assicurazione
proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai
depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli
impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi raccolti presso
gli uffici, ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si
considera prodotto nella regione nel cui territorio il
soggetto passivo e' domiciliato il valore della produzione
netta derivante dalle attivita' esercitate nel territorio
di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di
personale.
3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni".".
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9. Determinazione del valore della produzione
netta per alcuni soggetti del settore agricolo
1. Per gli esercenti attivita' di allevamento di
animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile e'
determinata dalla differenza tra l'ammontare dei
corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla
produzione. Le disposizioni del periodo precedente si
applicano anche per la determinazione della base imponibile
relativa alle attivita' di agriturismo svolte dai soggetti
che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del
regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facolta' di
optare per la determinazione della base imponibile secondo
le norme previste nell'articolo 5. L'opzione deve essere
esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha
effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si
riferisce e fino a quando non e' revocata e in ogni caso
per almeno quattro periodi di imposta.
3. Per i soggetti che esercitano attivita' agricola,
diversi da quelli di cui al comma 1, dalle societa' e enti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle
societa' di cui alla successiva lettera b), la base
imponibile e' determinata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 5."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 12. Determinazione del valore della produzione
netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da
soggetti non residenti.
1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel
territorio dello Stato che esercitano attivita' produttive
anche all'estero la quota di valore a queste attribuibili
secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, e'
scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli
articoli da 5 a 10-bis.
2. Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel
territorio dello Stato si considera prodotto nel territorio
della regione il valore derivante dall'esercizio di
attivita' commerciali, di arti o professioni o da attivita'
non commerciali esercitate nel territorio stesso per un
periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile
organizzazione, base fissa o ufficio. Qualora le suddette
attivita' o imprese siano esercitate nel territorio di piu'
regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma
2.
2-bis. Il valore della produzione netta derivante da
una stabile organizzazione e' determinato sulla base di un
apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi
secondo i principi contabili previsti per i soggetti
residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato
membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico
di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. A tali fini, si
applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si
considerano residenti nel territorio dello Stato quando
ricorrono le condizioni, rispettivamente applicabili,
previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),
e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Se il soggetto passivo esercita
attivita' produttive mediante l'utilizzazione di navi
iscritte nel registro di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la
quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma
dell'articolo 5, e' scomputata dalla base imponibile.".
Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 45. Disposizioni transitorie
1. [Abrogato].
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i
periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1°
gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta
successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta
sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta
personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e
percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare
l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31,
nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per
ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto
stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una
diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per
l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125
miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare
dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3
anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, prendendo a
riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati
dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita'
nel territorio di piu' regioni e che applicano le
disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
regioni e' determinata in misura proporzionale alla base
imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria
per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base
alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in
detrazione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e
del 25 per cento per l'anno 2000.".

Note al comma 73
Si riporta il testo del comma 4-octies dell'articolo 11
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come
modificato dalla presente legge:
Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
1. - 4-septies (Omissis).
4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente
articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli
precedenti, per i soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo
per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi
1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
articolo. La deduzione di cui al periodo precedente e'
ammessa altresi', nei limiti del 70 per cento della
differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore
stagionale impiegato per almeno centoventi giorni nel
periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto
stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco
temporale di due anni a partire dalla data di cessazione
del precedente contratto.".
Note al comma 74
Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il
recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione
delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione
sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive
modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
2016.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del
codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2016;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature
solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2016, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica
altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2016, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro.
2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31
dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di
cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1,
lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in luogo della
detrazione di cui al comma 1 possono optare per la cessione
del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato i predetti interventi, con modalita' da definire
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.".
Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi
selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31
dicembre 2016, finalizzati a favorire la realizzazione di
interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico
e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonche'
per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento
energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e
degli incentivi di cui al primo periodo e' compresa
l'installazione di impianti di depurazione delle acque da
contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e
agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento
del limite massimo di tolleranza stabilito
dall'Organizzazione mondiale della sanita' o da norme
vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorita' locali
sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di
divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.
1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1
si tiene conto dell'opportunita' di agevolare ulteriori
interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto,
quali ad esempio le schermature solari, la
micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il
miglioramento dell'efficienza energetica, nonche'
interventi per promuovere l'incremento dell'efficienza
idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto
negli edifici."
"Art. 16. Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate,
relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato
articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda
fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2016.
1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono
attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e 2) di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attivita' produttive, spetta, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro per unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta
lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute
sino al 31 dicembre 2016.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 ed e'
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro. Le spese di cui al presente comma sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione
d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.".
Note al comma 76
Si riporta il testo vigente dell'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia):
"Art. 106. Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.".
Note al comma 77
.. Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa):
"Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)
1. - 2. (Omissis).
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purche' non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni
del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un
piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della
esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)
deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche
per il tramite di soggetti con i quali e' unito in
associazione professionale, avere prestato negli ultimi
cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di
amministrazione o di controllo; il piano puo' essere
pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del
debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonche' gli atti,
i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo
il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di
amministrazione controllata e di concordato preventivo.
(Omissis).".
Note al comma 79
Si riporta il testo vigente dell'articolo 409 del
codice di procedura civile:
"Art. 409. Controversie individuali di lavoro.
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non
inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in
una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere
subordinato;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita'
economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici
ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano
devoluti dalla legge ad altro giudice.".
Note al comma 81
Il Capo II, Titolo I, Libro IV del codice di procedura
civile reca "Del procedimento per convalida di sfratto" e
comprende gli articoli da 657 a 669.
Note al comma 82
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dal presente comma e dal comma 954
della presente legge:
"Art. 15. Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo.
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle
spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per
protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della
detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da
scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualita' e quantita' dei beni e l'indicazione del
codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui
all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si
assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo,
con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)
ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica
locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e
gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro
anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le
erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per
l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il
beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e'
cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. Con decreto del Ministero delle
finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti
che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i
percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si
tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi
di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro
ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di
mostre e di esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni
culturali. Le iniziative culturali devono essere
autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella
presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni
stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al
donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente
coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per
le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di
vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro
famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il
versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
[1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al
24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a
decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in
denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che
abbiano presentato liste o candidature elettorali alle
elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del
Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un
rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai
consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,
per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a
condizione che siano effettuate mediante versamento
bancario o postale.]
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis),
f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle
persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle
condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di
cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.
Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1
sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del
citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi
stabilite, anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'articolo 5 la detrazione
spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista
nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del
reddito.".
Note al comma 83
Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 40. Atti relativi ad operazioni soggette
all'imposta sul valore aggiunto
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e
prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si
considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche
le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e'
dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle di cui al sesto
comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis), e 27
quinquies) dello stesso decreto nonche' delle locazioni di
immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13
maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del
medesimo decreto n. 633 del 1972.
1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di
registro le locazioni di immobili strumentali, ancorche'
assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le
cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di
locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi
e strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,
primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter), del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non
soggetta all'imposta sul valore aggiunto.".
Il testo della parte prima dell'articolo 1 della
tariffa del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 131 del 1986 e' citato nelle Note al comma 55.
Si riporta il testo della parte prima dell'articolo
8-bis della tariffa del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 8-bis
1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: 4 per cento.
1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria
catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti
di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle
note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorche'
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
1,5 per cento.
1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis,
relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed
ancorche' assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633: 9 per cento.
NOTE
I) Per le cessioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter
l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la
cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni
ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".
Note al comma 85
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
"Art. 54. Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
 


i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi
di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione
snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo
compreso il conducente.
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui
all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 17. (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) ;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.".
Note al comma 87
Il testo dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del
2013 e' citato nelle Note al comma 74.
Note al comma 88
Il testo dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del
2013 e' citato nelle Note al comma 74.
Note al comma 89
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973:
"Art. 6. Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e'
ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di
lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di
beneficenza o di istruzione;
c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e loro consorzi nonche' enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione dell'Unione europea in materia di "in house
providing" e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013.
Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a
condizione che abbiano personalita' giuridica.".
Note al comma 90
Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 88. Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od
oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in
precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare
il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore
a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo
di contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui
alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli
per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal
tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a
formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati
incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.
Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, e agli enti aventi le stesse finalita' sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'
che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione
europea in materia di "in house providing" e che siano
costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria
di immobili destinati all'assegnazione in godimento o
locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
ne' gli apporti effettuati dai possessori di strumenti
similari alle azioni.
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo
valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di operazioni
di conversione del credito in partecipazioni si applicano
le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale
delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,
al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
per il creditore per effetto della conversione stessa.
4-ter. Non si considerano, altresi', sopravvenienze
attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di
procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o
per effetto della partecipazione delle perdite da parte
dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai
sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro
delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste,
la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite,
pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza
considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli
interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui
al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma
rilevano anche le perdite trasferite al consolidato
nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche per
le operazioni di cui al comma 4-bis.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva.".
Note al comma 92
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
164 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 164. Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo,
utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni,
ai fini della determinazione dei relativi redditi sono
deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie
previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni
da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle
lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e
motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilita'
e' consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i
suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei
contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta.
(Omissis).".
Note al comma 95
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Riallineamento e rivalutazione volontari di
valori contabili
1. - 9. (Omissis).
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter
introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma
46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare,
in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre
attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al
medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento,
versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il
termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in essere
l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a
partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5,
6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo'
essere effettuata in misura non superiore ad un quinto, a
prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del
quale e' versata l'imposta sostitutiva. A partire dal
medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di
ammortamento del maggior valore delle altre attivita'
immateriali nel limite della quota imputata a conto
economico.
(Omissis)."
Note al comma 97
Si riporta il testo vigente dell'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei Centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427 e successive modificazioni:
"Art. 62-bis. Studi di settore
1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, sentite le associazioni
professionali e di categoria, elaborano, entro il 31
dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici,
appositi studi di settore al fine di rendere piu' efficace
l'azione accertatrice e di consentire una piu' articolata
determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art.
11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e
successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici
identificano campioni significativi di contribuenti
appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo
allo scopo di individuare elementi caratterizzanti
l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono
essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini
dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta
1995.".
Note al comma 98
Si riporta il testo vigente dell'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 107
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono
incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori, a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
della divisione della Germania, nella misura in cui sono
necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della
Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico
delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonche'
quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto
della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di
un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno
Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.".
Il Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica
ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio, e' pubblicato nella GUUE n. L 354 del
28.12.2013, pagg. 1-21.
Note al comma 99
Si riporta il testo vigente dei punti 49, 50 e 51
dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
"Art. 2. Definizioni
1. - 48. (Omissis)
49) «investimento iniziale»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali
relativo alla creazione di un nuovo stabilimento,
all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento
esistente, alla diversificazione della produzione di uno
stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente o a un cambiamento fondamentale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno
stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un
investitore che non ha relazioni con il venditore. Non
rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote
di un'impresa;
50) «attivita' uguali o simili»: attivita' che
rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro
cifre) della classificazione statistica delle attivita'
economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n.
1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica
delle attivita' economiche NACE Revisione 2 e modifica il
regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonche' alcuni
regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici;
51) «investimento iniziale a favore di una nuova
attivita' economica»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali
relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla
diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a
condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili
a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno
stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un
investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione
che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli
attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte
nello stabilimento prima dell'acquisizione.
(Omissis).".
Note al comma 100
La Comunicazione della Commissione europea 2014/C
249/01 del 31 luglio 2014 (Orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
non finanziarie in difficolta'), e' pubblicata nella GUUE
n. C 249 del 31.7.2014, pagg. 1-28.
Note al comma 104
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' citato nelle Note al comma
85.
Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'articolo
1 della citata legge n. 244 del 2007:
"53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio
2010.".
Note al comma 107
Il citato regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014 e' pubblicato nella GUUE n.
L 187 del 26.6.2014, pagg. 1-78.
Il testo dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle Note al
comma 98.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 108 del
citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Art. 108. 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 del citato
regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione:
"Art. 14. Aiuti a finalita' regionale agli investimenti
1. Le misure di aiuto a finalita' regionale agli
investimenti sono compatibili con il mercato interno ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono
esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni
di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti vengono concessi nelle zone assistite.
3. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato,
gli aiuti possono essere concessi per un investimento
iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario.
Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato,
gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma
di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese
possono essere concessi solo per un investimento iniziale a
favore di una nuova attivita' economica nella zona
interessata.
4. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per gli investimenti materiali e
immateriali;
b) i costi salariali stimati relativi ai posti di
lavoro creati per effetto di un investimento iniziale,
calcolati su un periodo di due anni; o
c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e
b), purche' l'importo cumulato non superi l'importo piu'
elevato fra i due.
5. Una volta completato, l'investimento e' mantenuto
nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o per almeno
tre anni nel caso delle PMI. Cio' non osta alla
sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti
entro tale periodo, a condizione che l'attivita' economica
venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente
periodo minimo.
6. Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno
stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi. I
costi relativi alla locazione di attivi materiali possono
essere presi in considerazione solo nelle seguenti
condizioni:
a) per i terreni e gli immobili, la locazione deve
proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di
completamento del progetto di investimento nel caso delle
grandi imprese o per tre anni nel caso delle PMI;
b) per gli impianti o i macchinari, il contratto di
locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing
finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli
aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.
Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno
stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49, vanno
presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto
di attivi da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente. La transazione avviene a condizioni di
mercato. Se e' gia' stato concesso un aiuto per
l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di
detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili
relativi all'acquisizione dello stabilimento. Se un membro
della famiglia del proprietario originario, o un
dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la
condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da
terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
L'acquisizione di quote non viene considerata un
investimento iniziale.
7. Per quanto riguarda gli aiuti concessi per un
cambiamento fondamentale del processo di produzione, i
costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli
attivi relativi all'attivita' da modernizzare durante i tre
esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi a
favore della diversificazione di uno stabilimento
esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del
200 % il valore contabile degli attivi che vengono
riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario
precedente l'avvio dei lavori.
8. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il
calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti
condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento
beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che
non hanno relazioni con l'acquirente; e
d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria
dell'aiuto e restano associati al progetto per cui e'
concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso
di PMI.
Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali
sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali
d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
9. Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo
riferimento ai costi salariali stimati come indicato al
paragrafo 4, lettera b), si applicano le seguenti
condizioni:
a) il progetto di investimento determina un incremento
netto del numero di dipendenti impiegati in un dato
stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, il
che significa che ogni posto soppresso e' detratto dal
numero apparente di posti di lavoro creati nel corso dello
stesso periodo;
b) ciascun posto di lavoro e' occupato entro tre anni
dal completamento dei lavori; e
c) ciascun posto di lavoro creato attraverso
l'investimento e' mantenuto nella zona interessata per un
periodo di almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
occupato per la prima volta o di tre anni nel caso delle
PMI.
10. Gli aiuti a finalita' regionale per lo sviluppo
delle reti a banda larga soddisfano le seguenti condizioni:
a) gli aiuti sono concessi solo nelle zone in cui non
esistono reti della stessa categoria (reti di base a banda
larga o NGA), ne' e' probabile che siano sviluppate a
condizioni commerciali nei tre anni successivi alla
decisione di concessione dell'aiuto; e
b) l'operatore della rete sovvenzionata deve offrire un
accesso attivo e passivo all'ingrosso, a condizioni eque e
non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica in
caso di reti NGA; e
c) gli aiuti sono assegnati in base a una procedura di
selezione competitiva.
11. Gli aiuti a finalita' regionale a favore delle
infrastrutture di ricerca sono concessi solo se sono
subordinati all'offerta di un accesso trasparente e non
discriminatorio all'infrastruttura sovvenzionata.
12. L'intensita' di aiuto in equivalente sovvenzione
lordo non supera l'intensita' massima di aiuto stabilita
nella carta degli aiuti a finalita' regionale in vigore al
momento in cui l'aiuto e' concesso nella zona interessata.
Se l'intensita' di aiuto e' calcolata sulla base del
paragrafo 4, lettera c), l'intensita' massima di aiuto non
supera l'importo piu' favorevole che risulta
dall'applicazione di tale intensita' sulla base dei costi
di investimento o dei costi salariali. Per i grandi
progetti di investimento, l'importo dell'aiuto non supera
l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al
meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20.
13. Gli investimenti iniziali avviati dallo stesso
beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre
anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro
investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello
3 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche
sono considerati parte di un unico progetto di
investimento. Se tale progetto d'investimento unico e' un
grande progetto di investimento, l'importo totale di aiuto
che riceve non supera l'importo di aiuto corretto per i
grandi progetti di investimento.
14. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un
contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi
ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante
finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
sostegno pubblico. Nelle regioni ultraperiferiche un
investimento effettuato da una PMI puo' ricevere un aiuto
con un'intensita' massima superiore al 75 % e, in tal caso,
la parte rimanente viene fornita mediante una
partecipazione finanziaria del beneficiario dell'aiuto.
15. Per un investimento iniziale connesso a progetti di
cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento
(UE) n. 1299/2013, l'intensita' di aiuto che si applica
alla zona in cui e' realizzato l'investimento iniziale si
applica anche a tutti i beneficiari che partecipano al
progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o piu'
zone assistite, l'intensita' massima di aiuto e' quella
applicabile nella zona assistita in cui e' sostenuto
l'importo piu' elevato dei costi ammissibili. Nelle zone
assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107,
paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente
disposizione si applica alle grandi imprese solo se
l'investimento iniziale riguarda una nuova attivita'
economica.".
Note al comma 108
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".
Note al comma 109
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 4
del citato decreto-legge n. 76 del 2013:
"Art. 4. Misure per la velocizzazione delle procedure
in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali
cofinanziati dai Fondi strutturali e di rimodulazione del
Piano di Azione Coesione
1. - 2. (Omissis).
3. Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse allocate sul Piano di Azione e Coesione
secondo i cronoprogrammi approvati, il predetto Gruppo di
Azione procede periodicamente, in partenariato con le
amministrazioni interessate, alla verifica dello stato di
avanzamento dei singoli interventi e alle conseguenti
rimodulazioni del Piano di Azione Coesione che si
rendessero necessarie anche a seguito dell'attivita' di
monitoraggio anche al fine di eventuali riprogrammazioni.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e'
citato nelle Note al comma 108.
Note al comma 110
Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle Note
al comma 107.
Note al comma 111
Si riporta il testo dei commi 54, 57 e 65 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificati dalla
presente legge:
"54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente articolo se, al contempo, nell'anno
precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti
indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge,
diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue
l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, anche assunti secondo la
modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme
erogate sotto forma di utili da partecipazione agli
associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le
spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti,
dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non
supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto
limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo
sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva
il valore normale dei medesimi determinato ai sensi
dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e
professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio
dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale
o familiare del contribuente, concorrono nella misura del
50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e'
superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2,
secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti,
utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della
professione;
d) [Abrogata]."
"Art. 57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che
sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone o
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa'
a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro;
la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di
lavoro e' cessato."
"65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita',
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e'
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun
modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente
svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso
il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista
nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio
di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.".
Note al comma 114
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
della legge 3 aprile 2011, n. 142 (Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore):
"1. Soci lavoratori di cooperativa.
1. - 2. (Omissis).
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la
propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comunque al
raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei
predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi
forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e
previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici
rispettivamente previsti dalla presente legge, nonche', in
quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore,
da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.".
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986 e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre
1986, n. 302, S.O.
Note al comma 115
Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario
gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e
professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.".
Note al comma 117
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
131 del 1986:
"Art. 52. Rettifica del valore degli immobili e delle
aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 51 hanno un valore venale
superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito,
provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le
sanzioni.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti,
degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali e'
stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e
del calcolo della maggiore imposta, nonche' dell'imposta
dovuta in caso di presentazione del ricorso.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le
notificazioni in materia di imposte sui redditi dagli
ufficiali giudiziari, da messi speciali autorizzati dagli
Uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il
corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, dichiarato in misura non
inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale
risultante in catasto e, per i fabbricati, a 100 volte il
reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i
valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti
reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in
misura non inferiore a quella determinata su tale base a
norma degli artt. 47 e 48. Ai fini della disposizione del
presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per
le imposte sui redditi hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti
giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti
dagli artt. 87 e 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data. La disposizione del presente
comma non si applica per i terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo sono determinati distintamente per
ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi
capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i
cespiti che rientrano nella stessa categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui
sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente
piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in
cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono
valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi
da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo
conseguito il valore normale dei beni e dei crediti
conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri e il
conferimento o l'apporto e' proporzionale, il corrispettivo
non puo' essere inferiore al valore normale determinato a
norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma
4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi
della stessa specie o similari, in condizioni di libera
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione,
nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo
piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si
fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e,
in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di
commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli
sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina
dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati
in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non
azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al
capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al
valore del patrimonio netto della societa' o ente, ovvero,
per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare
complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da
quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al
valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in
mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo
obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni
relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per
gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento e per i
conferimenti in societa'.".

Note al comma 118
Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 47. Utili da partecipazione
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera
a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati nell'articolo 73, anche in occasione della
liquidazione, concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del
loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera
assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti
l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del
comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione
di imposta.
2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del
reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di
cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto nel
caso in cui si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; se l'associante determina il reddito in
base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili di
cui al periodo precedente concorrono alla formazione del
reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura
del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25 per
cento della somma delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92e 93 e del costo complessivo dei beni
ammortizzabili determinato con i criteri di cui
all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i
contratti stipulati con associanti non residenti, la
disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto
delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano
rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare.
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il
valore imponibile e' determinato in relazione al valore
normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 109.
4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile gli utili provenienti da societa' residenti in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel
decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo
167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da
societa' residenti in Stati o territori a regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali societa' o di partecipazioni
di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o territori a
regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano
nel caso in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati
al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o
sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso
articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la
dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del
medesimo comma 5 dell'articolo 167, per gli utili di cui ai
periodi precedenti, e' riconosciuto al soggetto
controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero
alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un
credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione
delle imposte assolte dalla societa' partecipata sugli
utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei
limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli
fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del
credito d'imposta di cui al periodo precedente e' computato
in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione
e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta
in aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza
delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di
interpello prevista dalla lettera b) del comma 5
dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili
provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri
localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere
segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del
socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti
residenti nei predetti Paesi o territori.
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito
delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
o quote, con interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti
fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti
riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante
passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni
gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di
riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
riduzione del capitale esuberante successivamente
deliberata e' considerata distribuzione di utili; la
riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale
di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle
leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di
riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche
concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per
la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in
quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla
partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti
all'imposta di cui al titolo II." .

Note al comma 120
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni" e' pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio
1997, n. 174.
Note al comma 121
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 43. Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. (Omissis).
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo
quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.".
Note al comma 122
Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'articolo
4 della citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 4. Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri
1. - 13. (Omissis).
14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti
di idoneita' psicofisica ed attitudinale richiesta per il
reclutamento del personale volontario di cui all'articolo
8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di
laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico
degli interessati.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11 della L. 29 luglio 2003, n. 229):
"Art. 9. Richiami in servizio del personale volontario.
1. (Omissis).
2. Il personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
richiamato in servizio:
a) in caso di necessita' delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorita'
competente che opera il richiamo;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del
Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione,
secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.".
Note al comma 123
Si riporta il testo dei commi 1 e 4-bis dell'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta
1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria
al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,
presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle
disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che
siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di
eta' inferiore ai 35 anni;
3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 15.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a
quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel
rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della
regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive
modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) ;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),
e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi;
6).
1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri
2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), e per le societa' agricole di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli
importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo
dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di
imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il
contratto abbia almeno una durata triennale.
1-bis. - 4. (Omissis).
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle
lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro
2.500 e di euro 1.250.
(Omissis).".
Note al comma 125
Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta e' l'esercizio abituale di
una attivita' autonomamente organizzata diretta alla
produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione
di servizi. L'attivita' esercitata dalle societa' e dagli
enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato,
costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini
dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto
specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo
svolgimento della professione all'interno di tali
strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attivita'
svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento
del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso
irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma
organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le
spese direttamente connesse all'attivita' svolta.
L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque
configurabile in presenza di elementi che superano lo
standard e i parametri previsti dalla convenzione con il
Servizio sanitario nazionale."
Note al comma 128
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. Soggetti passivi
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i
quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte
le operazioni effettuate e al netto della detrazione
prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel
titolo secondo.
2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti
passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i
soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia,
nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione di
registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e
47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul
valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di
soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel
territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od
esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti
direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo
35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
territorio dello Stato nominato nelle forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante
fiscale risponde in solido con il rappresentato
relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La
nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro
contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di
operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai
trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione
degli obblighi relativi alla fatturazione di cui
all'articolo 21.
4.Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o
ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili
di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11),
nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi, al pagamento dell'imposta e' tenuto il
cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio
dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito
d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti e con l'annotazione "inversione
contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui al
presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25.
6.Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui
alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera,
rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei
confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di
costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell'appaltatore principale o di un altro
subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
a cui venga affidata dal committente la totalita' dei
lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente
abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici;
a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle
imprese consorziate nei confronti del consorzio di
appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del
comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, si e' reso aggiudicatario di una commessa
nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto
consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma
1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia
della disposizione di cui al periodo precedente e'
subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai
sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro
componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.
d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a
effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a
un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo
7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei
confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1),
supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount
alimentari (codice attivita' 47.11.3).
7.Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base
alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio
2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.".
Note al comma 129
Si riporta il testo vigente del comma 7-bis
dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
(Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9:
"Art. 12. Misure per favorire il credito alla piccola e
media impresa
1. - 7. (Omissis).
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le
modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
(Omissis).".
Note al comma 132
Si riporta il testo vigente dell'articolo 331 del
codice di procedura penale:
"Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio.
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici
ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro
servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio,
devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia
individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero."
Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 recante
"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9
della legge 25 giugno 1999, n. 205" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni:
"Art. 5-quater. Collaborazione volontaria
1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e
b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo.".
Note al comma 133
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 32
del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158
(Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n.
23), come modificato dalla presente legge:
"Art. 32. Decorrenza degli effetti e abrogazioni
1. Le disposizioni di cui al Titolo II del presente
decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;
d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
(Omissis).".
La legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante "Disposizioni
in materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonche' per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre
2014, n. 292.
Il testo dell'articolo 5-quater del citato
decreto-legge n. 167 del 1990 e' citato nelle Note al comma
132.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-quinquies
del citato decreto-legge n. 167 del 1990:
"Art. 5-quinquies.Effetti della procedura di
collaborazione volontaria
1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive
modificazioni;
b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle condotte
previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla
lettera a) del presente comma;
b-bis) si applicano le disposizioni in materia di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58,
comma 6, del medesimo decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle
imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione
volontaria.
3. Limitatamente alle attivita' oggetto di
collaborazione volontaria, le condotte previste
dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili
se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo sino alla data del 30
novembre 2015, entro la quale puo' essere attivata la
procedura di collaborazione volontaria, o sino alla data
del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione
dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle
informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
a).
4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
presente decreto sono determinate, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, in misura pari alla meta' del minimo edittale:
a) se le attivita' vengono trasferite in Italia o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono
un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o nei
predetti Stati erano o sono ivi detenute;
ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui
all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di
eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia
all'intermediario finanziario estero presso cui le
attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati
concernenti le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria e allega copia di tale autorizzazione,
controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla
richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata
nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
confronti del contribuente che si avvale della procedura di
collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni
per le violazioni in materia di imposte sui redditi e
relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta
regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
aggiunto e di ritenute e' fissata al minimo edittale,
ridotto di un quarto.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
periodo del comma 4, qualora l'autore della violazione
trasferisca, successivamente alla presentazione della
richiesta, le attivita' oggetto di collaborazione
volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori
dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
a), l'autore della violazione e' obbligato a rilasciare,
entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', l'autorizzazione di cui alla lettera c) del
primo periodo del comma 4 all'intermediario presso cui le
attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro
sessanta giorni dalla data del trasferimento delle
attivita', tale autorizzazione alle autorita' finanziarie
italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla
meta' della sanzione prevista dal primo periodo del comma
4.
6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e' definito
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il
confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e'
operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il
terzo della somma dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della
somma delle sanzioni piu' gravi determinate ai sensi del
comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo.
7. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3 per
cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le
attivita' oggetto della collaborazione volontaria erano o
sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, accordi che consentano un effettivo
scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del
modello di Convenzione contro le doppie imposizioni
predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al
periodo intercorrente tra la data della stipulazione e
quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere
della condizione di cui al primo periodo non si applica il
raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2,
secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
8. Su istanza del contribuente, da formulare nella
richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei
rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura
percentuale del 5 per cento al valore complessivo della
loro consistenza alla fine dell'anno e determina
l'ammontare corrispondente all'imposta da versare
utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza puo'
essere presentata solo nei casi in cui la media delle
consistenze di tali attivita' finanziarie risultanti al
termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della
collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
di euro.
9. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
contraria, ripartita, per ciascun periodo d'imposta, in
quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi
ne avevano la disponibilita'.
10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia
sottoscritto l'accertamento con adesione e destinatario
dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei
termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera
b), la procedura di collaborazione volontaria non si
perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi
1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate
notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento
e un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione
della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di notificazione dell'invito di cui al predetto
articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del
1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione
dell'atto di adesione o di notificazione dell'atto di
contestazione.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 recante "Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 aprile 2005, n. 97.
Note al comma 134
Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante
"Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
luglio 1997, n. 165.
Note al comma 135
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
"Art. 19. (Dilazione del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta del
contribuente che dichiara di versare in temporanea
situazione di obiettiva difficolta', concede la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo,
con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo
di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme
iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila
euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione
della rateazione. A seguito della presentazione di tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove
azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima
rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente
comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.".
Note al comma 138
Si riporta il testo vigente dell'articolo 48-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973:
"Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.".
Note al comma 139
Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni
(Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 22. 1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai
contributi dei notai, dalle somme ottenute a titolo di
rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua
del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia'
istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli
incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti
definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto
a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati e', comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta
la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui
all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del
notariato nel credito vantato nei confronti del notaio
responsabile del danno, nei limiti dell'importo del
contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice
civile.
3-bis. In caso di mancato versamento da parte del
notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui
rogati o autenticati, se il danno non e' coperto da polizza
assicurativa, l'agente della riscossione puo' richiederne
il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione e'
subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del
notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui
al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle
entrate, non sospeso dall'autorita' giudiziaria o
dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei
tributi di cui al comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei
confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e
privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il
Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma
pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione
di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a
norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non
e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le
imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura
minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente sull'indennita'
dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla
sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma
dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a
tutela del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un
atto di opposizione al pagamento diretto al notaio
dell'indennita' nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
nazionale del notariato, sono disciplinate le modalita'
procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo
all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva
surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in
giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che
il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate
rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il
Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio
medesimo.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza
passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con
prova scritta da valutare con le procedure definite dal
consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui
all'articolo 21, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis,
nel quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto
esecutivo ed e' quantificato sulla base delle risultanze
dello stesso atto.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente
i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla
data della costituzione del fondo. ".
Si riporta il testo dell'articolo 93-bis della citata
legge n. 89 del 1913, come modificato dalla presente legge:
"Art. 93-bis. 1. Il Consiglio notarile distrettuale
vigila sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al
collegio, dei principi e delle norme di deontologia
professionale elaborati dal Consiglio nazionale del
notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma
primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e
successive modificazioni.
2. Al fine di controllare il regolare esercizio
dell'attivita' notarile, i consigli notarili distrettuali,
tramite il presidente o un loro componente, delegato dal
consiglio, possono:
a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti,
repertori, indici, registri, libri e documenti contabili
del notaio nonche' richiedere, anche periodicamente,
informazioni e l'esibizione di documenti, estratti
repertoriali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale;
b) esaminare gli estratti repertoriali conservati
presso gli archivi notarili distrettuali con facolta' di
ottenerne copia, dandone preventivo avviso ai notai
interessati;
c) assumere informazioni presso le amministrazioni e
gli uffici pubblici.
2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio
nazionale del notariato, esclusivamente con modalita'
telematiche entro il secondo mese successivo a quello di
scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati
versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione.
3. Il Consiglio nazionale del notariato vigila
sull'applicazione dei suddetti principi e norme da parte
dei consigli notarili distrettuali e adotta tutte le
iniziative opportune per la loro applicazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 19 della citata legge
n. 89 del 1913, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato
provvede a forme collettive di assicurazione per la
responsabilita' civile derivante dall'esercizio
dell'attivita' notarile, uniformi per tutti i notai, con
separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli
iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del
notariato. Il contributo e' riscosso dal Consiglio
nazionale del notariato con le modalita' di cui
all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro
il 28 febbraio di ciascun anno. L'impresa assicuratrice e'
scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale in materia.
1-bis. La misura dei contributi e' determinata dal
Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di
ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente
ai premi ed agli oneri da esso pagati ed e' ragguagliata ai
parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun
notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto
del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di
copertura assicurativa, e' fatta salva la facolta' di
ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie
spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle
individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai
terzi senza alcuna formalita' presso il consiglio notarile
distrettuale al quale il notaio e' iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, sentito il consiglio
nazionale del notariato, individua con decreto il massimale
minimo delle polizze assicurative indivi-duali e
collettive.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 142-bis
della citata legge n. 89 del 1913, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 142-bis. 1. Il notaio che ha commesso un fatto
che integra gli estremi di uno dei reati previsti
dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, e' punito
disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo
147, quando la sua condotta viola quest'ultima
disposizione. Il notaio e' punito in ogni caso con la
destituzione quando commette un reato omettendo o
ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione
agli atti da lui rogati o autenticati.
2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale
che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai
pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attivita'
professionale del notaio.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 144 della
citata legge n. 89 del 1913, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 144. 1. Se nel fatto addebitato al notaio
ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio,
dopo aver commesso l'infrazione, si e' adoperato per
eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha
riparato interamente il danno prodotto, la sanzione
pecuniaria e' diminuita di un sesto e sono sostituite
l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria,
applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis,
comma 1, alla sospensione e la sospensione alla
destituzione.
1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno e'
sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato
interamente il danno e non e' recidivo nella stessa
infrazione.
(Omissis).".
Note al comma 141
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 14 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. (Razionalizzazione e soppressione di
agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base
imponibile)
1. - 3. (Omissis).
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i
proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili
come illecito civile, penale o amministrativo se non gia'
sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi
redditi sono determinati secondo le disposizioni
riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che
comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del
codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa
derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto,
le competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente
notizia all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al
conseguente accertamento.".
(Omissis).".

Si riporta il testo dell'articolo 167 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 167. Disposizioni in materia di imprese estere
controllate
1. Se un soggetto residente in Italia detiene,
direttamente o indirettamente, anche tramite societa'
fiduciarie o per interposta persona, il controllo di
un'impresa, di una societa' o altro ente, residente o
localizzato in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al comma 4, diversi da quelli
appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti
allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia
stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di
informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero
controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero
controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle
partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si
applica anche per le partecipazioni di controllo in
soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti
da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti
regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle
persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli
articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del
controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del
codice civile, in materia di societa' controllate e
societa' collegate.
4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o
territori si considerano privilegiati laddove il livello
nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di
quello applicabile in Italia.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il
soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
a) la societa' o altro ente non residente svolga
un'effettiva attivita' industriale o commerciale, come sua
principale attivita', nel mercato dello Stato o territorio
di insediamento; per le attivita' bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta
quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei
ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente.
5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5
non si applica qualora i proventi della societa' o altro
ente non residente provengono per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie,
dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica, nonche' dalla prestazione di
servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non
residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non
residente, ivi compresi i servizi finanziari.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai
sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata
con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del
soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota
ordinaria dell'imposta sul reddito delle societa'. I
redditi sono determinati in base alle disposizioni
applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito
d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4.
Dall'imposta cosi' determinata sono ammesse in detrazione,
ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a
titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai
soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai
sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
primo periodo del presente comma, sono ammesse in
detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza
delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite
degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo
periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del
presente articolo.
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova
applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in
Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati o in
Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli
aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia
abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo
scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a
piu' della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti
ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50%
dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in
titoli, partecipazioni, crediti o altre attivita'
finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale,
letteraria o artistica nonche' dalla prestazione di servizi
nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente
controllano la societa' o l'ente non residente, ne sono
controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi
i servizi finanziari. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per
determinare con modalita' semplificate l'effettivo livello
di tassazione di cui alla precedente lettera a), tra cui
quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti
della base imponibile.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano
se il soggetto residente dimostra che l'insediamento
all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa
volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini
del presente comma il contribuente puo' interpellare
l'Amministrazione finanziaria secondo le modalita' indicate
nel comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime
dell'adempimento collaborativo l'interpello di cui al
precedente periodo puo' essere presentato indipendentemente
dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 8-bis.
8-quater. L'Amministrazione finanziaria, prima di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento
d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare
all'interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione
delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove
l'Amministrazione finanziaria non ritenga idonee le prove
addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di
accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del
presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia
stata per effetto dell'ottenimento di una risposta
favorevole all'interpello, il socio residente controllante
deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la
detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate
di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo caso
l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle
condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
8-bis.
8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel
comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di
controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta
positiva al relativo interpello, fermo restando il potere
dell'Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita' e completezza delle informazioni e degli
elementi di prova forniti in tale sede.".
Note al comma 143
Per il riferimento al testo del comma 4 dell'articolo
167 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 vedasi in Note al comma 142.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 73 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni:
"Art. 73. Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, residenti nel
territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente
alla loro costituzione, un soggetto residente nel
territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta'
di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di
diritti reali immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli
di destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono
esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo o il
soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi
di capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai
commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo
26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni.".
Note al comma 148
Si riporta il testo del comma 39 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37
derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright,
da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e
modelli, nonche' da processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non
concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso
di utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo
economico di tali beni alla produzione del reddito
complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente
comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base
di un apposito accordo conforme a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi
la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in
via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle
entrate, dell'ammontare dei componenti positivi di reddito
impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti
negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel
caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di
operazioni intercorse con societa' che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa societa' che controlla
l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base
di un apposito accordo conforme a quanto previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni.".
Note al comma 149
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE):
"Art. 24. Meccanismi di incentivazione
1. - 7. (Omissis).
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia di
partecipazione al mercato elettrico dell'energia prodotta
da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base
di indirizzi stabiliti dal Ministro dello sviluppo
economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero
integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al
mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia
della produzione non e' assicurata dalla partecipazione al
mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas mirano ad
assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli
impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per
questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.
(Omissis).".
La Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01 del 28
giugno 2014 recante " Disciplina in materia di aiuti di
Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" e'
pubblicata nella GUUE n. C 200 del 28.6.2014, pagg. 1-55.

Note all'art. 152
Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 recante
"Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1938, n. 78.
Note al comma 153
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato regio
decreto-legge n. 246 del 1938, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Dell'abbonamento alle radioaudizioni.
Chiunque detenga uno o piu' apparecchi atti od
adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato
al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di
cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o
trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo
a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per
il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere
la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.
La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel
caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza
anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai
precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, e' ammessa
esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia
comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76
del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata
all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di
Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello
S.A.T., con le modalita' definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per
l'anno in cui e' stata presentata.
Il canone di abbonamento e', in ogni caso, dovuto una
sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo
comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o
dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti
alla stessa famiglia anagrafica, come individuata
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato regio
decreto-legge n. 246 del 1938, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3. Il pagamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti
postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati:
col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale
o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale
del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito
modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso
qualsiasi ufficio postale, che e' tenuto a fornirlo
gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento
del canone sia esso annuale che semestrale mediante
speciali moduli allegati al «Libretto di iscrizione alle
radioaudizioni» di cui al successivo art. 6 a favore
dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro
nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
dell'utente.
Per i titolari di utenza di fornitura di energia
elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo
periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate
mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa
elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in
fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno
dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate e'
oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura
emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini
fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente
all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Le imprese elettriche devono
effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del
mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero
canone deve essere riscosso e riversato entro il 20
dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di
anticipazione da parte delle imprese elettriche.".
Note al comma 155
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 5, e del
comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni (Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera
q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione
annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo
d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare
oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta
sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata
all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 250.
Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di
qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui
il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si
applica la sanzione amministrativa dal sessanta al
centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per
il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero
dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di
euro 200.
(Omissis)."
"Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione
di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui
al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo
pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
(Omissis).".
Note al comma 156
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
"Art. 38. Altre disposizioni in materia tributaria
1. - 7. (Omissis).
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non
superi 18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.
(Omissis).".
Note al comma 158
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 10
del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938:
"Art. 10. Ove l'abbonato non intenda o non possa, per
qualsiasi ragione, piu' usufruire delle radioaudizioni
circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di
se', deve presentare al competente Ufficio del Registro
apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di
novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione
nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui e'
in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito
involucro in modo da impedirne il funzionamento.
(Omissis).".
Note al comma 159
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in
materia di energia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129:
"Art. 1-bis. Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas
1. Al fine di sostenere la competitivita' e di
incentivare la migliore funzionalita' delle attivita' delle
imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del
gas naturale, e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a.
un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.".
Note al comma 160
Si riporta il testo vigente del comma 132 dell'articolo
1 della citata legge n. 244 del 2007:
"132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di
eta' pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e
del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46
per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel
luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione
amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli
interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro
2.000 per ciascuna annualita' evasa.".
Si riporta il testo vigente del comma 431 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013 e successive
modificazioni:
"431. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale»
cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le
seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al
netto della quota gia' considerata nei commi da 427 a 430,
delle risorse da destinare a programmi finalizzati al
conseguimento di esigenze prioritarie di equita' sociale e
ad impegni inderogabili;
b) l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,
si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e
a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente
derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione
fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attivita' di
recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai
comuni.".

Note al comma 161
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
34 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 34. Impegni
1. - 6. (Omissis).
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31
dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e
le ragionerie territoriali dello Stato per le spese
decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che
dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti
legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre
dell'anno.".
Note al comma 163
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e successive modificazioni:
"Art. 17. Regolamenti.
1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. - 4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
(Omissis).".
Note al comma 167
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
27 del regolamento di cui all'allegato A alla delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.
353/11/Cons del 23 giugno 2011 (Nuovo Regolamento relativo
alla Radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
digitale):
"Art. 27.(Modalita' e condizioni della cessione della
capacita' trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge n. 34/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 75/2011)
 


1. - 2. (Omissis).
3. Entro quindici giorni dalla pubblicazione, per
ciascuna regione, delle graduatorie di cui al comma 1 i
soggetti assegnatari dei diritti di uso delle frequenze
sono tenuti a comunicare all'Autorita' il listino della
cessione della capacita' trasmissiva di cui al presente
articolo, le cui tariffe non possono essere inferiori a
euro 0,010 e superiori a 0,016 per 1 M/bits per abitante,
prevedendo comunque condizioni di favore per i fornitori di
servizi di media audiovisivi a carattere comunitario. Tali
listini sono resi pubblici dall'Autorita' sul proprio sito
web entro cinque giorni dalla ricezione. Le tariffe di cui
al presente comma sono soggette ad aggiornamento annuale in
base agli indici ISTAT.
(Omissis)."
Note al comma 170
Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 recante
"Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267.
Il capo II del Titolo IV del citato decreto legislativo
n. 180 del 2015 reca "Riduzione o conversione di azioni, di
altre partecipazioni e di strumenti di capitale" e
comprende gli articoli da 27 a 31.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
52 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:
"Art. 52. Trattamento degli azionisti e dei creditori
1. Il bail-in e' attuato allocando l'importo
determinato ai sensi dell'articolo 51 secondo l'ordine di
seguito indicato:
a) sono ridotti, fino alla concorrenza delle perdite
quantificate dalla valutazione prevista dal Capo I, Sezione
II:
i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni,
anche non computate nel capitale regolamentare, nonche'
dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale
primario di classe 1, con conseguente estinzione dei
relativi diritti amministrativi e patrimoniali;
ii) il valore nominale degli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata
nel capitale regolamentare;
iii) il valore nominale degli elementi di classe 2,
anche per la parte non computata nel capitale
regolamentare;
iv) il valore nominale dei debiti subordinati diversi
dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli
elementi di classe 2;
v) il valore nominale delle restanti passivita'
ammissibili;
b) una volta assorbite le perdite, o in assenza di
perdite, gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1
sono convertiti, in tutto o in parte, in azioni computabili
nel capitale primario di classe 1;
c) se le misure precedenti non sono sufficienti, gli
elementi di classe 2 sono convertiti, in tutto o in parte,
in azioni computabili nel capitale primario di classe 1;
d) se le misure precedenti non sono sufficienti, i
debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale
aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2 sono
convertiti in azioni computabili nel capitale primario di
classe 1;
e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le
restanti passivita' ammissibili sono convertite in azioni
computabili nel capitale primario di classe 1.
(Omissis).".
Note al comma 171
Si riporta il testo vigente degli articoli 39 e 49,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:
"Art. 39. Misure di risoluzione
1. Sono misure di risoluzione:
a) la cessione di beni e rapporti giuridici a un
soggetto terzo;
b) la cessione di beni e rapporti giuridici a un
ente-ponte;
c) la cessione di beni e rapporti giuridici a una
societa' veicolo per la gestione delle attivita';
d) il bail-in.
2. La cessione di beni e rapporti giuridici a una
societa' veicolo per la gestione delle attivita' e'
disposta solo congiuntamente a una delle altre misure
indicate nel comma 1."
"Art. 49. Passivita' escluse dal bail-in
1. - 4. (Omissis).
5. Se e' disposta l'esclusione ai sensi del comma 2, le
perdite che le passivita' escluse avrebbero dovuto
assorbire sono trasferite, alternativamente o
congiuntamente, su:
a) i titolari delle altre passivita' soggette a bail-in
mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto
salvo l'articolo 22, comma 1, lettera c);
b) il fondo di risoluzione, il quale, in tal caso,
effettua conferimenti nel capitale dell'ente sottoposto a
risoluzione in misura almeno sufficiente a portare a zero
il patrimonio netto o da ripristinare il coefficiente di
capitale primario di classe 1.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 86 del citato
decreto legislativo n. 180 del 2015:
"Art. 86. Intervento dei sistemi di garanzia dei
depositanti nel contesto della risoluzione
1. Il sistema di garanzia dei depositanti cui la banca
sottoposta a risoluzione aderisce e' tenuto a corrispondere
all'ente sottoposto a risoluzione una somma in denaro pari
a:
a) in caso di applicazione del bail-in, l'ammontare di
cui i depositi protetti sarebbero stati ridotti ai fini
dell'assorbimento delle perdite se a quei depositi fosse
stato applicato il bail-in; oppure
b) in caso di cessione di beni e rapporti giuridici a
un privato, all'ente-ponte o a una societa' veicolo per la
gestione delle attivita', l'ammontare delle perdite che i
depositanti protetti avrebbero subito se avessero ricevuto
il medesimo trattamento riservato ai creditori soggetti a
perdite aventi lo stesso ordine di priorita'.
2. In caso di applicazione del bail-in, il sistema di
garanzia dei depositanti non contribuisce agli oneri per la
ricapitalizzazione dell'ente o dell'ente-ponte.
3. La determinazione dell'importo a carico del sistema
di garanzia dei depositanti e' effettuata in conformita'
della valutazione di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione II.
4. In ogni caso, quanto dovuto dal sistema di garanzia
dei depositanti non puo' eccedere l'ammontare delle perdite
che esso avrebbe sostenuto se la banca fosse stata
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
5. Se una valutazione a norma dell'articolo 88
stabilisce che il contributo versato dal sistema di
garanzia dei depositanti per la risoluzione e' superiore
alle perdite che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione
coatta amministrativa della banca, il sistema di garanzia
dei depositanti ha diritto a ricevere la differenza dal
fondo di risoluzione conformemente all'articolo 89.
6. Quando i depositi ammissibili al rimborso detenuti
presso una banca soggetta a risoluzione sono trasferiti
solo parzialmente a un ente-ponte o a un'altra banca per
effetto della cessione dell'attivita' d'impresa, i
depositanti non vantano alcun diritto nei confronti del
sistema di garanzia dei depositanti in relazione alla
porzione non trasferita, purche' l'importo dei depositi
trasferiti sia pari o superiore a quanto previsto
dall'articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico Bancario.
7. Se la dotazione finanziaria di un sistema di
garanzia dei depositanti si riduce a meno di due terzi
dell'importo previsto dalla legge per effetto di interventi
effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia
provvede affinche' l'importo sia ripristinato mediante il
versamento di contributi ordinari entro sei anni.
8. In ogni caso, quanto corrisposto dai sistemi di
garanzia dei depositanti ai sensi del presente articolo
nell'ambito di una singola risoluzione non supera il 50 per
cento della dotazione finanziaria complessiva del sistema
stabilita dalla legge o il maggiore importo stabilito dalla
Banca d'Italia."
Si riporta il testo vigente degli articoli 84 e 117 del
citato decreto del Presidente n. 917 del 1986:
"Art. 84. Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."
"Art. 117. Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna
societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali
sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359,
comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di
cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in
qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'articolo 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del
comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono
designare una societa' residente nel territorio dello Stato
o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile
con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con
ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice
civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La
controllata designata non puo' esercitare l'opzione con le
societa' da cui e' partecipata. Agli effetti del presente
comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo 127
per le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di mancato
rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma
1, numero 1), del codice civile, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 1 in qualita' di controllata
mediante una stabile organizzazione come definita dal comma
1-bis dell'articolo 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.".
Note al comma 174
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e
successive modificazioni recante "Codice delle
comunicazioni elettroniche" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
15 settembre 2003, n. 214, S.O.
L'Allegato n. 10 del citato decreto legislativo n. 259
del 2003 reca "Determinazione dei diritti amministrativi e
dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e
35, comma 2, del Codice) del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 e successive modificazioni" e comprende gli
articoli da 1 a 5.
Note al comma 175
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
148 della citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 148. Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.".
Note al comma 177
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Proroga di termini in materia di
comunicazione, di riordino di enti e di pubblicita' legale
1. - 2. (Omissis).
3. E' autorizzata la spesa di 9,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il
Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. - 4. (Omissis).
4-bis. Al fine di assicurare le agevolazioni per la
piccola proprieta' contadina, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base
a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore
di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nonche' le operazioni
fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle
imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed
all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Le
agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano
altresi' agli atti di trasferimento a titolo oneroso di
terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a
favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge
della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n.
17, da loro abitualmente coltivati. Gli onorari dei notai
per gli atti suindicati sono ridotti alla meta'. I predetti
soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano
trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano
volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di
condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, nonche' all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010,
si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilita'
del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in
agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre
1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato.
(Omissis).".
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 175.
Note al comma 178
Si riporta il testo vigente del comma 118 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"118. Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti
di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari
a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non
spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,
hanno comunque gia' in essere un contratto a tempo
indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata
in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle
conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministero dell'economia e delle finanze.".
. Si riporta il testo vigente dell'articolo 2359 del
codice civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
Note al comma 184
Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come
modificato dal comma 190 della presente legge:
"Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro
dipendente
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b) ;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di
lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica, le prestazioni e le indennita' sostitutive
corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita'
produttive ubicate in zone dove manchino strutture o
servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f)
del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei
dipendenti per un importo non superiore complessivamente
nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che
non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal
datore di lavoro o comunque cedute prima che siano
trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le
azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo
che non ha concorso a formare il reddito al momento
dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo
d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) ;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la
societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'
determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non
concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e
dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui
al comma 1, per gli atleti professionisti si considera
altresi' il costo dell'attivita' di assistenza sostenuto
dalle societa' sportive professionistiche nell'ambito delle
trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli
atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per
cento, al netto delle somme versate dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di
assistenza nelle medesime trattative.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito. (290)
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite
fino alla concorrenza di due volte l'indennita' base.
Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.".
Note al comma 187
Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 51. Norme di rinvio ai contratti collettivi
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente
decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria.".
Note al comma 190
Il testo dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle Note al
comma 184.
Note al comma 191
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10
dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 25. Destinazione di risorse alle misure di
conciliazione tra vita professionale e vita privata
1. In via sperimentale, per il triennio 2016-2018, una
quota pari a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2
milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro
per l'anno 2018 delle risorse del Fondo per il
finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1,
comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e successive modificazioni, e' destinata alla
promozione della conciliazione tra vita professionale e
vita privata, secondo i criteri indicati al comma 2.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 60 e 68
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e
successive modificazioni (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
"Art. 1. 1. - 59. (Omissis).
60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2008,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di
seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al
20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei
lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due
anni di attivita' e comunque nei limiti di 20 milioni di
euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di
sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore,
nonche' con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali
di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di
rischio e per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c) non abbiano registrato infortuni nel biennio
precedente alla data della richiesta di ammissione al
beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti
sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto
2007, n. 123.
61. - 67. (Omissis).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita'
di attuazione del comma 67, anche con riferimento
all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base dei
quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei
limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio
contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio
dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012 lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore
di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma 67
e con la modalita' di cui al primo periodo del presente
comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro
annui, gia' presenti nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per
incentivare la contrattazione di secondo livello.
(Omissis).".
Note al comma 193
La delibera Cipe n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante
"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui
all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell'accordo di partenariato 2014-2020" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015.
Note al comma 194
Il testo della delibera Cipe n. 10/2015 del 28 maggio
2015 e' citato nelle Note al comma 193.
Note al comma 195
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 51 del codice di procedura penale:
" Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale
1. - 3. (Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602,
416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136):
"Art. 4. Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si
applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I,
titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli
284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
nonche' alla commissione dei reati con finalita' di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad
un conflitto in territorio estero a sostegno di
un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche
di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del
partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n.
645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica
della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f),
siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' alle persone che,
per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla
base della partecipazione in piu' occasioni alle medesime
manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei
loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo,
che sono dediti alla commissione di reati che mettono in
pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero
l'incolumita' delle persone in occasione o a causa dello
svolgimento di manifestazioni sportive.".
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 8
dell'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 159 del
2011:
"Art. 48. Destinazione dei beni e delle somme
1. - 2 . (Omissis).
3. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di
giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi
allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
c) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali, in
via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.
Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene
periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati
concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e
agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai
sensi delle disposizioni vigenti. La convenzione disciplina
la durata, l'uso del bene, le modalita' di controllo sulla
sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e
le modalita' del rinnovo. I beni non assegnati possono
essere utilizzati dagli enti territoriali per finalita' di
lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati
esclusivamente per finalita' sociali. Se entro un anno
l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del
bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero
la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla
scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore
dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;
d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico,
ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
4. - 7. (Omissis).
8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di
continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento
dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi
soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti
indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
(Omissis).".
Note al comma 196
Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.".
. Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134:
" Art. 23. Fondo per la crescita sostenibile
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione
nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella
finanza pubblica e di equita' sociale, in un quadro di
sviluppo di nuova imprenditorialita', con particolare
riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra
le diverse aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Note al comma 200
Si riporta il testo vigente degli articoli 629, 640,
641 del codice penale:
"Art. 629. Estorsione.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo
taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da
euro 1.000 a euro 4.000.
La pena e' della reclusione da sei a venti anni e della
multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle
circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo
precedente."
"Art. 640. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in
errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549.
1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un
altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno
dal servizio militare;
2. se il fatto e' commesso ingenerando nella persona
offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo
convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita';
2-bis. se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal
capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante."
"Art. 641. Insolvenza fraudolenta.
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza,
contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e'
punito, a querela della persona offesa qualora
l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a
due anni o con la multa fino a euro 516.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della
condanna estingue il reato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2621 del
codice civile:
"Art. 2621. False comunicazioni sociali.
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.".
Note al comma 203
Si riporta il testo vigente dei commi 18 e 26
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare):
"Art. 2. (Armonizzazione)
1. - 17. (Omissis).
18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge rientra nella
retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un massimale
annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132
milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote
di pensione successivi alla data di prima assunzione,
ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.
Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo
della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in
vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri
di coerenza rispetto ai principi gia' previsti nel predetto
decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
19. - 25. (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
(Omissis).".
. Si riporta il testo vigente del comma 79
dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007:
"1. - 78. (Omissis).
79. Con riferimento agli iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso
altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il
computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in
misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1º
gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta
gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per
l'anno 2012 al 20 per cento per l'anno 2013, al 22 per
cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015 e
al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.
(Omissis).".
Note al comma 205
Si riporta il testo vigente del comma 24 dell'articolo
4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita):
"Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro
1. - 23. (Omissis).
24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo
una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura
dei figli all'interno della coppia e per favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via
sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal
lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo
periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi,
previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due
giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta
un'indennita' giornaliera a carico dell'INPS pari al 100
per cento della retribuzione e per il restante giorno in
aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennita' pari al 100 per cento della
retribuzione. Il padre lavoratore e' tenuto a fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al datore di
lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno
quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante
dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e,
quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo;
b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le
modalita' di cui al comma 25, e' disciplinata la
possibilita' di concedere alla madre lavoratrice, al
termine del periodo di congedo di maternita', per gli
undici mesi successivi e in alternativa al congedo
parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151
del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri
della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei
servizi privati accreditati, da richiedere al datore di
lavoro.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, come modificato dal comma
806 della presente legge:
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono
sostituite dalla seguente: «sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo
quanto previsto dal comma 12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale
prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, e' destinata nella misura dello
0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo» (145).
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi
di committenza o delle centrali di committenza apprestati a
livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«producono servizi di interesse generale» sono inserite le
seguenti: «e che forniscono servizi di committenza o di
centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.».
Note al comma 206
La legge 3 luglio 1998, n. 210 recante "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
155.
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 4
dell'articolo 18 della citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 18. (Chiamata dei professori)
1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione
scientifica dell'aspirante, anche le competenze
linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di
studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. - 3. (Omissis).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
(Omissis).".
. Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
29 della citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 29. (Norme transitorie e finali)
1. - 3. (Omissis).
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i ruoli
di professore associato e ordinario possono comunque essere
destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fino al termine del periodo di durata
dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo 1, comma 6,
della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel
caso di idoneita' conseguita all'esito delle procedure di
valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo
4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008,
n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione,
da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler
effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina
e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali
quest'ultimo puo' essere chiamato da altre universita',
ferma restando per l'universita' che ha indetto il bando la
possibilita' di ripetere la chiamata.
(Omissis).".
Note al comma 208
La citata legge n. 240 del 2010 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
Il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4
novembre 2005, n. 230 e' citato nelle Note al comma 209.
Note al comma 209
Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari), come modificato dalla presente
legge:
"1. - 8. (Omissis).
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ovvero di
studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico,
previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel
rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei
percorsi individuali di ricerca scientifica. Nell'ambito
delle relative disponibilita' di bilancio, le universita'
possono altresi' procedere alla copertura dei posti di
professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi
di chiara fama. A tali fini le universita' formulano
specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione
nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
successive modificazioni, per il settore per il quale è
proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta del medesimo parere. Non e' richiesto il
parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso
di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di
uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui
al primo periodo, effettuate entro tre anni dalla vincita
del programma o che siano studiosi di elevato e
riconosciuto merito scientifico previamente selezionati
come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio
decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe
di stipendio sulla base della eventuale anzianita' di
servizio e di valutazioni di merito.
(Omissis).".
Note al comma 214
Si riporta il testo vigente del punto 83 dell'articolo
2 del citato regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014:
"1. - 82. (Omissis).
83) «organismo di ricerca e diffusione della
conoscenza»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti
di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita'
collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca),
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito
secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca
fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei
risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora
tale entita' svolga anche attivita' economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita'
economiche devono formare oggetto di contabilita' separata.
Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su
tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di
soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai
risultati generati.
(Omissis).".
Note al comma 215
Si riporta il testo vigente del comma 6-bis
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11:
"Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione
1. - 6. (Omissis).
6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui
all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' differito al 31 dicembre 2015. All'onere
finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19
milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10
milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto
ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98.
(Omissis).".
Il testo del comma 9-bis dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma
329.
Note al comma 218
Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 17. Dirigenti scolastici
1. Al fine di garantire continuita' e uniformita' a
livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici,
l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' sostituito dal seguente:
"Art. 29. Reclutamento dei dirigenti scolastici
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il
corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti
vacanti, il cui numero e' comunicato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e alla Scuola nazionale
dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in
materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi
candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo
una percentuale massima del venti per cento, determinata
dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per
l'accesso al corso-concorso puo' partecipare il personale
docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, in possesso del relativo diploma di
laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al
previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita'
complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque
anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte
dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il
concorso puo' comprendere una prova preselettiva e
comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il
corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale
dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi
didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta dai
partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico
didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei
partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' di svolgimento delle
procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di
valutazione dei candidati ammessi al corso.".
1-bis Le graduatorie di merito regionali del concorso a
dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per
la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validita' di
tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i
vincitori e degli idonei in esse inseriti. E' fatta salva
la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi
3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
1-ter Contestualmente al concorso nazionale viene
bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue
sloveno-italiano della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia, deve prevedere lo
svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve
essere integrato con contenuti specifici afferenti alle
istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella
relativa commissione giudicatrice deve essere presente
almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
La prova selettiva e' prevista solo in presenza di un alto
numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in
lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in
lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. [Abrogato].
3. Le risorse poste nella disponibilita' della Scuola
nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la
formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e costituiscono limite di spesa per
l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono
abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti
scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del
2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo.
5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui
all'articolo 459, commi 2 e 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per
il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle
quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico
banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto
direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non
si e' ancora concluso con la definitiva approvazione delle
graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti
banditi con i suddetti decreti direttoriali, vacanti e
disponibili, con priorita' per le istituzioni scolastiche
con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle
aree caratterizzate da specificita' linguistiche, i docenti
di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano
la propria attivita' d'insegnamento presso istituzioni
scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici
con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli
incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma
conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso
altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere
l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, anche in
deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 459
suddetto.
5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al
comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene
estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con
lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano
sprovviste di dirigente scolastico titolare.
6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici
titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri
dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al
comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione
della procedura concorsuale per il reclutamento dei
dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a
serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella
indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15
luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile,
dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni gia'
autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette
scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a
tempo indeterminato.
7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi
del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui
termine finale di durata e' individuato contestualmente
alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si
da' copertura a valere sulle facolta' assunzionali relative
ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni
gia' autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle
risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure
concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per il
reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad
annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la
tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero
dei concorrenti sia superiore alle 300 unita', la
composizione della commissione puo' essere integrata, per
ogni gruppo di 300 o frazione di 300 candidati, con altri
componenti in numero sufficiente a costituire
sottocommissioni, a ciascuna delle quali e' preposto un
presidente aggiunto ed e' assegnato un segretario aggiunto.
Il presidente della commissione cura
il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso
di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle
sottocommissioni non puo' comunque essere assegnato un
numero di candidati inferiore a cento. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di
euro 400.000 nell'anno 2014.
8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, dopo le parole: "il processo di cui
all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono
aggiunte le seguenti: ", e il processo in materia di
integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi
amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con
handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".".
Note al comma 219
Si riporta il testo vigente degli articoli 8, 11 e 17
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
"Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina
della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici
non economici nazionali. I decreti legislativi sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20
dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi
di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente,
del territorio e del mare, nonche' nel campo della
sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare,
conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello
Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza
di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge,
in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge,
tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; 4) previsione che il personale tecnico del Corpo
forestale dello Stato svolga altresi' le funzioni di
ispettore fitosanitario di cui all'articolo 34 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni
caso la confluenza nelle Forze di polizia; ottimizzazione
dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai
compiti del personale permanente e volontario del medesimo
Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei
ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione
di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
restando l'organizzazione, anche logistica, e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da
parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche
mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
di porto e Marina militare, nella prospettiva di
un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione centrale,
applicare i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di
attuare l'articolo 95 della Costituzione e di adeguare le
statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.
400, definire:
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative
funzionali al mantenimento dell'unita' dell'indirizzo e
alla promozione dell'attivita' dei Ministri da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di analisi, definizione e valutazione
delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di
competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli
Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche
da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri,
siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione
dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di
Stato, con determinazione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate
ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle
dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di
garantire un'adeguata qualificazione professionale del
relativo personale, con eventuale riduzione del numero e
pubblicazione dei dati nei siti istituzionali delle
relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie
governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo
esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nel rispetto del principio di separazione tra
indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli
uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a
quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella
disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da
realizzare con la semplificazione dei procedimenti di
adozione dei regolamenti di organizzazione, anche
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione
alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti
interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali
del Governo: a completamento del processo di
riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri
stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute
nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle
funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione
territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche
del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle
aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio
territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di
funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli
uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di
poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra
funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini
del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e
armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio
territoriale dello Stato, con eliminazione delle
sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine
necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello
Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni
civili dello Stato; definizione dei criteri per
l'individuazione e l'organizzazione della sede unica
dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle
competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica
nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1º aprile 1981, n.
121; individuazione della dipendenza funzionale del
prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata
ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione
dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione
di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche,
statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi
oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1, al
fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, non
duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere
efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed
enti locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di
cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano restano
ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi
forestali regionali e provinciali, anche con riferimento
alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e
salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere
con norme di attuazione degli statuti speciali, che
comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i controlli
nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e
province autonome in materia di funzioni prefettizie, in
conformita' a quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione."
"Art. 11. Dirigenza pubblica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu'
decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica,
articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da
requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di
reclutamento, basati sul principio del merito,
dell'aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo
le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione
di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per
ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e
affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della
banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati
dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo
unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici
nazionali, delle universita' statali, degli enti pubblici
di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione
dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto
pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due
fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le
professionalita' speciali; introduzione di ruoli unici
anche per la dirigenza delle autorita' indipendenti, nel
rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima
applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti
di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai
suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con
salvezza della disciplina speciale in materia di
reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione,
presso il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione
per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di
valutazione, i cui componenti sono selezionati con
modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',
l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di interessi, con
procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla
base di requisiti di merito e incompatibilita' con cariche
politiche e sindacali; previsione delle funzioni della
Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei
criteri di conferimento degli incarichi e del concreto
utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del
conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione
delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo
22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative
ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede
di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei
dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non
economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione
della gestione del ruolo unico a una Commissione per la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui
al numero 1) della presente lettera; inclusione nel
suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e della
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del
Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto
ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una
Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei
medesimi criteri di cui al numero 1) della presente
lettera; mantenimento della figura del direttore generale
di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi
requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4)
della presente lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione
della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero
3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico,
coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo
della legalita' dell'azione amministrativa; mantenimento
della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi
i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato
in attuazione della delega di cui al presente articolo,
sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce
professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli
enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto
albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di contenimento della spesa di personale, specifica
disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette
fasce professionali e sono privi di incarico alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente articolo;
specifica disciplina che contempli la confluenza nel
suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo,
anche come funzionario, di funzioni segretariali o
equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo,
nella fascia professionale C, e per i vincitori di
procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in
carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente
normativa in materia di contenimento della spesa di
personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque
un dirigente apicale con compiti di attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa e controllo della legalita' dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; previsione che gli incarichi di funzione
dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta
giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi;
previsione della possibilita', per le citta' metropolitane
e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di
nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore
generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione,
in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di
controllo della legalita' dell'azione amministrativa e
della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione,
per i comuni di minori dimensioni demografiche,
dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in
via associata, coerentemente con le previsioni di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima
applicazione e per un periodo non superiore a tre anni
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
adottato in attuazione della delega di cui al presente
articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore
generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di
attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento
dell'attivita' amministrativa, direzione degli uffici e
controllo della legalita' dell'azione amministrativa ai
predetti soggetti, gia' iscritti nel predetto albo e
confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonche' ai
soggetti gia' iscritti all'albo, nella fascia professionale
C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, gia'
bandito alla data di entrata in vigore della presente
legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la
particolare disciplina prevista per i segretari comunali
dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonche'
dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile
2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformita'
al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative
norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua
tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e
criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso
ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di
studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza
annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di
cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero
fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo
annuale del sistema amministrativo; esclusione di
graduatorie di idonei nel concorso di accesso al
corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del
corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione,
per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto
periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore
pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione
nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni
di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da
parte dell'amministrazione presso la quale e' stato
attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; previsione di
sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in
ambito internazionale, fermo restando il possesso di un
titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre
ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti
variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica
e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della
presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei;
possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso, anche
dirigenti di carriere speciali e delle autorita'
indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine
del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato
previo esame di conferma, dopo il primo triennio di
servizio, da parte di un organismo indipendente, con
possibile riduzione della durata in relazione
all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a
esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro,
con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,
in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei
pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della
missione e dell'assetto organizzativo della Scuola
nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
della natura giuridica, con il coinvolgimento di
istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto
prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei contenuti
formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; possibilita' di avvalersi, per le attivita' di
reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel
rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ridefinizione del trattamento economico dei docenti della
Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le
previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma
restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178, senza
incremento dei trattamenti economici in godimento e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; promozione, con il coinvolgimento
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi
di formazione concernenti l'esercizio associato delle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei
dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e
delle modalita' del relativo adempimento; coinvolgimento
dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri
dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la
propria opera intellettuale per le suddette attivita' di
formazione;
f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza:
semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita'
tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato;
previsione dei casi e delle condizioni nei quali non e'
richiesto il previo assenso delle amministrazioni di
appartenenza per la mobilita' della dirigenza medica e
sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi
dirigenziali: possibilita' di conferire gli incarichi ai
dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla
lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale,
dei requisiti necessari in termini di competenze ed
esperienze professionali, tenendo conto della complessita',
delle responsabilita' organizzative e delle risorse umane e
strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico,
sulla base di requisiti e criteri definiti
dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti
dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle
attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei
precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonche'
delle esperienze di direzione eventualmente maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre
amministrazioni pubbliche, purche' attinenti all'incarico
da conferire; preselezione di un numero predeterminato di
candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base
dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi
corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale,
da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e
successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica
successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri,
per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che
tengano conto della diversita' delle esperienze maturate,
anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e
non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b)
sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione
dell'amministrazione da rendere entro un termine certo,
decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto
riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati
attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e
comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle
analoghe discipline e delle relative percentuali, definite
in modo sostenibile per le amministrazioni non statali;
previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali
che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con
congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca
dati di cui alla lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi
dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni,
rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso
pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori
due anni senza procedura selettiva per una sola volta,
purche' motivato e nei soli casi nei quali il dirigente
abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al
mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa
procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli
incarichi; possibilita' di proroga dell'incarico
dirigenziale in essere, per il periodo strettamente
necessario al completamento delle procedure per il
conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico:
erogazione del trattamento economico fondamentale e della
parte fissa della retribuzione, maturata prima della data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro
collocamento in disponibilita'; disciplina della decadenza
dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di
collocamento in disponibilita' successivo a valutazione
negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per
assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle
societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per
svolgere attivita' lavorativa nel settore privato, con
sospensione del periodo di disponibilita'; possibile
destinazione allo svolgimento di attivita' di supporto
presso le suddette amministrazioni o presso enti senza
scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza
conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni
aggiuntive; previsione della possibilita', per i dirigenti
collocati in disponibilita', di formulare istanza di
ricollocazione in qualita' di funzionario, in deroga
all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle
pubbliche amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati:
rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi
incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di
carriera in funzione degli esiti della valutazione;
m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti:
riordino delle disposizioni legislative relative alle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale,
amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e
ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale
e responsabilita' amministrativo-contabile, con particolare
riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti della
responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165; limitazione della responsabilita' disciplinare ai
comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti
stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio
nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle
risorse complessivamente destinate, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al
finanziamento del predetto trattamento economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di
posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;
definizione della retribuzione di posizione in relazione a
criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione
dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione
al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a
obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a
obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di
limiti assoluti del trattamento economico complessivo
stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla
tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi
alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al
totale; possibilita' di ciascun dirigente di attribuire un
premio monetario annuale a non piu' di un decimo dei
dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel
rispetto della disciplina in materia di contrattazione
collettiva e nei limiti delle disponibilita' dei fondi a
essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale
dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi
destinati alla retribuzione accessoria delle diverse
amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria:
graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento
fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza
variazione in aumento del trattamento economico
individuale; definizione dei requisiti e criteri per il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del relativo decreto legislativo;
disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo
obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in
modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio
dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi
fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla
legislazione regionale, di direttore dei servizi
socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto
attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e
dei risultati, alla verifica e alla valutazione,
definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per
titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in
possesso di specifici titoli formativi e professionali e di
comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di
una commissione nazionale composta pariteticamente da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per
l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono
attingere per il conferimento dei relativi incarichi da
effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita
da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della
singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
modalita' del citato articolo 3-bis del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di
verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
relazione alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza e dei risultati del programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita'
di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione
nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel
caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o
di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e imparzialita'; selezione per
titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori
amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove
previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei
servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli
professionali, scientifici e di carriera, effettuata da
parte di commissioni regionali composte da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in
appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con
cadenza biennale, da cui i direttori generali devono
obbligatoriamente attingere per le relative nomine;
decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialita'; definizione delle modalita' per
l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di
divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori
sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza
di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei
conti, al risarcimento del danno erariale per condotte
dolose.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto,
per i profili di competenza relativi alla lettera p) del
medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura stabiliti dal presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive."
"Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. I decreti legislativi per il riordino della
disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e connessi profili di
organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di
meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare
l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno
avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
un adeguato accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino
l'accertamento della capacita' dei candidati di utilizzare
e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni
teoriche, con possibilita' di svolgere unitariamente la
valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a
diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le
amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o
aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti
territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di
valutazione uniformi, per assicurare omogeneita'
qualitativa e professionale in tutto il territorio
nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle
modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con
la predisposizione di strumenti volti a garantire
l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo
svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita'
sui temi di concorso e di forme di preselezione dei
componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello
provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali,
in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle
graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano
state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile
dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite
dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17,
comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale,
finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di
parametri di riferimento in grado di orientare la
programmazione delle assunzioni anche in relazione agli
interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e
di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle
assunzioni del personale appartenente alle categorie
protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai
fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente
comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle
prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto
tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni
di misurazione e valutazione della performance e nelle
materie inerenti alla gestione del personale, previa
stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della
funzione di assistenza ai fini della contrattazione
integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione
integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla
contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito e la parita' di trattamento tra categorie omogenee,
nonche' di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori
pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per
malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire
l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della relativa
competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni;
 


m) definizione di obiettivi di contenimento delle
assunzioni, differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi
derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione
degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro
previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione
annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla
Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione
relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa
vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie,
caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le amministrazioni
pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante
la riduzione su base volontaria e non revocabile
dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in
procinto di essere collocato a riposo, garantendo,
attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, la possibilita' di conseguire l'invarianza
della contribuzione previdenziale, consentendo nel
contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate
a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni,
l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto
della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non
deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico
degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica
come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di
spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione
specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad
accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di
espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione
disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra
indirizzo politico-amministrativo e gestione e del
conseguente regime di responsabilita' dei dirigenti,
attraverso l'esclusiva imputabilita' agli stessi della
responsabilita' amministrativo-contabile per l'attivita'
gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle
amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e
concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano della
potesta' legislativa in materia di lavoro del proprio
personale dipendente, nel rispetto della disciplina
nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
alla normativa volta al contenimento del costo del
personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui
alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina,
da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei
processi di inserimento, definendone i compiti con
particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento
ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo
di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni
pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione
relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori
disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva
prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche,
nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di
avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte
del centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente
articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante
l'adozione di uno o piu' decreti legislativi secondo la
procedura di cui all'articolo 16, purche' i decreti siano
adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo
periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le
cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti
sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la
gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno,
non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione».".
Si riporta il testo vigente dei commi 422, 423, 424 e
425 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, e
successive modificazioni:
"422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalita' e
criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli
osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1,
comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' individuato,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti
di cui al comma 421 del presente articolo e quello da
destinare alle procedure di mobilita', nel rispetto delle
forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa
vigente.
423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il
supporto delle societa' in house delle amministrazioni
centrali competenti, piani di riassetto organizzativo,
economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al
comma 421. In tale contesto sono, altresi', definite le
procedure di mobilita' del personale interessato, i cui
criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i
tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del
personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto
dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze
funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa
ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario
delle procedure di mobilita' e' prioritariamente
ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in
via subordinata con le modalita' di cui al comma 425. Si
applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7
aprile 2014, n. 56. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per
l'anno 2016.
424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo
indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa
vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o
approvate alla data di entrata in vigore della presente
legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita'
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. E'
fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle
limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le
procedure concorsuali per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale in possesso di titoli di studio
specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei
servizi educativi e scolastici, con esclusione del
personale amministrativo, in caso di esaurimento delle
graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita'
soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure
professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.
Esclusivamente per le finalita' di ricollocazione del
personale in mobilita' le regioni e gli enti locali
destinano, altresi', la restante percentuale della spesa
relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e
2015, salva la completa ricollocazione del personale
soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di
stabilita' interno e la sostenibilita' finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato
secondo il presente comma non si calcolano, al fine del
rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
numero delle unita' di personale ricollocato o
ricollocabile e' comunicato al Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, al Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure
di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle.
425. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti
sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo
interessato ai processi di mobilita'. Le amministrazioni di
cui al presente comma comunicano un numero di posti,
soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente,
sul piano finanziario, alla disponibilita' delle risorse
destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato secondo la normativa
vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie
vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito
istituzionale. Le procedure di mobilita' di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalita' e le priorita' di
cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla
ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in
tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma
2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo
dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del
trattamento economico spettante al personale trasferito
facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del
completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni e' fatto divieto di effettuare
assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate
in violazione del presente comma sono nulle. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al
presente comma e con le medesime modalita', acquisisce, a
valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un
contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno
2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione
giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei
contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di
acquisizione di personale di cui al presente comma ha
carattere prioritario su ogni altra procedura di
trasferimento all'interno dell'amministrazione della
giustizia.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione
1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 e successive modificazioni:
"Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni
sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella
seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche
risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli
uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al
personale dell'amministrazione civile dell'interno le
riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano all'esito della procedura di soppressione e
razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e
comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle
percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica
quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto
legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1º gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1º gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare
applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze considerando che le medesime riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo
conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in
misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
che la differenza sia recuperata operando una maggiore
riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra
amministrazione. Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale
dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri,
limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi
previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle
sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre
2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del
presente articolo.
6. Le amministrazioni per le quali non siano stati
emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31
ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data,
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti alla data di entrata in vigore del presente
decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le
strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
operante presso gli uffici giudiziari, il personale di
magistratura. Sono altresi' escluse le amministrazioni
interessate dalla riduzione disposta dall'articolo
23-quinquies, nonche' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno
2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di
cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi
ordinamenti, applicando misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base
regionale o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle
strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali,
compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra
amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di
cui alla lettera d), ricorrendo anche a strumenti di
innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al
comma 1 e all'articolo 23-quinquies, il numero degli uffici
di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa di
rango primario.
10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16
del presente articolo si applicano anche alle
amministrazioni interessate dagli articoli 23-quater e
23-quinquies.
11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle
qualifiche o nelle aree interessate da posizioni
soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi
titolo per tutta la durata del soprannumero, le
amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
aree, da computarsi al netto di un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario al complesso
delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica,
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli
equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle
assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente
decreto. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame
congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le
procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto
dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure
e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro trenta
giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale del personale non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla
maggiore anzianita' contribuiva, e' dichiarato in
eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in
proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento
all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni
caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con
le modalita' di cui al comma 11, le amministrazioni
dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre
2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo
33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo' essere
aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilita' maturi entro il predetto arco temporale i
requisiti per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio
dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e
redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il
personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo'
presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute
ad accogliere le suddette domande individuando criteri di
scelta nei limiti delle disponibilita' in organico, fermo
restando il regime delle assunzioni previsto mediante
reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le
domande di ricollocazione non possono procedere ad
assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le
ipotesi di responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le
seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel
momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto
utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini
del transito, della data di maturazione del requisito dei
cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».
16. Per favorire i processi di mobilita' di cui al
presente articolo le amministrazioni interessate possono
avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di
cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti
salvi la sola informazione ai sindacati per le
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di
cui all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei
contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici
comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di
processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle
organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per i
processi di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio
dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e
modalita' condivisi, la pubblica amministrazione procede
alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
all'entrata in vigore del presente decreto e' comunque
dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su
tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale
previste dai vigenti contratti collettivi.
20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per
cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di
prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri provvede alla immediata
riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di
criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non
oltre il 1º novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in
corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui
alla citata normativa.
20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto
dagli articoli 23-quater e 23-quinquies, fino al 31
dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica
l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi
di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro
incarico presso le predette Agenzie o presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie
fiscali che incorporano altre amministrazioni sono
rinnovati entro quindici giorni dalla data
dell'incorporazione.
20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono
inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma
5-bis»;
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compensi
per gli amministratori e per i dipendenti delle societa'
controllate dalle pubbliche amministrazioni».
20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e ai
contratti stipulati e agli atti emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.".
Note al comma 220
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
70 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e
successive modificazioni:
"Art. 70. Norme finali
1. - 3. (Omissis).
4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
alla legge 13 luglio 1984, n. 312, alla legge 30 maggio
1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30 dicembre 1986, n.
936, al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, al
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i
propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed
aziende nonche' della Cassa depositi e prestiti sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base
alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 8, comma 2 ed all'articolo 60, comma 3.
(Omissis).".
Note al comma 221
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 1
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione):
"Art. 1. Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione
1. - 4. (Omissis).
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e
trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:
a) un piano di prevenzione della corruzione che
fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione
degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione,
prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti
e funzionari.
(Omissis).".

Note al comma 223
Si riporta il testo del comma 330 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno
scolastico 2017/2018.".
Note al comma 224
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico
1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157
recante "Misure per la revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione
dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo
2014, n. 23" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015,
n. 233, S.O.
Note al comma 225
Il testo dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 124
del 2015 e' citato nelle Note al comma 219.
Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma 219.
Si riporta il testo vigente dei commi 5-bis, 5-ter e 7
del citato decreto-legge n. 101 del 2013:
"Art. 2 Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche
amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e
potenziamento della revisione della spesa anche in materia
di personale
1. - 5. (Omissis).
5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati
sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i
dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai
sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o
indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si
interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si
considera comunque in corso qualora il provvedimento di
concessione sia stato emanato a seguito di domande
presentate prima del 4 dicembre 2011.
6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che
l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede
alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei
confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati
nella disposizione.
7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni
organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato
decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i
rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non
possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi
contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo
periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione
preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei
regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo
2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, gia' prorogato dall'articolo 1, comma 406, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 28 febbraio
2014.
(Omissis).".
Il testo del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma 219.
Il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 124
del 2015 e' citato nelle Note al comma 219.
Note al comma 226
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale, nonche' misure volte a
garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68:
"Art. 4. Misure conseguenti al mancato rispetto di
vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e
all'utilizzo dei relativi fondi.
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno
rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione
collettiva integrativa sono obbligati a recuperare
integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa
destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non
dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il
graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei
predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento
della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle
gia' previste dalla vigente normativa, mediante
l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla
razionalizzazione e allo snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni
organiche del personale dirigenziale in misura non
inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del
personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10
per cento. Gli enti locali adottano le misure di
razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la
riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri
definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di
conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle
unita' di personale eventualmente risultanti in
soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di
riorganizzazione si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza
della predetta norma. Le cessazioni dal servizio
conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non
possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare
alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in
relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli
enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali, ai fini del relativo
monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione
tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato
rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione
dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle
specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento
della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al
terzo periodo.
(Omissis).".
Note al comma 227
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2, 5 e
5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114:
"Art. 3. (Semplificazione e flessibilita' nel turn
over)
1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi
compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del
40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno
2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e
alle universita' si applica la normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale
di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono
procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per
cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene
conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. - 4-bis. (Omissis).
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi'
consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al
triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma
coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi
soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da
ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente
articolo.
5-bis. - 5-ter. (Omissis)
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e'
pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º
gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente
1. - 3. (Omissis).
4. Fino al completo riordino della disciplina
dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al
comma 1 non trova applicazione nei confronti delle
medesime. Dal 1° gennaio 2017 e' comunque fatto divieto
alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di
collaborazione di cui al comma 1.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
17 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
"Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. I decreti legislativi per il riordino della
disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e connessi profili di
organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui
all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di
meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare
l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno
avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni
pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli
organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di
un adeguato accesso dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino
l'accertamento della capacita' dei candidati di utilizzare
e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni
teoriche, con possibilita' di svolgere unitariamente la
valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a
diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le
amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o
aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti
territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
partecipazione ed economicita' dello svolgimento della
procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di
valutazione uniformi, per assicurare omogeneita'
qualitativa e professionale in tutto il territorio
nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle
modalita' di espletamento degli stessi, in particolare con
la predisposizione di strumenti volti a garantire
l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo
svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicita'
sui temi di concorso e di forme di preselezione dei
componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il
reclutamento del personale degli enti locali a livello
provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali,
in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validita' delle
graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di
approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al
presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei
limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei
vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano
state approvate e pubblicate entro la data di entrata in
vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea
per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della
lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di
partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile
dalle commissioni giudicatrici, secondo modalita' definite
dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17,
comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale,
finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di
parametri di riferimento in grado di orientare la
programmazione delle assunzioni anche in relazione agli
interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e
di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle
assunzioni del personale appartenente alle categorie
protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai
fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente
comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle
prerogative sindacali, nonche' di funzioni di supporto
tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni
di misurazione e valutazione della performance e nelle
materie inerenti alla gestione del personale, previa
stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della
funzione di assistenza ai fini della contrattazione
integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione
integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e
potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa;
definizione dei termini e delle modalita' di svolgimento
della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla
contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del
merito e la parita' di trattamento tra categorie omogenee,
nonche' di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori
pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per
malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire
l'effettivita' del controllo, con attribuzione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della relativa
competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli
accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la
definizione delle modalita' d'impiego del personale medico
attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica e con la previsione del
prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma
10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle
assunzioni, differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente
di lavoro delle persone con disabilita' di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e
territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle
associazioni di categoria, con il compito di:
1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi
derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) prevedere interventi straordinari per l'adozione
degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro
previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione
annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla
Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nonche' al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione
relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non
coperti e di un programma relativo a tempi e modalita' di
copertura della quota di riserva prevista dalla normativa
vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di
assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie,
caratterizzate dalla compatibilita' con la peculiarita' del
rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facolta', per le amministrazioni
pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante
la riduzione su base volontaria e non revocabile
dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in
procinto di essere collocato a riposo, garantendo,
attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, la possibilita' di conseguire l'invarianza
della contribuzione previdenziale, consentendo nel
contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate
a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni,
l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto
della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali.
Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non
deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico
degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica
come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di
spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilita';
r) semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del
merito e di premialita'; razionalizzazione e integrazione
dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore
valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti
per la misurazione dei risultati raggiunti
dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli
dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione
indipendente del livello di efficienza e qualita' dei
servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e
degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso
a standard di riferimento e confronti; riduzione degli
adempimenti in materia di programmazione anche attraverso
una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione
specifiche per i diversi settori della pubblica
amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilita'
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad
accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di
espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione
disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra
indirizzo politico-amministrativo e gestione e del
conseguente regime di responsabilita' dei dirigenti,
attraverso l'esclusiva imputabilita' agli stessi della
responsabilita' amministrativo-contabile per l'attivita'
gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle
amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e
concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano della
potesta' legislativa in materia di lavoro del proprio
personale dipendente, nel rispetto della disciplina
nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di
coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento
alla normativa volta al contenimento del costo del
personale, nonche' dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui
alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in
ambiente di lavoro di persone con disabilita' ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina,
da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei
processi di inserimento, definendone i compiti con
particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento
ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo
di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni
pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali oltre che al centro per l'impiego
territorialmente competente, non solo della comunicazione
relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori
disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa
a tempi e modalita' di copertura della quota di riserva
prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli
normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche,
nonche' previsione di adeguate sanzioni per il mancato
invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di
avviamento numerico di lavoratori con disabilita' da parte
del centro per l'impiego territorialmente competente.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2006):
"1.188. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore
di sanita' (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S),
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonche' per
le universita' e le scuole superiori ad ordinamento
speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali,
sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato
e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di
innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti,
i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo ordinario per gli enti
di ricerca o del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', fatta eccezione per quelli finanziati con le
risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.".
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165
del 2001 e' citato nelle Note al comma 224.
Note al comma 228
Il testo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge
n. 90 del 2014 e' citato nelle Note al comma 227.
Si riporta il testo vigente del comma 421 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"421. La dotazione organica delle citta' metropolitane
e delle province delle regioni a statuto ordinario e'
stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in misura pari alla spesa del
personale di ruolo alla data di entrata in vigore della
legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto
conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla
medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e
al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le
province, con territorio interamente montano e confinanti
con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i predetti enti possono deliberare una
riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al
comma 420 del presente articolo. Per le unita'
soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a
428 del presente articolo.".
Il testo del comma 5-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge n. 90 del 2014 e' citato nelle Note al comma
227.
Note al comma 230
Si riporta il testo vigente del comma 601 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni:
"601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.".
Note al comma 231
Si riporta il testo dei commi 145, 150 e 153
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti),
come modificati dalla presente legge:
"145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate
agli investimenti in favore di tutti gli istituti del
sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di
nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il
potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a
interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti,
spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle
erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al
50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
146. - 149. (Omissis).
150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in
euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro 15 milioni per
l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in euro
13,3 milioni per l'anno 2020 e in euro 5,8 milioni per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.
151. - 152. (Omissis).
153. Al fine di favorire la costruzione di scuole
innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e
della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate
dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e
dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto,
d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento
e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158
tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da
parte delle stesse regioni delle manifestazioni di
interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto
di intervento e interessati alla costruzione di una scuola
innovativa.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'articolo
1 della citata legge n. 107 del 2015:
"202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.".
Il testo del comma 601 dell'articolo 1 della legge n.
296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 230.
Note al comma 233
Il testo del comma 202 dell'articolo 1 della legge n.
107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 232.
Note al comma 234
Il testo dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma
219.
Note al comma 235
Si riporta il testo dei commi 3-ter e 4 dell'articolo 4
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. Riduzione di spese, messa in liquidazione e
privatizzazione di societa' pubbliche
1. - 3-bis. (Omissis).
3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip
S.p.A. delle attivita' ad essa affidate con provvedimenti
normativi, le attivita' di realizzazione del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, di centrale di
committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte
dalla Consip S.p.A. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e
di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.
possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione.
La medesima societa' svolge, inoltre, le attivita' ad essa
affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero
dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di
apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti
nonche' i tempi e le modalita' di realizzazione delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita' di
centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e
servizi.
3-quater. - 3-sexies. (Omissis).
4. Fatta salva la facolta' di nomina di un
amministratore unico, i consigli di amministrazione delle
societa' controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un
fatturato da prestazione di servizi a favore di
amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di
tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal
1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi
degli amministratori di tali societa', ivi compresa la
remunerazione di quelli investiti di particolari cariche,
non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente
sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano
nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della
partecipazione, o della societa' controllante in caso di
partecipazione indiretta o del titolare di poteri di
indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla
copertura assicurativa e al rimborso delle spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al
precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i
relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di
appartenenza.
(Omissis).".
Note al comma 236
Il testo degli articoli 11 e 17 della legge n. 124 del
2015 e' citato nelle Note al comma 219.
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note al comma
219.
Note al comma 237
Si riporta il testo vigente del comma 43 dell'articolo
1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"1. - 42. (Omissis).
43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e'
quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
(Omissis).".
Note al comma 238
Il testo dell'Allegato A della citata legge n. 448 del
2001 e' citato nelle Note al comma 13.
Note al comma 239
Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. (Oggetto della disciplina)
1. - 16. (Omissis).
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,
all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale,
in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali
sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione
nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto e' altresi' stabilito nelle zone di
mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo
l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I
titoli abilitativi gia' rilasciati sono fatti salvi per la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono
sempre assicurate le attivita' di manutenzione finalizzate
all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli
impianti e alla tutela dell'ambiente, nonche' le operazioni
finali di ripristino ambientale. Dall'entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il
comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.
239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i titolari delle concessioni di
coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19,
comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e'
tenuto a versare le somme corrispondenti al valore
dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il
pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di
monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attivita' di vigilanza e controllo della sicurezza anche
ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare.".
Note al comma 240
Si riporta il testo dei commi 1, 1-bis e 5
dell'articolo 38 del citato decreto-legge n. 133 del 2014,
come modificati dalla presente legge:
"Art. 38. Misure per la valorizzazione delle risorse
energetiche nazionali
1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas
naturale sono di pubblica utilita'. I relativi titoli
abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di
pubblica utilita'.
1-bis. [Abrogato].
2. - 4. (Omissis).
5. Le attivita' di ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalita'
di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del
rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un
programma generale di lavori articolato in una prima fase
di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in
caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed
economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero
dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della
durata di trent'anni, salvo l'anticipato esaurimento del
giacimento, nonche' la fase di ripristino finale.
(Omissis).".
Note al comma 241
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 57
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, come modificato dalla presente legge:
"Art. 57. Disposizioni per le infrastrutture
energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno
e in tema di bunkeraggio
1. - 3. (Omissis).
3-bis. In caso di mancato raggiungimento delle intese
si provvede con le modalita' di cui all'articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(Omissis).".
Note al comma 242
Si riporta il testo del comma 8-bis dell'articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia), come
modificato dalla presente legge:
"8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli
atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti
alle funzioni di cui al comma 8 del presente articolo,
entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui
al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero
dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro
sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la
partecipazione della regione interessata. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.".
Note al comma 243
Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
citato nelle Note al comma 219.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo
1. (Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
(Omissis).".
Note al comma 244
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
1° gennaio 2010, n. 1 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.
30, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Disposizioni relative al Servizio europeo per
l'azione esterna
1. Per fare fronte alle accresciute responsabilita' in
materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata
in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, e al
fine di adempiere tempestivamente agli obblighi gravanti
per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione europea,
per l'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna,
che dovra' essere operativo a partire dall'aprile 2010, nel
limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi
dell'articolo 189 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri puo'
mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione
europea fino a cinquanta funzionari della carriera
diplomatica, destinati a prestare servizio presso le
predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei
Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o
regionali, nonche' presso strutture di direzione e gestione
di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della
Politica estera e di sicurezza comune.
2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del comma 1
e' valutato ai fini dello sviluppo professionale degli
interessati.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti
disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego, nei cinque anni 2010-2014 e nel triennio 2016-2018
a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo non
superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo
delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'articolo 3
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per le
finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per
l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012.
4. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro
di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' rideterminato in 90 euro, e a decorrere
dal 1° luglio 2011, in 105 euro.
5. Le successive variazioni all'importo da
corrispondersi per il trattamento delle domande per visti
nazionali sono determinate con decreto interministeriale,
avente natura non regolamentare, su proposta del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto
a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a
decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di
cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. E' altresi' autorizzata la
spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414
per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno
2018.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Note al comma 246
Si riporta il testo vigente degli articoli 15, 16 e 17
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e
d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3,
lettera f), e al comma 6):
"Art. 15. Definizione di collegi universitari
legalmente riconosciuti
1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono
strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di
atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione
formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del
merito e l'interculturalita' della preparazione,
assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto
personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di
integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari
legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non
perseguono fini di lucro.
2. I collegi universitari legalmente riconosciuti,
nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali,
sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di
mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a
seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo
valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione
delle graduatorie, per la concessione dei contributi a
carico del Fondo per il merito.
3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente
riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di
comprovate capacita' e meriti curriculari, che si trovano
in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo
livello;
b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
c) iscritti a corsi di specializzazione di livello
universitario;
d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;
e) partecipanti a programmi di mobilita' e scambio di
studenti universitari, in ambito nazionale e
internazionale."
"Art. 16. Disciplina del riconoscimento dei collegi
universitari
1. Con proprio decreto, il Ministero concede il
riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano
richiesta nel termine di centoventi giorni dal ricevimento
della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio
universitario deve dimostrare di possedere requisiti e
standard minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale, non inferiori a quelli previsti per l'accesso
ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n.
338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo,
svolto in maniera sistematica e continuativa, ed adeguata
dimostrazione del possesso delle conseguenti qualificazioni
e strutture organizzative necessarie per la sua
realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi
polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di
funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di
attivita' formative, culturali e ricreative, concepite con
alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare
utenti italiani, provenienti da piu' regioni sul territorio
nazionale, e stranieri, con particolare riguardo a quelli
provenienti da paesi dell'Unione europea, anche in una
prospettiva di sviluppo interculturale;
c-bis) per i collegi universitari gia' legalmente
riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui
alla legge 14 novembre 2000, n. 338.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono indicate le
modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e le modalita' di verifica della
permanenza dei requisiti medesimi nonche' di revoca del
riconoscimento all'esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio
universitario di merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi
universitari legalmente riconosciuti."
"Art. 17. Disciplina dell'accreditamento dei collegi
universitari di merito
1. Con decreto del Ministro sono individuati i
parametri per la dimostrazione dei requisiti per
l'accreditamento dei collegi universitari di merito, di cui
al comma 3, e le modalita' di verifica della permanenza dei
requisiti medesimi nonche' di revoca dell'accreditamento
all'esito negativo della predetta verifica.
2. L'accreditamento e' concesso con decreto del
Ministro, su domanda avanzata dagli interessati. La
presentazione della domanda e' consentita ai collegi
universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell'accreditamento di cui al
comma 2, il collegio universitario di merito deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale. A tale
fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata
della documentazione che attesti e dimostri:
a) l'esclusiva finalita' di gestione di collegi
universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito
culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito
formativo;
d) la rilevanza internazionale dell'istituzione, non
solo in termini di ospitalita' ma anche nelle attivita' che
favoriscono la mobilita' internazionale degli studenti
iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 2, esaminata la
documentazione di cui al comma 3 e in presenza dei
requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell'accreditamento.
5. L'accreditamento del collegio universitario di
merito e' condizione necessaria per la concessione del
finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi'
definite modalita' e condizioni di accesso ai finanziamenti
statali per i collegi universitari di merito accreditati,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a
carattere residenziale, attivate presso le universita' allo
scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai
corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con
decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.".

Note al comma 247
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario):
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1. - 2. (Omissis).
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a
candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla
lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non
consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei
stranieri.
(Omissis).".
Note al comma 251
Si riporta il testo dell'articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge:
"Art. 66. Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo
provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la
programmazione triennale del fabbisogno di personale in
relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione
delle dotazioni organiche e di contenimento delle
assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per
ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo
anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unita' di
personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna
amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in
possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il
numero delle unita' di personale da stabilizzare non puo'
eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento
delle unita' cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e' sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008
le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad
ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
nel limite di un contingente complessivo di personale
corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni
di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed
a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Per gli anni
2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento
delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari
al 20 per cento di quella relativa al personale cessato
nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita'
di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun
anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno
precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9.
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano
anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3,
comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A
decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A
decorrere dall'anno 2013».
13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano alle assunzioni di
personale appartenente alle categorie protette. In
relazione a quanto previsto dal presente comma,
l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', e' ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno
2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316
milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la
condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo
articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di
cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione
di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a)
e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche
utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma
3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta'
assunzionali previste dal presente comma. A decorrere
dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella
condizione di cui al periodo precedente, e' consentito
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate
le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto
dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti
di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il
limite del 20 per cento delle risorse relative alla
cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute nell'anno precedente.".
Note al comma 252
Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni (Attuazione della direttiva 93/16/CE in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE):
"Art. 37. 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'articolo 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.".
Si riporta il testo vigente del comma 424 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"424. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 30
milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.".
Note al comma 253
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la
promozione dell'occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul
valore aggiunto -IVA- e altre misure finanziarie urgenti),
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2013, n. 150:
"Art. 10. (Disposizioni in materia di politiche
previdenziali e sociali)
In vigore dal 1 gennaio 2016 1. Sino alla nomina degli
altri componenti della Commissione per la vigilanza sui
fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione
ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il
componente in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continua ad assicurare lo svolgimento di
tutte le funzioni demandate da norme di legge e di
regolamento alla predetta Commissione.
2. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che
procedono alla erogazione diretta delle rendite non
dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al
complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti
istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che
del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia
alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.
Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le
valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che
gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni
specifiche competenze in materia di riequilibrio delle
gestioni.».
2-bis. Ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli
iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in
odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino
all'iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di
rafforzare la propria posizione previdenziale, possono
facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento
della relativa contribuzione presso la "Quota A" del Fondo
di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza di
cui all'elenco A, nono capoverso, annesso al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509. L'ammontare del
contributo e le modalita' del versamento vengono
determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente di
cui al primo periodo, tenendo conto della capacita'
reddituale degli interessati. Per le finalita' di cui al
presente comma, l'ente puo' favorire l'iscrizione e il
pagamento della contribuzione da parte degli studenti di
cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore.
Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le attivita' di cui
all'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n.
33, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per
la Previdenza Sociale, che subentra nei relativi rapporti
attivi e passivi. Entro il 30 giugno 2014 l'INAIL provvede
a fornire all'INPS il rendiconto di chiusura al 31 dicembre
2013 delle gestioni delle relative attivita' ai fini delle
conseguenti regolazioni contabili.
4. L'INPS provvede alle attivita' di cui al comma 3 con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il sesto comma, e'
inserito il seguente:
«Il limite di reddito per il diritto alla pensione di
inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili,
di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti
dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il soggetto
interessato fa parte.».
6. La disposizione del settimo comma dell'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle
domande di pensione di inabilita' in relazione alle quali
non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai
procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza
definitiva alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a
pensione a decorrere dalla medesima data, senza il
pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al
recupero degli importi erogati prima della data di entrata
in vigore della presente disposizione, laddove conformi con
i criteri di cui al comma 5.
7. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo le parole: «diversi da
quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario
nazionale» sono inserite le seguenti: «, delle politiche
sociali e per le non autosufficienze».
7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6,
comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, e'
incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono
conseguentemente iscritte nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. ".
Note al comma 255
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):
"Art. 4. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998
e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di
studio riservate ai soggetti di cui all' articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche'
agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni
imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a
decorrere dall'anno 1998.".
Note al comma 256
Si riporta il testo del comma 169 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"169. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 13,
della legge 10 marzo 2000, n. 62, e' autorizzata la spesa
di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 228.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Note al comma 259
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni
recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione
delle imprese), come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati
1. - 3. (Omissis).
4. Il comma 12-octies dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e'
abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in
Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello
successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei
limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo.
(Omissis).".
Note al comma 260
Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come modificato dalla presente legge:
"Art. 60. Campo di applicazione. Soggetti ammissibili,
tipologie e strumenti di intervento
1. Al fine di garantire la competitivita' della
ricerca, per far fronte alle sfide globali della societa',
il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli
interventi di competenza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca diretti al sostegno delle
attivita' di ricerca fondamentale nonche' di ricerca
industriale, estese a non preponderanti processi di
sviluppo sperimentale, e delle connesse attivita' di
formazione per la valorizzazione del capitale umano.
2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e
«sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti
attivita' definite dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione di cui alla comunicazione della Commissione
europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria
in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo
e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.
3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al
presente capo le imprese, le universita', gli enti e gli
organismi di ricerca, le costituende societa' composte da
professori, ricercatori universitari, personale di ricerca
dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i
dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, anche congiuntamente ad uno o piu' degli altri
soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro
soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi
previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su
progetto o programma, purche' residenti ovvero con stabile
organizzazione nel territorio nazionale.
4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di
intervento:
a) interventi di ricerca fondamentale, diretti a
sostenere l'avanzamento della conoscenza;
b) interventi di ricerca industriale, estesi a
eventuali attivita' non preponderanti di sviluppo
sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del
sistema industriale nazionale;
c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo
sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con
pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di
particolare rilevanza sociale (social big challenges);
d) azioni di innovazione sociale (social innovation);
e) interventi integrati di ricerca e sviluppo
sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale
umano di alto livello qualitativo, di trasferimento
tecnologico e spin off di nuova imprenditorialita'
innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di
grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private
di scala nazionale;
f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di
ricerca industriale inseriti in accordi e programmi
comunitari e internazionali.
f-bis) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in
fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente
presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova societa'.
5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al
comma 4:
i contributi a fondo perduto;
il credito agevolato;
il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
la prestazione di garanzie;
le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e
4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
i voucher individuali di innovazione che le imprese
possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati
in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel
territorio nazionale.".
Note al comma 261
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualita' del sistema universitario e della
ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni:
"Art. 2. Misure per la qualita' del sistema
universitario
1. A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle
universita' statali e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non
inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo
straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli
anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
della citata legge n. 537 del 1993:
"Art. 5. (Universita')
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono
iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
(Omissis).".
Note al comma 262
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132 recante "Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21
dicembre 1999, n. 508" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13
giugno 2003, n. 135.
Note al comma 263
Si riporta il testo vigente del comma 235 dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012:
"235. Al fine di finanziare interventi in favore delle
categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e
15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito
fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno
2013. Le modalita' di utilizzo del fondo sono stabilite con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo
confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la
procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di
monitoraggio dell'attuazione dei decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli
articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma
2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, vengano accertate a consuntivo
eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto
agli oneri programmati a legislazione vigente per
l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e pari, ai sensi del comma 15
dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012,
e del comma 234 del presente articolo complessivamente a
309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.354 milioni di
euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro per l'anno
2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.421
milioni di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro
per l'anno 2018, a 656 milioni di euro per l'anno 2019, a
172 milioni di euro per l'anno 2020, a 49 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro per l'anno 2022, tali
economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al
primo periodo del presente comma. L'accertamento delle
eventuali economie e' effettuato annualmente con il
procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la
conseguente integrazione del fondo di cui al primo periodo
operando le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 193 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"193. Le risorse finanziarie complessivamente
richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti,
alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di
salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle
categorie di beneficiari interessate. L'eventuale
trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche
tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della
normativa vigente, come definita dalle disposizioni
richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai
relativi decreti attuativi, puo' avvenire esclusivamente,
previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.".
Note al comma 264
Il testo del comma 193 dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 263.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
"Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave
1. - 4. (Omissis).
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 33. (Agevolazioni)
1. - 2. (Omissis).
3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65
anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
(Omissis).".
Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2013, n. 204, S.O.
La citata legge n. 147 del 2014 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 22 ottobre 2014, n. 246.
Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado" e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
Il testo del comma 9 dell'articolo 59 della legge n.
449 del 1997 e' citato nelle Note al comma 2.
Note al comma 265
Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
"Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con
l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita'
economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di
lungo periodo del sistema pensionistico in termini di
incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno
lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
 


d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all'articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
- al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
- al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
- dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
- al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (240), le disposizioni di cui al presente
comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 22. Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia
stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai
commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i
presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012,
che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei
soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui
alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel
limite di ulteriori 35.000 soggetti, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano
stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011
accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali
ancorche' siano percettori, entro i quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, del trattamento di cassa integrazione
guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il
cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per
il collocamento in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero siano cessati dall'attivita'
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i cui
nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo
le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, i quali in
ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro
il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223
del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera
continua ad applicarsi la disciplina in materia di
indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre
2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a
quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla
data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla
suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino
al sessantaduesimo anno di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14,
lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonche' di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto
ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla
data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel
periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter,
del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in
base alla disciplina pensionistica vigente prima della data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS provvede al monitoraggio,
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente
non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 1.".
Si riporta il testo vigente dei commi da 231 a 234
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012, e
successive modificazioni:
"231. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5
ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234
del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente
al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro
il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o
in deroga a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento
pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di
godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni
caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011,
con almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorche'
abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4
dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione
che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4
dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a
tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di
lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,
411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30
giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a
tali attivita' non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e
collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i
quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono
attendere il termine della fruizione della stessa per poter
effettuare il versamento volontario, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011."
"232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo
sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, e all'articolo 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del
relativo schema."
"233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base:
a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o
in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro
precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in
ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 231."
"234. Il beneficio di cui al comma 231 e' riconosciuto
nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013,
di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di
euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno
2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni
di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno
2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 11-bis
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare,
di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici), convertito, con modificazioni dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni:
"Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative
1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «31 dicembre
2011,» sono inserite le seguenti: «in ragione della
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo
ovvero». Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni
per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento
da parte dei soggetti interessati che:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di
cessazione, la quale comunque non puo' essere anteriore al
1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un
reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi
attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro
7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e
contributivi che, in base alla disciplina pensionistica
vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni
di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno
2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni
di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno
2018 e di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della
presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si
applicano le procedure relative alla tipologia dei
lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come
definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente
integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, con particolare
riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba
risultare da elementi certi e oggettivi, quali le
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del
lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati
sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e
alle procedure di presentazione delle istanze alle
competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame
delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del
rapporto di lavoro, e altresi' provvede a pubblicare nel
proprio sito internet, in forma aggregata al fine di
rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei
dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di
monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande
accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 1.
3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a
seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al
comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al
finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori
finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ancorche' gli stessi abbiano
maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma
235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) le parole "e del decreto ministeriale di cui al
comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "del decreto ministeriale di cui al comma 232 del
presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14";
b) le parole: "959 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.765 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.377 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, a 583
milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle
seguenti: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro
per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di
euro per l'anno 2019."
"Art. 11-bis. Modifica all'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di
trattamenti pensionistici
1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
dopo la lettera e-bis) e' aggiunta la seguente:
"e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014".
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel
limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di
23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro
per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6
milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1,
che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base della prossimita' al
raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del
diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui
al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro
per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6
milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "delle ulteriori modifiche apportate al
comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14" sono sostituite dalle seguenti:
"delle ulteriori modifiche apportate al comma 14
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14";
b) le parole: "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno
2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "1.133 milioni di euro per
l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a
2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di
euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno
2018".
Il testo dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma
225.
Si riporta il testo vigente dei commi da 194 a 198
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
"194. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme
restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma
14, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo
22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti
ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano
i requisiti anagrafici e contributivi, ancorche'
successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico secondo la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti
alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011 i quali possano far valere almeno un contributo
volontario accreditato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto
dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi
degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato
per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,
successivamente alla data di cessazione, qualsiasi
attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla
data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione successivamente alla
predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo
di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, perfezionino, mediante il versamento di contributi
volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il
versamento volontario di cui alla presente lettera, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 184 del 1997, potra' riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre
2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla
predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita'
lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non
svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato."
"195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai
soggetti di cui al comma 194 non puo' avere decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2014."
"196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del comma 197, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194."
"197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti
nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203
milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per
l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110
milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per
l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26
milioni di euro per l'anno 2020."
"198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
194 a 197 e' subordinata all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo
conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo
1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di
cui al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3,
primo periodo, del decreto-legge n. 102 del 2013, e'
ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milioni di
euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016,
38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per
l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26
milioni di euro per l'anno 2020.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 10
ottobre 2014, n. 147 (Modifiche alla disciplina dei
requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti
l'accesso al trattamento pensionistico), come modificato
dal comma 269 della presente legge:
"Art. 2. Requisiti di accesso e decorrenze delle
prestazioni pensionistiche
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell' articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 , ferme restando le
salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 , e successive
modificazioni, dall' articolo 22 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135 , come modificato dall'articolo 1 della
presente legge, dall' articolo 1, commi da 231 a 234, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124 , dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 , e dall' articolo 1, commi da 194 a 198, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti
attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14
febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio
2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014,
continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano
i requisiti per il pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori
collocati in mobilita' ordinaria a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31
dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30
settembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all' articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero,
anche mediante il versamento di contributi volontari, entro
dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti
vigenti prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 . Il versamento volontario di
cui alla presente lettera, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, puo' riguardare anche
periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa. Tale versamento puo' comunque essere
effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi
al termine di fruizione dell'indennita' di mobilita'
indicato dalla presente lettera;
b) nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all' articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
del 2011;
c) nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all' articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201
del 2011;
d) nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011 , entro il
quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro
tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non
rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201
del 2011 , entro il quarantottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che
siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in
data antecedente all'entrata in vigore della presente legge
e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono
riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai
dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione
dell'indennita' di mobilita' come specificato nel medesimo
comma 1.
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai
soggetti di cui al presente articolo, non puo' avere
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte
dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si
applicano per ciascuna categoria di lavoratori
salvaguardati le specifiche procedure previste nei
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell' articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , da
ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai
lavoratori di cui al presente articolo che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 201 del 2011 , sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al
fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito
dell'attivita' di monitoraggio, avendo cura di evidenziare
le domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non
prende in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente
articolo.
5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato
dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle
Camere una relazione in ordine all'attuazione delle
disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento
al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse
finanziarie utilizzate.
6. I benefici di cui al presente articolo sono
riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite
massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni
di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno
2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di
euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019,
128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per
l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, all' articolo 1, comma 235, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli
importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente
incrementati degli importi di cui al precedente periodo.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 11 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36."
"Art. 11. Norme in materia di trattamento speciale di
disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili
ed affini
1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i
commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Hanno
diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al
primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di
cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o
siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili
o quarantatre' contributi settimanali per il lavoro
prestato nel settore dell'edilizia".
2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la
sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione
conseguente al previsto completamento di impianti
industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai
lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e
nelle predette attivita', per un periodo di lavoro
effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati
licenziati, dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia
superato il settanta per cento, il trattamento speciale di
disoccupazione e' corrisposto nella misura prevista
dall'articolo 7 e per un periodo non superiore a diciotto
mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente
articolo rientrano nella sfera di applicazione
dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti
nell'area in cui sono completati i lavori, hanno diritto al
trattamento di cui al medesimo comma se residenti in
circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla
media nazionale tra iscritti alla prima classe di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.
4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori
finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni
o dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori
titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui
ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da
effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente
all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello
svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e'
determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in
misura non superiore al venticinque per cento ed e'
comprensiva di quella prevista all'articolo 25, comma 1."
"Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,
compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti
i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451:
"Art. 3. Trattamenti di disoccupazione.
1. La percentuale di commisurazione dell'importo del
trattamento ordinario di disoccupazione e' elevata al 27
per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per
cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui
all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto
1980, n. 427, e all'articolo 1, comma 5, trova applicazione
anche al trattamento ordinario di disoccupazione avente
decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
licenziati ai sensi dell' art. 4, L. 23 luglio 1991, n.
223, i quali abbiano una anzianita' aziendale di almeno
trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed
infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione
speciale previsto dall' articolo 11, comma 2, della citata
legge n. 223 del 1991.
4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di
cui all' articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3,
licenziati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da
imprese edili, trovano applicazione le disposizioni di cui
all' articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi
previsti.".
Il citato decreto-legge n. 201 del 2011 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto
1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e
di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici):
"Art. 6. Presupposti di ammissione.
1. La contribuzione volontaria puo' essere versata
anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione
della domanda.
2. La contribuzione volontaria non e' ammessa per
contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di
previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici
e privati, per lavoratori autonomi e per liberi
professionisti, nonche' per periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle
predette forme di previdenza."
Si riporta il testo vigente dei commi 6 e 7
dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1991:
"Art. 8. Collocamento dei lavoratori in mobilita'
1. - 5. (Omissis).
6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta' di svolgere
attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.
7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma
6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui
all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennita' di
cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali
giornate non sono computate ai fini della determinazione
del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei
giorni complessivi di spettanza del trattamento.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
"Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap
grave
1. - 4. (Omissis).
5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in
situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di
patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie
invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha
diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.
(Omissis).".
Note al comma 268
Il testo dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del
2011 e' citato nelle Note al comma 265.
Note al comma 269
Il testo del comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 147
del 2014 e' citato nelle Note al comma 265.
Note al comma 270

Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263.
Note al comma 271
Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189 e successive modificazioni:
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Note al comma 272
Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263.
Note al comma 273
Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263.
Note al comma 274
Si riporta il testo del comma 117 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"117. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si
applicano ai fini del conseguimento del diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018 senza la corresponsione di
ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima
dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che
hanno svolto attivita' di scoibentazione e bonifica, che
hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della
chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui
erano occupati e il cui sito e' interessato da piano di
bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno
maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti
dalla normativa vigente, che risultano ammalati con
patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai
sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni.".
Note al comma 275
Il testo del comma 117 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 274.
Si riporta il testo del comma 115 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dal comma 279
della presente legge:
"115. Entro il 31 dicembre 2016 gli assicurati
all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS,
e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende
che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilita' per
cessazione dell'attivita' lavorativa, i quali abbiano
ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento
dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni e in quantita' superiori ai limiti
di legge e che, avendo presentato domanda successivamente
al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il
riconoscimento dei benefici previdenziali di cui
all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, possono presentare domanda all'INPS per il
riconoscimento della maggiorazione secondo il regime
vigente al tempo in cui l'esposizione si e' realizzata ai
sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni. Le prestazioni
conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2015.".
Note al comma 276
Il testo del comma 117 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 274.
Note al comma 277
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto):
"Art. 13. Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato
1. - 7. (Omissis).
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
(Omissis).".
Note al comma 278
La citata legge n. 257 del 1992 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 aprile 1992, n. 87, S.O.

Note al comma 279
Il testo del comma 115 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 275.
Note al comma 280
Il testo del comma 18 dell'articolo 2 della legge n.
335 del 1995 e' citato nelle Note al comma 203.
Note al comma 281
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
"1. - 8. (Omissis).
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e'
confermata la possibilita' di conseguire il diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in
presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni
per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le
lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che
optano per una liquidazione del trattamento medesimo
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 12. Interventi in materia previdenziale
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano
il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65
anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del
settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito
con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e
successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici
del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli
specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione
a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e
i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: «Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione». Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1º gennaio 2011.».
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per
effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile
2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma
inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
12-septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1º luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: «approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente».
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.".
Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263.
Note al comma 282
Il testo del comma 24 dell'articolo 4 della legge n. 92
del 2012 e' citato nelle Note al comma 205.
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205.
Note al comma 283
Il testo del comma 24 dell'articolo 4 della legge n. 92
del 2012 e' citato nelle Note al comma 205.
Note al comma 284
Il testo del comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge
n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma 265.
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 41. Contratti di solidarieta' espansiva
1. - 5. (Omissis).
6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da
assumere quale base di calcolo per la determinazione delle
quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e'
neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate
a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamento
pensionistico piu' favorevole.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 5. Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro
1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a
decorrere dall'anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento
dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di
previsione dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo
integrativo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, relativo ai
datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, sono versate per il 50 per
cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante 50
per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29
novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, in
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo'
essere individuata una quota non superiore al 20 per cento
delle entrate annue del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative,
ivi incluso l'incremento della dotazione organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31
gennaio di ogni anno, possono essere assegnate all'ANPAL
quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione
alimentata secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui
all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di
formazione professionale):
"Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.
Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al
Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli
organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160 , sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12
della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura
pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette
all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
20 dicembre 1977».".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"Art. 118. Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo
attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono
finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le
parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative
propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti
piani concordate tra le parti. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono,
secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le
risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i
fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle
risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne
riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Entro tre anni dall'entrata a regime dei
fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli
stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e' nominato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso
lo stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si
avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun
compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1º gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione
delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 9
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
"Art. 9. Interventi di formazione professionale.
1. - 4. (Omissis).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente
decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate
costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla
disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui
all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
l'accesso al Fondo sociale europeo.
(Omissis).".
Note al comma 285
Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 41. Contratti di solidarieta' espansiva
1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli
organici, i contratti collettivi aziendali stipulati ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del
2015, prevedano, programmandone le modalita' di attuazione,
una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione
della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro e'
concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei
predetti contratti collettivi e per ogni mensilita' di
retribuzione, un contributo a carico della Gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo
37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
contratto collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni
successivi il predetto contributo e' ridotto,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1,
per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni
assunti in forza dei contratti collettivi di cui al comma
1, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento
del ventinovesimo anno di eta' del lavoratore assunto, la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e'
dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del
lavoratore nella misura prevista per la generalita' dei
lavoratori.
2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da
riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della
retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei
soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti
bilaterali o i Fondi di solidarieta' di cui al titolo II
del presente decreto possono versare la contribuzione ai
fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione
persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga gia'
riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti
non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui
ai commi 1 e 2.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1
e 2 i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le
assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale
ovvero a sospensioni di lavoro in regime di cassa
integrazione guadagni straordinaria.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza
dei contratti collettivi di cui al comma 1 non devono
determinare nelle unita' produttive interessate dalla
riduzione dell'orario una riduzione della percentuale della
manodopera femminile rispetto a quella maschile, ovvero di
quest'ultima quando risulti inferiore, salvo che cio' sia
espressamente previsto dai contratti collettivi in ragione
della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in
possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e'
programmata l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati i contratti collettivi di cui al comma 1, che
abbiano una eta' inferiore a quella prevista per la
pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro mesi e
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza
dal mese successivo a quello della presentazione, il
suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi
abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di
durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro
praticato prima della riduzione convenuta nel contratto
collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla
data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla
maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento
dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di
anticipazione il trattamento di pensione e' cumulabile con
la retribuzione nel limite massimo della somma
corrispondente al trattamento retributivo perso al momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo
parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli
altri casi la disciplina vigente in materia di cumulo di
pensioni e reddito da lavoro.
6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da
assumere quale base di calcolo per la determinazione delle
quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano
prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e'
neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate
a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamento
pensionistico piu' favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono
essere depositati presso la direzione territoriale del
lavoro. L'attribuzione del contributo e' subordinata
all'accertamento, da parte della direzione territoriale del
lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata
dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. Alla
direzione territoriale del lavoro e' demandata, altresi',
la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del
contributo nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo
sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione
di norme e istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni
di carattere finanziario e creditizio.".

Note al comma 286
Si riporta il testo del comma 483 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 483
483. Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte
il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e
nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni
2015, 2016, 2017 e 2018, per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e'
riconosciuta con riferimento alle fasce di importo
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma
236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
il primo periodo e' soppresso, e al secondo periodo le
parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.".

Note al comma 288
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 1986):
"Art. 24. 1. - 4. (Omissis).
5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il
20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le
percentuali di variazione dell'indice di cui ai commi 2 e 4
e le modalita' di corresponsione dei conguagli derivanti
dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e
quelli accertati.
(Omissis).".

Note al comma 289
Il testo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 263.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
della citata legge n. 247 del 2007:
"1. - 2. (Omissis).
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, al fine di concedere ai
lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008
impegnati in particolari lavori o attivita' la possibilita'
di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento
anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la
generalita' dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto
di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di
eta', fermi restando il requisito minimo di anzianita'
contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del
pensionamento secondo le modalita' di cui all'articolo 1,
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n.
243;
b) i lavoratori siano impegnati in mansioni
particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto
19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanita' e
per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui
alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco
temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all'interno di un processo produttivo
in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a
lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano
attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a
lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla
manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di
qualita'; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c) i lavoratori che al momento del pensionamento di
anzianita' si trovano nelle condizioni di cui alla lettera
b) devono avere svolto nelle attivita' di cui alla lettera
medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette
anni negli ultimi dieci anni di attivita' lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla meta' della
vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova
in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla
dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda,
richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo
procedimento accertativo, anche attraverso verifica
ispettiva;
e) prevedere sanzioni amministrative in misura non
inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre
misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da
parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli
obblighi di comunicazione ai competenti uffici
dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attivita'
produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro
aventi le caratteristiche di cui alla lettera b),
relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresi', fermo
restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice
penale e dalle altre ipotesi di reato previste
dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere,
anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle
somme indebitamente corrisposte;
f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la
concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle
risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui
dotazione finanziaria e' di 83 milioni di euro per il 2009,
200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350
milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di
accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d)
emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle
risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
modificazioni (Accesso anticipato al pensionamento per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183):
"Art. 7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,
valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350
milioni di euro per l'anno 2012 , 383 milioni di euro per
gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
Note al comma 290
Si riporta il testo dei commi 1-bis, 3 e 4
dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla presente
legge:
"1. - (Omissis).
1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi
di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello
della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un
credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non
concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore
a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
2.000 euro.
2. (Omissis).
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di pensione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al
comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera
7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 7.750
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei
soggetti di eta' non inferiore a 75 anni concorrono uno o
piu' redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2,
lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in
luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo,
rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera
8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente
spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e
l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.000
euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per
la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di
40.000 euro.
(Omissis).".
Note al comma 291
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205.
Note al comma 292
Si riporta il testo vigente del comma 116 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"116. Le prestazioni assistenziali del Fondo per le
vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso
l'INAIL, sono estese in via sperimentale, per gli anni
2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma che abbiano
contratto la patologia, o per esposizione familiare a
lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero
per esposizione ambientale comprovata. Le prestazioni di
cui al presente comma sono a valere sulle disponibilita'
presenti nel suddetto Fondo senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
Si riporta il testo vigente del comma 241 dell'articolo
1 della citata legge n. 244 del 2007:
"241. E' istituito presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
con contabilita' autonoma e separata, un Fondo per le
vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che
hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione
all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte
in favore degli eredi.".
Note al comma 293
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271.

Note al comma 294
Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 150
del 2015 e' citato nelle Note al comma 284.
Il testo dell'articolo 25 della legge n. 845 del 1978
e' citato nelle Note al comma 284.
Il testo dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000
e' citato nelle Note al comma 284.
Il testo dell'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del
2008 e' citato nelle Note al comma 205.
Note al comma 295
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
2013, n. 157 (Regolamento di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico di categorie di
personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e
l'ex-INPDAP, in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214):
"Art. 11. Deroghe
1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici
vigenti al 31 dicembre 2013 continuano ad applicarsi,
ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento successivamente alla predetta data, ai
soggetti di cui agli articoli da 2 a 9 del presente
regolamento:
a) collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati
entro il 31 agosto 2013 ancorche' alla medesima data gli
stessi lavoratori ancora non risultino cessati
dall'attivita' lavorativa, i quali in ogni caso maturino i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all' articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo
7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data
siano cessati dall'attivita' lavorativa;
c) che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili
per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31
agosto 2016; questi lavoratori non devono aver comunque
ripreso attivita' lavorativa successivamente
all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione ed alla predetta data del 31 agosto 2013 deve
risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo
volontario;
d) che alla data del 31 agosto 2013 risultano essere in
congedo per assistere figli con disabilita' grave ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, con perfezionamento entro 24 mesi dalla data
di inizio del predetto congedo del requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica, di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e) che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il
31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali
sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile e, senza successiva
rioccupazione in qualsiasi altra attivita' lavorativa,
avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina
pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il 31 agosto 2016;
f) che, in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, senza successiva rioccupazione in
qualsiasi altra attivita' lavorativa avrebbero maturato,
secondo la previgente disciplina pensionistica, la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto
2016;
g) collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi
dell' articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5
agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura
sottoscritti entro il 31 agosto 2013.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria):
"Art. 37. Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data
facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione
al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo
di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta
giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 35 anni di anzianita' contributiva a decorrere dal
1° gennaio 2014, 36 anni di anzianita' contributiva a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e 37 anni di anzianita'
contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018; i periodi di
sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al
citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio
secondo quanto previsto dalla presente lettera;
 


b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla
base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli
casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 6 ottobre 1995.
(Omissis).".
Note al comma 300
Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247
del 2007 e' citato nelle Note al comma 289.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
modificazioni (Accesso anticipato al pensionamento per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183):
"Art. 7. Copertura finanziaria
1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,
valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350
milioni di euro per l'anno 2012 , 383 milioni di euro per
gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
(Omissis).".
Note al comma 301
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 4
della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore
termale):
" Art. 4. Erogazione delle cure termali.
1. - 3. (Omissis).
4. L'unitarieta' del sistema termale nazionale,
necessaria in rapporto alla specificita' e alla
particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
assicurata da appositi accordi stipulati, con la
partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il
recepimento da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
della citata legge n. 323 del 2000:
"Art. 5. Regimi termali speciali e rilancio degli
stabilimenti termali.
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce agli
assicurati aventi diritto avviati alle cure termali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
dall'INAIL i regimi termali speciali di cui all'articolo 6
del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490. Le
prestazioni economiche accessorie sono erogate dall'INPS e
dall'INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni
previdenziali.
(Omissis).".
Note al comma 302
Si riporta il testo del comma 301 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"301. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5
della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e' soppresso a
decorrere dal 1° gennaio 2019.".
Note al comma 303
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive
modificazioni (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144):
"Art. 13. Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere generale di
danno biologico e dei criteri per la determinazione del
relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in
via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali il danno biologico come la lesione
all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro
del danno biologico sono determinate in misura indipendente
dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie
professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,
primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo
previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni
dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate
in base a specifica "tabella delle menomazioni",
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al
6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in
capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella
misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno
biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa
riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della
guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per
cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di
rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse,
commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione
dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di
determinazione della percentuale di retribuzione da
prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze
patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita'
lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla
ricollocabilita' dello stesso. Per la determinazione della
corrispondente quota di rendita, la retribuzione,
determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo
unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla
"tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di
menomazione.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi
criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono
approvati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il
decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o
quindici anni se trattasi di malattia professionale,
qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito
senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che
non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in
capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero
aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita'
in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere
all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o
della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini
stabiliti per la revisione della rendita in caso di
aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato
dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia'
corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per
aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di
cui sopra, puo' avvenire una sola volta. Per le malattie
neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le
malattie infettive e parassitarie la domanda di
aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita,
puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di
cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente
revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o
piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle
presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si
procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla
liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in
capitale corrispondente al grado complessivo della
menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della
nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e'
decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in
capitale gia' corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica
causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale,
quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti
concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da
infortuni o malattie professionali verificatisi o
denunciate prima della data di entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati
in rendita, deve essere rapportato non all'integrita'
psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle
preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una
frazione in cui il denominatore indica il grado
d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la
differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica
residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale.
Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie
professionali verificatisi o denunciate prima della data di
entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato
in capitale ai sensi del testo unico, il grado di
menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova
malattia professionale viene valutato senza tenere conto
delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera'
a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza
di infortuni o malattie professionali verificatisi o
denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei
modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del
testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel
caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del
minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il
grado di menomazione accertato sia compreso nel limite
indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo
in capitale calcolato con riferimento all'eta'
dell'assicurato al momento della soppressione della
rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia
ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita'
psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri
nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto
assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in
misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato
entro trenta giorni dalla data di ricevimento del
certificato medico constatante la cessazione
dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di
procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e
non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto
certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo
non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente
liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che
l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in
capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo
trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'articolo 77 del testo unico
si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di
cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti
disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in
quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del
presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si
fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi
assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di cui al comma 3.".
Si riporta il testo vigente dei commi 23 e 24
dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007:
"1. - 22. (Omissis).
23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di
rivalutazione automatica degli importi indicati nella
«tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo
13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad
un massimo di 50 milioni di euro, e' destinata all'aumento
in via straordinaria delle indennita' dovute dallo stesso
INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennita'
risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo
13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle
retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle
rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e
le modalita' di attuazione del comma 23.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013:
"128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale
dell'importo dei premi e contributi dovuti per
rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto
decreto definisce anche le modalita' di applicazione della
riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli
articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle
tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti
disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n.
493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e
successive modificazioni. In considerazione dei risultati
gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici,
per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui
al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte
del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per
l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, da computare anche ai fini del calcolo dei
coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni. La riduzione dei premi e
contributi di cui al primo periodo del presente comma e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei
premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei
premi e contributi e' operato distintamente per singola
gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento
economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna
di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette
finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa
fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte
delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio
2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti
dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli
esercizi interessati. La programmazione delle predette
risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del
predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando
l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno
2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita'
economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali."
"129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un
meccanismo di rivalutazione automatica degli importi
indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui
all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria,
e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute
dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo
del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non
oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati
dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e
comunque per un importo massimo di spesa annua di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalita' di attuazione di cui
al comma 128.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271.
Note al comma 304
Il citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
del citato decreto-legge n. 148 del 1993:
"Art. 1. Fondo per l'occupazione
1. - 6. (Omissis).
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
(Omissis).".
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205.
Si riporta il testo vigente dei commi 64, 65 e 66
dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2012:
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. - 63. (Omissis).
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"107. Per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma
degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli
ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro
e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino
dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, nonche' per fare fronte agli oneri derivanti
dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a
favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a
tutele crescenti, al fine di consentire la relativa
riduzione di oneri diretti e indiretti, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di
2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e
di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017.".
Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 247
del 2007 e' citato nelle Note al comma 289.
Il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo n. 67 del 2011 e' citato nelle Note al comma
289.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473 recante "Definizione dei
nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali
in deroga" e' pubblicato nel sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il 1° agosto 2014.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto n. 83473 del 2014:
"Art. 3. (Mobilita' in deroga)
1. Le Regioni e le Province autonome competenti per
territorio possono concedere con proprio decreto, nei
limiti delle disponibilita' ad esse assegnate con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
trattamento di mobilita' in deroga alla normativa vigente
ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181 , che sono in possesso dei requisiti
di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione
legata alla cessazione del rapporto di lavoro e provengono
da imprese di cui all'articolo 2, comma 5, del presente
decreto.
2. Ai fini del rispetto delle disponibilita'
finanziarie assegnate, le Regioni e le Province autonome,
nell'ambito dei decreti di concessione delle prestazioni di
mobilita' in deroga, ne quantificano i limiti di spesa e
trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed all'lnps i relativi provvedimenti, per il
tramite del sistema informativo percettori.
3. Al fine della fruizione del trattamento di mobilita'
in deroga, i lavoratori interessati, a pena di decadenza,
devono presentare la relativa istanza all'lnps entro
sessanta giorni dalla data di licenziamento o dalla
scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se
posteriore, dalla data del decreto di concessione della
prestazione.
4. Nel corso dell'anno 2014, il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa puo' essere
concesso:
a. per i lavoratori che alla data di decorrenza del
trattamento abbiano gia' beneficiato di prestazioni di
mobilita' in deroga per almeno tre anni, anche non
continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai
periodi gia' concessi per effetto di accordi stipulati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
non superi complessivamente cinque mesi nell'anno 2014, non
ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi nel caso
di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico
approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 ;
b. per i lavoratori che alla data di decorrenza del
trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilita'
in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il
trattamento puo' essere concesso per ulteriori sette mesi,
non ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori tre mesi nel
caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo
unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 . Per tali
lavoratori il periodo di fruizione complessivo non puo'
comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque
mesi, piu' ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori
residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato
con d.P.R. n. 218 del 1978.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2016, il trattamento di mobilita' in deroga alla
vigente normativa non puo' essere concesso ai lavoratori
che alla data di decorrenza del trattamento hanno gia'
beneficiato di prestazioni di mobilita' in deroga per
almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti
lavoratori il trattamento puo' essere concesso per non piu'
di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, piu' ulteriori
due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui
al citato testo unico approvato con d.P.R. n. 218 del 1978.
Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non
puo' comunque eccedere il limite massimo di tre anni e
quattro mesi.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di
mobilita' in deroga alla vigente normativa non puo' essere
concesso.
7. Nel caso di prestazioni che coinvolgano lavoratori
gia' dipendenti di unita' produttive site in diverse
Regioni o Province autonome, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro trenta giorni dal
ricevimento dell'istanza, effettua l'istruttoria e, nel
caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti,
quantifica l'onere previsto e trasmette il provvedimento di
concessione, nel rispetto dei limiti di spesa programmati a
legislazione vigente, al Ministero dell'economia e delle
finanze per acquisirne, entro i successivi quindici giorni,
il concerto. Al fine di consentire il monitoraggio di cui
all'articolo 5, entro cinque giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ne trasmette copia all'lnps.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218 recante "Testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
29 maggio 1978, n. 146, S.O.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del citato
decreto n. 83473 del 2014:
"Art. 2. (Cassa Integrazione Guadagni in deroga)
1. Il trattamento di integrazione salariale in deroga
alla normativa vigente puo' essere concesso o prorogato ai
lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati
e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori
somministrati, subordinatamente al possesso di' una
anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno dodici
mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa
integrazione guadagni in deroga, che sono sospesi dal
lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto
per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva per
le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e
non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
b) situazioni aziendali determinate da situazioni
temporanee di mercato;
c) crisi aziendali;
d) ristrutturazione o riorganizzazione.
2. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 puo'
essere concesso in caso di cessazione dell'attivita'
dell'impresa o di parte della stessa.
3. Possono richiedere il trattamento di cui al comma 1
solo le imprese di cui all'articolo 2082 del codice civile.
4. Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale,
sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente decreto, le priorita' di intervento in sede
territoriale.
5. Ai fini dell'intervento della cassa integrazione
guadagni in deroga in favore dei lavoratori del settore
della pesca, si valutano le specifiche causali di cui agli
accordi stipulati in sede ministeriale.
6. Allo scopo di assicurare la verifica preventiva
delle compatibilita' finanziarie, le Regioni comunicano
prontamente all'Inps, con le modalita' definite
dall'Istituto, gli accordi per la concessione degli
ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le
proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente, nel
rispetto dei termini di cui al comma 7.
7. L'azienda presenta, in via telematica, all'Inps e
alla Regione, la domanda di concessione o proroga del
trattamento di integrazione salariale in deroga alla
normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti
giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o
la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di
presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG
in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore
alla data di presentazione della domanda.
8. Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione
salariale in deroga l'impresa deve avere previamente
utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilita', ivi
inclusa la fruizione delle ferie residue.
9. Per le imprese non soggette alla disciplina in
materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e
alla disciplina dei fondi di cui all' articolo 3, commi da
4 a 41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione a
ciascuna unita' produttiva il trattamento di cassa
integrazione guadagni in deroga puo' essere concesso:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi
nell'arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi
nell'arco di un anno;
10 Per le imprese soggette alla disciplina in materia
di cassa integrazione ordinaria o straordinaria e alla
disciplina dei fondi di cui all' articolo 3, commi da 4 a
41, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il superamento dei
limiti temporali disposti dall' articolo 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164 e dall' articolo 1 della legge 23
luglio 1991, n. 223 puo' essere disposto unicamente in caso
di eccezionalita' della situazione, legata alla necessita'
di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di
concrete prospettive di ripresa dell'attivita' produttiva e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti:
a. a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2014, il trattamento di cassa integrazione
guadagni in deroga puo' essere concesso per un periodo non
superiore a 11 mesi nell'arco di un anno;
b. a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2015 per un periodo non superiore a 5 mesi
nell'arco di un anno;
11. Nel computo dei periodi di cui ai commi 9 e 10 si
considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione
salariale in deroga, anche afferenti a diversi
provvedimenti di concessione o proroga.
12. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
site in un'unica Regione o Provincia autonoma, questa,
entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
aziendale, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui
accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere
connesso ed emana, nei limiti delle risorse assegnate, il
provvedimento di concessione del trattamento di
integrazione salariale in deroga. La Regione o Provincia
autonoma trasmette la determinazione concessoria all'Inps
per il tramite del sistema informativo dei percettori,
secondo le modalita' stabilite dall'lnps. L'Inps verifica
la coerenza della determinazione con l'ipotesi di accordo
preventivamente stimato e in caso di esito positivo eroga
il trattamento concesso.
13. Nel caso di crisi che coinvolgano unita' produttive
site in diverse Regioni o Province autonome, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni
dalla messa a disposizione della domanda da parte
dell'Inps, effettua l'istruttoria e, nel caso in cui
accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere
previsto e trasmette il provvedimento di concessione, nel
rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione
vigente, al Ministero dell'economia e delle finanze per
acquisirne, entro i successivi 15 giorni, il concerto. Al
fine di consentire il monitoraggio di cui all'articolo 5,
entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ne trasmette copia all'lnps.
14. Le imprese devono presentare mensilmente all'Inps i
modelli per l'erogazione del trattamento entro e non oltre
il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di
fruizione del trattamento.".
Si riporta il testo vigente del comma 253 dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012 e successive
modificazioni:
"253. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
e coesione puo' prevedere il finanziamento di
ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a
misure di politica attiva e ad azioni innovative e
sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per l'occupazione,
di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
n. 236, e' incrementato della parte di risorse relative al
finanziamento nelle medesime Regioni da cui i fondi
provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La
parte di risorse relative alle misure di politica attiva e'
gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".

Note al comma 305
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3
dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), come modificato dalla presente legge:
"Art. 46. Abrogazioni
1. 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell'articolo 3;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20
maggio 1975, n. 164;
g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto
1975, n. 427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;
l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160;
m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23
luglio 1991, n. 223;
n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218;
p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo
3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. (Omissis)
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato
l'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 8
dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 148 del 1993:
"Art. 5. Contratti di solidarieta'.
1. - 4. (Omissis).
5. Alle imprese non rientranti nel campo di
applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al
fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di
solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo di
due anni, un contributo pari alla meta' del monte
retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario. Il predetto contributo viene erogato in rate
trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i
lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
ha natura di retribuzione ai fini degli istituti
contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi
contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini
pensionistici si terra' conto, per il periodo della
riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La
presente disposizione non trova applicazione in riferimento
ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.
6. - 7. (Omissis).
8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione
del trattamento straordinario di integrazione salariale,
anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione
che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti
percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entita' non inferiore alla
meta' della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.
(Omissis).".
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205.
Note al comma 307
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008 e' riportato nelle Note al
comma 205.
Il testo dei commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2 della
citata legge n. 92 del 2012 e' riportatonelle Note al comma
304.
Note al comma 308
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Lavoratori beneficiari
1. (Omissis).
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere,
presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesto il
trattamento, un'anzianita' di effettivo lavoro di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa
domanda di concessione. Tale condizione non e' necessaria
per le domande relative a trattamenti ordinari di
integrazione salariale per eventi oggettivamente non
evitabili.
(Omissis).".
Note al comma 309
Il testo del comma 1 dell'articolo 46 del decreto
legislativo n. 148 del 2015 e' citato nelle Note al comma
305.
Note al comma 310
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per
il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 15. Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle forme contrattuali previsti
all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del
2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,
con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e
privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
19 del citato decreto-legge n. 185 del 2008:
"Art. 19. Potenziamento ed estensione degli strumenti
di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o
di disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione
degli ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal
comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di
289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali e'
riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di
priorita' stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai
seguenti istituti di tutela del reddito in caso di
sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento
della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo
familiare, nonche' all'istituto sperimentale di tutela del
reddito di cui al comma 2:
a) .
b)
c).".
Il testo dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e
successive modificazioni e' citato nelle Note al comma 2.

Note al comma 311
Si riporta il testo vigente del comma 315 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"315. Per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali concorre agli oneri di funzionamento e ai
costi generali di struttura della societa' Italia Lavoro
Spa con un contributo di 12 milioni di euro.".
Note al comma 312
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato):
"Art. 4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare
i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato,
contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la
responsabilita' civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati, con
polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.".
Si riporta il testo vigente del comma 4-ter
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'):
"Art. 21. Lavoro all'esterno
1. - 4-bis. (Omissis).
4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono
essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo
volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro
specifiche professionalita' e attitudini lavorative,
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore
della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le
unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti
o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza
sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli
internati possono essere inoltre assegnati a prestare la
propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno
delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.
L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia
e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi
dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli
internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del
codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste.
Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste
nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
22 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142
(Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale):
"Art. 22. Lavoro e formazione professionale
1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui
all'articolo 4 consente di svolgere attivita' lavorativa,
trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, se il procedimento di esame della domanda non e'
concluso ed il ritardo non puo' essere attribuito al
richiedente.
(Omissis).".
Note al comma 313
Il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 266 del
1991 e' citato nelle Note al comma 312.

Note al comma 314
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma 205.
Note al comma 317
Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'articolo 7 del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di
riduzione controllata della popolazione carceraria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della liberta' personale
1. - 2. (Omissis).
3. I componenti del Garante nazionale non possono
ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero
incarichi in partiti politici. Sono immediatamente
sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita'
sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico,
grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero
nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per
delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'
attribuita un'indennita' forfetaria annua, determinata in
misura pari al 40 per cento dell'indennita' parlamentare
annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri
del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle
spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e
trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento
delle attivita' istituzionali.
4. (Omissis).
5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire
rapporti di collaborazione con i garanti territoriali,
ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate,
che hanno competenza nelle stesse materie:
a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei
detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a
custodia cautelare in carcere o ad altre forme di
limitazione della liberta' personale sia attuata in
conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla
Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti
umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli
istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita'
terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture
pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a
misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita'
di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza
che da cio' possa derivare danno per le attivita'
investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze
di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque
locale adibito o comunque funzionale alle esigenze
restrittive;
c) prende visione, previo consenso anche verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della
persona detenuta o privata della liberta' personale e
comunque degli atti riferibili alle condizioni di
detenzione o di privazione della liberta';
d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i
documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non
fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il
magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere
l'emissione di un ordine di esibizione;
e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai
diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, presso i centri di identificazione e di
espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in
qualunque locale;
f) formula specifiche raccomandazioni
all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge
26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in
caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine
di trenta giorni;
g) tramette annualmente una relazione sull'attivita'
svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al
Ministro della giustizia.
5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e'
autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere
dall'anno 2016.".
Note al comma 318
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le
erogazioni liberali a sostegno della cultura
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza
pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri
di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate.
(Omissis)."
Note al comma 321
Si riporta il testo vigente del comma 1142
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1142. Per consentire al Ministero per i beni e le
attivita' culturali di far fronte con interventi urgenti al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la
salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di
procedere alla realizzazione di progetti di gestione di
modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale
e di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, e'
autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007
e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i
progetti cui destinare le somme.".
Note al comma 322
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni
(Disposizioni sui beni culturali):
"Art. 10. Societa' per lo sviluppo dell'arte, della
cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.
1. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una
societa' per azioni, denominata «Societa' per lo sviluppo
dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa»,
di seguito denominata «Societa'», con sede in Roma, avente
ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario,
tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre
iniziative di investimento per la realizzazione di
interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di
altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello
spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali
delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della
Societa' sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e'
sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita i
diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che
costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal
Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili.
Al capitale sociale della Societa' possono partecipare
altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova
emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del
capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo'
contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da
individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote gia'
preordinate come limiti di impegno, secondo le modalita' e
i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo
comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli
interventi di competenza della Societa' medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio
urbanistico, architettonico e artistico barocco delle
citta' di Gallipoli, Galatina, Nardo', Copertino, Casarano
e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di
intervento in accordo con le competenti soprintendenze,
sentita la commissione regionale per i beni e le attivita'
culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel
limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa'
provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della
propria attivita' istituzionale e avvalendosi delle risorse
di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e'
composto da sette membri, compreso il presidente, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono
nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni
di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei
membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
presenta ogni anno al Parlamento una relazione
sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di
euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione finanziaria della Societa' ai sensi dell'articolo
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente dei commi 28 e 29
dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
29. Le societa' non quotate, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate
direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle
disposizioni previste nel presente articolo.
(Omissis).".
Note al comma 324
Si riporta il testo vigente degli articoli 2501 e
seguenti del codice civile:
"Art. . 2501. Forme di fusione.
La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la
costituzione di una nuova societa', o mediante
l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.
La partecipazione alla fusione non e' consentita alle
societa' in liquidazione che abbiano iniziato la
distribuzione dell'attivo."
"Art. 2501-bis. Fusione a seguito di acquisizione con
indebitamento.
Nel caso di fusione tra societa', una delle quali abbia
contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra,
quando per effetto della fusione il patrimonio di
quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte
di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del
presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter
deve indicare le risorse finanziarie previste per il
soddisfacimento delle obbligazioni della societa'
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve
indicare le ragioni che giustificano l'operazione e
contenere un piano economico e finanziario con indicazione
della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione
degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo
2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni
contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente
secondo comma.
Al progetto deve essere allegata una relazione del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti della
societa' obiettivo o della societa' acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le
disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis."
"Art. 2501-ter. Progetto di fusione.
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti
alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale
devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede
delle societa' partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche'
l'eventuale conguaglio in danaro;
4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle
quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano
agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle
societa' partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di
quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari
categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non puo' essere superiore al dieci per
cento del valore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione
nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le
societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al
deposito presso il registro delle imprese il progetto di
fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con
modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo,
l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di
pubblicazione.
Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet
del progetto e la data fissata per la decisione in ordine
alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni,
salvo che i soci rinuncino al termine con consenso
unanime."
"Art. 2501-quater. Situazione patrimoniale .
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti
alla fusione redige, con l'osservanza delle norme sul
bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle
societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di
oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di
fusione e' depositato nella sede della societa' ovvero
pubblicato sul sito Internet di questa.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal
bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso
non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della
pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di
societa' quotata in mercati regolamentati, dalla relazione
finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali,
purche' non riferita ad una data antecedente sei mesi dal
giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma.
La situazione patrimoniale non e' richiesta se vi
rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione."
"Art. 2501-quinquies. Relazione dell'organo
amministrativo.
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti
alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e
giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio
delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione
del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere
segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e
all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti
alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi
dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la
data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la
sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet di
questa e la data della decisione sulla fusione.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione."
"c.c. Art. 2501-sexies. Relazione degli esperti.
Uno o piu' esperti per ciascuna societa' redigono una
relazione sulla congruita' del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza
relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione
del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di
cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la societa'
incorporante o la societa' risultante dalla fusione e' una
societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono
designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la
societa'. Se la societa' e' quotata in mercati
regolamentati, l'esperto e' scelto tra le societa' di
revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione
Nazionale per le Societa' e la Borsa.
In ogni caso, le societa' partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in
cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa'
partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i
documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle societa'
partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di
procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma
e' altresi' affidata, in ipotesi di fusione di societa' di
persone con societa' di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della societa' di persone a norma dell'articolo
2343.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se
vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto
di ciascuna societa' partecipante alla fusione."
"Art. 2501-septies. Deposito di atti.
Devono restare depositati in copia nella sede delle
societa' partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul
sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che
precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i
soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finche'
la fusione sia decisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni, ove
redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle societa'
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti
cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
3) le situazioni patrimoniali delle societa'
partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo
2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto
dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione
finanziaria semestrale.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia [c.c. 2261,
2320, 2422, 2454, 2478]. Su richiesta del socio le copie
gli sono trasmesse telematicamente. La societa' non e'
tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi
siano stati pubblicati sul sito Internet della societa' dal
quale sia possibile effettuarne liberamente copia o
stampa.".

Note al comma 327
Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
citato nelle Note al comma 219.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
17-bis della citata legge n. 241 del 1990:
"Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
o servizi pubblici
1. - 2. (Omissis).
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della
salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i
provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le
amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell'amministrazione procedente.
Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato
l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si
intende acquisito.
(Omissis).".
Il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
n. 400 del 1988 e' citato nelle Note al comma 163.
Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. - 3. (Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente delle Tabelle A e B del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89):
"Tabella A
DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENZA
Dirigenti di prima fascia 24*
Dirigenti di seconda fascia 167**
Totale dirigenti 191
* di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo
indipendente di valutazione della performance.
** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo
indipendente di valutazione della performance."
"Tabella B
DOTAZIONE ORGANICA
AREE
AREA Dotazione organica
III 5.457
II 12.893
I 700
Totale 19.050".
Note al comma 328
Il testo della Tabella B di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 e'
citato nelle Note al comma 327.
Note al comma 329
Il testo del comma 425 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219.
Si riporta il testo vigente dei commi 3, 9-bis e 10
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 101 del 2013,
come modificati dalla presente legge:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 2. (Omissis).
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
4. - 9. (Omissis).
9-bis. Esclusivamente per le finalita' e nel rispetto
dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente
articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, possono essere derogati
limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale,
nonche' dagli enti territoriali compresi nel territorio
delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso
misure di revisione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma
24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di
stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine
gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni,
attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e
revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica
del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno e successive
modificazioni per l'anno 2015, al solo fine di consentire
la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2016, non si applica la sanzione di cui alla
lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per
l'anno 2016, permanendo il fabbisogno organizzativo e le
comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i
servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi
precedenti, puo' essere disposta in deroga ai termini e
vincoli di cui al comma 9 del presente articolo. Fermo
restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, la proroga puo' essere disposta
in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti
disposizioni di legge. Per l'anno 2016, agli enti
territoriali di cui al primo periodo del presente comma,
che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6,
7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e'
subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico
della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
9-ter. (Omissis).
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto
dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con
riferimento alle professionalita' del Servizio sanitario
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente
periodo saranno previste specifiche disposizioni per il
personale dedicato alla ricerca in sanita', finalizzate
anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai
concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in
possesso del personale precario nonche' per il personale
medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende
sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione
continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del
2008 e' citato nelle Note al comma 251.
Il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 6 agosto 2015 reca "Ripartizione
delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo".
Note al comma 331
Si riporta il testo dei commi 325, 326, 327, 332, 335
dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, come
modificati dalla presente legge:
"325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di
reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, non appartenenti al settore
cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione
ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, e'
riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito
d'imposta nella misura massima del 40 per cento, fino
all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la
produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere
cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana ai
sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di
cui all'articolo 2554 del codice civile. Il decreto
previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle
aliquote del beneficio in relazione anche alla
cumulabilita' con le diverse misure dei benefici
eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi
del comma 327, lettere a) e b)."
"326. Le imprese di produzione cinematografica
destinatarie degli apporti alla produzione di cui al comma
325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette
risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e
servizi italiani e privilegiando la formazione e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione."
"327. Ai fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto
un credito d'imposta:
a) per le imprese di produzione cinematografica, in
misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30
per cento, in relazione anche alla cumulabilita' e alla
misura del beneficio spettante per la medesima opera ai
sensi del comma 325, del costo complessivo di produzione di
opere cinematografiche, riconosciute di nazionalita'
italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare
massimo annuo di euro 6.000.000 per ciascun periodo
d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio
italiano di spese di produzione per un ammontare
complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80
per cento del credito d'imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cinematografica, non
superiore:
1) al 15 per cento delle spese complessivamente
sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale
di opere di nazionalita' italiana ammesse ai benefici ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000
per ciascun periodo d'imposta; il decreto previsto al comma
333 prevede l'aliquota massima con riferimento alla
distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella
nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per
tipologia di opera ovvero per modalita' e tempi del piano
distributivo, presentino maggiore difficolta' a raggiungere
un pubblico vasto.
2) [Abrogato];
3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere filmiche di
nazionalita' italiana riconosciute di interesse culturale
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.
28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000
per ciascun periodo d'imposta;
c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
1) a non oltre il 40 per cento delle spese
complessivamente sostenute per l'acquisizione e la
sostituzione di impianti e apparecchiature destinate alla
proiezione digitale, con un limite massimo annuo non
eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000, nonche' per
la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi
impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove
sale o il ripristino di sale inattive secondo le specifiche
e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto al
comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno
della sala cinematografica in data anteriore al 1o gennaio
1980;
2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato
mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del
codice civile, per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita' italiana riconosciute di interesse
culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo
n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta."
"332. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati
come risorse reperite dal produttore per completare il
costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali
contributi non possono essere erogati per una quota
percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi
da 325 a 343, superi la percentuale stabilita, in
conformita' alla normativa europea, nel decreto previsto al
comma 333."
"335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e
di post-produzione e' riconosciuto un credito d'imposta,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione
a film, o alle parti di film, realizzati sul territorio
nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su
commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per
cento del costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per ciascuna impresa di
produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta, di
dieci milioni di euro.".
Note al comma 334
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Disposizioni urgenti concernenti il settore
cinematografico e audiovisivo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono rese permanenti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al
comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere
audiovisive, come definiti nel comma 5.
3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso
nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di
euro per l'anno 2014, di 115 milioni di euro per l'anno
2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonche'
quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite
massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai
limiti da assegnare a ciascuna delle tipologie di beneficio
fiscale previste dai commi 1 e 2, sono dettate con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro il 30 giugno 2014.
5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per
produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono
gli operatori di comunicazione che svolgono attivita' di
produzioni audiovisive, che non sono controllati da o
collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo
di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della
propria produzione ad una sola emittente, e che detengano
diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i
benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel
medesimo decreto di cui al comma 4.
6. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110
milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione
europea. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla
Commissione europea.
8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' abrogato.
9. In riferimento al programma promosso dalla
Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato
"Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria
culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito
degli operatori e a proteggere e promuovere la diversita'
culturale e linguistica europea, e' istituito presso il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento
diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma.
La composizione del suddetto tavolo e' definita con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Note al comma 335
Si riporta il testo dell'articolo 71-octies della legge
22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 71-octies.
1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per
apparecchi e supporti di registrazione audio e' corrisposto
alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la
quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il
cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per
il cinquanta per cento ai produttori di fonogrammi, anche
tramite le loro associazioni di categoria maggiormente
rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere
senza ritardo, e comunque entro sei mesi, il cinquanta per
cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1
agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli
apparecchi e i supporti di registrazione video e'
corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori
(SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle
spese, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli
autori, per il restante settanta per cento in parti uguali
tra i produttori originari di opere audiovisive, i
produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o
esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o
esecutori e' destinata per il cinquanta per cento alle
attivita' e finalita' di cui all'articolo 7, comma 2, della
legge 5 febbraio 1992, n. 93.
3-bis. Al fine di favorire la creativita' dei giovani
autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai
sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle
ripartizioni effettuate dalla Societa' italiana degli
autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del
presente articolo, e' destinato dalla Societa', sulla base
di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, ad attivita' di
promozione culturale nazionale e internazionale.".

Note al comma 337
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del citato
decreto-legge n. 83 del 2014:
"Art. 7. Piano strategico Grandi Progetti Beni
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per
i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottato,
entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in
data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni
culturali», ai fini della crescita della capacita'
attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di
eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale
per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi
organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e
promozione culturale, anche a fini turistici. Per
l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi
Progetti Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015
e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e'
destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per
le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in
favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma
4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo
sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31
marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione
concernente gli interventi gia' realizzati e lo stato di
avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non
ancora conclusi.
2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento
delle risorse aggiuntive annualmente previste per le
infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta
dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente
disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
della finalizzazione derivante da un programma di
interventi in favore dei beni culturali»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da
enti locali nelle periferie urbane e' destinata una quota
delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro,
per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».
3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale
garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura»
previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato con
stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le
parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 31 marzo 2015».
3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' sostituito dal
seguente:
«25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per
l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma
24 e sono previste le modalita' di attuazione dei relativi
interventi anche attraverso apposita convenzione con
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e
attivita' di valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale materiale e immateriale italiano, anche
attraverso forme di confronto e di competizione tra le
diverse realta' territoriali, promuovendo la crescita del
turismo e dei relativi investimenti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il "Programma
Italia 2019", volto a valorizzare, attraverso forme di
collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali,
il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle
citta' a "Capitale europea della cultura 2019". Il
"Programma Italia 2019" individua, secondo principi di
trasparenza e pubblicita', anche tramite portale web, per
ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura
finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse
previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo
2014-2020. Per le medesime finalita' di cui al primo
periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente
il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una
citta' italiana, sulla base di un'apposita procedura di
selezione definita con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del
percorso di individuazione della citta' italiana "Capitale
europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla
citta' designata "Capitale italiana della cultura" al fine
di incrementare la fruizione del patrimonio culturale
materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017,
2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo propone al Comitato
interministeriale per la programmazione economica i
programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo,
nel limite delle risorse disponibili a legislazione
vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla
realizzazione dei progetti presentati dalla citta'
designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a
valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi
dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di
stabilita' interno degli enti pubblici territoriali.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.".
Note al comma 340
Si riporta il testo del comma 11-bis dell'articolo 11
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per
garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del
Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Misure urgenti per la legalita', la
trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile
2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali
1. - 11. (Omissis).
11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione
finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli
edifici destinati alle attivita' di cui all'articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di
ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri
edifici di cui al periodo precedente, che siano beni
culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' effettuata
dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la
veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma
33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, con le modalita' di cui all'articolo 197 del
medesimo codice. Per i lavori di ricostruzione o
riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al
primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non
risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione
appaltante di cui al periodo precedente e' svolta dai
competenti uffici territoriali del Provveditorato alle
opere pubbliche. Al fine della redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel
procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il
parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi
competente. La stazione appaltante puo' acquisire i
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi eventualmente
gia' redatti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e depositati presso gli
uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto
previsto dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la
compatibilita' con i principi della tutela, anche ai fini
del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui al
comma 9 del presente articolo, e l'idoneita', anche
finanziaria, alla ristrutturazione e ricostruzione degli
edifici. Ogni eventuale ulteriore revisione dei progetti
che si ritenesse necessaria dovra' avvenire senza maggiori
oneri a carico della stazione appaltante. Dall'attuazione
delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis).".
Note al comma 342
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
3 agosto 2009, n. 115 (Riconoscimento della personalita'
giuridica della Scuola per l'Europa di Parma):
"Art. 2. Strutture scolastiche
1. Fermo restando il finanziamento previsto dall'
articolo 1, comma 1342, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' autorizzata per gli anni 2009 e 2010,
rispettivamente, la spesa di euro 569.000 e di euro
5.474.000, per la costruzione della nuova sede della
Scuola. Gli ulteriori oneri necessari per la medesima
finalita', sono posti a carico della provincia e del comune
di Parma, in conformita' a quanto convenuto con l'accordo
di programma stipulato in data 9 novembre 2007.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge
11 gennaio 1996, n. 23, sono altresi' poste a carico della
provincia e del comune di Parma:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'edificio destinato a sede della Scuola;
b) le spese per l'arredamento della Scuola e quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e per i relativi
impianti.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 11
gennaio 1996, n. 23, per l'allestimento e per l'impianto
del materiale didattico e scientifico che implica rispetto
delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli
impianti, la provincia e il comune di Parma sono tenuti a
dare alla Scuola un parere obbligatorio preventivo
sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere il formale
impegno ad adeguare tali locali contestualmente
all'impianto delle attrezzature.".
La citata legge n. 115 del 2009 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 agosto 2009, n. 187.
Note al comma 344
Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 recante
"Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.
Note al comma 346
Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge
n. 78 del 2010 e' citato nelle Note al comma 322.
Si riporta il testo vigente del comma 557 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006 e successive
modificazioni:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.".
Note al comma 347
Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 13 della
legge 11 novembre 1986, n. 771 (Conservazione e recupero
dei rioni Sassi di Matera):
"Art. 5. Finanziamento.
1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni
1986-1989 e' assegnato al comune di Matera un contributo
dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per
ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1988 e 1989.
2. E' costituito presso il comune un fondo globale
specificamente destinato alle finalita' di cui all'articolo
1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite.
L'amministrazione del fondo spetta al comune che
provvedera' ad aprire apposita contabilita' speciale presso
la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.
3. All'onere di 70 miliardi di lire derivante
dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987,
1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello
stanziamcnto iscritto ai fini del bilancio triennale
1986-1988 al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento alla voce
«Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera».
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio."
"Art. 13. Personale.
1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse
alla presente legge il comune di Matera e' autorizzato ad
assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con
contratto di diritto privato, il seguente personale, posto
alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:
a) architetti: n. 2;
b) ingegneri: n. 2;
c) geometri: n. 4;
d) geometri disegnatori: n. 4;
e) consulente legale: n. 1;
f) segretario dattilografo: n. 1.
2. I contratti hanno durata biennale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere
sulle disponibilita' di cui all'articolo 5.".
Note al comma 348
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 9 della
legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze
e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n.
2012/4094
1. Al codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 2:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In
ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti
da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i
viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di
un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o
fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto
turistico e il rientro immediato del turista.»;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di
stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo
periodo decorre dal 30 giugno 2016.»;
3) il secondo periodo e' soppresso;
b) l'articolo 51 e' abrogato a decorrere dal 30 giugno
2016.
(Omissis).".
Note al comma 349
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171:
"Art. 30. Istituti centrali e dotati di autonomia
speciale
1. Sono istituti centrali:
a) l'Istituto centrale per il catalogo e la
documentazione;
b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche italiane;
c) l'Opificio delle pietre dure;
d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;
e) l'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario;
f) l'Istituto centrale per gli archivi;
g) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;
h) l'Istituto centrale per la grafica, che subentra
all'Istituto nazionale per la grafica.
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo
Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma;
2) la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e
Stabia, nei termini di cui all'articolo 41, comma 2;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) l'Archivio Centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura.
(Omissis).".
Note al comma 350
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
della legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno
del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe,
dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine
orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti
degli infoibati):
"2. 1. Sono riconosciuti il Museo della civilta'
istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio
museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, e'
concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2004 alla Societa' di studi fiumani.
(Omissis).".
Note al comma 351
Si riporta il testo vigente del comma 83 dell'articolo
3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive
modificazioni:
"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili
erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.".
Si riporta il testo vigente del comma 616 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
"616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con
decreti del Ministro competente, nel rispetto delle
finalita' stabilite dalle stesse disposizioni
legislative.".
Note al comma 353
Si riporta il testo dei commi 3-octies, 5-decies,
16-ter e 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
1. - 3-septies (Omissis).
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica
e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al
capo III del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, n.
3614, provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la
bonifica del sito d'interesse nazionale di «Bussi sul
Tirino», come individuato e perimetrato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di
bonifica e messa in sicurezza dovranno essere
prioritariamente attuati sulle aree industriali dismesse e
siti limitrofi, al fine di consentirne la
reindustrializzazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per
l'anno 2011, 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sulle
risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77.
3-novies - 5-novies (Omissis).
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma
nazionale triennale della pesca, di seguito denominato
«Programma nazionale», contenente gli interventi di
esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitivita'
delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la
normativa comunitaria.
5-undecies. - 16-bis (Omissis).
16-ter. Fino al 31 dicembre 2018 e' prorogato il
finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica
e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con
autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui.
16-quater. - 54. (Omissis).
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
(Omissis).".
Note al comma 355
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112:
"Art. 11. Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza
1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del
settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al
rilancio delle attivita' delle fondazioni
lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di
cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive
modificazioni, di seguito denominati "fondazioni", che
versino nelle condizioni di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far
fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi,
ovvero che siano stati in regime di amministrazione
straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non
abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione, presentano,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al commissario
straordinario di cui al comma 3, un piano di risanamento
che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente
non compatibili con la inderogabile necessita' di
assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso,
sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi
finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' gli equilibri strutturali del
bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di
quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno
in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del
procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di
risanamento ai sensi del presente articolo possono
negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi
aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti
dal piano, purche' tali nuovi contratti prevedano
l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di
ogni eventuale incremento del trattamento economico
conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale
di lavoro (C.C.N. L.) e ferma restando l'applicazione del
procedimento di cui al comma 19 in materia di
autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di
non conformita' dei contratti aziendali con il contratto
nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
articolo, le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di
attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente articolo, tenuto conto, ai fini
dell'aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di
avanzamento degli stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la
coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
previa diffida a provvedere entro un termine non superiore
a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'articolo 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli
Istituti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso
i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di
autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive
modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1
che versano in una situazione di carenza di liquidita' tale
da pregiudicare la gestione anche ordinaria della
fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, gli
equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia
sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.A.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano entro l'esercizio 2016 condizioni di
equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico
sono poste in liquidazione coatta amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata
nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui
compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da
lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente; la presente disposizione non si applica alla
Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che
e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il
quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e
dai soci privati che, anche in associazione fra loro,
versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo
Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo
non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati
dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il
sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore
artistico e da un direttore amministrativo;
4).
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente articolo determina comunque l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367, e la responsabilita' personale ai sensi dell'articolo
1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni. La fondazione e' soggetta al rispetto della
disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e
forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali
rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono
da imputare in bilancio con copertura finanziaria
specificamente deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli
organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche
coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita',
sia all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti
verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico
impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo
retributivo, gli aumenti periodici di anzianita', gli
aumenti di merito e l'indennita' di contingenza. Tali
riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50
per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni
del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. La
delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario
e la copertura degli oneri della dotazione organica con
risorse aventi carattere di certezza e stabilita'.
19-bis
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e
della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro
funzione e rilevanza internazionale, per le capacita'
produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il
significativo e continuativo apporto finanziario di
soggetti privati, si dotano di forme organizzative
speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma
1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello
Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una
percentuale con valenza triennale, e contrattano con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello
aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N. L.) di settore e
dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione
alle autorita' vigilanti della compatibilita'
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli
impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti,
nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere
a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.".
La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985,
n. 104.
 


Note al comma 356
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
91 del 2013 e' citato nelle Note al comma 355.
Note al comma 357
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n.
91 del 2013 e' citato nelle Note al comma 355.
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 7
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 7. Gestione delle risorse umane
1. - 5. (Omissis).
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attivita' che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica
nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca,
per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e
di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma
restando la necessita' di accertare la maturata esperienza
nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente
che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
della citata legge n. 163 del 1985:
"2. Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo.
Il Fondo unico per lo spettacolo e' ripartito
annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di
riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento
per le attivita' musicali e di danza, al 25 per cento per
quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del
teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e
dello spettacolo viaggiante.
(Omissis)."
Note al comma 358
Si riporta il testo vigente del comma 5-bis
dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 104 del 2013:
"Art. 19. Alta formazione artistica, musicale e
coreutica
1. - 5. (Omissis).
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficolta'
finanziarie delle accademie non statali di belle arti che
sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, e'
autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
(Omissis).".
Note al comma 362
La legge 16 marzo 2001, n. 72 recante "Interventi a
tutela del patrimonio storico e culturale delle comunita'
degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n.
73.
La legge 21 marzo 2001, n. 73 recante "Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia"
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 marzo 2001, n. 73.
Note al comma 363
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e successive modificazioni (Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche):
"Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le
seguenti definizioni:
a) conservazione: un complesso di misure necessarie per
mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le
popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno
stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i)
del presente articolo;
b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che
si distinguono in base alle loro caratteristiche
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o
seminaturali;
c) habitat naturali di interesse comunitario: gli
habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel
territorio dell'Unione europea, alternativamente:
1) rischiano di scomparire nella loro area di
distribuzione naturale;
2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a
seguito della loro regressione o per il fatto che la loro
area e' intrinsecamente ridotta;
3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche
tipiche di una o piu' delle cinque regioni biogeografiche
seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e
mediterranea;
d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di
habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui
conservazione l'Unione europea ha una responsabilita'
particolare a causa dell'importanza della loro area di
distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato
A al presente regolamento con un asterisco (*);
e) stato di conservazione di un habitat naturale:
l'effetto della somma dei fattori che influiscono
sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche che in
esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza,
la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni,
nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato
di conservazione di un habitat naturale e' definito
«soddisfacente» quando:
1) la sua area di distribuzione naturale e la
superficie che comprende sono stabili o in estensione;
2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al
suo mantenimento a lungo termine esistono e possono
continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
3) lo stato di conservazione delle specie tipiche e'
soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera
i) del presente articolo;
f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori
abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una
delle fasi del suo ciclo biologico;
g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate
negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione
europea, alternativamente:
1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui
area di distribuzione naturale si estende in modo marginale
sul territorio dell'Unione europea e che non sono in
pericolo ne' vulnerabili nell'area del paleartico
occidentale;
2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella
categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in
un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base
di tale rischio;
3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole
dimensioni e, pur non essendo attualmente ne' in pericolo
ne' vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere
dalla loro distribuzione territoriale;
4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a
causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze
potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di
conservazione;
h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g)
del presente articolo per la cui conservazione l'Unione
europea ha una responsabilita' particolare a causa
dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e
che sono evidenziate nell'allegato B al presente
regolamento con un asterisco (*);
i) stato di conservazione di una specie: l'effetto
della somma dei fattori che, influendo sulle specie,
possono alterarne a lungo termine la distribuzione e
l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione
europea. Lo stato di conservazione e' considerato
«soddisfacente» quando:
1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni
della specie indicano che essa continua e puo' continuare a
lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat
naturali cui appartiene;
2) l'area di distribuzione naturale delle specie non e'
in declino ne' rischia di declinare in un futuro
prevedibile;
3) esiste e continuera' probabilmente ad esistere un
habitat sufficiente affinche' le sue popolazioni si
mantengano a lungo termine;
l) sito: un'area geograficamente definita, la cui
superficie sia chiaramente delimitata;
m) sito di importanza comunitaria: un sito che e' stato
inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione
europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui
appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere
o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui
all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno
stato di conservazione soddisfacente e che puo', inoltre,
contribuire in modo significativo alla coerenza della rete
ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di
mantenere la diversita' biologica nella regione
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.
Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti
di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi,
all'interno della loro area di distribuzione naturale, che
presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla
loro vita e riproduzione;
m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic):
un sito individuato dalle regioni e province autonome,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito
negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla
Commissione europea;
n) zona speciale di conservazione: un sito di
importanza comunitaria designato in base all'articolo 3,
comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle
popolazioni delle specie per cui il sito e' designato;
o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti,
delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e
qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere
ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in
base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio,
al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro
elemento di identificazione;
o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni)
attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente
ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa
specie che vivono in una determinata area geografica;
o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di
genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene
correntemente usato anche per gli individui risultanti da
incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della
stessa specie o di specie selvatiche con le razze
domestiche da esse originate;
o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per
motivi storico-ecologici e' indigena del territorio
italiano;
o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non
facente parte originariamente della fauna indigena
italiana;
p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree
che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi
d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento
(come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali
per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio
genetico di specie selvatiche;
q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a
ristabilire una popolazione di una determinata entita'
animale o vegetale in una parte del suo areale di
documentata presenza naturale in tempi storici nella quale
risulti estinta;
r) introduzione: immissione di un esemplare animale o
vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area
di distribuzione naturale.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
1, dell'articolo 4 e del comma 8 dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997:
"Art. 1. Campo di applicazione
1. - 4. (Omissis).
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli
obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
(Omissis)."
"Art. 4. Misure di conservazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza
comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie, nonche' la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state
designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe
avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle
aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di
conservazione necessarie che implicano all'occorrenza
appropriati piani di gestione specifici od integrati ad
altri piani di sviluppo e le opportune misure
regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore
nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione
delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano
all'interno di aree naturali protette, si applicano le
misure di conservazione per queste previste dalla normativa
vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del
perimetro dell'area naturale protetta la regione o la
provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali
interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione."
"Art. 5. Valutazione di incidenza
1. - 7. (Omissis).
8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione
definitiva del piano o dell'intervento acquisisce
preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente
individuando modalita' di consultazione del pubblico
interessato dalla realizzazione degli stessi.
(Omissis).".
Note al comma 365
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 32 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
"Art. 32. Marina Resort e implementazione sistema
telematico centrale nautica da diporto
1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera
nautica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture
organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti
all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate
nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i
requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle
strutture ricettive all'aria aperta.
(Omissis).".
Note al comma 368
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
38-quater del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 38-quater. Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea
1. (Omissis).
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il
cedente non si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il
cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per
rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori
della Comunita' entro il terzo mese successivo a quello
della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare
della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto
mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
Il rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto
di recuperare l'imposta mediante annotazione della
corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo
25.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 114-septies
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 114-septies. Albo degli istituti di pagamento
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo,
consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet
ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento
autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di
servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti
e succursali nonche' le succursali degli istituti di
pagamento comunitari stabiliti nel territorio della
Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e
nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
[3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in
Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto
degli agenti in attivita' finanziaria, di cui al decreto
legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' degli altri
soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di
pagamento di cui all'articolo 114-sexies.".
Note al comma 369
Si riporta il testo vigente del comma 54 dell'articolo
1 della citata legge n. 107 del 2015:
"1. - 53. (Omissis).
54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui
all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.
508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno
2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
(Omissis).".

Note al comma 370
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
30 del citato decreto-legge n. 133 del 2014:
"Art. 30. Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti
1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in
particolare piccole e medie, che operano nel mercato
globale, espandere le quote italiane del commercio
internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy
nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli
investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo
economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano
per la promozione straordinaria del Made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui
al presente comma e' adottato d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2,
lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' alle iniziative da adottare per la
realizzazione delle suddette azioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 5
della legge 31 marzo 2005, n. 56 (Misure per
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delega al
Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo
settore):
"Art. 5. Accordi di settore in tema di
internazionalizzazione.
1. - 2. (Omissis).
3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro
degli affari esteri, promuovono, anche attraverso l'ICE,
opportune forme di raccordo con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le camere di
commercio italiane all'estero, con il sistema associativo
rappresentativo degli interessi delle imprese, con le
comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con
i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le
sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le
modalita' previste negli accordi di programma e di settore
sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente,
con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di
commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti
pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"202. Per la realizzazione delle azioni relative al
piano straordinario per la promozione del made in Italy e
l'attrazione degli investimenti in Italia di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
per essere assegnati all'ICE - Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50
milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per
l'anno 2017. Le linee guida relative al piano straordinario
per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli
investimenti sono comunicate, con apposito rapporto del
Ministero dello sviluppo economico, alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2015. Con
apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane e trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun
anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di
intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le
risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai
singoli interventi. Per la realizzazione delle azioni di
cui al citato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) e
f), del decreto-legge n. 133 del 2014, relative alla
valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole
e agroalimentari italiane nell'ambito del piano di cui al
medesimo articolo 30, comma 1, e' istituito, presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la
promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle
imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una
dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016. Per la realizzazione delle azioni di cui
al citato articolo 30, comma 2, lettera f), del
decreto-legge n. 133 del 2014, una quota delle risorse
stanziate per l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero
e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi
del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata all'Associazione delle camere di commercio
italiane all'estero, di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge 31 marzo 2005, n. 56, e successive modificazioni, e
un'ulteriore quota di tali risorse, pari a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, e'
destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti
dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, per il sostegno alle piccole e
medie imprese nei mercati esteri e la diffusione
internazionale dei loro prodotti e servizi nonche' per
incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche
produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori
internazionali, al fine di contrastare il fenomeno
dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti
agroalimentari italiani. A valere sulle risorse di cui al
primo periodo, 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017 e' assegnato al Ministero dello sviluppo
economico per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese e la promozione del made in Italy di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.".
Note al comma 371
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di
commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.
59):
"Art. 7. Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto.
1. - 2. (Omissis).
2- bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti
indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati
dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. nell'apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita'
del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi delle
disponibilita' di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.A. e
per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche'
per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.A. nonche' con l'attivita'
nazionale sull'estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie
internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza
pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del secondo comma
dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745
(Provvedimenti straordinari per la ripresa economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge
28 maggio 1973, n. 295:
"Art. 37. (Omissis).
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lett. a) , b), c), d), e), ed f)
del secondo comma dell' art. 2 della L. 30 aprile 1962, n.
265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
(Omissis).".
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271.
Note al comma 372
Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e
seguenti del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014:
"Art. 25. Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo
di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del
trattato purche' soddisfino le condizioni di cui al
presente articolo e al capo I.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e
sviluppo deve essere integralmente compresa in una o piu'
delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilita'.
3. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e
sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca
e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel
progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono
utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto,
sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto,
calcolati secondo principi contabili generalmente
accettati;
c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il
progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono
considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo
principi contabili generalmente accettati. Per quanto
riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni
a condizioni commerciali o le spese di capitale
effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne
alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i
servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati
esclusivamente ai fini del progetto;
e) spese generali supplementari e altri costi di
esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al
progetto.
4. I costi ammissibili per gli studi di fattibilita'
corrispondono ai costi dello studio.
5. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non
supera:
a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca
fondamentale;
b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca
industriale;
c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo
sperimentale;
d) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di
fattibilita'.
6. L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale e
lo sviluppo sperimentale puo' essere aumentata fino a
un'intensita' massima dell'80 % dei costi ammissibili come
segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20
punti percentuali per le piccole imprese;
b) di 15 punti percentuali se e' soddisfatta una delle
seguenti condizioni:
i) il progetto:
- prevede la collaborazione effettiva tra imprese di
cui almeno una e' una PMI o viene realizzato in almeno due
Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte
contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola
impresa sostenga da sola piu' del 70 % dei costi
ammissibili, o
- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e
uno o piu' organismi di ricerca e di diffusione della
conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi
sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il
diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;
ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero
accesso o software open source o gratuito.
7. Le intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita'
possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le
medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole
imprese."
"Art. 26. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture
di ricerca
1. Gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle
infrastrutture di ricerca che svolgono attivita' economiche
sono compatibili con il mercato interno ai sensi
dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono
esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,
paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le condizioni
di cui al presente articolo e al capo I.
2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attivita' sia
economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e
le entrate di ciascun tipo di attivita' sono contabilizzati
separatamente sulla base di principi contabili applicati
con coerenza e obiettivamente giustificabili.
3. Il prezzo applicato per la gestione o l'uso
dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato.
4. L'accesso all'infrastruttura e' aperto a piu' utenti
e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le
imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di
investimento dell'infrastruttura possono godere di un
accesso preferenziale a condizioni piu' favorevoli. Al fine
di evitare una sovracompensazione, e' necessario che tale
accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai
costi di investimento e che tali condizioni siano rese
pubbliche.
5. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli
investimenti materiali e immateriali.
6. L'intensita' di aiuto non supera il 50 % dei costi
ammissibili.
7. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti
pubblici per attivita' sia economiche che non economiche,
gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio
e di recupero al fine di garantire che l'intensita' di
aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un
aumento della proporzione di attivita' economiche rispetto
alla situazione prevista alla data di concessione degli
aiuti."
"Art. 27. Aiuti ai poli di innovazione
1. Gli aiuti ai poli d'innovazione sono compatibili con
il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,
del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di
cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purche'
soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al
capo I.
2. Gli aiuti ai poli di innovazione sono concessi
esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo
di innovazione (organizzazione del polo).
3. L'accesso a locali, impianti e attivita' del polo e'
aperto a piu' utenti e concesso in modo trasparente e non
discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il
10 % dei costi di investimento del polo di innovazione
possono godere di un accesso preferenziale a condizioni
piu' favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione,
e' necessario che tale accesso sia proporzionale al
contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali
condizioni siano rese pubbliche.
4. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per
la partecipazione alle attivita' del polo corrispondono al
prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi.
5. Per la creazione o l'ammodernamento dei poli di
innovazione possono essere concessi aiuti agli
investimenti. I costi ammissibili corrispondono ai costi
degli investimenti materiali e immateriali.
6. L'intensita' di aiuto degli aiuti agli investimenti
a favore dei poli di innovazione non supera il 50 % dei
costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere
aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione
situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato
e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati
in zone assistite che soddisfano le condizioni
dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
7. Per la gestione dei poli di innovazione possono
essere concessi aiuti al funzionamento di durata non
superiore a dieci anni.
8. I costi ammissibili degli aiuti al funzionamento per
i poli di innovazione sono le spese di personale e le spese
amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:
a) l'animazione del polo al fine di agevolare la
collaborazione, la condivisione di informazioni e la
fornitura o messa a disposizione di servizi specializzati e
personalizzati di sostegno alle imprese;
b) l'attivita' di marketing del polo volta a promuovere
la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad
aumentare la visibilita' del polo;
c) la gestione delle infrastrutture del polo;
l'organizzazione di programmi di formazione, seminari e
conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze,
il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.
9. L'intensita' di aiuto degli aiuti al funzionamento
non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili durante
il periodo in cui sono concessi gli aiuti."
"Art. 28. Aiuti all'innovazione a favore delle PMI
1. Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo
di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del
trattato purche' soddisfino le condizioni di cui al
presente articolo e al capo I.
2. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa
di brevetti e altri attivi immateriali;
b) i costi di messa a disposizione di personale
altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e
diffusione della conoscenza o di una grande impresa che
svolga attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione in una
funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa
beneficiaria e non sostituisca altro personale;
c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno
all'innovazione.
3. L'intensita' di aiuto non supera il 50 % dei costi
ammissibili.
4. Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di
consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensita' di
aiuto puo' essere aumentata fino al 100 % dei costi
ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti
per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su
un periodo di tre anni."
"Art. 29. Aiuti per l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione
1. Gli aiuti per l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione sono compatibili con il mercato interno
ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e
sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo
108, paragrafo 3, del trattato purche' soddisfino le
condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili
soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le
PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e se le PMI
coinvolte sostengono almeno il 30 % del totale dei costi
ammissibili.
3. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature,
immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui
sono utilizzati per il progetto;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze
e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di
esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al
progetto.
4. L'intensita' di aiuto non supera il 15 % dei costi
ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi
ammissibili per le PMI.".
Note al comma 373
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 7. Competenze del MURST.
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da
destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di
cui all' articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 ,
all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della
legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all' articolo 5 della
legge 31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico
sperimentale (OGS), di cui all' articolo 16, comma 2, della
legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal
MURST ai sensi dell' articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi
dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999,
i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all' articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all' articolo 11 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi
le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a);
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c);
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2
le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e);
f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell' articolo 2 della legge 9 maggio 1989,
n. 168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella
parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all' articolo 5, comma
4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' inserito tra gli
enti di ricerca a carattere non strumentale ed e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all' articolo 8
della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive
modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5,
comma 4, della legge n. 266 del 1997.".
Note al comma 374
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 204 del 1998 e' citato nelle Note al comma 373.
Note al comma 375
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
18 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo):
"Art. 18. Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo
1. (Omissis).
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(Omissis).".
Note al comma 377
Il Titolo V (Delle societa') del Libro V del codice
civile comprende gli articoli da 2247 a 2510, mentre Il
Titolo VI (Delle imprese cooperative e delle mutue
assicuratrici) comprende gli articoli da 2511 a 2548.
Note al comma 379
Si riporta il testo vigente degli articoli 2252, 2300 e
2436 del codice civile:
"Art. 2252. Modificazioni del contratto sociale.
Il contratto sociale puo' essere modificato soltanto
con il consenso di tutti i soci, se non e' convenuto
diversamente."
"Art. 2300. Modificazioni dell'atto costitutivo.
Gli amministratori devono richiedere nel termine di
trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese
l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e
degli altri fatti relativi alla societa', dei quali e'
obbligatoria l'iscrizione.
Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da
deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in
copia autentica.
Le modificazioni dell'atto costitutivo, finche' non
sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si
provi che questi ne erano a conoscenza."
"Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni.
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.".
Note al comma 384
Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 recante
"Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che
modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita'
ingannevole" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre
2007, n. 207.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229" e' pubblicato nella Gazz. Uff 8
ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note al comma 385
La legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante "Riforma
degli Istituti italiani di cultura e interventi per la
promozione della cultura e della lingua italiane
all'estero" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
1990, n. 302.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti
in materia di riordino dei contributi alle imprese
editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e
periodica e di pubblicita' istituzionale):
"Art. 1-bis. Contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero
1. Nell'ambito delle risorse stanziate sul pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e nel rispetto del limite di cui
all' articolo 2 , comma 1, a decorrere dai contributi
relativi all'anno 2012, e' autorizzata la corresponsione
dell'importo complessivo di 2 milioni di euro, in ragione
d'anno, di contributi a favore di periodici italiani
pubblicati all'estero da almeno tre anni e di pubblicazioni
con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e
diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni,
anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le
pubblicazioni on line.
2. La misura dei contributi per le pubblicazioni di cui
al comma 1 e' determinata tenendo conto della loro
diffusione presso le comunita' italiane all'estero, del
loro apporto alla diffusione della lingua e della cultura
italiane, del loro contributo alla promozione del sistema
Italia all'estero, della loro consistenza informativa.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma
1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di
pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in
formato digitale, e riservando una apposita quota parte
dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che
esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e
religiose.
4. E' istituita una commissione incaricata di accertare
la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi di
cui al presente articolo e di deliberarne la liquidazione,
composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
numero, nonche' da rappresentanti del Consiglio generale
degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della
stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale
della stampa italiana e della Consulta nazionale delle
associazioni di emigrazione. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque denominato ed alle spese di funzionamento si
provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
Note al comma 386
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies.
Note al comma 387
Si riporta il testo vigente dell'articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:
"Art. 60. Sperimentazione finalizzata alla proroga del
programma «carta acquisti»
1. Al fine di favorire la diffusione della carta
acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le
fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno,
anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e'
avviata una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000
abitanti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:
a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari
per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini
italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai
cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte
acquisto, in funzione del nucleo familiare;
c) le modalita' con cui i comuni adottano la carta
acquisti, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche (SGATE), come strumento all'interno del sistema
integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge
8 novembre 2000, n. 328;
d) le caratteristiche del progetto personalizzato di
presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento
del godimento del beneficio alla partecipazione al
progetto;
e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata
non puo' superare i dodici mesi;
f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui
territorio e' attivata la sperimentazione, anche con
riferimento ai soggetti individuati come gruppo di
controllo ai fini della valutazione della sperimentazione
stessa.
2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base
di dati SGATE relativa ai soggetti gia' beneficiari del
bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di
incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta
acquisti, adottare strumenti di comunicazione
personalizzata in favore della cittadinanza.
3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si
provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene
corrispondentemente ridotto.
4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono
abrogati.".
Si riporta il testo vigente del comma 29 dell'articolo
81 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 81. Settori petrolifero e del gas
1. - 28. (Omissis).
29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 3
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di
Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99:
"Art. 3. Misure urgenti per l'occupazione giovanile e
contro la poverta' nel Mezzogiorno - Carta per l'inclusione
1. - 1-bis (Omissis).
In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al
fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione
dei giovani, assicurando prioritariamente il finanziamento
delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle
procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il
sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni
pubblici", a valere sulla corrispondente riprogrammazione
delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi
2007/2013, nonche', per garantirne il tempestivo avvio,
alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di
rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di
Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto
occorra, della Commissione europea, si attiveranno le
seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 68 milioni
di euro per l'anno 2014 e a 152 milioni di euro per l'anno
2015 per essere riassegnate alle finalita' di cui alle
successive lettere:
a) per le misure per l'autoimpiego e
autoimprenditorialita' previste dal decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, nel limite di 26 milioni di euro per
l'anno 2013, 26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28
milioni di euro per l'anno 2015;
b) per l'azione del Piano di Azione Coesione rivolta
alla promozione e realizzazione di progetti promossi da
giovani, nel limite di 26 milioni di euro per l'anno 2013,
26 milioni di euro per l'anno 2014 e 28 milioni di euro per
l'anno 2015;
c) per le borse di tirocinio formativo a favore di
giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad
alcuna attivita' di formazione, di eta' compresa fra i 18 e
i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del
Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una
indennita' di partecipazione, conformemente a quanto
previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di
56 milioni di euro per l'anno 2013, 16 milioni di euro per
l'anno 2014 e 96 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Tenuto conto della particolare incidenza della
poverta' assoluta nel Mezzogiorno, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia'
destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche', per
garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle
risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli
interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi
dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione
europea, la sperimentazione di cui all'articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' estesa,
nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27
milioni di euro per l'anno 2015, ai territori delle regioni
del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti. Tale
sperimentazione costituisce l'avvio del programma
«Promozione dell'inclusione sociale».
Si riporta il testo vigente del comma 216 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza
italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini
italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero
familiari di cittadini italiani o di Stati membri
dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In
presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo
numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinata una quota del
Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio
nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalita'
di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui
all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi
delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle
risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non
specificato nel presente comma, l'estensione della
sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di
cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione
su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di
un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva,
volto al superamento della condizione di poverta',
all'inserimento e al reinserimento lavorativi e
all'inclusione sociale.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
43 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
"Art. 43. Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge n. 190 del 2014 e' incrementato di 25,6 milioni di
euro per l'anno 2015, 191,1 milioni di euro per l'anno
2016, 592,5 milioni di euro per l'anno 2017, 713,2 milioni
di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di euro per l'anno
2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5 milioni
di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno
2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede
mediante le economie derivanti dalle disposizioni di cui al
Titolo I del presente decreto.
2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono
riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in
relazione ai quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto
legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno
2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di
euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019,
133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro
per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141
milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato
dal presente articolo.
3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e' soppresso. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma valutato in
270,1 milioni di euro per l'anno 2018, 567,2 milioni di
euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per l'anno
2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni
di euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno
2023, 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli
effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al
primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al
presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del
beneficio riconosciuto ai sensi del primo periodo del
presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di
disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31
dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica
di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI,
calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo
della durata non si applica il secondo periodo del comma 1
di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI
2012 fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la
durata della NASpI corrisposta in conseguenza
dell'applicazione del primo periodo non puo' superare il
limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due
periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro
per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e
valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della legge n. 92 del 2012, provvedono, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari
derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in
procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto
alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi
del primi due periodi del presente comma.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della
prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera
sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7
del decreto legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di
180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro
per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Per effetto della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al
primo periodo del presente comma, in ogni caso nel limite
delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 16, comma 7 del decreto legislativo n. 22
del 2015 come incrementata dal primo periodo medesimo del
presente comma, fermi restando i criteri disciplinati
dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22 del
2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere
usufruita per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12
mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della
NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi
nel quinquennio precedente il medesimo termine. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono definite le modalita'
per prosecuzione della sperimentazione relativa al
riconoscimento della prestazione ASDI di cui al presente
comma. All'onere derivante dal primo periodo del presente
comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270
milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente
articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo
17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il
fondo per le politiche attive del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro per l'anno
2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52
milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per
l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2024. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma pari a 32
milioni di euro per l'anno 2016, a 82 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni di euro per
l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per
l'anno 2023 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014, come rifinanziato dal presente articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori
disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
"Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI
1. - 6. (Omissis)
7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le
risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per
cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere
finanziate attivita' di assistenza tecnica per il supporto
dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la
valutazione degli interventi, nonche' iniziative di
comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli
interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento
provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle risorse, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata della prestazione,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet.
(Omissis).".
Note al comma 389
Il testo del comma 1 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma
310.
Note al comma 392
Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 recante
"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 1999, n. 125.
Note al comma 393
Il testo del decreto legislativo n. 153 del 1999 e'
citato nelle Note al comma 392.
Note al comma 394
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 e' citato nelle Note al comma 85.
Si riporta il testo vigente degli articoli 1260 e
seguenti del codice civile:
"Art. 1260. Cedibilita' dei crediti.
Il creditore puo' trasferire a titolo oneroso o
gratuito il suo credito, anche senza il consenso del
debitore, purche' il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilita' del credito;
ma il patto non e' opponibile al cessionario, se non si
prova che egli lo conosceva al tempo della cessione."
"Art. 1261. Divieti di cessione.
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali
giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e
i notai non possono, neppure per interposta persona,
rendersi cessionari di diritti sui quali e' sorta
contestazione davanti l'autorita' giudiziaria di cui fanno
parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni, sotto pena di nullita' e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica
alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, ne' a
quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni
posseduti dal cessionario."
"Art. 1262. Documenti probatori del credito.
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti
probatori del credito che sono in suo possesso.
Se e' stata ceduta solo una parte del credito, il
cedente e' tenuto a dare al cessionario una copia autentica
dei documenti."
"Art. 1263. Accessori del credito.
Per effetto della cessione, il credito e' trasferito al
cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e
reali e con gli altri accessori.
Il cedente non puo' trasferire al cessionario, senza il
consenso del costituente, il possesso della cosa ricevuta
in pegno; in caso di dissenso, il cedente rimane custode
del pegno.
Salvo patto contrario, la cessione non comprende i
frutti scaduti."
"Art. 1264. Efficacia della cessione riguardo al
debitore ceduto.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore
ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli e' stata
notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore
che paga al cedente non e' liberato, se il cessionario
prova che il debitore medesimo era a conoscenza
dell'avvenuta cessione."
"Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
Se il medesimo credito ha formato oggetto di piu'
cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata
per prima al debitore, o quella che e' stata prima
accettata dal debitore con atto di data certa, ancorche'
essa sia di data posteriore.
La stessa norma si osserva quando il credito ha formato
oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno."
"Art. 1266. Obbligo di garanzia del cedente.
Quando la cessione e' a titolo oneroso, il cedente e'
tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della
cessione. La garanzia puo' essere esclusa per patto, ma il
cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione e' a titolo gratuito, la garanzia e'
dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a
carico del donante la garanzia per l'evizione."
"Art. 1267. Garanzia della solvenza del debitore.
Il cedente non risponde della solvenza del debitore,
salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli
risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre
corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della
cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per
escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto
diretto ad aggravare la responsabilita' del cedente e'
senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del
debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione
del credito per insolvenza del debitore e' dipesa da
negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire
le istanze contro il debitore stesso.".
Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della legge n.
244 del 2007 e' citato nelle Note al comma 104.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 della
citata legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni:
"Art. 34. Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 per ciascun
anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il
limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3.
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«di quarantotto mesi».
Note al comma 396
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 441 (Regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto)
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Non operativita' della presunzione di
cessione.
1. (Omissis).
2. Le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono provate con le seguenti modalita':
a) comunicazione scritta da parte del cedente agli
uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della
Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della
data, ora e luogo di inizio del trasporto, della
destinazione finale dei beni, nonche' dell'ammontare
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni
gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai
suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e
puo' non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei
beni stessi non sia superiore a euro quindicimila o si
tratti di beni facilmente deperibili;
b) emissione del documento previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 ,
progressivamente numerato;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente
ricevente attesti natura, qualita' e quantita' dei beni
ricevuti corrispondenti ai dati contenuti nel documento di
cui alla lettera b).
(Omissis).".
Note al comma 397
Si riporta il testo degli articoli 4, comma 2, 5, comma
5, 6, comma 9, e 8, comma 2, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione
italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo
2 della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 4. Patrimonio
1. (Omissis).
2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e
successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante
procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A
tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti
insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a
carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento
all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed
istituisce apposita gestione separata, nella quale
confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa
giuridica si sia verificata in data anteriore al 31
dicembre 2011 anche se accertata successivamente.
Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata
la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione
degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il
pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici
stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni
previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure
di cui al presente comma non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di
pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o
dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva
di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in
materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli.
(Omissis)."
"Art. 5. Corpi militari ausiliari delle Forze armate
1. - 4. (Omissis).
5. Il personale del Corpo militare costituito dalle
unita' gia' in servizio continuativo per effetto di
provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del
personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed
e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel
ruolo di cui al comma 3. Resta ferma la non liquidazione
del trattamento di fine servizio in quanto il transito
sopradetto interviene senza soluzione di continuita' nel
rapporto di lavoro con la CRI ovvero con l'Ente. Al
predetto personale, continua ad essere corrisposta la
differenza tra il trattamento economico in godimento,
limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente
natura fissa e continuativa, e il trattamento del
corrispondente personale civile della CRI come assegno ad
personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e
di riconoscimento degli istituti del trattamento economico
determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad
obiettivi. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al
secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le
disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono
riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la
contestazione dell'addebito o per la conclusione del
procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data
di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a
decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento.
(Omissis)."
"Art. 6. Personale
1. - 8. (Omissis).
9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi
al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in
regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente
finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al
31 dicembre 2015 ovvero, se scaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, possono essere prorogati non
oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016
i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le
quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data,
proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza
delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2017
ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da
parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente
il Presidente, fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla
conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6
puo' richiamare in servizio, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente
necessario all'esigenza per la quale la chiamata e'
effettuata, il personale appartenente al Corpo militare
che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668
del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto ed e'
continuativamente e senza soluzione di continuita' in
servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.
(Omissis)."
"Art. 8. Norme transitorie e finali
1. (Omissis).
2. A far data 1° gennaio 2018 l'Ente e' soppresso e
posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, come modificata e integrata dal decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel
secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i
beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono
trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al
trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che
restano in carico alla gestione liquidatoria. Il personale
gia' individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato
con specifico provvedimento del presidente nazionale della
CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e
successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa
alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1o
gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con
corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie,
presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in
organico nei corrispondenti profili professionali ovvero
anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7
dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione ai sensi dell'articolo
6, comma 4, determina la cessazione dello stato di
disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto
dei compiti di interesse pubblico da parte
dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra
Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle
finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il
finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare
l'importo complessivamente attribuito all'Ente e
Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno
2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per
cento a decorrere dall'anno 2017. In sede di prima
applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1°
gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma
6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione
civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione,
con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo
6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione. Il personale
della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione
delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa
convenzione tra le parti, puo' prestare temporaneamente la
propria attivita' presso altre pubbliche amministrazioni
per garantire fini di interesse pubblico di cui
all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del
finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che
rimane esclusivamente responsabile nei confronti del
lavoratore del trattamento economico e normativo.
(Omissis).".
Note al comma 398
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 7 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Proroga di termini in materia sanitaria
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e
428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
si applicano anche nei confronti del personale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.
(Omissis)."
Note al comma 399
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
58 del citato decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 58. Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
(Omissis).".
Note al comma 401
La legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Disposizioni
in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone
con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2015, n.
199.
Note al comma 402
Il testo dell'articolo 8 della legge n. 281 del 1997 e'
citato nelle Note al comma 24-septies.
Note al comma 403
La legge 12 maggio 1942, n. 889 recante "Norme per la
protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti" e'
pubblicata nella GU n. 197 del 22-8-1942.
La legge 21 agosto 1950, n. 698 recante "Norme per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti" e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 9 settembre 1950, n. 207.
Note al comma 405
Si riporta il testo vigente del comma 1264
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su
tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non
autosufficienti, e' istituito presso il Ministero della
solidarieta' sociale un fondo denominato «Fondo per le non
autosufficienze», al quale e' assegnata la somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.".

Note al comma 406
La legge 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche
alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di
sostegno in favore di persone con handicap grave" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 29 maggio 1998, n. 123.
Note al comma 407
Si riporta il testo vigente del comma 580 dell'articolo
1 della citata legge n. 266 del 2005:
"580. Al Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti
relativi alla promozione dell'attivita' sportiva tra le
persone disabili e di riconoscimento e coordinamento di
tutte le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di
base e agonistica.".
Note al comma 408
Il testo del comma 580 dell'articolo 1 della legge n.
266 del 2005 e' citato nelle Note al comma 407.
Note al comma 410
Si riporta il testo vigente del comma 556 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"556. Il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' stabilito in
112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000
euro per l'anno 2016, salve eventuali rideterminazioni in
attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398
del presente articolo, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.".
Note al comma 411
Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
citato nelle Note al comma 219.
Note al comma 412
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
19 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come
rifinanziato dall'articolo 1, comma 132 della legge 23
dicembre 2014, n. 190:
"Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'.
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la
tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali, nonche' per supportare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al
quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno
2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
(Omissis).".
Note al comma 413
Si riporta il testo del comma 1250 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni.".
Note al comma 415
Si riporta il testo vigente dell'articolo 156 del
codice civile:
"Art. 156. Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto e' necessario al suo mantenimento, qualora egli non
abbia adeguati redditi propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in
relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui
agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre al
coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se
esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti commi e
dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente
diritto, il giudice puo' disporre il sequestro [c.p.c. 671]
di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di
danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata
direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice,
su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.".
Note al comma 417
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale)
1. - 3. (Omissis).
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al
comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati
previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che
versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di
emersione, assistenza e integrazione sociale che
garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e,
successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e
l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa con la Conferenza Unificata, e' definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale
di cui al presente comma e le relative modalita' di
attuazione e finanziamento.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure
contro la tratta di persone):
"Art. 13. 1. - 2. (Omissis).
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di
intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno
della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani,
nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla
prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione
sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei
ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle
rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri
interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale
d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli
esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
(Omissis).".
Note al comma 419
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti
per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2004, n. 138:
"1. 1. Al fine di contrastare le emergenze di salute
pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti
misure:
a) e' istituito presso il Ministero della salute il
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente
quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al
bioterrorismo, che opera in coordinamento con le strutture
regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore
di sanita', con l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, con le universita', con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con
altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e
private, nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
Centro opera con modalita' e in base a programmi annuali
approvati con decreto del Ministro della salute. Per
l'attivita' e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
spese per il personale, e' autorizzata la spesa di
32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne
metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanita' e altre istituzioni
scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
«Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»; sono
autorizzate le seguenti spese:
1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
6.508.000 per l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
in base a un programma approvato con decreto del Ministro
della salute, nonche', per quanto di pertinenza dello
Stato, al rimborso delle spese di costituzione
dell'Istituto medesimo;
2) la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
dell'Istituto, nonche' per le attrezzature del medesimo,
previa presentazione dei relativi progetti al Ministero
della salute;
c) per procedere alla realizzazione di progetti di
ricerca in collaborazione con gli Stati Uniti d'America,
relativi alla acquisizione di conoscenze altamente
innovative, al fine della tutela della salute nei settori
dell'oncologia, delle malattie rare e del bioterrorismo e'
autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per
l'anno 2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.".
Note al comma 420
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
13 novembre 2002, n. 260 (Aumento del contributo dello
Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi
«Regina Margherita» di Monza):
"Art. 1. 1. Il contributo dello Stato previsto in
favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina
Margherita» di Monza dall' articolo 1 della legge 20
gennaio 1994, n. 52, e' stabilito nell'importo annuo di
4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.".
Note al comma 422
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile):
"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente
della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa,
delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e
determinandone l'estensione territoriale con specifico
riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai
primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da
parte del Commissario delegato e autorizza la spesa
nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito
ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito
dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle
attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il
Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a)
del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi
di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso
all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla
tutela della pubblica e privata incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno (29) dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto
contiene anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed
esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va
riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono
consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente
comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa, nonche'
degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti,
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione
civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al
Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi'
pubblicati nel sito internet del Dipartimento della
protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di
cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.".
Note al comma 423
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 3, 7 e 8
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n .
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
"Art. 5. (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni)
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in
societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi
e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. (Omissis).
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. - 6. (Omissis).
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,
possono essere effettuate anche in cofinanziamento con
istituzioni finanziarie europee, multilaterali o
sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il
Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di
cui alla presente lettera possono essere effettuate anche
in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita' nonche'
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente e
efficientamento energetico, anche con riferimento a quelle
interessanti i territori montani e rurali per investimenti
nel campo della green economy, in via preferenziale in
cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione
di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza
garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di
fondi a vista.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 31. Garanzie statali
1. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le
garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a
favore di enti o altri soggetti.".
Note al comma 426
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 e' citato nelle Note al comma 85.

Note al comma 428
Il testo dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e'
citato nelle Note al comma 422.
Note al comma 429
Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9. (Rimessione in termini)
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti
interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di
obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore.
Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di
tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili.
2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o
differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione
di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al
periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a
un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a
decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della
sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definiti le modalita' e i termini della
ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata
del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo.
2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi
del comma 2 nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede
operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con
danni riconducibili all'evento e individuati con la
medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza
possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di
diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che
scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello
stato di emergenza, con istanza da presentare al competente
ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.".
Note al comma 430
Il testo dell'articolo 9 della legge n. 212 del 2000 e'
citato nelle Note al comma 429.
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 3-bis. Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. - 5. (Omissis).
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
(Omissis).".
Note al comma 431
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (Misure per
la semplificazione e razionalizzazione delle norme in
materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Sospensione dei termini per eventi
eccezionali
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi, dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, a favore dei soggetti interessati
da eventi eccezionali, comportano altresi', per un
corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse
entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei
termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della
riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse
disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il
mese successivo al termine del periodo di sospensione.
(Omissis).".
Note al comma 434
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 67-ter del citato decreto-legge n. 83 del
2012:
"Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione
1. - (Omissis).
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
(Omissis).".
Note al comma 435
Il testo del comma 3 dell'articolo 67-ter del
decreto-legge n. 83 del 2012 e' citato nelle Note al comma
434.
Note al comma 436
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71:
"Art. 7-bis. Rifinanziamento della ricostruzione
privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo
1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli
interventi per la ricostruzione privata nei territori della
regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'
autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di
contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di
immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione
principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale
distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono
assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che
puo' autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei
contributi in relazione alle effettive esigenze di
ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo
stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate,
ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli
stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire
la prosecuzione degli interventi di cui al presente
articolo senza soluzione di continuita', il CIPE puo'
altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150
milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate
agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre
2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di
cui al primo periodo del presente comma, fermo restando,
comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato
punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati
sulla base degli stati di avanzamento degli interventi
ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede
clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di
mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro
utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da
quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione del
contributo. In caso di inadempienza, si procede con
l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono
riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le misure
dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro
1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono
rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro
16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente
articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 437 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"437. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6
aprile 2009, il CIPE, sulla base delle esigenze effettive
documentate dalle amministrazioni centrali e locali
istituzionalmente preposte alle attivita' della
ricostruzione, ivi compresi gli Uffici speciali per la
ricostruzione, puo' continuare a destinare quota parte
delle risorse statali stanziate allo scopo, anche al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata.".
Note al comma 437
Il testo del comma 2 dell'articolo 67-ter del
decreto-legge n. 83 del 2012 e' citato nelle Note al comma
434.
Note al comma 438
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e
dei servizi pubblici nonche' interventi sui beni del
patrimonio artistico e culturale
1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni
interessati per i profili di competenza, stabiliscono, con
propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri
stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate a valere sulle
disponibilita' delle contabilita' speciali di cui al
medesimo articolo 2:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di
un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con
priorita' per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo
per la prima infanzia, e delle strutture edilizie
universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle
caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Sono altresi' compresi nel piano le
opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete
scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove
o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici
scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente
destinate a tale scopo;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta
ripresa delle attivita' degli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie
fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici;
b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione
di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei,
biblioteche e chiese, a tale fine equiparati agli immobili
di cui alla lettera a). I Presidenti delle regioni -
Commissari delegati, per la realizzazione degli interventi
di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli
edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attivita' di ricostruzione delle strutture
ovvero di riparazione, anche praticando interventi di
miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettera a), provvedono i presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, anche avvalendosi del competente
provveditorato interregionale alle opere pubbliche nonche'
degli altri soggetti pubblici competenti e degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge
20 maggio 1985, n. 222, con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente, sentiti, in merito agli
immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima
infanzia, le province e i comuni competenti. Nell'ambito
del piano di cui al comma 1, lettera a), e nei limiti delle
risorse all'uopo individuate, alle esigenze connesse agli
interventi di messa in sicurezza degli immobili
danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e
archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero
delle macerie selezionate del patrimonio culturale
danneggiato, nonche' per l'avvio degli interventi di
ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di
restauro, e di miglioramento strutturale del medesimo
patrimonio, si provvede secondo le modalita' stabilite
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, d'intesa con il presidente della regione
interessata, sia per far fronte agli interventi urgenti,
sia per l'avvio di una successiva fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con
riferimento agli interventi in materia di edilizia
sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato
alla ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture
sanitarie regionali riducendo il rischio sismico;
nell'ambito degli interventi gia' programmati dalle
medesime regioni nell'Accordo di programma vigente, le
Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire
le opere di consolidamento e di ripristino delle strutture
danneggiate.
 


4. I programmi finanziati con fondi statali o con il
contributo dello Stato a favore delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, possono essere
riprogrammati nell'ambito delle originarie tipologie di
intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni
predispongono ovvero, ove gia' adottati, aggiornano i piani
di emergenza di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via
sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre
a disposizione delle amministrazioni comunali di cui
all'articolo 1 i segretari comunali non titolari di sede,
per un periodo non superiore alla durata dello stato di
emergenza. I segretari comunali, previo loro assenso, sono
assegnati in posizione di comando alle amministrazioni
comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati, anche
in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime
connesse all'emergenza. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, comprensivi delle spese
documentate di vitto e alloggio sostenute dai segretari
comunali di cui al secondo periodo, si provvede a valere
sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1,
lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo
1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse
messe a disposizione per la ricostruzione delle aree
terremotate di cui al presente articolo anche per gli
interventi di riparazione e ripristino strutturale degli
edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed
individuati come cappelle private, al fine di consentire il
pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali
danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti
attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
possono affidare gli incarichi di servizi tecnici, per
quanto attiene a progettazione, coordinamento sicurezza
lavori e direzione dei lavori, di importo compreso tra euro
100.000 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi,
fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57,
comma 6, del medesimo codice, fra almeno dieci concorrenti
scelti da un elenco di professionisti e sulla base del
principio di rotazione degli incarichi."
"Art. 5. Ulteriori interventi a favore delle scuole
1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa
della regolare attivita' educativa per la prima infanzia e
scolastica nelle aree interessate dalla crisi sismica
iniziata il 20 maggio 2012, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, eliminando
situazioni di pericolo, le risorse individuate dal D.M. 30
luglio 2010, assunto in applicazione dell'articolo 7-bis
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
possono essere destinate alla messa in sicurezza,
all'adeguamento sismico ed alla ricostruzione degli edifici
scolastici o utilizzati per attivita' educativa per la
prima infanzia danneggiati o resi inagibili a seguito della
predetta crisi sismica. A tal fine, le predette risorse
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero per l'istruzione, l'universita' e
la ricerca.
1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con i presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono altresi' ripartite tra le
regioni medesime le seguenti risorse:
a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di
cui all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35;
b) una quota pari al 60 per cento delle risorse
assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per la costruzione di nuovi edifici
scolastici, di cui alla tabella 5 della delibera n. 6/2012
del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012.
1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a
disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i
Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
possono altresi' destinare quota parte delle risorse messe
a disposizione dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per la realizzazione di
interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o
utilizzati per attivita' educativa della prima infanzia e
per l'universita' che abbiano subito danni lievi, nel
limite delle risorse assegnate per gli interventi
specifici.
2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree
indicate nel comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove
esigenze determinatesi a seguito del sisma, a modificare i
piani di edilizia scolastica eventualmente gia' predisposti
sulla base della previgente normativa di settore e non
ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove opere non
contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni
interessate curano il coordinamento degli interventi di cui
al presente articolo nell'ambito del piano di cui
all'articolo 4.
3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata
della stessa, gli uffici scolastici regionali per
l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto possono adottare
per il prossimo anno scolastico, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, interventi di adattamento
del calendario scolastico, di flessibilita' dell'orario e
della durata delle lezioni, di articolazione e di
composizione delle classi o sezioni.
4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a emanare
un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga
alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli
scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico
2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Note al comma 440
Il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma
430.
Note al comma 441
Il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 e' citato nelle Note al comma
438.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 67-septies
del citato decreto-legge n. 83 del 2012:
"Art. 67-septies. Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012
1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10
del presente decreto si applicano anche ai territori dei
comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti
l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati
eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone,
Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio,
Argenta.
1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3,
10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso
causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, ricadenti nei comuni di Argelato, Bastiglia,
Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena,
Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro
Piacentino. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del
29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1 e al comma
1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.".
Il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma
430.
Note al comma 442
Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Ulteriori misure per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi
sismici del maggio 2012
1. - 12. (Omissis).
13. Per consentire l'espletamento da parte dei
lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei
luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate
nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei
progetti di investimento e formazione in materia di salute
e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito
alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare
interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro
ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali,
nonche' delle strutture destinate alla produzione agricola
e alle attivita' connesse, a seguito degli eventi sismici
che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La
ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui
al precedente periodo, nonche' i criteri generali per il
loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti
delle regioni interessate, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 74 del 2012.
(Omissis).".
Il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma
430.
Note al comma 444
Il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma
430.

Note al comma 445
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 340
e seguenti, della citata legge n. 296 del 2006:
"340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione
sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione
sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle citta' caratterizzati da
degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalita'
di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al
periodo precedente, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo
con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di
programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo
di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di
spesa."
"341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attivita' economica
nelle zone franche urbane individuate secondo le modalita'
di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti
agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al
comma 340 a tal fine vincolante:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi
cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta
successivi, l'esenzione e' limitata, per i primi cinque al
60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla
presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita' svolta
nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per
ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo
indeterminato, residente all'interno del sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a
concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di
imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a
decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli
immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse
imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove
attivita' economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni
di attivita', nei limiti di un massimale di retribuzione
definito con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non
inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30
per cento degli occupati risieda nel sistema locale di
lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni
successivi l'esonero e' limitato per i primi cinque al 60
per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla
presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono
l'attivita' all'interno della zona franca urbana."
"341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno
avviato la propria attivita' in una zona franca urbana
antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle
agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 379 del 28 dicembre 2006."
"341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime
agevolativo le imprese operanti nei settori della
costruzione di automobili, della costruzione navale, della
fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche,
della siderurgia e del trasporto su strada."
"341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, saranno
determinati le condizioni, i limiti e le modalita' di
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341
a 341-ter."
"342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, provvede alla definizione dei criteri
per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e
la selezione delle zone franche urbane, sulla base di
parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla
perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla
concessione del finanziamento in favore dei programmi di
intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, all'autorizzazione
della Commissione europea."
"343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero
dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i
nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede
al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli
interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione
annuale sugli esiti delle predette attivita'.".
Note al comma 446
La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese e' pubblicata nella GUUE n. L 124
del 20.5.2003, pagg. 36-41.

Note al comma 447
Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella GUUE n.
L 352 del 24.12.2013, pagg. 1-8.
Il testo dell'articolo 107 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle Note al
comma 98.
Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle Note al
comma 107.

Note al comma 449
Si riporta il testo vigente dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
"Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Note al comma 452
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22-bis del
citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 22-bis. Risorse destinate alle zone franche
urbane
1. Per gli interventi in favore delle zone franche
urbane di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle ulteriori zone
franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio
2009, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo
"Convergenza" e della zona franca del comune di Lampedusa,
istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata la spesa di 75
milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il
2016.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le
zone franche urbane, al netto degli eventuali costi
necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei
medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della
delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. L'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per
la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese
beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a
integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie
risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al
presente articolo, anche rivenienti, per le zone franche
dell'obiettivo "Convergenza", da eventuali riprogrammazioni
degli interventi del Piano di azione coesione.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante
riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per 75
milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per il
2016.".
Il testo del comma 6 dell'articolo 3-bis del
decreto-legge n. 95 del 2012 e' citato nelle Note al comma
430.
Note al comma 454
Si riporta il testo dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in
crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi
di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Accesso al fondo di solidarieta' nazionale per
le imprese agricole che hanno subito danni a causa di
eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai
vegetali
1. (Omissis).
2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini
stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di
declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma
1, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016 ovvero,
nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali
verificatesi successivamente, entro sessanta giorni
dall'adozione delle misure di contenimento o di
eradicazione da parte delle competenti autorita' nazionali
ed europee.
3. (Omissis).
3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, e successive modificazioni, e' incrementata, per
gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera
c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015
e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del
settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
rischi e che operano nei territori colpiti da avversita'
atmosferiche di eccezionale intensita', verificatesi nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 2012 e il 31 luglio
2015, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo
14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e successive
modificazioni, possono presentare domanda, entro il 29
febbraio 2016, per accedere agli interventi di cui al primo
periodo del presente comma. E' data priorita' alle domande
delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono individuati i criteri di priorita' per
l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000
euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016,
si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).".
Note al comma 455
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo
2003, n. 38):
"Art. 17. Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese.
1. La Sezione speciale istituita dall'articolo 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, che
subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato.".
Si riporta il testo vigente del comma 512 dell'articolo
1 della citata legge n. 311 del 2004:
"512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle
imprese agricole ed agroalimentari, a decorrere dal 1º
gennaio 2005 la gestione degli interventi di sostegno
finanziario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno
1961, n. 454, e successive modificazioni, e la relativa
dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA. L'ISMEA
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi
previsti dalle leggi di cui al presente comma e' titolare
in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di
contratti relativi alla gestione degli interventi
trasferiti.".
. Il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che
abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il
regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio e' pubblicato nella GUUE n. L 149 del 20.5.2014,
pagg. 1-66.
Note al comma 456
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei
territori dei comuni delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali
e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini
per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130
del 6 giugno 2012, nonche' di quelli ulteriori indicati nei
successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma
2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 67-septies del decreto-legge n.
83 del 2012 e' citato nelle Note al comma 441.
Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003 e' citato nelle Note al comma
423.
Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012:
"426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive
modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni,
nonche' alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato
alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi,
all'armo immediatamente successivo alla data di scadenza
del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita'
di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.".
Si riporta il testo vigente del comma 356 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. - 5. (Omissis).
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'articolo 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni.".
Note al comma 457
Si riporta il testo del comma 436 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"436. Per gli anni 2015 e 2016 fermo restando
l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui
al comma 435, la riduzione ivi prevista non si applica
limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella
misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c) nei
seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri
comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e con
decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio
2009;
c) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21
giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa
Carrara, per i quali e' stato deliberato lo stato di
emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26
giugno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161
dell'11 luglio 2013.".
Note al comma 466
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
"Art. 48. Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni,
l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale
a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 40,
comma 3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma
2, nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici
non economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo
70, comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
(Omissis).".
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
"Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27
maggio 1995, n. 122, S.O.
Note al comma 467
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n.
196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1.
Note al comma 468
Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'articolo 41
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 41. Poteri di indirizzo nei confronti dell' ARAN
1. (Omissis).
2. E' costituito un comitato di settore nell'ambito
della Conferenza delle Regioni, che esercita, le competenze
di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti
dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del
Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali per le competenze delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. E'
costituito un comitato di settore nell'ambito
dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unioncamere che esercita, le competenze di cui al
comma 1, per i dipendenti degli enti locali, delle Camere
di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. - 4. (Omissis).
5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di contrattazione
collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a piu' comparti o che si applicano a un
comparto per il quale operano piu' comitati di settore le
funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente
dai comitati di settore.".
Note al comma 469
Il testo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note al comma
224.
Il testo del comma 2 dell'articolo 48 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note al
comma 466.
Note al comma 471
Si riporta il testo vigente del comma 515 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle
d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro il 30 giugno 2015, o con apposite norme di
attuazione degli statuti di autonomia sono definiti gli
ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni
statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in
particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per
la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto
riguardanti la magistratura ordinaria, tributaria e
amministrativa, con esclusione di quelle relative al
personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale dello
Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa. Laddove non gia'
attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei
limiti delle riserve di cui al comma 508, e computata quale
concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini
dello stesso comma. Con i predetti accordi o con norme di
attuazione, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province
autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto
Adige individuano gli standard minimi di servizio e di
attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni
trasferite o delegate, si impegna a garantire sul
territorio provinciale o regionale con riferimento alle
funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla
regione, nonche' i parametri e le modalita' per la
quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di
evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e
di attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e'
escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle
Agenzie fiscali di cui al primo periodo sia in relazione ad
ambiti di materia relativi a concessioni statali e alle
reti di acquisizione del gettito tributario sia con
riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi
armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita'
strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito
tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione
dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria.
Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle
attivita' di controllo sulla base di intese, nel quadro di
accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della regione
Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle
entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture
territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione
centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.
Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle
funzioni statali oggetto dell'intesa.".
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
11 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
"Art. 11 (Misure urgenti per la protezione di specie
animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa
del mare, l'operativita' del Parco nazionale delle Cinque
Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono
lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri
di verifica per gli impianti termici civili)
1. - 7. (Omissis).
8. In armonia con le finalita' e i principi
dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree
protette, nonche' con la disciplina comunitaria relativa
alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la
parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono
attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui
all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n.
147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e
di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del
Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di
attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi
dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino
alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non
oltre il 31 maggio 2015, le funzioni demandate agli organi
centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori
dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e
dal presidente in carica o operante in regime di
prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla
predetta data. In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato
paritetico composto da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
un rappresentante di ciascuna delle province autonome di
Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione
Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato
paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione
dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla
costituzione del Comitato, si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei
Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e
del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del
Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennita',
gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque
denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(Omissis).".
Note al comma 472
Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75
dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102:
"Art. 24. Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato
1. - 73. (Omissis).
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, puo'
essere prorogato per due ulteriori semestri per un
contingente di militari incrementato con ulteriori 1.250
unita', destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia
nonche' di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in
concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente
necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze
armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3
del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno 2009 e di 39,5
milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo articolo 7-bis, comma
4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 3
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (Disposizioni
urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree
interessate), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6:
"Art. 3. Combustione illecita di rifiuti
1. (Omissis).
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le
condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di
reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della
successiva combustione illecita di rifiuti.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
(Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125:
"Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. (Omissis).
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire
comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita'
di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con
esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni
dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
(Omissis).".
Note al comma 473
Il testo dei commi 74 e 75 dell'articolo 24 del
decreto-legge n. 78 del 2009 e' citato nelle Note al comma
472.
Il testo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge
n. 136 del 2013 e' citato nelle Note al comma 472.
Si riporta il testo vigente del comma 199 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018,
da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
Note al comma 477
La Delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010 recante
"Progetto «Gemina» - Centro euro-mediterraneo per i
cambiamenti climatici - decreto legislativo n. 204/1998 -
fondo integrativo speciale per la ricerca (F.I.S.R.) e'
pubblicata nella G.U. n. 221 del 21 settembre 2010.
Note al comma 478
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 39-bis
del citato decreto-legge n. 159 del 2007, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 39-bis. Diritti aeroportuali di imbarco.
1. Le disposizioni in materia di tassa d'imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni, di tasse e di diritti di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi
di controllo di sicurezza di cui all'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonche' in
materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di
cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e di corrispettivi a carico delle societa' di
gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi
negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano nel senso
che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura
tributaria.".
Note al comma 479
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
citata legge n. 196 del 2009.
"Art. 1. Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Note al comma 480
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club alpino
italiano):
"5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, e'
autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la
concessione di un contributo di lire 80.000.000 da
iscriversi nello stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo.".
Note al comma 483
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme per l'erogazione di
contributi statali alle istituzioni culturali):
"1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, le istituzioni
culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale
dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella
emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali, di seguito denominato
«Ministro», di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia e del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella e'
sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima
procedura.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un
prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati
preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed
all'attivita' delle istituzioni culturali di cui al
medesimo comma 1.".
Note al comma 484
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni
per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito
dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006,
n. 251:
"03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate o
rinnovate con finalita' turistico-ricreative di aree,
pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali
si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni
del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle
seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso
pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi
acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso
pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei
requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio
provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi
la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano le
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria
B;
1.2) area occupata con impianti di facile rimozione:
euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55
al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione:
euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65
al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100
e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri
dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al
di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei
valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di
riferimento. L'importo ottenuto e' moltiplicato per un
coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo cosi' determinato
e' ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da
applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre
200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per
cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri
quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per
cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato
immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a
quelli del piu' vicino comune costiero rispetto al
manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli
anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e non
operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22
e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 90 per cento per le concessioni indicate al
secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione
e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente degli articoli 143 e 146
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 143. Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilita'
dei dirigenti e dipendenti
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i
consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche
a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo
59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti
elementi su collegamenti diretti o indiretti con la
criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su
forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare
un'alterazione del procedimento di formazione della
volonta' degli organi elettivi ed amministrativi e da
compromettere il buon andamento o l'imparzialita' delle
amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio
per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi
di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti
ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente
per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di
norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In
tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine,
composta da tre funzionari della pubblica amministrazione,
attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di
accertamento di cui e' titolare per delega del Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro
tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per
un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie
conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal
deposito delle conclusioni della commissione d'indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli
elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla
sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
integrato con la partecipazione del procuratore della
Repubblica competente per territorio, invia al Ministro
dell'interno una relazione nella quale si da' conto della
eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1
anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti
dell'ente locale. Nella relazione sono, altresi', indicati
gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai
fenomeni di compromissione o interferenza con la
criminalita' organizzata o comunque connotati da
condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi
in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al
presente articolo o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329
del codice di procedura penale, comunica tutte le
informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per
le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della
relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente trasmesso
alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i
provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli
effetti piu' gravi e pregiudizievoli per l'interesse
pubblico; la proposta indica, altresi', gli amministratori
ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa
allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o
provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di
componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico
comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di
ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo
scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a
qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del prefetto, e' adottato ogni
provvedimento utile a far cessare immediatamente il
pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la vita
amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione
dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del
procedimento disciplinare da parte dell'autorita'
competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all'articolo 110, nonche' gli incarichi di revisore dei
conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati
dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144
entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo
scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al
comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana
comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui
da' conto degli esiti dell'attivita' di accertamento. Le
modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso
di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno
con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti,
univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalita' organizzata di tipo
mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria competente per
territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta
del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto,
salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere
la riservatezza su parti della proposta o della relazione
nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili
fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi
eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare
funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni,
nel rispetto dei principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli
organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono
in occasione del turno annuale ordinario di cui
all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della
durata dello scioglimento cada nel secondo semestre
dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno
straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni e' fissata
ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento
di proroga della durata dello scioglimento e' adottato non
oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di
scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando
le procedure e le modalita' stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed
accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento di cui al presente articolo non possono essere
candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui
territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento,
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita' sia
dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della
dichiarazione d'incandidabilita' il Ministro dell'interno
invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al
comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta
la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con
riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli
organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'articolo 141."
"Art. 146. Norma finale
1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145
si applicano anche agli altri enti locali di cui
all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi di comuni e
province, agli organi comunque denominati delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei
comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in
quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una
relazione annuale sull'attivita' svolta dalla gestione
straordinaria dei singoli comuni.".

Note al comma 485
Si riporta il testo del comma 13-septies dell'articolo
8 del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 8. Incremento del Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili e contributi in favore degli enti territoriali
1. - 13-sexies. (Omissis).
13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c),
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009,
n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, possono essere utilizzate a
copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi
al contratto di servizio stipulato all'esito
dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una
procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel
rispetto delle norme nazionali ed europee di settore e nei
limiti di quanto necessario per coprire i costi netti
determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio
pubblico individuati dallo stesso contratto. Nelle more
dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il
30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per
assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente
convenzionato con la regione anche tramite la prosecuzione
del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.
(Omissis).".
Note al comma 487
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 192 del 2014, come modificato dal
presente comma e dal comma 789 della presente legge:
"Art. 10. Proroga di termini in materia economica e
finanziaria
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".
2. - 12-undevicies. (Omissis).
12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in
ordine all'estinzione della pretesa tributaria, e'
differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa
tributaria nei confronti del soggetto obbligato al
pagamento dell'accisa qualora dal procedimento penale
instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo
2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna
passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa
grave per il medesimo soggetto obbligato. Resta fermo
l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo
responsabile del reato.
(Omissis).".

Note al comma 488
Si riporta il testo vigente del comma 364 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"364. La durata della contabilita' speciale n. 5458 di
cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio
2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2013, e' prorogata di ventiquattro mesi. Il
dirigente dell'Unita' di progetto Sicurezza e qualita'
della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione
civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla
predetta contabilita'.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 91 del 2014:
"Art. 10. (Misure straordinarie per accelerare
l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento
delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti della regioni subentrano
relativamente al territorio di competenza nelle funzioni
dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita'
delle relative contabilita' speciali. I commissari
straordinari attualmente in carica completano le operazioni
finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun
compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai
sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di
impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad
acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente
articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della
regione o alla cessazione della causa di impedimento.
2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in
tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa,
dalla carica di Presidente della regione, questi cessa
anche dalle funzioni commissariali eventualmente
conferitegli con specifici provvedimenti legislativi.
Qualora normative di settore o lo statuto della regione non
prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, e' nominato un commissario che
subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino
all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli incarichi
commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della
regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel
presente articolo, il Presidente della regione puo'
delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla
base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente
della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza
pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa'
a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse
controllate, anche in deroga ai contratti collettivi
nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e'
collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di
conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di
svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e'
fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati
entro trenta giorni dall'effettivo subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento dei lavori, per le
attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, il Presidente della regione puo'
avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei
comuni, dei provveditorati interregionali alle opere
pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi
di bonifica e delle autorita' di distretto, nonche' delle
strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30
giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o
delle societa' dalle stesse controllate. Le relative spese
sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la
progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal
fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche,
necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto
degli obblighi internazionali e di quelli derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5
sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i
nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo
necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta
dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove
occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti
di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi
entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede
comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di
cui al comma 1. Per le occupazioni di urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di
legge previsti dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'.
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi
relative alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale
individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e,
pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al
citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del
2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a:
«decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n.
140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione
generale individuata dai regolamenti di organizzazione del
Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che
subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato
generale».
7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti
conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di
1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori
di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come
piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della
neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare
nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano
utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei
lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa,
all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le
parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con
comprovata esperienza in materia contabile amministrativa»
e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei
componenti effettivi e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo
Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono
nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei
conti dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui
al comma 8.
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014,
stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono
trasferite le relative risorse statali o regionali entro il
30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I
Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno
trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9
del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le
parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti:
«comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di
mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione,
alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il
22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
22 dicembre 2015».
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere
entro i novanta giorni successivi all'emanazione del
decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da
svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei
medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti
per i terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento
delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione
dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi
di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.
178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il
seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo
possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto
giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti
successivamente alla chiusura delle indagini di cui al
comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui
terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle
relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla
presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il
seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE
del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.».
12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il
seguente:
«6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto
alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con
particolare riferimento al territorio campano».
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La
Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti
agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei
giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre
2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel
territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa
di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter,
pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a
valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis.".
Note al comma 489
Si riporta il testo vigente del comma 1063
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera,
costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
altresi' attribuita, per l'anno 2007, una dotazione
finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla
normativa comunitaria.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
"Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui)
1. (Omissis).
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.".
Note al comma 490
Il testo del comma 5-decies dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 225 del 2010 e' citato nelle Note al comma
353.
Note al comma 492
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra), come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Messa all'asta delle quote
1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della
quantita' di quote determinata con decisione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal
regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo
di responsabile per il collocamento di cui al regolamento
sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei
Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,
n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A
seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi'
come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e
delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.".
Note al comma 494
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e
servizi e trasparenza delle procedure
1. - 6. (Omissis).
7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica,
le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o
indiretta, relativamente alle seguenti categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione
dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non
si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato
pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di
procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita',
a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a
procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi
inferiori almeno del 10 per cento per le categorie
merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3
per cento per le categorie merceologiche carburanti
extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e
combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilita' per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni
di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al
10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente comma,
in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo
periodo del presente comma. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilita' disciplinare e per danno erariale.
(Omissis).".
Note al comma 495
Si riporta il testo dei commi 449 e 450 dell'articolo 1
della citata legge n. 296 del 2006 come modificato dalla
presente legge e ulteriormente modificato dal comma 502
della presente legge:
"449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento ovvero, qualora non siano
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A."
"450. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le universita'
statali, tenendo conto delle rispettive specificita', sono
definite, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate
alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di
beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu'
istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente
comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini
della distribuzione delle risorse per il funzionamento.".
Note al comma 496
Si riporta il testo del comma 573 dell'articolo 2 della
citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
"573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e
di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
dall' articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma
33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di
beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, nel rispetto dei principi di tutela della
concorrenza.".
Note al comma 497
Si riporta il testo del comma 225 dell'articolo 2 della
citata legge n. 191 del 2009, come modificato dalla
presente legge:
"225. La societa' CONSIP Spa conclude accordi quadro,
ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui
all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso
per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le
medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di
beni e servizi comparabili, parametri di qualita' e di
prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al
presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto
previsto dalla normativa in tema di obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip Spa.".
Note al comma 498
Si riporta il testo vigente del comma 26 dell'articolo
3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE):
"Art. 3. Definizioni
1. - 25. (Omissis)
26. L'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
- dotato di personalita' giuridica;
- la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2000):
"Art. 26. Acquisto di beni e servizi.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, stipula,
anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate,
selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita'
pubblica, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione
ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di
gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o
piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte
dal miglior offerente.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto
dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15
maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3,
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa
legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti
massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure
telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni
montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle
strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione,
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di
controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita
dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, il rispetto delle disposizioni
contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
Note al comma 499
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dal presente
comma e ulteriormente modificato dal comma 509 della
presente legge:
"Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, e' istituito, senza maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori
di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di
committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che
svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei
soggetti aggregatori. I soggetti aggregatori di cui al
presente comma possono stipulare, per gli ambiti
territoriali di competenza, le convenzioni di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di
competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide
con la regione di riferimento esclusivamente per le
categorie merceologiche e le soglie individuate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti per
l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita'
dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di
spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e
di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della
centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono
stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi
449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma
3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita
l'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre
di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti
aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione
ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni
e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, gli
enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e
associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale
ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori
di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative
procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate
dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita'
nazionale anticorruzione non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma,
non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto
aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono,
altresi', individuate le relative modalita' di attuazione.
4. Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e' sostituito dal
seguente:
"3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o
alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e
servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di
provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e
servizi in violazione degli adempimenti previsti dal
presente comma.".
4-bis. Al comma 1, lettera n), dell'articolo 83 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, dopo le parole: "la sicurezza di approvvigionamento"
sono aggiunte le seguenti: "e l'origine produttiva".
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per
l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono
ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non
esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto
al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti
aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo'
essere superiore a 35.
6. In alternativa all'obbligo di cui al comma 5 e ferma
restando la facolta' per le regioni di costituire centrali
di committenza anche unitamente ad altre regioni secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con il
Ministero dell'economia e delle finanze apposite
convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla
cui base Consip S.p.A. svolge attivita' di centrale di
committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e
17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n 111, l'Autorita' nazionale anticorruzione, a
partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce,
tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi
beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche
un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni
di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di
maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito
web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I
prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla
stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono
utilizzati per la programmazione dell'attivita'
contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono
prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di
gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i
casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai
sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito
territoriale di riferimento. I contratti stipulati in
violazione di tale prezzo massimo sono nulli.
8. In fase di prima applicazione, la determinazione dei
prezzi di riferimento e' effettuata sulla base dei dati
rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i
maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca
dati nazionale dei contratti pubblici.
8-bis. Nell'ottica della semplificazione e
dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il
Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip
S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione
disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di
procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte
delle autorita' di gestione, certificazione e audit
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei
programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione
europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio
delle relative funzioni.
9. Al fine di garantire la realizzazione degli
interventi di razionalizzazione della spesa mediante
aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui al
comma 3, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi
destinato al finanziamento delle attivita' svolte dai
soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, con la
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo
di cui al precedente periodo.
10. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione di cui all'articolo 1,
comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, conseguiti
negli anni 2012 e 2013, sono utilizzate, per gli anni 2014
e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno,
oltre che per il potenziamento delle strutture
dell'amministrazione finanziaria, per il finanziamento
delle attivita' svolte da Consip S.p.a. nell'ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti delle
Pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 4, comma
3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A tal
fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata
sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze anche ad apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del
personale e dei servizi.".
Note al comma 501
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 23-ter
del citato decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di
acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici)
1. - 2. (Omissis).
3. Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro.".
Note al comma 502
Il testo del comma 450 dell'articolo 1 della legge n.
296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 495.
Note al comma 503
Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 12. (Omissis).
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli importi e le connesse prestazioni relative a
contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di
beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita'
di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'articolo
1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi
dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi
dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano operano una
verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalita' delle piccole strutture ospedaliere
pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente
facenti parte di presidi ospedalieri articolati in piu'
sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo
l'assistenza residenziale e domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale,
ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi
alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici
messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati
in violazione di quanto disposto dalla presente lettera
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilita' amministrativa. Il rispetto di
quanto disposto alla presente lettera costituisce
adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica
del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio
2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata
dalla CONSIP e dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise,
tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base
dell'istruttoria effettuata dall'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo
il penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle
aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici,
costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti
del direttore sanitario di cui al presente articolo e del
dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del
presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto
avente i requisiti di legge»;
g) all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
(Omissis).".
Note al comma 504
Il testo del comma 3-ter dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente
comma, e' citato nelle Note al comma 235.
Note al comma 505
Il testo del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge
n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 271 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»):
"Art. 271. Programmazione dell'attivita' contrattuale
per l'acquisizione di beni e servizi
1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice puo'
approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione
di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del
codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo,
e 4, del presente regolamento.
2. Il programma e' predisposto nel rispetto dei
principi generali di economicita' e di efficacia
dell'azione amministrativa, in conformita' delle
disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni
e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice
tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della
normativa di settore ove vigente.
3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto
e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a
ciascuna iniziativa in cui si articola il programma
annuale, l'amministrazione provvede, nel corso
dell'esercizio, alla verifica della fattibilita' tecnica,
economica ed amministrativa.
4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
predisposto il programma di cui al presente articolo,
rimane salva la possibilita' di avviare procedimenti per
l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di
urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in
sede di programmazione.
5. Le amministrazione aggiudicatrici che non sono
tenute a predisporre un bilancio preventivo possono
approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e
servizi con modalita' compatibili con la regolamentazione
dell'attivita' di programmazione vigente presso le
stesse.".

Note al comma 506
Il testo del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196
del 2009 e' citato nelle Note al comma 479.
Note al comma 507
Il testo dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999
e' citato nelle Note al comma 498.
Note al comma 508
Il testo dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999
e' citato nelle Note al comma 498.
Il testo del comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge
n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499.
Note al comma 509
Il testo del comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge
n. 66 del 2014, come modificato dal presente comma, e'
citato nelle Note al comma 499.
Note al comma 510
Il testo dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999
e' citato nelle Note al comma 498.
Note al comma 511
Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014 e' citato nelle Note al comma 499.
Si riporta il testo vigente degli articoli 1373 e 1467
del codice civile:
"Art. 1373. Recesso unilaterale.
Se a una delle parti e' attribuita la facolta' di
recedere dal contratto, tale facolta' puo' essere
esercitata finche' il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale
facolta' puo' essere esercitata anche, ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni gia' eseguite o in corso di
esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un
corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la
prestazione e' eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario."
"Art. 1467. Contratto con prestazioni corrispettive.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione puo' domandare la
risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti
dall'articolo 1458.
La risoluzione non puo' essere domandata se la
sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del
contratto.
La parte contro la quale e' domandata la risoluzione
puo' evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto.".
Note al comma 512
Il testo dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009 e'
citato nelle Note al comma 479.
Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014 e' citato nelle Note al comma 499.
Note al comma 515
Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'articolo
83 del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
1. - 14. (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari,
i diritti dell'azionista della societa' di gestione del
sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai
sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti
conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
(Omissis).".
La legge 8 marzo 1989, n. 88 recante (Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13
marzo 1989, n. 60, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo
10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la
semplificazione e la razionalizzazione del sistema
tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere
finanziario):
"Art. 10. Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento.
1. - 11. (Omissis).
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".

Note al comma 522
Si riporta il testo vigente dell'articolo 29 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio,
preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti
il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti
e gli allegati del bilancio preventivo e del conto
consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche'
i dati relativi al bilancio di previsione e a quello
consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata,
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine
di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un
portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di
cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato
tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7,
secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare
sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del
2011.".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 32. Bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale
1. - 6. (Omissis).
7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio
degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma
2 dell'articolo 19 entro il termine del 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento e il bilancio
consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo
a quello di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data
di approvazione, i bilanci in oggetto sono pubblicati
integralmente sul sito internet della regione.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 19. Oggetto e ambito di applicazione
1. (Omissis).
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che
riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio
sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilita'
finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari
di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto
i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 4
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189:
 


"Art. 4. Dirigenza sanitaria e governo clinico
1. - 3. (Omissis).
4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di
monitoraggio delle attivita' assistenziali e della loro
qualita' finalizzato a verificare la qualita' delle
prestazioni delle singole unita' assistenziali delle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in
raccordo con il programma nazionale valutazione esiti
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e
con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.
(Omissis).".
Note al comma 524
Il testo dei commi 79 e 83 dell'articolo 2 della legge
n. 191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26.
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222:
"Art. 4. Commissari ad acta per le regioni
inadempienti.
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio
dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di
verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,
con le modalita' previste dagli accordi sottoscritti ai
sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti
previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di
riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche
sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da
mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
disposizioni di cui all' articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la
regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti
normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali
idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi
previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al
comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere,
valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi
programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad
acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
rientro. Al fine di assicurare la puntuale attuazione del
piano di rientro, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione
commissariale, uno o piu' subcommissari di qualificate e
comprovate professionalita' ed esperienza in materia di
gestione sanitaria, con il compito di affiancare il
commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti
da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale. I
subcommissari svolgono attivita' a supporto dell'azione del
commissario, essendo il loro mandato vincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati
al commissario con il mandato commissariale. Il commissario
puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei
direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere
universitarie, fermo restando il trattamento economico in
godimento, la sospensione dalle funzioni in atto, che
possono essere affidate a un soggetto attuatore, e
l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima
del commissariamento ovvero alla naturale scadenza del
rapporto con l'ente del servizio sanitario. Gli eventuali
oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
della regione interessata, che mette altresi' a
disposizione del commissario e dei subcommissari il
personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento
dell'incarico. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi degli organi della gestione commissariale. Le
regioni provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente:
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8-sexies del
citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modificazioni:
"Art. 8-sexies. Remunerazione.
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale
sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito
indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies e determinato in base alle funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per
conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della
determinazione del finanziamento globale delle singole
strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono
remunerate in base al costo standard di produzione del
programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al
comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per
prestazione.
1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali
nell'ambito delle attivita' che rispondono alle seguenti
caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza
ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con
particolare riferimento alla assistenza per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza a elevato grado di
personalizzazione della prestazione o del servizio reso
alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a
programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi
compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in
emergenza, nonche' il funzionamento della centrale
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del
21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e
di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del
donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita'
di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della
rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti
preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni
assistenziali e per la determinazione della loro
remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto
del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali
diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in base
a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di
assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di
degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per
le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono
l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e
determina le tariffe massime da corrispondere alle
strutture accreditate, in base ai costi standard di
produzione e di quote standard di costi generali, calcolati
su un campione rappresentativo di strutture accreditate,
tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di
economicita' nell'uso delle risorse, anche in via
alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni
calcolati in riferimento a strutture preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi
standard delle prestazioni gia' disponibili presso le
regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e
differenti modalita' di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province
autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali,
nel rispetto del principio del perseguimento
dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle
risorse programmate a livello nazionale e regionale, in
base ai quali le regioni adottano il proprio sistema
tariffario, articolando tali tariffe per classi di
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e
di attivita', verificati in sede di accreditamento delle
strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente
comma sono assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a carico del Servizio
sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a
carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato
il decreto del Ministro della Sanita' 15 aprile 1994,
recante «Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati
periodicamente la revisione del sistema di classificazione
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,
tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e
uniformi di assistenza e delle relative previsioni di
spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa,
nonche' dell'andamento del costo dei principali fattori
produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di
remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,
anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma
indiretta.
8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con
apposito decreto, definisce i criteri generali per la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in
regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e
concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire
il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di
ciascuna regione, nonche' l'impiego efficiente delle
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale
e nazionale.".
Note al comma 525
Il testo dei commi 79 e 83 dell'articolo 2 della legge
n. 191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26.
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 159 del 2007 e' citato nelle Note al comma
524.
Note al comma 526
Il testo dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e' citato nelle Note al comma 524.
Il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.
70 recante "Regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 giugno 2015, n. 127.
Note al comma 527
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 34. Aggiornamento schemi tecnici
1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni
informativi, anche in conseguenza dell'attivita' di
monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei
livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, nonche' della definizione del
livello minimo di articolazione del piano dei conti
integrato di cui all'articolo 36, comma 2, i relativi
necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente
decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonche'
la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) sono
effettuati con decreto del Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.".
Il testo dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e' citato nelle Note al comma 524.
Note al comma 530
Si riporta il testo vigente del comma 88 dell'articolo
2 della citata legge n. 191 del 2009 e successive
modificazioni:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 87. (Omissis).
88. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro
e gia' commissariate alla data di entrata in vigore della
presente legge restano fermi l'assetto della gestione
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di
rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli
obiettivi finanziari programmati, predisposti dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto
contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilita' per
la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi
della disciplina recata dal presente articolo. A seguito
dell'approvazione del nuovo piano cessano i
commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti
nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione
straordinaria commissariale alla gestione ordinaria
regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 20 dell'articolo
15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 19. (Omissis).
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della
sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in
sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli
obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
(Omissis).".
Note al comma 531
Il testo del comma 174 dell'articolo 1 della legge n.
311 del 2004 e' citato nelle Note al comma 26.
Si riporta il testo vigente del comma 77 dell'articolo
2 della citata legge n. 191 del 2009:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 76. (Omissis).
77. E' definito quale standard dimensionale del
disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento
ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il
livello del 5 per cento, ancorche' coperto dalla regione,
ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli
automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della
regione non garantiscano con la quota libera la copertura
integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o
superamento di detto standard dimensionale, la regione
interessata e' tenuta a presentare entro il successivo 10
giugno un piano di rientro di durata non superiore al
triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, per le parti non in contrasto con la
presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio
del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza,
per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure per
garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno
degli anni compresi nel piano stesso.
(Omissis).".
Il testo del comma 86 dell'articolo 2 della legge n.
191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26.
Il testo del comma 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note al comma
522.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 23. Individuazione delle responsabilita'
all'interno delle regioni nel caso di gestione integrale
del finanziamento del servizio sanitario regionale presso
gli enti di cui del servizio sanitario regionale
1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire
direttamente presso la regione una quota del finanziamento
del proprio servizio sanitario di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera b), punto i):
a) ne danno preventivamente comunicazione ai Ministeri
dell'economia e delle finanze e della salute;
b) trattano presso la regione le sole operazioni di
consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c), come disciplinato
dall'articolo 22, comma 3, lettera c). A tal fine e'
comunque formalmente individuato un responsabile presso la
regione, al quale si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 32;
c) non possono effettuare, a valere sui capitoli di
spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di
gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli
enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo
19, comma 2, lettera c). A tal fine le regioni destinano in
ciascun esercizio agli enti del servizio sanitario
regionale l'intero importo del finanziamento previsto
nell'esercizio di riferimento.".
Note al comma 532
Il testo del comma 80 dell'articolo 2 della legge n.
191 del 2009 e' citato nelle Note al comma 26.
Note al comma 534
Il testo del comma 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note al comma
522.
Note al comma 535
Si riporta il testo vigente del comma 2-sexies
dell'articolo 2 e i commi 8 e 9 dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 502 del 1992 e successive
modificazioni:
"Art. 2. Competenze regionali
1. - 2-quinquies (Omissis).
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi
direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle
unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di
cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle
peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
della regione medesima, sulle unita' sanitarie locali,
nonche' di valutazione dei risultati delle stesse,
prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di
partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'
di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e
cooperazione con la Commissione nazionale di cui al
medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento,
la possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura
massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore
dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio
preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di
credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi
contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati
dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l),
della legge 30 novembre 1998, n. 419.
(Omissis)."
"Art. 4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri
1. - 7. (Omissis).
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al
comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio.
L'eventuale avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli
investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente
e per eventuali forme di incentivazione al personale da
definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle
caratteristiche strutturali e di attivita' prescritte,
fatta salva l'autonomia dell'universita', comportano
rispettivamente il commissariamento da parte della regione
e la revoca dell'autonomia aziendale.
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda
ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unita'
sanitaria locale. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali
sono presenti piu' ospedali, questi possono essere
accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri
dell'unita' sanitaria locale e' previsto un dirigente
medico in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 17, come
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un
dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di
coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il
dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive
competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal
direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente
comma e' attribuita autonomia economico-finanziaria con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'unita'
sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni
previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.
(Omissis).".
Note al comma 536
Il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e' citato nelle Note al comma
535.
Note al comma 539
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3-bis del
citato decreto-legge n. 158 del 2012:
"Art. 3-bis. Gestione e monitoraggio dei rischi
sanitari
1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei
rischi relativi alla propria attivita', le aziende
sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne
curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie
soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la
prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri
assicurativi. Il Ministero della salute e le regioni
monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i
dati relativi al rischio clinico.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 220 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale):
"Art. 220. Attivita' ispettive e di vigilanza.
1. Quando nel corso di attivita' ispettive o di
vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di
reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova
e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle
disposizioni del codice.".
Note al comma 541
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 4
dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro della
salute n. 70 del 2015:
"Art. 1. Standard qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera
1. (Omissis).
2. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ad adottare il
provvedimento generale di programmazione di riduzione della
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale,
ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per
mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille
abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza
post-acuzie, nonche' i relativi provvedimenti attuativi,
garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per
la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli
standard di cui al presente decreto, in coerenza con le
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale
(SSN) e nell'ambito della propria autonomia organizzativa
nell'erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli
essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni.
3. (Omissis).
4. In relazione al numero dei posti letto per mille
abitanti, calcolato in base alle previsioni del comma 3,
l'allineamento e' realizzato e diventa vincolante in
incremento, solo se necessario al fine di realizzare
l'obiettivo di rispettare il tasso di ospedalizzazione del
160/1000 abitanti.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis):
"Art. 14. Disposizioni in materia di orario di lavoro
del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione
n. 2011/4185
1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono abrogati il comma 13
dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuita'
nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale
funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, attraverso una piu'
efficiente allocazione delle risorse umane disponibili
sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il
termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e
province autonome attuano appositi processi di
riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei
servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle
disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto
disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, al fine di garantire la continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i
contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in
materia di riposo giornaliero del personale del Servizio
sanitario nazionale preposto ai servizi relativi
all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo
altresi' equivalenti periodi di riposo compensativo,
immediatamente successivi al periodo di lavoro da
compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo
compensativo non sia possibile per ragioni oggettive,
adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle
more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le
disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale
dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative
dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere
applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui
al comma 1.".
Il testo del decreto del Ministro della salute n. 70
del 2015 e' citato nelle Note al comma 526.
Note al comma 542
Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 27. (Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti
periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta
nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono
superare il predetto limite per le assunzioni strettamente
necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale nonche' per le spese sostenute per lo svolgimento
di attivita' sociali mediante forme di lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal
presente comma non si applicano agli enti locali in regola
con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che
comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno
2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di
ricerca resta fermo, altresi', quanto previsto dal comma
187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
successive modificazioni. Al fine di assicurare la
continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari
della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5,
secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il
presente comma non si applica altresi', nei limiti di
cinquanta unita' di personale, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo
svolgimento della predetta attivita'; alla copertura del
relativo onere si provvede mediante l'attivazione della
procedura per l'individuazione delle risorse di cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).".
Note al comma 543
Il testo del comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge
n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma 329.
Il testo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge
n. 78 del 2010 e' citato nelle Note al comma 542.
Note al comma 544
Si riporta il testo vigente del comma 71 dell'articolo
2 della citata legge n. 191 del 2009:
"71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli
enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie
a garantire che le spese del personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o
che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per
il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004,
delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b)
per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono
comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per
l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012,
le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
comunitari o privati, nonche' le spese relative alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo vigente dei commi 3, 3-bis e 3-ter
dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 17. Razionalizzazione della spesa sanitaria
1. - 2. (Omissis).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale
riduzione della spesa di personale fino al totale
conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti
all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191
del 2009.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.
(Omissis).".
Note al comma 545
Il testo del comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge
n. 101 del 2013 e' citato nelle Note al comma 329.
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271.
Note al comma 546
Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante
"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed universita', a norma dell'articolo 6 della L. 30
novembre 1998, n. 419" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
gennaio 2000, n. 8, S.O.
Note al comma 548
Il testo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge
n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499.
Note al comma 549
Il testo del comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge
n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 499.
Note al comma 553
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 1
del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano del 10 luglio 2014:
" Art. 1 - Determinazione del fabbisogno del Servizio
sanitario n azionale e dei fabbisogni regionali - costi
standard e Livelli Essenziali di Assistenza
1. - 2. (Omissis).
3. Nell'ambito delle disponibilita' di cui al comma 1,
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si
provvede, entro il 31 dicembre 2014, all'aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza, in attuazione dei
principi di equita', innovazione ed appropriatezza e nel
rispetto degli equilibri programmati della finanza
pubblica.
(Omissis).".
Il testo del comma 556 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 410.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-septies del
citato decreto-legge n. 78 del 2015:
"Art. 9-septies. Rideterminazione del livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e
in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E.
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in data 2 luglio 2015, nonche' dagli articoli da
9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma
556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto
dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di
assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando
misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del
bilancio sanitario con il livello del finanziamento
ordinario.
3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo
sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a
98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il
contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per
la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.
4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti
dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni, sul patto di stabilita' della
regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui
all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' rideterminato, per la regione Friuli
Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di
indebitamento netto.".
Note al comma 554
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
"Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza.
1. - 6. (Omissis).
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.
(Omissis).".

Note al comma 555
Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 26. Determinazione del fabbisogno sanitario
nazionale standard
1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario
nazionale standard e' determinato, in coerenza con il
quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti
dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In
sede di determinazione, sono distinte la quota destinata
complessivamente alle regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata
legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le
quote destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale
standard corrisponde al livello di finanziamento
determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2,
comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come
rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.".
Note al comma 557
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
"Art. 1. Tutela del diritto alla salute, programmazione
sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi
di assistenza.
1. - 7. (Omissis).
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono
disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche
di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie
accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione
autorizzati dal Ministero della sanita'.
(Omissis).".
Note al comma 564
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 54 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 54. Livelli essenziali di assistenza.
1. - 2. (Omissis).
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano
i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonche' le modifiche agli
allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.".
Note al comma 565
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013, n. 44 (Regolamento recante il riordino degli
organi collegiali ed altri organismi operanti presso il
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
della legge 4 novembre 2010, n. 183), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Istituzione del Comitato tecnico sanitario e
del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale
1. Sono trasferite ad un unico organo collegiale,
denominato: «Comitato tecnico-sanitario», le funzioni in
atto esercitate dai seguenti organi collegiali e organismi:
a) [Abrogata];
b) Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale di cui all' articolo 13, comma 1, della legge
21 ottobre 2005, n. 219;
c) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di
cui all' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all'
articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
d) Comitato di valutazione dei progetti di ricerca
sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a
quaranta anni, di cui all' articolo 1, comma 814, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) Commissione per il rilascio delle licenze per la
pubblicita' sanitaria, di cui all' articolo 118, comma 2,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni;
f) Commissione unica sui dispositivi medici, di cui
all' articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
g) Commissione interministeriale di valutazione in
materia di biotecnologie, di cui all' articolo 14 del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive
modificazioni;
h) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di cui all' articolo 3 della legge 14 dicembre
2000, n. 376, e successive modificazioni;
i) Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo a livello regionale e
aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma
13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
l) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, di
cui all' articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n.
135;
m) Consulta del volontariato per la lotta contro
l'AIDS, di cui all' articolo 1, comma 809, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
n) Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o) Commissione nazionale per lo studio delle tematiche
connesse all'attuazione dei principi contenuti nella legge
15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire
l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore,
di cui all' articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010,
n. 38.
(Omissis)."
"Art. 3. Composizione del Comitato tecnico-sanitario
1. Il Comitato tecnico-sanitario e' nominato con
decreto del Ministro della salute ed e' cosi' composto:
a) cinquantanove membri designati dal Ministro della
salute;
b) due membri designati dal Ministro dell'economia e
della finanze;
c) un membro designato dal Ministro dello sviluppo
economico;
d) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e) un membro designato dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali;
f) due membri designati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
g) un membro designato del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
h) due membri designati dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
i) un membro designato dal Ministro dell'interno;
l) un membro designato dal Ministro degli affari
esteri;
m) quattro membri designati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri;
n) trentaquattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
o) due membri designati dall'Istituto superiore di
sanita';
p) un membro designato dall'Agenzia italiana del
farmaco;
q) un membro designato dall'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali;
r) un membro designato dall'Agenzia nazionale per la
protezione ambientale;
s) un membro designato dal CONI;
t) un membro designato dal Comando carabinieri per la
tutela della salute;
u) il direttore del Centro nazionale sangue;
v) quattro rappresentanti delle associazioni e
federazioni dei donatori volontari di sangue,
rappresentative a livello nazionale;
z) due rappresentanti delle associazioni dei pazienti
emopatici e politrasfusi;
aa) due rappresentanti delle societa' scientifiche del
settore trasfusionale;
bb) un membro designato dalla Federazione delle
Societa' medico-scientifiche italiane;
cc) un membro designato dalla Federazione degli ordini
dei farmacisti italiani;
dd) un membro designato dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
ee) trentatre' rappresentanti delle associazioni di
volontariato operanti nel settore della lotta contro
l'AIDS.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'Allegato 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 44 del 2013, come
modificato dalla presente legge:
"Allegato 1
Elenco degli organi collegiali e degli altri organismi
attualmente operanti presso il Ministero della salute
1. Commissione consultiva per i biocidi, di cui all'
articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
174, e successive modificazioni;
2. Commissione per il rilascio delle licenze per la
pubblicita' sanitaria, di cui all' articolo 118, comma 2,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni;
3. Commissione unica sui dispositivi medici, di cui
all' articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni;
4. Comitato rappresentanza degli assistiti, di cui all'
articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1980, n. 620, fino alla data di cui all' articolo 4,
comma 91, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
5. Commissione interministeriale di valutazione in
materia di biotecnologie, di cui all' articolo 14 del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive
modificazioni;
6. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita'
sportive, di cui all' articolo 3 della legge 14 dicembre
2000, n. 376, e successive modificazioni;
7. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, di cui all' articolo 57, commi da 01 a 05,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
8. Consulta delle associazioni dei consumatori e dei
produttori in materia di sicurezza alimentare, di cui all'
articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
9. Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei
programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo a livello regionale e
aziendale, come previsto dall'articolo 15-quattuordecies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma
13, della legge 3 agosto 2007, n. 120;
10. Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale di cui all' articolo 13, comma 1, della legge
21 ottobre 2005, n. 219;
11. Nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui
medicinali veterinari, di cui all' articolo 88 del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193;
12. Commissione nazionale per l'attuazione dei principi
contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante
disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore, di cui all' articolo 9, commi 1 e
2, legge 15 marzo 2010 n. 38;
13. Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS,
di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990,
n. 135;
14. Consulta del volontariato per la lotta contro
l'AIDS, di cui all' articolo 1, comma 809, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
15. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attivita' di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
16. Comitato di valutazione dei progetti di ricerca
sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a
quaranta anni, di cui all' articolo 1, comma 814, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
17. Consiglio superiore di sanita', di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, e successive
modificazioni e all' articolo 1, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
18. Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di
cui all' articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, al decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio
2007, all' articolo 1, comma 2, decreto del Presidente
della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
19. Commissione unica per la dietetica e la nutrizione
di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;
20. Commissione consultiva per i fitosanitari, di cui
all' articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194, e successive modificazioni;
21. Commissione consultiva del farmaco veterinario, di
cui all' articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193;
22. [Soppresso];
23. Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e all' articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108;
24. Centro nazionale per la prevenzione e il controllo
delle malattie, di cui all' articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, e all' articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138;
25. Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di
cui all' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni e all'
articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;
26. Commissione tecnica mangimi, di cui all' articolo
9, comma 1, della legge 15 febbraio 1963, n. 281;
27. Commissione tecnica nazionale per la protezione
degli animali da allevamento e da macello, di cui all'
articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;
28. Commissione nazionale per i trapianti allogenici da
non consanguineo, di cui all' articolo 9 della legge 6
marzo 2001, n. 52;
29. Commissione medica di appello, di cui all' art. 38
del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre
1988, n. 566, come disciplinata dai regolamenti ENAC,
emanati in attuazione dell'articolo 734 del codice della
navigazione;
30. Centro nazionale di lotta ed emergenza contro
malattie animali e Unita' centrale di crisi, di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e all' articolo 7, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108.".
Note al comma 566
Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'articolo
1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive
modificazioni:
"170. Con cadenza triennale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
le tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale
sono definite dall'accordo stipulato ai sensi dell'articolo
4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Per la
revisione delle tariffe massime per le predette prestazioni
di assistenza termale e' autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al
relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.".
Note al comma 567
Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'articolo
8 della citata legge n. 537 del 1993, e successive
modificazioni:
"Art. 8. (Disposizioni in materia di sanita')
1. - 15. (Omissis).
16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta'
superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno
precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di
trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
minimo di eta' superiore a 60 anni ed i loro familiari a
carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo, riferito all'anno precedente,
inferiore a L. 16 milioni, incrementato fino a L. 22
milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un
ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le
esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da
apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanita' 1° febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni e integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso
decreto.".
Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
n. 329 recante "Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile
1998, n. 124" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre
1999, n. 226, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
52 della citata legge n. 289 del 2002:
"Art. 52. Razionalizzazione della spesa sanitaria.
1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell'ambito degli
accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24
ottobre 2000, n. 323, sara' fissata la misura dell'importo
massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di
cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni
di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa
predetta.
(Omissis).".
Il testo del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 323
del 2000 e' citato nelle Note al comma 301.
Note al comma 568
Si riporta il testo vigente del comma 167 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"167. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 229
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2015.".
Il testo del comma 556 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 410.
Il testo del comma 1 dell'articolo 9-septies del
decreto-legge n. 78 del 2015 e' citato nelle Note al comma
553.
Note al comma 569
Si riporta il testo vigente dei commi 10 e 11
dell'articolo 9-ter del citato decreto-legge n. 78 del
2015:
"Art. 9-ter. Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci
1. - 9. (Omissis)
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa,
ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa
dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il
comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
15 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 2. (Omissis).
3. A decorrere dall'anno 2013 l'onere a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive modificazioni,
e' rideterminato nella misura dell'11,35 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di
farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di sforamento di tale tetto continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di ripiano di
cui all'articolo 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali
importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati
alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sforamento
del tetto registrato nelle singole regioni e, per il
residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole
regioni al riparto della quota indistinta delle
disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario
nazionale.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 593 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"593. Per gli anni 2015 e 2016 nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto
rimborso e' alimentato da:
a) un contributo statale alla diffusione dei predetti
medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno
2015;
b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione
di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai
sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e
500 milioni di euro per l'anno 2016.".
Note al comma 574
Si riporta il testo del comma 14 dell'articolo 15 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. - 13. (Omissis).
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del
Patto per la salute sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10
luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali
fra le regioni per il governo della mobilita' sanitaria
interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la
salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga
ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire,
in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario
connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adottare misure alternative, volte, in
particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di
bassa complessita' erogate in regime ambulatoriale, di
pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione
e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati
accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli
obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonche' gli
obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono
contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo
finanziario anche misure alternative a valere su altre aree
della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita' e i relativi criteri di
appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita' i
ricoveri individuati come "ad alta complessita'"
nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la
compensazione della mobilita' sanitaria, sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di
propria competenza di compensazione della maggiore spesa
sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in
carico dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle
regioni di residenza dei medesimi pazienti e al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari
finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio,
le regolazioni in materia di compensazione della mobilita'
sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilita'
finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni
pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore
delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di
ciascuna regione. Qualora nell'anno 2011 talune strutture
private accreditate siano rimaste inoperative a causa di
eventi sismici o per effetto di situazioni di insolvenza,
le indicate percentuali di riduzione della spesa possono
tenere conto degli atti di programmazione regionale
riferiti alle predette strutture rimaste inoperative,
purche' la regione assicuri, adottando misure di
contenimento dei costi su altre aree della spesa sanitaria,
il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto dal
presente comma. La misura di contenimento della spesa di
cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(Omissis).".
Note al comma 578
Si riporta il testo del comma 171 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"171. Ferma restando la facolta' delle singole regioni
di procedere, per il governo dei volumi di attivita' e dei
tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi
nazionali, degli importi tariffari praticati per la
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, e'
vietata, nella remunerazione del singolo erogatore,
l'applicazione alle singole prestazioni di livelli di
remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza
del paziente, indipendentemente dalle modalita' con cui
viene regolata la compensazione della mobilita' sia
intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e
gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in
violazione di detto principio.".
Note al comma 579
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge
n. 154 del 2008 e' citato nelle Note al comma 271.
Note al comma 582
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
2-ter del citato decreto-legge n. 81 del 2004:
"Art. 2-ter. 1. - 2. (Omissis).
3. Per le attivita' dei Centri di riferimento
interregionali per i trapianti, di cui all' articolo 10
della legge 1° aprile 1999, n. 91, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2004, di
euro 4.195.000 per l'anno 2005 e di euro 4.240.000 a
decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui
destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca
ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di
funzionamento del Centro. Le somme sono ripartite con
accordo sancito, su proposta del Ministro della salute, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 307 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
"Art. 2. 307. Per consentire ai centri regionali per i
trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1º aprile
1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi
finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza
della rete trapiantologica, e' autorizzata, a partire dal
2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al
presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal
2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138.".

Note al comma 583
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 (Attuazione
della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di
rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti
destinati a trasfusioni e la notifica di effetti
indesiderati ed incidenti gravi):
"Art. 12. Oneri finanziari.
1. Agli oneri di cui al presente decreto, al netto dei
risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal
consolidamento di attivita' gia' svolte dalle
amministrazioni interessate, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2007, 3 milioni di euro per l'anno 2008, e 1,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a
valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a
tale fine, vengono versate allo stato di previsione
dell'entrata per la successiva riassegnazione, in deroga, a
decorrere dall'anno 2008, all' articolo 1, comma 46, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 67.000
annui, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero della difesa e, per i restanti importi ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (Attuazione della
direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE
per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi
trasfusionali):
"Art. 5. Oneri di spesa.
1. Agli oneri di cui al presente decreto, al netto dei
risparmi derivanti dalla razionalizzazione e dal
consolidamento di attivita' gia' svolte dalle
amministrazioni interessate, pari a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 6 milioni di euro per l'anno 2008 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere
sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'
articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale
fine, vengono versate allo stato di previsione dell'entrata
per la successiva riassegnazione, in deroga, a decorrere
dall'anno 2008, all' articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, quanto ad euro 80.000 annui, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
della difesa e, per i restanti importi, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della
salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Note al comma 584
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211
(Interventi urgenti per il contrasto della tensione
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
2012, n. 9:
"Art. 3-ter. Disposizioni per il definitivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
1. - 6. (Omissis).
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli
oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma
6, e' autorizzata la spesa nel limite massimo complessivo
di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante riduzione degli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
dei programmi del Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 24
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, mediante
riduzione degli stanziamenti relativi alle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del
Ministero della giustizia.
(Omissis).".
Note al comma 586
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante "Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55.
Note al comma 589
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 7. Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di
progetto.
1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica
- Finanza di progetto, di seguito denominata «Unita'».
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno
delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di
finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali
privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica
prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire
supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE
su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle
necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la
realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui
all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni.
4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di
valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai
soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
e nelle attivita' di indizione della gara e della
aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le
modalita' previste dall'articolo 37-quater della citata
legge n. 109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro
degli interventi individuati dalla programmazione triennale
dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con
propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita',
scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni
dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di
un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza
nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei
settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e
giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una
sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare
delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione
annuale sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati
conseguiti.".
Note al comma 590
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini
relativi ad adempimenti tributari e contributivi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50:
"Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile
1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione
dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto
che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San
Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice
sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del
17 e 19 gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi
territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato
1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel
periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da
eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere
alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato
di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i
soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita'
di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014,
ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato
1-bis, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei
territori indicati ai commi 1 e 1 -bis, per il periodo
compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso
tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano
sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di
pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, se versati entro il 31 ottobre
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
presente comma, sono altresi' sospesi fino al 31 ottobre
2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli
atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e
decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari,
ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le
amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di
professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale
che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli
eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti
non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi
e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del
capitale sociale.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo,
non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro
dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione
degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del
comma 2.
4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo,
Albareto, La Rocca e Navicello, nonche' per i territori dei
comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a
condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l'inagibilita', anche temporanea, della casa di abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda o dei terreni
agricoli. L'autorita' comunale, verificato il nesso di
causalita' tra l'evento e la dichiarazione del
contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione
all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei
successivi 20 giorni.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri
derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di
scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari
delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie
alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti
dall'attivita' di monitoraggio mediante l'utilizzo delle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi
comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla
ridefinizione degli interventi programmati.
5. I rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali sono
classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il
codice CER 20.03.99. I Presidenti delle regioni interessate
o i loro delegati definiscono le modalita' di raccolta,
trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione
finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga
e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si
avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la
protezione ambientale (ARPA) e dei gestori del Servizio
Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani
che abbiano il carattere della pericolosita' i Presidenti
delle regioni interessate o i loro delegati dispongono le
misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con
i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo
del Dipartimento della Protezione civile ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni.".
7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento,
il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema
nazionale di protezione civile nonche' al fine di
assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente
articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della
contrattazione integrativa riguardante il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al
2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al
personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e
delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi
operativi del Dipartimento della protezione civile nonche'
presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni
Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed
emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo
Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle
integrazioni al trattamento economico accessorio previste
dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011,
dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004,
dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006,
e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di
1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il
disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.".
Note al comma 592
Si riporta il testo vigente del secondo comma
dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222
(Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi):
"Art. 47. (Omissis).
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
(Omissis).".
Note al comma 595
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63.
Note al comma 596
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada):
"Art. 34. Oneri supplementari a carico dei mezzi
d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. - 3. (Omissis).
4. Il regolamento determina le modalita' di
assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3,
agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura
delle spese per le opere connesse al rinforzo,
all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
72 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada):
"Art. 72. - Oneri supplementari a carico dei mezzi
d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali
1. - 2. (Omissis).
3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'art. 34,
comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di
determinazione annuale delle quote di trasferimenti da
effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni tiene conto
delle somme acquisite ai sensi dell'art. 34, comma 4, del
codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari
interessino sia le strade statali che la viabilita' minore,
in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10
al compartimento ANAS competente per territorio operativo.
(Omissis).".
Note al comma 597
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 201
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 201. Notificazione delle violazioni
1. (Omissis).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad
eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi
di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a
distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati
ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree
pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade
riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo
17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli
articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171,
193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o
apparecchiature di rilevamento.
(Omissis).".
Note al comma 599
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in
materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1-bis. Sospensione di adempimenti e versamenti
tributari nell'isola di Lampedusa
1. In considerazione del permanente stato di crisi
nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli
adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto
dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo
10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e'
prorogato al 15 dicembre 2016. Gli adempimenti tributari di
cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono
effettuati con le modalita' e con i termini stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate."
Note al comma 600
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9-bis della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza):
"Art. 9-bis.
1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o
dichiarazione dell'interessato deve essere comunque
allegata la certificazione comprovante il possesso dei
requisiti richiesti per legge.
2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto,
riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono
soggette al pagamento di un contributo di importo pari a
200 euro.
3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma
2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento
di progetti del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e
alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di
immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi
finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla
copertura degli oneri connessi alle attivita' istruttorie
inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo
Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza.".
Note al comma 601
Il testo del comma 431 dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 160.
Note al comma 602
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la
trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina
della contribuzione volontaria e della contribuzione
indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 12. Destinazione volontaria del due per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
1. - 3-bis. (Omissis).
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di
euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno
2015, 17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in
apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
(Omissis).".
Note al comma 603
Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 13-bis
del citato decreto-legge n. 78 del 2015:
"Art. 12. Zone franche urbane - Emilia
1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17
gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio
2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1ºagosto 2012,
n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la
zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La perimetrazione della zona franca comprende i centri
storici o centri abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto,
Camposanto, Medolla, San Prospero, San Felice sul Panaro,
Finale Emilia, comune di Modena limitatamente ai centri
abitati delle frazioni di la Rocca, San Matteo, Navicello e
Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi
di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico,
Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese
localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1
con le seguenti caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi
di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del
Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attivita', come
individuati dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95,
96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione
dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal
decreto di cui al comma 8, purche' la data di costituzione
dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona
franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare
delle agevolazioni di cui al presente articolo sono
concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente
articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2
devono avere la sede principale o l'unita' locale
all'inter-no della zona franca e rispettare i limiti e le
procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di
cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono
beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati
dal comma 3, nonche' nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse
esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto e per quello
successivo.
7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi
dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata all'attuazione
del presente articolo.
L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma
costituisce limite annuale per la fruizione delle
agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni
di Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del
10 per cento delle risorse stanziate per ogni annualita'.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."
"Art. 13-bis. Istituzione di una zona franca nella
regione Sardegna
1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel
territorio dei comuni della regione Sardegna colpiti
dall'alluvione del 18-19 novembre 2013 per il quale e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione
del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016.
La definizione della perimetrazione della zona franca e
delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno
della medesima e' stabilita con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti la regione Sardegna
e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Ai fini di cui al presente articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'
incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al
relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.".
Il testo dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 66
del 2014 e' citato nelle Note al comma 452.
La delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 recante
"Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e
ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e
articolo 2, legge n. 244/2007)" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2009.
Note al comma 604
Si riporta il testo vigente dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
"Art. 37. Finanziamento delle agevolazioni in favore
delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo
Convergenza
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
coesione nonche' la destinazione di risorse proprie
regionali possono prevedere il finanziamento delle
tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d)
del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese
di micro e piccola dimensione localizzate o che si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al
comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE
n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in quelle valutate
ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui
all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del
2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo
«Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
successive modificazioni.
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui
all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui
all'obiettivo «Convergenza» per le quali e' stata gia'
avviata una procedura di riconversione industriale, purche'
siano state precedentemente utilizzate per la produzione di
autovetture e abbiano registrato un numero di addetti,
precedenti all'avvio delle procedure per la cassa
integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unita'.
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2013.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui
al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti
dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di
cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n.
296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta
municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del
comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini
di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si
applicano altresi' sperimentalmente ai comuni della
provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi
di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma «Piano Sulcis». La relativa copertura e' disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano
Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012,
come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato
ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del
presente comma ed alla individuazione delle risorse
effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di
spesa.".
Si riporta il testo vigente del comma 45 dell'articolo
23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
"Art. 23. Norme in materia tributaria
1. - 44. (Omissis).
45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce
zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a
343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva
compatibilita' comunitaria della presente disposizione, la
sua efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione
comunitaria.
(Omissis).".
Note al comma 605
Si riporta il testo vigente del comma 1, 4 e 5
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale), come modificato dal comma 606 della presente
legge:
"Art. 13. Finanziamento
1. Per il finanziamento delle attivita' e
dell'organizzazione degli istituti di patronato e di
assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e
all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e
quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed
integrative delle stesse, delle attivita' di patronato
relative al conseguimento delle prestazioni di carattere
socio-assistenziale, comprese quelle in materia di
emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i criteri
di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al
comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo
0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
2. - 3. (Omissis).
4. A decorrere dall'anno 2002, al fine di assicurare
tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza
sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento,
gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per
cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime
unita' previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo
approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per
l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato, in relazione alle somme
effettivamente affluite all'entrata, per effetto
dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come
risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.
5. In ogni caso, e' assicurata agli istituti di
patronato l'erogazione delle quote di rispettiva
competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma
4, entro il primo trimestre di ogni anno e una ulteriore
erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale
assegnazione disposta con la legge di assestamento del
bilancio dello Stato di cui al comma 4.
(Omissis).".
Note al comma 606
Il testo del comma 5 dell'articolo 13 della legge n.
152 del 2001 e' citato nelle Note al comma 605.
Note al comma 607
Si riporta il testo dell'articolo 16 della citata legge
n. 152 del 2001, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Commissariamento e scioglimento.
1. In caso di gravi irregolarita' amministrative o di
accertate violazioni del proprio compito istituzionale, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un
commissario per la gestione straordinaria delle attivita'
di cui all'articolo 8.
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e'
sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui
all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il
riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o
siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un
disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato
dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in
grado di funzionare;
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni
consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento
di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia
sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via
definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le
disposizioni di cui alla presente lettera trovano
applicazione nei confronti degli istituti di patronato
riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque
anni alla data di entrata in vigore della presente
disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016,
definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita',
oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto Stati
stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle
organizzazioni sindacali agricole.".
Note al comma 610
Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
"Art. 42-quinquies. Durata dell'ufficio
La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata
di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla
scadenza, per una sola volta.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni (Istituzione del giudice di pace):
"Art. 7. Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace.
1. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento
dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le
funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e
puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro
anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di
pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in
applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per
un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la
cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma
1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
(Omissis).".
Note al comma 611
Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici.
1. - 78. (Omissis).
79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di
legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa
Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la
relativa Procura generale, nonche' a quelli in servizio
presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,
compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese,
escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal
distretto della corte d'appello di Roma.
(Omissis).".
Note al comma 613
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 245 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado),
come modificato dalla presente legge:
"245. 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente
decreto, in forza delle quali possono essere addetti al
tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso
il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano
fino a quando non sara' attuato il complessivo riordino del
ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma
dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e
comunque non oltre il 31 maggio 2016.".

Note al comma 614
Si riporta il testo vigente del comma 96 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"96. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per
l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il
completamento del processo telematico.".
Note al comma 615
Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 30
marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1981), come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Nell'ambito degli investimenti che possono
essere effettuati ai sensi della vigente normativa in
materia di finanza locale, gli enti locali possono
contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per
l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari
ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni,
completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici,
nonche' di edifici di proprieta' comunale e delle
amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a
sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a
trattativa privata, di edifici in costruzione o gia'
costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare,
completare o ampliare per renderli idonei all'uso
giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con
prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con
la riforma della procedura penale.
I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per
fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da
destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
I mutui suddetti possono essere altresi' impiegati, nel
caso in cui il finanziamento e' stato concesso ma non
ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere
di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione,
ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici
pubblici da destinare a finalita' anche differente
dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di
intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero
della giustizia, e' funzionale alla realizzazione di
progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti
locali ai quali e' stato concesso il finanziamento devono
presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere
favorevole del Ministero della giustizia, istanza di
autorizzazione all'impiego degli importi anche per le
destinazioni diverse da quelle per le quali era stato
concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi
siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti
dal finanziamento interamente assolti nei confronti della
Cassa depositi e prestiti, l'immobile puo' essere destinato
dall'amministrazione interessata a finalita' diverse
dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del
Ministero della giustizia.
Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la
Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri
derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di
edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai
precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla
richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del
segretario comunale o del segretario provinciale, che il
progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere
favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a
promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la
presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove
occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche',
nell'ambito delle predette disponibilita', si possa
raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e
giustizia informa il Parlamento sul piano di massima
predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal
terzo comma.
Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al
presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1978, n. 43.
L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente
articolo e assunto a carico del bilancio dello Stato.".
Note al comma 616
Si riporta il testo del comma 99-bis dell'articolo 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento
di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del
commissario straordinario di cui al medesimo comma sono
prorogati fino al 31 dicembre 2016. Entro il 28 febbraio
2016, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le
modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui
al periodo precedente.".
Note al comma 617
Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione
giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132, come modificato dalla presente legge:
"Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia di uffici
giudiziari
1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2016, per le
attivita' di custodia, telefonia, riparazione e
manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui
al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
per cento, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno
2016 della dotazione ordinaria del capitolo di nuova
istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
Note al comma 618
Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del citato
decreto-legge n. 83 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 21-bis. Incentivi fiscali alla
degiurisdizionalizzazione
1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto
il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel
procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
nonche' alle parti che corrispondono o che hanno
corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di
cui al capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto, in
caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione
dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato
al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di
spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 marzo 2016, sono stabiliti le
modalita' e la documentazione da esibire a corredo della
richiesta del credito di imposta e i controlli
sull'autenticita' della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica
all'interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno
successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui
al comma 1, l'importo del credito di imposta effettivamente
spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui
ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle
risorse stanziate e trasmette, in via telematica,
all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i
relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito di imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi ed e' utilizzabile a decorrere
dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al
comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, nonche', da parte delle
persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di
lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il credito di imposta non da' luogo a rimborso e non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Per l'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Note al comma 619
Si riporta il testo vigente dell'articolo 26 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 26. Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti
capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco dei
capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito
articolo, con la legge del bilancio.".
Note al comma 620
Si riporta il testo vigente del comma 318 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"318. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
eventualmente necessari, anche sul piano internazionale,
per rinegoziare i termini degli accordi internazionali
concernenti la determinazione dei contributi volontari e
obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte, per un importo complessivo pari a
25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a
decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di
spesa si intendono ridotte per gli importi indicati
nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a
decorrere dall'anno 2015, non e' ammesso il ricorso
all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.".
Note al comma 621
Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante
"Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n.
110.
Si riporta il testo dell'articolo 29 della sezione III
del citato decreto legislativo n. 71 del 2011, come
modificato dalla presente legge:


"Sezione III

PASSAPORTI, DOCUMENTI DI IDENTITA' E VISTI

Passaporto. Il contributo da esigersi per Art. il passaporto e la relativa tassa di concessione 27 governativa, se dovuta, sono uguali a quelli
previsti per il rilascio sul territorio nazionale (21)
Art. Carta d'identita'. Il diritto fisso e' uguale 28 a quello da corrispondersi in territorio
nazionale (21) Art. Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese 29 amministrative per il trattamento della domanda di
visto su passaporti ordinari e collettivi (22):
transito aeroportuale (tipo A) euro 60,00
transito (tipo C) euro 60,00
breve durata (1-90 giorni) (tipo C) euro 60,00
ingressi multipli, validita' 1-5 anni (tipo C) euro 60,00
validita' territoriale limitata (tipi A e C) euro 60,00
rilasciato in frontiera (tipi A e C) euro 60,00
visto nazionale per soggiorni di lunga durata
(tipo D) euro 116,00
per persona
(importo fissato
dai singoli
Stati membri)
(23)

visto nazionale (tipo D) per motivi di studio : euro 50.


Note al comma 623
Si riporta il testo vigente del comma 568 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006:
"568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno
provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di
cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto
del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10 milioni
di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero."
Si riporta il testo vigente del comma 58 dell'articolo
2 della citata legge n. 244 del 2007:
"58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le
entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568,
della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di
40 milioni di euro, nonche' quota parte delle dotazioni
delle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione
degli uffici all'estero.".
Note al comma 624
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi
1311, 1312 e 1314, della citata legge n. 296 del 2006:
"1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale
dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30
luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero,
procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonche',
previa analisi comparativa di costi e benefici, alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la
dismissione."
"1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari
esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311,
individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite
dell'Agenzia del demanio."
"1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che ne verifica la compatibilita' con gli
obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita presentato all'Unione europea, una
quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti
dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, puo'
essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre
1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati
all'estero.".
Note al comma 625
Si riporta il testo vigente dell'articolo 651 del
citato decreto legislativo n. 297 del 1994:
"Art. 651. Supplenze di insegnamento
1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli
articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici
possono conferire con motivato provvedimento supplenze
temporanee a norma del presente articolo.
2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di
personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo
di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo
la normativa italiana, vistate dall'autorita' consolare,
relativamente a:
a) personale residente nel Paese ospite;
b) personale non residente nel Paese ospite.
3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale
di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento e'
disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non
sia possibile nominare personale residente, o qualora nel
Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in
materia, le supplenze possono essere conferite al personale
di cui al comma 2, lettera b).
4. La retribuzione dei supplenti e' determinata in
relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per
il personale di cui al comma 2, lettera a), essa e'
equivalente a quella che percepirebbe in territorio
metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole,
alla retribuzione corrisposta localmente per analoga
attivita'. Per il personale di cui al comma 2, lettera b),
essa e' invece determinata sulla base dei criteri fissati
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con
riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.
5. Il personale supplente, residente o non residente,
e' nominato per il tempo strettamente necessario ad
assicurare l'attivita' didattica.
6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti
nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero
di giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni
di cui all'articolo 636.".

Note al comma 626
Si riporta il testo vigente del comma 4-septies
dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 4. Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle
Pubbliche Amministrazioni
1. - 4-sexies. (Omissis).
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2,
comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze
accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato
mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre
2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle
competenze fisse, compreso il personale supplente breve
nominato dai dirigenti scolastici.
(Omissis).".
Il testo del comma 601 dell'articolo 1 della legge n.
296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 230.
Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204
del 1998 e' citato nelle Note al comma 373.
Note al comma 630
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 537
del 1993 e' citato nelle Note al comma 261.
Note al comma 631
Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'articolo
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee), convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166:
"Art. 19-ter. Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime
1. - 15. (Omissis).
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
(Omissis).".
Note al comma 632
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
39 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti):
"Art. 39. (Realizzazione del piano triennale per
l'informatica)
1. (Omissis).
2. Per la gestione e lo sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nonche' per la realizzazione
di un programma di sperimentazione avente la durata di un
anno di sistemi innovativi di rilevazione e controllo
automatizzato dei percorsi effettuati in aree urbane ed
extraurbane dai veicoli che trasportano merci pericolose,
al fine di monitorare e validare le migliori tecnologie in
materia, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali
di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per
l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004.
(Omissis).".
Note al comma 633
Si riporta il testo vigente del comma 1230
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
"1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse
sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso
le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilita' interno.".
Note al comma 634
Si riporta il testo del comma 38 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e
sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali
rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di progetti
innovativi di prodotti e di processi nel campo navale
avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina
europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n.
2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, e'
autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a
decorrere dall'esercizio 2014.".
Note al comma 635
Si riporta il testo del comma 374 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"374. Il Ministero della difesa assicura la
realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli
immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere
residenziale, tali da determinare un miglioramento dei
saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a
220 milioni di euro nell'anno 2015, a 300 milioni di euro
nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017. A
tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato e non si da' luogo a
riassegnazione. Nelle more del versamento dei predetti
proventi all'entrata del bilancio dello Stato, gli importi
di 220 milioni di euro per l'anno 2015, di 300 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per l'anno
2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare
comunque una riduzione in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al
primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base degli importi che affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato, provvede al contestuale
disaccantonamento, nonche' alla riduzione delle risorse
necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo
di cui al primo periodo.".
Note al comma 636
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
del citato decreto-legge n. 101 del 2013:
"Art. 1. Disposizioni per l'ulteriore riduzione della
spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica
amministrazione
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per
il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato
articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il
limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di
autovetture.
(Omissis).".
Note al comma 637
Si riporta il testo del comma 667 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte
II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono da considerare giornali, notiziari
quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e
periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice
ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto
fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.".
Note al comma 638
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi.
1. - 4. (Omissis).
 


5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
Note al comma 639
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63.
Note al comma 641
Si riporta il testo del comma 56 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"56. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una
dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10
milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno
delle imprese che si uniscono in numero almeno pari a
cinque in associazione temporanea di imprese (ATI) o in
raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di
impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di
attivita' innovative al fine di operare su manifattura
sostenibile e artigianato digitale, alla promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione
di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e
forme di collaborazione tra tali realta' produttive.".
Note al comma 642
Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"57. Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di
cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive
indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado
anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di
ricerca pubblici, universita', istituzioni scolastiche
autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza
del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi
proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai
fini della loro ammissibilita', i programmi devono avere
durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i
seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e
hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il
trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza,
agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realta'
innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione
digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione
digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realta' artigianali o reti
manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione
digitale.".
Note al comma 644
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 8
dell'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98:
"Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1. Per consentire nell'anno 2013 la continuita' dei
cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti
contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione
complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335
milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per
l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535
milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per
l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti presenta semestralmente alle Camere una
documentazione conoscitiva e una relazione analitica
sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.
2. - 7. (Omissis).
8. Per innalzare il livello di sicurezza degli edifici
scolastici, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina
fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014
al 2016 a un piano di interventi di messa in sicurezza
degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici
scolastici, anche con strumenti previsti dall'articolo 53,
comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e i Ministeri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 133 della
citata legge n. 388 del 2000:
"Art. 133. Contributo per le spese di trasporto alle
piccole e medie imprese siciliane.
1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole,
estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad
eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un
contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei
limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
site nel territorio della regione Sicilia e destinati al
restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per
cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5
per cento per ciascun anno.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione
tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e
della navigazione e il presidente della regione, da
definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno
le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale alla regione Sicilia e l'entita' del
cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al
presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
decorrere dall'anno 2002.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 49 della legge n. 66
del 2014 e' citato nelle Note al comma 489.
Note al comma 645
Si riporta il testo vigente dell'elenco 2 allegato alla
citata legge n. 147 del 2013:


ELENCO 2
(articolo 1, comma 577)

---------------------------------------------------------------------
Norma | Credito --------------------------------------------------------------------- Testo unico delle disposizioni concernenti |Credito per il pagamento l'imposta sulle successioni e donazioni, di|dell'imposta mediante cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,|cessione di beni n. 346, articolo 39 |culturali e opere --------------------------------------------------------------------- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1,|Credito d'imposta per commi da 285 a 287 |l'erogazione di borse di
|studio a studenti
|universitari --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, |Credito d'imposta convertito, con modificazioni, dalla legge |agevolazione titolari 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1 |licenza taxi-noleggio
|con conducente --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, |Credito d'imposta convertito, con modificazioni, dalla legge |agevolazione sul gasolio 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma|per autotrazione degli 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, |autotrasportatori n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge | 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con | modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, | n. 75, articolo l, comma 4, ultimo | periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, | n. 98, convertito, con modificazioni, dalla| legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, | comma 50-quater, ultimo periodo; | decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, | convertito, con modificazioni, dalla legge | 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, | comma 4 | --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, |Credito d'imposta per convertito, con modificazioni, dalla legge |l'acquisto di veicoli 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1 |alimentati a metano o GPL
|o a trazione elettrica o
|per l'installazione di
|impianti di alimentazione
|a metano e GPL --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo 26 febbraio 1999, |Credito d'imposta n. 60, articolo 20, comma 1 |esercenti sale
|cinematografiche --------------------------------------------------------------------- Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2,|Credito d'imposta comma 12 |agevolazione sulle reti
|di teleriscaldamento --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, |Crediti d'imposta fruiti convertito, con modificazioni, dalla legge |dalle imprese armatrici 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma |per la salvaguardia 1-bis; legge 22 dicembre 2008, n. 203, |dell'occupazione della articolo 2, comma 2; legge 30 dicembre |gente di mare 2004, n. 311, articolo 1, comma 504 | --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, |Credito d'imposta sui convertito, con modificazioni, dalla legge |costi sostenuti per 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1|attivita' di sviluppo,
|produzione,
|digitalizzazione e
|promozione di
|registrazioni
|fonografiche o
|videografiche musicali --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, |Credito d'imposta per convertito, con modificazioni, dalla legge |l'offerta on-line 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, |di opere dell'ingegno comma 1 | --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, |Credito di imposta a convertito, con modificazioni, dalla legge |favore delle imprese che 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1 |finanziano progetti di
|ricerca, in Universita'
|ovvero enti pubblici di
|ricerca --------------------------------------------------------------------- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13|Credito d'imposta
|agevolazione nuove
|iniziative
|imprenditoriali --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, |Credito d'imposta a convertito, con modificazioni dalla legge |favore delle imprese per 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, |la ricerca scientifica comma 13 | --------------------------------------------------------------------- Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8 |Credito d'imposta in
|favore di imprese
|produttrici prodotti
|editoriali --------------------------------------------------------------------- Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, |Crediti d'imposta per convertito, con modificazioni, dalla legge |investimenti in 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11; |agricoltura legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,| comma 1088 | --------------------------------------------------------------------- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60|Credito d'imposta per
|investimenti in
|agricoltura --------------------------------------------------------------------- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,|Credito d'imposta settore comma 271, comma 1075 |agricolo aree
|svantaggiate - credito
|d'imposta sugli acquisti
|di beni strumentali --------------------------------------------------------------------- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1,|Credito d'imposta per le comma 56 |imprese nel mezzogiorno ---------------------------------------------------------------------



Note al comma 646
Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle Note al
comma 107.
Note al comma 648
Si riporta il testo vigente del comma 150 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.".
Note al comma 649
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
17 della citata legge n. 400 del 1988:
"Art. 17. Regolamenti.
1. - 2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e' citato nelle Note al
comma 107.
Note al comma 651
Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 marzo 2006 relativo
all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica
i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio e' pubblicato nella GUUE n. L 102 dell'
11.4.2006, pagg. 1-14.
Note al comma 652
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
"Art. 66. Imprese minori
1. - 4. (Omissis).
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per
quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime
imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua
di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente
dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e
conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi
effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto
delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di
cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i
documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento.".
Si riporta il testo vigente del comma 106 dell'articolo
1 della citata legge n. 266 del 2005:
"106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui
ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l'anno 2006.".
Note al comma 656
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 99. Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali
1. (Omissis).
2. La progettazione, esecuzione, manutenzione e
gestione delle strade di cui al comma 1 puo' essere
affidata temporaneamente, dagli enti territoriali cui la
funzione viene conferita, all'Ente nazionale per le strade
(ANAS), sulla base di specifici accordi.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 68 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"68. Al fine di assicurare la manutenzione
straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la
realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli
interventi previsti dai contratti di programma gia'
stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa
di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di
euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere
e' data priorita' a quelle gia' definite da protocolli di
intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.
All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.".
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.
Note al comma 657
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 del citato
decreto-legge n. 90 del 2014:
"Art. 21. (Unificazione delle Scuole di formazione)
1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di
formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la
duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e
la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed
economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola
nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale
sono soppresse. Le funzioni di reclutamento e di formazione
degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola
nazionale dell'amministrazione e assegnate ai
corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma
3. Le risorse finanziarie gia' stanziate e destinate
all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale
dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per
cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa
Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato
e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto
in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla
loro naturale scadenza.
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1
dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica," sono soppresse;
2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre
rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione
del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un
rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da uno nominato dal
Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro
degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della
difesa e da non piu' di tre nominati da ulteriori Ministri
designati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri".
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la Scuola
nazionale dell'amministrazione adegua il proprio
ordinamento ai seguenti principi:
1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in
particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi
del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con gli organi costituzionali, le
autorita' indipendenti, le istituzioni universitarie e
l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso
convenzioni relative allo svolgimento di attivita' di
formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a
esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle
finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono
trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e
agli stessi e' applicato lo stato giuridico dei professori
o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e'
rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri
docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che
viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico
spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori
universitari a tempo pieno con corrispondente anzianita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il personale non docente anche in servizio in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi
soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, rientra nelle amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio presso
le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di
comando o fuori ruolo, puo' transitare nei ruoli delle
amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione
organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza
nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il
personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene
l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso
si applica il trattamento giuridico e economico, compreso
quello accessorio, previsto dai contratti collettivi
vigenti nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali
necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo, le attivita' formative e amministrative degli
organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo
sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione
e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi,
senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento e concorsuali gia'
disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole
di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti.".
Il testo dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015
e' citato nelle Note al comma 219.
Note al comma 658
Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'
in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 131, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4-bis. Misure per il reperimento di risorse
aggiuntive
1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero dell'interno le somme
derivanti:
a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli
enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA -
SAIA di cui all' articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
i criteri per la determinazione del corrispettivo e le
modalita' di versamento;
b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un
corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo
sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della sede
didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno e per
l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle
prefetture-uffici territoriali del Governo.
1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b),
possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del
corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura
corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle
strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma
1, lettera b).
2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione
nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui
all' articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148 , sono tenuti a versare un
contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal
Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la
raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli
interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con
decreto del Ministro dell'interno, di natura non
regolamentare, sono stabilite le modalita' di versamento
dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai
competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco negli aeroporti di cui all' articolo 3 della legge 23
dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle
aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta
abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico", nell'ambito della missione "Soccorso
civile" dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle
spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.".
Note al comma 659
La sezione XI del Capo V del Titolo V del libro quinto,
del codice civile reca "Dei patrimoni destinati ad uno
specifico affare" e comprende gli articoli da 2447-bis a
2447-decies.
Note al comma 665
Si riporta il testo del comma 381 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dal comma 668
della presente legge:
"381. Al fine di razionalizzare il settore della
ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare
e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive
modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle
proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e
2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto
nazionale di economia agraria (INEA) e' incorporato nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca
e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti
e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni
vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite al
Consiglio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il bilancio di chiusura
dell'INEA e' deliberato dall'organo in carica alla data di
incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati fino alla
data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al
quarto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma e' nominato un commissario straordinario con le
modalita' di cui al comma 382. Il commissario predispone,
entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un
piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione
delle attivita' di ricerca e sperimentazione in agricoltura
e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento,
alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e
delle attivita' degli enti, prevedendo un numero limitato
di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello
almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della
ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni
strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e
privati, con riduzione delle attuali articolazioni
territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonche' alla
riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per
cento, rispetto ai livelli attuali. Lo statuto del
Consiglio e' adottato con regolamento del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo
regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento
puo' comunque essere adottato. Il commissario provvede
altresi' all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in
caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data
dell'incorporazione entro il termine di cui al presente
comma e ferme restando le responsabilita' gestorie del
predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del
commissario, approva, con decreto di natura non
regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo
triennale delle attivita' di ricerca e sperimentale, lo
statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari
ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione
del numero delle sedi nonche' l'equilibrio finanziario del
Consiglio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Note al comma 669
Il testo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 e'
citato nelle Note al comma 219.
Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ),
a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2010, n. 31.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del citato
decreto-legge n. 90 del 2014:
"Art. 20. (Associazione Formez PA)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione propone
all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario
straordinario. A far data dalla nomina del Commissario
straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez
PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio
dei revisori. Il Commissario assicura la continuita' nella
gestione delle attivita' dell'Associazione e la
prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre
2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano
delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello
Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli
occupazionali del personale in servizio e gli equilibri
finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove
forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il
piano e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai
fini delle determinazioni conseguenti.
1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Si riporta il testo degli articoli 23-bis, come
modificato dal comma 672 della presente legge, e 23-ter del
citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma
6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza
unificata per i profili di competenza, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, per le societa'
direttamente o indirettamente controllate da
amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti ed ai dipendenti, che non potra' comunque
eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di
amministrazione delle societa' non quotate, direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore al
trattamento economico del primo presidente della Corte di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni
legislative e regolamentari che prevedono limiti ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.
5-ter. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma
5-bis non puo' comunque essere superiore al trattamento
economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quello previsto al periodo precedente.
5-quater. Nelle societa' direttamente o indirettamente
controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti
finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati
regolamentati nonche' nelle societa' dalle stesse
controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo
comma, del codice civile per l'amministratore delegato e il
presidente del consiglio d'amministrazione non puo' essere
stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento
del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo
determinato, compreso quello per eventuali rapporti di
lavoro con la medesima societa', nel corso del mandato
antecedente al rinnovo.
5-quinquies. Nelle societa' direttamente o
indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati
nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi
di amministrazione e' sottoposta all'approvazione
dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di
remunerazione degli amministratori con deleghe di dette
societa' e delle loro controllate, conforme ai criteri di
cui al comma 5-quater. In tale sede, l'azionista di
controllo pubblico e' tenuto ad esprimere assenso alla
proposta di cui al primo periodo.
5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e
5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei
consigli di amministrazione successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ovvero, qualora si
sia gia' provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da
determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si
applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione siano state
adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore
delegato o del presidente del consiglio di amministrazione
almeno pari a quelle previste nei medesimi commi."
"Art. 23-ter. Disposizioni in materia di trattamenti
economici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere
previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle
rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite
massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure
di cui al presente articolo sono annualmente versate al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 13. (Limite al trattamento economico del
personale pubblico e delle societa' partecipate)
1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo
retributivo riferito al primo presidente della Corte di
cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro
240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del
dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti
al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e
23-ter contenuti in disposizioni legislative e
regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto
importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti
retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per
effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari
e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal
presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo"
sono inserite le seguenti: "delle autorita' amministrative
indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1° maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.".
Note al comma 671
Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'articolo
15 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni
di concessione
1. - 6-quater. (Omissis).
6-quinquies. Le somme incassate dai comuni, versate dai
concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche,
antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale
n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente
trattenute dagli stessi comuni.
(Omissis).".
Il testo del comma 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 30 del 2013 e' citato nelle Note al comma
490.
Note al comma 672
Il testo dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201
del 2011 e' citato nelle Note al comma 669.

Note al comma 673
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 dicembre 2013, n. 166 recante "Regolamento relativo ai
compensi per gli amministratori con deleghe delle societa'
controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
marzo 2014, n. 63.
Il testo del comma 1 dell'articolo 23-bis del
decreto-legge n. 201 del 2011 e' citato nelle Note al comma
669.
Note al comma 674
Il testo dei commi 1, 5-bis e 5-ter dell'articolo
23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 e' citato nelle
Note al comma 669.
Note al comma 675
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' citato nelle Note al comma
219.
Note al comma 679
Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto
pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al
volo per il traffico aereo generale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Contratto di programma e contratto di
servizio.
1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa
ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui
all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n.
390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed e'
stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro
della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente
l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa,
trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti
di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30
settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto
entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si
pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua
ad applicarsi il contratto relativo al periodo di
riferimento precedente.
2. Il contratto di programma:
a) regola le prestazioni e definisce gli investimenti e
i servizi, nonche' gli standard di sicurezza e di qualita'
dei servizi erogati anche in base alla normativa europea,
stabilendo i corrispettivi economici e le modalita' di
erogazione;
b) definisce gli obiettivi e gli standard, nonche' le
modalita' e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di
sicurezza e di qualita' dei servizi, alla produttivita' dei
fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai
rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e
standard e' correlato alla variazione delle tariffe e a
eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;
c) definisce i servizi istituzionali da svolgere in
proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a
terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di
programma non assume impegni che vincolino l'applicazione
del medesimo;
d) prevede verifiche, obblighi di adeguamento e
sanzioni per i casi di inadempienza.
Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle
risorse necessarie per la fornitura dei servizi della
navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in
conformita' dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento
di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3
maggio 2013.
3. [Abrogato].
4. [Abrogato].
5. [Abrogato].
6. [Abrogato].".
Note al comma 680
Si riporta il testo vigente dell'articolo 117 della
Costituzione:
"Art. 117.
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi da
400 a 417, della citata legge n. 190 del 2014:


===================================================================
| |Contributo aggiuntivo|Contributo aggiuntivo|
| Regione o provincia |(in migliaia di euro)|(in migliaia di euro)|
| autonoma | Anni 2015-2017 | Anno 2018 |
+=====================+=====================+=====================+
|Valle d'Aosta | 10.000,00 | 10.000,00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Provincia autonoma di| | |
|Bolzano | - | 25.000,00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Provincia autonoma di| | |
|Trento | - | 21.000,00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Friuli Venezia Giulia| 87.000,00 | 87.000,00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Regione siciliana | 273.000,00 | 273.000,00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Sardegna | 97.000,00 | 97.000,00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Totale autonomie | | |
|speciali | 467.000,00 | 513.000,00 |
+---------------------+---------------------+---------------------+
"



"401. La regione Valle d'Aosta, la regione
Friuli-Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il
contributo di cui al comma 400 del presente articolo
nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, concernente la disciplina del patto di
stabilita' interno in termini di competenza
eurocompatibile."
"402. La regione Sardegna assicura il contributo di cui
al comma 400 del presente articolo attraverso il
conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le
modalita' previste dall'articolo 42, comma 10, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."
"403. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la
Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia,
Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015
al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in
termini di saldo netto da finanziare, per gli importi
previsti nella tabella di cui al comma 400 del presente
articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e
successive modificazioni, l'importo del concorso
complessivo di cui al primo periodo del presente comma e'
accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali."
"404. Con le procedure previste dall'articolo 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la
provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di
Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018,
assicurano un contributo in termini di saldo netto da
finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al
comma 400 del presente articolo. Fino all'emanazione delle
norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della
legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le
predette province autonome versano all'erario l'importo del
concorso complessivo di cui al primo periodo del presente
comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo
X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun
anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del
bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere
gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle predette province autonome,
avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme
introitate per il tramite della struttura di gestione di
cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241."
"405. All'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il secondo
periodo e' inserito il seguente: «A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, comunica
alla Regione siciliana entro il 30 giugno di ciascun anno
l'obiettivo rideterminato»."
"406. Le disposizioni recate dai commi da 407 a 413
sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui ai
commi da 408 a 413 entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale."
"407. A decorrere dal 1° gennaio 2015 al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, comma 2, lettera b), le parole: «i
due decimi» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 73, comma 1-bis, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Le province possono, con
apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione
europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi,
contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di
qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi
del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
I fondi necessari per la regolazione contabile delle
compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle
rispettive province, che provvedono alla stipula di una
convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di
disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle
suddette agevolazioni»;
c) all'articolo 75, comma 1, lettera d), le parole: «i
sette decimi» sono sostituite dalle seguenti: «gli otto
decimi»;
d) all'articolo 75-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
«3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di
aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato
per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non
continuativo che non rientrano nelle materie di competenza
della regione o delle province, ivi comprese quelle
relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato,
purche' risulti temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito
destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio
della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e
10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268»;
e) all'articolo 79:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il
sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla
regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3,
concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci
ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di
perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti
e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea:»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione, le province provvedono al coordinamento
della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli
enti locali, dei propri enti e organismi strumentali
pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle
aziende sanitarie, delle universita', incluse quelle non
statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a
ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse
in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in
termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla
regione e alle province ai sensi del presente articolo,
spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di
rispettiva competenza. Le province vigilano sul
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti di cui al presente comma e, ai fini del
monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi
fissati e i risultati conseguiti»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Nei confronti della regione e delle province e
degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione a
ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (73), e
dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e' ripartito tra le province stesse sulla
base dell'incidenza del prodotto interno lordo del
territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo
regionale; le province e la regione possono concordare
l'attribuzione alla regione di una quota del contributo»;
4) dopo il comma 4-bis, introdotto dal numero 3) della
presente lettera, sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per
gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano
in termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465,
articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30
aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti
all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e
della relativa comunicazione entro il 30 maggio al
Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e'
autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a
valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria
quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle
entrate per le somme introitate per il tramite della
Struttura di gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.»"
"408. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, in applicazione della normativa
vigente e dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra
il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province
autonome di Trento e di Bolzano, l'obiettivo di patto di
stabilita' interno di cui al comma 455 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' determinato per la
regione Trentino-Alto Adige in 32 milioni di euro per
l'anno 2014 e in 34,275 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2015 al 2017, per la provincia autonoma di Trento
in - 65,85 milioni di euro per l'anno 2014 e in - 78,13
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e
per la provincia autonoma di Bolzano in 65,457 milioni di
euro per l'anno 2014 e in 127,47 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2017."
"409. Non si applica alla regione Trentino-Alto Adige e
alle province autonome di Trento e di Bolzano quanto
disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 455,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228."
"410. Il contributo alla finanza pubblica in termini di
saldo netto da finanziare della regione Trentino-Alto Adige
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilito
quale concorso al pagamento degli oneri del debito
pubblico, e' determinato per la regione Trentino-Alto Adige
in 14,812 milioni di euro per l'anno 2014 e 15,091 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per la
provincia autonoma di Trento in 334,813 milioni di euro per
l'anno 2014 e 413,4 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2015 al 2017 e per la provincia autonoma di Bolzano in
549,917 milioni di euro per l'anno 2014, 476,4 milioni di
euro per l'anno 2015 e 477,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2017. Le province e la regione
possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
del contributo."
"411. L'ammontare delle quote di gettito delle accise
sugli altri prodotti energetici di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
determinato annualmente sulla base delle immissioni in
consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei
prodotti energetici ivi indicati. I predetti dati saranno
forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed
eventualmente sulla base di ogni utile documentazione
fornita dalle province."
"412. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla
regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione
della relativa copertura finanziaria."
413. La provincia autonoma di Trento, al fine di
ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli
obiettivi europei, attiva un'operazione di estinzione
anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le
proprie disponibilita' di cassa, mediante anticipazioni di
fondi ai comuni."
"414. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali
di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei
commi da 398 a 417."
"415. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 454, alinea, la parola: «2017» e'
sostituita dalla seguente: «2018»;
b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le
parole: «2015-2017» sono sostituite dalle seguenti:
«2015-2018»;
c) al comma 455, alinea, la parola: «2017» e'
sostituita dalla seguente: «2018»."
"416. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: «2017» e' sostituita dalla seguente:
«2018»;
b) nella tabella, le parole: «Anni 2015-2017» sono
sostituite dalle seguenti: «Anni 2015-2018»."
"417. Gli importi indicati per ciascuna regione a
statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui
al comma 400 possono essere modificati, con invarianza di
concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Tale accordo e' recepito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.".
La citata legge n. 190 del 2014 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.
Note al comma 681
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 46 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46. (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica)
1. - 5. (Omissis).
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, in ambiti di
spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento
dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed
entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015
e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti
termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singoli regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli
anni 2015-2019 il contributo delle regioni a statuto
ordinario, di cui al primo periodo, e' incrementato di
3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per
importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il
predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto
previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse
destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale.
(Omissis).".
Note al comma 682
Il testo del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge
n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 681.
Si riporta il testo vigente degli articoli da 9-bis a
9-septies del citato decreto-legge n. 78 del 2015:
"Art. 9-bis. Razionalizzazione ed efficientamento della
spesa del Servizio sanitario nazionale, in attuazione delle
intese sancite dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano
1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 26 febbraio 2015 e dell'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 9-ter a 9-octies."
"Art. 9-ter. Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,
comma 13, lettere a), b) ed f), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dalle
disposizioni intervenute in materia di pagamento dei debiti
e di obbligo di fattura elettronica di cui,
rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e tenuto conto della progressiva attuazione del
regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5
agosto 2014, al fine di garantire la realizzazione di
ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e
servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla
finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere
pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui,
rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In deroga all'articolo 143, comma 8,
del predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta
la revisione del piano economico finanziario dell'opera,
fatta salva la possibilita' per il concessionario di
recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto
previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari
dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine
di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in
ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del
comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno
diritto di recedere dal contratto, in deroga all'articolo
1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di
recedere dal contratto entro trenta giorni dalla
comunicazione della manifestazione di volonta' di operare
la riduzione, senza alcuna penalita' da recesso verso
l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del
comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di
appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per
l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo
esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle
aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del
successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo
le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le
informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse
mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con
successivo protocollo d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture
elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati
dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei
dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il
servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici
allo scopo di supportare e monitorare le stazioni
appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base
d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema
informativo sanitario.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 30 settembre di ogni anno, e' certificato in via
provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a
livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera
b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei
dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati
dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di
rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al
decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da
certificare con il decreto da adottare entro il 30
settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di
consuntivo dell'anno di riferimento.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, come modificato dall'articolo 1,
comma 585, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa,
ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'articolo 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a
concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa
dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il
comma 33 sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33".
"Art. 9-quater. Riduzione delle prestazioni
inappropriate
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono individuate le condizioni di erogabilita' e le
indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di
cui al decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
1996, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni
di erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al
comma 1 sono a totale carico dell'assistito.
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le
condizioni di erogabilita' della prestazione o le
indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste dal
decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano
l'informazione e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed
effettuano i controlli necessari ad assicurare che la
prescrizione delle prestazioni sia conforme alle condizioni
e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 1.
5. In caso di un comportamento prescrittivo non
conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al
decreto ministeriale previsto dal comma 1, l'ente richiede
al medico prescrittore le ragioni della mancata osservanza
delle predette condizioni ed indicazioni. In caso di
mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente
adotta i provvedimenti di competenza, applicando al medico
prescrittore dipendente del Servizio sanitario nazionale
una riduzione del trattamento economico accessorio, nel
rispetto delle procedure previste dal contratto collettivo
nazionale di settore e dalla legislazione vigente, e nei
confronti del medico convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure
previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento,
delle quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di
lavoro e dell'accordo integrativo regionale.
6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio
sanitario nazionale dei provvedimenti di competenza nei
confronti del medico prescrittore comporta la
responsabilita' del direttore generale ed e' valutata ai
fini della verifica del rispetto degli obiettivi assegnati
al medesimo dalla regione.
7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario
nazionale ridefiniscono i tetti di spesa annui degli
erogatori privati accreditati delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale interessati dall'introduzione
delle condizioni e indicazioni di cui al presente articolo
e stipulano o rinegoziano i relativi contratti. Per l'anno
2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale
rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da
ridurre la spesa per l'assistenza specialistica
ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di
almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa
spesa consuntivata per l'anno 2014.
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1,
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del
Ministro della salute, da adottare d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di
riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della
correlazione clinica del ricovero con la tipologia di
evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e
l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento
acuto, della tipologia di casistica.
9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari
e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui
al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati
a livello regionale, e' applicata una riduzione pari al 50
per cento della relativa tariffa fissata dalla regione
ovvero, se di minor importo, e' applicata la tariffa
fissata dalla medesima regione per i ricoveri di
riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative
extraospedaliere. A decorrere dall'anno 2015, per tutti i
ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente
appropriati, la remunerazione tariffaria, prevista nella
prima colonna dell'allegato 2 al decreto del Ministro della
salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio
2013, e' ridotta del 60 per cento per le giornate
oltre-soglia."
"Art. 9-quinquies. Rideterminazione dei fondi per la
contrattazione integrativa del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di
riorganizzazioni finalizzate al rispetto degli standard
ospedalieri, l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale e' permanentemente ridotto di un importo pari ai
risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla
diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti
processi di riorganizzazione."
"Art. 9-sexies. Potenziamento del monitoraggio
sull'acquisto di beni e servizi da parte del Servizio
sanitario nazionale
1. 1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole:
"Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici" sono
sostituite dalle seguenti: "Autorita' nazionale
anticorruzione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, secondo modalita'
condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica
del predetto adempimento, sia con riferimento alla
rispondenza delle centrali di committenza regionali alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle
convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate
dalle medesime centrali regionali";
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
"d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d)"."
"Art. 9-septies. Rideterminazione del livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, e
in attuazione di quanto stabilito dalla lettera E.
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in data 2 luglio 2015, nonche' dagli articoli da
9-bis a 9-sexies del presente decreto, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma
556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto
dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di
assistenza, possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui al comma 1 anche adottando
misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del
bilancio sanitario con il livello del finanziamento
ordinario.
3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo
sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a
98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015, il
contributo di cui all'articolo 1, commi 400, 401 e 403,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per
la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di euro.
4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti
dall'applicazione dell'articolo 46, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni, sul patto di stabilita' della
regione Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui
all'articolo 1, commi 400e 401, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' rideterminato, per la regione Friuli
Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in termini di
indebitamento netto.".
Note al comma 684
Il testo del comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 35 del 2013 e' citato nelle Note al comma 20.
Note al comma 686
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta):
"Art. 4. 1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta
le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette
nel territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla
birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa
quella sugli oli minerali.
(Omissis).".
Note al comma 687
Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui
aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a),
contratti dalle regioni ed aventi come controparte il
Ministero dell'economia e delle finanze, in base
all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo
ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e'
autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente
destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle
anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del
presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono
nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le
operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre
2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del
debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di
euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore
nominale dei titoli obbligazionari regionali in
circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i
titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di
copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione
del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai
sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35
del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione
dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20
giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione
congiunta del presidente e del responsabile finanziario,
l'indicazione delle operazioni di indebitamento che
presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli
obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5,
lettera b), avvengono attraverso le modalita' previste
dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di
uno o piu' intermediari individuati dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli
di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole
regioni.
9. Le modalita' del riacquisto e le commissioni per gli
intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma
8, per la definizione dei cui termini ogni regione si
avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero
dell'economia e delle finanze
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede
all'individuazione delle operazioni di indebitamento
ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei
confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il
debito residuo e' rimborsato in trenta rate annuali di
importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo
mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina a quella
del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e
delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di
negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto
di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e
individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto
del valore dei derivati di cui comma 15, e' finanziato dal
Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente
le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui
oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di
operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla
contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale
valore di mercato positivo incassato dalla chiusura
anticipata dei derivati e' vincolato all'utilizzo da parte
della regione per il riacquisto del debito sottostante il
derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di
mercato negativo per la regione, esso deve essere
ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che
la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore
di mercato del derivato non sia superiore al valore
nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un
mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo
del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di
rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale
residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente
quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e
del valore degli strumenti derivati ad esso collegati
comportasse un aumento del debito delle pubbliche
amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009,
non si da' luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle
regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente
norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -
Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in
ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata
delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi
riferite, tenendo conto anche dei versamenti gia' avvenuti
negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o,
comunque, delle quote capitale gia' accantonate per
l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei
titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa
l'attivita' di provvista sul mercato da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve
determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche
amministrazioni come definito dal Regolamento UE
479/2009.".
Note al comma 690
Si riporta il testo del comma 462 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione. Alle
regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo,
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni
previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo.
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.".
Note al comma 691
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 9 del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Disposizioni concernenti le regioni e in tema
di sanita' ed universita'
1. - 4. (Omissis).
5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche,
il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto
del debito autorizzato e non contratto, puo' essere
ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti,
contestualmente all'adozione di una delibera consiliare
avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo,
sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale
sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare
il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma
contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio
di previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante. Con periodicita' almeno semestrale il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio
una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano
di rientro.
(Omissis).".
Note al comma 692
Il citato decreto-legge n. 35 del 2013 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 aprile 2013, n. 82.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 42. Il risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi
liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli
investimenti e fondi vincolati, e' accertato con
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo
esercizio chiuso, ed e' pari al fondo di cassa aumentato
dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale
risultato non comprende le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi
successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato
determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in
cui il risultato di amministrazione non presenti un importo
sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed
accantonate, la differenza e' iscritta nel primo esercizio
considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le
spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalita'
previste al comma 12.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio di
previsione, e' determinato l'importo del risultato di
amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il
bilancio si riferisce.
3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione
comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilita',
l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti
per passivita' potenziali.
4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti
dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica
destinazione non spese, e sono utilizzabili con
provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito
dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della
destinazione nel risultato di amministrazione, per le
entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad
accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile
esazione, e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento,
sino all'effettiva riscossione delle stesse. I
trasferimenti in conto capitale non sono destinati al
finanziamento degli investimenti e non possono essere
finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale
destinate al finanziamento degli investimenti.
5. Costituiscono quota vincolata del risultato di
amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti
economie di bilancio:
a) nei casi in cui la legge o i principi contabili
generali e applicati individuano un vincolo di specifica
destinazione dell'entrata alla spesa;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il
finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore
dell'ente per una specifica destinazione;
d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non
aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente
attribuito una specifica destinazione. E' possibile
attribuire un vincolo di destinazione alle entrate
straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la
regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto
nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli
eventuali debiti fuori bilancio.
L'indicazione del vincolo nel risultato di
amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato
luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e
difficile esazione, e' sospeso, per l'importo
dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle
stesse.
6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione
dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1,
puo' essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di
destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio,
per le finalita' di seguito indicate in ordine di
priorita':
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione
vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a
carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.
7. Resta salva la facolta' di impiegare l'eventuale
quota del risultato di amministrazione "svincolata", in
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base
della determinazione dell'ammontare definitivo della quota
del risultato di amministrazione accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilita', per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia
esigibilita' nel bilancio di previsione dell'esercizio
successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
8. Le quote del risultato di amministrazione presunto
dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti
risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da
fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate
per le finalita' cui sono destinate, attraverso
l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante
dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di
previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del
risultato di amministrazione e' consentito, sulla base di
una relazione documentata del dirigente competente, anche
in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per
garantire la prosecuzione o l'avvio di attivita' soggette a
termini o scadenza, la cui mancata attuazione
determinerebbe danno per l'ente.
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate
del risultato di amministrazione presunto ai sensi del
comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione
dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata
del risultato di amministrazione presunto e' inferiore
rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione,
l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni
di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato.
10. Le quote del risultato presunto derivante
dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti
effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono
essere utilizzate prima dell'approvazione del conto
consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalita' cui
sono destinate, con provvedimento di variazione al
bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con
riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio
precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.
11. Le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate del risultato di amministrazione, sono
effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del
risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta
di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa, derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte
dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in
assenza di norme, dal responsabile finanziario.
12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato
ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del
rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
di cui all'art. 40, comma 1, e' applicato al primo
esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in
corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che,
in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio e'
equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione
del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione
puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati nel
bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata
della legislatura regionale, contestualmente all'adozione
di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di
rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i
provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il
piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei
revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le
economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle
con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri
di parte capitale.
13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene
l'impegno formale di evitare la formazione di ogni
ulteriore potenziale disavanzo, ed e' allegata al bilancio
di previsione e al rendiconto, costituendone parte
integrante. Con periodicita' almeno semestrale, il
Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio
una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano
di rientro. A decorrere dal 2016, e' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 40, comma 2.
14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto,
accertato ai sensi del comma 2, e' applicato al bilancio di
previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita'
previste al comma 12. A seguito dell'approvazione del
rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del
disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si
provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai
sensi del comma 12.
15. A seguito dell'eventuale accertamento di un
disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle
attivita' previste dal comma 9 effettuate nel corso
dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva
approvazione del bilancio di previsione. Nelle more
dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue
secondo le modalita' previste dal principio applicato della
contabilita' finanziaria riguardante la gestione
provvisoria del bilancio.".
Note al comma 693
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 78 del 2015:
"Art. 2. Disposizioni finalizzate alla sostenibilita'
dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile
1. - 5. (Omissis).
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di
liquidita' a valere sul fondo per assicurare la liquidita'
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle
erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilita' nel risultato di amministrazione.".
Note al comma 695
Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge
n. 35 del 2013 e' citato nelle Note al comma 26.
Il testo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 78 del 2015 e' citato nelle Note al comma 693.
Note al comma 696
Il testo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge
n. 35 del 2013 e' citato nelle Note al comma 26.
Note al comma 697
Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35
del 2013 e' citato nelle Note al comma 26.
Note al comma 698
Il testo del citato decreto-legge n. 35 del 2013 e'
citato nelle Note al comma 692.
Si riporta il testo vigente degli articoli 78 e 3,
comma 17-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del
2011:
"Art. 78. Sperimentazione
1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del
nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle
esigenze conoscitive della finanza pubblica e per
individuare eventuali criticita' del sistema e le
conseguenti modifiche intese a realizzare una piu' efficace
disciplina della materia, a decorrere dal 2012 e' avviata
una sperimentazione, della durata di tre esercizi
finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di
cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del
bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e
di cassa, e della classificazione per missioni e programmi
di cui all'art. 33.
2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle
riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per
la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' della
sperimentazione, i principi contabili applicati di cui
all'art. 3, il livello minimo di articolazione del piano
dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato
di ciascun comparto di cui all'art. 4, la codifica della
transazione elementare di cui all'art. 6, gli schemi di
bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di
individuazione dei Programmi sottostanti le missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un
sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e
riferiti ai programmi del bilancio e le modalita' di
attuazione della classificazione per missioni e programmi
di cui all' art. 17 e le eventuali ulteriori modifiche e
integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema
contabile delle amministrazioni coinvolte nella
sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al
primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della
contabilita' finanziaria sulla base di una configurazione
del principio della competenza finanziaria secondo la quale
le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente
di riferimento sono registrate nelle scritture contabili
con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a
scadenza, ferma restando, nel caso di attivita' di
investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita' di
predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria
per l'effettuazione della complessiva spesa
dell'investimento. Ai fini della sperimentazione, il
bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione
pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le
partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i
rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere
sperimentati sistemi di contabilita' e schemi di bilancio
semplificati. La tenuta della contabilita' delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione e'
disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo I e al
decreto di cui al presente comma, nonche' dalle discipline
contabili vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in quanto con esse compatibili. Per le
regioni, in via sperimentale, puo' essere verificata la
possibilita' di individuare appositi programmi anche di
carattere strumentale in relazione alle specifiche
competenze ad esse attribuiti e nel rispetto dei principi
di omogeneita' di classificazione delle spese di cui
all'art. 12 della presente legge. Al termine del primo
esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la
sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle
Camere una relazione sui relativi risultati. Nella
relazione relativa all'ultimo semestre della
sperimentazione, il Governo fornisce una valutazione sulle
risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini
dell'attuazione del comma 4.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 e' trasmesso
alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' comunque essere adottato.
4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata
ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte
nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto
della collocazione geografica e della dimensione
demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla
sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la
vigente disciplina contabile.
5. In considerazione degli esiti della sperimentazione,
con i decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 7, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti
specifici del principio della competenza finanziaria di cui
al punto 16 dell'allegato n. 1 e possono essere ridefiniti
i principi contabili generali; inoltre sono definiti i
principi contabili applicati di cui all'art. 3, il livello
minimo di articolazione del piano dei conti integrato
comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto
di cui all'art. 4, la codifica della transazione elementare
di cui all'art. 6, gli schemi di bilancio di cui agli
articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi
sottostanti le missioni, le metodologie comuni ai diversi
enti per la costruzione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, le modalita' di attuazione della classificazione
per missioni e programmi di cui all' art. 17, nonche' della
definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui
all'art. 16.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a favore
delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla
sperimentazione."
"Art. 3. Principi contabili generali e applicati
1. - 17. (Omissis).
17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo
riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al
comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei
residui attivi e passivi che non corrispondono ad
obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del
risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il
decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita' di
ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30
esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita'.".
Note al comma 700
Il testo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 78 del 2015 e' citato nelle Note al comma 693.
Note al comma 701
Si riporta il testo vigente dei commi 456 e 454
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
"456. In considerazione degli effetti positivi sul
proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti
di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del
bilancio della regione Piemonte e' costituito un fondo,
allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio
gestionale, con una dotazione annua di 56 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 126 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045 per il concorso
agli oneri assunti dalla gestione commissariale. In caso di
acquisizione anche del debito contratto dalla regione
Piemonte per le anticipazioni di liquidita' gia' contratte
ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del
2013, il suddetto fondo e' incrementato di 95 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 96,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016 e fino all'esercizio 2045. Per fare fronte a
tale onere il Commissario straordinario del Governo di cui
al comma 452 provvede alle necessarie variazioni in aumento
delle aliquote fiscali."
"454. La gestione commissariale della regione Piemonte
di cui al comma 452 assume, con bilancio separato rispetto
a quello della regione:
a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2013 della regione, compresi i residui perenti
non reiscritti in bilancio, per un importo non superiore a
quello delle risorse assegnate alla regione Piemonte a
valere sul Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui agli articoli
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, destinati ad essere pagati a
valere sulle risorse ancora non erogate previste,
distintamente per la parte sanitaria e per quella non
sanitaria, delle predette anticipazioni;
b) il debito contratto dalla regione Piemonte per le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del
richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 2013. La
medesima gestione commissariale puo' assumere, con il
bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il
debito contratto dalla regione Piemonte per le
anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi del
richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.".
Note al comma 702
Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 20. Trasparenza dei conti sanitari e
finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali
1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni
garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle
uscite relative al finanziamento del proprio servizio
sanitario regionale, al fine di consentire la
confrontabilita' immediata fra le entrate e le spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse
indicate negli atti di determinazione del fabbisogno
sanitario regionale standard e di individuazione delle
correlate fonti di finanziamento, nonche' un'agevole
verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle
regioni per il finanziamento del medesimo servizio
sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le
regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da
garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di
partite di giro, separata evidenza delle seguenti
grandezze:
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale
derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto
formale di determinazione del fabbisogno sanitario
regionale standard e di individuazione delle relative fonti
di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi
compresa la mobilita' attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale
derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di
aliquote fiscali per il finanziamento della sanita'
regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi
della vigente legislazione in materia di copertura dei
disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei
livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay
back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario
nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario
pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario,
con separata evidenza degli interventi per l'edilizia
sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge
n. 67 del 1988;
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei
LEA, ivi compresa la mobilita' passiva programmata per
l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di
livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo
sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con
separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria
finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del
1988.
2. Per garantire effettivita' al finanziamento dei
livelli di assistenza sanitaria, le regioni:
a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio
l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario
corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla
verifica degli adempimenti regionali, e le quote di
finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si
verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento
condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai
sensi della legislazione vigente, detto evento e'
registrato come cancellazione dei residui attivi
nell'esercizio nel quale la perdita si determina
definitivamente;
b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio
l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale
del disavanzo sanitario pregresso.
2-bis. I gettiti derivanti dalle manovre fiscali
regionali e destinati al finanziamento del Servizio
sanitario regionale sono iscritti nel bilancio regionale
nell'esercizio di competenza dei tributi.
2-ter. La quota dei gettiti derivanti dalle manovre
fiscali regionali destinata obbligatoriamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi
della legislazione vigente sui piani di rientro dai
disavanzi sanitari, e' iscritta nel bilancio regionale
triennale, nell'esercizio di competenza dei tributi,
obbligatoriamente per l'importo stimato dal competente
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, ovvero per il minore importo destinato al
Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 1, comma
80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tale iscrizione
comporta l'automatico e contestuale accertamento e impegno
dell'importo nel bilancio regionale.
La regione non puo' disimpegnare tali somme, se non a
seguito di espressa autorizzazione da parte del Tavolo di
verifica degli adempimenti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.
191. In relazione a tale autorizzazione la regione e'
tenuta a trasmettere al Tavolo di verifica degli
adempimenti la relativa documentazione corredata dalla
valutazione d'impatto operata dal competente Dipartimento
delle finanze. Ove si verifichi in sede di consuntivazione
dei gettiti fiscali un minore importo effettivo delle
risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale rispetto
all'importo che ha formato oggetto di accertamento e di
impegno, detto evento e' contabilmente registrato
nell'esercizio nel quale tale perdita si determina come
cancellazione di residui attivi.
3. Per la parte in conto capitale riferita all'edilizia
sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, le regioni accertano e
impegnano nel corso dell'esercizio l'importo corrispondente
a quello indicato nel decreto di ammissione al
finanziamento. In caso di revoca dell'ammissione a
finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le regioni registrano detto
evento nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta.".
Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 recante
"Disposizioni urgenti in materia di contabilita' e di
concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle
Regioni", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 novembre 2015, n.
266, e' abrogato dal comma 705 della presente legge.
Il testo del comma 2 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note al comma
522.
Note al comma 703
Il citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.
Note al comma 704
Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato
decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della
corruzione)
1. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria proceda
per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e
353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni
anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o
eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche,
servizi o forniture, nonche' ad una impresa che esercita
attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario
nazionale in base agli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un concessionario di
lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente
dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in
presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi
dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto,
propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui
ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo
ovvero dell'accordo contrattuale.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, e' adottato
d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e'
conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano
comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che
dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori
nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere
soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di
impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno
e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con
decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2,
alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di
svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi
amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto
privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio
sanitario nazionale.".
Note al comma 706
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 41 del
citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di trasporto
pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania
1. - 4. (Omissis).
5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle
attivita' del piano di rientro di cui all'articolo 16,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, non e'
consentito intraprendere azioni esecutive, anche
concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle
procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei
confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7,
del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse
di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del
citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' all'articolo
1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i
terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per
le finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo
periodo.".
Note al comma 707
Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 della
citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 31. Patto di stabilita' interno degli enti locali
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Ai fini della determinazione dello specifico
obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla
media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
per l'anno 2012, registrata negli anni 2007-2009, per
l'anno 2013, registrata negli anni 2009-2011, per l'anno
2014, e registrata negli anni 2010-2012, per gli anni dal
2015 al 2018, cosi' come desunta dai certificati di conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le
province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per
l'anno 2012, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per
cento per l'anno 2014, a 17,20 per cento per l'anno 2015 e
a 18,03 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; b) per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012, a
14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per
l'anno 2014, a 8,60 per cento per l'anno 2015 e a 9,15 per
cento per gli anni 2016, 2017 e 2018; c) per i comuni con
popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le
percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013, a
14,07 per cento per l'anno 2014, a 8,60 per cento per
l'anno 2015 e a 9,15 per cento per gli anni 2016, 2017 e
2018. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si
applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere
ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31
gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del
comparto, gli obiettivi di ciascun ente di cui al presente
comma, anche tenendo conto delle maggiori funzioni
assegnate alle citta' metropolitane e dei maggiori oneri
connessi agli eventi calamitosi, agli interventi di messa
in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio,
all'esercizio della funzione di ente capofila, nonche'
degli oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di
procedure di esproprio o di contenziosi connessi a
cedimenti strutturali. Decorso tale termine, gli obiettivi
di ciascun ente sono quelli individuati applicando le
percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma.
2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per
l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della
spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, cosi' come
desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per
le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni
con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81
per cento.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano
ai comuni coinvolti dagli eventi di afflusso di stranieri
nell'anno 2013, da individuare con decreto del Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
2-quater. La determinazione della popolazione di
riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilita'
interno dei comuni e' effettuata sulla base del criterio
previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 


2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo
finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle
percentuali di cui ai commi da 2 a 6 e' rideterminato,
fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto
decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un
peggioramento superiore al 15 per cento rispetto
all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla
spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste
dalla normativa previgente.
3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese
finali calcolato in termini di competenza mista e'
costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per
la parte in conto capitale, al netto delle entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei
certificati di conto consuntivo. Nel saldo di cui al primo
periodo rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo
crediti di dubbia esigibilita'. Sulla base delle
informazioni relative al valore degli accantonamenti
effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilita' per
l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio, le
percentuali riferite all'anno 2015 di cui al comma 2
possono essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le
percentuali di cui al comma 2 sono rideterminate tenendo
conto del valore degli accantonamenti effettuati sul fondo
crediti di dubbia esigibilita' nell'anno precedente.
4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono
conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e
successivi, un saldo finanziario in termini di competenza
mista non inferiore al valore individuato ai sensi del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4-bis. Per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni
dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni
sono sospese.
4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di
stabilita' interno per gli enti in sperimentazione di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e' ridotto proporzionalmente di un valore compatibile
con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del
comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero.
Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi
dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie
derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate
dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione
e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
[5. Gli enti che, in esito a quanto previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, risultano collocati nella classe piu'
virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un
saldo finanziario espresso in termini di competenza mista,
come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore
compatibile con gli spazi finanziari derivanti
dall'applicazione del comma 6.]
6. Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (98) applicano
le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i
restanti anni, le province ed i comuni che, in esito a
quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le
percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con
decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui ai
periodi precedenti non possono essere superiori:
a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012, a
19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli
anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e
2017;
b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012, a 15,8 per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014
e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017;
c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e
5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per
cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli
anni 2016 e 2017.
6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul
patto di stabilita' interno connessi alla gestione di
funzioni e servizi in forma associata, e' disposta la
riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in
quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il
corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati
non capofila, previo accordo fra gli stessi. A tal fine,
entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento
degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma
determinati sulla base del citato accordo formulato a
seguito delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il
15 marzo di ciascun anno.
6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al
comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base
delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il
quindicesimo giorno precedente la predetta scadenza,
relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione
di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e
gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota
da questo eventualmente trasferita ai propri comuni
associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria di cui
al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3
della nota metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 19 febbraio 2015, resi noti agli enti dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
7. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale sostenute dalle province e dai comuni per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello
stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se
esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse e purche' relative a
entrate registrate successivamente al 2008.
8. Le province e i comuni che beneficiano
dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di
stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e nella
parte in conto capitale.
8-bis. Le spese per gli interventi realizzati
direttamente dai comuni e dalle province in relazione a
eventi calamitosi in seguito ai quali e' stato deliberato
dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che
risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui
avviene la calamita' e nei due esercizi successivi, nei
limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma
8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno.
8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si
provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti
locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di
cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai
fini del patto di stabilita' interno, agli interventi di
cui al comma 7.
9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini
di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerati, per un importo
complessivo di 1.000 milioni di euro, di cui 850 milioni di
euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i
pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre
dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione
della predetta esclusione tra i singoli enti locali e'
assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in
proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato
attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del
predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori
spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al
periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto
capitale da sostenere entro l'anno 2014, dandone evidenza
mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il
termine perentorio ivi previsto.
10. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti
direttamente o indirettamente dall'Unione europea ne' le
relative spese di parte corrente e in conto capitale
sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non
opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono
effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi
delle medesime risorse e purche' relative a entrate
registrate successivamente al 2008.
11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi
inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di
quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle
spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di
stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato
il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia
effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo'
essere conseguito anche nell'anno successivo.
12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale
di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse
trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e
le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei
censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite
dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita' interno.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
enti locali individuati dal Piano generale del 6°
censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT
SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6,
lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di
dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del
rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno
2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il
31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia'
assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza
massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre 2012, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.
14. Nel saldo finanziario in termini di competenza
mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo
Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004,
n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di
Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione
delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013.
14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel
saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi
del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilita' interno, non sono considerate, nel
limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal
comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del
Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del
6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita' territoriali
dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari
derivanti dal periodo precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario
espresso in termini di competenza mista, individuato ai
sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di
edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo
di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro
il 15 giugno 2014.
14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerate, nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni
di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province
e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia
scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e
l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 1° marzo 2015.
15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti
ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al
rispetto del patto di stabilita' interno, per un importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la
gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale
importo e' determinato secondo i criteri e con le modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in
termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma
3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto
di stabilita' interno, non sono considerate le spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
17. Sono abrogate le disposizioni che individuano
esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai
fini del patto di stabilita' interno non previste dal
presente articolo.
18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai
quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita'
interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che,
unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e
di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e
delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale
fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio
di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa degli aggregati
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con riferimento al primo
semestre, il prospetto e' trasmesso entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al periodo precedente; il prospetto del secondo
semestre e' trasmesso entro trenta giorni dalla fine del
periodo di riferimento. Con lo stesso decreto e' definito
il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai
sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto
decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» entro
il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini
di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai
sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata
trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e
attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera
d), del presente articolo. Decorsi sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di
gestione, in caso di mancata trasmissione da parte
dell'ente locale della certificazione, il presidente
dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di
organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di
organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta,
provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a
trasmettere la predetta certificazione entro i successivi
trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del
commissario ad acta le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno sono
sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato provvede a trasmettere apposita
comunicazione al predetto Ministero.
20-bis. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente
locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, se rileva,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di
stabilita' interno.
21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli
enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli
impegni in materia di obiettivi di debito assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
22.
23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno
2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilita'
interno dal terzo anno successivo a quello della loro
istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo
all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli
anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie
del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Ai
fini del presente comma sono considerate le amministrazioni
provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province
di nuova istituzione. Il presente comma non si applica alle
citta' metropolitane e alle province oggetto di riordino di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a
seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti
alle regole del patto di stabilita' interno dal quinto anno
successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale
base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio
disponibile.
24.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono
messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, nonche' dell'Unione delle province
d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze, secondo modalita' e contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
27.
28. Agli enti locali per i quali la violazione del
patto di stabilita' interno sia accertata successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 26. La
rideterminazione delle indennita' di funzione e dei gettoni
di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e'
applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui
e' avvenuta la violazione del patto di stabilita' interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione del patto di stabilita'
interno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle
regole del patto di stabilita' interno sono nulli.
31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di
stabilita' interno e' stato artificiosamente conseguito
mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno
posto in essere atti elusivi delle regole del patto di
stabilita' interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al
responsabile del servizio economico-finanziario, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
32. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla disciplina del patto di
stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti
degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilita' interno.".
Si riporta il testo vigente dei commi 461, 463, 464,
468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014:
"461. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 460 a 483,
che costituiscono principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione."
"463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono
conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di
previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso
l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte
corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di
amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel
2015, per le regioni che non hanno partecipato alla
sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente e' dato
dalla differenza tra le entrate correnti e le spese
correnti, incluse le quote di capitale delle rate di
ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati."
"464. Ai fini dell'applicazione del comma 463 del
presente articolo, le entrate finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli
1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le
regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai
fini dell'applicazione del comma 463 del presente articolo,
le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3
e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili
ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso
di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di
rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 463 del
presente articolo, rilevano:
a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla
tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il
finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce
delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni
contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo
crediti di dubbia esigibilita';
c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo
pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio
2015, per il quale si fa riferimento al comma 465;
d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa
della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il
medesimo fondo di cassa al 31 dicembre."
"468. Non si applicano le disposizioni che individuano
esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari
individuati ai sensi del comma 463 non previste dai commi
da 460 a 483, salvo quanto disposto dal comma 145, primo
periodo."
"469. A decorrere dall'anno 2016, il bilancio di
previsione delle regioni deve essere approvato iscrivendo
le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia
garantito il rispetto delle regole di cui ai commi da 460 a
483. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al
bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le
previsioni di competenza e di cassa che verificano il
rispetto dei saldi di cui al comma 463."
"474. In caso di mancato conseguimento del pareggio per
uno dei saldi di cui al comma 463, la regione inadempiente,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente
al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui
al comma 463 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due
esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i
restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato
versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al
recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione
da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi
prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita. Nel caso in cui lo
scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo
di cassa di cui al comma 463, lettera b), rispetto
all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello
scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di
cui al primo periodo e' effettuato solo nel 2016, fino a un
importo pari al 3 per cento degli impegni correnti
registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati di
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della disposizione della presente
lettera;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti
della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale
riduzione e' applicata ai soggetti in carica nell'esercizio
in cui e' avvenuta la violazione delle regole di cui ai
commi da 460 a 483."
"475. Alle regioni per le quali la violazione delle
regole di cui ai commi da 460 a 483 sia accertata
successivamente all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma
474 si applicano nell'anno successivo a quello in cui e'
stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del
pareggio."
"476. Le regioni di cui al comma 475 sono tenute a
comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato entro trenta giorni dalla data
dell'accertamento della violazione."
"477. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle
disposizioni dei commi da 460 a 483 sono nulli."
"478. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze possono essere aggiornati, ove intervengano
modifiche legislative alla presente disciplina, i termini
riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto
ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione."
"478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a
478, ad esclusione del comma 465, si applicano anche alla
Regione Sardegna."
"479. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e ai rispettivi enti locali non si
applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli
anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni
2013 e 2014."
"480. Le regioni di cui al comma 479 possono
autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento
dei pagamenti in conto capitale, purche' sia garantito
l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un
contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei
restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di
saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa
della regione stessa e, per la Regione siciliana e le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, mediante la
riduzione dell'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228."
"481. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
cui al comma 480, le regioni definiscono criteri di
virtuosita' e modalita' operative, previo confronto in sede
di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito,
con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per
i medesimi fini, gli enti locali comunicano
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni,
entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano
per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi
finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine
perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti
locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al
Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi
informativi occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."
"482. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite
dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo
accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione
dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un
aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando
contestualmente e in misura corrispondente i saldi
obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero
l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in
termini di cassa della regione stessa, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale. La Regione
siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio
obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile
di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a
livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il
termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica
ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo
assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa,
gli elementi informativi occorrenti per la verifica del
mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza
pubblica."
"483. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti
locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per
un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi
e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento,
pari a zero.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi da
470 a 473 della citata legge n. 190 del 2014:
"470. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 460 a 483 e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni
trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente
previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese
in termini di competenza e di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il
rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria
accentrata distintamente da quelli della gestione
ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto
e' trasmesso entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al periodo precedente."
"471. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il
sistema web appositamente previsto, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 470 del
presente articolo. La trasmissione per via telematica della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo
45, comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti
il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le
sole disposizioni di cui al comma 474, lettera d), del
presente articolo."
"472. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione e'
tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica
della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia'
certificato, un peggioramento della propria situazione
rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 463."
"473. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al
comma 470 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale
delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti
di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione
europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale.".
Si riporta il testo vigente del comma 141 dell'articolo
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2011):
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
1. - 140. (Omissis).
141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli
enti locali del proprio territorio, integrare le regole e
modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale,
in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti, fermi restando le disposizioni statali in
materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le
disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44:
"Art. 4-ter. Patto di stabilita' interno «orizzontale
nazionale» e disposizioni concernenti il personale degli
enti locali
1. - 6. (Omissis).
7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel
biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi
finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo
commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi
finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio
successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per
un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita.
La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli
attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.
(Omissis).".
Note al comma 708
Il testo del comma 688 dell'articolo 1 della legge n.
147 del 2013 e' citato nelle Note al comma 14.
Note al comma 709
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):
"Art. 9. Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali
1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province,
delle citta' metropolitane e delle province autonome di
Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando,
sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 117 della Costituzione e' citato
nelle Note al comma 680.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 119 della
Costituzione:
"Art. 119.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici
e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.".
Note al comma 711
Il testo del decreto legislativo n. 118 del 2011 e'
citato nelle Note al comma 703.
Note al comma 712
Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 11. Schemi di bilancio
1. - 10. (Omissis).
11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo
sono modificati ed integrati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile
degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati
riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione
dell'art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
(Omissis).".
Note al comma 713
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
48 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 48. (Edilizia scolastica)
1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-ter. Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo
finanziario espresso in termini di competenza mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della
verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non
sono considerate le spese sostenute dai comuni per
interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel
limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015. I comuni beneficiari dell'esclusione e
l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro
il 15 giugno 2014."
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 467 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"467. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo il comma 14-ter e' inserito il seguente:
«14-quater. Nel saldo finanziario espresso in termini
di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilita' interno, non sono considerate, nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni
di euro per l'anno 2016, le spese sostenute dalle province
e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia
scolastica. Gli enti beneficiari dell'esclusione e
l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro
il 1° marzo 2015».".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 104 del 2013:
"Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali
1. Al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le
Regioni interessate possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma
75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai
contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a
4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo
18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento
agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime
finalita' nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa
vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione
sono altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
di edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311
del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di detrazione per oneri, alla medesima lettera
i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono
inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e
delle universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica"
sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le
disposizioni del presente comma si applicano a partire
dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in relazione
all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n.
244," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'.
3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al
comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi
finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente
periodo,".
Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
Note al comma 714
Si riporta il testo vigente dell'articolo 243-bis del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
"Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale
1. I comuni e le province per i quali, anche in
considerazione delle pronunce delle competenti sezioni
regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti,
sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le
misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti
a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente
articolo. La predetta procedura non puo' essere iniziata
qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, per la
deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima
di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del
parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater,
comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di
rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la
relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla
sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto
alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa
non puo' essere variata in aumento per la durata del piano
di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi,
di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno
del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di
cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 3. Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2,
conformano la propria gestione ai principi contabili
generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi
contabili applicati, che costituiscono parte integrante al
presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilita' economico-patrimoniale (allegato
n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono
il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici
secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di
sistemi informativi omogenei e interoperabili.
3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui
all'art. 2, comma 1, che adottano la contabilita'
economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai
principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai
principi del codice civile.
4. Al fine di dare attuazione al principio contabile
generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono,
annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e
passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni
del loro mantenimento. Le regioni escludono dal
riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal
perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al
31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito
autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra
i residui attivi le entrate accertate esigibili
nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono
essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate,
liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non
pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non
esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente
reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La
reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di
consentire, nell'entrata degli esercizi successivi,
l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura
delle spese reimputate. La costituzione del fondo
pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di
reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in
corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla
reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
effettuate con provvedimento amministrativo della giunta
entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei
residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio
provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle
procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui
non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla
sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del
riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del
rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui
attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria
- cooperazione territoriale non effettuato in occasione del
riaccertamento straordinario effettuato ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011.
5. Al fine di dare attuazione al principio contabile
generale della competenza finanziaria enunciato
nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al
comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi
di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
il fondo per la copertura degli impegni pluriennali
derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti,
di seguito denominato fondo pluriennale vincolato,
costituito:
a) in entrata, da due voci riguardanti la parte
corrente e il conto capitale del fondo, per un importo
corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli
esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio
considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da
risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato
secondo le modalita' indicate nel principio applicato della
programmazione, di cui all'allegato 4/1;
b) nella spesa, da una voce denominata «fondo
pluriennale vincolato», per ciascuna unita' di voto
riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente
per ciascun titolo di spesa. Il fondo e' determinato per un
importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel
corso del primo anno considerato nel bilancio, con
imputazione agli esercizi successivi e alle spese gia'
impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli
esercizi successivi a quello considerato. La copertura
della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le
spese impegnate negli esercizi precedenti e' costituita dal
fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura
della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le
spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di
riferimento con imputazione agli esercizi successivi, e'
costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel
corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di
spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e'
attribuito il codice della missione e del programma di
spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei
conti relativo al fondo pluriennale vincolato.
Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del
rendiconto, e' determinato l'importo definivo degli
stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e
degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il
fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.
6. I principi contabili applicati di cui al comma 1
sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis.
7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi
risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della
competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera
di Giunta, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziario, provvedono, contestualmente
all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento
straordinario dei residui, consistente:
a) nella cancellazione dei propri residui attivi e
passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e
scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati
i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario
cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati
da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo
eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi
nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per
ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a
obbligazioni giuridicamente perfezionate, e' indicata la
natura della fonte di copertura;
b) nella conseguente determinazione del fondo
pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio
dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e
per il conto capitale, per un importo pari alla differenza
tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai
sensi della lettera a), se positiva, e nella
rideterminazione del risultato di amministrazione al 1°
gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di
cui alla lettera a);
c) nella variazione del bilancio di previsione annuale
2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017
autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario
2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in
considerazione della cancellazione dei residui di cui alla
lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di
spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per
consentire la reimputazione dei residui cancellati e
l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato;
d) nella reimputazione delle entrate e delle spese
cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli
esercizi in cui l'obbligazione e' esigibile, secondo i
criteri individuati nel principio applicato della
contabilita' finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La
copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non
corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio e'
costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di
disavanzo tecnico di cui al comma 13;
e) nell'accantonamento di una quota del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in
attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo
crediti di dubbia esigibilita'. L'importo del fondo e'
determinato secondo i criteri indicati nel principio
applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera
anche se il risultato di amministrazione non e' capiente o
e' negativo (disavanzo di amministrazione).
8. L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 e'
oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del
riaccertamento straordinario dei residui non sono
conservati residui cui non corrispondono obbligazioni
giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di
giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti
riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale
vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo
schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, e' tempestivamente
trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione
del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014,
agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma
2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
9. Il riaccertamento straordinario dei residui di cui
al comma 7 e' effettuato anche in caso di esercizio
provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio,
registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di
cui al comma 7, lettera d), anche nelle more
dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di
previsione eventualmente approvato successivamente al
riaccertamento dei residui e' predisposto tenendo conto di
tali registrazioni.
10. La quota libera del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2014 non e' applicata al bilancio di previsione
2015 in attesa del riaccertamento straordinario dei residui
di cui al comma 7, esclusi gli enti che, nel 2014, hanno
partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 74, che
applicano i principi applicati della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2.
11. Il principio generale n. 16 della competenza
finanziaria di cui all'allegato n. 1 e' applicato con
riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate
nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015,
sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui
all'art. 11, comma 12.
12. L'adozione dei principi applicati della
contabilita' economico-patrimoniale e il conseguente
affiancamento della contabilita' economico patrimoniale
alla contabilita' finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1
e 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato
di cui all'art. 4, puo' essere rinviata all'anno 2016, con
l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione di cui all'art. 78.
13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui passivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla
somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale
differenza puo' essere finanziata con le risorse
dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da
coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i
residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti
rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del
fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i
quali si e' determinato il disavanzo tecnico possono essere
approvati in disavanzo di competenza, per un importo non
superiore al disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento
straordinario di cui al comma 7, i residui attivi
reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla
somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata
e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio,
tale differenza e' vincolata alla copertura dell'eventuale
eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi
rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di
entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione
dell'esercizio in cui si verifica tale differenza e'
effettuato un accantonamento di pari importo agli
stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
15. Le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale
maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato
di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla
rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito
dell'attuazione del comma 7, sono definiti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al
1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la
disciplina del patto di stabilita' interno e dei limiti di
spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31
dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti
dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le
regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito
autorizzato non contratto.
Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei
consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle
delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono
acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo
al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita', con tempi e modalita' definiti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni. In base alle
predette informazioni sono definiti i tempi di copertura
del maggiore disavanzo, secondo modalita' differenziate in
considerazione dell'entita' del fenomeno e della dimensione
demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che
non trasmettono le predette informazioni secondo le
modalita' e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo
periodo ripianano i disavanzi nei tempi piu' brevi previsti
dal decreto di cui al primo periodo.
16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al
comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione
al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento
straordinario dei residui effettuato a seguito
dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita' e' ripianato in non
piu' di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del
decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e
modalita' di ripiano dell'eventuale disavanzo di
amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in
sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai
seguenti criteri:
a) utilizzo di quote accantonate o destinate del
risultato di amministrazione per ridurre la quota del
disavanzo di amministrazione;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata
utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate
a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina
contabile prevista dal presente decreto.
17. Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi
anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015,
non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio
2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
15, la copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio
2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione
che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei
residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti
coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio
2014.
17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione hanno la facolta' di procedere ad un nuovo
riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al
comma 7, lettera a), limitatamente alla cancellazione dei
residui attivi e passivi che non corrispondono ad
obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto di cui
all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del
risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il
decreto di cui al comma 16 e' disciplinata la modalita' di
ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30
esercizi in quote costanti, compreso l'accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilita'.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 243-ter e
243-quinquies del citato decreto legislativo n. 267 del
2000:
"Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede
un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione,
denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale."
"Art. 243-quinquies. Misure per garantire la stabilita'
finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali
sciolti ai sensi dell'articolo 143, per i quali sussistono
squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la
gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento,
puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare
alle finalita' di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite
massimo di euro 200 per abitante, e' destinata
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione e' concessa con decreto del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di
euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione
di cui all'articolo 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
altresi' le modalita' per la restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
e' erogata l'anticipazione.".
Note al comma 715
Il testo dell'articolo 243-bis del decreto legislativo
n. 267 del 2000 e' citato nelle Note al comma 714.
Note al comma 717
Si riporta il testo vigente dell'articolo 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale):
"Art. 65. Gli enti pubblici e le persone giuridiche
private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di
previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare
annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per
fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la
normale liquidita' di gestione.
La percentuale da destinare agli investimenti
immobiliari non puo' superare, comunque, il 40 per cento di
tali somme e non puo' essere inferiore al 20 per cento di
esse; le parti restanti possono essere impiegate negli
altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi
istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.
Le percentuali possono essere variate in relazione a
particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione
adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il
lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con
il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e
la programmazione economica.
I piani di impiego debbono essere presentati - entro 30
giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si
riferiscono - al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il
Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e
della programmazione economica entro i 60 giorni successivi
a quello di presentazione.
L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti
pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo
comma dalle procedure previste per l'autorizzazione
all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi
comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850,
n. 1037, e nell'articolo 17 del codice civile e relativi
regolamenti di esecuzione e di attuazione.
Su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per
cento dei fondi disponibili e' destinata, in aggiunta alle
quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e
alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare
in locazione alle amministrazioni medesime.
L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per
uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano
tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente
articolo. I piani relativi a tali investimenti sono
sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto
comma.
E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti
norme.".
Il testo del comma 8 dell'articolo 18 del decreto-legge
n. 69 del 2013 e' citato nelle Note al comma 644.
Il testo del comma 153 dell'articolo 1 della legge n.
107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 231.
Il testo del comma 202 dell'articolo 1 della legge n.
107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 232.
Si riporta il testo vigente dei commi 155 e 158
dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015:
"Art. 1. 1. - 154. (Omissis).
155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico
concorso con procedura aperta, anche mediante procedure
telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali
relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi
del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma
158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.
156. - 157. (Omissis).
158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma
153 e' utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio
2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da
corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico
dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016,
di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui
a decorrere dall'anno 2018.
(Omissis).".
Il citato decreto-legge n. 78 del 2015 e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O.
Note al comma 718
Il testo del comma 153 dell'articolo 1 della legge n.
107 del 2015 e' citato nelle Note al comma 231.
Si riporta il testo vigente del comma 317 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"317. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31
marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata
utilita' sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali
di investimento dell'INAIL da finanziare, a valere sulle
risorse autorizzate nei predetti piani triennali, con
l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo
Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.".
Note al comma 720
Si riporta il testo vigente degli articoli 24 e 45,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale):
"Art. 24. Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca
ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui e' apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso,
nonche' gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso."
"Art. 45. Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
(Omissis).".
Note al comma 723
Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129
dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012:
"Art. 1.
1. - 127. (Omissis).
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da
40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo
60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale,
gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della
successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in
cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in
tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero
dell'interno, l'ente e' tenuto a versare la somma residua
direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.
(Omissis).".
Note al comma 727
Il testo del decreto legislativo n. 118 del 2011 e'
citato nelle Note al comma 703.
Note al comma 728
Si riporta il testo vigente del comma 454 dell'articolo
1 della citata legge n. 228 del 2012:
"454. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse
la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concordano, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal
2013 al 2018, l'obiettivo in termini di competenza
eurocompatibile, determinato riducendo il complesso delle
spese finali in termini di competenza eurocompatibile
risultante dal consuntivo 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183;
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella seguente tabella:


--------------------------------------------------------------------
| Importo (in milioni di euro) Regione o Provincia autonoma |--------------------------------------
| Anno 2014 | Anno 2015-2018 -----------------------------|------------------|------------------- Trentino-Alto Adige | 3 | 5 -----------------------------|------------------|------------------- Provincia autonoma | 43 | 61 Bolzano/Bozen | | -----------------------------|------------------|------------------- Provincia autonoma Trento | 42 | 59 -----------------------------|------------------|------------------- Friuli-Venezia Giulia | 93 | 131 -----------------------------|------------------|------------------- Valle d'Aosta | 12 | 16 -----------------------------|------------------|------------------- Sicilia | 222 | 311 -----------------------------|------------------|------------------- Sardegna | 85 | 120 -----------------------------|------------------|------------------- Totale RSS | 500 | 703 -------------------------------------------------------------------"



d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, il
Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al
periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.".
Note al comma 734
Il testo del comma 454 dell'articolo 1 della legge n.
228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 728.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi da
455 a 463 (concernenti la disciplina del patto di
stabilita' interno), della citata legge n. 228 del 2012:
"455. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli
anni dal 2013 al 2018, il saldo programmatico calcolato in
termini di competenza mista, determinato aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011:
a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella di
cui all'articolo 32, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183,
b) del contributo previsto dall'articolo 28, comma 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato
dall'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
e 2016, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma
454;
d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
delle autonomie speciali.
A tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al
Ministro dell'economia e delle finanze.
456. In caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e
455 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle regioni
Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
sono determinati sulla base dei dati trasmessi, ai sensi
dell'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ridotti degli importi
previsti dal comma 454. Gli obiettivi della regione
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
di Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi
definiti nell'accordo relativo al 2011 i contributi
previsti dal comma 455.
457. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via
esclusiva le funzioni in materia di finanza locale
definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori,
nell'ambito degli accordi di cui ai commi 454 e 455, le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno
mediante l'esercizio delle competenze alle stesse
attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo
complessivamente determinato in applicazione dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato
accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al
presente comma, le disposizioni previste in materia di
patto di stabilita' interno per gli enti locali del
restante territorio nazionale.
458. L'attuazione dei commi 454, 455 e 457 avviene nel
rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle
relative norme di attuazione.
459. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai
commi 454, 455 e 457, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi
statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali
norme di attuazione precisano le modalita' e l'entita' dei
risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo
permanente o comunque per annualita' definite.
460. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno, le informazioni riguardanti le
modalita' di determinazione dei propri obiettivi e,
trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo
di riferimento, le informazioni riguardanti la gestione di
competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le
modalita' definiti con decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
461. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e
dal responsabile del servizio finanziario, secondo i
prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 460. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,
attesti il rispetto del patto, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 462, lettera d).
462. In caso di mancato rispetto del patto di
stabilita' interno la Regione o la Provincia autonoma
inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la
trasmissione della certificazione relativa al rispetto del
patto di stabilita' interno, l'importo corrispondente alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. Nel 2013, per gli enti per i
quali il patto di stabilita' interno e' riferito al livello
della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di competenza
eurocompatibile o di competenza finanziaria. In caso di
mancato versamento si procede, nei sessanta giorni
successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle
giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio
stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della
certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede
al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria
statale sino a quando la certificazione non viene
acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto
alla corrispondente spesa del 2011. Nel 2013 la sanzione
non si applica nel caso in cui il superamento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato
dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota
di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea rispetto alla corrispondente spesa del
2011 considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo,
diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno
di riferimento, nonche', in caso di mancato rispetto del
patto di stabilita' nel triennio, dell'incidenza degli
scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del
triennio e gli obiettivi programmatici stessi;
b) non puo' impegnare spese correnti, al netto delle
spese per la sanita', in misura superiore all'importo
annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che si
configurino come elusivi della presente disposizione;
e) e' tenuta a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti
della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.
463.
464. Alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano, per le quali la violazione del patto di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, si
applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato
accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, le sanzioni di cui al comma 462. In tali casi, la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato entro 30 giorni
dall'accertamento della violazione da parte degli uffici
dell'ente.
(Omissis).".
Note al comma 735
Si riporta il testo del comma 466 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"466. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi
del comma 463 non rilevano:
1) nel saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma
463, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i
pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni
non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti
pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero
che presentavano i requisiti per il riconoscimento di
legittimita' entro la medesima data. In tal caso, ai fini
dei saldi di cui al comma 463, non rilevano gli impegni
assunti per consentire il pagamento del debito.
Con riferimento alla lettera a), rilevano ai fini della
predetta esclusione solo i debiti presenti nella
piattaforma elettronica per la certificazione di crediti
connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE
da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanita'. Ai
fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole
regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze, mediante il sito web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di
cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui
al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano
solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo
2015 sono individuati per ciascuna regione, su base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal
saldo di cassa di cui al comma 463;
2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni
dei crediti e le concessioni di crediti;
3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse
provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione
europea e le relative spese di parte corrente e in conto
capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai
cofinanziamenti statali e regionali.
3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del
perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi
del risultato di amministrazione relativo alla gestione
sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno
2015.".
Note al comma 737
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 4-bis
dell'articolo 31 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001:
"Art. 31. Interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformita' o con variazioni
essenziali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. - 4. (Omissis).
4-bis. L'autorita' competente, constatata
l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000
euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi
realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio
idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata
nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilita'
penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale nonche' di responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
(Omissis).".
Note al comma 738
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 4 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Disposizioni in materia tributaria e
contributiva
1. - 3. (Omissis).
3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di
pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti
locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1
dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016.
(Omissis).".
Note al comma 739
Il testo del comma 7 dell'articolo 23 del decreto-legge
n. 83 del 2012 e' citato nelle Note al comma 196.
Il testo dell'articolo 1 della legge n. 212 del 2000 e'
citato nelle Note al comma 58.
Note al comma 740
Si riporta il testo del comma 19 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. - 18. (Omissis).
19. Al fine del perseguimento di una maggiore
efficienza delle societa' pubbliche, tenuto conto dei
principi nazionali e comunitari in termini di economicita'
e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile,
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate
e degli istituti bancari, che abbiano registrato, per tre
esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che
abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento
di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti
i trasferimenti alle societa' di cui al primo periodo a
fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma
relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse
ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di
salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi
di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la
sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su
richiesta della amministrazione interessata, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a
registrazione della Corte dei Conti, possono essere
autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma.
(Omissis).".
Note al comma 741
Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 6 della
legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la
salvaguardia di Venezia):
"Art. 4. E' istituito un Comitato costituito dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal
Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a
presiederlo, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal
Ministro della marina mercantile, dal Ministro per
l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal
presidente della giunta regionale del Veneto, dai sindaci
dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonche'
da due rappresentanti dei restanti comuni di cui
all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973,
n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato
alle acque, che assicura, altresi', con le strutture
dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento
ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una
eventuale diversa ripartizione dello stanziamento
complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
connesse con l'attuazione dei singoli programmi di
intervento.
Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di
presentazione del disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi."
"Art. 6. La somma di cui alla lettera c) dell'articolo
2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di
Venezia e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione
ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da
destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali e
culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche
degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli
finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive
necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
risanamento;
b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria nonche' per la
sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di
competenza comunale;
c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per
l'esecuzione di opere di restauro e risanamento
conservativo del patrimonio immobiliare privato;
d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la
acquisizione di aree da destinare ad insediamenti
produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria
delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento
delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente
comma.
Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e
c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare
importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette
per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle
finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
medesimi.
La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata
alla realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per
l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e
Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi
comunali relativi agli interventi di cui al precedente
primo comma.
I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle
assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui
all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa
utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello
stanziamento autorizzato nel triennio.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di
Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo
4, si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione
dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di
particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli
programmi di intervento.".
Note al comma 742
La legge 29 ottobre 1984, n. 720 recante "Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 1984,
n. 298.
Si riporta il testo vigente della tabella A allegata
alla citata legge n. 720 del 1984:
"Tabella A
- Accademia della Crusca
- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.R.A.N. )
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorita' d'ambito
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' nazionale anticorruzione
-
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per
l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n.
502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n.
517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
- Club alpino italiano
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di
contributi statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva
montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura (C.R.A.)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove
partecipino province e comuni con popolazione complessiva
non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti
pubblici
- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e
consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente
apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in
liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di
navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in
S.r.l.
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le
attivita' culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n.
233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attivita'
culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma
3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica
sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca
Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n.
267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti
locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in
agricoltura
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola superiore della magistratura
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa.S.p.A.
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non
inferiore a 10.000 abitanti
- Universita' statali, istituti di istruzione
universitaria, opere universitarie statali, enti ed
organismi per il diritto allo studio a carattere
regionale.".
Note al comma 744
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
citata legge n. 720 del 1984:
"1. Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i
provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti
sulla base dei D.L. 25 gennaio 1984, n. 5, D.L. 24 marzo
1984, n. 37, D.L. 24 maggio 1984, n. 153 e D.L. 25 luglio
1984, n. 372 (3), con decorrenza 30 agosto 1984, gli
istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri
degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A
annessa alla presente legge, effettuano, nella qualita' di
organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti,
le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti
enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed
extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti
dal settore privato, devono essere versate in contabilita'
speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle
provenienti da mutui, devono affluire in contabilita'
speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere
versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni
di pagamento sono addebitate in primo luogo alla
contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei
relativi fondi.
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono
altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le
modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il
regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i
tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi
pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche
alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti
presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del
mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente
secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione delle discipline previste dalla
presente legge deve garantire agli enti ed organismi
interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni
momento, delle somme di loro spettanza giacenti in
tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e
infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli
interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile
in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e
1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia». Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro
del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa
alla presente legge si applicano le disposizioni previste
dall'art. 40, L. 30 marzo 1981, n. 119 , modificato
dall'art. 21, comma 4, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 ,
convertito, con modificazioni, nella L. 11 novembre 1983,
n. 638, nonche' dall'art. 35, quattordicesimo comma, della
L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come ulteriormente modificate
e integrate dal successivo art. 3 della presente legge.".
Note al comma 745
Il testo del decreto legislativo n. 58 del 1998 e'
citato nelle Note al comma 36.
Note al comma 746
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della
citata legge n. 720 del 1984:
"Art. 2. Le disposizioni previste dall'art. 40, L. 30
marzo 1981, n. 119, modificato dall'art. 21, comma 4, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 novembre 1983, n. 638, nonche'
dall'art. 35, quattordicesimo comma, L. 27 dicembre 1983,
n. 730, come ulteriormente modificato ed integrato dal
successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli
enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B
annessa alla presente legge.
Restano in vigore, per le unita' sanitarie locali, le
disposizioni dell'art. 35, L. 30 marzo 1981, n. 119.
Restano altresi' in vigore le norme di cui al secondo e
al terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982,
n. 526.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle
occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A
e B.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle
della presente legge.".
Note al comma 747
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 637,
638 e 642 della citata legge n. 296 del 2006:
"637. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato
a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3
per cento. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno
finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione del sistema universitario, garantendo
l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative."
"638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per
cento annuo."
"642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per
il sistema universitario statale dal comma 637 e per i
principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 e'
incrementato degli oneri contrattuali del personale
limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate.".
Note al comma 748
Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 recante
"Introduzione di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato nelle universita', a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57.
Il testo del comma 637 dell'articolo 1 della legge n.
296 del 2006 e' citato nelle Note al comma 747.
Note al comma 751
Si riporta il testo vigente del comma 13-bis
dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 13. (Omissis).
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
(Omissis).".
Note al comma 752
Si riporta il testo vigente dell'articolo 78 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dal comma
753 della presente legge:
"Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119
della Costituzione, nelle more dell'approvazione della
legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di
Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo
per la ricognizione della situazione economico-finanziaria
del comune e delle societa' da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e
per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) [Abrogato].
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le
entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei
successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di
Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e
fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate
successivamente al 31 dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.".
Note al comma 755
Si riporta il testo del comma 540 della citata legge n.
190 del 2014, come modificato dalla presente legge:
"540. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo, con una dotazione di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020,
finalizzato alla concessione di un contributo in conto
interessi ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane su operazioni di indebitamento attivate
nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio
2016. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 28 febbraio 2015, sono stabiliti modalita' e
criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi
di cui al primo periodo.".
Note al comma 757
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1-ter del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1-ter. Predisposizione del bilancio di previsione
annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane
1. - 2. (Omissis).
3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i
provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o
gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le
citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al
bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015
riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.".
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies.
Note al comma 759
Si riporta il testo del comma 430 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"430. In considerazione del processo di trasferimento
delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge
7 aprile 2014, n. 56, le province e le citta' metropolitane
possono rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza
negli anni 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con conseguente
rimodulazione del relativo piano di ammortamento anche in
deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera c),
dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma restano a carico
dell'ente richiedente, che puo' utilizzare gli eventuali
risparmi di rata, nonche' quelli provenienti dal riacquisto
dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di
destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al
primo periodo possono essere effettuate anche nel corso
dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo
restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione.".
Note al comma 760
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Disposizioni in materia di personale
1. In caso di mancato rispetto per gli anni 2014 e 2015
dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di
stabilita' interno e dei termini per l'invio della relativa
certificazione, al solo fine di consentire la
ricollocazione del personale delle province, in attuazione
dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, non si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462, lettera d),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera
d), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni.
(Omissis).".
Note al comma 761
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
"Art. 2. Fondo nazionale per la montagna.
1. E' istituito presso il Ministero del bilancio e
della programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'articolo 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.".
Note al comma 762
Si riporta il testo vigente del comma 562 dell'articolo
1 della citata legge n. 296 del 2006:
"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.".

Note al comma 763
Il testo del comma 380-ter dell'articolo 1 della legge
n. 228 del 2012 e' citato nelle Note al comma 17.
Note al comma 764
Il testo dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della
legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219.
Note al comma 765
Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'articolo
1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni):
"Art. 1. 1. - 94. (Omissis).
95. La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a
dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il
termine senza che la regione abbia provveduto, si applica
l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies.
La citata legge n. 56 del 2014 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81.
Note al comma 766
Il testo del comma 421 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 228.
 


Il testo della legge n. 56 del 2014 e' citato nelle
Note al comma 765.
Note al comma 768
Si riporta il testo vigente del comma 2.3 dell'articolo
30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 30. Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse
1. - 2.2. (Omissis).
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
(Omissis).".
Note al comma 769
Il testo del comma 425 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219.
Note al comma 770
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 5. Misure in materia di polizia provinciale
1. - 2. (Omissis).
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia
amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito
dei processi di riordino delle funzioni provinciali in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89,
della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora le leggi
regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa
locale e il relativo personale presso le citta'
metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni
di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la
dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai
sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' rideterminata in aumento in misura
corrispondente al personale riallocato.
(Omissis).".
Note al comma 771
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi da
526 a 530, della citata legge n. 190 del 2014:
"526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai
comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai
comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di
immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune
per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne'
modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di
credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al
periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso.
Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a
conservare tale destinazione»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1° settembre 2015."
"527. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
giustizia e' finalizzata all'erogazione del contributo ai
comuni interessati dalle spese di cui all'articolo 1 della
legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526
del presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto
2015. A partire dal 1° settembre 2015 la residua dotazione
di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
confluisce in un apposito capitolo da istituire per le
finalita' di cui al secondo comma del citato articolo 1
della legge n. 392 del 1941, come sostituito dal comma 526,
lettera a), del presente articolo. A decorrere dall'anno
2016 tale dotazione e' incrementata di 200 milioni di euro
annui. I rimborsi ai comuni per l'anno 2015 sono
determinati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,
n. 187, e successive modificazioni, in relazione alle spese
di cui al citato articolo 1 della legge n. 392 del 1941,
come modificato dal citato comma 526 del presente
articolo."
"528. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo
complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge
24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal comma 526 del
presente articolo."
"529. L'importo di cui al comma 528 e' determinato
sulla base dei costi standard per categorie omogenee di
beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e
all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio
giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi
standard e' definita con decreto avente natura non
regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."
"530. Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche
del Ministero della giustizia, le necessarie misure
organizzative a livello centrale e periferico per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 527 a
529 del presente articolo. Il personale delle province
eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e'
prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per
lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei
commi da 527 al presente comma.".
Note al comma 773
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 21-quater
del citato decreto-legge n. 83 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 21-quater. Misure per la riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria
1. Al fine di sanare i profili di nullita', per
violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto
Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e
16 del contratto collettivo nazionale integrativo del
personale non dirigenziale del Ministero della giustizia
quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando
l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il
predetto Ministero e' risultato soccombente, e di definire
i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della
giustizia e' autorizzato, nei limiti delle posizioni
disponibili in dotazione organica, a indire una o piu'
procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto
Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi
dello stesso, riservate ai dipendenti in possesso dei
requisiti di legge gia' in servizio alla data del 14
novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato
nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale
giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di
funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio
notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area
terza, con attribuzione della prima fascia economica di
inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14 e 15
del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto
economico e giuridico conseguente alle procedure di
riqualificazione del personale amministrativo di cui al
presente articolo decorre dalla completa definizione delle
relative procedure selettive.
(Omissis).".
Note al comma 774
Si riporta il testo vigente del comma 9-quinquies
dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2015:
"Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali
1. - 9-quater. (Omissis).
9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al
processo di riordino delle funzioni delle province disposto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi
dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non
abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non
provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione
all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di
Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in
via definitiva delle relative leggi regionali, sono tenute
a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il
30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna provincia e
citta' metropolitana del rispettivo territorio, le somme
corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come
quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per
gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di effettivo
esercizio della funzione da parte dell'ente individuato
dalla legge regionale.
(Omissis).".
Note al comma 775
Si riporta il testo del comma 49 dell'articolo 1 della
citata legge n. 56 del 2014, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1
1. - 48. (Omissis).
49. In considerazione della necessita' di garantire il
tempestivo adempimento degli obblighi internazionali gia'
assunti dal Governo, nonche' dell'interesse regionale
concorrente con il preminente interesse nazionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la regione Lombardia, anche mediante
societa' dalla stessa controllate, subentra in tutte le
partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla
provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza nelle societa' che
operano direttamente o per tramite di societa' controllate
o partecipate nella realizzazione e gestione di
infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
gli adempimenti societari necessari per il trasferimento
delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di
esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite con
decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le
disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il
trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
delle partecipazioni azionarie di cui al precedente
periodo. Alla data del 31 dicembre 2018 le partecipazioni
originariamente detenute dalla provincia di Milano sono
trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta'
metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute
dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in
regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e
di Brianza.
(Omissis).".
Note al comma 776
Si riporta il testo del comma 529 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione
effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni
di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione
organica sia complessiva, sia relativa alla
categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione
organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale
assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di
36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto
negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante
di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita',
purche' con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette
deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa
vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di
apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni
sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono
procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a
domanda del personale interessato gia' in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge e che
comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre
2015, ferma restando la necessita' di assicurare la
compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei
propri obiettivi di finanza pubblica.".

Note al comma 777
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso
di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Diritto all'equa riparazione.
1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione
proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi
preventivi all'irragionevole durata del processo di cui
all'articolo 1-ter.
2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la
complessita' del caso, l'oggetto del procedimento, il
comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto
chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua
definizione.
2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole
di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di
tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di
un anno nel giudizio di legittimita'. Ai fini del computo
della durata il processo si considera iniziato con il
deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con
la notificazione dell'atto di citazione. Si considera
rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la
procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il
processo penale si considera iniziato con l'assunzione
della qualita' di imputato, di parte civile o di
responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto
legale conoscenza della chiusura delle indagini
preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine
ragionevole se il giudizio viene definito in modo
irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del
tempo in cui il processo e' sospeso e di quello intercorso
tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per
proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in
giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori
dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali
che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei
tempi del procedimento.
2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da
irragionevole durata del processo, salvo prova contraria,
nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato,
limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattivita'
delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di
procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e
82 del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel
giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi
dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di
cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre
gia' proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i
presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43
del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice
amministrativo disponga la separazione dei processi;
g) irrisorieta' della pretesa o del valore della causa,
valutata anche in relazione alle condizioni personali della
parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno
quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali
eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo
altrimenti dovuto.
3.".
Si riporta il testo dell'articolo 2-bis della citata
legge n. 89 del 2001, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2-bis. Misura dell'indennizzo.
1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di
regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non
superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno
superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di
durata del processo. La somma liquidata puo' essere
incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi
al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al
settimo.
1-bis. La somma puo' essere diminuita fino al 20 per
cento quando le parti del processo presupposto sono piu' di
dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo
sono piu' di cinquanta.
1-ter. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo
in caso di integrale rigetto delle richieste della parte
ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa
riparazione si riferisce.
1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta
in caso di riunione di piu' giudizi presupposti che
coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo' essere
incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso
riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di
parte.
2. L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo
2056 del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si e' verificata
la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati
anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma
1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della
causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal
giudice.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge
n. 89 del 2001, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Procedimento.
1. La domanda di equa riparazione si propone con
ricorso al presidente della corte d'appello del distretto
in cui ha sede il giudice innanzi al quale si e' svolto il
primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo
125 del codice di procedura civile.
2. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro
della giustizia quando si tratta di procedimenti del
giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri
casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e
delle finanze.
3. Unitamente al ricorso deve essere depositata copia
autentica dei seguenti atti:
a) l'atto di citazione, il ricorso, le comparse e le
memorie relativi al procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata;
b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;
c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove
questo si sia concluso con sentenza od ordinanza
irrevocabili.
4. Il presidente della corte d'appello, o un magistrato
della corte a tal fine designato, provvede sulla domanda di
equa riparazione con decreto motivato da emettere entro
trenta giorni dal deposito del ricorso. Non puo' essere
designato il giudice del processo presupposto. Si applicano
i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura
civile.
5. Se accoglie il ricorso, il giudice ingiunge
all'amministrazione contro cui e' stata proposta la domanda
di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di
equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria
esecuzione. Nel decreto il giudice liquida le spese del
procedimento e ne ingiunge il pagamento.
6. Se il ricorso e' in tutto o in parte respinto la
domanda non puo' essere riproposta, ma la parte puo' fare
opposizione a norma dell'articolo 5-ter.
7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto
avviene nei limiti delle risorse disponibili nel relativo
capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso."
Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata legge
n. 89 del 2001, come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Norma transitoria.
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, coloro i quali abbiano gia'
tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei
diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda
di cui all'articolo 3 della presente legge qualora non sia
intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte
della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla
corte d'appello deve contenere l'indicazione della data di
presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adito informa senza
ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le
domande presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di
cui al comma 1 del presente articolo.
2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016
ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma
2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data
non si applica il comma 1 dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi
amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i
termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis."
Note al comma 778
Si riporta il testo vigente degli articoli 82 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia):
"Art. 82. (Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono
liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di
pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che,
in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle
tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti
ed indennita', tenuto conto della natura dell'impegno
professionale, in relazione all'incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona
difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato
dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati
di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui
ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o
il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono
dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla
tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e
alle parti, compreso il pubblico ministero."
"Art. 83. (Onorario e spese dell'ausiliario del
magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di
parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto
di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
fase o grado del processo e, comunque, all'atto della
cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha
pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
il giudice competente puo' provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi
anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione
al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al
beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
3-bis. Il decreto di pagamento e' emesso dal giudice
contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude
la fase cui si riferisce la relativa richiesta."
"Art. 84. (Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al
difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 170."
"Art. 85. (Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il
consulente tecnico di parte non possono chiedere e
percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a
qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente
parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito
disciplinare professionale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 170 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002:
"Art. 170. (Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore
dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese
private cui e' affidato l'incarico di demolizione e
riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono
proporre opposizione. L'opposizione e' disciplinata
dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150.
2.
3.".
Note al comma 781
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 114 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 114. Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con
ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte
le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal
lodo della cui ottemperanza si tratta; l'azione si
prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in
giudicato della sentenza.
2. Unitamente al ricorso e' depositato in copia
autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza,
con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative
modalita', anche mediante la determinazione del contenuto
del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello
stesso in luogo dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o
elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in
giudicato o di altri provvedimenti, determina le modalita'
esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in
violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo
conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non
sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di
parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni
violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione
costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza
aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la
penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal
giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di
pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta
penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua
quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali.".
Note al comma 782
Si riporta il testo degli articoli 62, 68 e 72, del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 62. Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti
civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza,
secondo le priorita' individuate dai presidenti delle Corti
di appello con i programmi previsti dall'articolo 37, comma
1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni del presente capo.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano
ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico
grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24
marzo 2001, n. 89."
"Art. 68. Collegi e provvedimenti. Monitoraggio
1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di
un giudice ausiliario.
2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in
cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno
novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89,
e' computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai
fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo
precedente.
3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia
provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici
ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di
operosita' ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal
presente capo."
"Art. 72. Stato giuridico e indennita'
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico
di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita'
onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di
duecento euro per ogni provvedimento che definisce il
processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle
parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il
provvedimento e' costituito dal decreto di cui all'articolo
3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennita'
e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto.
3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in
ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non
sono dovuti contributi previdenziali.
4. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.".
Note al comma 783
Il testo dell'articolo 83 del decreto del Presidente
ella Repubblica n. 115 del 2002 e' citato nelle Note al
comma 778.
Note al comma 784
La citata legge n. 89 del 2001 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 3 aprile 2001, n. 78.
Note al comma 788
Si riporta il testo del comma 250 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"250. All'esecuzione delle pronunce di condanna al
pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle
amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri
provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle
predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel
giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a
legislazione vigente. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle pronunce gia' depositate o
notificate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo
5-quinquies, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n.
89.".
Note al comma 789
Il testo del comma 12-vicies dell'articolo 10 del
decreto-legge n. 192 del 2014 e' citato nelle Note al comma
487.
Note al comma 790
La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime
in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI e' pubblicata nella GUUE L 315 del 14.11.2012,
pagg. 57-73.
La legge 27 giugno 2013, n. 77 recante "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio 2013,
n. 152.
Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante
"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di
protezione civile e di commissariamento delle province" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2013, n. 191.
Note al comma 791
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
del citato decreto-legge n. 93 del 2013:
"Art. 5. Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere
1. Il Ministro delegato per le pari opportunita', anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora,
con il contributo delle amministrazioni interessate, delle
associazioni di donne impegnate nella lotta contro la
violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa
in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un "Piano d'azione
straordinario contro la violenza sessuale e di genere", di
seguito denominato "Piano", che deve essere predisposto in
sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea
per il periodo 2014-2020.
(Omissis).".
Note al comma 792
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
"Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. (Omissis).
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui
all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti
locali si intendono le loro articolazioni organizzative,
anche a livello territoriale, dotate di autonomia
gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica. Le
gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le
istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.
(Omissis).".
Note al comma 793
Il testo del decreto legislativo n. 118 del 2011 e'
citato nelle Note al comma 703.
Note al comma 795
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni (Individuazione delle unita' previsionali di
base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale
dello Stato):
"Art. 7. Nuove modalita' di attuazione del sistema di
tesoreria unica.
1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge
29 ottobre 1984, n. 720, e' modificato, per le regioni e
gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel
presente articolo e nell'articolo 8.
2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e
quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello
Stato devono essere versate per le regioni, le province
autonome e gli enti locali nelle contabilita' speciali
infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese quelle provenienti da operazioni di
indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto
interessi, nonche' quelle connesse alla devoluzione di
tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal
riversamento nella tesoreria statale, devono essere
prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli
enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
vigente normativa.
4. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono
direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in
difformita' di quanto disposto dal comma 3. In caso di
inadempienza il tesoriere e' tenuto al riversamento nella
tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
difformita' ed e' tenuto altresi' a versare ad apposito
capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente
all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del
pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la
data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
riversamento.
5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario
utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema
bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in
operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
per la quiescenza del personale dipendente, previsti e
disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione
altresi' dei valori mobiliari provenienti da atti di
liberalita' di privati destinati a borse di studio.
6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sono stabilite le eventuali
ed ulteriori modalita' che si rendesse necessario
disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria
unica.".
Note al comma 796
Il testo dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e'
citato nelle Note al comma 108.
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:
"Art. 35. Misure per la tempestivita' dei pagamenti,
per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica
1. - 7. (Omissis).
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2017, il regime di tesoreria
unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello stesso periodo agli
enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria
unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720 e le relative norme amministrative di
attuazione. Restano escluse dall'applicazione della
presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,
prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette
da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi
da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche
amministrazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 395 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"395. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Note al comma 797
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
14 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. - 5. (Omissis).
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
(Omissis).".
Note al comma 799
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213:
"Art. 1. Rafforzamento della partecipazione della Corte
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni
1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza
pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e
regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, e successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento
e dell'assenza di irregolarita' suscettibili di
pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi
annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i
relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti
delle regioni con propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i
rendiconti delle regioni tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali e'
affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettivita' regionale e di servizi strumentali alla
regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui
al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
conti formula le sue osservazioni in merito alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare
l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici
mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi
precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per
le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali
approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilita', nonche' per definire la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti
effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia
e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma
9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
per la concessione e per la restituzione della stessa in un
periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri
per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per
l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui
al comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza,
puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo
tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia'
adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno
2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve
avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e
cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di
stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono
soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 1 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo,
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente della regione una comunicazione
affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione,
fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio
regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo
consiliare interessato e sospende il decorso del termine
per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine
fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto
all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del
consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al
comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma
10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto
da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione, con le forme e i
termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13.
14.
15.
16. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Il testo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' citato nelle Note al comma
792.
Note al comma 800
Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per
obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali,
anche con riferimento alla prevista adozione della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come
definita dalla Commissione europea nell'ambito delle
attivita' di programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di quelle previste
dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il
risultato della somma delle specializzazioni intelligenti
identificate a livello regionale, integrate dalle aree di
ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o
Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione
territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
la coesione», in collaborazione con le amministrazioni
interessate e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali
e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica
alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani
operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia,
di cui al periodo precedente, sono proposti anche
singolarmente dall'Autorita' politica per la coesione al
CIPE per la relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche
e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere
a), b) e c), l'Autorita' politica per la coesione puo'
sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per
la realizzazione di interventi di immediato avvio dei
lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel
limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di
accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta dell'Autorita' politica
per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei
fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
del CIPE in via programmatica e a carico delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione
2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa
Nota di aggiornamento, nonche' per la definizione della
manovra di finanza pubblica e della relativa legge di
bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio
e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui
alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e
regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi
infrastrutturali di notevole complessita', si debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e successive modificazioni, e all'articolo 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE
dei piani operativi, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la
coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua
successiva deliberazione in merito, una diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche
nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa
per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di
impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi
o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione
presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della
definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della
legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano
stralcio e ai piani operativi approvati consentono a
ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani
operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla
base dei profili finanziari previsti dalle delibere del
CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani
operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse
presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del
2013, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia
per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera
h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse
trasferite alla contabilita' dedicata e quelle relative
agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio.
Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di
svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a
quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo
delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e
provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera l) anche le risorse del FSC gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate alla citata
lettera l), ove compatibili.".
Note al comma 802
Si riporta il testo del comma 243 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Comma 243
243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di
euro annui a valere sulle proprie disponibilita', a
concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di
cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato nonche' delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano
cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali,
il FEASR ed il FEAMP ovvero con altre linee del bilancio
dell'Unione europea, nonche' dei programmi complementari di
cui al comma 242. Le risorse cosi' anticipate vengono
reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere
sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore del programma interessato.
Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate
al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale
riconosciute per lo stesso programma a seguito delle
relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi
complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a
seguito delle relative rendicontazioni di spesa.".
Si riporta il testo vigente del paragrafo 4
dell'articolo 131 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio):
"Art. 131. Domande di pagamento
1. - 3. (Omissis).
4. In deroga al paragrafo 1, nel caso degli aiuti di
Stato, la domanda di pagamento puo' includere gli anticipi
versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto
qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni
cumulative:
a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita
da una banca o da qualunque altro istituto finanziario
stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno
strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo
Stato membro;
b) tali anticipi non sono superiori al 40 %
dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un
beneficiario per una determinata operazione;
c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai
beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore
probatorio equivalente presentati al piu' tardi entro tre
anni dall'anno in cui e' stato versato l'anticipo o entro
il 31 dicembre 2023, se anteriore; in caso contrario la
successiva domanda di pagamento e' rettificata di
conseguenza.
(Omissis).".
Note al comma 803
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 6
della citata legge n. 183 del 1987:
"Art. 6. Erogazioni del fondo.
1. - 2. (Omissis).
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel
termine da esso previsto, o espressamente prorogato,
l'amministrazione competente e' tenuta a provvedere al
recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle
somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un
importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel
periodo intercorso tra la data della erogazione e la data
del recupero, nonche' delle eventuali penalita'. Al
recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione
esattoriale delle imposte dirette dello Stato.
(Omissis).".
Note al comma 804
La delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante
"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui
all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell'accordo di partenariato 2014-2020" e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 15 maggio 2015, n. 111.
Note al comma 805
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 229 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4 Definanziamento per mancato avvio dell'opera
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri
per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e
programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresi' alla
definizione delle procedure e delle modalita' di
definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici,
considerando anche parametri temporali di riferimento
distinti per livello progettuale, tipologia di
aggiudicazione, classificazione di opere, costo
complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile,
volti a incentivare una maggiore tempestivita' delle
procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il
definanziamento si applica esclusivamente alle quote di
finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei
contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati
ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in
conto residui, a uno specifico fondo per la
riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da
istituire nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito
del fondo di cui al primo periodo e' istituita una apposita
sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie
provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione
degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis,
sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza
vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad
eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo
sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono
vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al
momento della nuova assegnazione delle risorse.
L'assegnazione delle somme revocate puo' svilupparsi su un
arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la
neutralita' rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di
provvedere alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti
per la realizzazione di interventi e programmi pubblici,
anche sulla base delle risultanze della banca dati delle
amministrazioni pubbliche e dei criteri indicati dal
decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31
dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in
materia gia' previste a legislazione vigente.
3. Con modalita' disciplinate dal sistema di verifica
di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione
ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le
verifiche in loco di singoli interventi e programmi
pubblici, nonche' la congruenza dei dati trasmessi ai sensi
dell'articolo 6.".
Note al comma 806
Il testo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge
n. 185 del 2008 e' citato nelle Note al comma.
Si riporta il testo del comma 142 dell'articolo 4 della
citata legge n. 350 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Finanziamento agli investimenti
1. - 141. (Omissis).
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma
140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141,
quando la fissazione della tariffa non rientra nelle
competenze di una autorita' indipendente, la tariffa e'
fissata dal CIPE.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 60 della
citata legge n. 289 del 2002, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 60. Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo.
1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, limitatamente agli interventi
territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e
segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione
negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere
diversamente allocati dal CIPE. La diversa allocazione,
limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le
risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della presente legge, e' effettuata
in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 355 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
"355. Con apposite delibere del CIPE, da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e'
ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi
alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base
degli interventi gia' disposti a legislazione vigente. Ai
fini dell'individuazione degli interventi ammessi al
finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti
progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi
aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati
al risparmio energetico secondo le specifiche previste
dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/37 del 3 febbraio
2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei
n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento,
nonche' delle reti infrastrutturali marittime, logistiche
ed energetiche comunque ad essi collegate;
c-bis) infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443;
c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in
quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di
programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo
economico;
c-quater) iniziative e programmi di ricerca e sviluppo
realizzati nell'ambito dei progetti di innovazione
industriale di cui all' articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.".
Note al comma 810
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea):
"Art. 41-bis. Fondo per il recepimento della normativa
europea
1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento
dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla
normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
(Omissis).".
Note al comma 811
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificata
dall'articolo 1, comma 674, della legge n. 190 del 2014:
"13. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.".
La citata legge n. 183 del 1987 e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.
Note al comma 812
Il testo della legge n. 183 del 1987 e' citato nelle
Note al comma 811.
Note al comma 815
Il testo del comma 3-octies dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 225 del 2010 e' citato nelle Note al comma
353.
Il testo dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge n. 225 del 1992 e' citato nelle Note al comma 422.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 252-bis del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con la regione territorialmente
interessata e, per le materie di competenza, con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con
il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli
eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree
e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma
con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri
soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa
in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e
sviluppo economico in siti di interesse nazionale
individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo
di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e
ambientale, e di preservare le matrici ambientali non
contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure
di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e
successive modificazioni. L'esclusione cessa di avere
effetto nel caso in cui l'impresa e' ammessa alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1
assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i
tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso
e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e
disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati
della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione
industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi
e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di
ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e
la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative
garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno
economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre
misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle
attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli
interventi di messa in sicurezza che restano a carico del
soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione,
riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei
lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei
lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di
programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente
individuati a livello nazionale e regionale;
i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo
dell'adempimento degli impegni assunti e della
realizzazione dei progetti.
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce
riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla
realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro
intervento connesso e funzionale agli obiettivi di
risanamento e di sviluppo economico e dichiarazione di
pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i
soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere
responsabili della contaminazione del sito oggetto degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione
industriale e di sviluppo economico, tenuto conto anche dei
collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte
nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine
sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e
i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la
contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi
imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono
essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i
requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori
condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono
essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica,
devono essere individuati gli interventi di riparazione del
danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI
del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi
di riparazione del danno ambientale e' determinato in base
ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto
interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare
l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di
garantire la sostenibilita' economica di detti interventi,
comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli
impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio,
controllo e relativa gestione, e di riparazione,
individuati dall'accordo di programma esclude per tali
soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione
ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti
antecedenti all'accordo medesimo. La revoca dell'onere
reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di
programma previsto dalle misure volte a favorire la
realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse
nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio della
certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza
dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di
soggetto interessato responsabile della contaminazione, i
contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2
non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza,
di bonifica e di riparazione del danno ambientale di
competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente
l'acquisto di beni strumentali alla riconversione
industriale e allo sviluppo economico dell'area.
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di
applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo'
agire autonomamente nei confronti del responsabile della
contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per
gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica
individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto
integrato sono autorizzati e approvati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base
delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi
indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di
Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari
dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di
approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi
ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste
dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli
enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere
degli organi competenti, sostituisce ogni atto di
competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione
ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8
autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di
bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle opere connesse.
10. Alla progettazione, al coordinamento e al
monitoraggio dei progetti integrati di bonifica,
riconversione industriale e sviluppo economico in siti
inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono
preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate
a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house"
individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il
Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
vi provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sulle aree
di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli
interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono
tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per
l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti per la gestione in house in
conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla
giurisprudenza europea.
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure
volte a favorire la formazione di nuove competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici
superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate,
nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente
nonche' a valere sulle risorse della programmazione
2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma
di cui al comma 1 del presente articolo.".
Note al comma 816
Il testo dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della
legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219.
Note al comma 817
Il testo dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della
legge n. 190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 219.
Note al comma 818
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilita' del
personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai
soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende
bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e
le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all' articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".
Note al comma 819
La Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie
dell'Unione europea e' pubblicata nella GUUE n. L 168 del
7.6.2014, pagg. 105-111.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 della
citata decisione 2014/335/UE Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014:
"Art. 11. Entrata in vigore
La presente decisione e' notificata agli Stati membri
dal segretario generale del Consiglio.
Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario
generale del Consiglio l'espletamento delle procedure
richieste dalle rispettive norme costituzionali per
l'adozione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il primo giorno
del mese successivo al ricevimento dell'ultima
comunicazione di cui al secondo comma.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.".
Note al comma 820
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 36 della
citata legge n. 234 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 36. Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea
1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia'
recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per
gli affari europei.
(Omissis).".
Note al comma 821
Il titolo I dell'allegato alla raccomandazione
2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013 relativa
alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese comprende gli articoli da 1 a 6 ed e' pubblicato
nella G.U. L 124/36 del 20 maggio 2003.
Si riporta il testo vigente del punto 28) dell'articolo
2 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013:
"Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le
seguenti definizioni:
1). - 27). (Omissis).
28) "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le
medie imprese quali definite nella raccomandazione
2003/361/CE della Commissione.
(Omissis).".
Note al comma 822
Il Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo
per gli investimenti strategici, al polo europeo di
consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di
investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n.
1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 - il Fondo europeo per gli
investimenti strategici e' pubblicato nella GUUE n. L 169
del 1.7.2015, pagg. 1-38.
Note al comma 826
Si riporta il testo vigente del numero 3) dell'articolo
2 del citato regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015:
"Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1). - 2). (Omissis).
3) "banche o istituti nazionali di promozione", le
entita' giuridiche che espletano attivita' finanziarie su
base professionale, cui e' stato conferito un mandato da
uno Stato membro o da un'entita' di uno Stato membro, a
livello centrale, regionale o locale, per svolgere
attivita' di sviluppo o di promozione.
(Omissis).".
La Comunicazione COM/2015/0361 final del 22 luglio 2015
della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio reca
"Lavorare insieme per la crescita e l'occupazione: il ruolo
delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano
di investimenti per l'Europa".
Note al comma 827
Il testo del regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno
2015 e' citato nelle Note al comma 822.
Il testo del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e'
citato nelle Note al comma 821.
Il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n.
1605/2012 e' pubblicato nella GUUE n. L 298 del 26.10.2012,
pagg. 1-96.
Note al comma 828
Il testo del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge
n. 269 del 2003 e' citato nelle Note al comma 423.
Il testo del regolamento (UE) 2015/1017 e' citato nelle
Note al comma 822.
Note al comma 829
Il testo del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e'
citato nelle Note al comma 827.
Il testo del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e'
citato nelle Note al comma 821.
Note al comma 831
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), come
modificato dai commi 834 e 835 della presente legge:
"Art. 32. (Impulso alla realizzazione del mercato unico
dell'energia elettrica attraverso lo sviluppo di
interconnector con il coinvolgimento di clienti finali
energivori)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione del
mercato unico dell'energia elettrica, la societa' Terna Spa
provvede, a fronte di specifico finanziamento da parte di
soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed
esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi
soggetti uno o piu' potenziamenti delle infrastrutture di
interconnessione con l'estero nella forma di
«interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003,
nonche' le necessarie opere di decongestionamento interno
della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga
posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della
complessiva capacita' di trasporto disponibile con i Paesi
esteri, in particolare con quelli confinanti con il nord
dell'Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili
infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle
relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
Terna Spa organizza una procedura concorsuale per la
selezione dei soggetti che intendono sostenere il
finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel
bando le misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il
singolo interconnector, le condizioni del contratto di
mandato da stipulare con i soggetti aggiudicatari per la
programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno
che i medesimi soggetti devono assumere a stipulare un
successivo contratto di mandato per la costruzione e
l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento e'
subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una
durata fino a venti anni, dall'accesso a terzi sulla
capacita' di trasporto che tali infrastrutture rendono
disponibile, secondo le modalita' di cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di
cui al comma 3 deve entrare in servizio entro quarantotto
mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in difetto,
e' riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta
giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, a
ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla
realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di
utilizzazione della connessa capacita' di trasporto, fermo
restando il pagamento degli oneri gia' sostenuti da Terna
Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui al comma
3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo
incremento della capacita' complessiva di interconnessione
indotto dalle disposizioni del presente articolo puo' avere
sulla gestione del sistema elettrico italiano e sui
relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali
di cui al comma 3 possono partecipare esclusivamente
clienti finali, anche raggruppati in forma consortile fra
loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con
potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da
un fattore di utilizzazione della potenza impegnata
mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per
cento escludendo i quindici giorni di minori prelievi di
energia elettrica su base annua e che si impegnino a
riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo
modalita' definite da Terna Spa, nelle situazioni di
criticita' in relazione al potenziamento del sistema di
interconnessione. Ciascun cliente che soddisfa i requisiti
di cui al precedente periodo puo' partecipare alle
procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non
superiore al valore della potenza disponibile complessiva
dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarita'
di punti di prelievo di cui al presente comma comporta la
decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali
obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
provvedimenti da adottare entro trenta giorni dal termine
di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire, a
partire dalla conclusione del contratto di mandato per la
programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino
alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per
un periodo non superiore a sei anni, l'esecuzione, nei
limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
di esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti
di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per
la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali
selezionati. A tal fine, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas determina i corrispettivi che i clienti
finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione
del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di
efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a
fronte delle predette misure, individuando nel contempo la
modalita' di riequilibrio, a favore dei clienti finali
diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi
originati dalle predette misure nell'ambito del periodo di
esenzione di cui al comma 3, nonche' le modalita' per la
copertura delle eventuali differenze maturate in capo a
Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al
rendere possibile l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento all'estero nell'ambito delle medesime
misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano
il diritto di rinunciare alla realizzazione
dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i provvedimenti
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui al
comma 6 prevedono il diritto dei soggetti stessi di
avvalersi delle misure di cui al medesimo comma, a fronte
dei relativi corrispettivi, non oltre l'esercizio del
diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui
al presente articolo vengono ridotte, se esistenti, le
obbligazioni di erogazione dei servizi di interrompibilita'
istantanea e con preavviso resi a Terna Spa nella misura
del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, con conseguente
riduzione del corrispettivo cui i medesimi clienti hanno
diritto per il periodo rimanente sotteso alle succitate
obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di
interrompibilita' a seguito delle suddette riduzioni
vengono eventualmente riallocate da Terna Spa, esperita una
rivalutazione delle necessita' di sistema, a soggetti
diversi dai predetti clienti finali. Con l'estinguersi
delle suddette obbligazioni, i clienti finali selezionati
non sono ammessi all'erogazione dei servizi di
interrompibilita' istantanea e con preavviso eventualmente
richiesti da Terna Spa che potranno invece essere resi, con
le medesime modalita' attualmente in vigore, da clienti
finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di
erogazione dei servizi di interrompibilita', che si
rendessero eventualmente disponibili, ai migliori offerenti
selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul
corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che opera
per minimizzare il corrispettivo di dispacciamento imposto
all'utenza finale a remunerazione del complessivo servizio
di interrompibilita', anche ai fini della riallocazione di
cui al comma 8.".
Note al comma 832
Il testo dell'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 e
successive modificazioni e' citato nelle Note al comma 831.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per
garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia
elettrica nelle isole maggiori), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41:
"Art. 2. Estensione della capacita' di interconnessione
di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99
1. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, Terna S.p.a. determina il
possibile incremento della capacita' di interconnessione
con l'estero di cui all'articolo 32, comma 1, della legge
23 luglio 2009, n. 99, in ragione dell'aumento della
potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio
prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale
incremento, da considerare aggiuntivo rispetto alla
capacita' attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1,
della legge n. 99 del 2009, e' comunque non superiore a 500
MW.
2. Terna, entro trenta giorni dalla decorrenza del
termine di cui al comma 1, organizza le procedure
concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 32,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente agli
interconnector che realizzano l'incremento di capacita' di
interconnessione di cui al comma 1, nonche' alle quote di
interconnector che non risultino finanziate a seguito delle
procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore del
presente decreto anche per effetto di rinuncia dei soggetti
investitori.
3. Le procedure di cui al comma 2 prevedono
un'assegnazione prioritaria ai soggetti che assumano
impegni vincolanti a rendere disponibili, entro il 31 marzo
2011, risorse incrementali di riduzione istantanea del
proprio prelievo dalla rete, secondo parametri fissati da
Terna S.p.a. e sulla base dei criteri e modalita' definiti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi
dell'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n.
99, nei limiti dell'incremento della capacita' di
interconnessione associato a dette risorse incrementali che
risulti realizzabile senza pregiudizio dei livelli di
sicurezza. Con riferimento ai soggetti che assumono tali
impegni, Terna S.p.a. fissa i requisiti di partecipazione
alle procedure concorsuali e di assegnazione di cui
all'articolo 32, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n.
99, tenendo conto delle modificazioni dei prelievi e delle
potenze disponibili associate a dette risorse incrementali.
3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle
quote di interconnector che non risultino finanziate a
seguito delle procedure gia' esperite, anche per effetto di
rinuncia dei soggetti investitori, prevedono
un'assegnazione prioritaria ai clienti finali per i propri
siti di consumo ubicati in Sicilia o in Sardegna, per una
potenza complessiva non superiore a 60 MW in Sicilia e a 40
MW in Sardegna.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adegua
le proprie deliberazioni assunte ai sensi dei commi 6 e 7
dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
conformita' alle disposizioni del presente articolo.".
Note al comma 834
Il testo del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 99
del 2009 e' citato nelle Note al comma 831.
Note al comma 835
Il testo del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 99
del 2009 e' citato nelle Note al comma 831.
Note al comma 836
Il testo del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 99
del 2009 e' citato nelle Note al comma 831.
Note al comma 837
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20:
"Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Nell'ambito della procedura di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, l'organo
commissariale di ILVA S.p.A. e' autorizzato a richiedere il
trasferimento delle somme sequestrate, subentrando nel
procedimento gia' promosso ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
A seguito dell'apertura della procedura di amministrazione
straordinaria, l'organo commissariale e' autorizzato a
richiedere che l'autorita' giudiziaria procedente disponga
l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di
capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse
dalla societa' in amministrazione straordinaria. Il credito
derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni e'
prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma
subordinato alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti
prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura
di amministrazione straordinaria nonche' dei creditori
privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. L'emissione e' autorizzata ai sensi
dell'articolo 2412, sesto comma, del codice civile. Le
obbligazioni sono emesse a un tasso di rendimento
parametrato a quello mediamente praticato sui rapporti
intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. Il
sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
obbligazioni. Le obbligazioni di nuova emissione sono
nominative e devono essere intestate al Fondo unico
giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A. quale
gestore ex lege del predetto Fondo. Il versamento delle
somme sequestrate avviene al momento della sottoscrizione
delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di queste
ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
S.p.A. devono svolgersi, ai sensi dell'articolo 1, comma
11-quinquies, del decreto-legge n. 61, sulla base delle
indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria procedente.
Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in
via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e,
nei limiti delle disponibilita' residue, a interventi volti
alla tutela della sicurezza e della salute, nonche' di
ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
previste dall'ordinamento vigente. Al patrimonio si
applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V,
sezione XI, del codice civile.
1-bis. All'articolo 1, comma 11-quinquies, del
decreto-legge n. 61, al primo periodo, le parole: ", non
oltre l'anno 2014" sono soppresse e le parole: "il giudice"
sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria"
e, all'ultimo periodo, la parola: "giurisdizionale" e'
sostituita dalla seguente: "giudiziaria".
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. La garanzia dello Stato e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 150 milioni di
euro per l'anno 2015. E' autorizzata, allo scopo,
l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale su cui
confluiscono le predette risorse. Al relativo onere, pari a
150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario
dell'amministrazione straordinaria e' titolare di
contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale,
in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera,
previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul
Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente
disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi
di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate
o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.
3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la
normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le
contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica
informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
con una relazione semestrale, alle Camere.
4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello
Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale.
5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze
tuttora aperte, il commissario straordinario, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA
S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto
convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta
nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione e'
determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha
carattere definitivo, non e' soggetta ad azione revocatoria
e preclude ogni azione concernente il danno ambientale
generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi
ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione della ILVA
Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente al 16
marzo 1995. Le somme rinvenienti da detta operazione
affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario
straordinario.
5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei
rifiuti radioattivi in deposito nell'area ex Cemerad
ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto,
sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle
risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n.
171.
5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma
1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione
di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020,
indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera,
individua le risorse disponibili sulla programmazione
2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente
vincolanti.".
Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 111 del citato regio decreto n. 267 del 1942,
e successive modificazioni:
"Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme)
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati)
1. - 5. (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).".
Note al comma 838
Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 30 del 2013 e' citato nelle Note al comma
490.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo 2
del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72 (Misure urgenti per
il differimento di termini in materia ambientale e di
autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di
emissione di anidride carbonica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111:
"Art. 2. Misure urgenti in materia di emissioni di
anidride carbonica
1. - 4. (Omissis).
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le modalita' di rimborso dei crediti
di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive
entrate.".
La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra e' pubblicata nella GU L 140 del 5.6.2009,
pagg. 63-87.
Note al comma 839
Si riporta il testo vigente del comma 113 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della
contaminazione e del proprietario delle aree in conformita'
alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita'
competente di procedere alla ripetizione delle spese
sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa
in sicurezza, nonche' per gli ulteriori interventi di
bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e
nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e' istituito un apposito fondo con una dotazione
di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e
2015, per il finanziamento di un piano straordinario di
bonifica delle discariche abusive individuate dalle
competenti autorita' statali in relazione alla procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/ 2007. Il piano di cui al
presente comma, approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
preceduto da uno o piu' accordi di programma con gli enti
territoriali e locali interessati, individua gli interventi
necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalita' di
erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli
interventi medesimi, che devono corrispondere ad una
percentuale non inferiore al 20 per cento del costo
complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di
rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di
responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti,
ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi
di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.".
Note al comma 840
Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 2-bis
del citato decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 2-bis Sostegno alle imprese fornitrici di
societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1
del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere definiti, ai fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di
valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie
imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle
caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette
imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che
escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non
presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento
bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta'
ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina
dell'Unione europea, sono applicati per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del
citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000
di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia relative alle
operazioni finanziarie di cui al presente articolo e'
riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera.".
Note al comma 841
Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), come modificato dalla presente legge:
"Art. 27. (Condizioni per l'ammissione alla procedura).
1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3
sono ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria qualora presentino concrete prospettive di
recupero dell'equilibrio economico delle attivita'
imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via
alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla
base di un programma di prosecuzione dell'esercizio
dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma
di cessione dei complessi aziendali");
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria
dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di
durata non superiore a due anni ("programma di
ristrutturazione");
b-bis) per le societa' operanti nel settore dei servizi
pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi
di beni e contratti sulla base di un programma di
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non
superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi
di beni e contratti").
2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la
durata dei programmi di cui al comma 2 del presente
articolo puo' essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni.".
Note al comma 842
Si riporta il testo vigente dell'articolo 42 del citato
decreto legislativo n. 180 del 2015:
"Art. 42. Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte
1. L'ente-ponte e' costituito per gestire beni e
rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 43,
con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni
essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a
risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono
adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i
diritti, le attivita' o le passivita' acquistate. Sono
fatte salve le eventuali limitazioni stabilite ai sensi
della disciplina a tutela della concorrenza.
2. Il capitale dell'ente-ponte e' interamente o
parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da
autorita' pubbliche.
3. La Banca d'Italia, con provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera c):
a) approva l'atto costitutivo e lo statuto
dell'enteponte, nonche' la strategia e il profilo di
rischio;
b) approva la nomina dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione
di deleghe e le remunerazioni;
c) stabilisce restrizioni all'attivita'
dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto
della disciplina degli aiuti di Stato.
4. In caso di applicazione del bail-in ai sensi
dell'articolo 48, comma 1, lettera b), l'eventuale
conversione in capitale delle passivita' cedute
all'ente-ponte non preclude alla Banca d'Italia l'esercizio
su quest'ultimo dei poteri alla stessa attribuiti dal
presente articolo.
5. L'ente-ponte esercita l'attivita' bancaria o la
prestazione di servizi e attivita' di investimento se e'
autorizzato allo svolgimento delle medesime attivita' ai
sensi della normativa vigente.
6. L'ente-ponte, nello svolgimento dell'attivita'
bancaria o nella prestazione di servizi e attivita' di
investimento, rispetta i requisiti previsti dal Regolamento
(UE) n. 575/2013, dal Testo Unico Bancario o dal Testo
Unico della Finanza e dalle relative disposizioni
attuative.
7. In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6,
l'ente-ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi
della risoluzione, e' autorizzato provvisoriamente a
esercitare l'attivita' bancaria o a prestare servizi e
attivita' di investimento anche se non soddisfa
inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa
applicabile. La Banca d'Italia presenta una richiesta
all'autorita' responsabile per i relativi provvedimenti.
8. L'ente-ponte, i componenti dei suoi organi di
amministrazione e controllo, nonche' l'alta dirigenza
rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli
azionisti e dei creditori propri e dell'ente sottoposto a
risoluzione.".
Note al comma 843
Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo n. 180 del 2015:
"Art. 43. Cessione
1. La cessione, in una o piu' soluzioni, a un
ente-ponte ha ad oggetto:
a) tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da
uno o piu' enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse;
b) tutti i diritti, le attivita' o le passivita', anche
individuabili in blocco, di uno o piu' enti sottoposti a
risoluzione, o parte di essi.
2. Il valore complessivo delle passivita' cedute
all'enteponte non supera il valore totale dei diritti e
delle attivita' ceduti o provenienti da altre fonti.
3. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, puo'
disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre
partecipazioni o dei diritti, delle attivita' o delle
passivita' da esso acquisiti, secondo una procedura aperta,
trasparente, non discriminatoria nei confronti dei
potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga
a condizioni di mercato.
4. Fermo restando l'articolo 47, comma 9, l'ente-ponte
succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti,
nelle attivita' o nelle passivita' ceduti, salvo che la
Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per
conseguire gli obiettivi della risoluzione.
5. Si applica l'articolo 40, comma 3.".
Note al comma 844
Il testo del comma 2 dell'articolo 42 del decreto
legislativo n. 180 del 2015 e' citato nelle Note al comma
842.
Note al comma 845
Il testo del comma 3 dell'articolo 42 del decreto
legislativo n. 180 del 2015 e' citato nelle Note al comma
842.
Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 recante
"Disposizioni urgenti per il settore creditizio" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2015, n. 273.
Note al comma 846
Il testo del decreto-legge n. 183 del 2015 e' citato
nelle Note al comma 846.
Note al comma 848
Si riporta il testo vigente dell'articolo 99 del
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi
e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010:
"Art. 99. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal
1o gennaio 2016, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi
da 3 a 5.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le
disposizioni relative ai poteri del Comitato di raccogliere
le informazioni e collaborare con le autorita' nazionali di
risoluzione per mettere a punto il piano di risoluzione a
norma degli articoli 8 e 9 e tutte le altre disposizioni
correlate si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
4. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli
articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 30, gli articoli da 42 a
48, l'articolo 49, l'articolo 50, paragrafo 1, lettere a),
b) e da g) a p), l'articolo 50, paragrafo 3, l'articolo 51,
l'articolo 52, paragrafi 1 e 4, l'articolo 53, paragrafi 1
e 2, e gli articoli da 56 a 59, da 61 a 66, da 80 a 84, da
87 a 95, e 97 e 98 si applicano a decorrere dal 19 agosto
2014.
5. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo,
l'articolo 69, paragrafo 5, l'articolo 70, paragrafi 6 e 7,
e l'articolo 71, paragrafo 3, che conferiscono al Consiglio
il potere di adottare atti di esecuzione e alla Commissione
il potere di adottare atti delegati, si applicano a
decorrere dal 1o novembre 2014.
6. A decorrere del 1o gennaio 2015 il Comitato
trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla
Commissione una relazione mensile, approvata durante la sua
sessione plenaria, concernente l'eventuale soddisfacimento
delle condizioni per il trasferimento dei contributi al
Fondo.
A decorrere dal 1o dicembre 2015, se da tali relazioni
emerge che non sono state soddisfatte le condizioni per il
trasferimento dei contributi al Fondo, l'applicazione delle
disposizioni di cui al paragrafo 2 e' prorogata ogni volta
di un mese. Il Comitato elabora ogni volta una nuova
relazione alla fine di tale mese.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 70 e 71 del
citato regolamento (UE) n. 806/2014:
"Art. 70. Contributi ex ante
1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno
su base annua e' calcolato in percentuale dell'ammontare
delle sue passivita', esclusi i fondi propri e i depositi
protetti, in relazione alle passivita' aggregate, esclusi i
fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti
autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri
partecipanti.
2. Ogni anno il Comitato, previa consultazione della
BCE o dell'autorita' nazionale competente e in stretta
cooperazione con le autorita' nazionali di risoluzione,
calcola i singoli contributi per assicurare che i
contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul
territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non
superino il 12,5 % del livello-obiettivo.
Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si
basa su:
a) un contributo fisso proporzionale basato
sull'importo delle passivita' dell'ente, esclusi i fondi
propri e i depositi protetti, in relazione alle passivita'
totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di
tutti gli enti autorizzati sul territorio degli Stati
membri partecipanti; e
b) un contributo ponderato in funzione del rischio
sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 103,
paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto del
principio di proporzionalita', senza creare distorsioni
alla struttura dei settori bancari degli Stati membri.
La relazione tra il contributo fisso e il contributo
ponderato in funzione del rischio tiene conto di una
distribuzione equilibrata dei contributi tra le diverse
tipologie di banche.
In ogni caso, l'importo aggregato dei singoli
contributi di tutti gli enti autorizzati sul territorio di
tutti gli Stati membri partecipanti, calcolato a norma
delle lettere a) e b), non supera annualmente il 12,5 % del
livello-obiettivo.
3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al
raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo
69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili di
pagamento integralmente coperti dalla garanzia di attivita'
a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera
disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per
gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La
quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera
il 30 % dell'importo complessivo dei contributi raccolti in
conformita' del presente articolo.
4. I contributi da parte di ciascuna entita' di cui
all'articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non
sono rimborsati a tali entita'.
5. Gli Stati membri partecipanti che hanno gia'
istituito meccanismi nazionali di finanziamento della
risoluzione possono prevedere che tali meccanismi
utilizzino i mezzi finanziari di cui dispongono, ricevuti
dagli enti tra il 17 giugno 2010 e la data di entrata in
vigore della direttiva 2014/59/UE, per compensare gli enti
per i contributi ex ante che a essi e' stato chiesto di
versare a beneficio del Fondo. Tale restituzione lascia
impregiudicati gli obblighi degli Stati membri a norma
della direttiva 2014/49/UE.
6. Si applicano gli atti delegati che precisano il
concetto della correzione dei contributi in funzione del
profilo di rischio dell'ente, adottati dalla Commissione a
norma dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva
2014/59/UE.
7. Il Consiglio, su proposta della Commissione,
nell'ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6,
adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di
esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per
quanto riguarda:
a) l'applicazione della metodologia di calcolo dei
singoli contributi;
b) le modalita' pratiche dell'attribuzione agli enti
dei fattori di rischio specificati nell'atto delegato."
"Art. 71. Contributi straordinari ex post
1. Laddove i mezzi finanziari disponibili non siano
sufficienti a coprire le perdite, i costi o altre spese
sostenuti mediante il ricorso al Fondo nelle azioni di
risoluzione, sono raccolti presso gli enti autorizzati
negli Stati membri partecipanti contributi straordinari ex
post a copertura degli importi aggiuntivi. L'importo totale
di detti contributi straordinari e' calcolato e ripartito
fra gli enti a norma degli articoli 69 e 70.
L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex
post non supera il triplo dell'importo annuale dei
contributi determinato in conformita' dell'articolo 70.
2. Il Comitato, di propria iniziativa dopo aver
consultato l'autorita' nazionale di risoluzione o su
proposta di un'autorita' nazionale di risoluzione,
differisce integralmente o parzialmente, in conformita'
degli atti delegati di cui al paragrafo 3, il pagamento dei
contributi straordinari ex post di un ente ai sensi del
paragrafo 1, se cio' e' necessario a proteggere la sua
posizione finanziaria. Tale differimento non puo' essere
concesso per un periodo superiore a sei mesi, ma puo'
essere rinnovato su richiesta dell'ente. I contributi
differiti ai sensi del presente paragrafo sono versati
successivamente nel momento in cui il pagamento degli
stessi non mette piu' a rischio la posizione finanziaria
dell'ente.
3. Alla Commissione e' conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 93 per specificare
le circostanze e le modalita' secondo le quali il pagamento
di contributi ex post da parte di un'entita' di cui
all'articolo 2 puo' essere parzialmente o integralmente
differito ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.".
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del
Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni
uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico e'
pubblicato nella GU L 15 del 22.1.2015, pagg. 1-7.
Note al comma 849
Si riporta il testo vigente degli articoli 82, 83 e 96
del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:
"Art. 82. Contributi ordinari
1. Le banche aventi sede legale in Italia e le
succursali italiane di banche extracomunitarie versano
contributi ordinari ai fondi di risoluzione su base
annuale, nell'ammontare determinato dalla Banca d'Italia in
conformita' con quanto stabilito dalla Commissione Europea
ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva
2014/59/UE.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere che una quota dei
contributi ordinari, da essa stabilita, sia costituita da
impegni di pagamento irrevocabili integralmente garantiti
da attivita' a basso rischio non gravate da diritti di
terzi. La quota non puo' comunque superare il 30 per cento
dell'importo complessivo dei contributi dovuti ai sensi del
presente articolo.".
"Art. 83. Contributi straordinari
1. Se la dotazione finanziaria non e' sufficiente a
sostenere le misure di cui all'articolo 79, comma 1, le
banche aventi sede legale in Italia e le succursali
italiane di banche extracomunitarie versano ai fondi di
risoluzione contributi straordinari a copertura degli oneri
aggiuntivi nella misura determinata dalla Banca d'Italia. I
contributi straordinari sono calcolati in conformita'
dell'articolo 82, assicurando che il loro ammontare non
superi il triplo dell'importo annuale medio dei contributi
ordinari dovuti fino al raggiungimento del
livello-obiettivo di cui all'articolo 81, comma 1.
2. La Banca d'Italia puo' rinviare, in tutto o in
parte, il pagamento dei contributi straordinari quando esso
metterebbe a repentaglio la liquidita' o solvibilita' del
soggetto tenuto ad effettuarlo, in presenza delle
circostanze e subordinatamente alle condizioni specificate
dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 104,
paragrafo 4 della direttiva 2014/59/UE. Il rinvio non puo'
essere concesso per un periodo superiore a sei mesi,
rinnovabile su richiesta del soggetto interessato. I
contributi rinviati in forza del presente comma sono
corrisposti anche prima della scadenza del termine di
rinvio quando la Banca d'Italia determina che il pagamento
non mette piu' a repentaglio la liquidita' o la
solvibilita' del soggetto interessato."
"Art. 96. Sanzioni amministrative agli enti, agli
esponenti o al personale
1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e
delle succursali stabilite in Italia di banche
extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo
Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15,
16, 19, comma 1, 33, comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1,
lettere a) e h), 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o
delle relative disposizioni generali o particolari emanate
dalla Banca d'Italia.
2. Per l'inosservanza delle norme richiamate al comma
1, si applica l'articolo 144-bis del Testo Unico Bancario,
al ricorrere delle condizioni e secondo le modalita' da
esso stabilite. In caso di inosservanza dell'ordine di
porre termine alle violazioni ivi previsto, si applicano le
sanzioni stabilite dagli articoli 144-bis, comma 2, e
144-ter, comma 2, del Testo Unico Bancario, nei confronti
dei soggetti e al ricorrere delle condizioni ivi previsti.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, per
l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
144-ter del Testo Unico Bancario nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo, nonche' del personale, al ricorrere delle
condizioni e secondo le modalita' previste dall'articolo
144-ter del Testo Unico Bancario.
4. Alle sanzioni amministrative disciplinate dal
presente articolo si applicano gli articoli 144, comma 9,
144-quater, 145, 145-quater del Testo Unico Bancario.".

Note al comma 850
Il citato decreto legislativo n. 180 del 2015 e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2015, n. 267.
Il testo del comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 225 del 2010 e' citato nelle Note al comma 353.
Note al comma 851
Il testo del decreto legislativo n. 180 del 2015 e'
citato nelle Note al comma 850.
Note al comma 852
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 16 del
citato decreto-legge n. 83 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione
1. (Omissis).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
(Omissis).".
Note al comma 854
Il testo del decreto-legge n. 183 del 2015 e' citato
nelle Note al comma 845.
Note al comma 855
Il testo del decreto-legge n. 183 del 2015 e' citato
nelle Note al comma 845.
Note al comma 856
Si riporta il testo vigente dell'articolo 96 del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di
garanzia
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di
garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in
Italia. Le banche di credito cooperativo aderiscono al
sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro
ambito.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in
Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano
salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto
privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle
loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la
propria attivita' nell'ambito dei sistemi di garanzia dei
depositanti sono vincolati al segreto professionale in
relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione
dell'attivita' istituzionale di questi ultimi.".
Note al comma 858
Il testo del decreto legislativo n. 58 del 1998 e'
citato nelle Note al comma 36.
Note al comma 861
Il testo dell'articolo 96 del decreto legislativo n.
385 del 1993 e' citato nelle Note al comma 856.
Note al comma 862
Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del
25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella GUUE n. L 193 del
1.7.2014, pagg. 1-75.
Note al comma 864
Il testo del comma 60 dell'articolo 1 della legge n.
247 del 2007 e' citato nelle Note al comma 191.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni (Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
"Art. 11. Attivita' promozionali
1. - 4. (Omissis).
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Omissis).".
Note al comma 866
Si riporta il testo vigente del comma 83 dell'articolo
1 della citata legge n. 147 del 2013:
"83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi
automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,
nonche' della flotta destinata ai servizi di trasporto
pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito
dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno
2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015
e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su
gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonche' di
vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi
dal patto di stabilita' interno, nel limite del 45 per
cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014
e integralmente per gli anni 2015 e 2016.".
Note al comma 867
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2393 del
codice civile:
"Art. 2393. Azione sociale di responsabilita'.
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori
e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea,
anche se la societa' e' in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilita' degli
amministratori puo' essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non e' indicata
nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio.
L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa
a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di
almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
l'assemblea provvede alla sostituzione degli
amministratori.
La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
la transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale [c.c. 2394, 2394-bis, 2395, 2434] o, nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero
la misura prevista nello statuto per l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilita' ai sensi dei commi
primo e secondo dell'articolo 2393-bis.".
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
aprile 1942, n. 81, S.O.
Note al comma 869
Il testo del decreto legislativo n. 229 del 2011 e'
citato nelle Note al comma 713.
Note al comma 872
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo 2
del citato decreto legislativo n. 228 del 2011:
"Art. 2. Documento pluriennale di pianificazione
1. - 3. (Omissis).
4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti
del Documento nei contratti di programma che stipulano con
le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
estese agli obblighi in capo alle aziende vigilate
derivanti dall'adozione del Documento.
(Omissis).".
Note al comma 875
Il testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225
del 1992 e' citato nelle Note al comma 422.
Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6
dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992:
"Art. 2. Definizione e classificazione delle strade
1. - 4. (Omissis).
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2,
si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B,
C ed F, si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete
viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete
delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di
provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo
di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di
provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva
provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del
comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio intermodale o con le localita' che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale.
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono
assimilate alle strade comunali.
(Omissis).".
Note al comma 878
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
37 del citato decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 37. (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati)
1. - 5. (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).".
Note al comma 879
. Si riporta il testo vigente del comma 9-bis
dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003:
"Art. 6. (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni)
1. - 9. (Omissis).
 


9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di
mercato puo' altresi' operare in favore di Sace S.p.A.
rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per
l'economia italiana ovvero societa' di rilevante interesse
nazionale in termini di livelli occupazionali, di entita'
di fatturato o di ricadute per il sistema economico
produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso
singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi
di destinazione. In tal caso, la garanzia opera a copertura
di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad
un ammontare massimo di capacita', compatibile con i limiti
globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia
e' rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di
regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme con la
normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su
istanza di Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto
conto della dotazione del fondo, previo parere
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass)
con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un
elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del
premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'
espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze un fondo a copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66. Tale fondo e' ulteriormente alimentato
con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che a tal fine sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, e' definito l'ambito di
applicazione della presente disposizione.
(Omissis).".
Note al comma 880
Il citato regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 e' pubblicato
nella GUUE n. L 225 del 30.7.2014, pagg. 1-90.
Si riporta il testo vigente del paragrafo 1
dell'articolo 3 del citato regolamento (UE) n. 806/2014,
del 15 luglio 2014:
"Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni:
1) «autorita' nazionale competente»: autorita'
nazionale competente come definita all'articolo 2, punto 2,
del regolamento (UE) n. 1024/2013;
2) «autorita' competente»: autorita' competente come
definita all'articolo 4, punto 2, punto i), del regolamento
(UE) n. 1093/2010;
3) «autorita' nazionale di risoluzione»: autorita'
designata da uno Stato membro partecipante a norma
dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;
4) «autorita' nazionale di risoluzione pertinente»:
l'autorita' nazionale di risoluzione dello Stato membro
partecipante in cui sono stabiliti un'entita' o un gruppo;
5) «condizioni per la risoluzione»: le condizioni di
cui all'articolo 18, paragrafo 1;
6) «piano di risoluzione»: un piano elaborato
conformemente all'articolo 8 o 9;
7) «piano di risoluzione di gruppo»: un piano di
risoluzione di gruppo elaborato conformemente agli articoli
8 e 9;
8) «obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi di cui
all'articolo 14;
9) «strumento di risoluzione»: uno strumento di
risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
10) «azione di risoluzione»: la decisione di
assoggettare alla risoluzione di cui all'articolo 18
un'entita' di cui all'articolo 2, l'applicazione di uno
strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o piu' poteri
di risoluzione;
11) «depositi protetti»: i depositi definiti
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva
2014/49/UE;
12) «depositi ammissibili»: depositi come definiti
all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva
2014/49/UE;
13) «ente»: ente creditizio o impresa di investimento
che rientra nella vigilanza su base consolidata ai sensi
dell'articolo 2, lettera c);
14) «ente soggetto a risoluzione»: entita' ai sensi
dell'articolo 2 per la quale e' stata avviata un'azione di
risoluzione;
15) «ente finanziario»: ente finanziario quale definito
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE)
n. 575/2013;
16) «societa' di partecipazione finanziaria»: la
societa' di partecipazione finanziaria definita
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE)
n. 575/2013;
17) «societa' di partecipazione finanziaria mista»: la
societa' di partecipazione finanziaria mista definita
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE)
n. 575/2013;
18) «societa' di partecipazione finanziaria madre
nell'Unione»: la societa' di partecipazione finanziaria
madre nell'UE definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto
31, del regolamento (UE) n. 575/2013;
19) «ente impresa madre nell'Unione»: l'ente impresa
madre nell'UE definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto
29, del regolamento (UE) n. 575/2013;
20) «impresa madre»: l'impresa madre definita
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del
regolamento (UE) n. 575/2013;
21) «filiazione»: la filiazione definita all'articolo
4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;
22) «succursale»: la succursale definita all'articolo
4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
23) «gruppo»: impresa madre e relative filiazioni che
sono entita' di cui all'articolo 2;
24) «gruppo transfrontaliero»: gruppo cui fanno capo
entita' di cui all'articolo 2, stabilito in piu' di uno
Stato membro partecipante;
25) «base consolidata»: la base della situazione
consolidata definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47,
del regolamento (UE) n. 575/2013;
26) «autorita' di vigilanza su base consolidata»:
l'autorita' di vigilanza su base consolidata definita
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE)
n. 575/2013;
27) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»:
l'autorita' di risoluzione nello Stato membro partecipante
in cui sono stabiliti l'ente o l'impresa madre soggetto a
vigilanza su base consolidata al massimo livello di
consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti
in conformita' dell'articolo 111 della direttiva
2013/36/UE;
28) «sistema di tutela istituzionale»o «IPS»:
meccanismo che soddisfa i requisiti stabiliti all'articolo
113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
29) «sostegno finanziario pubblico straordinario»:
aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1,
TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a
livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale,
configurerebbe un aiuto di stato, forniti per mantenere o
ripristinare la sostenibilita' economica, la liquidita' o
la solvibilita' di un'entita' di cui all'articolo 2 del
presente regolamento o del gruppo di cui tale entita' fa
parte;
30) «strumento per la vendita dell'attivita'
d'impresa»: il meccanismo per effettuare la cessione, ad
opera di un'autorita' di risoluzione di titoli di
proprieta' emessi da un ente soggetto a risoluzione, o di
attivita', diritti o passivita' di un ente soggetto a
risoluzione a un acquirente diverso da un ente-ponte,
secondo il disposto dell'articolo 24;
31) «strumento dell'ente-ponte»: il meccanismo che
effettua la cessione di azioni o altri titoli di proprieta'
emessi da un ente soggetto a risoluzione o di attivita',
diritti o passivita' di un ente soggetto a risoluzione a un
ente-ponte, secondo il disposto dell'articolo 25;
32) «strumento di separazione delle attivita'»: il
meccanismo per effettuare la cessione di attivita', diritti
o passivita' di un ente soggetto a risoluzione a una
societa' veicolo per la gestione delle attivita', secondo
il disposto dell'articolo 26;
33) «strumento del bail-in»: il meccanismo per
l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in
relazione alle passivita' di un ente soggetto a
risoluzione, secondo il disposto dell'articolo 27;
34) «mezzi finanziari disponibili»: contante, depositi,
attivita' e impegni di pagamento irrevocabili a
disposizione del Fondo ai fini di cui all'articolo 76,
paragrafo 1;
35) «livello-obiettivo»: importo dei mezzi finanziari
disponibili che deve essere raggiunto a norma dell'articolo
69, paragrafo 1;
36) «Accordo»: accordo sul trasferimento e la messa in
comune dei contributi versati al Fondo;
37) «periodo transitorio»: il periodo intercorrente fra
la data di applicazione del presente regolamento come
determinata in base all'articolo 99, paragrafi 2 e 6, e il
momento in cui il Fondo raggiunge il livello-obiettivo o,
se anteriore, il 1o gennaio 2024;
38) «strumento finanziario»: lo strumento finanziario
definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
39) «titoli di debito»: obbligazioni o altre forme di
debito trasferibile, titoli che creano o riconoscono un
debito e titoli che conferiscono diritti ad acquisire
titoli di debito;
40) «fondi propri»: i fondi propri definiti
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento
(UE) n. 575/2013;
41) «requisiti di fondi propri»: i requisiti stabiliti
agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) n. 575/2013;
42) «liquidazione»: la realizzazione di attivita' di
un'entita' di cui all'articolo 2;
43) «derivato»: derivato quale definito all'articolo 2,
punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;
44) «poteri di svalutazione e di conversione»: i poteri
di cui all'articolo 21;
45) «strumenti del capitale primario di classe 1»: gli
strumenti di capitale che soddisfano le condizioni
stabilite all'articolo 28, paragrafi da 1 a 4, all'articolo
29, paragrafi da 1 a 5, o all'articolo 31, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
46) «strumenti aggiuntivi di classe 1»: gli strumenti
di capitale che soddisfano le condizioni stabilite
all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
575/2013;
47) «strumenti di classe 2»: gli strumenti o i prestiti
subordinati che soddisfano le condizioni stabilite
all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;
48) «importo aggregato»: l'importo aggregato di cui
l'autorita' di risoluzione ha valutato che le passivita'
ammissibili devono essere svalutate o convertite,
conformemente all'articolo 27, paragrafo 13;
49) «passivita' ammissibili»: le passivita' e gli
strumenti di capitale che non sono qualificabili come
strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti
aggiuntivi di classe 1 o 2, strumenti di un'entita' di cui
all'articolo 2 che non sono esclusi dall'ambito di
applicazione dello strumento del bail-in ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 3;
50) «sistema di garanzia dei depositi»: il sistema di
garanzia introdotto ed ufficialmente riconosciuto da uno
Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva
2014/49/UE;
51) «strumenti di capitale pertinenti»: gli strumenti
aggiuntivi di classe 1 e 2;
52) «obbligazione garantita»: il titolo di cui
all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
53) «depositante»: il depositante definito all'articolo
2, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/49/UE;
54) «investitore»: l'investitore ai sensi dell'articolo
1, paragrafo 4, della direttiva 97/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
(Omissis).".
Note al comma 881
Il testo del regolamento (UE) n. 806/2014 del 15 luglio
2014 e' citato nelle Note al comma 880.
Note al comma 884
Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014:
"Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui
aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a),
contratti dalle regioni ed aventi come controparte il
Ministero dell'economia e delle finanze, in base
all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa
Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo
ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e'
autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente
destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle
anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del
presente decreto.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono
nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le
operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre
2013, presentino le seguenti caratteristiche:
a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del
debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di
euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore
nominale dei titoli obbligazionari regionali in
circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. Per i
titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di
copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione
del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai
sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35
del 2013.
7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione
dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 20
giugno 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione
congiunta del presidente e del responsabile finanziario,
l'indicazione delle operazioni di indebitamento che
presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
8. Le operazioni di riacquisto dei titoli
obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5,
lettera b), avvengono attraverso le modalita' previste
dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di
uno o piu' intermediari individuati dal Ministero
dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli
di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole
regioni.
9. Le modalita' del riacquisto e le commissioni per gli
intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma
8, per la definizione dei cui termini ogni regione si
avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero
dell'economia e delle finanze
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 18 luglio 2014, si provvede
all'individuazione delle operazioni di indebitamento
ammesse alla ristrutturazione.
11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei
confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il
debito residuo e' rimborsato in trenta rate annuali di
importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo
mutuo e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali
del Tesoro con la durata finanziaria piu' vicina a quella
del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e
delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di
negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto
di prestito.
12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e
individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto
del valore dei derivati di cui comma 15, e' finanziato dal
Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente
le caratteristiche indicate al comma 11.
13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui
oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di
operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla
contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale
valore di mercato positivo incassato dalla chiusura
anticipata dei derivati e' vincolato all'utilizzo da parte
della regione per il riacquisto del debito sottostante il
derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di
mercato negativo per la regione, esso deve essere
ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che
la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore
di mercato del derivato non sia superiore al valore
nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un
mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo
del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di
rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale
residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente
quello in cui avviene la rinegoziazione.
14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e
del valore degli strumenti derivati ad esso collegati
comportasse un aumento del debito delle pubbliche
amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009,
non si da' luogo all'operazione.
15. La valutazione dei derivati e' di competenza delle
regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente
norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro -
Direzione II.
16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in
ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata
delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi
riferite, tenendo conto anche dei versamenti gia' avvenuti
negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o,
comunque, delle quote capitale gia' accantonate per
l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei
titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa
l'attivita' di provvista sul mercato da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve
determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche
amministrazioni come definito dal Regolamento UE
479/2009.".
Note al comma 886
Il testo del comma 100 dell'articolo 2 della legge n.
662 del 1996 e' citato nelle Note al comma 196.
Note al comma 887
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita'), convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
successive modificazioni, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto
1. (Omissis).
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2016; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016.".
Note al comma 888
Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge
n. 282 del 2002 e' citato nelle Note al comma 887.
Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma 2,
e 7, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001:
"Art. 5. Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
1. (Omissis).
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1°
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
(Omissis)."
"Art. 7. Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola.
1. (Omissis).
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
(Omissis).".
Note al comma 889
Il testo del comma 1 dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
Note al comma 143.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2426 del
codice civile:
"Art. 2426. Criteri di valutazioni.
Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti
criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore. Il minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative
all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di
sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e'
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati
secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta
sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto e' accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto
di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello
strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili
che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non
necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata
non sono considerate nel computo del patrimonio netto per
le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
12).
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
"strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di
"attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo
comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per
soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige
il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle
merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei
criteri indicati al quarto comma non da' un risultato
attendibile.".
La sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342 recante "Misure in materia fiscale" e pubblicata
nella Gazz. Uff. 25 novembre 2000, n. 276, S.O., comprende
gli articoli da 10 a 16.
Note al comma 894
Il testo del decreto legislativo n. 241 del 1997, n.
241 e' citato nelle Note al comma 120.
Note al comma 895
Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14 e
15 della citata legge n. 342 del 2000:
"Art. 11. (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere
eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in
due distinte categorie gli immobili e i beni mobili
iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati."
"Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni
eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere
imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura
di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva."
"Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere
applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel
bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei beni
indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11."
"Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si
applicano, per i beni relativi alle attivita' commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e
agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche'
alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non
residenti che esercitano attivita' commerciali nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.".
Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 concernente "Regolamento recante modalita' di
attuazione delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento
fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi
degli articoli da 10 a 16 della L. 21 novembre 2000, n.
342" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 maggio 2001, n. 105.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86 concernente "Regolamento recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3 della L.
28 dicembre 2001, n. 448" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
maggio 2002, n. 106.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 475,
477 e 478 della citata legge n. 311 del 2004:
"475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma
5, della legge 21 novembre 2000, n. 342."
"477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice."
"478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.".
Note al comma 896
Il testo dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000
e' citato nelle Note al comma 895.
Note al comma 897
Il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge n.
342 del 2000 e' citato nelle Note al comma 895.
Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali e'
pubblicato nella GUUE n. L 243 dell' 11.9.2002, pagg. 1-4.
Si riporta il testo vigente del comma 3-bis
dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986:
"Art. 85. Ricavi
1. - 3. (Omissis).
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione."
Note al comma 898
Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'articolo
49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
al portatore
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
superiore a euro tremila. Il trasferimento e' vietato anche
quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla
soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta
elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando
prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Per il servizio di
rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, la soglia e' di euro mille.
1-bis. Per la negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella
sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al
comma 1 e' di euro tremila.
(Omissis).".
Note al comma 899
Il testo del comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto
legislativo n. 231 del 2007 e' citato nelle Note al comma
898.
Note al comma 900
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Pagamenti elettronici
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e'
sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,
individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti
i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del
contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma
3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle
pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1,
comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime
pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie
norme al fine di consentire il pagamento elettronico per
gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio
2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro della pubblica amministrazione e la
semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione
tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' disciplinata l'estensione delle modalita' di
pagamento anche attraverso tecnologie mobili.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito e carte di credito; tale obbligo non trova
applicazione nei casi di oggettiva impossibilita' tecnica.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di
operazioni di pagamento basate su carta di debito o di
credito e in particolare per i pagamenti di importo
contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro,
entro il 1o febbraio 2016, il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca
d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale
applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015,
esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3
del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresi':
a) in conformita' alle definizioni, alla disciplina e
alle finalita' del regolamento (UE) n. 751/2015, le
modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla
normativa vigente necessarie a realizzare un pieno
coordinamento del regolamento stesso con ogni altra
disposizione vigente in materia;
b) la designazione della Banca d'Italia quale autorita'
competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal
regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato quale autorita' competente a
verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo
regolamento in materia di pratiche commerciali.
4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori
di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che
interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante
carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali,
necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli
effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma
4-bis, tenuto conto della necessita' di assicurare
trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle
commissioni e la loro stretta correlazione e
proporzionalita' ai costi effettivamente sostenuti dai
prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di
circuiti e di schemi di pagamento, nonche' di promuovere
l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento
delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e
dell'autonomia contrattuale delle parti.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei
prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi».
Note al comma 901
Il testo del comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge
n. 179 del 2012 e' citato nelle Note al comma 900.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992:
"Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza
del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e
al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
(Omissis).".
Note al comma 904
Si riporta il testo vigente del comma 4-ter
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
"Art. 2. Disposizioni in materia di entrate
1. 4. (Omissis).
4-ter Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare
il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di
supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in
via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o
di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
comunque escluse le somme corrisposte a titolo di
tredicesima mensilita';
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e
tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,
lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa'
Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e'
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di
riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti
diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,
il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu'
convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni favorevoli.
(Omissis).".
Note al comma 905
Il testo del comma 1 dell'articolo 1 della parte prima
della tariffa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986 e' citato nelle Note al comma
55.
Note al comma 906
Il testo del comma 4-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 194 del 2009 e' citato nelle Note al comma
177.
Note al comma 907
Il testo del comma 4-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 194 del 2009 e' citato nelle Note al comma
177.
Note al comma 908
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972:
"Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici
compresi nella prima parte dell'allegata tabella A)
effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista
nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari
all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare
imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di
compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica
con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva
l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle
percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il
regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti
di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
(Omissis).".
Note al comma 909
Si riporta il testo del comma 512 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1.
1. - 511. (Omissis).
512. Ai soli fini della determinazione delle imposte
sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,
nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi
dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15
per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per
cento per il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per
cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i
terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per
cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per
cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento si
applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata
ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto
delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e
2016, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente
comma.
(Omissis).".
Note al comma 911
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 52. Oggetto dell'imposizione
1. - 2. (Omissis).
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di
elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre
elettricita';
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili
ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza
disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di
autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee
ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con
potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile
di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh
per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre
1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa
secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato
interministeriale dei prezzi;
[f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo
mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali
tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione
dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere,
al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il
giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese
precedente.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della legge
6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'Ente nazionale
per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle
imprese esercenti le industrie elettriche):
"Art. 4. Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti
disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che
esercitano in via esclusiva o principale le attivita' di
cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterra'
il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle
attivita' stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno
previste le modalita' per l'esecuzione del trasferimento,
nonche' quelle per la separazione e la restituzione, agli
aventi diritto, dei beni non ritenuti.
L'Ente dovra' decidere circa i beni da restituire entro
180 giorni dalla esecuzione del trasferimento.
Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sara'
amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un
amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e
fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga
diversamente;
2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o
principale le attivita' di cui al primo comma dell'art. 1,
saranno stabilite le modalita' per il trasferimento
all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per
l'esercizio delle attivita' stesse e dei relativi rapporti
giuridici;
3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1)
e 2) sara' operata con riferimento alla organizzazione ed
alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31
dicembre 1961;
4) alle imprese gestite da enti pubblici si applichera'
la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti
pubblici che gestiscono in via esclusiva le attivita'
indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si
provvedera' altresi' al riordinamento degli enti pubblici
che non esercitano in via esclusiva le attivita' sopradette
ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi
relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti
ai medesimi in base a criteri di semplificazione
amministrativa.
Sara' prevista la nomina di amministratori straordinari
per la gestione degli enti: la nomina sara' fatta dal
Ministro per l'industria e il commercio a tempo
determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri
eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento
dei singoli enti.
Saranno stabilite le modalita' per il trasferimento
all'Ente nazionale di quanto attiene alle attivita' di cui
al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente
dall'Amministrazione delle FF.SS. e dalle imprese in cui
l'Amministrazione delle FF.SS. ha partecipazione; saranno
altresi' stabilite le modalita' per la fornitura
dell'energia alla stessa Amministrazione con riferimento
all'incidenza degli oneri attuali;
5);
6) non sono soggette a trasferimento:
a) le imprese che producono energia elettrica destinata
a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi
produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che
risultino consorziate o consociate alla data del 31
dicembre 1961, purche' il fabbisogno superi il 70 per cento
dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;
b) le imprese autoproduttrici che abbiano gia'
costruito, alla data di entrata in vigore della presente
legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il
fabbisogno di attivita' produttive programmate
anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni
aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1°
gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di piu' del 70
per cento del totale dell'energia prodotta.
Le imprese di cui alle lettere a) e b) sono trasferite
allorche' il fabbisogno non abbia superato per tre anni
consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia
elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso
precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti
esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi
impianti, tenendo conto della compatibilita' con le
finalita' di interesse generale proprie del servizio
pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura
economico-produttiva del collegamento tra le societa' di
cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze
non attinenti a nuovi piani produttivi.
Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la
eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovra'
essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al
terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni
per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi
ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le
condizioni indicate in apposite direttive vincolanti
emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in relazione alla possibilita' tecnica
delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio
pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla
cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al
vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono
definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza
almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP) in base al criterio dei costi evitati.
Sono escluse dall'esonero le attivita' di cui al primo
comma dell'art. 1 esercitate dalla societa' per azioni
Terni: nei limiti della quantita' di energia elettrica
consumata per le attivita' esercitate dalla societa' Terni
al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in
vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita'
di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa,
tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette
attivita mediamente nel triennio 1959-1961.
Saranno altresi' integralmente trasferite all'Ente
nazionale le attivita' della societa' per azioni
Larderello;
7) il limite del 70 per cento non si applica per le
centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che
siano autorizzate dal Comitato di Ministri;
8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le
imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e
distribuito mediamente nel biennio 1959-60 piu' di 15
milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese
saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale
allorche' l'energia prodotta, oppure prodotta e
distribuita, avra' per due anni consecutivi superato i 15
milioni di chilowattore per anno.
Tale limite e' elevato a 20 milioni di Kwh per le
imprese che operano nelle piccole isole.
Per le altre imprese l'elevazione del limite fino a 40
milioni di Kwh annui e' consentita quando l'energia
elettrica eccedente i 15 milioni di Kwh proviene da fonte
diversa da idrocarburi. L'autorizzazione e' concessa dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a
condizione che le imprese produttrici presentino al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un piano di trasformazione degli impianti la cui
realizzazione non potra' comunque protrarsi oltre due anni
dall'approvazione dello stesso.
Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano
nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese
elettriche minori puo' essere riconosciuta proquota sulla
base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre
i 15 milioni di Kwh annui;
9) nel trasferimento previsto dal quarto comma
dell'art. 1 sono comprese, con tutti gli obblighi e i
diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni
amministrative in atto attinenti la produzione, il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione
dell'energia elettrica, nonche' le concessioni minerarie
utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le
concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite
all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua
costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933,
numero 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano
ad esse i termini di durata previsti negli artt. 22, 23, 24
del suddetto decreto; sono abrogati il terzo ed il quarto
comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775;
10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono
attuali con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i
quali potranno essere individuati anche i beni ed i
rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti
saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi
e criteri direttivi sopra indicati.
I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla
lettera b) del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione
di piu' del 70 per cento del totale dell'energia prodotta
saranno emanati entro il 30 giugno 1966.
Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere a) e
b) del n. 6) che non abbiano superato per tre anni
consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sara'
dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il
commercio;
11) i trasferimenti previsti dal presente articolo
hanno effetto dalla data che sara' indicata nei decreti di
cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio
1963.".
Note al comma 914
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 22 giugno 2004, n. 182 recante "Regolamento
recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato
dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari" e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 22 luglio 2004, n. 170.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
66 della citata legge n. 289 del 2002:
"Art. 66. Sostegno della filiera agroalimentare.
1. - 2. (Omissis).
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21
agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.".
Note al comma 915
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 5
del citato decreto-legge n. 91 del 2014:
"Art. 5. (Disposizioni per l'incentivo all'assunzione
di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del
lavoro in agricoltura)
1. (Omissis).
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al
comma 1, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani
lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
(Omissis).".
Note al comma 916
Il testo del comma 2 dell'articolo 49 del decreto-legge
n. 66 del 2014 e' citato nelle Note al comma 489.
Note al comma 918
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza):
"Art. 110.
1. - 5. (Omissis).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.".
Note al comma 919
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio
decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918.
Note al comma 921
Si riporta il testo vigente del comma 649 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"649. A fini di concorso al miglioramento degli
obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del piu'
organico riordino della misura degli aggi e dei compensi
spettanti ai concessionari e agli altri operatori di
filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per
conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2,
lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e' stabilita
in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a
decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a
disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei
soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano
nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari e' versato dagli operatori di
filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco
praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle
vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di
filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini
dell'eventuale successiva denuncia all'autorita'
giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni
pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato
allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri
oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle
convenzioni di concessione, versano altresi' annualmente la
somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di
ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al
numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31
dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio
2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonche' le
modalita' di effettuazione del versamento. Con analogo
provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016,
previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione
del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni
pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri
operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi
e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando
gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della
sottoscrizione dei contratti rinegoziati.".
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio
decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918.
Note al comma 922
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio
decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918.
Note al comma 923
Il testo del comma 646 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 921.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, commi
3-quater, 4, 5 e 6, del citato decreto-legge n. 158 del
2012:
"Art. 7. Disposizioni in materia di vendita di prodotti
del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica
1. - 3-ter. (Omissis).
3-quater. Fatte salve le sanzioni previste nei
confronti di chiunque eserciti illecitamente attivita' di
offerta di giochi con vincita in denaro, e' vietata la
messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio,
di apparecchiature che, attraverso la connessione
telematica, consentano ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari
on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a
distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo
concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti
autorita'.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni
televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o
cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti
precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. E'
altresi' vietata, in qualsiasi forma, la pubblicita' sulla
stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle
sale cinematografiche in occasione della proiezione di film
destinati alla visione dei minori. Sono altresi' vietati
messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in
denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante
trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali
si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: (28)
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua
pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di
dipendenza dalla pratica del gioco, nonche'
dell'indicazione della possibilita' di consultazione di
note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate
sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione ai sensi della legislazione vigente,
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei
singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
4-bis. (Omissis).
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza
dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le
relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare
sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora
l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere
essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della
possibilita' di consultazione di note informative sulle
probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e,
successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della
legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili
presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule
di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di
cui all'articolo , comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le
stesse formule devono essere riportate su apposite targhe
esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati
i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono
altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto
di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi
con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i
gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia
offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a
esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il
materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie
locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e
a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di
assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla
cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie
correlate alla G.A.P.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al
comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo
messaggio pubblicitario e' diffuso sono puniti entrambi con
una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a
cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di
cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti
del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5,
relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al
solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta
dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui
si esercita come attivita' principale l'offerta di
scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto
vendita, se diverso dal concessionario. Per le attivita' di
contestazione degli illeciti, nonche' di irrogazione delle
sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua
incorporazione, ai sensi della legislazione vigente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
(Omissis).".
Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante
"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico" e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.
Note al comma 924
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come
modificato dal presente comma e dal comma 942 della
presente legge:
"Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di
giochi
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori
a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per
cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu'
provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione
dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione
delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula
convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di
conformita' dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e
affida al partner tecnologico la verifica di parte dei
sistemi e giochi gia' sottoposti a verifica di conformita'
in attuazione delle convenzioni stesse. La presente
disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui, con decreto del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le
relative disposizioni attuative di carattere tecnico e
quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p);
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010 (98), che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente.
1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e
dal relativo decreto di attuazione del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai
concorsi a premio per i quali e' stata accertata la
coincidenza con attivita' di gioco riservate allo Stato o
l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre
violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria
anteriormente vigente in materia.
2.".
Note al comma 926
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 643,
644 e 645, della citata legge n. 190 del 2014, come
modificato dalla presente legge:
"643. In attesa del riordino della materia dei giochi
pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11
marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza, nonche' delle fasce sociali
piu' deboli e dei minori di eta', a decorrere dal 1°
gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre
2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro
in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi,
anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore
nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in
considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore e'
l'offerente e che il contratto di gioco e' pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo
la legislazione nazionale, e' consentito regolarizzare la
propria posizione alle seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2016 i soggetti inoltrano
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello
reso disponibile nel sito istituzionale dell'Agenzia entro
il 5 gennaio 2016, una dichiarazione di impegno alla
regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di
rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, nonche' di collegamento al
totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei
concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il
contestuale versamento mediante modello F24 della somma di
euro 10.000, da compensare in sede di versamento anche solo
della prima rata di cui alla lettera e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare
dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le
scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive
anche le domande delle quali una copia dell'originale
risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio
2016, con la copia del modello di versamento quietanzato,
all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2016 nel
sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) le domande recano altresi' l'esplicito impegno di
sottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, non oltre il 29 febbraio 2016, del disciplinare
di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia,
recante condizioni e termini appositamente coerenti con
quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la
raccolta delle scommesse e con il regime di
regolarizzazione;
d) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo
la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle
scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura
territorialmente competente le domande pervenute, nonche'
la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei
prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il
versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni,
dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016
e per i quali non sia ancora scaduto il termine di
decadenza per l'accertamento, determinata con le modalita'
previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari
importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30
novembre 2016;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di
sanzioni gia' notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono
effetto a condizione che l'imposta versata per la
regolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto
degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello
in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare
dell'esercizio ovvero del punto di raccolta e' riconosciuto
il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,
nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la
raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta,
anche per conto di uno degli attuali concessionari;
h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di
raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di
mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo
88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931
ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate
di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della
licenza dispone la chiusura dell'esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale
dell'Agenzia entro il 15 gennaio 2016, sono adottate le
disposizioni attuative del presente comma, ivi incluse
quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti
che si regolarizzano ai sensi del presente comma
l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse
raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al
totalizzatore nazionale."
"644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che
non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al
medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che,
pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma
restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4,
comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e
successive modificazioni, trovano applicazione, per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche' di tutela
dei minori di eta' e delle fasce sociali piu' deboli, i
seguenti obblighi e divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in
particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I,
del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di
identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilita'
derivanti dall'applicazione del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) e' vietata la raccolta per eventi non inseriti nel
palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito
internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
c) e' vietata la raccolta di scommesse che consentono
vincite superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni;
e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta
comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza
dell'attivita' di raccolta di gioco con vincita in denaro
al questore territorialmente competente entro sette giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio
dell'attivita'. Il proprietario dell'immobile in cui ha
sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti
dati ed informazioni sull'attivita' di raccolta di gioco
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi
termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un
punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente
comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi
corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza,
il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o
del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta' previste
dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione
di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a)
e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto
di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove
gia' iscritto;
g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504, e' dovuta dal titolare di ciascun
esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre
gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di
raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta
si applica su di un imponibile forfetario coincidente con
il triplo della media della raccolta effettuata nella
provincia ove e' ubicato l'esercizio o il punto di
raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di
riferimento, nonche' con l'aliquota massima stabilita
dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del
citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi
di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica
conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere
da b) a f) e' punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla
violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5,
del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo
articolo 7, nonche' con la chiusura dell'esercizio ovvero
del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla
violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8,
del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni
previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione e'
raddoppiata qualora il titolare dell'esercizio o del punto
di raccolta, nonche' il proprietario dell'immobile in cui
opera l'esercizio o il punto di raccolta, non provvedano
alla comunicazione di cui alla lettera e) nel termine di
sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia il
titolare dell'esercizio o del punto di raccolta ad omettere
la dichiarazione e' altresi' disposta la chiusura
dell'esercizio;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun
apparecchio installato."
"645. Relativamente alle attivita' disciplinate nei
commi 643 e 644 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.".
Note al comma 927
Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 2
dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 231 del
2007, e successive modificazioni:
"Art. 11. Intermediari finanziari e altri soggetti
esercenti attivita' finanziaria
1. Ai fini del presente decreto per intermediari
finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste Italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia
nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione
dei tributi;
l);
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del TUB;
m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti
indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno
Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
a) le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo
199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del
TUB;
c) i soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
d).
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 162 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
"Art. 162. Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, l'espressione «stabile
organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo
della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in
particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas
naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse
naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque
territoriali in cui, in conformita' al diritto
internazionale consuetudinario ed alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di
risorse naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi
al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse
naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di
installazione, ovvero l'esercizio di attivita' di
supervisione ad esso connesse, e' considerato «stabile
organizzazione» soltanto se tale cantiere, progetto o
attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non e', comunque,
considerata stabile organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci
appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di
consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di
un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini
di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni
per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per
l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere
preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio
combinato delle attivita' menzionate nelle lettere da a) ad
e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme,
quale risulta da tale combinazione, abbia carattere
preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce
di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a
qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi
impianti ausiliari che consentano la raccolta e la
trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla
vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e
salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile
organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto,
residente o non residente, che nel territorio dello Stato
abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti
diversi da quelli di acquisto di beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa
non residente il solo fatto che essa eserciti nel
territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di un
mediatore, di un commissionario generale, o di ogni altro
intermediario che goda di uno status indipendente, a
condizione che dette persone agiscano nell'ambito della
loro ordinaria attivita'.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non
costituisce stabile organizzazione dell'impresa il solo
fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la
propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo
di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, o di un mediatore
marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478, che
abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa
delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato controlli
un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le
imprese siano controllate da un terzo soggetto esercente o
no attivita' d'impresa non costituisce di per se' motivo
sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese
una stabile organizzazione dell'altra.".
Note al comma 930
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto
legislativo n. 231 del 2007 e' citato nelle Note al comma
927.
Note al comma 931
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
11 della citata legge n. 212 del 2000:
"Art. 11. (Diritto di interpello)
1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione
per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete
e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando
vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni e la corretta
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque
attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla
legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi
espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse
dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che
nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non
possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa
risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita'
per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al
periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa.
(Omissis).".
Note al comma 934
Si riporta il testo dei commi 636 e 637 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2016
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso
dell'anno 2016 a una gara per l'attribuzione di 210
concessioni per il predetto gioco attenendosi ai seguenti
criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 5.000, per ogni mese
ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il
divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti
che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la
sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite."
"637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, sono stabilite le eventuali
disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con
cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui
al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione
concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta
del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e'
prevista per l'anno 2020.".
Note al comma 935
Si riporta il testo vigente dei commi 11 e 15
dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2008):
"Art. 24. (Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie)
1. - 10. (Omissis).
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del
gioco irregolare ed illegale, nonche' di perseguire la
tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela
dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle
infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore
dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia
di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49
del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
discriminazione, necessita', proporzionalita' e
trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo
recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su
eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi
alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita';
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra
i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. - 14. (Omissis).
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al
comma 13, lettera a), e' rilasciata subordinatamente al
rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero
operativa, sulla base di valido ed efficace titolo
abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato
complessivo, ricavato da tale attivita', non inferiore ad
euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di
una capacita' tecnico-infrastrutturale non inferiore a
quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai
soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da
relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente,
nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a
prima richiesta e di durata biennale, di importo non
inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di societa' di
capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, anteriormente al rilascio della
concessione ed alla sottoscrizione della relativa
convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli
amministratori e dei procuratori dei requisiti di
affidabilita' e professionalita' richiesti alle
corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16,
lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche,
hardware e software, dedicate alle attivita' oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata
della concessione e a titolo di contributo spese per la
gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita' di
monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al
comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu' IVA,
per le domande di concessione riferite al gioco di cui al
comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma
17.
(Omissis).".
Note al comma 936
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies.
Note al comma 937
Il testo dell'articolo 7, commi da 4 a 5, del
decreto-legge n. 158 del 2012 e' citato nelle Note al comma
923.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel
settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela
della correttezza nello svolgimento di manifestazioni
sportive):
"Art. 4. Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di
scommessa
1. (Omissis).
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse
gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei
casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro
esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un
milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in
qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
(Omissis).".
La raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del
14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori
e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per
la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo
on line e' pubblicata nella GUUE n. L 214 del 19.7.2014,
pagg. 38-46.
Note al comma 939
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
21 del citato decreto-legge n. 78 del 2009:
"Art. 21. Rilascio di concessioni in materia di giochi
1. - 5. (Omissis).
6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali
ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede
direttamente ovvero mediante una societa' a totale
partecipazione pubblica.
(Omissis).".
Note al comma 940
Il testo del comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge
n. 158 del 2012 e' citato nelle Note al comma 923.
La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante "Modifiche al
sistema penale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
Note al comma 942
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio
decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918.
Il testo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge
n. 39 del 2009 e' citato nelle Note al comma 924.
Note al comma 943
Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del regio
decreto n. 773 del 1931 e' citato nelle Note al comma 918.
Note al comma 944
Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
"Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L.
3 agosto 1998, n. 288" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3
febbraio 1999, n. 27.
Note al comma 945
Il testo del decreto legislativo n. 504 del 1998 e'
citato nelle Note al comma 944.
Note al comma 947
Si riporta il testo vigente del comma 89 dell'articolo
1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni):
"Art. 1.
1. - 88. (Omissis).
89. Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo
Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di
cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione, nonche' al fine di conseguire le seguenti
finalita': individuazione dell'ambito territoriale ottimale
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni
e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e
deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti
nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie
funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti
territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino
alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte
dell'ente subentrante; tale data e' determinata nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
92 per le funzioni di competenza statale ovvero e'
stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le
funzioni di competenza regionale.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate):
"Art. 13. (Integrazione scolastica)
1. - 2. (Omissis).
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap
fisici o sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente
decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della
Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in
relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso
delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni
scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e
urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative
all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi
compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali
scolastici a livello territoriale.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies.
Note al comma 949
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Trasmissione all'Agenzia delle entrate da
parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese
sostenute dai contribuenti
1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonche' dei
controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili,
i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese
assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme
pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per
tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri
accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e
contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.»;
b) nel comma 26 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le modalita' e il contenuto della trasmissione
sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata
trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la
sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a
quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione
dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei
dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni
successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in
caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate,
entro i cinque giorni successivi alla segnalazione
stessa.».
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati di
cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari, le farmacie,
pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al
Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni
erogate dal 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel
comma 2, ai fini della loro messa a disposizione
dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le
modalita' operative relative alla trasmissione telematica
dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del
Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono
inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime
modalita' di cui al presente comma, anche da parte delle
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari
e non accreditate.
3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla
predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata, possono consultare i dati relativi alle
proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi
telematici messi a disposizione dal Sistema tessera
sanitaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati i termini e le modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle
indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente,
si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di
utilizzo dei dati di cui ai commi 2, 3 e 3-bis.
5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di
euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei
casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si
applica se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in
caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate,
entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta
giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un
terzo con un massimo di euro 20.000.
5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno
2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle
effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione
all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni
uniche utili per la predisposizione della dichiarazione
precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo,
all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma
6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, nei casi di lieve tardivita' o di
errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non
determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni
nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1.
6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla
correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i
poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5. Limiti ai poteri di controllo
1. Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche
non si effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella
dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di
cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo
della sussistenza delle condizioni soggettive che danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni;
b) [Abrogata].
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero
tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta,
non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1,
lettera a).
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF
o professionista, il controllo formale e' effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente
della sussistenza delle condizioni soggettive che danno
diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni.
3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli
preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Il rimborso che risulta
spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre
il sesto mese successivo al termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte
sui redditi.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata
1. - 3. (Omissis).
4. Resta ferma la possibilita' di presentare la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le
modalita' ordinarie. In caso di presentazione della
dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a
un professionista di cui al comma 3, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 3-bis, e 6
del presente decreto."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 35 del
citato decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 35. Requisiti per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e
requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri
autorizzati
1. - 2. (Omissis).
3. Per i centri autorizzati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del
numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di
attivita' si considera soddisfatto se la media delle
dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo
triennio sia almeno pari all'uno per cento della media
delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti
che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo
triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento. Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche per i centri di assistenza fiscale gia' autorizzati
alla data di entrata in vigore del presente decreto con
riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015,
2016 e 2017.
(Omissis).".
Note al comma 950
Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 78 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare
le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 78.
1. 25. (Omissis).
26. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a
tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. Le modalita' e il contenuto della
trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati di cui ai commi 25 e 25-bis si
applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in
deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di
euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata
comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la
trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro i cinque
giorni successivi alla scadenza di cui ai commi 25 e
25-bis, ovvero, in caso di segnalazione da parte
dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni
successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione e'
correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla
scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, la sanzione e'
ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
(Omissis).".
Note al comma 951
Si riporta il testo degli articoli 6 e 22 del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Garanzie
1. Le societa' richiedenti stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilita' civile, con massimale
adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonche' al
numero dei visti di conformita' rilasciati e, comunque, non
inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire agli
utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato
o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo
39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata
comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.
2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la
garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni
successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di
assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere individuate modalita' alternative
che offrano adeguate garanzie."
"Art. 22. Garanzie
1. I professionisti ed i certificatori stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti,
nonche' al numero dei visti di conformita', delle
asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati
e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine
di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall'attivita' prestata e al
bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme
di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le imprese di assicurazione danno immediata
comunicazione all'Agenzia delle entrate di ogni circostanza
che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.
2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la
garanzia puo' essere prestata sotto forma di cauzione in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni
successivi a quello di svolgimento dell'attivita' di
assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere individuate modalita' alternative
che offrano adeguate garanzie.".
Si riporta il testo degli articoli 7, comma 2-ter e 17,
comma 1, del citato decreto del Ministro delle finanze n.
164 del 1999, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Procedimento per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e
requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri
autorizzati
1. - 2-bis. (Omissis).
2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica annualmente che
la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da
ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari
all'uno per cento della media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono
attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per
i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima
associazione od organizzazione o a strutture da esse
delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente
comma e' considerato complessivamente.
(Omissis)."
"Art. 17. Assistenza fiscale prestata dal sostituto
d'imposta
1. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri
sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler
prestare assistenza fiscale provvedono a:
a) controllare, sulla base dei dati ed elementi
direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal
sostituito, la regolarita' formale della stessa anche in
relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla
deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di
imposta;
b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione
della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio, copia
della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di
liquidazione;
c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle
entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, le
dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di
liquidazione nonche' consegnare, secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche;
c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma
4-bis;
d) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione.
(Omissis).".
Note al comma 952
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta
 


1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono
compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla
fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche'
gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in
operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione
di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative,
presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N. P.S.) e dei premi dovuti
all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (I.N. A.I.L.), relativa a tutti i
percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati
con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi
necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta,
dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al
precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei
compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti,
delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per
l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi
richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che
l'Agenzia delle entrate, l'I.N. P.S. e l'I.N. A.I.L. sono
in grado di acquisire direttamente e sostituisce le
dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo'
essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e
casse.
3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i
sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del
citato decreto n. 600 del 1973 nonche' dell'articolo 21,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma
6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo,
relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di
ciascun anno.
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle
ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto
dall'articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La
conservazione delle attestazioni relative ai versamenti
contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi
speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i
sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e
gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via
telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio
di ciascun anno.
5.
6.
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto
qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano
all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati
fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i
termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa
con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto
speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi
legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere
previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai
contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano
un'apposita certificazione unica anche ai fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N. P.S.) attestante l'ammontare complessivo
delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute
operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei
contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri
dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di
approvazione dello schema di certificazione unica. La
certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le relative modalita' di attuazione. La
certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini
contributivi.
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter,
sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione
automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28
febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni
dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita
dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7,
8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter
sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Entro la stessa data sono altresi' trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attivita' di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni
rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a
seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla
esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al
comma 1. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata
si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto
previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per
sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della
certificazione, la sanzione non si applica se la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
primo periodo. Se la certificazione e' correttamente
trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel
primo periodo, la sanzione e' ridotta a un terzo, con un
massimo di euro 20.000.".
Note al comma 953
Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 21. Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto
l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le
sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve
essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti
alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai
rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 che emettono carte di credito, di debito o
prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016,
l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 e'
escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema
tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.".
Note al comma 954
Il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' citato nelle
Note al comma 82.
Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 24
del citato decreto del Presidente ella Repubblica n. 917
del 1986 come modificato dalla presente legge:
"Art. 24. Determinazione dell'imposta dovuta dai non
residenti
1. - 3. (Omissis).
3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma
1, nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio
italiano che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle
disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a
condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel
territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per
cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e
che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe
nello Stato di residenza. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.".
Note al comma 957
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 39
del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 39. (Sanzioni)
1. (Omissis).
1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei
commi 1 e 3 del presente Art. e dell'Art. 7-bis, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di
assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore e' obbligato solidalmente con il trasgressore
stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione
irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
(Omissis).".
Note al comma 958
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153 (Misure urgenti per
la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 2015, n. 187:
"Art. 2. Disposizioni in materia di collaborazione
volontaria
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5-quater:
1) il terzo periodo del comma 2 e' sostituito dal
seguente: "La richiesta di accesso alla collaborazione
volontaria rimane irrevocabile e non puo' essere presentata
piu' di una volta, anche indirettamente o per interposta
persona.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La
procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata
fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i
documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a),
possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. In
deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, la competenza alla gestione delle istanze presentate,
per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e
all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di
accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte
le annualita' oggetto della procedura di collaborazione
volontaria, e' attribuita all'articolazione dell'Agenzia
delle entrate individuata con provvedimento del direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata
in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui
al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le
disposizioni in materia di competenza per territorio di cui
all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione
processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui
all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo
n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per
le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate.
Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze
e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento
i termini di decadenza per l'accertamento di cui
all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
nonche' i termini di decadenza per la notifica dell'atto di
contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a
decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli
imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi,
alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di
collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le
violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati,
anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.";
b) all'articolo 5-quinquies:
1) nel comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la
seguente: "b-bis) si applicano le disposizioni in materia
di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58,
comma 6, del medesimo decreto;";
2) al comma 3 le parole: "30 settembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e dopo le
parole: "entro la quale puo' essere attivata la procedura
di collaborazione volontaria" sono aggiunte le seguenti:
",o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di
integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti
e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1,
lettera a)". "
2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui
alla legge 15 dicembre 2014, n. 186:
a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da
1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014,
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;
b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte
dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidita' Svizzera (LPP), in qualunque
forma erogate, ivi comprese le prestazioni erogate dai
diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, sono
assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del
contribuente, all'aliquota del 5 per cento;
b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto
dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in
Italia che prestano la propria attivita' lavorativa in via
continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi
limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente
costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o
altri emolumenti derivanti dalle attivita' lavorative ivi
svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado
eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e
deleghe sul conto stesso.".
Note al comma 959
La Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga
la direttiva 92/12/CEE e' pubblicata nella GUUE n. L 9 del
14.1.2009, pagg. 12-30.
Note al comma 960
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Aliquote dell'imposta
L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del
ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci
per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e
i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella
parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A,
salvo il disposto dell'articolo 34.
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti
d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la
produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di
locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si
applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in
caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili.".
Note al comma 962
Si riporta il testo del comma 331 dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
"331. Nella tabella A, parte III, allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente numero:
«127-duodevicies) locazioni di immobili di civile
abitazione effettuate in esecuzione di programmi di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e),
della legge 5 agosto 1978, n. 457».
Note al comma 964
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 recante "Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 10
febbraio 1953, n. 33, S.O.
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 103 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della
circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. La parte interessata, intestataria di un
autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo
deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro
sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del
veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata
dall'esibizione della copia della documentazione doganale
di esportazione, ovvero, nel caso di cessione
intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la
radiazione dal PRA, restituendo il certificato di
proprieta' e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A.
ne da' immediata comunicazione all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (568), provvedendo
altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta
di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono
stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni
tra il P.R.A. e Dipartimento per i trasporti terrestri.
(Omissis).".
Note al comma 966
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma
3-bis, e 29, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto):
"Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri)
1. - 3. (Omissis).
3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione
per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di
informazione per la protezione delle infrastrutture
critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo
alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica
nazionali."
"Art. 29. (Norme di contabilita' e disposizioni
finanziarie)
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituita un'apposita
unita' previsionale di base per le spese del Sistema di
informazione per la sicurezza.
2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR,
sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI,
ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al
comma 1 e stabilisce, altresi', le somme da destinare ai
fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e
delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la
stessa procedura, e' data comunicazione al Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30.
3. Il regolamento di contabilita' del DIS e dei servizi
di informazione per la sicurezza e' approvato, sentito il
Presidente della Corte dei conti, anche in deroga alle
norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto
dei principi fondamentali da esse stabiliti, nonche' delle
seguenti disposizioni:
a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente
indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio
consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, AISE e
AISI e sono predisposti su proposta dei responsabili delle
strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;
b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di
cui alla lettera a) sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del CISR;
c) il bilancio consuntivo e' inviato per il controllo
della legittimita' e regolarita' della gestione, insieme
con la relazione annuale dell'organo di controllo interno,
ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il
DIS, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico
di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in
deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10,
della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo stesso ufficio e'
competente per l'istruttoria relativa al controllo di
legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono
assoggettati al controllo preventivo di un ufficio
distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio
e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei
conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d),
singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente
della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei
ministri, sono tenuti al rispetto del segreto;
f) gli atti di gestione delle spese riservate sono
adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei
servizi di informazione per la sicurezza, che presentano
uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale
annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese
ordinarie e' trasmesso, insieme con la relazione della
Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 30, al quale e' presentata, altresi', nella
relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1,
un'informativa sulle singole linee essenziali della
gestione finanziaria delle spese riservate; la
documentazione delle spese riservate, senza indicazioni
nominative, e' conservata negli archivi storici di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d).
4. Un apposito regolamento definisce le procedure per
la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di
beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal
comma 5 del presente articolo. Sono altresi' individuati i
lavori, le forniture e i servizi che, per tipologie o per
importi di valore, possono essere effettuati in economia o
a trattativa privata.
5. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Dall'attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
Note al comma 968
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63.

Note al comma 972
Il testo vigente del comma 1-bis dell'articolo 13 della
legge n. 917 del 1986 e' citato nelle Note al comma 290.
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge n.
190 del 2014 e' citato nelle Note al comma 63.
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 (Disposizioni
urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico
locale e dell'autotrasporto):
"Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto.
1. - 2. (Omissis).
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
(Omissis).".
Note al comma 973
Si riporta il testo del comma 155 dell'articolo 3 della
citata legge n. 350 del 2003, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 3.
1. - 154. (Omissis).
155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38
milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a
provvedimenti normativi volti al riallineamento, con
effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003, delle
posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della
Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai
sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi
dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro
per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a
provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo e non dirigente
delle Forze armate e delle Forze di polizia. E' altresi'
autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di
973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a
decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti
normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione
delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel
trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli
direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7
agosto 2015, n. 124.".
Note al comma 975
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997 e' citato nelle Note al comma 24-septies.
Note al comma 977
Il testo del decreto legislativo n. 229 del 2011 e'
citato nelle Note al comma 713.
Note al comma 981
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 1
della citata legge n. 196 del 2009, e successive
modificazioni:
"Art. 1. Principi di coordinamento e ambito di
riferimento
1. (Omissis). 2. Ai fini della applicazione delle
disposizioni in materia di finanza pubblica, per
amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011,
gli enti e i soggetti indicati a fini statistici
nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in
pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli
enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto
Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo
Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228,
e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del
presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni
di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le
Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
25 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile):
"Art. 25. (Trasformazione in fondazione del Centro per
la documentazione e la valorizzazione delle arti
contemporanee)
1. (Omissis).
2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali al fondo di gestione della Fondazione
e' autorizzata, a titolo di contributo per le spese di
funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144
per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di
euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12
luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.".
Note al comma 983
La legge 10 marzo 1982, n. 127 recante "Ratifica ed
esecuzione dello scambio di note tra il Governo della
Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le
ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a
Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28
agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la
creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche
astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo
finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962,
nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita'
dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio
1974" e' pubblicata nella GU n. 92 del 3-4-1982 - Suppl.
Ordinario.
Note al comma 984
Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 e' citato nelle Note al comma 85.
Note al comma 986
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 16-ter
del citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16-ter. Assunzioni straordinarie nelle Forze di
polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e
di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica connessi anche all'imminente svolgimento
del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzata,
in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei
rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella Polizia di
Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno
degli anni 2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali
relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ed in deroga al comma 10 del medesimo
articolo 66, all'articolo 2199 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo 1,
comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con
decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º ottobre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non
anteriore al 1º ottobre 2015 e al 1º marzo 2016»,
attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei
vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199,
comma 4, lettera b), e all'articolo 2201, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate in
data non anteriore al 1º gennaio 2011, nonche', per i posti
residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli
idonei non vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei
carabinieri e' autorizzata, altresi', per gli ulteriori
posti residui, all'ampliamento dei posti dei concorsi
banditi ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4,
lettera a), per gli anni 2015 e 2016. La Polizia di Stato
e' altresi' autorizzata, nei limiti degli eventuali
ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un
concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 100 del
citato decreto del Presidente ella Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 100. Oneri di utilita' sociale
1. (Omissis).
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato;
c);
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora a carattere
comunitario per un ammontare complessivo non superiore
all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che
effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La
necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
le attivita' culturali, di mancato assolvimento degli
obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da'
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate delle violazioni che comportano la
indeducibilita' e dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo
2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di
rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e
le attivita' culturali, che dovra' approvare la previsione
di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e
controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini
possono, per causa non imputabile al donatario, essere
prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non
integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero
utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di
lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo,
effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il
restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 30.000 euro o al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche' le
iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE; (587)
i) le spese relative all'impiego di lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel
limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi'
come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di
impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti
che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario;
definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di
organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico-ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle
finalita' di interesse generale cui corrispondono tali
ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi
di ricerca scientifica nel settore della sanita'
autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di
istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria
al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,
presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle
disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che
siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi.
(Omissis).".
Note al comma 988
Il testo del comma 1 dell'articolo 11 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' citato nelle Note al comma
123.
Note al comma 990
Si riporta il testo del comma 269 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"269. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via
straordinaria, per gli anni 2015 e 2016, ai fini della
copertura dei posti vacanti, e' autorizzata allo
scorrimento delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali interne gia' bandite alla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente.".
Note al comma 992
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre
2001, n. 248.
Note al comma 993
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n.
196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1.

Note al comma 994
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n.
196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1.
Note al comma 995
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n.
196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1.
Note al comma 996
Il testo del comma 3 dell'articolo 11 della legge n.
196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1.
Note al comma 997
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
30 della citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 30. Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente
1. (Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti o comunque assumere impegni nei limiti
dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1
ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilita'. I
relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei
limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
(Omissis).".
Note al comma 998
Il testo del comma 6 dell'articolo 11 della legge n.
196 del 2009 e' citato nelle Note al comma 1.
 
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