Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fenexamid a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 1201/2015) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011.


Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del Regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 dicembre 2015 scade l'approvazione della sostanza attiva fenexamid.
Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalita' previste dall'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1141/2010 e' stata presentata una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, ha poi provveduto a valutare la relativa documentazione presentata, conforme all'art. 9 del citato regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorita' europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.
L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva fenexamid soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.
Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenexamid, e' stato quindi confermato fino al 31 dicembre 2030, alle condizioni riportate nell'allegato I al Regolamento (UE) n. 1115/2015 che si applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 1141/2010.
Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione e dunque entro il 31 marzo 2030, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva sulfosulfuron, il titolare della registrazione e' tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'art. 43, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pena la revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° aprile 2016. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non puo' essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.
Cio' premesso, al fine di assicurare la continuita' delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenexamid, sono prorogate fino al 31 dicembre 2030, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti.
E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.
Il presente comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato sara' pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.
 
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