Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 28 dicembre 2015 |
Gestione commissariale della «Cooperativa Edilizia Piave», in Noventa di Piave. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-sexiesdecies c.c.; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 21-nonies, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto direttoriale 11/SGC/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 8 giugno 2015, con il quale la societa' cooperativa «Cooperativa Edilizia Piave», con sede in Noventa di Piave (VE), e' posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.; Preso atto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 7/8/2015, pervenuto altresi' a mezzo PEC il 18/8/2015 con prot. n. 145703, dal Sig. Luigi Dalla Pozza, con il quale e' richiesto l'annullamento del predetto decreto sulla base di una asserita invalidita' derivata dell'atto, in quanto assunto senza che al soggetto inciso dal provvedimento sia stata data comunicazione dell'avvio del procedimento; Vista la nota, sottoscritta dal dirigente del competente ufficio in data 13/2/2015 relativa all'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-sexiesdecies c.c. a carico della «Cooperativa Edilizia Piave», con sede in Noventa di Piave (VE), che risulta indirizzata via PEC alla Coop Edilizia Piave e alla Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza alla quale la cooperativa aderisce e che ha effettuato la revisione, il cui verbale, sottoscritto anche dal legale rappresentante pro tempore della cooperativa, si era concluso con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale; Considerato che, in sede di successiva verifica circa la regolarita' delle comunicazioni effettuate, e' stato possibile acquisire solo la ricevuta di avvenuta consegna e ricezione della comunicazione di avvio del procedimento inviata via PEC all'Associazione di rappresentanza confederazione cooperative e che, successivamente alla comunicazione del ricorrente che dimostrava documentalmente la mancata ricezione della comunicazione, e' stato accertato, grazie all'ausilio della divisione sistemi informativi del Ministero, che l'omessa comunicazione della nota del 13/2/2015 e' conseguita ad un errore materiale dell'operatore di protocollo, il quale ha inserito correttamente quale destinatario della comunicazione la «coop edilizia piave», associando invece erroneamente, quale indirizzo PEC della stessa, la casella di posta certificata dell'associazione «Confederazione cooperative italiane» alla quale la nota di avvio del procedimento doveva essere inviata per conoscenza e che pertanto la predetta comunicazione e' stata inviata alla sola associazione di rappresentanza; Considerato che risulta dunque unicamente provata la conoscenza della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo Confcooperative - istituzionalmente investita della funzione di assistenza delle cooperative associate - e che appare purtuttavia ragionevole e legittimo dedurne la piena conoscenza anche da parte della societa' cooperativa Edilizia Nave, aderente all'Associazione di rappresentanza citata, tenuto conto quanto enunciato nella sentenza n. 4642 del 6 ottobre 2015 del Consiglio di Stato, sez. IV, a tenore della quale «Non e' consentito al giudice ricavare la prova dello piena conoscenza dell'atto impugnato da deduzioni o supposizioni, non legate ad elementi certi; tuttavia, non e' impedito al giudice, in presenza di dati oggettivi, verificare, sulla base di un ragionamento rigorosamente sorvegliato dal punto di vista logico, se la conoscenza dell'atto oggetto di impugnazione, acquisita da soggetti diversi dalla parte ricorrente in persona, sia tuttavia riconducibile allo sfera giuridica di questa. Tale profilo specifico della valutazione del giudice non puo' dipendere, in via esclusiva, dalla prova documentale del legame esistente tra soggetto che accede all'atto e soggetto ricorrente, poiche' questa sarebbe esclusivamente nella disponibilita' della parte medesima, e, come tale, non acquisibile al giudizio (e, prima ancora, non comprovabile nella sua esistenza), se non per effetto di un improbabile atto unilaterale di allegazione. Ma, al tempo stesso, proprio per garantire la parita' processuale delle parti (e, prima, ancora il principio di affidamento che deve valere nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione), non puo' essere preclusa al giudice (non ostandovi l'art. 64 Cpa), in presenza di una intervenuta conoscenza dell'atto impugnato, la valutazione della riconducibilita' di questa alla giuridica del soggetto ricorrente, se coloro che tale conoscenza hanno acquisito sono legati al ricorrente da rapporti di opera professionale.»; Preso atto, peraltro, delle note pervenute via PEC in data 9 e 15 ottobre 2015 con le quali l'Avv. De Lucca, in nome e per conto del Sig. Pozza, ex legale rappresentante dell'ente, chiede l'adozione di un «provvedimento cautelare (anche in regime di autotutela) di sospensione della gestione commissariale della cooperativa»; Considerato che, pur potendosi valere del meccanismo conoscitivo descritto nella citata sentenza 4642/2015, questa amministrazione ha tuttavia ritenuto di formulare, in data 16 ottobre 2015 con nota ministeriale n. 0206889 inviata a mezzo PEC al Sig. Dalla Pozza presso l'Avv. Mauro De Lucca, un espresso invito a partecipare al procedimento diretto a verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela ex artt. 21-bis e ss, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al provvedimento di gestione commissariale adottato in data 8 maggio 2015; Preso atto dei riscontri pervenuti in data 22 e 27 ottobre 2015 con le quali, l'avv. De Lucca per conto del Sig. Dalla Pozza, si e' limitato a reiterare la doglianza in ordine alla lesione del citato diritto procedimentale, non fornendo tuttavia adeguate controdeduzioni in merito alla contestazione formulata dall'Amministrazione a presupposto del provvedimento di gestione commissariale concernente la mancata nomina del revisore contabile a seguito delle dimissioni del precedente, avvenute in data 26.4.2012, limitandosi a dichiarare che l'inaspettato commissariamento aveva precluso la formalizzazione della nomina di un nuovo revisore contabile; Preso atto della nota pervenuta via Pec in data 11.11.2015 con la quale l'avv. De Lucca, per conto del Sig. Dalla Pozza, reiterando la richiesta gia' formulata con nota pervenuta via PEC in data 15.10.2015, ha richiesto l'audizione personale al fine di poter esporre le motivazioni a supporto della richiesta di sospensione/ revoca della procedura di gestione commissariale della societa' cooperativa Edilizia Piave e della insussistenza dei requisiti per disporre la liquidazione coatta amministrativa; Richiamata la nota pec in data 13.11.2015, con la quale questa Autorita' di vigilanza, in accoglimento della predetta richiesta di audizione, ha invitato De Lucca e il Sig. Dalla Pozza presso la sede ministeriale per il giorno 19 novembre, incontro successivamente differito a seguito di espressa richiesta degli istanti al 23 novembre 2011; Visto il verbale del 23 novembre 2015, sottoscritto dalla sola parte ministeriale, che deve qui intendersi integralmente richiamato, trasmesso via Pec in pari data all'avv. De Lucca con invito a riscontrarne i contenuti, al fine di definire il procedimento di riesame relativo al provvedimento di gestione commissariale adottato in data 8.5.2015, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c.; Vista la comunicazione in data 24/11/2015 con la quale l'Avv. De Lucca, ha contestato il verbale, preannunciando osservazioni, alla data di redazione del presente decreto non pervenute; Vista altresi' la successiva comunicazione a mezzo PEC in data 9/12/2015 con la quale, tra l'altro, l'Avv. De Lucca lamenta di non aver avuto ancora notizia dell'esito del procedimento di autotutela riferito al provvedimento di gestione commissariale adottato in data 8 maggio 2015; Considerato che il vizio lamentato in ordine al provvedimento di gestione commissariale riveste carattere meramente procedimentale e che il Sig. Dalla Pozza - al quale nell'ambito del procedimento di riesame e specificamente nel corso dell'audizione sono state illustrate le spiegazioni in ordine all'errore materiale che ha originato il mancato invio della Pec di comunicazione di avvio del procedimento del 13.2.2015 - non ha sufficientemente motivato in ordine ai profili sostanziali posti alla base del provvedimento assunto ma si limitato a rinnovare la doglianza in ordine alla lesione del citato diritto procedurale e ad eccepire, in merito alla mancata sostituzione del revisore contabile dimessosi in data 26.4.2012, che l'inaspettato commissariamento aveva precluso la formalizzazione della nomina di un nuovo revisore contabile; Ritenuto, pertanto, che questa amministrazione non e' stata posta in condizione di conoscere elementi che potessero indurla a riconsiderare il provvedimento di gestione commissariale adottato specificamente sulla base della grave irregolarita' riscontrata in sede di revisione e relativa al mancato rinnovo della nomina del revisore legale dei conti, nomina che appariva particolarmente rilevante alla luce della relazione del revisore legale dimissionario in ordine al bilancio 2012, come richiamata nelle conclusioni del verbale di revisione ordinaria in data 30 gennaio 2014, che evidenziava che il valore effettivo degli immobili non corrispondeva a quello indicato in bilancio e concludeva sostenendo che «il bilancio nel suo complesso non e' stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria»; Considerato che questa amministrazione, con le iniziative poste in essere, ha fornito al Sig. Dalla Pozza l'opportunita' di partecipare al procedimento, anche attraverso una audizione personale, e di indicare le ragioni sostanziali per le quali si sarebbe dovuto provvedere alla sospensione cautelare del provvedimento di gestione commissariale; Considerato pertanto necessario concludere il procedimento di riesame dell'atto impugnato, adottando un provvedimento di secondo grado volto alla convalida del decreto di gestione commissariale dell'ente, censurato per invalidita' procedimentale derivata dalla mancata conoscenza dell'avvio del procedimento; Considerato sussistente il requisito della ragionevolezza del termine entro il quale e' possibile adottare legittimamente, ai sensi dell'art. 21-nonies, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di convalida del precedente provvedimento di gestione commissariale 11/SGC/2015 dell'8 maggio 2015 affetto da un vizio di carattere meramente formale e procedurale; Ritenuto, infine, sussistente il profilo dell'interesse pubblico alla convalida del provvedimento di gestione commissariale che ha -medio tempore- prodotto i suoi effetti attraverso l'operato del commissario governativo finalizzato alla ricostruzione della contabilita' dell'ente ed alla nomina del nuovo revisore legale; Ritenuta, infine la necessita' di rettificare un errore materiale contenuto nelle premesse del decreto ove e' richiamata la comunicazione di avvio del procedimento in data 13/3/2015, anziche' in data 13/2/2015;
Decreta:
Il decreto direttoriale 11/SGC/2015 dell'8 maggio 2015 con il quale la societa' cooperativa «Cooperativa Edilizia Piave», con sede in Noventa di Piave (VE) c.f. n. 03451790277 e' stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c., ed il dott. Renato Murer ne e' stato nominato Commissario governativo per la durata di sei mesi, e' convalidato ai sensi dell'art. 21-nonies, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed e' rettificato nelle premesse al XII capoverso, laddove anziche' «13/3/2015,» leggasi «13/2/2015». Il presente decreto e' proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 dicembre 2015
Il direttore generale: Moleti |
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