Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 novembre 2015, n. 185
Testo del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 25 novembre 2015), coordinato con la legge di conversione 22 gennaio 2016, n. 9 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche' per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi 3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 33 (Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli-Coroglio). - 1. Attengono alla tutela dell'ambiente
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione nonche' ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione le disposizioni finalizzate alla
bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree
di rilevante interesse nazionale contenute nei commi
seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni
relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al
trasferimento delle aree, nonche' al procedimento di
formazione, approvazione e attuazione del programma di
riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana,
finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione
delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al
superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla
dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a
rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno
l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione,
realizzazione e gestione unitaria degli interventi di
bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi
certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del
Consiglio dei ministri partecipano i Presidenti delle
Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli
impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa
fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno
studio di fattibilita' territoriale e ambientale, dalla
valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
di impatto ambientale (VIA), nonche' da un piano
economico-finanziario relativo alla sostenibilita' degli
interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti
finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore
costituisce allo scopo una societa' per azioni, il cui
capitale azionario potra' essere aperto ad altri soggetti
che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al
comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia
e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario
straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare
della societa' Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla
societa' costituita dal Soggetto Attuatore un importo
determinato sulla base del valore di mercato delle aree e
degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio
alla data del trasferimento della proprieta', che potra'
essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari
emessi dalla societa', il cui rimborso e' legato
all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di
disposizione delle aree e degli immobili trasferiti,
secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina del
Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina
del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'art.
2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente
alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli,
tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili
trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura
fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A., sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate. La
trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e
degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti
sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni
altro onere ed imposta.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.1 Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa'
di cui al comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore,
partecipa alle procedure di definizione del programma di
rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di
garantirne la sostenibilita' economico-finanziaria.
13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'art. 1,
commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore ovvero della
societa' da quest'ultimo costituita e assume ogni
iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.».
 
Art. 2
Interventi straordinari per la Regione Campania

1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.
2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, e' approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano approvato e' immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento. Il Piano e' successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea.
3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalita' di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.
6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma dell'attivita', si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le sentenze di cui al comma 1.
7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonche' mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania e' autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.
8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applica il Protocollo stipulato dall'Autorita' nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania.

Riferimenti normativi

- La sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione)
dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (Causa C-297/08)
recante «Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva
2006/12/CE - Artt. 4 e 5 - Gestione dei rifiuti - Piano di
gestione - Rete adeguata ed integrata di impianti di
smaltimento - Pericolo per la salute umana o per l'ambiente
- Forza maggiore - Turbative dell'ordine pubblico -
Criminalita' organizzata» e' pubblicata nella GU C 113 del
1.5.2010, pagg. 8-8.
- La sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione)
del 16 luglio 2015 (Causa C-653/13) recante «Inadempimento
di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2006/12/CE - Articoli 4
e 5 - Gestione dei rifiuti - Regione Campania - Sentenza
della Corte - Constatazione di un inadempimento - Parziale
mancata esecuzione della sentenza - Articolo 260, paragrafo
2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalita' - Somma
forfettaria» e' pubblicata nella GU C 311 del 21.9.2015,
pagg. 6-6.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1
(Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni
territoriali della regione Campania nelle attivita' di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti):
«Art. 1 (Impiantistica ed attivita' di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti). - 1. (Omissis).
2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei
siti da destinare a discarica, nonche' ad impianti di
trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure
amministrative e gli atti gia' posti in essere, procede,
sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla
nomina, per la durata massima di trentasei mesi, di
commissari straordinari, da individuare fra il personale
della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari,
amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o
fra i professori universitari ordinari con documentata e
specifica competenza nel settore dell'impiantistica di
trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze
tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di
amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto
aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'art.
57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree
occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche
ai fini dell'acquisizione delle disponibilita' delle aree
medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le
certificazioni pertinenti. All'individuazione ed
espropriazione di ulteriori aree dove realizzare siti da
destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o
dismesse con priorita' per quelle acquisite al patrimonio
pubblico, nonche' alla conseguente attivazione ed allo
svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali
compiti, provvede, sentiti le province e i comuni
interessati, il commissario straordinario individuato, ai
sensi del periodo precedente, fra il personale della
carriera prefettizia anche esercitando in via sostitutiva
le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando
con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli
articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure
di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente
comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In deroga
alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonche' alla pertinente legislazione
regionale in materia, per la valutazione relativa
all'apertura delle discariche e all'esercizio degli
impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo
del presente comma procedono alla convocazione della
conferenza di servizi, che e' tenuta a rilasciare il
proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla
convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di
servizi non intervenga nei termini previsti dal presente
comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine
al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. La
procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio
degli impianti di cui alla presente disposizione e'
coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il
provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione
integrata. Qualora il parere reso dalla conferenza di
servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime
entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di cui
al presente comma svolgono, in luogo del Presidente della
regione Campania, le funzioni gia' attribuite al
Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente comma, degli uffici della Regione e delle
Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo
finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati.
I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle
autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta,
pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo
periodo del presente comma, sono ridotti alla meta'.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 41 della legge
24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato). - 1. In
relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti
dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti
atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'art. 37, qualora gli obblighi di
adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea riguardino materie di competenza
legislativa o amministrativa delle regioni e delle province
autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei informa gli enti
interessati assegnando un termine per provvedere e, ove
necessario, chiede che la questione sia sottoposta
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso
di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti
enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il
Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei
ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del
comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia.
2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti
adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di
una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per
l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari.
Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e'
invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla
data di entrata in vigore della presente disposizione che
si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di
cui al primo periodo.
Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di
infrazione.».
 
Art. 3
Finanziamento per Comune Reggio Calabria

1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015 e' attribuito al Comune di Reggio Calabria un contributo di 10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate in favore del medesimo comune a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 6
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali):
«Art. 6 (Misure per emergenza liquidita' di enti locali
impegnati in ripristino legalita'). - 1.-4. (Omissis).
5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita',
maggiorate degli interessi, erogate agli enti di cui al
comma 1 a valere sulla "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali" del Fondo di cui all'art. 1,
comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, in ragione delle specifiche ed esclusive finalita'
del presente articolo e in deroga a quanto previsto
dall'art. 6, comma 2, del medesimo decreto-legge, e'
effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale
rimborso della stessa.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 10 dell'art. 1
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali). -
1.-9. (Omissis).
10. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,
denominato "Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una
dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di
7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al
periodo precedente e' distinto in tre sezioni a cui
corrispondono tre articoli del relativo capitolo di
bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione
di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di
189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per
assicurare la liquidita' alle regioni e alle province
autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una
dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di
625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario
nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per
l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
comunicare al Parlamento, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste
di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite
sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma
11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La
dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'art. 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza
alla data del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31
marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad
anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di
cui all'art. 2 richieste in data successiva a quella
prevista dal predetto art. 2, comma 1, e, comunque, non
oltre il 28 febbraio 2014.
(Omissis).».
 
Art. 4
Rifinanziamento fondo emergenze nazionali

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
(( 1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 5-quinquies
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile):
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1.-5-quater (Omissis).
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, relativamente ai
quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione
dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle
risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento
delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge
24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario
2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e'
determinata annualmente, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto
finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al
termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in
apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie
del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia
utilizzato il fondo di cui all'art. 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o
in parte, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili
indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle
dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa
interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, tali da garantire la
neutralita' in termini di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la
predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all'art. 28 della legge n. 196 del 2009 e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in misura tale da determinare maggiori entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui al secondo periodo
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di
gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale
derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i
soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti
titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o
inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei
medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi
calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la
sospensione delle rate, per un periodo di tempo
circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
per gli interventi di rispettiva competenza, alla
Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni
interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
corredato della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.».
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge di stabilita' 2015) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 694 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«694. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e' rifinanziato di 56 milioni di euro per
l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015, di cui
10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e
per la ripresa economica dei territori della regione
Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di
novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l'anno 2016.
All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera
di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori
della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si
provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni.».
 
Art. 5
Iniziative per la valorizzazione
dell'area utilizzata per l'Expo

1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attivita' di valorizzazione delle aree in uso alla Societa' Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della societa' proprietaria delle stesse, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, e' attribuito all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalita' attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a.
4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Societa' Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.
5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilita', le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1 lotto funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Societa' Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 101 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2014):
«101. All'art. 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione
delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far
fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai
soci inadempienti, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario
Unico di cui all'art. 5 del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati,
sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali
relativi ad opere connesse all'Evento, gia' incluse in
apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive
modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di
pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli
interventi regionali e sovraregionali istituito con il
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della
regione Lombardia.
5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti
statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale
del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008
individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono
in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione
generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione
ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO:
infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e
finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili
per lo svolgimento dell'Evento.
5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".».
 
Art. 6
Interventi per il Giubileo

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorita' per la mobilita', il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.
2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, e' attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.
 
Art. 7
Misure urgenti per il presidio
del territorio in occasione del Giubileo

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, e' incrementato fino a 1.500 unita' a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di euro 14.312.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.
4. Con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalita' attuative del comma 3.
(( 4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124». ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
5-bis del citato decreto-legge n. 78 del 2015:
«Art. 5-bis (Proroga dell'impiego del personale
militare appartenente alle Forze armate). - 1. Al fine di
corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza che
rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, anche in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo, il
piano d'impiego di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, puo'
essere prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per
l'ulteriore contingente di 4.500 unita', in relazione alle
esigenze di cui al primo e secondo periodo del medesimo
art. 5, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente e'
consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 2 del presente articolo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica):
«Art. 7-bis (Concorso delle Forze armate nel controllo
del territorio). - 1. Per specifiche ed eccezionali
esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti
opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo'
essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. (Omissis).
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 74 e 75
dell'art. 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102.
«Art. 24 (Disposizioni in materia di Forze armate,
Forze di polizia, proroga di missioni di pace e segreto di
Stato). - 1.-73. (Omissis).
74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza
di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis,
commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'art. 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 55
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia):
«Art. 55 (Trasferimenti). - I trasferimenti di sede del
personale di cui al presente decreto legislativo, fatto
salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a
domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato
servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro
anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto
semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande
presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e
pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate,
individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
nazionale di polizia.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'ultimo comma
dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 88 (Aspettativa per motivi sindacali). - 1.- 4.
(Omissis).
I trasferimenti in ufficio con sede in un comune
diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono
componenti della segreteria nazionale, delle segreterie
regionali e provinciali dei sindacati di polizia a
carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono
essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione
sindacale di appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 della
legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla
medesima materia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e modalita' di esercizio della
delega). - 1.-4. (Omissis).
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi. Una quota parte non
superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte
corrente di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 3, comma 155, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1
luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le
medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo,
al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel
rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri
direttivi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero
1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.».
 
Art. 8
Made in Italy

1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015 destinati ad integrare le attivita' del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy.
2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b) ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.
3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti). - 1. Al fine
di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole
e medie, che operano nel mercato globale, espandere le
quote italiane del commercio internazionale, valorizzare
l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le
iniziative di attrazione degli investimenti esteri in
Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con
proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli
investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma
e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali con riferimento
alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche'
alle iniziative da adottare per la realizzazione delle
suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e
informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri
alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in
particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero
dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine
delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei
diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le
reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le
iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio
enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica
nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno
dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce
da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative
per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei
mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche'
delle micro, piccole e medie imprese in particolare
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle
opportunita' di investimento in Italia, nonche' di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in
Italia.
3. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede
all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio
delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle
intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere
c), d), e), ed f).
3-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette
ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una
relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle
azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno
della promozione del made in Italy e dell'attrazione degli
investimenti all'estero.
4. I contributi di cui alla lettera i), del comma 2,
sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali
specializzate nei processi di internazionalizzazione al
fine di realizzare attivita' di studio, progettazione e
gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione dei voucher.
5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il
Ministero dello sviluppo economico e l'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane per favorire l'attrazione degli
investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.
6. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge
l'attivita' di attrazione degli investimenti all'estero
attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito
delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.
7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
istituito un Comitato con il compito di coordinamento
dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti
esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia
tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il
Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, che lo presiede, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da un rappresentante del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e da un rappresentante della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo'
essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni
centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel
progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del
Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. L'art. 35 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e'
abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli
scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da
assegnare all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, come determinata nella Tabella C della legge
di stabilita' annuale e' destinata anche agli interventi di
cui al presente articolo.».
 
Art. 9
Revoca finanziamenti interventi non attuati
e abrogazioni procedure per aeroporti

1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziate e di accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di cantierabilita' si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.»;
b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2 lettere a), b) e c) per l'appaltabilita' e la cantierabilita' delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate dal comma 3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti gia' compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla (( legge 24 marzo 2012, n. 27 )), e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia). - 1. Per consentire nell'anno 2014
la continuita' dei cantieri in corso ovvero il
perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato di complessivi
3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014,
231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016,
1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno
2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi'
incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro,
mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto
residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e
25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
28 febbraio 2015: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015:
ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;
Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'art. 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana
di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed
adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo
svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada
Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello;
Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo
svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo
svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88;
Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della
"Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340
"Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte
stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e
l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo;
Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuita'
interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento
della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze
e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della
Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o
richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del
decreto-legge n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti
locali relative agli interventi di cui al comma 2, lettera
c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e
manutenzione del territorio, mediante recupero e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree
dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riferimento a
quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di
proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli
di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a
100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi
1 e 1-bis e' destinata ai Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite di
50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in
materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in
sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in
corso di esecuzione nonche' di miglioramento
infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa
con la struttura di missione istituita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli
interventi e le procedure di attuazione.
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva
disponibilita' delle risorse necessarie ai fini
rispettivamente corrispondenti.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo si provvede:
a);
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014,
mediante parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti
dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto
a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per
l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 186, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a
155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno
2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5. Il mancato rispetto delle condizioni fissate dal
comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato
ai sensi del presente decreto secondo le tabelle di
finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5
confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono
attribuite prioritariamente.
a) al primo lotto funzionale asse autostradale
Termoli-San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto
Oreto-Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete
attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria
Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di
competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la
chiusura del quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di
Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli»,
tronco Casamassima-Putignano ;
d-septies) alle reti metropolitane di aree
metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di
cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso,
sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al
collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2014; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas
S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a quattro corsie
della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso"
del Contratto di programma tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo
all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5
milioni di euro a valere sulle risorse destinate al
Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla
realizzazione degli interventi concernenti il completamento
dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio
Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n.
62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS
Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture
approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono state ancora avviate e per le quali era prevista
una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre
2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al
finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al
primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni
finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato
infrastrutture approvato ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal
CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano gia' state
precedentemente qualificate come opere strategiche da
avviare nel rispetto dell'art. 41 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
e per le quali alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sia stata indetta la
conferenza di servizi di cui all'art. 165 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per
la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo
Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al
nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di
cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in
considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera del
CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione
istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio
propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'art. 25 del
decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente
comma:
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono
versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze a uno o piu' capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della
giustizia secondo le ordinarie competenze definite
nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".
12-bis. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'art. 1,
comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di
487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si
provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.
2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
12-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1, comma 41, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruita'
economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione
del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la
prosecuzione degli interventi per il completamento e la
prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla
rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da CONSIP
SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso di richiesta
motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere
dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario
adotta ogni utile variante migliorativa richiesta
dall'Amministrazione in ragione della evoluzione
tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia'
disposte.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 71 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 37
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 71 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente Capo stabilisce i principi comuni per la
determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali
negli aeroporti nazionali aperti al traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1997, n. 250, e' istituita l'Autorita' nazionale di
vigilanza, di cui all'art. 73, che svolge compiti di
regolazione economica nonche' di vigilanza, di cui all'art.
80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e
dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione
pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita'
previo parere del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti e del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi,
a obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di una
crescita bilanciata della capacita' aeroportuale,
all'incentivazione degli investimenti correlati anche
all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed
alla qualita' dei servizi.
3-bis. (Abrogato).
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previa istruttoria dell'Autorita' di vigilanza di cui
all'art. 73, trasmette annualmente alla Commissione europea
una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni
di cui al presente Capo e della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si
applicano ai diritti riscossi per la remunerazione di
servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di
cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del
6 dicembre 2006, ne' ai diritti riscossi a compenso dei
servizi di assistenza a terra di cui all'allegato A al
decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione
della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre
2006, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', ne' ai
diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle
persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta
di cui al regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.».
 
Art. 10
Continuita' territoriale

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularita' e assicuri la continuita' del diritto alla mobilita' anche ai passeggeri non residenti, e' attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
(( 2-bis. Al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
2-ter. Al fine di non compromettere la continuita' dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, per l'anno 2016, i servizi ferroviari gia' oggetto del contratto di servizio con Trenitalia S.p.a. continuano ad essere affidati alla medesima societa'. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.a. i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 463 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«463. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono
conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di
previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:
a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse
le quote di capitale delle rate di ammortamento dei
prestiti, come definito dall'art. 40, comma 1, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del
risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo
di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il
rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni
che non hanno partecipato alla sperimentazione,
l'equilibrio di parte corrente e' dato dalla differenza tra
le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote
di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione
dei rimborsi anticipati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 31-bis del
citato decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 31-bis (Operativita' degli impianti a fune). - 1.
(Omissis).
2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale
di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica,
compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti
disposizioni di legge, non e' scaduta possono godere di una
proroga di due anni, previa verifica della loro idoneita'
ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei
competenti uffici ministeriali.
(Omissis).».
 
Art. 11
Spazi finanziari per interventi
nel settore delle linee metropolitane

1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai fini del patto di stabilita' interno, pari a complessivi 50 milioni di euro.
2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo web del patto di stabilita' interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
(( 2-bis. Le misure gia' previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti.
2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalita' di trasporto concorrente piu' inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione e' determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.
2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma» e l'ultimo periodo e' soppresso. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5
della legge 26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel
settore dei sistemi di trasporto rapido di massa):
«Art. 5. - 1. I programmi di interventi e gli accordi
di programma di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono
trasmessi, previo parere della commissione di cui all'art.
6, al Ministro per i problemi delle aree urbane il quale,
di concerto con il Ministro dei trasporti, li sottopone al
Comitato interministeriale per la programmazione economica
nel trasporto (CIPET) per l'approvazione nonche' per
l'individuazione delle eventuali fonti di finanziamento a
carico dello Stato e per la determinazione delle quote
delle disponibilita' di cui all'art. 9 da destinare
annualmente ai singoli interventi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge
29 dicembre 1969, n. 1042 (Disposizioni concernenti la
costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane):
«Art. 2 (Approvazione del piano dei trasporti e dei
progetti; procedure espropriative). - I comuni o i consorzi
di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un
piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il
miglior coordinamento delle linee metropolitane con le
ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano e'
approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita,
dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo
parere dei comitati regionali per la programmazione
economica.
I progetti di massima e i progetti esecutivi di
costruzione di ferrovie metropolitane - corredati dei piani
finanziari e del piano di cui al precedente comma - e le
relative varianti sono approvati dal Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di
cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
integrata da un rappresentante della Associazione nazionale
dei comuni d'Italia, da un rappresentante della
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di
cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonche' da un
esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da
un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un
esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i
trasporti e l'aviazione civile.
Il parere favorevole della commissione indicata nel
comma precedente sostituisce ogni altro intervento
consultivo di qualsiasi altra autorita'. L'approvazione dei
progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' e di urgenza e di indifferibilita' delle opere
approvate.
Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto
di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo
comma dell'art. 1, ovvero la societa' o l'ente
concessionario, potra' occupare in via di urgenza ed
espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono
comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei
parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.
Per le espropriazioni e per la costituzione di servitu'
si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse,
approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e
dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15
gennaio 1885, n. 2892.
I fabbricati comunque interessati dalle opere di
costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a
tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei
singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione
delle opere di sottomurazione e rinforzo.».
- Si riporta il testo vigente del comma 294 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che
derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse
destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore
del trasporto di merci su ferro non possono essere
superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che provvede a destinarle alla compensazione
degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci,
dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo
dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per
l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli
transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle
regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta
compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte
servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il
contributo di cui al presente comma e con le risorse
stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle
misure di cui al presente comma.».
 
Art. 12
Misure finanziarie urgenti per interventi
in materia di servizio civile nazionale

1. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione
di coscienza):
«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni
successivi.».
- Il testo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e'
citato nelle Note all'art. 4.
 
Art. 13
Rifinanziamento per l'anno 2015
del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione

1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa. E' corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(( 1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalita' di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita):
«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1.-63. (Omissis).
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata di euro
1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014, di euro
700 milioni per l'anno 2015 e di euro 400 milioni per
l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12
novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed
economicita' dei profili di funzionamento delle diverse
gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) "pensione di vecchiaia", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) "pensione anticipata", conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi.
Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi
settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni,
fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come
previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 21, primo periodo
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'art. 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1, comma
6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto
importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e
delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla
pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente
se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno
2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a
decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento
relativa alle anzianita' contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, e' applicata una
riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni
anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e'
proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie
per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito
per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa,
alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti
al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi
disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4
dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'art. 72 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011
risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di
inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di
permessi ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali
perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto. Il trattamento pensionistico non puo' avere
decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
(259) dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalita'
di attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione
del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai
fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma
5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque
computati nel relativo limite numerico di cui al predetto
art. 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai
soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti
dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione le
disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di
vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a 64
anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
a quanto previsto all'art. 12, comma 12-quinquies del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (246), convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione e'
esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli incrementi
della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia'
previsto per i requisiti del sistema pensionistico
dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento
triennale comporta, con riferimento al valore
originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'art. 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n.
335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4 novembre 2010,
n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011,
n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma
5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4
e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5 del presente
articolo e continuano a trovare applicazione, per i
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal
1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.
67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi
dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art.
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con
riguardo ai trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'art. 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'art. 19 del medesimo TUIR.
Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (248), le disposizioni di cui al presente
comma si applicano con riferimento alle indennita' ed ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art. 18
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
"e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro".».
- Si riporta il testo vigente del comma 207 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126
milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni
di euro alle finalita' di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1
milione di euro per le finalita' di cui all'art. 2, comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni
di euro per far fronte all'eccezionale necessita' di
risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente
utili e a quelli di pubblica utilita' della regione
Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla legge
regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.
Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente
alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento
degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei
lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica
utilita'. Le risorse impegnate per le finalita' di cui
all'art. 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici
della regione Calabria al fine di stabilizzare, con
contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, in quelle di
pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di
avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti
lavoratori ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' in attuazione dei commi da
208 a 212 del presente articolo. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle
risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato
finanziate a favore degli enti pubblici della regione
Calabria con le risorse di cui all'art. 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
possono essere effettuate in deroga all'art. 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, all'art. 76, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e all'art. 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilita' interno per l'anno 2013, al solo fine di
consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la
sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1156 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali
comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, adotta un programma speciale di
interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani
territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati per il
lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per
l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere
concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad
assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente
utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle
misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto
importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in
favore della regione Calabria e della regione Campania e'
concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di
60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
nelle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria
sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e'
disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50
milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle
politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che
rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente
comma.».
 
Art. 14
Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

1. Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure
urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle
costruzioni e per Expo 2015):
«Art. 4 (Programma di recupero di immobili e alloggi di
edilizia residenziale pubblica). - 1. Entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, approvano con decreto i criteri per la
formulazione di un Programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse
finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino di
alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione
straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento
sismico degli immobili.
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP,
comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con
interventi di manutenzione ed efficientamento di non
rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per
le assegnazioni.
2. Il Programma di cui al comma 1 nonche' gli
interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono
finanziati con le risorse rivenienti dalle revoche di cui
all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite
massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al
comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai
sensi del periodo precedente. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i
finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi
revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in
conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi
del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di
quelle eventualmente conservate ai sensi dell'art. 30 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute
in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la
cadenza temporale individuata nel decreti di cui al comma
2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui
al comma 2.
4. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, gli
alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero
con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati con
priorita' alle categorie sociali individuate dall'art. 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione
che i soggetti appartenenti a tali categorie siano
collocati utilmente nelle graduatorie comunali per
l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma
4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo,
denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di
recupero di alloggi abitativi privi di soggetti
assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non
utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera
q) della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.
67.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel
limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20
milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016
e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c)
del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di
cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5
milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il
2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro
per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1
sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di
cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi
all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse
finalita' degli IACP.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di
recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi
dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e
successivamente ogni sei mesi, fino alla completa
attuazione del Programma.».
 
Art. 15
Misure urgenti per favorire la realizzazione
di impianti sportivi nelle periferie urbane

1. Ai fini del potenziamento dell'attivita' sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi:
a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attivita' agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attivita' agonistica nazionale e internazionale;
d) attivita' e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che puo' essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato olimpico nazionale italiano puo' avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1. (( L'Autorita' Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente )).
5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, e' possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le societa' sportive senza fini di lucro possono presentare(( enti locali )), sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilita' economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se (( gli enti locali riconoscono )) l'interesse pubblico del progetto (( affidano )) la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla societa' sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento (( e comunque non inferiore a cinque anni )).
7. Le associazioni sportive o le societa' sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune puo' deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 304 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui
alla lettera c) del presente comma, il piu' efficace
utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di
cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma,
nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la
costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo
alla sicurezza degli impianti e degli spettatori,
attraverso la semplificazione delle procedure
amministrative e la previsione di modalita' innovative di
finanziamento:
a) il soggetto che intende realizzare l'intervento
presenta al comune interessato uno studio di fattibilita',
a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto
delle indicazioni di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e
corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo
con una o piu' associazioni o societa' sportive
utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita'
non puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli
strettamente funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al
raggiungimento del complessivo equilibrio
economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla
valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali ed economici e comunque con esclusione della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.
Il comune, previa conferenza di servizi preliminare
convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio
di fattibilita', ove ne valuti positivamente la
rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico
interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato
rispetto delle priorita' di cui al comma 305 ed
eventualmente indicando le condizioni necessarie per
ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a),
il soggetto proponente presenta al comune il progetto
definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi
decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i
soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al
progetto presentato e che puo' richiedere al proponente
modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in
via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi
entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto.
Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la
conferenza di servizi e' convocata dalla regione, che
delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del
progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario
alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera
medesima;
c) in caso di superamento dei termini di cui alle
lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per
un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a
2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna
all'ente interessato trenta giorni per adottare i
provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine,
il presidente della regione interessata nomina un
commissario con il compito di adottare, entro il termine di
sessanta giorni, sentito il comune interessato, i
provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti
omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000
al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente
l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente
territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e'
invitato a partecipare il presidente della regione
interessata, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i
provvedimenti necessari;
d) in caso di interventi da realizzare su aree di
proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il
progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura di
evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta
giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche
il soggetto proponente, che assume la denominazione di
promotore. Il bando specifica che il promotore,
nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo'
esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni
dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se
dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si
applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario
sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo
periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare
nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e
periodo;
e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione
previsto dalla normativa vigente in relazione alla
tipologia o dimensione dello specifico intervento
promosso.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014:
«Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione
delle comunita' locali in materia di tutela e
valorizzazione del territorio). - 1. I comuni possono
definire con apposita delibera i criteri e le condizioni
per la realizzazione di interventi su progetti presentati
da cittadini singoli o associati, purche' individuati in
relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi
possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero
interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalita' di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata
zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla
tipologia dei predetti interventi, i comuni possono
deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al
tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa
per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e
per attivita' individuate dai comuni, in ragione
dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere.
Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunita'
di cittadini costituite in forme associative stabili e
giuridicamente riconosciute.».
 
Art. 16
Misure urgenti per il cinema

1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e' aumentato ad euro 140 milioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 8
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per la
tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo):
«Art. 8 (Disposizioni urgenti concernenti il settore
cinematografico e audiovisivo). - 1.-2. (Omissis).
3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 e' concesso
nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di
euro per l'anno 2014, di 115 milioni di euro per l'anno
2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
(Omissis).».
 
Art. 17
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015;
g) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per 1 milione di euro;
h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015;
i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
m) quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attivita' di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio e' da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. E' corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 5
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi
dell'energia elettrica). - 1. (Omissis).
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di
cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura
finanziaria di cui all'art. 61, alla riduzione della
componente A2 della tariffa elettrica deliberata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base
delle modalita' individuate con decreto adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del secondo comma
dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222
(Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi):
«Art. 47. (Omissis).
A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 52
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
«Art. 52 (Norme per il trasferimento di funzioni
statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi).
- 1.-7. (Omissis).
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte
di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai
sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo
di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive
sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 16-sexiesdecies
dell'art. 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti):
«Art. 41 (Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013). -
1.-16-quinquiesdecies. (Omissis).
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto
ordinario confinanti con l'Austria e' istituito un fondo
per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la
riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio
per autotrazione. Il fondo e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 38 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e
sviluppo di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n.
808, sono autorizzati due contributi ventennali
rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di progetti
innovativi di prodotti e di processi nel campo navale
avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina
europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n.
2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, e'
autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a
decorrere dall'esercizio 2014.».
- Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art.
19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee):
«Art. 19-ter (Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). - 1.
- 15. (Omissis).
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione
Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e' citato nelle Note all'art. 13.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
1.-1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
 
Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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