Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 22 gennaio 2016, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche' per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni»;
c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
275 del 25 novembre 2015.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 15.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il testo del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185
(Misure urgenti per interventi nel territorio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2015, n.
275.
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 23
giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria), pubblicato nella Gazz. Uff. 23
giugno 2014, n. 143, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu'
decreti legislativi per il completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e
delle missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e
flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata
legge n. 196 del 2009.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in
via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 2, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dai commi 2 e
3.
5. Ai fini del riordino della disciplina per la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la
redazione anche in termini di competenza, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto
legislativo nel rispetto dei principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196
del 2009.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5
e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di esso sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione, il decreto puo' essere comunque adottato in
via definitiva dal Governo.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 5, possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi 5
e 6.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31
dicembre 2016, un decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilita' di
Stato nonche' in materia di tesoreria, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50, comma
2, della citata legge n. 196 del 2009.
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8
e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il
testo alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 8, il Governo puo' adottare,
attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla base
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8,
disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.
11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23,
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui
all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009
ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie
recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le
maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che
recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o
successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
finanziaria».
(Omissis).".
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 2015, N. 185

All'articolo 4, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni"».
All'articolo 7, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124"».
All'articolo 9, comma 3, le parole: «legge 24 marzo 2012, n. 37» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 marzo 2012, n. 27».
All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. Al fine di non compromettere la continuita' dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, per l'anno 2016, i servizi ferroviari gia' oggetto del contratto di servizio con Trenitalia S.p.a. continuano ad essere affidati alla medesima societa'. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.a. i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016».
All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le misure gia' previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti.
2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalita' di trasporto concorrente piu' inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione e' determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.
2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma" e l'ultimo periodo e' soppresso».
All'articolo 13, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalita' di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
All'articolo 15:
al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorita' Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali» e, al secondo periodo, le parole: «il Comune riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali riconoscono», la parola: «affida» e' sostituita dalla seguente: «affidano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore a cinque anni».
 
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