Gazzetta n. 19 del 25 gennaio 2016 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 5 novembre 2015
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2016 dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 605/15/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 5 novembre 2015;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» di seguito denominato Codice;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del quale «per «autorizzazione generale» si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'», nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014» ed in particolare l'art. 5 il quale inserisce, dopo il comma 2 dell'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
il comma 2-bis secondo cui «per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso»;
il comma 2-ter il quale stabilisce che «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche»;
Considerato che il citato comma 2-bis dell'art. 34 del Codice, adottato a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 7563/15/CNCT, e' espressamente finalizzato a superare, in radice, le gravi problematiche insorte per effetto della recente giurisprudenza amministrativa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall'art. 12 della direttiva 2002/20/CE c.d. «autorizzazioni», aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonche' la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione ex ante» cosi' restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva;
Considerato che il citato comma 2-bis ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo;
Considerato che il legislatore, in via interpretativa, ha, dunque, pienamente avallato l'interpretazione conforme al diritto UE del combinato disposto di cui all'art. 34 del Codice e all'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005 - sostenuta dall'Autorita' nell'adozione della delibere annuali sul contributo dovuto dagli operatori di comunicazione elettronica negli anni 2014 e 2015 - secondo la quale, nel settore delle comunicazioni elettroniche:
1) i soggetti tenuti alla contribuzione sono tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione generale alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
2) i costi finanziabili coincidono con tutte le attivita' di competenza AGCOM ai sensi del Codice;
3) la base imponibile e' proporzionata ai ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
Considerato che l'Autorita' svolge competenze riferite a piu' di un mercato e che, pertanto, al suo finanziamento partecipano soggetti operanti in mercati anche diversi;
Considerato che, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorita' nel settore postale deve provvedersi con lo specifico contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b) del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261 come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;
Considerato che la stima dei costi amministrativi che l'Autorita', per l'anno 2016, dovra' finanziare attraverso il contributo degli operatori per sostenere le attivita' relative ai mercati di competenza, ad esclusione di quello postale, e' pari a 65,3 milioni di euro, di cui 42,3 milioni di euro per le attivita' di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e 23 milioni di euro per le attivita' relative agli altri mercati di competenza dell'Autorita' (radio-televisione, editoria, pubblicita', ecc.);
Visto il Rendiconto annuale 2014 adottato con delibera n. 554/15/CONS dell'8 ottobre 2015 dal quale si evince che l'insieme dei soggetti contemplati nel medesimo art. 34 del Codice ha complessivamente versato - a fronte dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorita' per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato art. 34 del Codice - un'eccedenza di importo pari a 1,258 milioni di euro;
Considerato che il citato art. 34, comma 2-ter, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti risultanti dal Rendiconto annuale previsto nel citato articolo sono apportate le opportune rettifiche;
Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34 del Codice vanno apportate le opportune rettifiche in base alle risultanze del rendiconto relativo all'anno 2014;
Ritenuto, quindi, di dover modificare la stima del fabbisogno per l'anno 2016, necessario allo svolgimento delle attivita' elencate al richiamato art. 34 del Codice, di un importo equivalente all'eccedenza conseguita, relativamente all'esercizio di bilancio 2014, pari a 1,258 milioni di euro, con l'effetto di ridurre a 41,04 milioni di euro l'entita' del fabbisogno da imputare ai costi attribuibili al mercato dei soggetti di cui al citato art. 34;
Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base di tali stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2016, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;
Considerato che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono, altresi', ad attivita' relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, e' necessario stabilire differenti aliquote contributive;
Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita'»;
Considerato che, con specifico riferimento al settore delle comunicazioni elettroniche, il citato comma 2-bis dell'art. 34 del Codice aggancia la base imponibile al complesso dei ricavi maturati dall'operatore in quanto soggetto autorizzato alla fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche ovvero concessionario dei diritti d'uso;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attivita' svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato;
Considerato che la Corte di Giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011 Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»;
Ritenuto, per l'effetto, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia e l'art. 5 della citata c.d. Legge europea 2014, avallino pienamente la scelta operata dall'Autorita', a partire dalla delibera annuale n. 547/13/CONS relativa al contributo per l'anno 2014, di prendere a riferimento, quale base di calcolo per la determinazione della base imponibile anche per il settore delle comunicazioni elettroniche, la voce A1 del conto economico risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera annuale;
Considerato conseguentemente che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2016 e' fissata:
a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 41,04 milioni di euro, nella misura dell'1,4 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorita', sulla base di un fabbisogno stimato pari a 23 milioni di euro, nella misura del 2 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2016 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2015;
Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa';
Visti gli atti del procedimento;
Udita la relazione illustrativa del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attivita' che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2015.
 
Art. 2
Misura della contribuzione

1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,4 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione e' fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.
 
Art. 3
Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il giorno 1° aprile 2016, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che e' pubblicato sul sito web istituzionale.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 4
Dichiarazione telematica e comunicazione
del versamento

1. Entro la data del 1° aprile 2016 i soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 1, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento.
2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la societa' capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma 1, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata.
3. La dichiarazione, di cui ai commi 1 e 2, deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1.
4. La mancata o tardiva dichiarazione, nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 5 novembre 2015

Il Presidente: Cardani
Il commissario relatore: Preto
 
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