Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 settembre 2015
Individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), che prevede che, con decreto governativo di natura non regolamentare, si definiscono i compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;
Visto in particolare l'art. 17 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che individua le funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali non generali;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, concernente «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», che ha previsto la soppressione delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», ed in particolare l'art. 23-quinquies che dispone tra l'altro, al comma 5, i principi relativi alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visti, in particolare, gli articoli 17 e 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 214 del 15 settembre 2014 - Supplemento ordinario n. 75;
Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto, nonche' l'allegata Tabella 1;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2014, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 12 febbraio 2015;
Ritenuto, pertanto di dover provvedere al completamento dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato, procedendo all'individuazione degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del predetti Dipartimenti e alla definizione delle relative attribuzioni;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Su proposta dei capi Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto individua l'articolazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e ne definisce i relativi compiti, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in 87 uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarita' viene conferita mediante l'attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 5, relativamente alle funzioni esercitate dalle Ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione, e dall'art. 6, relativamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio.
4. L'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' delle Ragionerie territoriali.
 
Art. 3

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Bari/Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Caltanissetta/Enna, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Firenze/Prato, Foggia, Forli-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Macerata, Messina, Milano/Monza e Brianza, Modena, Napoli, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Oristano, Palermo, Pavia/Lodi, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Trento, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, a ciascuna delle quali e' preposto un direttore, hanno ognuna un'unica sede.
2. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Alessandria/Asti, Avellino/Benevento, Campobasso/Isernia, Como/Lecco/Sondrio, Mantova/Cremona, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Perugia/Terni, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Viterbo/Rieti a ciascuna delle quali e' preposto un direttore, sono costituite da un'unica unita' organizzativa articolata in due sedi situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.
 
Art. 4

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attivita':
a) controlli preventivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa;
c) controlli successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
d) controlli successivi sui rendiconti dei Commissari straordinari nominati con ordinanze di protezione civile;
e) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea;
f) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
g) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari;
h) vigilanza sull'attivita' dei revisori delle istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche;
i) conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione;
l) attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato;
m) svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010;
n) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 27 novembre 2007, n. 231;
o) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
p) ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegata dai Dipartimenti centrali.
2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organizzate nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva.
3. Le Ragionerie territoriali dello Stato, laddove richiesto, collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorita' di audit di fondi comunitari, nonche' per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.
 
Art. 5

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato presso ciascun capoluogo di regione svolgono le seguenti attivita' su base regionale:
a) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali presenti nell'ambito regionale;
b) la rappresentanza e difesa in giudizio nelle funzioni di cui alle lettere a) e c) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle sezioni regionali della Corte dei conti;
c) le funzioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 e le attivita' connesse ai relativi procedimenti contenziosi;
d) le funzioni di cui alla lettera j) dell'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010. Si applica comunque quanto previsto dalla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010 relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica.
2. Le modalita' attuative relative allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1 sono definite con apposite circolari.
3. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, lettere b), c) e d), rimane fermo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010.
4. Le funzioni di cui al comma 1, con esclusione della lettera d), sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 6

1. Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera n) del presente decreto, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato individuate nella tabella allegata al presente decreto, con riferimento agli ambiti territoriali ivi indicati.
2. Lo svolgimento delle predette funzioni e' affidato al direttore della Ragioneria territoriale dello Stato.
 
Art. 7

1. Nelle Ragionerie territoriali dello Stato articolate in piu' uffici di livello dirigenziale non generale, il direttore e' responsabile del regolare adempimento di tutte le funzioni proprie della Ragioneria territoriale.
 
Art. 8

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Roma, Milano/Monza Brianza, Napoli si articolano ognuna in tre uffici di livello dirigenziale non generale, compreso quello del direttore.
2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando, per le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione: Ufficio del direttore
Gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio. Attivita' di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 1 del presente decreto. Attivita' di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Attivita' di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc.. Ufficio I
Attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attivita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle direttamente attribuite al direttore. Ufficio II
Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attivita' connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attivita' connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilita' amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Concorso all'attivita' di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
 
Art. 9

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, Bologna, Cagliari/Carbonia-Iglesias/Medio Campidano, Firenze/Prato, Palermo, Torino sono articolate ognuna in due uffici dirigenziali di livello non generale, compreso quello del direttore.
2. Gli uffici sono di seguito indicati con le relative attribuzioni, ferme restando, per le attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lett. i), le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione: Ufficio del direttore
Gestione delle risorse umane e strumentali, conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, sicurezza, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico. Procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, laddove attribuiti alla Ragioneria territoriale. Attivita' di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 1 del presente decreto. Attivita' di segreteria delle Commissioni mediche di verifica. Adempimenti in materia di certificazione dei crediti e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento. Controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I e Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Concorso all'attivita' di analisi e revisione della spesa ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Attivita' di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; verifiche periodiche d'istituto; verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc.. Ufficio I
Conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato; vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche. Attivita' connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato; attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; attivita' connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilita' amministrative degli agenti contabili dello Stato; raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; attivita' connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali. Attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato e attivita' previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010, con esclusione di quelle direttamente attribuite al direttore.
 
Art. 10

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato di Agrigento, Alessandria/Asti, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno/Fermo, Avellino/Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta/Enna, Campobasso/Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro/Crotone, Como/Lecco/Sondrio, Cosenza, Cuneo, Ferrara, Foggia, Forli-Cesena/Rimini, Frosinone, Genova, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca/Massa-Carrara, Mantova/Cremona, Macerata, Messina, Modena, Novara/Verbano-Cusio-Ossola, Nuoro-Ogliastra, Oristano, Padova/Rovigo, Parma/Piacenza, Pavia/Lodi, Perugia/Terni, Pesaro-Urbino, Pescara/Chieti, Pisa/Pistoia, Potenza/Matera, Ravenna, Reggio Calabria/Vibo Valentia, Reggio Emilia, Salerno, Sassari/Olbia-Tempio, Savona/Imperia, Siena/Grosseto, Siracusa/Ragusa, Taranto, Teramo, Trapani, Trento, Treviso/Belluno, Trieste/Gorizia, Udine/Pordenone, Varese, Venezia, Vercelli/Biella, Verona, Vicenza, Viterbo/Rieti, sono costituite da un unico ufficio dirigenziale non generale cui e' preposto il direttore.
 
Art. 11

1. Tutti gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi con atto del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, sulla base delle indicazioni che saranno diramate con apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per le materie di competenza, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure;
b) piu' efficace espletamento delle attivita' di competenza;
c) miglior utilizzo delle risorse umane;
d) piu' efficiente erogazione dei servizi all'utenza.
 
Art. 12

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2015

Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3396
 
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