Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 novembre 2015
Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1988, n. 144;
Visto l'art. 117, comma 2 della Costituzione;
Vista la decisione n. 1990/424/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario che stabilisce le modalita' della partecipazione finanziaria della Comunita' a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 224 del 18 agosto 1990;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 10 maggio 1991, recante «Norme per la profilassi di malattie animali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1991, n. 113;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1991 concernente il "Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1991, n. 193;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1997, concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1997, n. 34;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 1999, recante «Norme per la profilassi della scrapie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1999, n. 120;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 recante "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della Encefalite Spongiforme Bovina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2000, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, recante «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71;
Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 147 del 31 maggio 2001;
Vista la decisione 2002/1003/CE, che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea n. L 349 del 24 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004 concernente "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2005, n. 51;
Vista la decisione 2006/965/C del Consiglio che modifica la decisione n. 1990/424/CE relativa a talune spese nel settore veterinario;
Visto il regolamento (CE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002 (CE), n. 882/2004 (CE) e n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonche' il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 27 giugno 2014, n. L 189;
Visto l'art. 22 del decreto del Ministro delle politiche alimentari e forestali 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali in applicazione del regolamento CE n. 1307/2013 che prevede un sostegno economico per il settore ovi-caprino in caso di applicazione del piano di selezione genetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2014, n. 295;
Considerato che la scrapie, come sottolineato nel parere scientifico dell'Autorita' per la sicurezza alimentare e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (EFSA BIOHAZ Panel, 2011), rappresenta un problema di sanita' animale per la popolazione ovina e caprina nell'ambito del territorio nazionale;
Considerato che l'attivita' di sorveglianza per la scrapie ha rilevato un'elevata diffusione della malattia nelle diverse greggi del territorio nazionale;
Visto il parere del Comitato nazionale di sicurezza alimentare del 17 aprile 2012, che sottolinea l'importanza della selezione genetica come l'unica strategia per ridurre la prevalenza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) ovi-caprine e il carico infettante nei capi infetti a cui il consumatore potenzialmente potrebbe essere esposto, da cui l'importanza dell'applicazione della stessa in tutti gli allevamenti ovini per diffondere i genotipi resistenti e quindi la necessita' che in Italia si continuino ad implementare i piani di selezione e vengano estesi a tutte le regioni;
Viste le osservazioni della Commissione europea del 19 Agosto 2014 ad oggetto: "Italy - 2015 Transmissible Spongiform Encephalopathies programme" riguardo alla necessita' di presentare un piano di selezione genetica con obiettivi ben definiti nel tempo al fine di incrementare la frequenza dell'allele di resistenza;
Vista l'affermazione dell'European Food Safety Authority riportata nell'opinion pubblicata il 30 luglio 2014 (EFSA BIOHAZ Panel, 2014), secondo cui e' improbabile la riduzione della scrapie senza un efficace programma di selezione genetica;
Tenuto conto dell'opinion con cui l'European Food Safety Authority (EFSA BIOHAZ Panel, 2014) raccomanda il rafforzamento e il miglioramento dei piani di selezione genetica nella popolazione ovina per la resistenza alla scrapie classica e afferma che l'intervento selettivo, solo se associato a un efficiente sistema di tracciabilita' che consenta di registrare ogni movimentazione degli animali, e' efficace ai fini della eradicazione della malattia;
Considerato che l'Istituto Superiore di Sanita' opera come laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) degli animali;
Considerato che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse nazionale e che per la loro realizzazione occorre poter risalire ai singoli capi ovini, rintracciare ogni loro spostamento, conoscere tutti i detentori e le aziende presenti sul territorio nazionale;
Considerato che il monitoraggio annuale dei caratteri genetici di resistenza alla scrapie classica ha finora mostrato nella popolazione ovina nazionale un limitato progresso verso i caratteri di resistenza;
Valutata la necessita' di creare in ambito nazionale allevamenti ovini con caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle medesime per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia, senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte;
Ritenuto necessario rivedere le attuali misure sull'applicazione dei piani di selezione genetica negli allevamenti italiani in funzione delle evidenze scientifiche, epidemiologiche e delle nuove disposizioni comunitarie;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 5 novembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. E' fatto obbligo alle regioni e alle province autonome di predisporre i Piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, secondo i criteri e le modalita' contenuti negli allegati I, II e III.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
b) aziende di elevato merito genetico: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici;
c) aziende commerciali: tutte le altre aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
d) libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, cosi' come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
e) registro anagrafico: registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
f) razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
g) analisi genetiche di genotipizzazione: analisi effettuata da laboratori riconosciuti dal Ministero della salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilita'/resistenza alla scrapie classica;
h) allele: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilita' o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del presente decreto;
i) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente decreto eseguito da un medico veterinario della ASL competente per territorio. Nelle aziende di elevato merito genetico, e' considerato prelievo ufficiale il prelievo di sangue effettuato per il medesimo fine da un medico veterinario o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi, effettuato da personale tecnico appartenente alle associazioni di categoria degli allevatori all'uopo formato dagli assessorati regionali competenti;
l) genotipo della proteina prionica di ovino: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;
m) piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica: programma di prevenzione obbligatorio predisposto e attuato dalle autorita' regionali competenti, conformemente agli allegati I e II, esteso a tutte le aziende zootecniche ovine e finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;
n) riproduttore: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturita' sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
o) animali da reddito a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia: anche un solo capo della specie ovina detenuto in modo permanente o temporanea in qualsiasi luogo;
p) comunicazioni ufficiali dei Piani: informazioni obbligatorie, relative alle attivita' di genotipizzazione, da trasmettere alle autorita' competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali (Istituto Superiore di Sanita');
q) selezione genetica: utilizzo preferenziale di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;
r) controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorita' competente per le attivita' previste dal presente decreto;
s) pascolo: luogo o terreno di proprieta' o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuita'.
 
Allegato I

PARTE A
Principi generali e obiettivi del Piano

1. Il piano intende migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina nazionale tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Il piano si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguenti selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.
2. Obiettivo generale del piano e' quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:
a) concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
3. L'obiettivo generale del piano viene realizzato attraverso:
a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e la disseminazione dei riproduttori resistenti;
b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
c) l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

PARTE B
Modalita' operative per le greggi sottoposte
al piano di selezione genetica
I. Genotipizzazioni
1. I maschi in eta' riproduttiva, gli agnelli e agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni gia' destinati al macello, prima dell'accoppiamento sono sottoposti a prove di genotipizzazione. I capi da genotipizzare dovranno essere preliminarmente identificati come definito dall'allegato II, parte A, e secondo le modalita' operative dell'allegato II, parte B. Le prove di genotipizzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta o su capi maschi di nuova introduzione nel gregge, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.
2. Nell'ambito del presente Piano la genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile, identificati con le medesime modalita' previste per i riproduttori maschi, e' consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei servizi veterinari competenti, per costituire gruppi di monta; tale autorizzazione potra' riguardare greggi iscritte a Libro Genealogico (LG) o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone e a rischio di estinzione. II. Selezione dei riproduttori
1. Nell'ambito della selezione dei riproduttori e' consentito esclusivamente l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) e in possesso del certificato di genotipo.
2. Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:
a) Riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
b) Riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
c) Riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano alcun allele ARR.
All'interno delle greggi si deve giungere nel piu' breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti;
3. E' consentito, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, l'utilizzo di arieti suscettibili, gia' presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG). III. Eliminazione obbligatoria degli animali
1. Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ e quindi non destinabili alla riproduzione devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilita' fino alla macellazione che dovra' essere attuata entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Gli animali non potranno lasciare gli allevamenti se non per essere destinati alla macellazione immediata.
2. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori, in base a quanto previsto nella parte B, punto II, del presente allegato I, devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo. Solo nel caso di giustificata necessita', previa autorizzazione ministeriale, questi animali possono essere abbattuti e distrutti. IV. Certificazione genetica delle greggi
1. Ad ogni gregge e' attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:
a) greggi di livello I: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR;
b) greggi di livello IIa: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni;
c) greggi di livello IIb: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni;
d) greggi di livello III: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;
e) greggi di livello IV: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.
2. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente decreto come livello I soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I, del regolamento 630/2013/EU. Gli allevamenti classificati ai sensi del presente decreto come livello II, soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU.
Il sistema di selezione previsto dal piano di selezione genetica assume che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore. Il raggiungimento del livello I determina, la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. Il raggiungimento del livello II a consente la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita. L'autorita' competente puo' procedere a controlli di verifica in qualunque momento ove se ne ravveda la necessita'. L'utilizzo promiscuo di arieti e' possibile solo per i soggetti resistenti oppure tra greggi di pari livello di certificazione (anche in condizioni di monticazione o di pascolo condiviso temporaneo). V. Disseminazione dei riproduttori.
1. L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.
2. Tale disseminazione e' condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.
3. Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma.
4. I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro eta', dovranno necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile: l'introduzione di montoni resistenti omozigoti e' sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.
5. Le femmine da riproduzione dovranno provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. E' ammessa l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o eterozigote nei greggi di livello II a e II b senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.
6. Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, dovranno rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente decreto.

PARTE C
Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione

1. Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento e gia' in possesso di identificativo individuale ai sensi dell'allegato II, parte A, del presente decreto.
2. Il proprietario degli animali o persona delegata provvede, secondo la procedura di cui all'allegato II, parte A, ad identificare gli animali da sottoporre a genotipizzazione. La disposizione non si applica per gli animali che sono stati gia' identificati elettronicamente e per quelli destinati ad essere immediatamente macellati.
3. Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 21/2004 non potranno essere sottoposti agli esami di genotipizzazione. I. Esecuzione delle prove di genotipizzazione
1. Le prove di genotipizzazione sono eseguite da:
a) I laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Lazio e Toscana, della Sicilia, della Sardegna e del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta;
b) I laboratori gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute (LGS di Cremona e l'agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS) esclusivamente per gli animali iscritti al Libro genealogico di cui all'art.1 comma 2 lettera d).
2. I laboratori che svolgono le prove di genotipizzazione nell'ambito del piano sono sottoposti a verifiche ispettive e ai controlli di qualita' esterna di cui al presente allegato I, parte D, punto 6, lettere c) e d).
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, salvo diverse indicazioni della Direzione Generale della Sanita' Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, possono affidare l'attivita' di genotipizzazione ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio gia' dotati di attrezzature e strutture per le esecuzioni delle analisi di cui al presente decreto.
4. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, individuano i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a cui assegnare le prove di genotipizzazione. Tale assegnazione deve essere tempestivamente comunicata al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanita' ai fini dell'effettuazione delle necessarie attivita' di cui al presente allegato I, parte D, punto 6, lettere c) e d).
5. Le analisi di genotipizzazioni effettuate ai fini del presente decreto o richieste autonomamente dal proprietario o persona delegata rivestono carattere di ufficialita' e validita' solo se svolte esclusivamente presso i laboratori autorizzati di cui al precedente punto 1, e che rispondono alle condizioni di cui al precedente punto 4. II. Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica
1. Presso il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino e' istituita e gestita la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).
2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono alla BDNSG di cui al precedente comma, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi all'attivita' di genotipizzazione, anche per il tramite degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) o dei propri centri/osservatori epidemiologici.
3. L'ASSONAPA, per quanto di competenza, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, invia i dati relativi alle attivita' di selezione genetica, alla BDNSG e alla regione o alla provincia autonoma, inoltrando per conoscenza, le stesse informazioni all'ufficio competente della direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

PARTE D
Funzioni dei diversi enti coinvolti

1. Alla esecuzione dei piani di selezione genetica concorrono:
Ministero della salute;
Commissione nazionale di coordinamento;
Regioni e Province autonome;
Istituto Superiore di Sanita' - Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA);
Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA);
Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
Laboratorio di genetica e servizi - LGS di Cremona e Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS, gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute;
Servizi veterinari ufficiali territorialmente competenti.
2. Il Ministero della salute:
a) verifica la congruita' degli obiettivi e delle attivita' previste dai piani regionali con quanto dettato dalla Commissione europea e dal presente decreto;
b) assolve a tutti i debiti informativi imposti dalle istituzioni comunitarie ed eventualmente aggiorna i contenuti degli allegati del presente decreto;
c) stipula convenzioni con l'Istituto Superiore di Sanita' ai fini delle attivita' di cui al successivo comma 6;
d) vigila attraverso verifiche documentali, audit o ispezioni, sulla corretta realizzazione dei piani di cui al presente decreto su tutte le aziende di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), disponendo, se del caso, per motivi sanitari, provvedimenti a firma del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari che possono modificare la gestione dei servizi o le responsabilita' degli enti coinvolti;
e) verifica periodicamente attraverso controlli su documenti, audit o ispezioni, la corretta realizzazione dei piani di cui al presente decreto presso le Regioni o province autonome;
f) dirama su tutto il territorio, a mezzo di atti a firma del direttore generale della DGSAFV, nuovi criteri, chiarimenti ed indirizzi operativi relativi al presente decreto.
g) puo' effettuare dei controlli per verificare la corretta gestione delle attivita' regolamentate con il presente decreto.
3. Presso il Ministero della salute e' istituita la Commissione nazionale di coordinamento, che si riunisce con frequenza annuale, salvo contingenti necessita', costituita da:
a) un rappresentante del Ministero della salute - Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari;
b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale;
c) un rappresentante dell'ASSONAPA;
d) gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanita' - Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
e) gli esperti del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali (CEA) presso l'IZS di Torino;
f) gli esperti, individuati dal Ministero della Salute, degli IIZZSS distribuiti sul territorio nazionale;
g) il rappresentante designato delle Regioni.
4. La Commissione di cui al precedente punto 3:
a) predispone annualmente una relazione complessiva sull'andamento nazionale e i risultati del piano nazionale, sulla base dei report periodici e delle relazioni prodotti dal CEA e dall'ISS e dalle Regioni e province autonome;
b) definisce idonee strategie di divulgazione e promozione del piano nazionale;
c) fornisce il supporto tecnico-scientifico alle Regioni nell'ambito della attuazione dei piani;
d) esercita la supervisione delle attivita' delle singole Regioni nell'ambito di attuazione dei singoli piani di selezione genetica verificandone al contempo la rispondenza agli obiettivi nazionali e comunitari;
e) garantisce l'aggiornamento degli schemi di selezione e delle qualifiche degli allevamenti sulla base delle eventuali nuove evidenze tecnico-scientifiche ed epidemiologiche, dell'impatto di tali schemi sulla zootecnia nazionale o in ottemperanza a direttive comunitarie;
f) indica e coordina l'utilizzo delle metodiche atte alla identificazione individuale, alle modalita' di certificazione genetica del singolo capo e della qualifica acquisita dai greggi aderenti al piano nazionale;
g) fornisce al Ministero della salute il supporto tecnico per l'aggiornamento degli allegati del presente decreto.
Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Le Regioni e Province autonome:
a) sulla base delle caratteristiche specifiche della realta' zootecnica locale, predispongono ed attuano i piani regionali di selezione genetica, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto;
b) gestiscono gli aspetti amministrativi e finanziari dei singoli piani;
c) assolvono ai debiti informativi di carattere finanziario ed epidemiologico imposti dal Ministero della salute;
d) incentivano e coordinano l'applicazione del piano;
e) redigono una relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti, e la inviano all'ufficio competente della Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;
f) incentivano la formazione e l'informazione sul territorio.
6. L'Istituto Superiore di Sanita':
a) fornisce il supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per l'attuazione del piano di selezione nazionale;
b) valuta le diverse metodiche di analisi genetica utilizzabili nell'ambito del piano per verificare la possibilita' di miglioramento in termini di accuratezza e precisione dei risultati, e di efficacia ed efficienza complessive;
c) organizza studi interlaboratorio ovvero ring test finalizzati alla verifica della accuratezza e precisione delle procedure analitiche utilizzate dai laboratori ufficiali di cui al presente allegato I, parte C, paragrafo I;
d) svolge attivita' ispettiva e di verifica nei laboratori che eseguono analisi genetiche di cui al presente decreto su specifica richiesta del Ministero della Salute;
e) effettua le verifiche ispettive e tecniche finalizzate al rilascio delle autorizzazioni per i laboratori esterni al Servizio sanitario nazionale che effettuano le analisi genetiche;
f) fornisce consulenza e supporto tecnico ai laboratori che effettuano le analisi;
g) effettua controanalisi su campioni oggetto di contenzioso.
7. Il Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA):
a) fornisce consulenza tecnico-scientifica al Ministero della salute;
b) mantiene la Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) garantendo la raccolta, la verifica e l'elaborazione dei dati;
c) garantisce la registrazione del dato ufficiale di genotipizzazione di ciascun animale nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN);
d) predispone ed eventualmente modifica, se necessario, i tracciati record necessari al trasferimento dei dati relativi ai singoli piani regionali;
e) inoltra al Ministero della salute, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, report periodici riferiti allo stato di avanzamento dei piani di selezione regionali;
f) fornisce al Ministero della salute i dati ufficiali relativi all'andamento del piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello nazionale e comunitario.
8. L'ASSONAPA:
a) e' responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende iscritte al libro genealogico secondo quanto definito nel presente allegato I e sotto il coordinamento dei servizi veterinari regionali competenti per territorio;
b) comunica annualmente alla Regione il risultato dell'attivita' svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti iscritti al libro genealogico, come da allegato 1;
c) garantisce che nelle aziende iscritte ai Libri Genealogici le associazioni allevatori territoriali eseguano i prelievi ufficiali di cui all'art.1, comma 2, lettera i), tramite medici veterinari o propri tecnici autorizzati;
d) garantisce che i propri medici veterinari e i tecnici autorizzati delle associazioni allevatori territoriali registrino e verifichino sotto la propria responsabilita' l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione;
e) garantisce che i tecnici e i medici veterinari appartenenti alle associazioni allevatori inviino i campioni da analizzare, utilizzando la scheda di cui all'allegato III o modello analogo contenente le stesse informazioni;
f) comunica agli allevatori, alle Regioni e ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti ai LG;
g) detiene la base dei dati relativa alle genotipizzazioni condotte nelle aziende iscritte al libro genealogico e registro anagrafico;
h) trasmette i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) e alla regione o provincia autonoma di competenza.
9. I Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e i laboratori gia' riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute (LGS di Cremona e Agenzia per la ricerca in agricoltura della Sardegna- AGRIS):
a) svolgono le analisi di genotipizzazione nei termini previsti dal presente decreto;
b) emettono un referto con carattere di ufficialita' e validita' sia ai fini del presente decreto che per richieste autonome del proprietario o persona delegata;
c) trasmettono i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).
10. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali:
a) vigilano sulla realizzazione del piano in tutte le aziende per le quali e' obbligatoria l'adesione alla selezione, in conformita' all'articolo 3 del presente decreto, in particolare verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;
b) ricevono e utilizzano i dati di genotipizzazione trasmessi da ASSONAPA, anche al fine di espletare quanto previsto alla precedente lettera (a);
c) vigilano sugli adempimenti di cui all'allegato I, parte B, e allegato II, del presente decreto;
d) eseguono per quanto di competenza i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nei greggi soggetti al piano, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato III al presente decreto;
e) comunicano all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
f) certificano la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato genetico che accompagna l'animale spostato in altra azienda;
g) dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui all'allegato I parte B paragrafo III;
h) assegnano, registrano in BDN e aggiornano almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende ai sensi del presente decreto da utilizzare anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014;
i) vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano. A tal fine, nel caso di movimentazione di animali da vita di cui all'articolo 3 comma 2 del presente decreto, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" della dichiarazione di provenienza degli animali (modello IV). Nel caso di condizioni di promiscuita' o pascolo autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione;
l) autorizzano la costituzione dei gruppi di monta e ne verificano almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa;
m) vigilano sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazioni genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge.

PARTE E
Sorveglianza sull'andamento del piano

1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre ai compiti di cui al presente allegato I, parte D, punto 10, effettuano ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal piano.
In particolare:
a) possono svolgere campionamenti casuali o mirati su capi di entrambi i sessi al fine di verificare il livello di certificazione genetica acquisita e il rispetto delle prescrizioni previste in tema di utilizzo degli arieti e di introduzione dei riproduttori;
b) possono effettuare prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessita' o su richiesta del Ministero della salute.
 
Art. 2
Piani di selezione genetica per la prevenzione
della scrapie classica negli ovini

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano redigono o modificano il Piano di selezione genetica e lo rendono attuativo nell'ambito del proprio territorio, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
2. Nella stesura del Piano le singole regioni e le province autonome si attengono ai requisiti minimi previsti dall'allegato I.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono il Piano, ai fini dell'approvazione, alla Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.
 
Allegato II

PARTE A
Procedura operativa per l'identificazione degli animali soggetti
a genotipizzazione per il piano di selezione genetica

1. Gli animali da sottoporre a prelievo per l'esecuzione della genotipizzazione devono essere identificati con un identificativo univoco ai sensi del regolamento (CE) 21/2004 e successive modifiche comprendente un marchio auricolare o un tatuaggio all'orecchio piu' un identificativo elettronico autorizzato per l'identificazione elettronica degli ovini.
2. Al fine di evitare di apporre l'identificativo elettronico autorizzato agli animali prima dell'esecuzione del test, la procedura di identificazione viene suddivisa in due fasi distinte: una comprendente l'apposizione del marchio auricolare (o l'esecuzione del tatuaggio), da effettuarsi prima del prelievo per le prove di genotipizzazione, ed una seconda consistente nell'applicazione dell'identificativo elettronico da effettuarsi a seguito della decisione dell'allevatore o persona delegata di destinare l'animale non suscettibile alla rimonta.
3. La procedura per effettuare l'ordinativo degli identificativi sara' suddiviso in due fasi con l'attivazione di una specifica funzionalita' informatica da parte del Centro Servizi Nazionali (CSN) denominata "procedura per l'ordine degli identificativi per animali da sottoporre a genotipizzazione per il piano di selezione genetica".
La prima fase prevede l'emissione da parte della BDN del codice identificativo univoco dell'animale: per i mezzi di identificazione l'operatore scegliera' una delle due seguenti combinazioni: 1ª) tatuaggio + identificativo elettronico autorizzato; 2ª) marchio auricolare + identificativo elettronico autorizzato.
In caso di scelta della 1ª combinazione l'allevatore o persona delegata dovra' procedere ad eseguire il tatuaggio sull'orecchio dell'animale.
In caso di scelta della 2ª combinazione, il sistema inviera' l'elenco degli identificativi da stampare sui marchi auricolari al fornitore prescelto al fine della successiva consegna agli allevatori dei marchi stessi e quindi della marcatura degli animali in vista del prelievo.
La seconda fase si avviera' nel momento in cui il proprietario degli animali, o persona delegata, ricevuto il referto analitico delle prove di genotipizzazione, dovra' completare l'identificazione a mezzo di dispositivo elettronico univoco. Considerando il totale degli ovini genotipizzati, solo per i maschi che intende destinare alla riproduzione, indipendentemente dalla loro eta', e per le femmine autorizzate alla costituzione dei gruppi di monta, l'operatore ordinera' alla BDN l'attivazione della procedura per la produzione dell'identificativo elettronico autorizzato. Quest'ultimo, una volta recapitato all'allevatore o persona delegata, sara' applicato all'animale in maniera tale che sia garantito l'abbinamento dei due mezzi di identificazione riportanti lo stesso codice univoco.

PARTE B
Condizioni obbligatorie generali per la registrazione
dei capi identificati e genotipizzati

1. Il proprietario degli animali o persona delegata, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003, provvede direttamente o tramite persona delegata, alla registrazione nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), nei termini previsti nella parte A del presente allegato II, di tutte le informazioni relative ai singoli capi ovini maschi e femmine identificati elettronicamente, ivi comprese quelle relative a nascita, morte e movimentazioni, nonche' le indicazioni supplementari di cui al presente allegato II.
2. Il Veterinario ufficiale o in alternativa il responsabile della Banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG) del Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino registra in BDN il dato di genotipizzazione.
3. I detentori dei capi ovini o i delegati aggiornano in BDN le informazioni specificate al precedente punto 1.
4. I detentori dei capi ovini o i delegati inseriscono o aggiornano in BDN le informazioni anagrafiche per tutti gli animali sottoposti a genotipizzazione anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
5. Il responsabile dello stabilimento di macellazione registra immediatamente in BDN le informazioni relative agli animali macellati.
 
Art. 3
Campo di applicazione

1. L'attuazione del Piano e' obbligatoria per le aziende di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), ad esclusione delle aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attivita' diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti.
2. Le procedure di registrazione di cui all'allegato II, parte B, sono obbligatorie per i capi maschi destinati alla riproduzione, indipendentemente dalla loro eta', e per le femmine destinate ai gruppi di monta autorizzati, presenti negli allevamenti in cui viene applicata la selezione genetica di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), da prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sullo stanziamento del bilancio dello Stato di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, quale anticipazione del cofinanziamento comunitario per l'esecuzione dei test di genotipizzazione.
2. Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti nell'ambito delle attivita' di cui al presente decreto, sono determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione.
3. Tutte le attivita' di genotipizzazione che esulano dalle finalita' del presente decreto o da disposizioni specifiche a firma del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali, in base al presente Piano, ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004, sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.
 
Art. 5
Disposizioni Finali

1. Il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004 e' abrogato.
2. L'art. 4, lettere a), b) e c) e l'art. 5 del decreto del Ministro della sanita' 8 aprile 1999 sono abrogati.
3. L'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 e' abrogato.
4. Gli allegati I, II e III del presente decreto possono essere modificati o sostituiti con decreto dirigenziale del direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute in attuazione di regolamenti europei, in funzione delle accertate evidenze scientifiche, alla luce dell'evoluzione epidemiologica della malattia in ambito nazionale e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio effettuata dal Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA).
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2015

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4797
 
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