Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2015
Ulteriori semplificazioni alle modalita' di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2007-2013, disposte dal decreto 10 marzo 2015.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante modalita' di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del predetto decreto 10 marzo 2015, che prevede che, per i progetti e i programmi agevolati nell'ambito degli interventi agevolativi di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, il termine per l'ultimazione degli investimenti puo' essere prorogato e fissato entro il 31 ottobre 2015, ferma restando la data del 31 dicembre 2015 per il pagamento delle spese da parte dei beneficiari finali, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013 relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme specifiche applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria;
Considerato che la suddetta decisione e' intervenuta successivamente al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015 e che pertanto e' possibile, rispetto a quanto previsto dallo stesso provvedimento, introdurre ulteriori disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di assicurare la completa realizzazione del piu' ampio numero di iniziative e il pieno utilizzo delle risorse di origine comunitaria;
Ritenuto opportuno integrare, sulla base della sopra citata decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, le disposizioni sulla chiusura degli interventi agevolativi di cui all'art. 2, comma 1, del piu' volte citato decreto 10 marzo 2015, con particolare riferimento alla possibilita', per le iniziative non ultimate anche a seguito di proroga alla data del 31 ottobre 2015, di essere comunque completate nel rispetto delle disposizioni applicabili alle diverse misure agevolative, a condizione che i tempi di realizzazione siano compatibili con la normativa comunitaria di riferimento;

Decreta:

Art. 1
Termine per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella
forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile
1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi o dei progetti per i quali e' stata concessa un'agevolazione, nella forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile, nell'ambito degli interventi individuati all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che non risultino essere stati ultimati entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione puo' essere prorogato al 30 settembre 2016, a condizione che le spese successive al 31 dicembre 2015 siano sostenute esclusivamente con risorse proprie delle imprese beneficiarie.
2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento, l'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato unicamente sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015.
 
Allegato
Ulteriori semplificazioni procedurali relative alle modalita' di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo
economico.

RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
DEL PROGRAMMA AL 30 SETTEMBRE 2016

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Termine per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella
forma del finanziamento agevolato

1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi o dei progetti per i quali e' stata concessa un'agevolazione, nella forma del solo finanziamento agevolato ovvero del finanziamento agevolato e del contributo, nell'ambito degli interventi individuati all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che non risultino essere stati ultimati entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione puo' essere prorogato al 30 settembre 2016, previa rideterminazione delle agevolazioni sulla base di quanto stabilito al comma 2.
2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento, l'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse nella forma del contributo, qualora presente, e' rideterminato esclusivamente sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015. Per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 e, comunque, non oltre il termine di cui al comma 1, e', invece, riconosciuta la sola quota di finanziamento agevolato nel limite di quanto assegnato nel provvedimento di concessione.
 
Art. 3
Disposizioni comuni e modalita' di presentazione
della richiesta di proroga

1. Per termine di ultimazione si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
2. Per spese sostenute si intendono quelle giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento delle previste attivita' di verifica.
3. Ai fini della proroga di cui agli articoli 1 e 2, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta entro il 31 marzo 2016, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato al presente decreto, in cui dichiarano lo stato di avanzamento del programma al 31 dicembre 2015, rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile, qualora previste dallo specifico intervento agevolativo, e richiedono la conseguente rideterminazione delle agevolazioni.
4. La richiesta di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa, e' trasmessa congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.div04@pec.mise.gov.it, e al soggetto gestore dello specifico intervento agevolativo. Tale richiesta si intende accettata laddove non sia oggetto di espresso diniego nei trenta giorni solari successivi alla data di ricezione.
5. Le imprese hanno l'obbligo di trasmettere la documentazione finale di spesa e la relativa richiesta di erogazione a saldo, secondo le modalita' previste dalla specifica disciplina dei diversi interventi agevolativi interessati dal presente decreto, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei programmi o dei progetti e comunque non oltre il 31 ottobre 2016.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 99
 
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