Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 novembre 2015, n. 223
Regolamento recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura.


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti delle medesime;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture;
Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell'interno n. 220 del 2007, prevedendo ulteriori condizioni per l'iscrizione/mantenimento dell'iscrizione, con riferimento alla dimostrazione, da parte degli enti, della specifica capacita' di operare nel settore di riferimento;
Ritenuta, in particolare, la necessita' di modificare gli articoli 3 e 5 del decreto, concernenti, rispettivamente, le condizioni per l'iscrizione nell'elenco provinciale delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura ed i provvedimenti prefettizi di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dall'elenco, nonche' l'allegato 1, relativo alle condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 settembre 2015;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 1° settembre 2015;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 3 e 5, nonche' l'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, di concerto con il Ministro della giustizia, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Ministero dell'interno 24 ottobre
2007, n. 220 reca: «Regolamento recante norme integrative
ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e
organizzazioni previste dall'art. 13, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 e dall'art. 15, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le
Prefetture.».
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 2, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste
estorsive e dell'usura):
«2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta.».
- Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di
usura):
«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la
prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996
reca: «Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti dei fondi medesimi.».
- Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, si veda la nota al
titolo.
- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 5 del
decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 3. - 1. Non possono conseguire l'iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1, quegli enti i cui
statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticita'
quanto alle regole di funzionamento degli organismi
deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria
e straordinaria amministrazione, nonche' di partecipazione
alle cariche sociali.
2. Non possono, altresi', conseguire l'iscrizione gli
enti che nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, successivo
alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la
specifica capacita' di operare nel settore dell'assistenza
e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita'
estorsive o di usura attraverso:
a) la collaborazione continuativa con le forze
dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste
ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di
radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e
delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini
dell'attivita' di prevenzione e/o contrasto al raket e
all'usura;
b) la costituzione di parte civile in almeno un
procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta
nell'ultimo biennio;
c) l'attivita' di sensibilizzazione delle vittime al
ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la
promozione di campagne educative e di diffusione della
cultura della legalita'.
3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni
e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura, gia' iscritte nell'elenco di cui
all'art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che
risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli
scopi sociali vi siano quelli indicati all'art. 1, comma 2;
che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che
i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in
una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.
5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di
cui al comma 4, puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o
elementi integrativi all'associazione od organizzazione che
ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti
giorni per il deposito della relativa documentazione.
Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta
sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non puo' farsi
luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova
documentata istanza.».
«Art. 5. - 1. Fuori dei casi riguardanti la revisione
di cui all'art. 4, quando si accerti che sono venuti meno,
in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti
dagli articoli 1 e 3 per l'iscrizione, il prefetto puo'
disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione
delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco.
Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare
nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni
riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o
dei promotori, di cui all'Allegato 1.
2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione
dall'elenco sono altresi' disposte, in relazione alla
gravita' del fatto, quando l'associazione o
l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o
promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per
la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.
3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e
cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto
con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione
od organizzazione interessata.
3-bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono
mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiraket e antiusura, le associazioni che, pur
non integrando tutti i requisiti di cui all'art. 3, hanno
significativamente inciso e proficuamente operato
nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei
fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di
riferimento e svolgono comunque attivita' di prevenzione.
4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e
cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni
ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell'usura, di cui all'art. 15, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per una delle cause
previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del
prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
Analoga segnalazione e' fatta dal prefetto al Commissario
per il coordinamento delle iniziative antiracket ed
antiusura.».
- Si trascrive il testo dell'Allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come
modificato dal presente decreto:
«Condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la
sospensione dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1
del decreto.
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 deve
essere negata e, se gia' effettuata, deve essere sospesa se
i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si
tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli
associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in
una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per il delitto previsto dall'art. 416-bis (associazione di
tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale
politico-mafioso), del codice penale o per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73
del citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o
cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o
reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis
(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio), 346-bis (traffico di influenze
illecite), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a
scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice
penale;
c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o
con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un
delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con
sentenza definitiva o con sentenza di primo grado,
confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni
di reclusione per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti
indicati alla lettera a), se per la persona e' stato gia'
disposto giudizio, se la stessa e' stata presentata ovvero
citata a comparire in udienza per il giudizio;
f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato,
anche se con provvedimento non definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una
delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa
sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se
con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di
prevenzione, nonche' nei casi di riabilitazione.
3. L'iscrizione puo' essere negata o sospesa quando nei
confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i
procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un
provvedimento di prevenzione dell'autorita' di pubblica
sicurezza.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto del
Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220:
«Art. 1. - 1. Presso ogni prefettura - U.T.G. e'
istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle
fondazioni antiracket ed antiusura.
2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma
1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e
i comitati di cui all'art. 13, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni
antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali,
risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di
prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati
da attivita' estorsive, purche' gli enti suddetti risultino
costituiti da almeno un anno, operino effettivamente
secondo i criteri indicati nell'art. 3 e i cui associati,
amministratori o promotori non si trovino in una delle
situazioni previste nell'Allegato 1, nonche', a questa sola
condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute
per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte
nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4 della legge 7 marzo
1996, n. 108.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto
costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta,
fondazione o comitato, nonche' della completa indicazione
di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e'
indirizzata al prefetto della provincia in cui
l'associazione od organizzazione ha la sede principale,
quale indicata nell'atto costitutivo.
4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui
al comma 1 e' presentata da associazioni e fondazioni,
iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ne e' fatta espressa menzione
nella domanda ed e' allegata specifica attestazione,
sottoscritta dal rappresentante legale che richiede
l'iscrizione. In tal caso non e' necessario presentare
altra documentazione.».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 3 e 5 e dell'Allegato 1
al decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n.
220, come modificati dal presente decreto, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 23
febbraio 1999, n. 44, nonche' dell'art. 15, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2
Modificazioni all'articolo 3
del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la collaborazione continuativa con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo ai fini dell'attivita' di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;
b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito, avvenuta nell'ultimo biennio;
c) l'attivita' di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalita'.».

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto del
Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220,come
modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3
Modificazioni all'articolo 5
del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato, possono mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'articolo 3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attivita' di prevenzione.».

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come modificato dal
presente decreto, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Modificazioni all'allegato 1
del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220

1. All'articolo 1, comma 1, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole «articolo 416-bis» sono inserite le parole «(associazione di tipo mafioso), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso),»;
b) alla lettera b), dopo le parole «320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)», sono inserite le parole «346-bis (traffico di influenze illecite),».

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato 1 al
decreto del Ministro dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 5
Clausola finanziaria

1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 novembre 2015

Il Ministro dell'interno: Alfano

Il Ministro della giustizia: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016 Interno, foglio n. 90
 
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