Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 dicembre 2015, n. 224
Regolamento recante le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale di ammissione nel ruolo dei direttivi, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare gli articoli 42 e 43 recanti disposizioni per il corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 4, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (legge di stabilita' 2012)» che ha portato a regime la durata del corso di formazione in mesi dodici;
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 febbraio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 8886 del 30 ottobre 2015;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' del corso di formazione per vice direttori

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, stabilisce le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale per vice direttori, finalizzato allo sviluppo delle competenze tecnico-operative ed all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il corso di cui al presente regolamento, a carattere residenziale, si svolge nelle sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi.
3. Il corso ha una durata di un anno ed e' articolato in due cicli semestrali di formazione alternata teorico-pratica e di tirocinio operativo, quest'ultimo deve avere durata non inferiore a tre mesi.
4. La formazione teorico-pratica e' articolata in lezioni e puo' essere organizzata in moduli.
5. Le materie di insegnamento, i programmi, nonche' i piani di studio sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249.
- Il testo degli articoli 42 e 43 del citato decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 42 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi). - 1. I vincitori del concorso di
cui all'art. 41 sono nominati vice direttori e sono ammessi
a frequentare un corso di formazione iniziale della durata
di due anni presso l'Istituto superiore antincendi,
finalizzato anche al conseguimento del master universitario
di secondo livello, sulla base di programmi e modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei.
2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due
cicli annuali di formazione alternata teorico-pratica e di
tirocinio operativo presso i comandi provinciali dei vigili
del fuoco, finalizzato all'espletamento delle funzioni
previste dall'art. 40. Il tirocinio operativo ha durata non
inferiore a nove mesi.
3. Al termine del primo ciclo del corso di formazione,
il capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore
centrale per la formazione, esprime nei confronti dei
frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al
secondo ciclo, alla fine del quale gli stessi, fermo
restando quanto previsto dall'art. 43, sostengono l'esame
finale.
4. I vice direttori che hanno superato l'esame finale e
che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo,
sono stati dichiarati idonei ai servizi di istituto,
prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei
direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita'
e' espresso dal capo del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta
del dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e
delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto,
presso le strutture periferiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte
salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'.
L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 47, comma 1.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'Amministrazione.
8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e' assegnato il trattamento economico piu'
favorevole.».
«Art. 43 (Dimissioni dal corso di formazione iniziale).
- 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 42 i vice
direttori che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al
termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' ai servizi di istituto;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo e il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dalle
attivita' previste per il periodo del corso per piu' di
novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di
centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta
durante il corso, per infermita' dipendente da causa di
servizio qualora si tratti di personale proveniente da
altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero
per maternita' se si tratta di personale femminile.
2. I vice direttori la cui assenza oltre i centottanta
giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante
il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio,
ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile,
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al
riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero
successivo ai periodi di assenza previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i vice direttori responsabili
di infrazioni punibili con una sanzione disciplinare piu'
grave della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, su proposta del direttore dell'Istituto superiore
antincendi, sentito il direttore centrale per le risorse
umane.
5. Salvo che si tratti di personale gia' appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i provvedimenti di
dimissione e di espulsione dal corso determinano la
cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione. I
provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa
ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la
nomina a vice direttore.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 4, comma 16, della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' il seguente:
«Art. 16 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri). - (Omissis).
16. All'art. 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, le parole: "Nel triennio 2011-2013,"
sono soppresse.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il
personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco) e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
«Art. 40. Funzioni del personale dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti.
1. Il personale direttivo e dirigente di cui all'art.
39 esercita, anche in relazione alla specifica
qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai
compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco implicanti autonoma responsabilita' decisionale e
rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite
dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta. I funzionari direttivi e i primi
dirigenti, con esclusione di quelli che assolvono
l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco,
rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il
ruolo di appartenenza.
2. I funzionari del ruolo dei direttivi esercitano le
funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' dei
dirigenti; svolgono funzioni di direzione di uffici non
riservati ai dirigenti e di distretti, nonche' funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo di piu' unita'
organiche nell'ufficio dirigenziale cui sono assegnati, con
piena responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti e diretta responsabilita' degli atti,
anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente;
partecipano alle attivita' di soccorso tecnico urgente e,
ove necessario, ne assumono la direzione; nell'attivita' di
soccorso e di difesa civile propongono piani di intervento
ed effettuano con piena autonomia gli interventi nell'area
di competenza anche con compiti di protezione civile; in
caso di emergenze di protezione civile, puo' essere
affidata loro la responsabilita' di gruppi operativi di
tipo articolato e complesso; possono essere delegati al
rilascio del certificato di prevenzione incendi, in
relazione al grado di complessita' e alla specifica
competenza tecnica; svolgono attivita' di studio e di
ricerca o anche attivita' ispettive o di valutazione e
specialistiche di particolare rilevanza nel settore di
propria competenza; predispongono piani e studi di
fattibilita', verificandone l'attuazione dei risultati e
dei costi; svolgono, in relazione alla professionalita'
posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale
appartenente alla qualifica di direttore-vicedirigente i
dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono
delegare l'esercizio di alcune funzioni dirigenziali; in
relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui
all'art. 68, esso assicura le funzioni vicarie e la
provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza
o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in
attesa della nomina del titolare.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori,
nell'espletamento degli incarichi rispettivamente
individuati nella tabella B allegata al presente decreto,
adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione
interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la
funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi
all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli
uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso
tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche
in relazione a quanto stabilito dall'art. 24 della legge 27
dicembre 1941, n. 1570, e dall'art. 12 della legge 13
maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di direzione,
indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di
servizio, anche territoriali, poste alle loro dipendenze.
In particolare, i comandanti provinciali rilasciano il
certificato di prevenzione incendi.
4. I dirigenti svolgono anche funzioni ispettive e,
quando sono preposti agli uffici o istituti di istruzione,
hanno la responsabilita' dell'istruzione, della formazione
e dell'addestramento del personale dipendente. I dirigenti
preposti ad aree con funzioni di studio e ricerca svolgono,
altresi', attivita' dirette alla normazione tecnica
nazionale e internazionale per la sicurezza dei prodotti in
caso di incendio, alla sperimentazione e omologazione degli
stessi e alla relativa vigilanza. I dirigenti preposti ad
uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri
di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi
loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
5. Spetta in ogni caso al capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile e ai titolari di uffici di livello dirigenziale
generale la potesta' di stabilire i criteri generali e gli
indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli
uffici posti alle loro dipendenze, nonche' il potere di
revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle
disposizioni in materia del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. I poteri di
revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso
di inerzia o di grave ritardo competono, altresi', ai
comandanti provinciali dei vigili del fuoco.
6. I dirigenti generali sono titolari degli incarichi
di funzione indicati nella tabella B.».
 
Art. 2
Prove di verifica in itinere

1. Durante il corso di formazione, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori, nonche' la verifica dell'insegnamento e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica in itinere.
2. Per ciascun ciclo semestrale gli allievi devono sostenere prove di verifica in itinere di cui: almeno 3 teoriche, almeno 2 pratiche e almeno 1 teorico-pratica.
3. Le prove di verifica teoriche consistono in test a scelta multipla di n. 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30).
4. Le prove di verifica pratiche consistono in attivita' pratiche con tecniche operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100.
5. Le prove di verifica teorico-pratica, inerenti i moduli didattici, considerati di formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono composte da una parte teorica e una pratica, suddivisa in una o piu' prove. Per i criteri di valutazione della parte teorica e pratica, si fa riferimento a quanto definito rispettivamente ai precedenti commi 3 e 4. Per ciascun modulo didattico il giudizio complessivo delle prove e' dato dalla media aritmetica delle prove sostenute.
6. Gli argomenti su cui effettuare le verifiche teoriche e la tipologia delle prove pratiche e teorico-pratica, con le relative procedure operative e schede di valutazione, vengono definiti con decreto del Direttore centrale per la formazione.
7. In caso di mancato superamento di una o piu' prove di verifica in itinere, le stesse possono essere ripetute solo per una volta.
8. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica in itinere concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.
 
Art. 3
Giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo

1. Durante il corso di formazione i vice direttori devono superare delle prove di idoneita', individuate e disciplinate con le stesse modalita' di cui all'articolo 2, comma 6, il cui superamento e' obbligatorio, ma non concorre alla determinazione del voto finale. In caso di mancato superamento le stesse possono essere ripetute solo per una volta.
2. Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo di formazione, di cui all'articolo 42, comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si ottiene con il superamento delle prove di cui al comma 1 e di un esame che i vice direttori devono sostenere al termine del primo ciclo semestrale.
3. L'esame di cui al comma 2 consiste in un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio trattati nel primo ciclo di formazione. L'esame e' superato con giudizio di almeno 60/100.
4. Il risultato dell'esame concorre alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4
Esame finale

1. Al termine del secondo ciclo del corso di formazione i vice direttori sostengono un esame finale.
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in un esame teorico, che si svolge mediante la discussione di una tesi originale su materie assegnate e un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio, disciplinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
3. I vice direttori che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
 
Art. 5
Tirocinio operativo

1. Il tirocinio operativo si svolge presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ed e' organizzato con il sistema dell'addestramento, con affiancamento guidato e monitorato.
2. Il tirocinio operativo puo' essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, nell'ambito dei due cicli semestrali in cui e' articolato il corso di formazione.
3. Sulla base degli esiti di ciascun periodo, appositamente documentato dai Comandi provinciali sedi di tirocinio, il Direttore centrale per la formazione esprime per ogni vice direttore un giudizio sulla condotta complessiva del tirocinio operativo.
4. Le modalita' di svolgimento e la durata del tirocinio operativo sono stabilite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 5, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo.
 
Art. 6
Giudizio di idoneita' ai servizi di istituto

1. Il giudizio di idoneita' al servizio di istituto, espresso a norma dell'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, deve essere motivato ed e' espresso in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 7
Sistema di valutazione

1. Le prove d'esame e le prove di verifica in itinere, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100).
2. I vice direttori che non superano l'esame previsto al termine del primo ciclo, l'esame finale, o non conseguono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto, sono dimessi dal corso di formazione iniziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 8
Graduatoria

1. I risultati di tutte le prove di verifica in itinere e degli esami previsti al termine di ciascun ciclo semestrale concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:
Vfine corso = [Vteorici *(10/100) + Vpratici *(10/100) + Vteorico-pratici *(10/100)] prove di verifica in itinere + [ Vesame fine primo ciclo *(10/100)] + [ Vesame finale *(60/100)],
dove:
Vteorici (votazione esami teorici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche teoriche ed e' composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teoriche di cui all'articolo 2, commi 2, 3;
Vpratici (votazione esami pratici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche pratiche ed e' composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove pratiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 4;
Vteorico-pratici (votazione esami teorico-pratici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche teorico-pratiche ed e' composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teorico-pratiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 5;
Vesame fine primo ciclo (votazione esame fine primo ciclo) rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sostengono al termine del primo ciclo semestrale;
Vesame finale (votazione esame finale) rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori sostengono al termine del secondo ciclo del corso di formazione.
2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle prove di verifica in itinere, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio cosi' determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.
 
Art. 9
Commissioni

1. La commissione per le prove di verifica in itinere e' nominata con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti, non inferiore a due, di cui uno appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed uno esterno preferibilmente individuato tra il personale docente incaricato di svolgere attivita' di insegnamento nell'ambito del corso e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La commissione per l'esame previsto al termine del primo ciclo semestrale e per quello finale e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. E' presieduta dal dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero pari di componenti esperti, non inferiore a quattro, di cui due appartenenti al ruolo dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e due esterni individuati tra il personale docente incaricato di svolgere attivita' di insegnamento nell'ambito del corso e da un componente con funzioni di segretario in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario di commissione, puo' essere prevista la nomina dei relativi supplenti, da effettuarsi con decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvalersi della collaborazione di personale appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti e al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale vigili del fuoco, in servizio presso la Direzione centrale per la formazione, ovvero a vario titolo impegnato nello svolgimento del corso di formazione.
 
Art. 10
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibile, la normativa vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2015

Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016 Interno, foglio n. 91

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
 
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