Gazzetta n. 24 del 30 gennaio 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2016
Regolamento concernente il calcolo della solvibilita' di gruppo di cui al titolo XV (vigilanza sul gruppo), capo I (vigilanza sul gruppo) e capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - decreto delle assicurazioni private - conseguente all'implementazione nazionale degli articoli da 220 a 233 della direttiva 2009/138/CE (cd. Solvency II) e delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 17).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 210 comma 1, 216-ter comma 1 e 216-sexies;
Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 328, 330, 335 e 336;
Viste le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di solvibilita' di gruppo;
Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilita' corretta e disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario;

Adotta

il seguente regolamento:

INDICE

TITOLO I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo)
Art. 5 (Impresa di partecipazione assicurativa)

TITOLO II Scelta del metodo di calcolo. Metodo basato sul bilancio consolidato.
Metodo della deduzione e dell'aggregazione. Criteri di valutazione

Art. 6 (Imprese tenute al calcolo)
Art. 7 (Scelta del metodo di calcolo)
Art. 8 (Metodo basato sul bilancio consolidato)
Art. 9 ( Metodo della deduzione e dell'aggregazione)
Art. 10 (Valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo)
Art. 11 (Trattamento dei rischi specifici di gruppo)
Art. 12 (Criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita')
Art. 13 (Trattamento delle imprese escluse dall'area di vigilanza sul gruppo ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo)

TITOLO III
Principi generali e criteri applicativi del calcolo

Capo I Criterio della quota proporzionale e limitazione della responsabilita' in caso di deficit di solvibilita' della controllata

Art. 14 (Inclusione della quota proporzionale e criteri per la sua determinazione)
Art. 15 (Criteri per la rilevazione del deficit di solvibilita' della controllata su base proporzionale)

Capo II
Calcolo dei fondi propri di gruppo

Sezione I Principi generali. Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili. Eliminazione della creazione infragruppo di
capitale

Art. 16 (Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili)
Art. 17 (Eliminazione della creazione infragruppo di capitale)

Sezione II
Criteri applicativi per il calcolo dei fondi propri di gruppo.

Art. 18 (Contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo)
Art. 19 (Disponibilita' di fondi propri a livello di gruppo delle imprese partecipate)
Art. 20 (Trattamento delle quote di minoranza a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo)
Art. 21 (Trattamento di fondi separati - ring-fenced funds - e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruita' a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo)
Art. 22 (Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo)

TITOLO IV
Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

Art. 23 (Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)
Art. 24 (Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo)
Art. 25 (Verifica dell'equivalenza)
Art. 26 (Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie)
Art. 27 (Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nozionale per le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista)
Art. 28 (Inclusione degli enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari)
Art. 29 (Indisponibilita' di informazioni)

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 30 (Calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari assicurativi di cui alla direttiva n. 2002/87/CE)
Art. 31 (Obblighi di informativa)
Art. 32 (Abrogazioni)
Art. 33 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 34 (Disposizioni transitorie)
Art. 1

Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera s), 210, comma 1, 216-ter, comma 1, 216-sexies, comma 1 e 344-octies, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
a) «Atti delegati»: il Regolamento delegato (UE) n. 2015/35;
b) «Autorita' competenti rilevanti»: le Autorita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142;
c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
d) «fondi separati» (ring-fenced funds): gli elementi dei fondi propri, di cui all'art. 44-ter, comma 2 del Codice che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passivita' o da rischi particolari;
e) «impresa di partecipazione assicurativa»: l'impresa di cui all'art. 1, comma 1, lettera aa) del Codice, identificata secondo i criteri di cui all'art. 5;
f) «metodo del patrimonio netto aggiustato» (adjusted equity method): il metodo di cui all'art. 13, paragrafo 3, degli Atti delegati;
g) «Regolamento delegato (UE) n. 2014/342»: il Regolamento delegato (UE) n. 2014/342 della Commissione che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 2013/575 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari;
h) «societa' strumentale»: la societa' non finanziaria che esercita, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo assicurativo o riassicurativo quali, tra l'altro, quelle consistenti nella proprieta' e nella gestione di immobili, nell'intermediazione assicurativa e nella gestione di servizi informatici, di valutazione e liquidazione sinistri e di assistenza. Il carattere di ausiliarieta' dell'attivita' deve essere desumibile dallo statuto della societa' stessa.
2. Se ricorrono le condizioni di cui all'art. 207-sexies del Codice, l'IVASS esercita le funzioni di cui al presente Regolamento in qualita' di autorita' di vigilanza sul gruppo.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a:
a) l'ultima impresa di assicurazione e di riassicurazione, impresa di partecipazione assicurativa ed impresa di partecipazione finanziaria mista, con sede legale nel territorio della Repubblica, controllante in almeno un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
b) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, che non sia controllante ai sensi della lettera a), ma partecipante in almeno un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
c) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del Codice;
d) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controlla una societa' strumentale;
e) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che e' controllata da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale in un altro Stato membro;
f) l'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che e' controllata da una impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di partecipazione finanziaria mista o da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
g) la sede secondaria nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo controllante o partecipante in almeno un'impresa di assicurazione e di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo. Alla sede secondaria controllante si applicano le norme di cui alla lettera a); alla sede secondaria partecipante si applicano le norme di cui alla lettera b).
2. Ai fini dell'art. 210-bis, comma 2, del Codice, l'IVASS puo' individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale nel territorio della Repubblica a capo di un conglomerato finanziario.
 
Art. 4

Perimetro del gruppo ai fini del calcolo
della solvibilita' di gruppo

1. Nel calcolo della solvibilita' di gruppo sono inclusi tutti i rischi e tutte le imprese appartenenti al gruppo, che sono controllate, partecipate o soggette a direzione unitaria, regolamentate e non, ovunque costituite, ad eccezione delle imprese escluse dall'area della vigilanza sul gruppo ai sensi dell'art. 210-quater del Codice.
2. Il perimetro del gruppo di cui al comma 1 e' lo stesso indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato.
3. L'impresa di cui all'art. 3, comma 1 lettere a) e c) fornisce adeguate istruzioni alle imprese del gruppo per assicurare l'accuratezza e la completezza dei dati utilizzati ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo.
4. Il calcolo della solvibilita' di gruppo tiene in considerazione ogni valutazione riguardante l'individuazione dei rapporti di influenza dominante di cui all'art. 72, comma 2 del Codice e di influenza notevole di cui all'art. 1, comma 1, lettera mm-bis) del Codice.
5. A seconda della struttura del gruppo, l'applicazione di uno dei casi di supervisione di cui all'art. 210, comma 1 del Codice non esclude automaticamente l'applicazione all'interno del medesimo gruppo degli altri casi di vigilanza, laddove ne ricorrano le condizioni.
6. Nel caso di un gruppo nel quale l'ultima impresa controllante sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista, il calcolo della solvibilita' di cui al presente Regolamento si applica solo all'eventuale sottogruppo per il quale ricorrano le condizioni di cui all'art. 3. All'impresa di partecipazione assicurativa mista si applica la disciplina relativa alle operazioni infragruppo, di cui agli articoli 215-quinques, 216 e 216-bis del Codice.
 
Art. 5

Impresa di partecipazione assicurativa

1. Ai fini della qualificazione dell'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione e di riassicurazione o di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo richiesta dall'art. 1, comma 1, lettera aa) del Codice, e' soddisfatta se la sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d'esercizio di queste ultime imprese rappresenta piu' del cinquanta per cento della sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall'impresa di partecipazione.
2. A fini di cui al comma 1, l'IVASS, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attivita' svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di esercizio, puo', alternativamente:
a) chiedere di tener conto anche di altri parametri;
b) diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;
c) richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 2 del Codice o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attivita' assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 95, comma 2 del Codice, si prende a riferimento il rapporto tra:
i. la somma del Totale Attivita' per la gestione danni e la gestione vita;
ii. la voce Totale Attivita' ricavate dal prospetto «Stato Patrimoniale per settore di attivita'».
3. L'IVASS da' tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 alle imprese tenute al calcolo della solvibilita' di gruppo.
 
Art. 6

Imprese tenute al calcolo

1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), il calcolo e' effettuato, rispettivamente, dall'ultima impresa controllante e dall'impresa partecipante.
2. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), il calcolo e' effettuato dall'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
3. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), il calcolo e' effettuato dall'impresa controllante con il metodo basato sul bilancio consolidato. Il calcolo non e' dovuto se la controllante e' esonerata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007.
4. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), il calcolo e' effettuato dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista controllante, salvo che sia diversamente stabilito nell'ambito del Collegio delle autorita' di vigilanza di cui all'art. 206-bis del Codice.
5. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), il calcolo e' effettuato dall'impresa di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa o dell'impresa di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllante.
6. Nel caso di cui all'art. 3 comma 1, lettera g), alla sede secondaria si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 7

Scelta del metodo di calcolo

1. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato conformemente al metodo basato sul bilancio consolidato.
2. Se, sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 328 degli Atti delegati, l'applicazione esclusiva del metodo basato sul bilancio consolidato risulta inappropriata o fuorviante, l'IVASS, in qualita' di autorita' di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, puo' consentire l'applicazione del metodo della deduzione e dell'aggregazione o una combinazione dei due metodi.
3. Ai fini dell'art. 328, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati, nel valutare se le operazioni infragruppo non sono significative in termini di ammontare o di valore, l'IVASS considera la presenza di operazioni tra l'impresa controllata o partecipata da includere nel calcolo della solvibilita' di gruppo con il metodo della deduzione e dell'aggregazione e tutte le altre entita' incluse nel suddetto calcolo.
 
Art. 8

Metodo basato sul bilancio consolidato

1. Ai sensi dell'articoli 216-ter, comma 2, del Codice, la solvibilita' di gruppo, calcolata secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, e' data dalla differenza tra:
a) i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', calcolato sulla base dei dati consolidati conformemente all'art. 335 degli Atti delegati;
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello di gruppo, calcolato sulla base dei dati consolidati conformemente all'art. 336 degli Atti delegati.
2. I dati consolidati sono calcolati a partire dai dati del bilancio consolidato di vigilanza, ma valutati sulla base delle regole degli Atti delegati e del Codice per quanto riguarda il rilevamento e la valutazione delle poste di bilancio, nonche' l'inclusione ed il trattamento delle imprese controllate o partecipate.
3. Ai fini del comma 2, il requisito patrimoniale per il rischio valutario prende in considerazione le pertinenti tecniche di attenuazione del rischio, purche' soddisfino i requisiti di cui agli articoli da 209 a 215 degli Atti delegati. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e' calcolato utilizzando la formula standard, tutti gli investimenti denominati in una valuta, ancorata alla valuta del bilancio consolidato, sono presi in considerazione anche a livello di gruppo, ai sensi dell'art. 188 degli Atti delegati.
4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo e' calcolato sulla base delle indicazioni stabilite dall'art. 216-quinquies, comma 2 del Codice, considerando:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' Minimo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;
b) il Requisito Patrimoniale locale in base al quale sarebbe revocata l'autorizzazione, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, indipendentemente da qualsiasi valutazione in materia di equivalenza.
5. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo non e' piu' rispettato o quando vi e' il rischio di non conformita' nei successivi tre mesi, si applicano a livello di gruppo le misure di vigilanza previste nell'art. 222-bis, commi 1 e 2 del Codice.
6. I casi in cui l'IVASS puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato sono disciplinati nell'art. 216-septies del Codice.
7. Ai fini del comma 6, se per un'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o partecipata e' stata imposta, dalla relativa autorita' di vigilanza, una maggiorazione del capitale perche' il suo profilo di rischio si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita', l'IVASS valuta la significativita' dello scostamento del profilo di rischio dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo ai fini della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo.
8. Se per un'impresa di assicurazione e riassicurazione controllata o partecipata e' stata imposta, dalla relativa autorita' di vigilanza, una maggiorazione del capitale perche' il suo sistema di governo societario si discosta significativamente da quanto previsto nei relativi ordinamenti, l'IVASS valuta, a livello di gruppo, la significativita' dello scostamento dai principi stabiliti dal Codice riguardo il sistema di governo societario ai fini della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo.
 
Art. 9

Metodo della deduzione e dell'aggregazione

1. La solvibilita' di gruppo, calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, e' data dalla differenza tra:
a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al comma 2;
b) il valore della partecipazione dell'impresa controllante o partecipante nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo aggregato, di cui al comma 3.
2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono dati dalla somma dei seguenti elementi:
a) i fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllante o partecipante;
b) la quota proporzionale dei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo aggregato e' dato dalla somma dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllante o partecipante;
b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
4. Nel caso di partecipazione in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore della partecipazione di cui al comma 1, lettera b) e' pari al valore dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio di solvibilita' dell'impresa controllante o partecipante in via diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con l'impresa controllante o partecipante in via diretta. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b) e al comma 3, lettera b), includono, rispettivamente, le corrispondenti quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione dei fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate e del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.
5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione e dalle sue imprese controllate o partecipate o congiuntamente dalle imprese controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa o da un'impresa di partecipazione finanziaria mista, si applica, in quanto compatibile, l'art. 207-octies del Codice.
6. Nel determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo aggregato, calcolato conformemente al comma 3, riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorita' di vigilanza interessate prestano particolare attenzione, secondo quanto previsto dall'art. 11, ad eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.
7. Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo aggregato, l'IVASS puo' imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' aggregato. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 47-sexies del Codice.
8. Ogni maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' imposto per un'impresa controllata o partecipata e' inclusa nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo per la quota proporzionale, evitando che il medesimo scostamento dal profilo di rischio sia considerato a livello di singola impresa e di gruppo.
 
Art. 10
Valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel
caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a
livello di gruppo

1. Quando, a livello di gruppo, la relativa autorita' di vigilanza ha identificato uno scostamento significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o dalle norme relative al sistema di governo societario, l'IVASS valuta se tale scostamento deriva dal profilo di rischio o dal sistema di governo societario di un'impresa controllata o partecipata con sede legale nel territorio della Repubblica. In tal caso, l'IVASS valuta la significativita' dello scostamento ai fini della decisione di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' a livello dell'impresa controllata o partecipata con sede legale nel territorio della Repubblica.
 
Art. 11

Trattamento dei rischi specifici di gruppo

1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo tiene conto di tutti i rischi specifici, quantificabili e significativi, esistenti a livello di gruppo, che possono influire sulla solvibilita' e sulla posizione finanziaria del gruppo. Se i rischi specifici del gruppo sono significativi, il gruppo deve utilizzare parametri specifici del gruppo o un modello interno parziale per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' corrispondente a tali rischi.
2. I rischi specifici del gruppo sono:
a) i rischi presenti anche a livello di singola impresa, ma il cui impatto e' significativamente differente a livello di gruppo, o
b) i rischi presenti solo a livello di gruppo.
3. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, per la parte quantificabile di tali rischi, e' calcolato come segue:
a) ai fini del comma 2, lettera a), applicando diverse calibrazioni ai moduli o sottomoduli di rischio significativi rispetto a quelle utilizzate a livello di singola impresa, o applicando scenari appropriati;
b) ai fini del comma 2, lettera b), adottando scenari appropriati.
4. Se il gruppo non e' in grado di riflettere il profilo di rischio nel Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo a causa dei rischi specifici esistenti a livello di gruppo, l'IVASS, previa consultazione con le altre autorita' di vigilanza interessate, impone se necessario una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, come previsto dall'art. 216-septies, comma 1, lettera a) del Codice e dall'art. 9, commi 6 e 7 del presente Regolamento.
 
Art. 12

Criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita'

1. Ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo, le attivita' e le passivita' sono valutate conformemente agli articoli 35-quater e 63-bis del Codice ed alle corrispondenti previsioni di cui al Titolo I, Capo II degli Atti delegati.
 
Art. 13
Trattamento delle imprese escluse dall'area di vigilanza sul gruppo
ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo

1. Le partecipazioni nelle imprese che sono escluse dall'area di vigilanza sul gruppo a norma dell'art. 210-quater del Codice sono valutate a zero.
 
Art. 14

Inclusione della quota proporzionale
e criteri per la sua determinazione

1. Il calcolo della solvibilita' di gruppo e' effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate o partecipate.
2. Se e' applicato il metodo basato sul bilancio consolidato, per quota proporzionale si intende la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato, pari a:
a) una quota pari al 100% per le imprese controllate di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettere a) e b) degli Atti delegati;
b) la percentuale utilizzata per redigere il bilancio consolidato per le imprese di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettera c) degli Atti delegati;
c) la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, per le imprese controllate o partecipate di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettera e) degli Atti delegati;
d) i criteri di cui all'art. 13 degli Atti delegati per le imprese di cui all'art. 335, paragrafo 1, lettere d) ed f) degli Atti delegati.
3. Se e' applicato il metodo della deduzione e dell'aggregazione, per quota proporzionale si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall'impresa controllante o partecipante.
4. Nel caso di imprese soggette a direzione unitaria l'impresa che effettua il calcolo utilizza una percentuale pari al 100%, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato. Qualora l'impresa ritenga opportuno utilizzare una percentuale differente, informa l'IVASS delle motivazioni che giustificano tale scelta. Dopo aver consultato le altre autorita' di vigilanza interessate ed il gruppo, l'IVASS decide in merito all'adeguatezza della quota proporzionale prescelta.
5. Indipendentemente dal metodo utilizzato, se l'impresa controllata non dispone di sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo Requisito Patrimoniale di Solvibilita', tale deficit di solvibilita' e' imputato per intero all'impresa controllante. Tuttavia, se, a parere delle autorita' di vigilanza interessate, la responsabilita' dell'impresa controllante e' rigorosamente limitata alla quota di capitale detenuta, l'IVASS puo' consentire che il deficit di solvibilita' dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 15.
6. Previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo, l'IVASS determina la quota proporzionale in assenza di legami patrimoniali tra l'impresa che calcola la solvibilita' di gruppo e l'impresa inclusa nel calcolo.
7. Se l'impresa che effettua il calcolo ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, il calcolo e' effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata.
8. Se l'impresa che effettua il calcolo ha il diritto di esercitare un'influenza notevole sull'impresa inclusa nel calcolo, l'impresa comunica all'IVASS, entro il 30 novembre dell'esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilita' di gruppo, la quota proporzionale in base alla quale il calcolo e' effettuato.
 
Art. 15

Criteri per la rilevazione del deficit di solvibilita'
della controllata su base proporzionale

1. Ai fini dell'art. 14 comma 5, per dimostrare che la propria responsabilita' e' rigorosamente limitata alla quota di capitale sociale detenuta nell'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata, l'impresa controllante attesta all'IVASS che:
a) non sussistono accordi sul trasferimento di profitti e perdite, ne' garanzie, accordi sul mantenimento del patrimonio netto o altri accordi dell'impresa controllante o di qualsiasi altra impresa controllata o partecipata che fornisce sostegno finanziario;
b) l'investimento nell'impresa controllata non e' ritenuto strategico;
c) l'impresa controllante non beneficia di alcun vantaggio dalla partecipazione nell'impresa controllata, in termini di operazioni infragruppo, quali prestiti, contratti di riassicurazione e contratti di servizio;
d) l'impresa controllata non e' una componente fondamentale del modello aziendale del gruppo, in particolare per quanto riguarda l'offerta di prodotti, il portafoglio clienti, la sottoscrizione, la distribuzione, la strategia degli investimenti e la direzione; inoltre, non opera con lo stesso nome o marchio e non sussistono responsabilita' interdipendenti a livello di alta direzione del gruppo;
e) sussiste un accordo scritto tra l'impresa controllante e l'impresa controllata che limita in modo esplicito il sostegno della prima in caso di deficit di solvibilita' della seconda alla quota detenuta. Inoltre, l'impresa controllata deve avere attuato una strategia intesa a porre rimedio al proprio deficit di solvibilita', come le garanzie da parte degli azionisti di minoranza.
2. Se un'impresa controllata e' inclusa nell'ambito di applicazione del modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, l'impresa controllante non puo' tener conto del deficit di solvibilita' dell'impresa controllata su base proporzionale.
3. L'IVASS valuta la sussistenza dei criteri di cui al comma 1 alla luce delle caratteristiche del gruppo, previa consultazione delle altre autorita' di vigilanza interessate e del gruppo. La valutazione dell'IVASS e' soggetta a revisione annuale.
4. L'impresa controllante e l'impresa controllata devono informare contraenti ed investitori della rilevazione del deficit di solvibilita' su base proporzionale, dandone evidenza fra le informazioni rilevanti nella sezione relativa alla gestione patrimoniale della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria individuale e di gruppo.
5. Nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e si utilizza il metodo basato sul bilancio consolidato, i fondi propri ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata sono calcolati applicando il metodo del patrimonio netto aggiustato.
6. Nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1 e si utilizza il metodo della deduzione e dell'aggregazione, i fondi propri ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata sono calcolati utilizzando la quota proporzionale di tale controllata, anche nel caso di un deficit di solvibilita'.
 
Art. 16
Eliminazione del doppio o plurimo computo
di fondi propri ammissibili

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilita' di gruppo, non e' consentito il doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' tra le varie imprese considerate ai fini del calcolo.
2. A tal fine, se i metodi di cui agli articoli 8 e 9 non lo prevedono espressamente, i seguenti importi non possono essere computati nel calcolo della solvibilita' di gruppo:
a) il valore di ogni attivo dell'impresa controllante o partecipante che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di una delle sue imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate;
b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllante o partecipante;
c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata che rappresenta il finanziamento di fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di ogni altra impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dalla medesima impresa controllante o partecipante.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, i seguenti elementi possono essere inclusi nel calcolo della solvibilita' di gruppo soltanto qualora siano ammessi a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata interessata:
a) le riserve di utili, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 44-sexies, comma 2 del Codice, di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilita' di gruppo;
b) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilita' di gruppo.
4. Sono in ogni caso esclusi dal calcolo i seguenti elementi:
a) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un'obbligazione potenziale dell'impresa controllante o partecipante;
b) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, dell'impresa controllante o partecipante che rappresentino un'obbligazione potenziale di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata;
c) le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata che rappresentino un'obbligazione potenziale di un'altra impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dalla medesima impresa controllante o partecipante.
5. Se l'IVASS, dopo aver consultato le altre autorita' di vigilanza interessate, ritiene che taluni fondi propri ammissibili per il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di un'impresa controllata o partecipata, diversi da quelli di cui ai commi 3 e 4, non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllante o partecipante di cui si calcola la solvibilita' di gruppo, tali fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata o partecipata calcolato conformemente all'art. 330, paragrafi 5 e 6 degli Atti delegati e dell'art. 18 del presente Regolamento.
6. La somma dei fondi propri di cui ai commi 3, 4 e 5 non puo' superare l'ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa di controllata o partecipata.
7. I fondi propri ammissibili di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilita' di gruppo, che sono soggetti a previa autorizzazione da parte dell'IVASS conformemente all'art. 44-quinquies del Codice, sono inclusi nel calcolo solo qualora siano stati debitamente autorizzati dall'autorita' di vigilanza responsabile per la vigilanza dell'impresa controllata o partecipata.
 
Art. 17

Eliminazione della creazione infragruppo di capitale

1. Sono esclusi dal calcolo della solvibilita' di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa controllante o partecipante ed un'impresa controllata o partecipata, un'impresa controllante o partecipante, un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa controllante o partecipante.
2. Sono esclusi dal calcolo della solvibilita' di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilita' di gruppo, se i fondi propri in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa controllata o partecipata da detta impresa controllante o partecipante.
3. Il finanziamento reciproco si realizza anche quando un'impresa o qualunque sua impresa controllata o partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.
 
Art. 18

Contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di
Solvibilita' di gruppo

1. Ai fini di cui all'art. 16, comma 5, quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato e la formula standard, l'impresa controllante calcola il contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, secondo la seguente formula:

Contrj = SCRj × SCRdiversificato / ∑i SCRisolo

intendendosi per:
a) SCRj, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale dell'impresa j;
b) SCR diversificato, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' calcolato in base all'art. 336, paragrafo 1, lettera a) degli Atti delegati;
c) SCRisolo, il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale dell'impresa controllante, di ogni impresa controllata e di ogni impresa controllata con sede legale in uno Stato terzo, inclusa nel calcolo dell'SCRdiversificato;
d) SCRdiversificato / ∑i SCRisolo, l'aggiustamento proporzionale dovuto al riconoscimento degli effetti di diversificazione a livello di gruppo. Tale rapporto deve essere minore o uguale a 1.
2. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di partecipazione assicurativa intermedie e le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie consolidate ai sensi dell'art. 335 degli Atti delegati, il contributo delle singole imprese al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e' calcolato tenendo conto della quota proporzionale utilizzata per la determinazione dei dati consolidati.
3. Quando il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e' calcolato sulla base di un modello interno, il contributo di un'impresa assicurazione e di riassicurazione, di un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia, o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e' pari al prodotto del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di detta impresa e la percentuale corrispondente agli effetti di diversificazione attribuiti a tale impresa secondo il modello interno.
4. Quando si utilizza il metodo della deduzione e dell'aggregazione, il contributo di un'impresa assicurazione e di riassicurazione, di un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia, o di un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo corrisponde alla quota proporzionale del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle singole imprese.
 
Art. 19
Disponibilita' di fondi propri a livello di gruppo
delle imprese partecipate

1. L'impresa controllante o partecipante valuta la disponibilita' di fondi propri, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 del presente Regolamento e dell'art. 330 degli Atti delegati, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista partecipate e non controllate, nonche' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista di Stati terzi partecipate e non controllate, quando essi incidono in modo rilevante sull'importo dei fondi propri o sulla solvibilita' di gruppo ed illustra all'IVASS le modalita' con cui e' stata effettuata la valutazione.
2. La valutazione del gruppo e' soggetta al processo di controllo prudenziale dell'IVASS, sentite le altre autorita' di vigilanza interessate.
 
Art. 20
Trattamento delle quote di minoranza a copertura
del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo

1. Quando si applica il metodo basato sul bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 330, paragrafo 4, lettera a) degli Atti delegati non sono effettivamente disponibili, per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, le quote di minoranza detenute in un'impresa controllata superiori al contributo di detta impresa al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, se la stessa e' un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, un'impresa di assicurazione e di riassicurazione di uno Stato terzo, una societa' di partecipazione assicurativa o una societa' di partecipazione finanziaria mista.
2. L'impresa controllante calcola, per ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione, impresa di partecipazione assicurativa ed impresa di partecipazione finanziaria mista controllata, l'importo delle quote di minoranza nei fondi propri ammissibili da dedurre dai fondi propri del gruppo ai sensi dell'art. 330, paragrafo 4 degli Atti delegati, nel seguente ordine:
a) calcola i fondi propri ammissibili eccedenti il contributo dell'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, determinato secondo l'art. 18;
b) deduce da tale importo l'ammontare dei fondi propri non disponibili superiori al contributo dell'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo;
c) calcola, con riferimento ai fondi propri rimanenti e quindi disponibili a livello di gruppo, l'ammontare delle quote di minoranza che dovra' essere dedotto moltiplicando la quota di minoranza per il risultato di cui al punto b).
 
Art. 21
Trattamento di fondi separati - ring-fenced funds - e di portafogli
soggetti ad aggiustamento di congruita' a copertura del Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo
1. I principi riguardanti i fondi separati e i portafogli soggetti ad aggiustamento di congruita', di cui agli articoli 81 e 217 degli Atti delegati, si applicano alle imprese di assicurazione e di riassicurazione incluse nel calcolo della solvibilita' di gruppo con il metodo basato sul bilancio consolidato ed alle imprese con sede legale in uno Stato terzo non equivalente incluse nel calcolo della solvibilita' di gruppo con il metodo della deduzione e dell'aggregazione.
2. Per le imprese con sede legale in uno Stato terzo equivalente, incluse nel calcolo della solvibilita' di gruppo con il metodo della deduzione e dell'aggregazione, sono individuate le eventuali restrizioni ai fondi propri di tali imprese derivanti da fondi separati o accordi simili, secondo il regime di solvibilita' dello Stato terzo interessato. Tali restrizioni sono considerate nel calcolo della solvibilita' di gruppo, nell'ambito della valutazione della disponibilita' di fondi propri a livello di gruppo.
3. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, calcolato secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, non sono eliminate le operazioni infragruppo tra le attivita' e le passivita' associate a ciascun fondo separato significativo, o ad ogni portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruita' e la parte restante dei dati consolidati. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e' dato dalla somma di:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nozionale per ciascun fondo separato significativo e ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruita', entrambi calcolati con le attivita' e le passivita' del fondo separato al lordo delle operazioni infragruppo; e
b) il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo per la parte restante dei dati consolidati. In tale calcolo, le operazioni infragruppo sono eliminate. Non sono, invece, eliminate le operazioni infragruppo tra tale parte del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e i fondi separati significativi di cui alla lettera a).
4. Quando un gruppo utilizza un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo, si applicano le disposizioni attuative dell'art. 44-ter comma 2 del Codice in tema individuazione dei fondi separati e calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
5. I dati consolidati utilizzati per il calcolo dei fondi propri del gruppo sono al netto delle operazioni infragruppo ai sensi dell'art. 335, paragrafo 3 degli Atti delegati. Tutte le operazioni infragruppo tra fondi separati significativi e la restante parte dei dati consolidati sono eliminate ai fini del calcolo dei fondi propri del gruppo.
6. Per ciascun fondo separato significativo e per ciascun portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruita' identificato nei dati basati sul metodo del bilancio consolidato, gli elementi dei fondi propri limitati sono calcolati utilizzando le stesse attivita' e passivita' del fondo separato impiegate per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nozionale o il portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruita', al lordo delle operazioni infragruppo.
7. Il totale degli elementi dei fondi propri limitati del fondo separato o del portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruita' da dedurre dalla riserva di riconciliazione di gruppo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza, e' dato dalla somma di tutti gli elementi dei fondi propri limitati significativi individuati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro e degli elementi dei fondi propri limitati individuati nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
 
Art. 22

Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo
dei fondi propri ammissibili di gruppo

1. Quando si utilizza il metodo basato sul bilancio consolidato, la parte dei fondi propri non disponibili delle imprese controllate o partecipate e' dedotta dai pertinenti elementi dei fondi propri di gruppo consolidati e dai pertinenti livelli.
2. Ai fini del comma 1, per il calcolo dei fondi propri di gruppo ammissibili per coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo valgono le seguenti indicazioni:
a) i fondi propri di gruppo sono calcolati sulla base dei dati consolidati, di cui all'art. 335, paragrafo 1 degli Atti delegati, al netto delle operazioni infragruppo;
b) i fondi propri di gruppo sono classificati in livelli;
c) i fondi propri di gruppo disponibili sono calcolati al netto dei pertinenti aggiustamenti a livello di gruppo;
d) i fondi propri ammissibili sono soggetti agli stessi limiti quantitativi di cui all'art. 82 degli Atti delegati applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione al fine di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato minimo.
3. Quando si utilizza il metodo della deduzione e dell'aggregazione, e' utilizzata la somma dei fondi propri ammissibili delle imprese controllate o partecipate al netto dei fondi propri non disponibili a livello di gruppo.
4. Per entrambi i metodi di calcolo, se i fondi propri non disponibili rientrano in piu' di un livello, l'ordine con cui vengono dedotti dai vari livelli e' comunicato all'IVASS.
 
Art. 23
Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi
sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato
membro
1. Nel caso di piu' di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata, ognuna di dette imprese e' inclusa nel calcolo della solvibilita' di gruppo.
2. Se l'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata ha sede in un altro Stato membro, il calcolo della solvibilita' di gruppo tiene conto, in relazione a tale impresa, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito previsto dall'altro Stato membro.
 
Art. 24
Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi
sede legale in uno Stato terzo

1. Ai soli fini del calcolo della solvibilita' di gruppo, quando si applica il metodo della deduzione e dell'aggregazione, l'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo e' considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata o partecipata.
2. Se tuttavia, nello Stato terzo in cui ha sede, l'impresa di assicurazione controllata o partecipata e' soggetta ad un regime di autorizzazione e ad un requisito di solvibilita' almeno equivalente o provvisoriamente equivalente, ai sensi dell'art. 25, a quello previsto dal Codice per le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane, il calcolo tiene conto, per quanto riguarda detta impresa, del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dallo Stato terzo interessato. L'IVASS puo' tuttavia chiedere che il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito sia effettuato come un'impresa di assicurazione e di riassicurazione soggetta alle disposizioni del Codice, tenuto conto dei rischi dell'impresa ivi ubicata rispetto a quelli totali del gruppo, della struttura del gruppo e delle difformita' del regime prudenziale di vigilanza dello Stato terzo.
 
Art. 25

Verifica dell'equivalenza

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, l'IVASS procede alla verifica dell'equivalenza del regime dello Stato terzo su richiesta dell'impresa controllante o partecipante o di propria iniziativa.
2. L'IVASS e' assistita dall'EIOPA conformemente all'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorita' di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.
3. L'IVASS adotta la decisione sull'equivalenza conformemente ai criteri di cui all'art. 379 degli Atti delegati e secondo le disposizioni attuative degli articoli 210 e 210-ter del Codice in tema di vigilanza sul gruppo.
4. L'IVASS puo' adottare, in relazione ad un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione previsto dal Codice o dalla legislazione dello Stato terzo.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, rilevano le valutazioni sull'equivalenza, ancorche' provvisoria, assunte dalla Commissione europea.
 
Art. 26
Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa e delle
imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie

1. Nel calcolo della solvibilita' di gruppo di un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione, ai fini esclusivi di tale calcolo, come se si trattasse di un'impresa di assicurazione e di riassicurazione.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, sono considerate tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie, nonche' le imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie, ovunque abbiano sede le imprese da esse controllate o partecipate.
3. Nei casi in cui un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia o un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all'art. 44-decies del Codice, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati da tale articolo del Codice ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo.
4. I fondi propri ammissibili di un'impresa di partecipazione assicurativa intermedia o un'impresa di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, richiederebbero ai sensi dell'art. 44-quinquies del Codice la previa autorizzazione, sono inclusi nel calcolo della solvibilita' di gruppo solo se debitamente autorizzati dall'IVASS ai sensi delle disposizioni attuative dell'art. 44-quinquies del Codice in tema di fondi propri accessori.
 
Art. 27
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nozionale per le imprese di
partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione
finanziaria mista

1. Ai fini esclusivi del calcolo della solvibilita' di gruppo, per le imprese di partecipazione assicurativa e per le imprese di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo e' calcolato un Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nozionale secondo le disposizioni del presente Regolamento applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
 
Art. 28

Inclusione degli enti creditizi, imprese di investimento
ed enti finanziari

1. Le partecipazioni in enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari includono i prestiti subordinati e gli altri titoli ammissibili, previsti secondo la legislazione settoriale applicabile, detenuti in dette imprese controllate o partecipate.
2. Ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo, alle partecipazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, il metodo basato sul bilancio consolidato o il metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'allegato I della direttiva n. 2002/87/CE. Il metodo basato sul bilancio consolidato e' applicato soltanto qualora l'IVASS ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese che sarebbero incluse nel consolidamento. Il metodo scelto e' applicato coerentemente nel tempo.
3. L'IVASS puo' decidere, su richiesta dell'impresa che effettua il calcolo o di propria iniziativa, di dedurre, dai fondi propri ammissibili per la solvibilita' di gruppo le partecipazioni ed i prestiti di cui al comma 1.
4. Quando le imprese di cui al comma 1 costituiscono un gruppo, soggetto ad un requisito di capitale settoriale ed incluso nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi del presente Regolamento, puo' essere utilizzato il requisito di capitale di tale gruppo e non la somma dei requisiti di capitale di ogni singola impresa, dandone comunicazione all'IVASS.
 
Art. 29

Indisponibilita' di informazioni

1. Se, per qualunque motivo, l'IVASS non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della solvibilita' di gruppo relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, il valore contabile di detta impresa e' dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilita' di gruppo. In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilita' di gruppo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'indisponibilita' delle informazioni necessarie per la verifica della solvibilita' di gruppo relativamente alle imprese del settore finanziario. In tal caso dai fondi propri ammissibili per la solvibilita' di gruppo e' dedotto il valore contabile di dette imprese.
3. In alternativa alla deduzione delle partecipazioni di cui al comma 1, laddove ritenuto opportuno, l'IVASS valuta a zero tali partecipazioni conformemente a quanto stabilito nell'art. 13.
 
Art. 30
Calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari
assicurativi di cui alla direttiva 2002/87/CE

1. Ai fini del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari di cui alla direttiva n. 2002/87/CE, si applicano le disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2014/342.
 
Art. 31

Obblighi di informativa

1. Le imprese di cui all'art. 6 trasmettono all'IVASS i dati necessari per la verifica del calcolo della solvibilita' di gruppo utilizzando i prospetti di cui al Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione in materia di presentazione delle informazioni alle autorita' di vigilanza ed alle norme attuative delle linee guida EIOPA sulle informazioni narrative di corredo all'informativa quantitativa sia per il pubblico che per il supervisore.
 
Art. 32

Abrogazioni

1. Il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 
Art. 33

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilita' relative all'esercizio 2016.
 
Art. 34

Disposizioni transitorie

1. Ai fini di cui all'art. 344-octies del Codice, il calcolo della solvibilita' di gruppo tiene conto delle misure utilizzate a livello individuale, ai sensi dell'art. 344-bis del Codice, dalle imprese incluse nel calcolo.
Roma, 19 gennaio 2016

p. il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone