Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 dicembre 2015, n. 191
Testo del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 283 del 4 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2016, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: "Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1

Accelerazione procedimento di cessione
e disposizioni finanziarie

1. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «rapidita' ed efficienza dell'intervento» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «primaria istituzione finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «o di consulenza aziendale»; la parola: «individuata» e' sostituita dalle seguenti: «individuate, ai sensi delle disposizioni vigenti,»;
c) al terzo periodo, le parole: «Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di» sono sostituite dalle seguenti: «Le offerte sono corredate da».
2. Entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalita' di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuita', anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
3. Al solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuita' di cui al comma 2, garantendo nel contempo la prosecuzione dell'attivita' in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, e' disposta in favore dell'amministrazione straordinaria l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma di cui al precedente periodo e' disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento e' iscritto sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo ((73)) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall'erogazione di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
4. All'onere derivante dall'erogazione della somma di cui al comma 3, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo. All'onere derivante dal venire meno del rimborso dei mutui di cui al predetto articolo 45, pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,05 milioni di euro per l'anno 2017, 6,88 milioni di euro per l'anno 2018 e 6,71 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
6. L'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provvede al pagamento con priorita' dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, in esecuzione di quanto disposto dal periodo che precede, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilita' civile, l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.
((6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come eventualmente modificato e integrato per effetto della procedura di cui al comma 8, sono autorizzati a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017. I finanziamenti statali di cui al periodo precedente sono erogati secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. I predetti importi sono rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati, ovvero in altro esercizio qualora si provveda in tal senso con apposita disposizione legislativa. I commissari del Gruppo ILVA devono tenere conto, ai fini dell'aggiudicazione con la procedura di cui al comma 2, degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza di essi sulla necessita' di ricorrere ai finanziamenti di cui al primo periodo da parte dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del contraente utilizzati dai commissari del Gruppo ILVA sono indicati in una relazione da trasmettere alle Camere entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della societa', in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonche' dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto obbligo di promuovere le azioni di rivalsa, le azioni di responsabilita' e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo ILVA e al suo patrimonio.
6-ter. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono versate, per un importo pari a 400 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
6-quater. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «2.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 milioni di euro».
6-quinquies. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il periodo di programmazione 2014-2020, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 200 milioni di euro per l'anno 2017.
6-sexies. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al quarto periodo, dopo le parole: «con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e di 50 milioni di euro per l'anno 2016» e il sesto periodo e' sostituito dal seguente: «Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni 2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.».
6-septies. Al comma 837 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «L'organo commissariale» fino a: «Allo scopo,» sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «400 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015».
6-octies. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento bancario da garantire, nonche' per le imprese in difficolta' ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, tengono conto in particolare delle esigenze di accesso al credito delle imprese con un fatturato costituito, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della societa' ILVA S.p.a. I predetti criteri sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1».
6-novies. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, dopo le parole: «continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati» sono aggiunte le seguenti: «anche tramite il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».
6-decies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarieta' antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-undecies. A seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto per spese di giustizia, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

7. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole da: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017. E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e' abrogato.».
((7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa.».))

8. Qualora la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, esse sono autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare((, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),)) e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale ((e garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti di emissione stabiliti a livello europeo)). La relativa istruttoria, nonche' quella per l'attuazione delle conseguenti modifiche del Piano, sono effettuate ai sensi, rispettivamente, dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ove compatibili.
((8-bis. Per almeno cinque anni, l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto, deve presentare alle Camere una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria.))
((9. Per le modifiche e integrazioni del Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria e di altri titoli autorizzatori, diverse da quelle necessarie per l'attuazione del Piano industriale e autorizzate ai sensi del comma 8, trovano applicazione il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le altre discipline ordinarie di settore.))
10. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea.
((10-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA inviano alle Camere una relazione sull'attivita' posta in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento siderurgico ILVA S.p.a. di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo.))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4-quater, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per
la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato
di insolvenza), convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298, come modificato dalla
presente legge:
«4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione per ogni operazione
disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto
dell'art. 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
e con riferimento alle imprese di cui all'art. 2, comma 2,
secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario
straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a
trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a
seconda dei casi, la continuita' nel medio periodo del
relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuita'
produttiva dello stabilimento industriale di interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di
adeguati livelli occupazionali, nonche' la rapidita' ed
efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai
profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti
previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati
sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo
di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come
risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione
finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di
esperto indipendente, individuate, ai sensi delle
disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Le offerte sono corredate da un piano
industriale e finanziario nel quale devono essere indicati
gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e
le relative modalita' di copertura, che si intendono
effettuare per garantire le predette finalita' nonche' gli
obiettivi strategici della produzione industriale degli
stabilimenti del gruppo. Si applicano i commi terzo, quinto
e sesto dell'art. 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art.
104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al
comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si
sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano i
commi dal quarto al nono dell'art. 105 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.».
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
agosto 1999, n. 185:
«Art. 73 (Cessazione dell'esercizio dell'impresa). - 1.
Nei casi in cui e' stato autorizzato un programma di
cessione dei complessi aziendali, se nel termine di
scadenza del programma, originario o prorogato a norma
dell'art. 66, e' avvenuta la integrale cessione dei
complessi stessi, il tribunale, su richiesta del
commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto
la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
2. Il decreto e' affisso e comunicato al Ministero
dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a
cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia
interesse puo' proporre reclamo alla corte di appello nel
termine di dieci giorni dall'affissione; la corte di
appello provvede in camera di consiglio, sentito il
commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto
sospensivo.
3. A far data dal decreto previsto dal comma 1
l'amministrazione straordinaria e' considerata, ad ogni
effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
4. La liquidazione degli eventuali beni residui
acquisiti all'attivo e' effettuata secondo le disposizioni
previste dagli articoli 42, 62, 64 e 65.».
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la
competitivita' e la giustizia sociale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95:
«Art. 45 (Ristrutturazione del debito delle Regioni). -
(Omissis).
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche
indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' effettuare emissioni di titoli di
Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo
ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, e'
autorizzata l'istituzione di apposita contabilita'
speciale.».
- Si riporta il testo dell'art. 111-bis, ultimo comma,
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81,
supplemento ordinario:
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). -
(Omissis).
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di interesse strategico
nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2015, n. 3:
«Art. 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a.). -
(Omissis).
6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del
presente articolo, equivale all'adozione ed efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione,
previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, ai fini della valutazione delle condotte
strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle
altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e
dell'incolumita' pubblica. Le condotte poste in essere in
attuazione del Piano di cui al periodo precedente non
possono dare luogo a responsabilita' penale o
amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti
da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono
adempimento delle migliori regole preventive in materia
ambientale, di tutela della salute e dell'incolumita'
pubblica e di sicurezza sul lavoro.».
- Si riporta il testo dell'art. 2751-bis del codice
civile (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei
coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e
delle imprese artigiane):
«2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane). - Hanno privilegio
generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due
anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia
dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita'
dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario
che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei
prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono
indicati dall'art. 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti, nonche' delle
societa' ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i
corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei
manufatti;
5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e
dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei
prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per
gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle
imprese utilizzatrici.».
- Si riporta l'art. 3, comma 1-ter, del citato
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
1-ter. L'organo commissariale di ILVA S.p.a., al fine
della realizzazione degli investimenti necessari al
risanamento ambientale, nonche' di quelli destinati ad
interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione,
formazione e occupazione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400
milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il
predetto finanziamento e' rimborsato dall'organo
commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti,
ai sensi dell'art. 111, primo comma, numero 1), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
La garanzia dello Stato e' a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai
sensi della presente disposizione, con una dotazione
iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50
milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata, allo
scopo, l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale
su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere,
pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui, iscritte in bilancio rispettivamente negli anni
2015 e 2016, relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, e successive modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 958, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti
dalla proroga di termini prevista dall'art. 2 del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, sono
quantificate nell'importo di 2.100 milioni di euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2013, n. 302, supplemento ordinario:
«Art. 1. - (Omissis).
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 837, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis).
837. La dotazione del Fondo di cui all'art. 3, comma
1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 e'
incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2015
mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui del
fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al
presente comma entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 2-bis, del
citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Sostegno alle imprese fornitrici di
societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria). -
(Omissis).
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere definiti, ai fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di
valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie
imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle
caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette
imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che
escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non
presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento
bancario da garantire, nonche' per le imprese in
difficolta' ai sensi di quanto previsto dalla vigente
disciplina dell'Unione europea, tengono conto in
particolare delle esigenze di accesso al credito delle
imprese con un fatturato costituito, per almeno due
esercizi, anche non consecutivi, successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2010, per almeno il 50 per cento del
relativo importo, da servizi, lavori e forniture resi ai
complessi aziendali della societa' ILVA S.p.a. I predetti
criteri sono applicati per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma
1. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni
finanziarie di cui al presente articolo e' riconosciuta
priorita' di istruttoria e di delibera.».
- Si riporta il testo dell'art. 53, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA
di Genova Cornigliano). - (Omissis).
2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al
comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita,
alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di
Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e
congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria.
Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota
minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa'
per azioni dispone di dette aree anche per definire,
secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina
complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al
soggetto privato attuale concessionario, garantisce la
continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il
consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le
risorse indicate al comma 1. In tale quadro il Governo
garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale
di tutti i lavoratori interessati anche tramite il ricorso
all'istituto del lavoro socialmente utile secondo quanto
previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150. Allo scopo sono utilizzate le risorse di cui
all'art. 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80. Tutti i trasferimenti previsti dal presente
articolo sono esenti da imposizioni fiscali.».
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n.
221, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del decreto-legge
31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302:
«Art. 2-bis (Proroga di interventi in materia di
contratti di solidarieta'). - 1. L'intervento di cui
all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50
milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di
integrazione salariale relativo ai contratti di
solidarieta' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e'
aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione
persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di
cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai
trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di
solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere,
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 (Nuove
disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e
del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del citato
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1:
«Art. 3 (Disposizioni finanziarie). - (Omissis).
2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo
2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione
straordinaria e' titolare di contabilita' speciali, aperte
presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:
a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera,
previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul
Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente
disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi
di finanza pubblica;
b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate
o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.».
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 5, del citato
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.a.). -
(Omissis).
5. Il piano di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se
entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella
misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il
commissario straordinario presenta al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni
del piano di cui al primo periodo. Fermo restando il
rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa
europea, il termine ultimo per l'attuazione del Piano,
comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 3 febbraio 2014, n. 53, e' fissato al 30 giugno 2017.
E' conseguentemente prorogato alla medesima data il termine
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Il comma 3-ter dell'art. 2 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e'
abrogato.».
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, modificato dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 giugno 2012
(Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita' per
la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193:
«Art. 3 (Operazioni finanziarie con copertura massima
del Fondo fino all'80 percento). - (Omissis).
2. Nel limite della copertura massima delle operazioni
di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al comma 4,
la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento
dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi,
contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei
confronti del soggetto beneficiario.
3. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 1, la
controgaranzia del Fondo, fatto salvo quanto previsto al
comma 4, e' concessa fino alla misura massima dell'80
percento dell'importo garantito dal confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi
rilasciate non superino la percentuale massima di copertura
dell'80 percento. Entro il predetto limite, la
controgaranzia copre fino all'80 percento della somma
liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al
soggetto finanziatore.
4. Nel caso in cui le operazioni finanziarie di cui al
comma 1 abbiano ad oggetto il consolidamento di passivita'
di cui all'art. 6 o interventi sul capitale di rischio di
cui all'art. 7 , la garanzia diretta e la controgaranzia
del Fondo sono concesse entro le rispettive misure massime
indicate nei medesimi articoli 6 e 7.».
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis del citato
decreto-legge n. 1 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2-bis (Sostegno alle imprese fornitrici di
societa' che gestiscono almeno uno stabilimento industriale
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria). - 1. Le
risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro
35.000.000, sono destinate per sostenere l'accesso al
credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici
di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o
funzionali alla continuazione dell'attivita' di societa'
che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero
creditrici, per le medesime causali, nei confronti di
societa' rispondenti ai suddetti requisiti.
2. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo delle
operazioni finanziarie di cui al comma 1, le relative
richieste devono essere corredate dall'attestazione,
rilasciata dal Commissario straordinario di cui al
decreto-legge n. 61, ovvero, se nominato, dal commissario
della procedura di amministrazione straordinaria di cui
all'art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347, circa la
sussistenza, alla data della richiesta stessa, della
condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di
essere fornitrice di beni o servizi connessi al risanamento
ambientale o funzionali alla continuazione dell'attivita'
di societa' che gestiscono almeno uno stabilimento
industriale di interesse strategico di cui al comma 1 e che
siano soggette ad amministrazione straordinaria, ovvero
creditrice per le predette causali.
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere definiti, ai fini
dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di
valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie
imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle
caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette
imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che
escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non
presentino adeguate capacita' di rimborso del finanziamento
bancario da garantire nonche' per le imprese in difficolta'
ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina
dell'Unione europea, sono applicati per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del
citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000
di cui al comma 1. Alle richieste di garanzia relative alle
operazioni finanziarie di cui al presente articolo e'
riconosciuta priorita' di istruttoria e di delibera.
2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al
comma 1 e di quanto previsto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4,
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20
agosto 2012, fino all'80 per cento dell'ammontare
dell'operazione finanziaria, a titolo gratuito e fino a un
importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per
impresa.».
- Per il testo dell'art. 4, comma 4-quater, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, si veda nelle note
precedenti.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 5 e 9, del
citato decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61:
«Art. 1 (Commissariamento straordinario). - (Omissis).
"5. Contestualmente alla nomina del commissario
straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e
dello sviluppo economico, nomina un comitato di tre
esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e
competenza in materia di tutela dell'ambiente e della
salute e di ingegneria impiantistica, che, sentito il
commissario straordinario, predispone e propone al
Ministro, entro sessanta giorni dalla nomina, in
conformita' alle norme dell'Unione europea e internazionali
nonche' alle leggi nazionali e regionali, il piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il
rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A. Lo
schema di piano e' reso pubblico, anche attraverso la
pubblicazione nei siti web dei Ministeri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute,
nonche' attraverso link nei siti web della regione e degli
enti locali interessati, a cura del commissario
straordinario, che acquisisce le eventuali osservazioni,
che possono essere proposte nei successivi trenta giorni e
sono valutate dal comitato ai fini della definitiva
proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina
del medesimo comitato.".
"9. La predisposizione dei piani di cui ai commi 5 e 6
nei termini ivi previsti, l'osservanza delle prescrizioni
dei piani di cui ai medesimi commi, e, nelle more
dell'adozione degli stessi piani, il rispetto delle
previsioni di cui al comma 8, equivalgono e producono i
medesimi effetti, ai fini dell'accertamento di
responsabilita' per il commissario, il sub commissario e
gli esperti del comitato, derivanti dal rispetto dei
modelli di organizzazione dell'ente in relazione alla
responsabilita' dei soggetti in posizione apicale per fatti
di rilievo penale o amministrativo di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per gli illeciti
strettamente connessi all'attuazione dell'A.I.A. e delle
altre norme a tutela dell'ambiente e della salute. In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell'acquisizione delle
autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e
assensi comunque denominati degli enti locali, regionali,
dei Ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque
coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle
attivita' produttive, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, su proposta del
commissario straordinario, convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il
termine di sessanta giorni dalla convocazione. La
conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se
dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla
valutazione di impatto ambientale del progetto entro
sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica
di assoggettabilita' alla procedura medesima entro trenta
giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici
giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di
VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi
e' sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale
termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso
favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di
approfondimento tecnico, tale termine puo' essere prorogato
una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni. La
determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'
adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai
piani territoriali ed urbanistici, per la quale non e'
necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso
di motivato dissenso delle autorita' preposte alla tutela
ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il
Consiglio dei Ministri si pronuncia sulla proposta, previa
intesa con la regione o provincia autonoma interessata,
entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si
intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla
relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura
di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da
altre prescrizioni ambientali, sono considerate volumi
tecnici".».
- Il titolo III-bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96, disciplina
l'autorizzazione integrata ambientale.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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