Gazzetta n. 31 del 8 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e del D.Lgs. n. 61/2010: Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10.10.1995 con il quale e' stata riconosciuta la Indicazione geografica Tipica Valle d'Itria e approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il vigente disciplinare di produzione della Indicazione geografica Tipica Valle d'Itria, cosi' come consolidato con il D.M. 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Mipaaf - Sezione prodotti DOP e IGP, sottosezione Vini DOP e IGP; Esaminata la documentata domanda presentata dalla Societa' cooperativa agricola UPAL, con sede in Cisternino, provincia di Brindisi, per il tramite della Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Valle d'Itria" nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato D.M.7 novembre 2012; Visto il parere favorevole della Regione Puglia sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione; Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 15 dicembre 2015 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione; Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Valle d'Itria"; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ufficio PQA IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta. |
| Allegato
ALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "VALLE D'ITRIA"
Articolo 1 Denominazione e vini
1. L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie di vini: a) bianco, anche frizzante, spumante, uve stramature e passito; b) rosso, anche frizzante, spumante, uve stramature, passito e novello; c) rosato, anche frizzante, spumante e novello; d) con specificazione di vitigno alle condizioni previste al successivo articolo 2.
Articolo 2 Base ampelografia
1. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare. 2. L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi sinonimi: Aglianico n.; Aleatico n.; Barbera n., Bianco di Alessano b.; Bombino bianco b.; Bombino nero n.; Cabernet Franc n. Cabernet Sauvignon n.; Chardonnay b.; Falanghina b.; Fiano b.; Greco b.; Greco bianco b. ; Incrocio Manzoni 6.0.13 b.; Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri); Malbech n.; Malvasia bianca b. (da Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia); Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce); Marchione; Maresco; Merlot n.; Minutolo; Montonico b.; Moscatello selvatico b.; Moscato bianco b.; Negroamaro n.; Pampanuto b.; Negroamaro precoce cannellino n.; Notardomenico b.; Pampanuto b.: Petit Verdot n.; Pinot bianco b.; Pinot grigio g .; Pinot nero n.; Primitivo n.; Refosco dal Peduncolo rosso n.; Riesling italico b.; Riesling renano b.; Sangiovese n.; Sauvignon b.; Semillon b.; Susumaniello n.; Sylvaner verde b.; Syrah n.; Ottavianello Uva di Troia n.; Verdeca b.; Verdicchio b.; Vermentino b., e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%. 3. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a bacca bianca, passito e novello. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature" rivenienti da vendemmia tardiva. 4. I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 2 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.
Articolo 3 Zona di produzione uve
1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.
Articolo 4 Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura di vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. 2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 22. Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,00% vol per i bianchi; 10,50% vol per i rosati; 11,00% vol per i rossi. 4. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante , devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. 5. Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15% vol. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Articolo 5 Norme per la vinificazione
1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%. 3. Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" passito e uve stramature e' consentito un leggero appassimento anche sulla pianta. 4. Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3. Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.
Articolo 6 Caratteristiche del vino al consumo
1. I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: "Valle d'Itria" Bianco colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, delicato; sapore: fresco, da secco ad abboccato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Valle d'Itria" Bianco vino da uve stramature colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno12,00% vol svolto; acidita' totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1. "Valle d'Itria" Bianco Frizzante: spuma: fine ed evanescente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Valle d'Itria" Bianco passito colore: dal giallo paglierino al dorato; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto; acidita' totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1 "Valle d'Itria" Bianco Spumante: spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi dorati; odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione; sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all'amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. "Valle d'Itria" Rosso colore: dal rosso rubino al granato; odore: gradevole,caratteristico; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l; "Valle d'Itria" Rosso Spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosso piu' o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Valle d'Itria" Rosso vino da uve stramature colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno12,00% vol svolto; acidita' totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1. "Valle d'Itria" Rosso Frizzante: spuma: fine ed evanescente; colore: rosso piu' o meno intenso; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Valle d'Itria" Rosso novello colore: rubino piu' o meno intenso; odore: intenso, gradevole, caratteristico; sapore: da secco ad abboccato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. "Valle d'Itria" Rosso passito colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, delicato, persistente; sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; titolo alcolometrico voltimico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto; acidita' totale minima: 4,0 g/1; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1. "Valle d'Itria" Rosato colore: rosato piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. "Valle d'Itria" Rosato Frizzante: spuma: fine ed evanescente; colore: rosato piu' o meno tenue; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Valle d'Itria" Rosato Spumante: spuma: fine e persistente; colore: rosato piu' o meno tenue; odore: delicato, fruttato; sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. "Valle d'Itria" Novello Rosato colore: rosato piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato; sapore: da secco ad abboccato, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l 2. I vini a indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Articolo 7 Designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" e' consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni indicati all'art. 2, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. 2. All'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 3. L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli schedari vitivinicoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
Articolo 8 Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica. Fattori naturali rilevanti per il legame. La zona geografica delimitata dal disciplinare di produzione e' denominata "Valle d'Itria" e fa parte della piu' ampia area della Murgia, cosiddetta "dei Trulli". Dal punto di vista cartografico la zona e' orientata a sud-est della provincia di Bari. La pedologia del suolo presenta le classiche terre rosse derivate dalla dissoluzione delle rocce calcaree, delle quali rappresentano i residui insolubili composti da ossidi e idrossidi di ferro e di alluminio. Sono terreni che per la loro ricchezza di potassio e la relativa poverta' di sostanza organica costituiscono un privilegiato substrato per la coltivazione di varieta' di uve per vini bianchi di pregio. I terreni, argillosi, argillosi-limosi, hanno elevata presenza di scheletro che raggiunge circa il 60% dei costituenti totali. L'altitudine delle aree coltivate a vite e' compresa tra 280 e i 418 metri sul livello del mare e con un' escursione altimetrica, quindi, di 138 metri. Le pendenze sono lievi e le esposizioni prevalenti sono orientate sud-est. Il clima e' del tipo caldo arido, con andamento pluviometrico molto variabile e precipitazioni che, a seconda delle annate, vanno dagli 800 mm ai 400 mm di acqua, concentrate per circa il 70% nel periodo autunno-invernale. Considerato l'andamento riferito al periodo vegetativo della vite, che e' compreso da aprile a settembre, si riscontrano valori di precipitazione molto modesti aggiratesi sui 300 mm. di pioggia. Non sono rare estati senza alcuna precipitazione. L'andamento medio pluriennale termico e' caratterizzato da elevate temperature che raramente superano i 30 C° e scendono sotto 0 C°. Durante il periodo estivo le temperature minime difficilmente scendono sotto i 18° C. Fattori umani rilevanti per il legame. Elementi determinanti per imprimere le peculiarita' di un vino sono il vitigno e l'ambiente, quest'ultimo inteso sia dal punto di vista fisico (clima e terreno) sia sotto l'aspetto antropologico (tradizioni, tecnica, professionalita'). Di fondamentale importanza sono quindi i fattori umani presenti nel territorio di produzione che hanno inciso sulle caratteristiche del vino. Il territorio interessato dalla produzione dei vini "Locorotondo" presenta un paesaggio agrario caratterizzato da residui boschi di querceti e leccio misti a vegetazione spontanea mediterranea che costituiva la copertura naturale del territorio prima della presenza dell'uomo. Con i primi insediamenti umani, risalenti in epoca storica alle popolazioni messa piche e peucetiche, il territorio nel corso dei secoli ha subito profonde trasformazioni. Il paesaggio rurale attualmente e' caratterizzato da tipici, eleganti e lineari muretti a secco che delimitano e sostengono il terreno agrario lentamente accumulatosi nel tempo e sul quale l'uomo ha impiantato i vigneti che danno i vini interessati dal presente disciplinare. La pietra, in simbiosi con la vite, e' parte integrante della Valle d'Itria e ne costituisce l'immagine visiva con i famosi "Trulli". L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione: - base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati da sempre nell'area geografica considerata. - le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura: anche questi elementi sono quelli tradizionali e comunque sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare. In particolare le forme di allevamento prevalentemente utilizzate nella zona sono l'Alberello, l'Alberello modificato a Spalliera e la Controspalliera: la prima forma rappresenta il 20%, la seconda il 50% e la terza il 30% del totale. I sistemi di potatura adottati sono: per l'allevamento ad Alberello la potatura corta (al momento della potatura vengono lasciate 2 speroni con 3-4 gemme per ciascuna delle 2 o 3 branche), per l'allevamento ad Alberello modificato e per quello a Controspalliera la potatura mista ( sperone e capo a frutto con circa 8-10 gemme). - le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia spumante che deve essere ottenuta per rifermentazione naturale. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. L'IGT "VALLE D'ITRIA", come regolamentato dal presente disciplinare di produzione, presenta, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In generale tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni. Si tratta di caratteristiche organolettiche ed analitiche diretta conseguenza della tipologia di terreno calcareo/argilloso su cui insistono i vigneti e delle condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). L'orografia collinare e l'esposizione a sud-est concorrono a determinare un ambiente aerato e luminoso, con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti idonei a produrre i vini a IGT "VALLE D'ITRIA". Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la fisiologia della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini "VALLE D'ITRIA". In particolare trattasi di terre che presentano un limitato contenuto di elementi nutritivi e che mal si prestano ad un'utilizzazione intensiva delle altre colture agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtu' di tali caratteristiche sono idonei ad una vitivinicoltura di qualita', con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e complessita'. Il clima dell'areale di produzione, come gia' detto. e' del tipo caldo-arido, caratterizzato da precipitazioni non abbondanti, con scarse piogge estive ed aridita' nei mesi di luglio e agosto. L' ancora ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente e completamente , contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "VALLE D'ITRIA". L'intensa attivita' delle popolazioni rurali ha interagito in maniera determinante sulla formazione delle caratteristiche vitivinicole della zona. Al tempo della Magna Grecia i vini pugliesi godevano di una fama commerciale ben al di sopra di quanta ne avesse fino a qualche decennio addietro. In particolare nell'area centrale della Puglia attorno all'insediamento greco, e poi romano di Egnazia, che comprendeva anche il territorio della Valle d'Itria, vi era una viticoltura con una propria autonomia dove era diffuso il vitigno Bianco d'Alessano. Ricerche archeologiche hanno identificato in vari porti della regione cisterne destinate a contenere vino che poi era caricato in anfore con destinazione su tutte le rotte mediterranee. Tuttavia alcuni studiosi sostengono che far coincidere l'inizio della storia del vino in Puglia con la colonizzazione greca dell'VIII-VI secolo a.C. significa non tener conto di altri mille anni di storia di storia precedente. La diffusione della viticoltura nell'Italia meridionale ad opera dei greci con il vitigno "Aglianico" (deformazione del termine "Ellenico"), interesso' marginalmente la Puglia per il semplice fatto che in questa regione era gia' insediata una propria viticoltura con il "Bianco d'Alessano" vitigno di origine messapica, introdotto nel periodo delle civilta' micenee e cretesi del XII-XI secolo a.C. attraverso le leggendarie migrazioni dall'Illiria (le moderne Albania- Kossovo- Macedonia) tra le due sponde del mare Adriatico meridionale. Di una preesistente civilta' viticola e' segno l'uso, esclusivamente in Puglia, del vocabolo dialettale "mir",tradotto dai latini in "merum" per indicare un vino schietto, vero e sincero, mentre gli stessi latini riservavano il termine "vinum" ad altri tipi di vino che per contrapposizione non apparivano tali. Ebbene il termine "mir" era gia' usato dall'antica popolazione Apula dei Iapigi e dei Messapi insediatisi nella Puglia meridionale nell'XI secolo a.C. La plurimillenaria storia vitivinicola della Puglia, riferita alla zona considerata, attestata da numerosi documenti, e' la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e le tipiche caratteristiche qualitative del "VALLE D'ITRIA". Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini "VALLE D'ITRIA".
Articolo 9 Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto V.le Virgilio, 152 74121 - Taranto La C.C.I.A.A. di Taranto e' l'Autorita' pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3). |
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