Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2015
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato dell'intervento in favore di programmi di ricerca e sviluppo delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano, di cui al decreto 22 ottobre 2013, e assegnazione allo stesso di risorse del PON «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FERS.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto, 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113 con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Vista la delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 marzo 2013, n. 63 come modificata dalla deliberazione assunta dallo stesso Comitato nella seduta del 19 luglio 2013, che, nell'ambito degli interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo post-sisma dell'aprile 2009, ha destinato € 100.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, al sostegno delle attivita' produttive e della ricerca nel territorio del cratere sismico aquilano;
Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 che ha ripartito le predette risorse, destinando € 15.000.000,00 al finanziamento di progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, che ha disciplinato la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attivita' non preponderanti di ricerca industriale, finalizzati alla realizzazione di innovazioni di prodotto e/o di processo, in grado di contribuire all'accrescimento di competitivita' delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del predetto decreto 22 ottobre 2013, che dispone che gli oneri per la gestione dell'intervento agevolativo siano posti a carico delle risorse disponibili nel limite del 2 per cento delle risorse stesse, per un importo, quindi, pari a € 300.000,00, residuando, pertanto, disponibili risorse per l'agevolazione delle domande ammissibili pari a complessivi € 14.700.000,00;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2014, n. 32, che, in relazione all'intervento agevolativo di cui al predetto decreto ministeriale 22 ottobre 2013, stabilisce i termini e le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visti, in particolare, gli articoli 45 e 44 del predetto regolamento n. 800/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, che stabiliscono, rispettivamente, l'applicabilita' dello stesso regolamento fino al 30 giugno 2014 e che allo scadere del periodo di validita' i regimi di aiuti esentati a norma del regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi, ad eccezione dei regimi di aiuti regionali;
Viste le informazioni trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, ai sensi dall'art. 9 del citato regolamento n. 800/2008, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 83 del 21 marzo 2014, in merito all'istituzione del regime di aiuti di cui al citato decreto ministeriale 22 ottobre 2013 sulla base delle disposizioni contenute nel predetto regolamento n. 800/2008;
Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 5750 del 23 dicembre 2014 che, in relazione all'intervento agevolativo di cui al predetto decreto ministeriale 22 ottobre 2013, ha disposto la concessione delle agevolazioni nel limite delle risorse disponibili di € 14.700.000,00;
Considerato che, con il predetto decreto direttoriale 23 dicembre 2014, delle domande pervenute ed istruite con esito positivo una e' stata agevolata solo parzialmente e tre non sono state agevolate a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie;
Ritenuto di assumere le iniziative utili per la copertura integrale delle domande pervenute ed istruite con esito positivo;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
Visto, in particolare, l'art. 59 del predetto regolamento n. 651/2014, che stabilisce l'entrata in vigore dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2014;
Ritenuto necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 22 ottobre 2013 alle norme in materia di aiuti di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel nuovo regolamento di esenzione n. 651/2014 al fine di consentirne l'applicazione successivamente alla scadenza del 31 dicembre 2014 di vigenza del precedente citato regolamento n. 800/2008;
Visto il Programma operativo nazionale "Imprese e competitivita'" 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015;
Considerato che il fabbisogno finanziario stimato per la copertura delle richiamate domande non agevolate o agevolate parzialmente con il predetto decreto direttoriale n. 5750 del 23 dicembre 2014, pari a circa 7,5 milioni, e' reperibile nella disponibilita' finanziaria del Programma operativo nazionale "Imprese e competitivita'" 2014-2020 FESR sopra menzionato;
Considerato che non occorre destinare alcuna risorsa aggiuntiva alla copertura degli oneri di gestione, in quanto quella destinata con il piu' volte citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2013 e' risultata sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, ivi compreso quello relativo ai predetti progetti non agevolati o agevolati parzialmente;

Decreta:

Art. 1
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
ottobre 2013 alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n.
651 del 17 giugno 2014.

1. Al decreto ministeriale 22 ottobre 2013 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) "Ricerca industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) "Sviluppo sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti";
4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) "Organismo di ricerca": un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati";
b) all'art. 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. I soggetti di cui al comma 1 non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilita' di almeno un'unita' produttiva attiva nel territorio del cratere sismico aquilano";
c) all'art. 5, comma 2, lettera a), le parole: "Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio di attivita' del personale interno" sono sostituite dalle seguenti: "Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima";
d) all'art. 6, comma 1, le parole: "nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dall'art. 31 e dall'art. 6 del Regolamento GBER" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del Regolamento GBER";
e) all'art. 9, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
2. Le modificazioni di cui al comma 1 sono applicate a partire dal 1° gennaio 2015. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 22 ottobre 2013 non espressamente modificato.
 
Art. 2
Utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale
"Imprese e competitivita'" 2014-2020 FESR

1. All'intervento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2013, citato nelle premesse, sono assegnate risorse per un importo massimo pari a € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) a valere sulle disponibilita' del Programma operativo nazionale "Imprese e competitivita'" 2014-2020 FESR, Asse I - Innovazione, Azione 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonche' attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo delle imprese operanti nel territorio del cratere sismico aquilano istruiti positivamente ma esclusi, anche parzialmente, per mancanza di risorse, dalla concessione delle agevolazioni disposta con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 5750 del 23 dicembre 2014, purche' coerenti con gli obiettivi e i criteri di selezione della sopra citata Azione 1.1.3 del Programma operativo nazionale "Imprese e competitivita'" 2014-2020 FESR.
3. Su proposta del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria di cui al comma 1 puo' essere aumentata, integrata o ridotta in funzione delle concrete risultanze dell'intervento, dell'effettivo fabbisogno espresso dalle imprese, delle esigenze di attuazione e spesa ai sensi delle norme comunitarie in vigore, di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili, di mutamenti nelle priorita' programmatiche comunitarie o nazionali.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 224
 
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