Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2016, n. 15
Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»).


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', il riconoscimento delle qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche' i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.".

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234"
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1°giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento)
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
- La direttiva 2013/55/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
28 dicembre 2013, n. L 354.
- Il regolamento (UE) n. 1024/2012 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.
- La direttiva 2005/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2005, n. L 255.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell' articolo 1 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina
il riconoscimento, per l'accesso alle professioni
regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle
il cui svolgimento sia riservato dalla legge a
professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente
dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le
attivita' riservate alla professione notarile, delle
qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di
tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine
la professione corrispondente.
1-bis. Il presente decreto disciplina, altresi', il
riconoscimento delle qualifiche professionali gia'
acquisite in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e
che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare
nello Stato membro di origine la professione
corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una
professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche'
i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini
professionali effettuati da cittadini italiani in un altro
Stato membro.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che
disciplinano il profilo dell'accesso al pubblico impiego.".
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori del territorio nazionale.
1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:
a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra cui l'Italia;
c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una tessera professionale europea ai fini della libera prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro Stato membro.".

Note all'art. 2:
- Il testo dell' articolo 2 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio
nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi,
compresi i liberi professionisti, una professione
regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite
in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato
d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
1-bis. Le disposizioni del presente decreto si
applicano anche ai cittadini italiani che hanno effettuato
un tirocinio professionale al di fuori del territorio
nazionale.
1-ter. Gli articoli da 5-bis a 5-sexies si applicano:
a) ai cittadini italiani titolari di un qualifica
professionale conseguita o riconosciuta in Italia;
b) ai cittadini italiani o europei che hanno conseguito
le qualifiche professionali in piu' di uno Stato membro tra
cui l'Italia;
c) ai cittadini dell'Unione europea legalmente
stabiliti in Italia, che richiedono il rilascio di una
tessera professionale europea ai fini della libera
prestazione di servizi o dello stabilimento in un altro
Stato membro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea titolari di qualifiche professionali non acquisite
in uno Stato membro, per i quali continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano
nel titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire
nel rispetto delle condizioni minime di formazione elencate
in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione
acquisiti dai cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio
economico europeo e della Confederazione Svizzera, si
applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea.".
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso parziale".

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 3 (Effetti del riconoscimento). - 1. Il
riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai
sensi del presente decreto legislativo permette di
accedere, se in possesso dei requisiti specificamente
previsti, alla professione corrispondente per la quale i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono qualificati
nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse
condizioni previste dall'ordinamento italiano.
2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che
l'interessato esercitera' sul territorio italiano sara'
quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro
d'origine, se le attivita' sono comparabili, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 5-septies in tema di accesso
parziale.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma
10, con riguardo all'uso del titolo professionale, il
prestatore puo' usare nella professione la denominazione
del proprio titolo di studio, ed eventualmente la relativa
abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il
titolo di studio e' stato conseguito. L'uso di detta
denominazione o dell'abbreviazione non e' tuttavia
consentito se idoneo ad ingenerare confusione con una
professione regolamentata nel territorio nazionale, per la
quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della
qualifica professionale; in tal caso la denominazione
potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano
apportate le modifiche o aggiunte idonee alla
differenziazione, stabilite dall'autorita' competente di
cui all'articolo 5.".
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge;
2) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;";
3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilita' professionali del richiedente effettuata dalle autorita' competenti allo scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare una professione regolamentata;";
4) la lettera n) e' abrogata;
5) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:
n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica professionale effettuato sotto supervisione, purche' costituisca una condizione per l'accesso a una professione regolamentata e che puo' svolgersi in forma di tirocinio curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o, laddove previsto, anche in apprendistato;
n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato elettronico attestante o che il professionista ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento nel territorio dello Stato;
n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero complesso di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento non formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze, che puo' includere l'etica professionale;
n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»: motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio europeo dell'istruzione superiore;
n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito nello Stato membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale da parte delle Autorita' competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della professione sul territorio nazionale. E' possibile essere legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.".

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 4 (Definizioni). - 1 Ai fini del presente decreto
si applicano le seguenti definizioni:
a) «professione regolamentata»:
1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e'
subordinata al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalita';
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai
medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attivita' esercitata con l'impiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una
qualifica professionale;
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi
in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle
relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di
un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate
da un titolo di formazione, un attestato di competenza di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o
un'esperienza professionale; non costituisce qualifica
professionale quella attestata da una decisione di mero
riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in
Italia adottata da parte di un altro Stato membro;
c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri
titoli rilasciati da un'universita' o da altro organismo
abilitato secondo particolari discipline che certificano il
possesso di una formazione professionale acquisita in
maniera prevalente sul territorio della Comunita'. Hanno
eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese
terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo
svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza di
almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha
riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo;
d) «autorita' competente»: qualsiasi autorita' o
organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare
o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o
informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare
le decisioni di cui al presente decreto;
e) «formazione regolamentata»: qualsiasi formazione
che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente
orientata all'esercizio di una determinata professione e
consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da
una formazione professionale, un tirocinio professionale o
una pratica professionale, secondo modalita' stabilite
dalla legge;
f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e
legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo
pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;
g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una
professione regolamentata sotto la responsabilita' di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da
una formazione complementare secondo modalita' stabilite
dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da
parte dell'autorita' competente;
h) «prova attitudinale»: una verifica riguardante le
conoscenze, le competenze e le abilita' professionali del
richiedente effettuata dalle autorita' competenti allo
scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare
una professione regolamentata;
i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona che abbia
svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda,
se tale funzione implica una responsabilita' corrispondente
a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda
rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu'
reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) «Stato membro di stabilimento»: lo stato membro
dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente
stabilito per esercitarvi una professione;
m) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui il
cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali;
n) (abrogata);
n-bis) «tirocinio professionale»: un periodo di pratica
professionale effettuato sotto supervisione, purche'
costituisca una condizione per l'accesso a una professione
regolamentata e che puo' svolgersi in forma di tirocinio
curriculare o in forma di tirocinio extracurriculare o,
laddove previsto, anche in apprendistato;
n-ter) «tessera professionale europea»: un certificato
elettronico attestante o che il professionista ha
soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire
servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio
dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche
professionali ai fini dello stabilimento nel territorio
dello Stato;
n-quater) «apprendimento permanente»: l'intero
complesso di istruzione generale, istruzione e formazione
professionale, istruzione non formale e apprendimento non
formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che
comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita'
e delle competenze, che puo' includere l'etica
professionale;
n-quinquies) «motivi imperativi di interesse generale»:
motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea;
n-sexies) «Sistema europeo di accumulazione e
trasferimento dei crediti o crediti ECTS»: il sistema di
crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio
europeo dell'istruzione superiore;
n-septies) «legalmente stabilito»: un cittadino
dell'Unione europea e' legalmente stabilito nello Stato
membro di residenza quando ha ottenuto il riconoscimento
della qualifica professionale da parte delle Autorita'
competenti di detto Stato e non e' soggetto ad alcun
divieto, neppure temporaneo, all'esercizio della
professione sul territorio nazionale. E' possibile essere
legalmente stabiliti come lavoratore autonomo o lavoratore
dipendente.".
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla lettera l-septies);"
2) la lettera b) e' abrogata;
3) alla lettera c), le parole: "alla lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere f) e l-sexies)";
4) alla lettera f), le parole: "il Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per il personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior;";
5) la lettera g) e' abrogata;
6) alla lettera h), le parole: "il Ministero dell'universita' e della ricerca"sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
7) alla lettera i), le parole: "il Ministero per i beni e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per le attivita' che riguardano il settore turistico";
8) alla lettera l) le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la professione di consulente del lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di impianti termici e di generatori di vapore;";
9) dopo la lettera l) sono inserite le seguenti:
"l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la professione di consulente in proprieta' industriale e per quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le professioni di allenatore, fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e della sicurezza, nonche' per le professioni di investigatore privato, titolare di istituto di investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per le professioni di maestro di scherma, allenatore, preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara".
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2, ciascuna per le professioni di propria competenza, sono altresi' autorita' competenti responsabili della gestione delle domande di tessera professionale europea di cui agli articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera professionale europea qualora vi siano piu' autorita' regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della Commissione del 24 giugno 2015.";
c) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: " Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport";
2) la lettera b) e' abrogata;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f)";
4) alla lettera e), le parole: "il Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 5 (Autorita' competente). - 1. Ai fini del
riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, per tutte le attivita' che riguardano il settore
sportivo e per quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla
lettera l-septies);
b) (abrogata);
c) il Ministero titolare della vigilanza per le
professioni che necessitano, per il loro esercizio,
dell'iscrizione in Ordini, Collegi, albi, registri o
elenchi, fatto salvo quanto previsto alle lettere f) e
l-sexies);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, per le professioni
svolte in regime di lavoro subordinato presso la pubblica
amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e), f)
e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni
sanitarie;
f) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per i docenti di scuole dell'infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e secondaria superiore
e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
della scuola; nonche' per il personale ricercatore e per le
professioni di architetto, pianificatore territoriale,
paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
g) (abrogata).
h) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per ogni altro caso relativamente a
professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
possesso di qualifiche professionali di cui all'articolo
19, comma 1, lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla
lettera c);
i) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo per le attivita' afferenti al settore del
restauro e della manutenzione dei beni culturali, secondo
quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni nonche' per le attivita' che riguardano il
settore turistico;
l) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
essere esercitate solo da chi e' in possesso di qualifiche
professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a),
b) e c) nonche' per la professione di consulente del
lavoro, per le professioni afferenti alla conduzione di
impianti termici e di generatori di vapore;
l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per la
professione di consulente in proprieta' industriale e per
quella di agente immobiliare;
l-ter) il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le professioni di allenatore, fantino e
guidatore di cavalli da corsa, classificatore di carcasse
suine e classificatore di carcasse bovine;
l-quater) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore di
autoscuola e assistente bagnante;
l-quinquies) il Ministero dell'interno, per le
professioni afferenti all'area dei servizi di controllo e
della sicurezza, nonche' per le professioni di
investigatore privato, titolare di istituto di
investigazioni private, addetto ai servizi di accoglienza
in ambito sportivo;
l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la
professione di spedizioniere doganale/doganalista;
l-septies) il Comitato olimpico nazionale italiano, per
le professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
sportivo e ufficiale di gara;
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano per le professioni per le quali
sussiste competenza esclusiva, ai sensi dei rispettivi
statuti.

2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano l'autorita' competente a pronunciarsi sulle
domande di riconoscimento presentate dai beneficiari.
2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2,
ciascuna per le professioni di propria competenza, sono
altresi' autorita' competenti responsabili della gestione
delle domande di tessera professionale europea di cui agli
articoli 5-ter e seguenti. Per la professione di guida
alpina, il Dipartimento per gli affari regionali, le
autonomie e lo sport e', inoltre, autorita' competente
incaricata dell'assegnazione delle domande di tessera
professionale europea qualora vi siano piu' autorita'
regionali competenti, cosi' come previsto dall'articolo 2
del regolamento di esecuzione (UE) n. 983/2015 della
Commissione del 24 giugno 2015.
3. Fino all'individuazione di cui al comma 2, sulle
domande di riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III,
punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore
sportivo;
b) (abrogata);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le
attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
III e non comprese nelle lettere d), e) ed f);
d) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista
II e III, non comprese nelle lettere c), d), e) ed f);
e) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista III, punto
4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
all'allegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti
afferenti ad attivita' di trasporto.
 
Art. 6
Introduzione degli articoli 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies,
5-sexies e 5-septies nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis (Tessera professionale europea (EPC)) - 1. E' possibile richiedere il rilascio della tessera professionale europea alle autorita' competenti di cui all'articolo 5, per le professioni di:
a) infermiere responsabile dell'assistenza generale;
b) farmacista;
c) fisioterapista;
d) guida alpina;
e) agente immobiliare.
2. La richiesta di rilascio della tessera professionale europea viene gestita dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 secondo le procedure previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, attraverso il Sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale di cui al comma 1, che vogliano effettuare una libera prestazione di servizi o vogliano esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro possono scegliere di presentare domanda per la tessera professionale europea o ricorrere alle procedure di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
4. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, intendano prestare in un altro Stato membro servizi temporanei e occasionali diversi da quelli contemplati all'articolo 11, l'autorita' competente, individuata all'articolo 5, rilascia la tessera professionale europea conformemente agli articoli 5-ter e 5-quater. La tessera professionale europea sostituisce, in questo caso, la dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10.
5. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1-ter, titolari di una qualifica professionale, intendano stabilirsi in un altro Stato membro o fornire servizi a norma dell'articolo 11, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 completa tutte le fasi preparatorie concernenti il fascicolo personale del richiedente creato nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) di cui agli articoli 5-ter e 5-quinquies. In tal caso la tessera professionale europea e' rilasciata dall'autorita' competente dello Stato membro ospitante conformemente alle disposizioni di cui alla normativa europea vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. Ai fini dello stabilimento, il rilascio della tessera professionale europea non conferisce un diritto automatico all'esercizio della professione se esistono requisiti di registrazione o altre procedure di controllo gia' vigenti nello Stato membro ospitante prima dell'introduzione della tessera professionale europea per quella professione.
Art. 5-ter (Domanda di tessera professionale europea e creazione di un fascicolo IMI) - 1. La domanda di rilascio della tessera professionale europea puo' essere presentata esclusivamente online.
2. Le domande devono essere corredate dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.
3. Entro una settimana dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente da' notizia dell'avvenuta ricezione della domanda e informa il richiedente di eventuali documenti mancanti. Se del caso, l'autorita' competente rilascia ogni certificato necessario che sia gia' in proprio possesso, richiesto sulla base del presente decreto. L'autorita' competente verifica che il richiedente sia legalmente stabilito sul territorio nazionale nonche' l'autenticita' e la validita' di tutti i documenti necessari rilasciati dallo Stato stesso. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente consulta l'organismo competente che ha rilasciato il documento e puo' chiedere al richiedente copie certificate dei documenti. Se il richiedente presenta ulteriori domande di rilascio di tessera professionale, le autorita' competenti non possono chiedere nuovamente la presentazione dei documenti gia' inclusi nel fascicolo IMI e ancora validi.
Art. 5-quater (Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine,e' tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorita' competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non puo' chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.
2. E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale.
3. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare domanda per l'estensione all'autorita' competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorita' competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati.
4. Qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non puo' richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi.
5. La tessera professionale europea e' valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.
Art. 5-quinquies (Tessera professionale europea per lo stabilimento e per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11) - 1. L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine, verifica l'autenticita' e la validita' dei documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI ai fini del rilascio di una tessera professionale europea per lo stabilimento o per la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11. Tale verifica e' effettuata entro un mese dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea o, nel caso di documenti mancanti, entro un mese dal ricevimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3. L'autorita' competente trasmette immediatamente la domanda all'autorita' competente dello Stato membro nel quale il richiedente voglia stabilirsi o verso il quale voglia effettuare la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, informando contestualmente il richiedente.
2. Nei casi previsti agli articoli 27, 31, 58-bis e 58-ter, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro un mese dalla data di ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare la tessera professionale europea. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere allo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di un mese continua a decorrere.
3. Nei casi previsti all'articolo 11 e all'articolo 16, l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, decide, entro due mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato membro d'origine, se rilasciare una tessera professionale europea oppure assoggettare il titolare di una qualifica professionale a misure compensative secondo la procedura di cui all'articolo 22. In caso di dubbi debitamente giustificati, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedereallo Stato membro d'origine ulteriori informazioni o l'inclusione, entro due settimane dalla richiesta, della copia certificata di un documento; in tal caso, fatto salvo quanto previsto al comma 5, il termine di due mesi continua a decorrere.
4. Nel caso in cui l'autorita' competente non riceva, da parte dello Stato membro d'origine o del richiedente, le informazioni necessarie per decidere in merito al rilascio della tessera professionale europea, puo' rifiutare il rilascio della tessera. Tale rifiuto e' debitamente giustificato.
5. Se l'autorita' competente non adotta una decisione entro il termine stabilito ai commi 2 e 3 o al richiedente non e' data la possibilita' di sostenere una prova attitudinale conformemente all'articolo 11, comma 4, la tessera professionale europea si considera rilasciata ed e' inviata automaticamente, mediante il sistema IMI, al richiedente stesso. L'autorita' competente puo' estendere di due settimane il termine di cui ai commi 2 e 3 per il rilascio della tessera professionale europea, motivando la richiesta di proroga e informandone il richiedente. Tale proroga e' ammessa per una volta sola e unicamente quando e' strettamente necessaria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio.
6. Le misure intraprese dall'autorita' competente conformemente al comma 1, sostituiscono la domanda di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.
Art. 5-sexies (Elaborazione e accesso ai dati riguardanti la tessera professionale europea) - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante approvazione del Codice in materia dei dati personali e fermo restando l'obbligo di allerta di cui all'articolo 8-bis, aggiornano tempestivamente il corrispondente fascicolo IMI dei titolari di tessera professionale europea con le informazioni riguardanti le sanzioni disciplinari e penali relative a un divieto o una restrizione, che hanno conseguenze sull'esercizio delle attivita'. Gli aggiornamenti includono la soppressione delle informazioni non piu' richieste. Il titolare della tessera professionale europea e le autorita' competenti che hanno accesso al corrispondente fascicolo IMI devono essere informate immediatamente di ogni aggiornamento.
2. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, informano tempestivamente gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per una data professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5.
3. Gli ordini e i collegi professionali informano le autorita' competenti di cui all'articolo 5 dei provvedimenti di cui al comma 2 nonche' degli altri provvedimenti, di cui siano a conoscenza, che limitano o vietano al titolare di tessera professionale europea, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio.
4. Il contenuto degli aggiornamenti delle informazioni di cui al comma 1 si limita a indicare:
a) l'identita' del professionista;
b) la professione interessata;
c) le informazioni riguardanti l'autorita' nazionale che ha adottato la decisione di divieto o restrizione;
d) l'ambito di applicazione della restrizione o del divieto;
e) il periodo nel quale si applica la restrizione o il divieto.
5. L'accesso alle informazioni contenute nel fascicolo IMI e' limitato alle autorita' competenti in qualita' di Stato membro d'origine e ospitante conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati. Le autorita' competenti rilasciano al titolare della tessera professionale europea, se richiesto, informazioni sul contenuto del fascicolo IMI.
6. Le informazioni contenute nella tessera professionale europea si limitano alle informazioni necessarie ad accertare il diritto del titolare all'esercizio della professione per la quale la tessera e' stata rilasciata, vale a dire nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, qualifiche formali del titolare e regime applicabile, autorita' competenti coinvolte, numero di tessera, caratteristiche di sicurezza e riferimento a un documento di identita' valido. Le informazioni relative all'esperienza professionale acquisita dal titolare della tessera professionale europea e le misure compensative superate sono incluse nel fascicolo IMI.
7. I dati personali inclusi nel fascicolo IMI possono essere trattati per tutto il tempo necessario ai fini della procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione prevista all'articolo 10. Le autorita' competenti assicurano che il titolare della tessera professionale europea abbia il diritto di chiedere, in qualsivoglia momento e senza costi, la rettifica di dati inesatti o incompleti oppure la soppressione o il blocco del fascicolo IMI interessato. Il titolare e' informato di tale diritto al momento del rilascio della tessera professionale europea e ogni due anni dopo il rilascio della tessera. In caso di richiesta di soppressione del fascicolo IMI da parte del titolare di una tessera professionale europea, rilasciata per lo stabilimento o la prestazione temporanea e occasionale di servizi di cui all'articolo 11, le autorita' competenti, in qualita' di Stato membro ospitante interessato, rilasciano un attestato di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali.
8. Con riguardo all'elaborazione di dati personali contenuti nella tessera professionale europea e in tutti i fascicoli IMI, le autorita' competenti sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4,comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per le procedure di cui ai commi da 1 a 4, la Commissione europea e' considerata un'autorita' di controllo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonche' la libera circolazione di tali dati.
9. Fatto salvo il comma 3, le Autorita' competenti prevedono la possibilita' per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorita' pubbliche e altre parti interessate di verificare l'autenticita' e la validita' di una tessera professionale europea presentata loro dal titolare. Le norme in materia di accesso al fascicolo IMI, i mezzi tecnici e le procedure di verifica di cui al primo comma sono quelli stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.
Art. 5-septies (Accesso parziale) - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5, previa valutazione di ciascun singolo caso, accordano l'accesso parziale a un'attivita' professionale sul territorio nazionale unicamente se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il professionista e' pienamente qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attivita' professionale per la quale si chiede un accesso parziale;
b) le differenze tra l'attivita' professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia sono cosi' rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto sul territorio nazionale al fine di avere accesso alla professione regolamentata nel suo complesso;
c) l'attivita' professionale puo' essere oggettivamente separata da altre attivita' che rientrano nella professione regolamentata in Italia. In ogni caso un'attivita' verra' considerata separabile solo se puo' essere esercitata autonomamente nello Stato membro di origine.
2. L'accesso parziale puo' essere rifiutato se cio' e' giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, che permette di conseguire l'obiettivo perseguito e si limita a quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.
3. Le domande ai fini dello stabilimento sono esaminate conformemente alle disposizioni del titolo III, capi I e II.
4. Le domande ai fini della prestazione di servizi temporanei e occasionali, concernenti attivita' professionali che hanno implicazioni a livello di salute pubblica o di sicurezza, sono oggetto di esame conformemente alle disposizioni di cui al titolo II.
5. In deroga alle disposizioni del presente decreto sull'uso del titolo professionale, l'attivita' professionale, una volta accordato l'accesso parziale, e' esercitata con il titolo professionale dello Stato membro di origine. I professionisti che beneficiano dell'accesso parziale indicano chiaramente ai destinatari del servizio l'ambito delle proprie attivita' professionali.
6. Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi III , IV e IV-bis".
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

L'articolo 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Centro di assistenza) - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme del presente decreto da parte delle autorita' di cui all'articolo 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione e di prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi sull'applicazione delle misure compensative di cui all'articolo 22 per presente decreto.
3. Le autorita' di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b), curando il raccordo delle attivita' dei centri di assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali interessate dal presente decreto, incluse le informazioni sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente decreto, eventualmente cooperando con il centro di assistenza dello Stato membro di origine nonche' con le autorita' competenti e con il punto di contatto unico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di assistenza assicura le informazioni sui risultati dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita', congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 istituiscono un proprio centro di assistenza che, in relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).".
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche relativamente ad altre professioni, nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana con riguardo all'attivita' che il professionista intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo il rilascio di una tessera professionale europea a norma dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato all'attivita' da eseguire. Il professionista puo' presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni di propria competenza, il livello linguistico necessario per il corretto svolgimento della professione e le modalita' di verifica.".

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 7 (Conoscenze linguistiche). - 1. Fermi restando
i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III, per
l'esercizio della professione i beneficiari del
riconoscimento delle qualifiche professionali devono
possedere le conoscenze linguistiche necessarie.
1-bis. Nel caso in cui la professione ha ripercussioni
sulla sicurezza dei pazienti, le Autorita' competenti di
cui all'articolo 5 devono verificare la conoscenza della
lingua italiana. I controlli devono essere effettuati anche
relativamente ad altre professioni, nei casi in cui
sussista un serio e concreto dubbio in merito alla
sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua
italiana con riguardo all'attivita' che il professionista
intende svolgere.
1-ter. I controlli possono essere effettuati solo dopo
il rilascio di una tessera professionale europea a norma
dell'articolo 5-quinquies o dopo il riconoscimento di una
qualifica professionale.
1-quater. Il controllo linguistico e' proporzionato
all'attivita' da eseguire. Il professionista puo'
presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro la
decisione che dispone tali controlli.
1-quinquies. Le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 possono stabilire con successivi atti
regolamentari o amministrativi, ciascuna per le professioni
di propria competenza, il livello linguistico necessario
per il corretto svolgimento della professione e le
modalita' di verifica.".
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con l'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "deve avvenire attraverso il sistema di Informazione del mercato interno (IMI).";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II, qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 5 decidano di procedere alla verifica delle qualifiche professionali del prestatore come disposto dall'articolo 11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorita' dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal prestatore, nella misura necessaria per la valutazione delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza o la sanita' pubblica.".

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 8 (Cooperazione amministrativa). - 1. Ogni
autorita' di cui all'articolo 5 assicura che le
informazioni richieste dall'autorita' dello Stato membro
d'origine nel rispetto della disciplina nazionale relativa
alla protezione dei dati personali siano fornite non oltre
trenta giorni. Lo scambio di informazioni deve avvenire
attraverso il sistema di Informazione del mercato interno
(IMI).
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo'
riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le
sanzioni penali adottate nei riguardi del professionista
oggetto di specifica procedura di riconoscimento
professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora
suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla
attivita' professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi
professionali competenti, se esistenti, danno comunicazione
all'autorita' di cui all'articolo 5 di tutte le sanzioni
che incidono sull'esercizio della professione.
3-bis. Nell'ambito della procedura di cui al titolo II,
qualora le autorita' competenti di cui all'articolo 5
decidano di procedere alla verifica delle qualifiche
professionali del prestatore come disposto dall'articolo
11, comma 4, possono chiedere alle competenti autorita'
dello Stato membro di stabilimento, attraverso il sistema
IMI, informazioni circa i corsi di formazione seguiti dal
prestatore, nella misura necessaria per la valutazione
delle differenze sostanziali potenzialmente pregiudizievoli
per la sicurezza o la sanita' pubblica.
4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a
norma del titolo III l'autorita' di cui all'articolo 5, in
caso di fondato dubbio, puo' chiedere all'autorita'
competente dello Stato membro d'origine conferma
sull'autenticita' degli attestati o dei titoli di
formazione da esso rilasciati e, per le attivita' previste
dal titolo III, capo IV, conferma che siano soddisfatte le
condizioni minime di formazione previste dalla legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un
titolo di formazione rilasciato da una autorita' competente
dello Stato membro di origine a seguito di una formazione
ricevuta in tutto o in parte in un centro legalmente
stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro
Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di
cui all'articolo 5 assicura l'ammissione alla procedura di
riconoscimento previa verifica, presso la competente
autorita' dello stato membro d'origine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha
impartito la formazione sia stato certificato nelle forme
prescritte dall'autorita' competente che ha rilasciato il
titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso
titolo rilasciato dall'autorita' competente dello stato
membro d'origine a seguito del percorso formativo impartito
integralmente nella propria struttura d'origine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b)
conferiscano gli stessi diritti d'accesso e di esercizio
della relativa professione.".
 
Art. 10

Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Meccanismo di allerta) - 1. Gli ordini o i collegi professionali competenti e, nel caso in cui per la professione regolamentata non esistano ordini o collegi professionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 informano le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, dei provvedimenti che limitano o vietano ad un professionista, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio nazionale delle seguenti attivita' professionali:
a) medico e medico generico, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punti 5.1.1 e 5.1.4;
b) medico specialista, in possesso di un titolo di cui all'allegato V, punto 5.1.3;
c) infermiere responsabile dell'assistenza generale, in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2;
d) dentista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.2;
e) dentista specialista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.3.3;
f) veterinario in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.4.2;
g) ostetrica in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.5.2;
h) farmacista in possesso di un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.6.2;
i) possessori dei certificati di cui all'articolo 17, comma 9, attestanti che il possessore ha completato una formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 o 50, ma che e' iniziata prima delle date di riferimento per i titoli di cui all'allegato V, punti 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2;
l) possessori di attestati di diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40, 45, 33-bis, 43, 49 e 43-bis;
m) tutti i professionisti che esercitano attivita' regolamentate aventi ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti;
n) professionisti che esercitano attivita' regolamentate relative all'istruzione dei minori, tra cui l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia.
2. Le informazioni sono trasmesse entro il termine di tre giorni dal momento in cui i soggetti di cui al comma 1 vengono a conoscenza della decisione che limita o vieta l'esercizio totale o parziale dell'attivita' professionale. Tali informazioni riguardano:
a) l'identita' del professionista;
b) la professione in questione;
c) le informazioni circa l'autorita' o il giudice nazionale che adotta la decisione sulla limitazione o il divieto;
d) l'ambito di applicazione della limitazione o del divieto;
e) il periodo durante il quale si applica la limitazione o il divieto.
3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 informano, altresi', entro al massimo tre giorni dalla data in cui vengono a conoscenza della decisione del tribunale, le autorita' competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante un'allerta attraverso il sistema IMI, circa l'identita' dei professionisti che hanno presentato domanda di riconoscimento di una qualifica ai sensi del presente decreto e che sono stati successivamente giudicati dai tribunali responsabili di aver falsificato le qualifiche professionali in questo contesto.
4. Le autorita' giudiziarie nazionali che hanno emesso un provvedimento che limita o vieta, ad un professionista di cui al comma 1, anche solo a titolo temporaneo, l'esercizio totale o parziale sul territorio, o la decisione di cui al comma 3, informano tempestivamente gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5.
5. I messaggi di allerta in arrivo dalle autorita' competenti degli altri Stati membri sono gestiti dal Dipartimento delle politiche europee, che ne cura l'assegnazione senza indebito ritardo alle autorita' competenti nazionali di cui all'articolo 5 e agli Ordini o Collegi professionali interessati, incaricati del trattamento.
6. Il trattamento dei dati personali ai fini dello scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 3 deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Le autorita' competenti di tutti gli Stati membri sono informate senza indugio circa la scadenza di un divieto o di una restrizione di cui al comma 1. A tal fine, i soggetti competenti che forniscono l'informazione di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a fornire la data di scadenza del divieto o della limitazione, cosi' come ogni successiva modifica a tale data.
8. Gli Ordini o i Collegi professionali e le autorita' competenti di cui all'articolo 5, contemporaneamente all'invio dell'allerta, ne informano per iscritto il professionista interessato.
9. Avverso l'allerta il professionista puo' presentare ricorso per chiederne la cancellazione o la rettifica, oltre al risarcimento di eventuali danni causati da allerte ingiustificate. In tali casi i soggetti di cui al comma 1 indicano, nel sistema IMI, che contro la decisione sull'allerta il professionista ha intentato un ricorso.
10. I dati relativi ai messaggi di allerta possono essere trattati all'interno dell'IMI solo fintanto che sono validi. Le allerte sono eliminate entro tre giorni dalla data di adozione della decisione di revoca o dalla scadenza del divieto o della limitazione di cui al paragrafo 1.
11. Le disposizioni sulle autorita' legittimate a inviare o ricevere allerte e sul ritiro e la conclusione delle stesse, nonche' sulle misure intese a garantire la sicurezza durante il periodo di trattamento sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015.".
 
Art. 11

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso di attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo ed occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano gia' state comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.".

Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 9 (Libera prestazione di servizi e prestazione
occasionale e temporanea). - 1. Fatti salvi gli articoli da
10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio
nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti
alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro
Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso,
se nello Stato membro di stabilimento la professione non e'
regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale
professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che
precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Nel caso di attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono effettuare
controlli per verificare il carattere temporaneo ed
occasionale dei servizi prestati sul tutto il territorio
nazionale. A tal fine possono chiedere, una volta l'anno,
informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati
in Italia, qualora tali informazioni non siano gia' state
comunicate su base volontaria dal prestatore di servizi.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
alle norme che disciplinano l'esercizio della professione
che e' ammesso ad esercitare, quali la definizione della
professione, l'uso dei titoli e la responsabilita'
professionale connessa direttamente e specificamente alla
tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti
che, sul territorio italiano, esercitano la professione
corrispondente.".
 
Art. 12

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera d), le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";
2) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanita' e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, un attestato che comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali.";
3) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attivita' di cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale.";
c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con facilita' mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".

Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 10. (Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore)
1. Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta
per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio
nazionale per fornire servizi e' tenuto ad informare in
anticipo, l'autorita' di cui all'articolo 5 con una
dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla
prestazione di servizi che intende svolgere, nonche' sulla
copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilita'
professionale. Tale dichiarazione ha validita' per l'anno
in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende
successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in
tale Stato membro. Il prestatore puo' fornire la
dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque
momento interviene un mutamento oggettivo della situazione
attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1
deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti
la nazionalita' del prestatore;
b) una certificazione dell'autorita' competente che
attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno
Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea,
al momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle
qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b),
una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno nei
precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel
settore della sanita' e per le professioni inerenti
all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e
l'istruzione della prima infanzia, un attestato che
comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive
dall'esercizio della professione o di condanne penali;
e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la
sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del
richiedente di essere in possesso della conoscenza della
lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attivita' di
cui all'articolo 27, contenute nell'elenco notificato alla
Commissione europea, per le quali e' necessaria una
verifica preliminare delle qualifiche professionali, un
certificato concernente la natura e la durata
dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo
competente dello Stato membro di stabilimento.
2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 consente al prestatore di avere accesso
all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il
territorio nazionale.
3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti
legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli
opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui
all'articolo 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione,
prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la
professione esercitata. La comunicazione, che non comporta
obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere
effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
4-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le
formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale
prevista dall'articolo 11, possano essere espletate con
facilita' mediante connessione remota e per via
elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita'
competenti di richiedere le copie autenticate in una fase
successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente
necessario.".
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "titolo III, capo IV" sono sostituite dalle seguenti: "titolo III, capi III, IV e IV-bis";
b) al comma 4, dopo le parole: "alla sanita' pubblica" sono inserite le seguenti: "e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente,".

Note all'art. 13:
- Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 11 (Verifica preliminare). - 1. Nel caso delle
professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia
di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III,
capi III, IV e IV-bis, all'atto della prima prestazione di
servizi le Autorita' di cui all'articolo 5 possono
procedere ad una verifica delle qualifiche professionali
del prestatore prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente
finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la
sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di
qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e
dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui
all'articolo 5 informa il prestatore che non sono
necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l'esito
del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un
ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale
sara' adottata la decisione definitiva, che in ogni caso
dovra' essere adottata entro il secondo mese dal
ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza
sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'
pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza
professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e
competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente, il prestatore puo' colmare tali differenze
attraverso il superamento di una specifica prova
attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo
quanto previsto dall'articolo 25. La prestazione di servizi
deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla
decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte
dell'autorita' competente entro il termine fissato nei
commi precedenti, la prestazione di servizi puo' essere
effettuata.".
 
Art. 14

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nel caso l'autorita' competente riceva la comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera professionale da parte di un altro Stato membro, per la prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi. Parimenti l'autorita' competente che rilascia una tessera professionale per la prestazione temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione automatica.".

Note all'art. 14:
- Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 13 (Iscrizione automatica). - 1. Copia delle
dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e' trasmessa
dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 al
competente Ordine o Collegio professionale, se esistente,
che provvede ad una iscrizione automatica in apposita
sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli
provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico
dell'Ordine o Collegio stessi.
2. Nel caso di professioni di cui all'articolo 11,
comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente
alla dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione
di cui all'articolo 10, comma 2.
2-bis. Nel caso l'autorita' competente riceva la
comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera
professionale da parte di un altro Stato membro, per la
prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il
consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o
Collegio stessi. Parimenti l'autorita' competente che
rilascia una tessera professionale per la prestazione
temporanea nei casi di cui all'articolo 11, ne informa il
competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione
automatica.
3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la
durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo
10, comma 1.
4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad
enti di previdenza obbligatoria.".
 
Art. 15

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la parola: "indice" e' sostituita dalle seguenti: "puo' indire";
b) al comma 6:
1) le parole: "con decreto motivato" sono sostituite dalle seguenti: "con proprio provvedimento";
2) le parole: "Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "Il provvedimento e' pubblicato nel sito istituzionale di ciascuna amministrazione competente.";
c) al comma 7 la parola: "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento".

Note all'art. 15:
- Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 16 (Procedura di riconoscimento in regime di
stabilimento). - 1. Ai fini del riconoscimento
professionale come disciplinato dal presente titolo, il
cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda
all'autorita' competente di cui all'articolo 5.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1 l'autorita' accerta la completezza della
documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato.
Ove necessario, l'Autorita' competente richiede le
eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5, comma 2,
per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorita' puo'
indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio
Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo
III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano
rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
b) del Dipartimento per le politiche europee;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un
rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale ovvero
della categoria professionale interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su
cui e' stato provveduto con precedente decreto e nei casi
di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II, III,
IV, V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente
con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre
mesi dalla presentazione della documentazione completa da
parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato nel
sito istituzione di ciascuna amministrazione competente.
Per le professioni di cui al capo II e al capo III del
presente titolo il termine e' di quattro mesi.
7. Nei casi di cui all'articolo 22, il provvedimento
stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento e
della prova attitudinale, individuando l'ente o organo
competente a norma dell'articolo 24.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2,
individuano le modalita' procedimentali di valutazione dei
titoli di loro competenza, assicurando forme equivalenti di
partecipazione delle altre autorita' interessate. Le
autorita' di cui all'articolo 5, comma 2, si pronunciano
con proprio provvedimento, stabilendo, qualora necessario,
le eventuali condizioni di cui al comma 7 del presente
articolo.
9. Se l'esercizio della professione in questione e'
condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una
dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta
una formula appropriata ed equivalente nel caso in cui la
formula del giuramento o della dichiarazione non possa
essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la
professione facendo uso della denominazione del titolo
professionale, e della sua eventuale abbreviazione,
prevista dalla legislazione italiana.
 
Art. 16

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole "o di condanne per reati penali" sono sostituite dalle seguenti: "o di condanne penali";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere, attraverso il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, conferma del fatto che il richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad esercitare la professione a causa di gravi mancanze professionali o di condanne penali connesse all'esercizio dell'attivita' professionale.";
c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalita' per il riconoscimento di una qualifica professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano essere espletate, con facilita', mediante connessione remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita' competenti di richiedere le copie autenticate dei documenti presentati in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario.".

Note all'art. 16:
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 17 (Domanda per il riconoscimento). - 1. La
domanda di cui all'articolo 16 e' corredata dei seguenti
documenti:
a) un certificato o copia di un documento che attesti
la nazionalita' del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo
di formazione che da' accesso alla professione ed
eventualmente un attestato dell'esperienza professionale
dell'interessato;
c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato
relativo alla natura ed alla durata dell'attivita',
rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello
Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene
il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5
possono invitare il richiedente a fornire informazioni
quanto alla sua formazione nella misura necessaria a
determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali
rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello
Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente
fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto,
all'autorita' competente o a qualsiasi altro organismo
pertinente dello Stato membro di origine.
3. Qualora l'accesso a una professione regolamentata
sia subordinato ai requisiti dell'onorabilita' e della
moralita' o all'assenza di dichiarazione di fallimento, o
l'esercizio di tale professione possa essere sospeso o
vietato in caso di gravi mancanze professionali o di
condanne penali, la sussistenza di tali requisiti si
considera provata da documenti rilasciati da competenti
autorita' dello Stato membro di origine o dello Stato
membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2,
comma 1.
4. Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di
origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato
non preveda il rilascio dei documenti di cui al comma 3,
questi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di
dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione
solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente,
dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato
membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
l'interessato.
5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui
cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri
Stati membri, devono essere fatte pervenire alle autorita'
degli Stati membri richiedenti entro due mesi.
6. Qualora l'accesso ad una professione regolamentata
sia subordinato al possesso di sana costituzione fisica o
psichica, tale requisito si considera dimostrato dal
documento prescritto nello Stato membro di origine o nello
Stato membro da cui proviene l'interessato. Qualora lo
Stato membro di origine o di provenienza non prescriva
documenti del genere, le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 accettano un attestato rilasciato da
un'autorita' competente di detti Stati.
7. Qualora l'esercizio di una professione regolamentata
sia subordinato al possesso di capacita' finanziaria del
richiedente o di assicurazione contro i danni derivanti da
responsabilita' professionale, tali requisiti si
considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una
banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato
membro.
7-bis. In caso di fondato dubbio, l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' chiedere, attraverso
il sistema IMI, all'autorita' competente dello Stato di
origine o di provenienza, conferma del fatto che il
richiedente non e' oggetto di sospensione o di divieto ad
esercitare la professione a causa di gravi mancanze
professionali o di condanne penali connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale.
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento
della loro presentazione non devono essere di data
anteriore a tre mesi.
9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la
domanda e' corredata da un certificato dell'autorita'
competente dello Stato membro di origine attestante che il
titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla
normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei
titoli di formazione in base al coordinamento delle
condizioni minime di formazione.
9-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le
formalita' per il riconoscimento di una qualifica
professionale, fatta eccezione per lo svolgimento del
periodo di adattamento o della prova attitudinale, possano
essere espletate, con facilita', mediante connessione
remota e per via elettronica. Cio' non impedisce alle
stesse autorita' competenti di richiedere le copie
autenticate dei documenti presentati in una fase
successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente
necessario.".
 
Art. 17
Introduzione dell'articolo 17-bis nel decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Riconoscimento del tirocinio professionale) - 1. Se l'accesso a una professione regolamentata in Italia e' subordinato al compimento di un tirocinio professionale, le autorita' competenti al rilascio delle abilitazioni per l'esercizio di una professione regolamentata riconoscono i tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro, a condizione che il tirocinio si attenga alle linee guida di cui al comma 3 e tengono conto dei tirocini professionali svolti in un Paese terzo. Le suddette autorita' competenti stabiliscono un limite ragionevole alla durata della parte del tirocinio professionale che puo' essere svolta all'estero, fatte salve le disposizioni di legge gia' vigenti in materia.
2. Il riconoscimento del tirocinio professionale non sostituisce i requisiti previsti per superare un esame al fine di ottenere l'accesso alla professione in questione.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per le professioni il cui tirocinio professionale e' inserito nel corso di studi universitari o post-universitari, pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale.
4. Per tutte le professioni che non rientrano nel comma 3, le linee guida sull'organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali effettuati in un altro Stato membro o in un Paese terzo, in particolare sul ruolo del supervisore del tirocinio professionale, sono pubblicate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dalle autorita' incaricate di fissare i criteri e le modalita' per lo svolgimento del tirocinio in Italia sui rispettivi siti istituzionali".
 
Art. 18

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole: "articolo 21" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 22, comma 8-bis";
2) alla lettera c), il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione a struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato membro di origine;".

Note all'art. 18:
- Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 19 (Livelli di qualifica). - 1. Ai soli fini
dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento
professionale di cui all'articolo 21 e all'articolo 22,
comma 8-bis, le qualifiche professionali sono inquadrate
nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da
un'autorita' competente dello Stato membro d'origine
designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro, sulla
base:
1) o di una formazione non facente parte di un
certificato o diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o
e), o di un esame specifico non preceduto da una formazione
o dell'esercizio a tempo pieno della professione per tre
anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per
un periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello
d'insegnamento elementare o secondario attestante che il
titolare possiede conoscenze generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento
di un ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di
formazione professionale diversi da quelli di cui alla
lettera c) o dal tirocinio o dalla pratica professionale
richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente
da un ciclo di studi o di formazione professionale di cui
al punto 1, o dal tirocinio o dalla pratica professionale
richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento
post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed
e) di almeno un anno o di una durata equivalente a tempo
parziale, di cui una delle condizioni di accesso e', di
norma, il completamento del ciclo di studi secondari
richiesto per accedere all'insegnamento universitario o
superiore ovvero il completamento di una formazione
scolastica equivalente al secondo ciclo di studi secondari,
nonche' la formazione professionale eventualmente richiesta
oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o di una formazione o un'istruzione regolamentata o,
nel caso di professione regolamentata, di una formazione a
struttura particolare con competenze che vanno oltre quanto
previsto al livello b, equivalenti al livello di formazione
indicato al numero 1), se tale formazione conferisce un
analogo livello professionale e prepara a un livello
analogo di responsabilita' e funzioni, a condizione che
detto diploma sia corredato di un certificato dello Stato
membro di origine;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di una
formazione a livello di insegnamento post-secondario di una
durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di
una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso
un'universita' o un istituto d'insegnamento superiore o un
altro istituto che impartisce una formazione di livello
equivalente, nonche' la formazione professionale
eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi
post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha
completato un ciclo di studi post-secondari della durata di
almeno quattro anni, o di una durata equivalente a tempo
parziale, presso un'universita' o un istituto
d'insegnamento superiore ovvero un altro istituto di
livello equivalente e, se del caso, che ha completato con
successo la formazione professionale richiesta in aggiunta
al ciclo di studi post-secondari.".
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "se sancisce una formazione acquisita nella Comunita'," sono sostituite dalle seguenti: "che sancisce il completamento con successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di programmi formali, che e'".

Note all'art. 19:
- Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 20 (Titoli di formazione assimilati). - 1. E'
assimilato a un titolo di formazione che sancisce una
formazione di cui all'articolo 19, anche per quanto
riguarda il livello, ogni titolo di formazione o insieme di
titoli di formazione rilasciato da un'autorita' competente
di un altro Stato membro, che sancisce il completamento con
successo di una formazione acquisita nell'Unione europea, a
tempo pieno o parziale, nell'ambito o al di fuori di
programmi formali, che e' riconosciuta da tale Stato membro
come formazione di livello equivalente al livello in
questione e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso
o di esercizio alla professione o tale da preparare al
relativo esercizio.
2. E' altresi' assimilata ad un titolo di formazione,
alle stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica
professionale che, pur non rispondendo ai requisiti delle
norme legislative, regolamentari o amministrative dello
Stato membro d'origine per l'accesso a una professione o il
suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti
in virtu' di tali disposizioni. La disposizione trova
applicazione se lo Stato membro d'origine eleva il livello
di formazione richiesto per l'ammissione ad una professione
e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una
precedente formazione, che non risponde ai requisiti della
nuova qualifica, beneficia dei diritti acquisiti in forza
delle disposizioni nazionali legislative, regolamentari o
amministrative; in tale caso, detta formazione precedente
e' considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 21,
corrispondente al livello della nuova formazione.".
 
Art. 20

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al secondo periodo, le parole: "soddisfano le seguenti condizioni: a) essere stati rilasciati"sono sostituite dalle seguenti: "sono rilasciati";
2) la lettera b) e' abrogata;
b) al comma 2:
1) le parole: "per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un anno o, se a tempo parziale, per una durata complessiva equivalente";
2) la lettera b) e' abrogata;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1);
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa ai titolari di un attestato di competenza classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per esercitare tale professione in Italia sia classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e).".

Note all'art. 20:
- Il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 21 (Condizioni per il riconoscimento). - 1. Al
fine dell'applicazione dell'articolo 18, comma 1, per
l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata
sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche
professionali che sono prescritte da un altro Stato membro
per accedere alla corrispondente professione ed
esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di
formazione ammessi al riconoscimento sono rilasciati;
b) (abrogata).
2. L'accesso e l'esercizio della professione
regolamentata di cui al comma 1 sono consentiti anche ai
richiedenti che abbiano esercitato a tempo pieno tale
professione per un anno o, se a tempo parziale, per una
durata complessiva equivalente, nel corso dei precedenti
dieci, in un altro Stato membro che non la regolamenti e
abbiano uno o piu' attestati di competenza o uno o piu'
titoli di formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente
in un altro Stato membro, designata ai sensi delle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di
tale Stato membro;
b) abrogata
c) attestare la preparazione del titolare all'esercizio
della professione interessata.
3. Non e' necessario l'anno di esperienza professionale
di cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal
richiedente sanciscono una formazione e un'istruzione
regolamentata. L'autorita' competente accetta il livello
attestato ai sensi dell'articolo 19 dallo Stato membro di
origine nonche' il certificato mediante il quale lo Stato
membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione
regolamentata o la formazione professionale con una
struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1,
lettera c), numero 2), e' di livello equivalente a quello
previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 1).
4. In deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo e
all'articolo 22, l'autorita' competente di cui all'articolo
5 puo' rifiutare l'accesso alla professione e l'esercizio
della stessa ai titolari di un attestato di competenza
classificato a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a),
qualora la qualifica professionale nazionale richiesta per
esercitare tale professione in Italia sia classificata a
norma dell'articolo 19, comma 1, lettera e)".
 
Art. 21

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' abrogata;
2) alla lettera c) le parole: "la differenza e' caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a" sono sostituite dalle seguenti: "la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda";
b) al comma 3 la parola: "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei confronti di:
a) un titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c);
b) un titolare di una delle qualifiche professionali di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) od e).
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale.";
d) al comma 6:
1) dopo la parola: "conoscenze," sono inserite le seguenti: "le abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente dello Stato membro di provenienza,";
2) dopo le parole: "esperienza professionale" sono inserite le seguenti: "ovvero mediante apprendimento permanente";
e) al comma 7 le parole: "Con decreto del Ministro interessato" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimento dell'autorita' competente interessata";
f) al comma 8 la parola: "decreto" e' sostituita dalla seguente: "provvedimento";
g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e' debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.".

Note all'art. 21:
- Il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
di cui al presente capo puo' essere subordinato al
compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a
tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) (abrogata);
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu'
attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18,
lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), per
quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per gli infermieri specializzati
in possesso di titoli di formazione specialistica, che
seguono la formazione che porta al possesso dei titoli
elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma
1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), per quanto riguarda attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono richiedere un
tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nei
confronti di:
a) un titolare di una qualifica professionale di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato
domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche
professionali, se la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
b) un titolare di una delle qualifiche professionali di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), che abbia
presentato domanda di riconoscimento delle proprie
qualifiche professionali, se la qualifica professionale
nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo
19, comma 1, lettere d) od e).
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e
c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
professione regolamentata e che in termini di durata o
contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione
ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva
verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata
dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze le
abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine
da un organismo competente dello Stato membro di
provenienza, acquisite nel corso di detta esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente in
uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga;
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.".
 
Art. 22

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente, tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione a livello nazionale e nel rispetto del principio di non discriminazione.".

Note all'art. 22:
- Il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 23 (Tirocinio di adattamento e prova
attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'articolo 22, la
durata e le materie oggetto del tirocinio di adattamento e
della prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita'
competente a seguito della Conferenza di servizi di cui
all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli
obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il
tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis: Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il
numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
a livello nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.".
 
Art. 23

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "decreto del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento dell'Autorita' competente".

Note all'art. 23:
- Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'articolo 5, comma 1, provvedimento
dell'Autorita' competente, sono definite, con riferimento
alle singole professioni, le procedure necessarie per
assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e
la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.
 
Art. 24

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "delle misure previste" sono inserite le seguenti: "dagli articoli da 5-bis a 5-sexies, nonche'".

Note all'art. 24:
- Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 25 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli eventuali
oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure
previste dagli articoli da 5-bis a cinque-sexies, nonche'
dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla
base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da
stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.".
 
Art. 25
Abrogazioni

Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono abrogati:
a) l'articolo 26;
b) gli allegati II e III.
 
Art. 26

Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52,";
b) al comma 3, le parole: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45, 49 e 55" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55";
c) al comma 7 sono aggiunte, in fine,le seguenti parole: "attestante, se del caso, l'acquisizione nel corso della propria formazione complessiva, da parte del professionista interessato, delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3, e 50, comma 3.";
d) al comma 8:
1) le parole: "il Ministero dell'universita' e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
2) dopo la parola: "notificano" sono inserite le seguenti: ", attraverso il sistema IMI, per il tramite del Dipartimento per le politiche europee,";
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette notifiche comprendono informazioni in merito alla durata e al contenuto dei programmi di formazione.";
e) al comma 9 le parole: "una comunicazione della Commissione europea" sono sostituite dalle seguenti: "un atto delegato adottato dalla Commissione europea";
f) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per le professioni di propria competenza, comunicano alla Commissione europea le misure adottate per assicurare l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare le rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche' tenersi al passo con i progressi della professione.".

Note all'art. 26:
- Il testo dell'articolo 31 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 31 (Principio di riconoscimento automatico). - 1.
I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e
medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V
e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni
minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli
33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52, rilasciati a cittadini di
cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono
riconosciuti dalle autorita' di cui all'articolo 5 con gli
stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per
l'accesso, rispettivamente, all'attivita' di medico
chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dell'assistenza generale, odontoiatra,
odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e
architetto.
2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono
essere rilasciati dalle autorita' competenti degli altri
Stati membri e essere accompagnati dai certificati di cui
all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non
pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti di cui
agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55;
4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati
membri conformemente all'articolo 36 ed elencati
nell'allegato V punto 5.1.4, sono riconosciuti con gli
stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per
l'accesso all'attivita' di medico di medicina generale nel
quadro del regime nazionale di previdenza sociale; sono
fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui
all'articolo 37.
5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati
membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi alle
condizioni minime di formazione di cui all'articolo 46 e
rispondenti alle modalita' di cui all'articolo 47, sono
riconosciuti dall'Autorita' di cui all'articolo 5, con gli
stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per
l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono fatti comunque
salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.
6. I titoli di formazione di architetto oggetto di
riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una
formazione iniziata al piu' presto nel corso dell'anno
accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.
7. L'accesso e l'esercizio delle attivita'
professionali di medico chirurgo, infermiere responsabile
dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica
e farmacista sono subordinati al possesso di un titolo di
formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.5.2 e 5.6.2. attestante, se del caso, l'acquisizione nel
corso della propria formazione complessiva, da parte del
professionista interessato, delle conoscenze, delle
abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33, comma
2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma 3,
e 50, comma 3.
8. Il Ministero della salute e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
rispettivamente per le professioni sanitarie e per le
professioni nel campo dell'architettura di cui al presente
Capo, notificano, attraverso il sistema IMI, per il tramite
del Dipartimento per le politiche europee, alla Commissione
europea le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che adottano in materia di rilascio di
titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo.
Inoltre per i titoli di formazione nel settore
dell'architettura, questa notifica e' inviata anche agli
altri Stati membri. Le suddette notifiche comprendono
informazioni in merito alla durata e al contenuto dei
programmi di formazione.
9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
attraverso un atto delegato adottato dalla Commissione
europea nella quale sono indicate le denominazioni date
dagli Stati membri ai titoli di formazione e,
eventualmente, l'organismo che rilascia il titolo di
formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il
titolo professionale corrispondente, che compare
nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2,
5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e
5.7.1.
10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e
modificati, in conformita' alle relative modifiche definite
in sede comunitaria, relativamente alle professioni
sanitarie, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
e, relativamente alla professione di architetto, con
decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca.
11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad
assolvere gli obblighi di formazione continua previsti
dalla legislazione vigente.
11-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministero della salute, ciascuno per
le professioni di propria competenza, comunicano alla
Commissione europea le misure adottate per assicurare
l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le
cui qualifiche rientrano nell'ambito di applicazione del
capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare le
rispettive conoscenze, abilita' e competenze per mantenere
prestazioni professionali sicure ed efficaci nonche'
tenersi al passo con i progressi della professione.
12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale
ai sensi del presente decreto come medico chirurgo e
infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone
in possesso del titolo bulgaro di feldsher rilasciato in
Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che
esercitavano questa professione nell'ambito del regime
nazionale di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1°
gennaio 2000.".
 
Art. 27

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "di sei anni o un minimo di" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno".

Note all'art. 27:
- Il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
" Art. 33 (Formazione dei medici chirurghi). - 1.
L'ammissione alla formazione di medico chirurgo e'
subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, che dia accesso, per tali studi, alle
universita'.
2. La formazione di medico chirurgo garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle seguenti
conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici, compresi i principi relativi alla
misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti
stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni
e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e
malati, nonche' dei rapporti tra l'ambiente fisico e
sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie
cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della
natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti
della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonche'
della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma 1 comprende un
percorso formativo di durata minima di cinque anni di
studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta
anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno
5.500 ore di insegnamento teoriche e pratiche impartite in
una universita' o sotto il controllo di una universita'.
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del
1° gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo'
comportare una formazione pratica a livello universitario
di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il controllo delle
autorita' competenti.
5. Fermo restando il principio dell'invarianza della
spesa, la formazione continua, ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, assicura la formazione
professionale e l'aggiornamento permanente di coloro che
hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita
professionale.".
 
Art. 28

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "cinque";
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico specialista possono essere previste esenzioni parziali per alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica, elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che dette parti siano gia' state seguite in un altro corso di specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto 5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia gia' ottenuto la qualifica professionale in uno Stato membro. L'esenzione non puo' superare la meta' della durata minima del corso di formazione medica specialistica in questione. Il Ministero della salute, per il tramite del Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.".

Note all'art. 28:
- Il testo dell'articolo 34 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
"Art. 34 (Formazione medica specialistica e
denominazione medica specialistica). - 1. L'ammissione alla
formazione medica specializzata e' subordinata al
compimento e alla convalida di cinque anni di studi nel
quadro del ciclo di formazione di cui all'articolo 33
durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze
di medico chirurgo.
2. La formazione che permette di ottenere un diploma di
medico chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate
nell'allegato V, punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti
requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo
conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui
all'articolo 33 nel corso del quale siano state acquisite
adeguate conoscenze nel campo della medicina di base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un
centro universitario, un centro ospedaliero universitario o
anche un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato
da autorita' od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle
autorita' o enti competenti.
3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo
specialista e' subordinato al possesso di un diploma di
medico chirurgo di cui all'allegato V, punto 5.1.1.
3-bis. Ai fini del conseguimento di un titolo di medico
specialista possono essere previste esenzioni parziali per
alcune parti dei corsi di formazione medica specialistica,
elencati al punto 5.1.3 dell'allegato V, a condizione che
dette parti siano gia' state seguite in un altro corso di
specializzazione figurante nell'elenco di cui al punto
5.1.3 dell'allegato V per il quale il professionista abbia
gia' ottenuto la qualifica professionale in uno Stato
membro. L'esenzione non puo' superare la meta' della durata
minima del corso di formazione medica specialistica in
questione. Il Ministero della salute, per il tramite del
Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri, notifica alla Commissione e agli
altri Stati membri la legislazione nazionale applicabile in
materia per ognuna delle citate esenzioni parziali.
4. Le durate minime della formazione specialistica non
possono essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di
tale formazione, nell'allegato V, punto 5.1.3.
5. I titoli di formazione di medico specialista di cui
all'articolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od
organi competenti di cui all'allegato V, punto 5.1.2 che
corrispondono per la formazione specialistica in questione
alle denominazioni vigenti negli Stati membri cosi' come
riportato all'allegato V, 5.1.3.".
 
Art. 29

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti 5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983 e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare che il medico specialista interessato ha effettivamente e in maniera legale esercitato l'attivita' di medico specialista in Italia, nella stessa area specialistica in questione, per almeno sette anni consecutivi durante i dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.".

Note all'art. 29:
- Il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
"Art. 35 (Diritti acquisiti specifici dei medici
specialisti). - 1. I cittadini di cui all'articolo 2, comma
1, in possesso di un diploma di medico specialista di cui
all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 conseguito in un altro
Stato membro, la cui formazione medico specialistica,
svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era
disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative vigenti alla data del 20 giugno 1975, che
hanno iniziato la loro formazione di specialisti entro il
31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del
loro titolo di medico specialista, purche' detto titolo di
specializzazione sia accompagnato da un attestato
rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro
presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi
l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati
dell'attivita' specialistica in questione per almeno tre
anni consecutivi nei cinque precedenti il rilascio
dell'attestato.
2. E' riconosciuto il titolo di medico specialista
rilasciato in Spagna ai medici, cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, che hanno completato una
formazione specialistica prima del 1° gennaio 1995 anche se
tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui all'articolo 34, se ad esso si accompagna
un certificato rilasciato dalle competenti autorita'
spagnole attestante che gli interessati hanno superato la
prova di competenza professionale specifica organizzata nel
contesto delle misure eccezionali di regolarizzazione di
cui al decreto reale 1497/99, al fine di verificare se
detti interessati possiedono un livello di conoscenze e di
competenze comparabile a quello dei medici che possiedono
titoli di medico specialista menzionati per la Spagna,
all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.
3. Laddove siano state abrogate le disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative sul rilascio
dei titoli di formazione di medico specialista di cui
all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati adottati
a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti
acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati
membri in possesso di un titolo di medico specialista
conseguito in un Paese dell'Unione il diritto di
beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli di
formazione specialistica in loro possesso siano stati
rilasciati dallo Stato di provenienza prima della data a
partire dalla quale l'Italia ha cessato di rilasciare i
titoli di formazione per la specializzazione interessata.
Le date di abrogazione di queste disposizioni si trovano
all'allegato V. 5.1.3.
3-bis. Il Ministero della salute, previi opportuni
accertamenti, attesta il possesso delle qualifiche di
medico specialista acquisite in Italia ed elencate ai punti
5.1.2 e 5.1.3 dell'allegato V, a chi ha iniziato la
formazione specialistica in Italia dopo il 31 dicembre 1983
e prima del 1° gennaio 1991. L'attestato deve certificare
che il medico specialista interessato ha effettivamente e
in maniera legale esercitato l'attivita' di medico
specialista in Italia, nella stessa area specialistica in
questione, per almeno sette anni consecutivi durante i
dieci anni che precedono il conferimento dell'attestato.".
 
Art. 30

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale e' subordinata:
a) al completamento di una formazione scolastica generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso all'universita' o a istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o
b) al completamento di una formazione scolastica generale di almeno dieci anni sancita da un diploma, attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro, o da un certificato attestante il superamento di un esame di livello equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri.";
b) al comma 3, le parole: "tre anni di studi o" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno";
c) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'istruzione teorica e' la parte della formazione di infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono le conoscenze, le abilita' e le competenze professionali di cui ai commi 6 e 6-bis.";
d) al comma 5:
1) le parole: "in cure infermieristiche" sono sostituite dalle seguenti: "di infermiere";
2) dopo la parola: "conoscenze" sono inserite le seguenti: ", abilita'";
e) al comma 6:
1) alla lettera a) le parole: "un'adeguata" sono sostituite dalle seguenti: "un'estesa";
2) alla lettera b) la parola: "sufficiente" e' soppressa;
3) alla lettera c) le parole: "dovrebbe essere scelta" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere scelta" e le parole: "dovrebbe essere acquisita" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere acquisita";
f) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacita' del professionista in questione di applicare almeno le seguenti competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si sia svolta in universita', in istituti di insegnamento superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di formazione professionale infermieristica:
a) la competenza di individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze teoriche e cliniche attuali nonche' di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a), b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica professionale;
b) la competenza di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);
c) la competenza di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a) e b);
d) la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
e) la competenza di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
f) la competenza di garantire autonomamente la qualita' delle cure infermieristiche e di valutarle;
g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
h) la competenza di analizzare la qualita' dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell'assistenza generale.".

Note all'art. 30:
- Il testo dell'articolo 38 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
" Art. 38 (Formazione d'infermiere responsabile
dell'assistenza generale). - 1. L'ammissione alla
formazione di infermiere responsabile dell'assistenza
generale e' subordinata:
a) al completamento di una formazione scolastica
generale di dodici anni sancita da un diploma, attestato o
altro titolo rilasciato da autorita' od organi competenti
di uno Stato membro, o da un certificato attestante il
superamento di un esame di livello equivalente che dia
accesso all'universita' o a istituti di insegnamento
superiore di un livello riconosciuto come equivalente; o
b) al completamento di una formazione scolastica
generale di almeno dieci anni sancita da un diploma,
attestato o altro titolo rilasciato da autorita' od organi
competenti di uno Stato membro, o da un certificato
attestante il superamento di un esame di livello
equivalente che dia accesso alle scuole professionali o ai
programmi di formazione professionale per infermieri.
2. La formazione d'infermiere responsabile
dell'assistenza generale avviene a tempo pieno con un
programma che corrisponde almeno a quello di cui
all'allegato V, punto 5.2.1.
3. La formazione d'infermiere responsabile
dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi
complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche
in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 4.600
ore d'insegnamento teorico e clinico. L'insegnamento
teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno
la meta' della durata minima della formazione. Possono
essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno
acquisito parte di questa formazione nel quadro di altre
formazioni di livello almeno equivalente.
4. L'istruzione teorica e' la parte della formazione di
infermiere dalla quale gli aspiranti infermieri apprendono
le conoscenze, le abilita' e le competenze professionali di
cui ai commi 6 e 6-bis. La formazione e' impartita da
insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale
competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi
d'insegnamento scelti dall'ente di formazione.
5. L'insegnamento clinico e' la parte di formazione di
infermiere con cui il candidato infermiere apprende,
nell'ambito di un gruppo e a diretto contatto con individui
o collettivita' sani o malati, a pianificare, dispensare e
valutare le necessarie cure infermieristiche globali in
base a conoscenze, abilita' e competenze acquisite. Egli
apprende non solo a lavorare come membro di un gruppo, ma
anche a essere un capogruppo che organizza cure
infermieristiche globali, e anche l'educazione alla salute
per singoli individui e piccoli gruppi in seno
all'istituzione sanitaria o alla collettivita'.
L'istituzione incaricata della formazione d'infermiere e'
responsabile del coordinamento tra l'insegnamento teorico e
quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita'
d'insegnamento ha luogo in ospedali e altre istituzioni
sanitarie e nella collettivita', sotto la responsabilita'
di infermieri insegnanti e con la cooperazione e
l'assistenza di altri infermieri qualificati. All'attivita'
dell'insegnamento potra' partecipare anche altro personale
qualificato. I candidati infermieri partecipano alle
attivita' dei servizi in questione nella misura in cui
queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo
loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le
cure infermieristiche implicano.
6. La formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale garantisce l'acquisizione da parte
dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) un'estesa conoscenza delle scienze che sono alla
base dell'assistenza infermieristica di carattere generale,
compresa una sufficiente conoscenza dell'organismo, delle
funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone in
buona salute e malate, nonche' delle relazioni esistenti
tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale
dell'essere umano;
b) una conoscenza della natura e dell'etica della
professione e dei principi generali riguardanti la salute e
l'assistenza infermieristica;
c) un'adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che
deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere
acquisita sotto il controllo di personale infermieristico
qualificato e in luoghi in cui il numero del personale
qualificato e l'attrezzatura siano adeguati all'assistenza
infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione del
personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con
tale personale;
e) un'esperienza di collaborazione con altre persone
che svolgono un'attivita' nel settore sanitario.
6-bis. Il titolo di infermiere responsabile
dell'assistenza generale sancisce la capacita' del
professionista in questione di applicare almeno le seguenti
competenze, a prescindere dal fatto che la formazione si
sia svolta in universita', in istituti di insegnamento
superiore di un livello riconosciuto come equivalente o in
scuole professionali ovvero nell'ambito di programmi di
formazione professionale infermieristica:
a) la competenza di individuare autonomamente le cure
infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze
teoriche e cliniche attuali nonche' di pianificare,
organizzare e prestare le cure infermieristiche nel
trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e
delle abilita' acquisite ai sensi del comma 6, lettere a),
b) e c), in un'ottica di miglioramento della pratica
professionale;
b) la competenza di lavorare efficacemente con altri
operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne
la partecipazione alla formazione pratica del personale
sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilita'
acquisite ai sensi del comma 6, lettere d) ed e);
c) la competenza di orientare individui, famiglie e
gruppi verso stili di vita sani e l'autoterapia, sulla base
delle conoscenze e delle abilita' acquisite ai sensi del
comma 6, lettere a) e b);
d) la competenza di avviare autonomamente misure
immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in
situazioni di crisi e catastrofi;
e) la competenza di fornire autonomamente consigli,
indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e
alle loro figure di appoggio;
f) la competenza di garantire autonomamente la qualita'
delle cure infermieristiche e di valutarle;
g) la competenza di comunicare in modo esaustivo e
professionale e di cooperare con gli esponenti di altre
professioni del settore sanitario;
h) la competenza di analizzare la qualita'
dell'assistenza in un'ottica di miglioramento della propria
pratica professionale come infermiere responsabile
dell'assistenza generale.".
 
Art. 31

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che gli infermieri interessati siano in possesso di un livello di conoscenza e di competenza paragonabile a quello degli infermieri in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia, al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli di infermiere:
a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano completato anteriormente al 1º maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 31;
b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione di cui:
1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanita' del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).
1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di infermiere responsabile dell'assistenza generale, si applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in Romania una formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, a condizione che tale prova sia corredata di un certificato da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione hanno effettivamente esercitato in maniera legale l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza generale in Romania, con piena responsabilita' anche per la pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti la data di emissione dei seguenti certificati:
a) "Certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist" conseguito mediante istruzione post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° gennaio 2007;
b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003;
c) "Diploma de licenţa de asistent medical generalist" conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° ottobre 2003.".

Note all'art. 31:
- Il testo dell'articolo 40 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 40 (Diritti acquisiti specifici agli infermieri
responsabili dell'assistenza generale). - 1. Se agli
infermieri responsabili dell'assistenza generale si
applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le
attivita' da essi svolte devono comprendere la piena
responsabilita' della programmazione, organizzazione e
somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.
1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,
allo scopo di verificare che gli infermieri interessati
siano in possesso di un livello di conoscenza e di
competenza paragonabile a quello degli infermieri in
possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia,
al punto 5.2.2 dell'allegato V, sono riconosciuti i titoli
di infermiere:
a) rilasciati in Polonia agli infermieri che abbiano
completato anteriormente al 1o maggio 2004 la
corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti
minimi di formazione di cui all'articolo 31;
b) attestati dal diploma di «licenza di infermiere»
ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui:
1) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004, che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e
ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del
2007, n. 176, pag. 1237), e il regolamento del Ministro
della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di
scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno
conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso
un liceo medico o una scuola professionale medica (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110,
pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
2) all'articolo 52, paragrafo 3, della legge del 15
luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e
ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro
della sanita' del 14 giugno 2012 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi di istruzione universitaria
impartiti agli infermieri e alle ostetriche che sono
titolari di un certificato di scuola secondaria (esame
finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di
infermiere e di ostetrica presso una scuola medica
secondaria o un istituto di studi superiori (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).
1-ter. Per quanto riguarda la qualifica rumena di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, si
applicano solo le seguenti disposizioni: ai cittadini di
cui all'articolo 2, comma 1, che hanno completato in
Romania una formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale che non soddisfa i requisiti
minimi di cui all'articolo 31, gli Stati membri riconoscono
come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, a
condizione che tale prova sia corredata di un certificato
da cui risulti che i cittadini di Stati membri in questione
hanno effettivamente esercitato in maniera legale
l'attivita' di infermiere responsabile dell'assistenza
generale in Romania, con piena responsabilita' anche per la
pianificazione, l'organizzazione e la prestazione delle
cure infermieristiche ai pazienti, per un periodo di almeno
tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti
la data di emissione dei seguenti certificati:
a) "Certificat de competențe profesionale de asistent
medical generalist" conseguito mediante istruzione
post-secondaria presso una "scoala postliceala", da cui si
evinca che la formazione e' iniziata prima del 1° gennaio
2007;
b) "Diploma de absolvire de asistent medical
generalist" conseguito a seguito di corso di laurea breve,
da cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1o
ottobre 2003;
c) "Diploma de licența de asistent medical generalist"
conseguito a seguito di corso di laurea specialistica, da
cui si evinca che la formazione e' iniziata prima del 1o
ottobre 2003.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).".
 
Art. 32

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo le parole: "a tempo pieno" sono inserite le seguenti: "che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in almeno 5.000 ore di insegnamento".

Note all'art. 32:
- Il testo dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 41 (Formazione dell'odontoiatra). - 1.
L'ammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata
al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
che dia accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione dell'odontoiatra comprende un percorso
di studi teorici e pratici della durata minima di cinque
anni svolti a tempo pieno che possono essere espressi in
aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti e consiste in
almeno 5.000 ore di insegnamento. Il programma di studi,
che permette il conseguimento del diploma di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a
quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono
effettuati presso un'universita' o sotto il controllo di
un'universita'.
3. La formazione dell'odontoiatra garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle
sottoelencate conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici e, in particolare, dei principi relativi
alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di
fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della
fisiologia e del comportamento di persone sane e malate,
nonche' del modo in cui l'ambiente naturale e sociale
influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in
cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione
di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e
malati, nonche' dei loro rapporti con lo stato generale di
salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi
clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie,
lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e
dei relativi tessuti, nonche' dell'odontoiatria sotto
l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto
opportuno controllo.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le
competenze necessarie per esercitare tutte le attivita'
inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle
anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle
mascelle e dei relativi tessuti.
5. Le attivita' professionali dell'odontoiatra sono
stabilite dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n.
409.".
 
Art. 33

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra, ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.
6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciuti i titoli di formazione inmedicina rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1997, purche' accompagnati da un attestato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole. Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre condizioni che seguono:
a) il professionista interessato ha concluso proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle competenti autorita' spagnole come equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41;
b) il professionista in questione ha esercitato effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in Spagna le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio dell'attestato;
c) il professionista in questione e' autorizzato a esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a titolo principale le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto 5.3.2.".

Note all'art. 33:
- Il testo dell'articolo 43 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 43 (Diritti acquisiti specifici degli
odontoiatri). - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita'
professionale di odontoiatra di cui all'allegato V, punto
5.3.2, ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in
possesso di un titolo di medico rilasciato in Spagna,
Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno
iniziato la formazione in medicina entro la data indicata
per ciascuno dei suddetti Stati nell'allegato V, punto
5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione di medico
purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla
autorita' competente dello Stato di provenienza.
2. Detto attestato deve certificare il contestuale
rispetto delle sottoelencate condizioni:
a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente,
lecitamente e a titolo principale nello Stato di
provenienza l'attivita' professionale di odontoiatra, per
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti
il rilascio dell'attestato;
b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la
suddetta attivita' alle stesse condizioni dei titolari del
titolo di formazione indicato per lo Stato di provenienza
nell'allegato V, punto 5.3.2.
3. E' dispensato dal requisito della pratica
professionale di tre anni, di cui al comma 2, lettera a),
chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che le
autorita' competenti dello Stato di provenienza
dell'interessato certificano equivalenti alla formazione di
cui all'articolo 41.
4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la
Slovacchia, i titoli di formazione conseguiti nell'ex
Cecoslovacchia sono riconosciuti al pari dei titoli di
formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni
stabilite nei commi precedenti.
5. Il Ministero della salute, previi opportuni
accertamenti ed in collaborazione con gli Ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, attesta il possesso dei
titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi
ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il
28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. L'attestato
deve certificare il rispetto delle tre seguenti condizioni:
a) che tali persone hanno superato la specifica prova
attitudinale organizzata dalle competenti autorita'
italiane per verificare il possesso delle conoscenze e
competenze di livello paragonabile a quelle dei possessori
del titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato
V, punto 5.3.2;
b) che tali persone hanno esercitato effettivamente,
lecitamente e a titolo principale in Italia l'attivita'
professionale di odontoiatra, per almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque precedenti il rilascio
dell'attestato;
c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o
esercitano effettivamente, lecitamente e a titolo
principale le attivita' professionale di odontoiatra alle
stesse condizioni dei possessori del titolo di formazione
indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2.
6. E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al
quinto comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di
almeno tre anni, che il Ministero della salute, previi gli
opportuni accertamenti presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca ed in collaborazione con gli Ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri certificano
equivalenti alla formazione di cui all'articolo 41. Sono
equiparati ai predetti soggetti coloro che hanno iniziato
la formazione universitaria in Italia di medico dopo il 31
dicembre 1984, purche' i tre anni di studio sopra citati
abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
6-bis. I titoli ufficiali di formazione di odontoiatra,
ottenuti in uno Stato membro, sono riconosciuti, a norma
dell'articolo 31 del presente decreto, ai cittadini di cui
all'articolo 2, comma 1, se hanno iniziato la propria
formazione anteriormente al 18 gennaio 2016.
6-ter. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,
sono riconosciuti i titoli di formazione in medicina
rilasciati in Spagna ai professionisti che hanno iniziato
la formazione universitaria in medicina tra il 1° gennaio
1986 e il 31 dicembre 1997, purche' accompagnati da un
attestato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole.
Detto attestato deve confermare il rispetto delle tre
condizioni che seguono:
a) il professionista interessato ha concluso
proficuamente almeno tre anni di studio, certificato dalle
competenti autorita' spagnole come equivalenti alla
formazione di cui all'articolo 41;
b) il professionista in questione ha esercitato
effettivamente, in maniera legale e a titolo principale in
Spagna le attivita' di cui all'articolo 41, comma 4, per
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti
il rilascio dell'attestato;
c) il professionista in questione e' autorizzato a
esercitare o esercita effettivamente, in maniera legale e a
titolo principale le attivita' di cui all'articolo 41,
comma 4, alle stesse condizioni dei titolari del titolo di
formazione indicato per la Spagna all'allegato V, punto
5.3.2.".
 
Art. 34

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "a tempo pieno," sono inserite le seguenti: "che possono essere in aggiunta anche espressi in crediti ECTS equivalenti,";
b) al comma 4:
1) all'alinea, la parola: "competenze" e' sostituita dalla seguente: "abilita'";
2) alla lettera a) dopo le parole: "medico veterinario" sono aggiunte le seguenti: "e della pertinente legislazione dell'Unione";
3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni, del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli animali, nonche' delle abilita' e competenze richieste per il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in generale;";
4) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) abilita' e competenze cliniche, epidemiologiche e analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali, compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza dolore, sia individualmente che collettivamente, nonche' una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili all'uomo;";
5) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) conoscenze, abilita' e competenze necessarie all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la sicurezza della catena alimentare e la protezione dell'ambiente;";
6) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) adeguate conoscenze, abilita' e competenze della medicina preventiva, tra cui competenze in materia di indagini e certificazione;";
7) alla lettera f):
a) le parole: "i prodotti alimentari animali o di origine animale" sono sostituite dalle seguenti: "i mangimi animali o i prodotti alimentari di origine animale";
b) dopo le parole: "consumo umano" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", incluse le abilita' e competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle buone prassi in materia;";
8) le lettere g) ed h) sono abrogate.

Note all'art. 34:
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
" Art. 44 (Formazione del medico veterinario). - 1.
L'ammissione alla formazione del medico veterinario e'
subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore che dia accesso, per tali studi, alle
Universita'.
2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si
consegue a seguito di un corso di studi universitari
teorici e pratici, della durata minima di cinque anni,
svolti a tempo pieno, che possono essere in aggiunta anche
espressi in crediti ECTS equivalenti, effettuati presso
un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.
3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del
titolo di medico veterinario verte almeno sul programma
indicato nell'allegato V, punto 5.4.1.
4. La formazione di medico veterinario garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle
sottoelencate conoscenze e abilita':
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fondano le attivita' di medico veterinario e della
pertinente legislazione dell'Unione;
b) adeguate conoscenze dell'anatomia, delle funzioni,
del comportamento e delle esigenze fisiologiche degli
animali, nonche' delle abilita' e competenze richieste per
il loro allevamento, la loro alimentazione, il loro
benessere, la loro riproduzione e la loro igiene in
generale;
c) abilita' e competenze cliniche, epidemiologiche e
analitiche necessarie ai fini della prevenzione, della
diagnosi e delle terapie delle malattie degli animali,
compresa anestesia, chirurgia asettica e morte senza
dolore, sia individualmente che collettivamente, nonche'
una conoscenza specifica delle malattie trasmissibili
all'uomo;
d) conoscenze, abilita' e competenze necessarie
all'utilizzo responsabile e ragionato dei prodotti
medicinali veterinari, al fine di trattare e assicurare la
sicurezza della catena alimentare e la protezione
dell'ambiente;
e) adeguate conoscenze, abilita' e competenze della
medicina preventiva, tra cui competenze in materia di
indagini e certificazione;
f) adeguate conoscenze dell'igiene e della tecnologia
per ottenere, fabbricare e immettere in commercio i mangimi
animali o i prodotti alimentari di origine animale
destinati al consumo umano, incluse le abilita' e
competenze necessarie alla comprensione e spiegazione delle
buone prassi in materia;
g) (abrogata);
h) (abrogata).".
 
Art. 35

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "dodici" e dopo le parole: "formazione scolastica generale" sono inserite le seguenti: "o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia";
b) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: "un'adeguata conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "una conoscenza dettagliata" e dopo le parole " in special modo" sono inserite le seguenti: "delle scienze ostetriche,";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonche' conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;";
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica e' in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilita', per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;";
4) alla lettera e), le parole: "la necessaria comprensione" sono sostituite dalle seguenti: "una comprensione adeguata".

Note all'art. 35:
- Il testo dell'articolo 46 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
"Art. 46 (Formazione di ostetrica). - 1. La formazione
di ostetrica comprende almeno una delle formazioni che
seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di
ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici
(possibilita' I) vertente almeno sul programma di cui
all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una formazione specifica a
tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita' II),
vertente almeno sul programma di cui all'allegato V, punto
5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento
equivalente per la formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale. L'ente incaricato della
formazione delle ostetriche e' responsabile del
coordinamento tra teoria e pratica per tutto il programma
di studi.
2. L'accesso alla formazione di ostetrica e'
subordinato a una delle condizioni che seguono:
a) compimento almeno dei primi dodici anni di
formazione scolastica generale, o possesso di un
certificato che attesti il superamento di un esame, di
livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di
ostetricia per la possibilita' I, o
b) possesso di un titolo di formazione d'infermiere
responsabile dell'assistenza generale di cui all'allegato
V, 5.5.1, per la possibilita' II.
3. La formazione di ostetrica garantisce l'acquisizione
da parte dell'interessato delle conoscenze e competenze
seguenti:
a) una conoscenza dettagliata delle scienze che sono
alla base delle attivita' di ostetrica, ed in special modo
delle scienze ostetriche, dell'ostetricia e della
ginecologia;
b) un'adeguata conoscenza della deontologia e della
legislazione professionale;
c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale
(funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di
farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto
riguarda il neonato, nonche' conoscenza dei nessi esistenti
tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale
dell'essere umano e del proprio comportamento;
d) esperienza clinica adeguata acquisita presso
istituzioni approvate per cui l'ostetrica e' in grado, in
modo indipendente e sotto la propria responsabilita', per
quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di
gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue
conseguenze in istituzioni approvate e controllare
travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione
neonatale in attesa dell'intervento di un medico;
e) una comprensione adeguata della formazione del
personale sanitario e un'esperienza di collaborazione con
tale personale."
 
Art. 36

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;";
b) alla lettera b) la parola: "o" e' sostituita dalle seguenti: "che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno";
c) alla lettera c), la parola: "o" e' sostituita dalle seguenti: "che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno".

Note all'art. 36:
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 47 (Condizioni per il riconoscimento del titolo
di formazione di ostetrica). - 1. I titoli di formazione di
ostetrica di cui all'allegato V, punto 5.5.2, beneficiano
del riconoscimento automatico ai sensi dell'articolo 31 se
soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno
tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta,
in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 4.600
ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo
della durata minima in pratica clinica diretta;
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno
due anni che possono essere anche espressi, in aggiunta, in
crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.600 ore
subordinata al possesso di un titolo di formazione
d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui
all'allegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno
18 mesi che possono essere anche espressi, in aggiunta, in
crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 3.000 ore
subordinata al possesso di un titolo di formazione
d'infermiere responsabile dell'assistenza generale di cui
all'allegato V, 5.2.2 e seguita da una pratica
professionale di un anno per la quale sia rilasciato un
attestato ai sensi del comma 2.
2. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle
autorita' competenti dello Stato membro d'origine e
certifica che il titolare, dopo l'acquisizione del titolo
di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo
soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure
sanitarie a tal fine autorizzato, tutte le attivita' di
ostetrica per il periodo corrispondente.".
 
Art. 37

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "diagnosticata come" e le parole: "da un soggetto abilitato alla professione medica" sono soppresse.

Note all'art. 37:
- Il testo dell'articolo 48 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 48 (Esercizio delle attivita' professionali di
ostetrica). - 1. Le disposizioni della presente sezione si
applicano alle attivita' di ostetrica come definite dalla
legislazione vigente, fatto salvo il comma 2, ed esercitate
con i titoli professionali di cui all'allegato V, punto
5.5.2.
2. Le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle
seguenti attivita':
a) fornire una buona informazione e dare consigli per
quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la
gravidanza normale, effettuare gli esami necessari al
controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi
quanto piu' precoce di gravidanze a rischio;
d) predisporre programmi di preparazione dei futuri
genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione
completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e
di alimentazione;
e) assistere la partoriente durante il travaglio e
sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi
clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, quando si tratti di
presentazione del vertex, compresa, se necessario,
l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel
caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di
anomalie che richiedono l'intervento di un medico e
assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i
provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del
medico e, in particolare, l'estrazione manuale della
placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina
manuale;
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni
iniziativa che s'imponga in caso di necessita' e,
eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e
dare alla madre tutti i consigli utili affinche' possa
allevare il neonato nel modo migliore;
l) praticare le cure prescritte da un medico;
m) redigere i necessari rapporti scritti.".
 
Art. 38

Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18 gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un livello equivalente, per la possibilita' I, oppure ha completato la formazione come infermiere responsabile dell'assistenza generale confermato da un titolo di formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della possibilita' II.";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V, punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno completato anteriormente al 1° maggio 2004 la corrispondente formazione, che non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno speciale programma di aggiornamento di cui:
a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o
b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro della sanita' del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770).".

Note all'art. 38:
- Il testo dell'articolo 49 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 49 (Diritti acquisiti specifici alle ostetriche).
- 1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, i
cui titoli di formazione in ostetricia soddisfano tutti i
requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 46 ma,
ai sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili solo se
accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui
al suddetto articolo 47, comma 2, i titoli di formazione
rilasciati dagli Stati membri prima della data di
riferimento di cui all'allegato V, punto 5.5.2,
accompagnati da un attestato che certifichi l'effettivo e
lecito esercizio da parte di questi cittadini delle
attivita' in questione per almeno due anni consecutivi nei
cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
1 bis. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in
possesso dei titoli di formazione in ostetricia, sono
riconosciute automaticamente le qualifiche professionali se
il richiedente ha iniziato la formazione prima del 18
gennaio 2016 e i criteri di ammissione prevedevano
all'epoca dieci anni di formazione scolastica generale o un
livello equivalente, per la possibilita' I, oppure ha
completato la formazione come infermiere responsabile
dell'assistenza generale confermato da un titolo di
formazione di cui all'allegato V, punto 5.2.2, prima di
iniziare la formazione in ostetricia, nell'ambito della
possibilita' II.
2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai
cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia sanciscono una formazione acquisita sul
territorio della ex Repubblica democratica tedesca e che
soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui
all'articolo 46, ma, ai sensi dell'articolo 47, sono
riconoscibili solo se accompagnati dall'attestato di
pratica professionale di cui all'articolo 47, comma 2, se
sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre
1990.
3 abrogato.
4. Ai cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, allo
scopo di verificare che le ostetriche interessate sono in
possesso di un livello di conoscenze e di competenze
paragonabili a quello delle ostetriche in possesso delle
qualifiche di cui alla lista per la Polonia all'allegato V,
punto 5.5.2, sono riconosciuti i titoli di ostetrica che
sono stati rilasciati in Polonia a ostetriche che hanno
completato anteriormente al 1° maggio 2004 la
corrispondente formazione ,che non soddisfa i requisiti
minimi di formazione di cui all'articolo 40, sancita dal
titolo di «licenza di ostetrica» ottenuto sulla base di uno
speciale programma di aggiornamento di cui:
a) all'articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e
ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del
2007, n. 176, pag. 1237) e al regolamento del Ministro
della sanita' dell'11 maggio 2004 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di
scuola secondaria (esame finale - maturita') e che hanno
conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola
professionale medica per l'insegnamento di una professione
di infermiere e ostetrica (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del
2010, n. 65, pag. 420), o
b) all'articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15
luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e
ostetrica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia
del 2011, n. 174, pag. 1039) e al regolamento del Ministro
della sanita' del 14 giugno 2012 sulle condizioni
dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento
universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche,
che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturita') e che hanno conseguito un
diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola
medica secondaria o un istituto di studi superiori per
l'insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012,
pag. 770).
5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
formazione in ostetricia (asistent medical
obstetricã-ginecologie) sono stati rilasciati dalla Romania
anteriormente alla data di adesione all'Unione europea e la
cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui all'articolo 46, detti titoli sono
riconosciuti come prova sufficiente ai fini dell'esercizio
delle attivita' di ostetrica, se corredati da un attestato
il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte
degli interessati, nel territorio della Romania, delle
attivita' di ostetrica per un periodo di almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del
certificato.".
 
Art. 39

Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: "almeno cinque anni" sono inserite le seguenti: "che puo' essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS equivalenti,";
2) alla lettera b) prima delle parole: "sei mesi di tirocinio" sono inserite le seguenti: "durante o al termine della formazione teorica e pratica,".

Note all'art. 39:
- Il testo dell'articolo 50 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 50 (Formazione di farmacista). - 1. L'ammissione
alla formazione di farmacista e' subordinata al possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso,
per tali studi, alle universita'.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una
formazione della durata di almeno cinque anni, che puo'
essere anche espressa in aggiunta in crediti ECTS
equivalenti, di cui almeno: a) quattro anni d'insegnamento
teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un
istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o
sotto la sorveglianza di una universita'; b) durante o al
termine della formazione teorica e pratica, sei mesi di
tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un
ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di
quest'ultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul
programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.
3. La formazione di farmacista garantisce
l'acquisizione da parte dell'interessato delle
sottoelencate conoscenze e competenze:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle
sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica
e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico
dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli
effetti dei medicinali, nonche' dell'azione delle sostanze
tossiche e dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i
dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere
su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza delle norme e delle
condizioni che disciplinano l'esercizio delle attivita'
farmaceutiche.".
 
Art. 40

Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualita' nelle farmacie aperte al pubblico;";
b) alla lettera g), le parole: "nel settore dei medicinali" sono sostituite dalle seguenti: "sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto";
c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) segnalazione alle autorita' competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;
g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l'automedicazione;
g-quater) contributo a campagne istituzionali di sanita' pubblica.".

Note all'art. 40:
- Il testo dell'articolo 51 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 51 (Esercizio delle attivita' professionali di
farmacista). - 1. I titolari del titolo di formazione
universitaria di farmacista, corredato del diploma di
abilitazione all'esercizio della professione di cui
allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di
formazione di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad
accedere e ad esercitare almeno le sottoelencate attivita',
fermo restando le disposizioni che prevedono,
nell'ordinamento nazionale, ulteriori requisiti per
l'esercizio delle stesse:
a) preparazione della forma farmaceutica dei
medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di
controllo dei medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei
medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
e) approvvigionamento, preparazione, controllo,
immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali
sicuri e di qualita' nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e
distribuzione dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli sui medicinali
in quanto tali, compreso il loro uso corretto;
g-bis) segnalazione alle autorita' competenti degli
effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici;
g-ter) accompagnamento personalizzato dei pazienti che
praticano l'automedicazione;
g-quater) contributo a campagne istituzionali di
sanita' pubblica.".
 
Art. 41

Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La formazione di un architetto prevede alternativamente:
a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario;
b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile, sanciti dal superamento di un esame di livello universitario, accompagnati da un attestato che certifica il completamento di due anni di tirocinio professionale a norma del comma 4.";
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e deve garantire almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilita' e competenze:
a) capacita' di realizzare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane a essa attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualita' della concezione architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
f) capacita' di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella societa', in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;
l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.
1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere anche espresso in aggiunta in crediti ECTS equivalenti.
1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1, lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato dall'autorita' competente di cui all'articolo 5. Detto tirocinio puo' essere anche effettuato in un altro Stato membro a condizione che si attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il tirocinio professionale e' valutato dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.".

Note all'art. 41:
- Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 52 (Formazione di architetto). - 1. La formazione
di un architetto prevede alternativamente:
a) almeno cinque anni di studi a tempo pieno, in
un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile,
sanciti dal superamento di un esame di livello
universitario;
b) non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in
un'universita' o un istituto di insegnamento comparabile,
sanciti dal superamento di un esame di livello
universitario, accompagnati da un attestato che certifica
il completamento di due anni di tirocinio professionale a
norma del comma 4.
1-bis. L'architettura deve essere l'elemento principale
della formazione di cui al comma 1. Questo insegnamento
deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e
pratici della formazione in architettura e deve garantire
almeno l'acquisizione delle seguenti conoscenze, abilita' e
competenze:
a) capacita' di realizzare progetti architettonici che
soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie
dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze
umane a essa attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che
possono influire sulla qualita' della concezione
architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di
pianificazione;
e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere
architettoniche e tra opere architettoniche e il loro
ambiente, nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di
adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in
funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
f) capacita' di capire l'importanza della professione e
delle funzioni dell'architetto nella societa', in
particolare elaborando progetti che tengano conto dei
fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione
del progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale,
di costruzione e di ingegneria civile connessi con la
progettazione degli edifici;
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle
tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in modo da
renderli internamente confortevoli e proteggerli dai
fattori climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile;
l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici
che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti
imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di
costruzione;
m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni,
regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare
progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella
pianificazione generale.
1-ter. Il numero di anni di insegnamento accademico di
cui ai commi 1 e 1-bis puo' essere anche espresso in
aggiunta in crediti ECTS equivalenti.
1-quater. Il tirocinio professionale di cui al comma 1,
lettera b), deve aver luogo solo dopo il completamento dei
primi tre anni di insegnamento accademico. Almeno un anno
del tirocinio professionale deve fare riferimento alle
conoscenze, abilita' e competenze acquisite nel corso
dell'insegnamento di cui al comma 1-bis. A tal fine il
tirocinio professionale deve essere effettuato sotto la
supervisione di un professionista o di un organismo
professionale autorizzato dall'autorita' competente di cui
all'articolo 5. Detto tirocinio puo' essere anche
effettuato in un altro Stato membro a condizione che si
attenga alle linee guida sul tirocinio pubblicate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. Il tirocinio professionale e' valutato
dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.".
 
Art. 42

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3 le parole: "soddisfare l'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "soddisfacente ai sensi dell'articolo" e, al secondo periodo, le parole: "a quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'esame finale di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b).".

Note all'art. 42:
- Il testo dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 53 (Deroghe alle condizioni della formazione di
architetto). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. In deroga all'articolo 52, e' riconosciuta
soddisfacente ai sensi dell'articolo 31 anche la formazione
acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi
universitari a tempo parziale, nonche' la formazione
sancita dal superamento di un esame in architettura da
parte di chi lavori da sette anni o piu' nel settore
dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di
un ufficio di architetti. L'esame deve essere di livello
universitario ed equivalente all'esame finale di cui
all'articolo 52, comma 1, lettera b).".
 
Art. 43

Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "I titoli di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono riconosciuti i titoli di formazione" e le parole: "all'articolo 47" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 52";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.";
c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti, attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere ed esercitare l'attivita' professionale di architetto, con il titolo professionale di architetto, gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio dell'attivita' di architetto, alle seguenti date:
a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
c) 1° luglio 2013 per la Croazia;
d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.
2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo professionale di architetto entro tale data e, nel quadro di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.
2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti titoli di completamento della formazione vigente al 5 agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014, impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo professionale di «architetto» purche' la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale di 4 anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e' iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni del presente decreto.".

Note all'art. 43:
- Il testo dell'articolo 55 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 55 (Diritti acquisiti specifici degli
architetti). - 1. Sono riconosciuti i titoli di formazione
di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, rilasciati
dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata
entro l'anno accademico di riferimento di cui al suddetto
allegato, anche se non soddisfano i requisiti minimi di cui
all'articolo 52, attribuendo loro ai fini dell'accesso e
dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto,
lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di
formazione di architetto che esso rilascia.
1-bis. Il comma 1 si applica, inoltre, ai titoli di
formazione di architetto di cui all'allegato V, qualora la
formazione abbia avuto inizio prima del 18 gennaio 2016.
2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita'
competenti della Repubblica federale di Germania che
sanciscono la rispettiva equivalenza tra i titoli di
formazione rilasciati a partire dell'8 maggio 1945 dalle
autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e
quelli al suddetto allegato.
2-bis. Fatti salvi i commi 1 e 2, sono riconosciuti,
attribuendo loro gli stessi effetti dei titoli di
formazione rilasciati sul territorio italiano per accedere
ed esercitare l'attivita' professionale di architetto, con
il titolo professionale di architetto, gli attestati
rilasciati ai cittadini degli Stati membri da Stati membri
che dispongono di norme per l'accesso e l'esercizio
dell'attivita' di architetto, alle seguenti date:
a) 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia;
b) 1° gennaio 2004 per la Repubblica ceca, Estonia,
Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia,
Slovenia e Slovacchia;
c) 1° luglio 2013 per la Croazia;
d) 5 agosto 1987 per gli altri Stati membri.
2-ter. Gli attestati di cui al comma 1 certificano che
il loro titolare e' stato autorizzato a usare il titolo
professionale di architetto entro tale data e, nel quadro
di tali norme, ha effettivamente esercitato l'attivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.
2-quater. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle
attivita' professionali di architetto, sono riconosciuti
titoli di completamento della formazione vigente al 5
agosto 1985 e iniziata non oltre il 17 gennaio 2014,
impartita da «Fachhochschulen» nella Repubblica federale di
Germania per un periodo di tre anni, conforme ai requisiti
di cui all'articolo 52, comma 2, e idonea all'accesso alle
attivita' esercitate in detto Stato membro con il titolo
professionale di «architetto» purche' la formazione sia
completata da un periodo di esperienza professionale di 4
anni, nella Repubblica federale di Germania, attestato da
un certificato rilasciato dall'autorita' competente cui e'
iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle
disposizioni del presente decreto.".
 
Art. 44

Introduzione di un nuovo capo nel titolo III del decreto legislativo
9 novembre 2007, n. 206

1. Al titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 58 e' inserito il seguente Capo:
"Capo IV-bis
RICONOSCIMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DI PRINCIPI DI FORMAZIONE COMUNI
Art. 58-bis (Quadro comune di formazione) - 1. Si definisce quadro comune di formazione l'insieme delle conoscenze, abilita' e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione.
2. Il quadro comune di formazione, stabilito con atto delegato della Commissione europea, non si sostituisce ai programmi nazionali di formazione. Ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione le autorita' competenti di cui all'articolo 5 accordano alle qualifiche professionali acquisite sulla base di detto quadro comune gli stessi effetti riconosciuti ai titoli di formazione rilasciati sul territorio nazionale.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, notifica alla Commissione europea, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, le qualifiche nazionali e, se del caso, i titoli professionali nazionali conformi al quadro di formazione comune o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione che specifichi quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
4. E' possibile chiedere la deroga all'introduzione di un quadro comune di formazione e all'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali acquisito a titolo del quadro di formazione comune ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) non esistono istituzioni di insegnamento o formazione che offrono formazione per la professione in questione su tutto il territorio nazionale;
b) l'introduzione del quadro di formazione comune avrebbe effetti avversi sull'organizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale;
c) sussistono differenze sostanziali tra il quadro di formazione comune e la formazione richiesta nel territorio nazionale, con gravi rischi per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi o la protezione dell'ambiente.
5. Le qualifiche e i titoli professionali nazionali che fruiscono del riconoscimento automatico ai sensi del quadro di formazione comune sono elencate nel regolamento di esecuzione della Commissione europea sui quadri comuni di formazione adottato ai sensi dell'articolo 49-bis, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.
Art. 58-ter (Prove di formazione comuni) - 1. Per prova di formazione comune si intende una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. Il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nel territorio italiano alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite sul territorio nazionale.
2. I contenuti di una prova professionale comune e le condizioni per prendervi parte e superarla sono fissati con atto delegato della Commissione europea.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, notifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui al comma 2, la capacita' organizzativa per effettuare dette prove o la richiesta di deroga conforme alle disposizioni di cui al comma 4, corredata di una motivazione in relazione a quali condizioni previste da tale comma siano state soddisfatte. Se entro tre mesi la Commissione europea richiede ulteriori chiarimenti, ritenendo le motivazioni fornite insufficienti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, coordinando le Autorita' competenti di cui all'articolo 5, trasmette la replica entro tre mesi dalla richiesta.
4. E' possibile chiedere la deroga dall'obbligo di organizzare una prova di formazione comune di cui al comma 2 e dall'obbligo di rilasciare il riconoscimento automatico ai professionisti che hanno superato la prova di formazione comune, ove sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) la professione in questione non e' regolamentata nel suo territorio;
b) i contenuti della prova di formazione comune non attenuano in misura adeguata gravi rischi per la salute pubblica o la sicurezza dei destinatari dei servizi corrispondenti nel territorio nazionale;
c) i contenuti della prova di formazione comune renderebbero l'accesso alla professione significativamente meno attraente rispetto ai requisiti nazionali.
5. L'elenco degli Stati membri in cui devono essere organizzate le prove di formazione comuni di cui al comma 2, la frequenza nel corso dell'anno e altri dettagli necessari all'organizzazione di prove di formazione comuni sono contenuti nel regolamento di esecuzione della Commissione sulle prove di formazione comuni adottato ai sensi dell'articolo 49-ter, paragrafo 6, della direttiva 2013/55/UE.".

Note all'art. 44:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, si veda nella note alle premesse.
 
Art. 45

Introduzione degli articoli 59-bis e 59-ter nel decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti:
"Art. 59-bis (Accesso centralizzato online alle informazioni). - 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 garantiscono che le seguenti informazioni siano disponibili online attraverso il punto di contatto unico, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e che siano regolarmente aggiornate:
a) l'elenco di tutte le professioni regolamentate, che reca gli estremi delle autorita' competenti per ciascuna professione regolamentata e dei centri di assistenza di cui all'articolo 6;
b) l'elenco delle professioni per le quali e' disponibile una tessera professionale europea, con indicazione delle modalita' di funzionamento della tessera, compresi i diritti a carico dei professionisti e delle autorita' competenti per il rilascio;
c) l'elenco di tutte le professioni per le quali si applica l'articolo 11;
d) l'elenco delle formazioni regolamentate e delle formazioni a struttura particolare di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2);
e) i requisiti e le procedure indicati agli articoli 7, 11, 16 e 17 per le professioni regolamentate, compresi i diritti da corrispondere e i documenti da presentare alle autorita' competenti;
f) le modalita' di ricorso, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, avverso le decisioni delle autorita' competenti adottate ai sensi del presente decreto.
Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee notifica alla Commissione europea:
a) le eventuali modifiche apportate all'elenco nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e formazione, nonche' di formazione con una struttura particolare, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione europea;
b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle professioni, gia' inserite nella banca dati della Commissione europea, per le quali e' necessaria una verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'articolo 11, corredate da specifica motivazione.
2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea una relazione sui requisiti, stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare l'accesso a una professione o il suo esercizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, inclusi l'impiego di titoli professionali e le attivita' professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono stati eliminati o resi meno rigidi.
3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per ritenerli conformi ai seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita' o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
c) i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di la' di quanto e' necessario per raggiungere tale obiettivo.".
 
Art. 46
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 47
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Alfano, Ministro dell'interno

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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