Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 dicembre 2015
Semplificazioni procedurali relative alle modalita' di completamento di programmi agevolati ai sensi del decreto 24 aprile 2015, riguardante il sostegno di investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici all'interno delle attivita' produttive localizzate nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2015, recante i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitivita' complessiva di imprese localizzate nelle regioni ex Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1 dello stesso decreto 24 aprile 2015 che prevede che le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, in una delle seguenti forme alternative:
per i soli programmi di importo inferiore o uguale a euro 400.000,00, nella forma di contributo in conto impianti, per una percentuale massima delle spese ammissibili pari al 50 per cento;
finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento;
Visto, inoltre, l'art. 5, comma 4, lettera d), dello stesso decreto 24 aprile 2015, che, per i programmi che accedono alle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti, prevede la realizzazione del programma di investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2015;
Visto, altresi', l'art. 5, comma 4, lettera f), dello stesso decreto 24 aprile 2015, che, per i programmi che accedono alle agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato, prevede la realizzazione del programma di investimento e il pagamento dell'ultimo titolo di spesa ad esso correlato non oltre il 31 dicembre 2016;
Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 2771 del 30 aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013 relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme specifiche applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria;
Considerato che la suddetta decisione e' intervenuta successivamente al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 e che pertanto e' possibile, rispetto a quanto previsto dallo stesso provvedimento, introdurre ulteriori disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di assicurare la completa realizzazione del piu' ampio numero di iniziative e il pieno utilizzo delle risorse di origine comunitaria;
Tenuto conto delle difficolta' segnalate dalle imprese che hanno optato per l'agevolazione in forma di contributo in conto impianti in merito al completamento dell'investimento entro il predetto termine del 31 dicembre 2015;
Ritenuto opportuno integrare, sulla base della sopra citata decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, le disposizioni relative all'ultimazione dei programmi che accedono alle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti prevedendo la possibilita' di completare tali iniziative anche oltre il 31 dicembre 2015, a condizione che per le spese sostenute successivamente alla predetta data e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente sia richiesta dalle imprese beneficiarie, in luogo del predetto contributo in conto impianti, una agevolazione nella forma di finanziamento agevolato;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e termini per l'ultimazione degli investimenti
per le iniziative che accedono alle agevolazioni nella forma di
contributo in conto impianti
1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi che accedono alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, finalizzati alla riduzione e alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unita' produttiva localizzata nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e che non risultino essere stati ultimati entro il termine del 31 dicembre 2015 previsto all'art. 5, comma 4, lettera d), dello stesso decreto 24 aprile 2015, il termine di ultimazione puo' essere prorogato al 30 settembre 2016, previa rideterminazione delle agevolazioni concedibili secondo quanto stabilito all'art. 2.
2. Per termine di ultimazione si intende la data dell'ultimo pagamento effettuato sul programma o progetto agevolato, giustificato da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
3. Ai fini della proroga di cui al comma 1, le imprese beneficiarie presentano un'apposita richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente decreto e presentata con le modalita' e nei termini di cui al comma 5, in cui dichiarano l'ammontare delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015 e rinunciano espressamente, per le spese sostenute oltre tale termine, alla concessione del contributo in conto impianti previsto all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, optando per una agevolazione nella forma di finanziamento agevolato nella percentuale nominale massima stabilita all'art. 2, comma 2.
4. Alla richiesta di cui al comma 3 e' allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 al presente decreto, concernente i dati utili per il calcolo della capacita' di rimborso del finanziamento agevolato di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della richiesta di proroga, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi. Tale dichiarazione e' sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale ed e' controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
5. La richiesta di cui al comma 3, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria o da un suo procuratore speciale, e' trasmessa, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 4, entro il 31 marzo 2016 al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) poie-efficienza@pec.mise.gov.it.
6. Il Ministero dello sviluppo economico puo' approvare la richiesta di cui al comma 3 solo previo svolgimento delle verifiche relative alla capacita' di rimborso del finanziamento agevolato previste dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015. Per ciascuna richiesta approvata, con una specifica nota del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono indicate le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di erogazione sulla base della rideterminazione delle agevolazioni concedibili di cui all'art. 2, fermo restando che la rendicontazione finale di spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine di ultimazione dell'investimento.
 
Allegato n. 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato n. 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Rideterminazione delle agevolazioni concedibili

1. Per i programmi che beneficiano della proroga di cui all'art. 1, comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015, l'ammontare complessivo delle agevolazioni nella forma del contributo in conto impianti e' rideterminato, sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e ritenute ammissibili a seguito dello svolgimento delle previste attivita' di verifica.
2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni comprende anche una quota di finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al 50 per cento delle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2015 e, comunque, non oltre il termine di cui all'art. 1, comma 1.
3. Il finanziamento agevolato di cui al comma 2, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' stabilite all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 216
 
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