Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
DECRETO 14 dicembre 2015 |
Ripartizione relativa all'annualita' 2014 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare: l'art. 1, comma 1; l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano; Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293, che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure, della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 aprile 2015, con il quale all'ing. Fabrizio Curcio e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015; Ritenuto necessario ripartire tra le regioni i fondi disponibili per l'annualita' 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico; Tenuto conto che le modalita' di ripartizione dei finanziamenti per l'annualita' 2014 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293;
Decreta:
Art. 1
1. La ripartizione delle risorse, di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le regioni per l'annualita' 2014, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293, e' indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettere b) e c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51 e' acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4, dell'art. 3, dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Tabella 1
RIPARTIZIONE DEL FONDO TRA LE REGIONI PER L'ANNUALITA' 2014
===================================================================== | | | | Finanziamento | | | Numero comuni | Finanziamento |(€) lettere b) +| | Regione | (*) |(€) lettera a) | c) | +=================+================+===============+================+ | Abruzzo | 276 | 1.153.233,00 | 12.253.100,60 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Basilicata | 117 | 710.681,63 | 7.550.992,33 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Calabria | 402 | 2.274.773,62 | 24.169.469,75 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Campania | 426 | 2.207.914,25 | 23.459.088,93 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Emilia-Romagna | 283 | 985.281,61 | 10.468.617,08 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Friuli-Venezia | | | | | Giulia | 202 | 562.732,41 | 5.979.031,90 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Lazio | 299 | 984.207,63 | 10.457.206,07 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Liguria | 111 | 170.285,30 | 1.809.281,31 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Lombardia | 202 | 183.329,60 | 1.947.877,03 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Marche | 239 | 739.066,71 | 7.852.583,75 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Molise | 134 | 814.487,46 | 8.653.929,27 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Piemonte | 141 | 127.667,84 | 1.356.470,84 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Puglia | 84 | 709.435,51 | 7.537.752,32 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Sicilia | 28 | 2.233.201,27 | 23.727.763,52 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Toscana | 247 | 658.532,03 | 6.996.902,77 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Umbria | 92 | 757.504,17 | 8.048.481,86 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | Veneto | 335 | 647.861,69 | 6.883.530,43 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+ | | Totale | 15.920.195,73 | 169.152.079,76 | +-----------------+----------------+---------------+----------------+
(*) I comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 26 ottobre 2015, n. 293. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le regioni individuano la somma da destinare ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti previsti dal comma 5 dell'art. 2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |
| Art. 3
1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono: a) la trasmissione da parte delle regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3907/2010, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1, dell'art. 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 18 dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293; b) la trasmissione alle regioni, da parte dei comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici pubblici strategici ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico; c) la trasmissione alle regioni, da parte dei comuni interessati, delle proposte di priorita' di edifici privati ricadenti nel proprio territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, e la descrizione delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4, dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile; d) la trasmissione dalle regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attivita' secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto; e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008. 2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza del 26 ottobre 2015, n. 293, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE), sono predisposti dalla commissiome tecnica di cui al comma 7, dell'art. 5, della citata ordinanza del 13 novembre 2010, n. 3907. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2015
Il Capo del Dipartimento: Curcio
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2016, n. 117 |
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