Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 gennaio 2016, n. 17 |
Regolamento recante disposizioni sulle modalita' di funzionamento della Conferenza dei capi dipartimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 6, del predetto regolamento che istituisce la Conferenza dei Capi dipartimento e stabilisce che con decreto ministeriale ne siano disciplinate le modalita' di funzionamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 9 ottobre 2015, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Conferenza»: la Conferenza dei capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84; b) «Ministro»: il Ministro della giustizia; c) «Ministero»: il Ministero della giustizia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. Regolamenti. 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche): «Art. 3. Capo del dipartimento. Commi da 1. a 5. (Omissis). 6. Al fine del coordinamento delle attivita' dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale e' istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche presiederla ed e' composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalita' di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonche' i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilita' nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.». |
| Art. 2 Convocazione e deliberazioni
1. Il Capo di Gabinetto del Ministro convoca la Conferenza, d'ordine del Ministro, con idonee modalita', specificando l'ordine del giorno e gli atti relativi, da comunicare prima della data stabilita per la riunione. Nella convocazione della Conferenza sono, altresi', indicati gli ulteriori soggetti che possono essere chiamati a partecipare tra quelli indicati dall'articolo 3, comma 6, quarto periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2015, n. 84. 2. La Conferenza, salvo quando vi partecipa il Ministro, e' presieduta dal Capo di Gabinetto.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'articolo 3, comma 6, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 3 Compiti di segreteria e rapporti con l'Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto assicura alla Conferenza il necessario supporto nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, anche ai fini delle attivita' di monitoraggio delle spese generali del Ministero. 2. Il Capo di Gabinetto del Ministro individua, nell'ambito del proprio Ufficio, il funzionario cui vengono attribuiti i compiti di segretario della Conferenza. 3. Il segretario adotta ogni adempimento necessario per la convocazione della Conferenza, partecipa alle riunioni, segnala al Capo di Gabinetto le eventuali richieste di convocazione, provvede alla sottoscrizione dei verbali delle riunioni, cura la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle delibere adottate dalla Conferenza, cura la conservazione degli atti relativi alla Conferenza.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia): «Art. 6. Gabinetto del Ministro. 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e dell'Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' dei dipartimenti del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene, altresi', nell'ambito e per le finalita' connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati. 2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) il coordinamento tra i diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo; e) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 3. Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l'Ufficio di Gabinetto delle attivita' in corso di maggiore rilevanza.». |
| Art. 4 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 gennaio 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 307 |
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