Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 25 gennaio 2016
Adozione del documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 - 2016, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR);
Vista l'Intesa concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2014 - 2018, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 13 novembre 2014 (Rep. Atti n. 156/CSR) e;
Considerato che nel paragrafo 1.3 "Azioni centrali del PNP 2014-2018" della predetta Intesa, al fine di migliorare la capacita' del sistema sanitario di promuovere interventi di prevenzione e di rafforzare/facilitare l'attuazione dei macro-obiettivi della pianificazione nazionale, sono individuate le "azioni centrali" pertinenti, quindi, al livello di governo centrale;
Visto l'Accordo concernente il Piano nazionale della prevenzione 2014 - 2018 - Documento di valutazione, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 marzo 2015 (Rep. n. 56/CSR), nel quale si prevede tra l'altro che presso il Ministero della salute opera il Tavolo per la valutazione del Piano nazionale della prevenzione;
Ritenuto necessario fornire indirizzi per l'attuazione di dette azioni centrali, di seguito definite "Linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018";
Tenuto conto delle osservazioni formulate nel contesto di una complessiva valutazione positiva, dal Coordinamento interregionale della prevenzione nella riunione del 22 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

1. E' adottato il "Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di supporto centrali al Piano nazionale della prevenzione 2014-2018" (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le Direzioni generali del Ministero della salute, indicate nel documento di cui al comma 1, provvedono a dare sviluppo e attuazione alle linee di supporto centrali nello stesso riportate, ove necessario in coordinamento tra loro, nonche' a definirne l'operativita', il relativo cronoprogramma e piano di monitoraggio.

Avvertenza: Si omette la pubblicazione dell'allegato 1
"Documento di indirizzo per l'attuazione delle linee di
supporto centrali al piano nazionale della prevenzione
2014- 2018" in quanto lo stesso e' consultabile sul sito
del Ministero della salute all'indirizzo: www.salute.gov.it
 
Art. 2

1. Presso il Ministero della salute opera il Tavolo di lavoro per la valutazione del Piano nazionale della prevenzione con i seguenti obiettivi:
a) documentare e valutare i progressi di salute raggiunti con il Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2018, i Piani regionali di prevenzione e le linee di supporto al piano, stabilite con il presente decreto;
b) documentare e valutare azioni e processi intrapresi per il raggiungimento degli obiettivi di salute.
2. Il Tavolo di lavoro di cui al comma 1 e' composto da rappresentanti delle Direzioni generali di cui all'articolo 1, comma 2, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nonche' degli enti centrali che esprimono le competenze necessarie per l'attuazione degli le finalita' indicate alle lettere a) e b) del comma 1 e con riferimento ai macro obiettivi del Piano nazionale della prevenzione.
3. La costituzione del predetto organo, nonche' la definizione dei compiti e dell'operativita', sono perfezionati con decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria.
4. Per il funzionamento del Tavolo di lavoro di cui al comma 1 non sono previsti oneri a carico del Ministero della salute. Le spese di missione dei componenti, dei rappresentanti e degli eventuali esperti, provenienti da fuori Roma sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni di appartenenza.
 
Art. 3

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Direzioni generali interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
 
Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio per i previsti controlli di legge.
Roma, 25 gennaio 2016

Il Ministro: Lorenzin
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone