Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 dicembre 2015, n. 226
Regolamento recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 11-quaterdecies, comma 12-quinquies, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44;
Sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori ed utenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2015;
Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato ad eccezione della richiesta di precisare, all'ultimo capoverso del comma 1 dell'articolo 2, che i prospetti evidenzino anche gli effetti dell'eventuale estinzione anticipata nei confronti degli eredi, non attuabile in quanto i casi di estinzione anticipata si riferiscono ad ipotesi in cui il soggetto finanziato e' ancora in vita e non c'e', pertanto, un'apertura di successione, nonche' della richiesta di modificare il comma 1, lettera g), dell'articolo 3, inserendo, nel novero dei familiari del soggetto finanziato, anche i nipoti ed i discendenti in linea retta, non opportuna in un'ottica di bilanciamento tra gli interessi del soggetto finanziato e quelli del finanziatore, volta a consentire la massima diffusione dello strumento creditizio da regolare, per cui si e' circoscritta la platea dei soggetti che possono risiedere nell'immobile posto a garanzia del finanziamento alla famiglia nucleare del soggetto finanziato e non a quella parentale;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota n. 10905 del 14 dicembre 2015;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge": il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44;
b) "finanziamento": il prestito vitalizio ipotecario di cui al comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies della legge;
c) "immobile": l'immobile residenziale e le relative pertinenze oggetto di iscrizione ipotecaria a garanzia del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi del comma 12-quater dell'articolo 11-quaterdecies della legge;
d) "soggetto finanziato": la persona fisica o le persone fisiche sottoscrittrici del contratto di prestito vitalizio ipotecario;
e) "soggetto richiedente": la persona fisica o le persone fisiche che chiedono di sottoscrivere il contratto di prestito vitalizio ipotecario;
f) "finanziatore": il soggetto, di cui al comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies della legge, erogante il prestito vitalizio ipotecario;
g) "cap": l'eventuale soglia massima del tasso variabile che non puo' essere superata.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4 -bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S. O. n. 92.
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230, ed e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
2 dicembre 2005, n. 281, S. O. n. 195.
- La legge 2 aprile 2015, n. 44 (Modifica all'articolo
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito
vitalizio ipotecario), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 2015, n. 92.
- Il testo vigente dei commi da 12 a 12-sexies
dell'articolo 11- quaterdecies del citato decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, e' il seguente:
«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la
concessione da parte di banche nonche' di intermediari
finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo
termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di
spese, riservati a persone fisiche con eta' superiore a
sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in
un'unica soluzione puo' essere richiesto al momento della
morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano
trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta' o altri
diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia
o si compiano atti che ne riducano significativamente il
valore, inclusa la costituzione di diritti reali di
garanzia in favore di terzi che vadano a gravare
sull'immobile.
12-bis. E' fatta salva la volonta' del finanziato di
concordare, al momento della stipulazione del contratto,
modalita' di rimborso graduale della quota di interessi e
delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al
comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione
annuale degli interessi. In caso di inadempimento si
applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
12-ter. Ai fini dell'applicazione della disciplina
prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, non rileva la data di rimborso
del prestito vitalizio ipotecario.
12-quater. I finanziamenti di cui al comma 12 del
presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado
su immobili residenziali e agli stessi si applica
l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca
di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma
12 non puo' essere iscritta contemporaneamente su piu'
immobili di proprieta' del finanziato. Qualora il
finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici
mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma
12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a
quello di mercato, determinato da un perito indipendente
incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate
dalla vendita per estinguere il credito vantato in
dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori
dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita,
tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni
dodici mesi successivi fino al perfezionamento della
vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede puo'
provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il
finanziatore, purche' la compravendita si perfezioni entro
dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali
somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a
estinzione del predetto credito, sono riconosciute al
soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del
debito residuo non puo' superare il ricavato della vendita
dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei
confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto
le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo
comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte
successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
12-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria
italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio
decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le
regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono
individuati i casi e le formalita' che comportino una
riduzione significativa del valore di mercato
dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di
rimborso integrale del finanziamento, e con il quale
garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del
finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e
di ogni altra spesa dovuta.
12-sexies. I finanziamenti stipulati prima della data
di entrata in vigore della presente disposizione continuano
a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge 2 aprile 2015, n. 44, si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12
e comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Regole per l'offerta al pubblico dei prestiti vitalizi ipotecari,
trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei
termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta

1. Nel contratto di finanziamento sono presenti, secondo la scelta effettuata dal soggetto finanziato ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12-bis, della legge, anche in allegato al contratto stesso due prospetti esemplificativi, chiamati "Simulazione del piano di ammortamento", che illustrano il possibile andamento del debito nel tempo, evidenziando anno per anno separatamente il capitale e gli interessi, uno applicando il tasso contrattuale al momento della stipula del prestito vitalizio ipotecario, e l'altro simulando al terzo anno dalla stipula del contratto di prestito ipotecario vitalizio uno scenario di rialzo dei tassi di interesse non inferiore a 300 punti base rispetto al tasso vigente al momento della stipula del contratto o, se ha un valore inferiore a questa ipotesi, all'eventuale cap previsto dal contratto. I prospetti devono avere una durata minima pari alla differenza tra l'eta' del soggetto finanziato piu' giovane e 85 anni e comunque non inferiore a 15 anni, ed includere tutti gli oneri dovuti al finanziatore al momento della stipula.
2. Il prospetto puo' essere unico quando il finanziamento e' stipulato ad un tasso fisso e si fa riferimento al tasso fisso previsto contrattualmente.
3. E' fatto assoluto divieto al finanziatore di esigere il pagamento delle spese sostenute per le attivita' svolte dal finanziatore nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente decide di non sottoscrivere il finanziamento.
4. La documentazione precontrattuale che il finanziatore consegna al soggetto richiedente e' la medesima prevista per i mutui ipotecari dalle "Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili. E' fatto, altresi', obbligo al finanziatore di consegnare gratuitamente al soggetto richiedente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale stipula del contratto, un prospetto informativo contenente in modo chiaro le seguenti informazioni minime:
a) l'importo finanziato con la corrispondente indicazione della percentuale del valore di perizia dell'immobile dato in garanzia;
b) l'indicazione della somma che sara' erogata al soggetto finanziato al netto delle imposte e di tutti i costi legati al finanziamento, compresi quelli di istruttoria, notarili, della perizia estimativa e della polizza assicurativa.
5. Deve sempre essere garantito il diritto per il soggetto finanziato di acquistare liberamente la obbligatoria polizza assicurativa sull'immobile anche da un soggetto diverso dal finanziatore.
6. E' fatto obbligo al finanziatore di inviare con periodicita' annuale al soggetto finanziato un resoconto riportante dettagliatamente gli importi costituenti il capitale finanziato e quelli costituenti il capitale da restituire a scadenza, ai sensi delle "Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2009, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
7. Nel caso in cui il soggetto finanziato, al momento della stipula del finanziamento, risulta coniugato, ovvero convivente more uxorio da almeno un quinquennio documentato attraverso la presentazione di un certificato di residenza storico, e nell'immobile posto a garanzia risiedano entrambi i coniugi o conviventi more uxorio, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi anche se l'immobile e' di proprieta' di uno solo di essi, purche' i requisiti di eta' previsti dall'articolo 11-quaterdecies, comma 12, della legge siano posseduti da entrambi i sottoscrittori.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 12
e comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Casi e formalita' che comportano una riduzione
significativa del valore di mercato dell'immobile

1. Il rimborso integrale del finanziamento in un'unica soluzione puo' essere richiesto dal finanziatore nei seguenti casi:
a) al momento della morte del soggetto finanziato; se il finanziamento e' cointestato, tale condizione si avvera al momento della morte del soggetto finanziato piu' longevo;
b) se vengono trasferiti, in tutto o in parte, la proprieta' o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia, in particolare:
1) nel caso in cui la proprieta' dell'immobile, o una sua quota, e' venduta o trasferita a qualsiasi titolo, fatto salvo il caso di trasferimento mortis causa della proprieta', anche pro quota, in cui si applica la lettera a);
2) salvo quanto previsto diversamente nel contratto, nel caso in cui e' concesso un godimento d'usufrutto, d'uso, di abitazione o un diritto di superficie in relazione all'immobile;
3) nel caso di concessione di servitu' non presenti al momento della stipula del finanziamento;
c) qualora siano imputabili al soggetto finanziato, o a terzi datori d'ipoteca, atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano significativamente il valore dell'immobile;
d) qualora siano costituiti diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile;
e) qualora siano apportate modifiche all'immobile rispetto al suo stato originale come documentato in sede di perizia e dalla documentazione catastale, senza accordo con il finanziatore, anche se con la necessaria autorizzazione o notificazione alle autorita' competenti, ovvero modifiche che comunque limitino la libera circolazione dell'immobile;
f) qualora l'incuria o la mancanza di adeguata manutenzione abbia determinato la revoca dell'abitabilita' dell'immobile;
g) qualora altri soggetti, dopo la stipula del finanziamento, prendano la residenza nell'immobile, ad eccezione dei familiari del soggetto finanziato; a questi fini come familiari si intendono i figli, nonche' il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato che convive con il soggetto finanziato per prestare a lui o alla sua famiglia i suoi servizi;
h) nel caso in cui l'immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o, esecutivi di importo pari o superiore al venti per cento del valore dell'immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali.
2. Tutte le spese necessarie alla dimostrazione dell'avveramento di una delle condizioni di cui al comma 1 sono ad esclusivo carico del finanziatore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: Guidi
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 315
 
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