Gazzetta n. 39 del 17 febbraio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 26 gennaio 2016 |
Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi delle specie bovina e suina. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»; Visto, in particolare, l'articolo 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 12 maggio 1992, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 30 dicembre 1997, emanato di concerto con il Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 1997, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con il citato decreto del 12 maggio 1992; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2005, emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, concernente modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con il citato decreto del 12 maggio 1992; Visto l'articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del citato articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento nonche', entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, quelle applicabili nell'anno 2016 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento; Considerato che, al fine di rispettare il limite di 20 milioni di euro per il 2016 relativamente alle minori entrate derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle specie bovina e suina, tali percentuali possono essere fissate, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento; Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Art. 1
Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli
1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 9) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: a) latte fresco non concentrato ne' zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: 10 per cento; b) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9), escluso il latte fresco non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10 per cento. 2. Per l'anno 2016 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nel n. 2) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate: a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento; b) animali vivi della specie suina: 7,95 per cento. |
| Art. 2
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 26 gennaio 2016
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 284 |
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