Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 febbraio 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel territorio della Provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. (Ordinanza n. 320).


IL CAPO DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonche' le note del Ministero della salute del 30 novembre 2012 e del commissario delegato del 6 novembre 2012;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, recante «ordinanza di protezione civile finalizzata a favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel territorio della Provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;
Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 182 del 24 luglio 2014 e n. 213 del 23 dicembre 2014, recanti «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' nel territorio della Provincia di Caserta e zone limitrofe in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini»;
Vista la nota del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno del 4 dicembre 2015, con cui quest'ultimo ha chiesto la proroga del termine fissato dall'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 213/2014 per la chiusura della contabilita' speciale al medesimo intestata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora necessarie per il ritorno nell'ordinario;
Ravvisata la necessita' di garantire il rapido completamento, da parte dell'amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in rassegna;
Sentito il Ministero della salute;
Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate ai sensi dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 87 del 31 maggio 2013, il termine di chiusura della contabilita' speciale n. 5128, gia' intestata al commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 1, comma 6, della medesima ordinanza n. 87/2013, e successive modifiche ed integrazioni, e' prorogato fino al 31 dicembre 2016.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2016

Il Capo Dipartimento: Curcio
 
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