Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 gennaio 2016
Organizzazione delle sessioni degli esami finali nelle lauree magistrali abilitanti per la professione di «Restauratore dei beni culturali».


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale sono stati determinati i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e, in particolare, l'art. 29, commi 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 26 maggio 2009, n. 86, e, in particolare, l'art. 1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del Restauratore dei beni culturali;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 26 maggio 2009, n. 87, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, con il quale si stabilisce che, con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, sia definita la classe di laurea magistrale a ciclo unico abilitante per la professione di Restauratore dei beni culturali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2010, n. 302 che istituisce il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (DASLQ01);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81 che definisce gli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello in restauro, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, del 2 marzo 2011, con il quale e' stata istituita la laurea magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro;
Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale 2 marzo 2011, ai sensi del quale la prova finale dei corsi di laurea magistrale afferente alla classe LMR/02 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio dell'attivita' professionale del Restauratore dei Beni culturali ed e' organizzata in due sessioni in periodi definiti, a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Ritenuto di organizzare in due sessioni in periodi definiti, a livello nazionale anche la prova finale del corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale in restauro abilitante alla stessa professione di «restauratore di beni culturali»;

Decreta:

Art. 1

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione di «Restauratore dei Beni culturali», previsti dal decreto interministeriale n. 302 del 30 dicembre 2010 e dal decreto interministeriale 2 marzo 2011, si svolgono nei mesi di ottobre-novembre e di marzo-aprile di ogni anno accademico.
Gli Atenei, le Accademie di Belle Arti e gli altri enti interessati e riconosciuti ai sensi del decreto 26 maggio 2009, n. 87 stabiliscono, nell'ambito dei periodi sopra indicati, le date di inizio degli esami.
Le date fissate sono comunicate almeno un mese prima ai Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - ed al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale educazione e ricerca, anche al fine dell'invio dei commissari esterni di propria competenza.
 
Art. 2

Agli esami finali sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i corsi e superato tutti gli esami previsti.
 
Art. 3

Sono a carico delle istituzioni sedi di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e i trattamenti di missione da corrispondere ai membri delle commissioni giudicatrici e ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano, per ciascuna sessione, le norme previste dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 15 ottobre 1999.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2016

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini

Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
 
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