Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2016, n. 21 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Proroga di termini in materia
di pubbliche amministrazioni

1. All'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
3. All'art. 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2013», sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2014» e le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
3-bis. All'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2014» e' sostituita dalla seguente: «2016».
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'art. 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
4-bis. Il termine di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, e' prorogato al 30 aprile 2016.
5. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
6. All'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. All'art. 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7-bis. Il termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'art. 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. All'art. 2223, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Fino all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2016».
9. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
9-bis. All'art. 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».
9-ter. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) al comma 82, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».
9-quater. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del presente articolo, dopo le parole: «i contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,».
10. All'art. 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
10-ter. All'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 e' inserito il seguente:
«107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre 2017».
10-quater. Al comma 14 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attivita' tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
10-quinquies. Le risorse di cui all'art. 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
10-septies. All'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».
10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'art. 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni
1. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi
523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e all'art. 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'art. 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2016. --
3. All'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole:
«Per il triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti:
«Per il quadriennio 2009-2012». Al medesimo comma e'
soppresso il sesto periodo.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disposizione di
cui all'art. 1, comma 346, lettera e), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per
l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in
data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per
l'assunzione di 825 funzionari per attivita'
amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate,
di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata
al 30 giugno 2015. In ottemperanza ai principi di buon
andamento ed economicita' della pubblica amministrazione,
l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di
reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario
amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro
completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei
candidati che hanno riportato un punteggio utile per
accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di
assunzione previsti dalla legislazione vigente.
5. Il termine per procedere alle assunzioni relative
all'anno 2011, previste dall'art. 29, comma 9, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e' prorogato al 31 dicembre 2012;
a tal fine, e' considerato il limite di cui all'art. 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come vigente
al 31 dicembre 2010.
6.
6-bis. Le disposizioni dell'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, si applicano alle assunzioni del
personale educativo e scolastico degli enti locali, nonche'
di personale destinato all'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, lettera b), della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ed ai lavoratori socialmente
utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione gia' avviati
ai sensi dell'art. 1, comma 1156, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nei limiti delle risorse gia' disponibili nel
bilancio degli enti locali a tal fine destinate, a
decorrere dall'anno 2013.
6-ter. Con riferimento al personale soprannumerario,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima
di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo, deve procedere al riassetto
organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma 7,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal
fine il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per
l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo e
funzionale previsto dall'art. 21, comma 7, del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'art. 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo temporaneo del
contingente di personale in servizio presso il Dipartimento
della funzione pubblica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, secondo le
modalita' del comma 3 del medesimo articolo, e' consentita
fino al 31 dicembre 2016.
6-quinquies. Al fine di prorogare gli interventi di cui
all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, alle finalita' dell'elenco 3 di cui all'art.
33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e'
aggiunta la seguente: «Interventi di carattere sociale di
cui all'art. 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122».
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni
1. - 4. (Omissis).
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2016.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni
1. All'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";
b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2015".
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste
dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016
e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.
3. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2016.
5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del
comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata
presentata alle amministrazioni competenti la relativa
richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate,
previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a
realizzare percorsi di mobilita' a favore del personale
degli enti di area vasta in ragione del riordino delle
funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono
fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei
vincitori di concorso, del personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non
amministrativo degli enti di ricerca.
6. All'art. 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2015".
7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia
Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuita'
nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla
medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni
dirigenziali, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel
limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se
eccedenti la quota di cui all'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e la relativa spesa,
quantificata in 495.440 euro per il 2015, e' finanziata a
valere sulle risorse di cui all'art. 48, comma 8, lettera
b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
8. All'art. 1, comma 14, primo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le
parole: "e' prorogato al 31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "e' prorogato al 31 dicembre 2015".
8-bis. All'art. 6, comma 21-sexies, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
le parole: "Per il quinquennio 2011-2015" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020".
8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si
applicano con riferimento alle norme in materia di
contenimento della spesa dell'apparato amministrativo
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, fatte salve le
disposizioni in materia di locazione e manutenzione di
immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.
24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. La disposizione di cui all'art. 2, comma 12, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua
ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili
professionali specialistici.
10. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "31 dicembre
2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
10-bis. All'art. 4, comma 25, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015".
11. All'art. 1, comma 298, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno
2015».
11-bis. All'art. 11, comma 8, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e comunque non
oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31
maggio 2015".
11-ter. All'art. 1, comma 410, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di sei mesi"
fino a: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 giugno 2015".
12. All'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015». Al relativo
onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del
Fondo Unico Giustizia di cui all'art. 2, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181.
12-bis. All'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione,
ai sensi dell'art. 1, comma 529, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei
contratti a tempo determinato interessati alle procedure di
cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei
vincoli previsti dall'art. 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni
caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".
12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di
continuita', il regolare svolgimento delle attivita'
afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al
coordinamento operativo delle strutture regionali che
compongono il Servizio nazionale della protezione civile,
prestate dal personale in servizio presso i Centri
funzionali di cui all'art. 3-bis della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di
protezione civile, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015
l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 14
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai
sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4
agosto 2010.
12-quater. In considerazione dei tempi necessari per
assicurare la piena funzionalita' della Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'art. 9,
comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015,
i termini relativi al procedimento di controllo dei
rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio
2013, di cui all'art. 9, comma 5, della medesima legge n.
96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine
per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno
2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e
successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015.
I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato
richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo
periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano
attestato di essere in possesso dei requisiti indicati
all'art. 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149
del 2013, secondo le modalita' individuate dalla
deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di
cui all'art. 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012,
hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non
risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4 del
citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31
gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette
all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco
dei partiti che abbiano presentato le richieste e le
attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri
atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si
trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del
presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 5,
comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche
qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui
all'art. 4 del medesimo decreto-legge alla data della
percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal
citato comma 3.".
Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il
Servizio civile), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Procedure straordinarie per l'accesso alle
qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2008 al 2016, si provvede esclusivamente con
le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza
giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al
giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2006 al 2016, si provvede esclusivamente con
le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza
giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al
giorno successivo alla data di conclusione del corso di
formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
"Art. 11. Dirigenza pubblica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, uno o piu'
decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica,
articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da
requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di
reclutamento, basati sul principio del merito,
dell'aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo
le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione
di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per
ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e
affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della
banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati
dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo
unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle
universita' statali, degli enti pubblici di ricerca e delle
agenzie governative istituite ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso
ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
eliminazione della distinzione in due fasce; previsione,
nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalita'
speciali; introduzione di ruoli unici anche per la
dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto della
loro piena autonomia; in sede di prima applicazione,
confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle
stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici
della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina
speciale in materia di reclutamento e inquadramento della
stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
una Commissione per la dirigenza statale, operante con
piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono
selezionati con modalita' tali da assicurarne
l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita' e l'assenza di
conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con
scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e
incompatibilita' con cariche politiche e sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa
la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli
incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento e della revoca degli
incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei
garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede
di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei
dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non
economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione
della gestione del ruolo unico a una Commissione per la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui
al numero 1) della presente lettera; inclusione nel
suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e della
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del
Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso,
ferma restando l'applicazione dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto
ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una
Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei
medesimi criteri di cui al numero 1) della presente
lettera; mantenimento della figura del direttore generale
di cui all'art. 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 2, comma 186, lettera d), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi
requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4)
della presente lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione
della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero
3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico,
coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo
della legalita' dell'azione amministrativa; mantenimento
della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi
i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato
in attuazione della delega di cui al presente articolo,
sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali di cui all'art. 98 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce
professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli
enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto
albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di contenimento della spesa di personale, specifica
disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette
fasce professionali e sono privi di incarico alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente articolo;
specifica disciplina che contempli la confluenza nel
suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo,
anche come funzionario, di funzioni segretariali o
equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo,
nella fascia professionale C, e per i vincitori di
procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in
carriera gia' avviate alla data di entrata in vigore della
presente legge; fermo restando il rispetto della vigente
normativa in materia di contenimento della spesa di
personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque
un dirigente apicale con compiti di attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa e controllo della legalita' dell'azione
amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; previsione che gli incarichi di funzione
dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta
giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi;
previsione della possibilita', per le citta' metropolitane
e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di
nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore
generale ai sensi dell'art. 108 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in
tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo
della legalita' dell'azione amministrativa e della funzione
rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni
di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire
la funzione di direzione apicale in via associata,
coerentemente con le previsioni di cui all'art. 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni; in sede di prima applicazione e
per un periodo non superiore a tre anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente articolo,
obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale
nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire
l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e controllo della
legalita' dell'azione amministrativa ai predetti soggetti,
gia' iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di
cui al numero 3), nonche' ai soggetti gia' iscritti
all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del
corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione
Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina
prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge
11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggi regionali del
Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, e alle relative norme di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua
tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e
criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso
ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di
studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza
annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di
cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero
fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo
annuale del sistema amministrativo; esclusione di
graduatorie di idonei nel concorso di accesso al
corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del
corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione,
per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto
periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore
pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione
nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni
di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da
parte dell'amministrazione presso la quale e' stato
attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; previsione di
sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in
ambito internazionale, fermo restando il possesso di un
titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre
ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti
variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica
e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della
presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei;
possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso, anche
dirigenti di carriere speciali e delle autorita'
indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine
del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato
previo esame di conferma, dopo il primo triennio di
servizio, da parte di un organismo indipendente, con
possibile riduzione della durata in relazione
all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a
esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro,
con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,
in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei
pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della
missione e dell'assetto organizzativo della Scuola
nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
della natura giuridica, con il coinvolgimento di
istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto
prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei contenuti
formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; possibilita' di avvalersi, per le attivita' di
reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel
rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ridefinizione del trattamento economico dei docenti della
Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le
previsioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 1º dicembre
2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in
godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi
di formazione concernenti l'esercizio associato delle
funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei
dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e
delle modalita' del relativo adempimento; coinvolgimento
dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri
dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la
propria opera intellettuale per le suddette attivita' di
formazione;
f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza:
semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita'
tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato;
previsione dei casi e delle condizioni nei quali non e'
richiesto il previo assenso delle amministrazioni di
appartenenza per la mobilita' della dirigenza medica e
sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi
dirigenziali: possibilita' di conferire gli incarichi ai
dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla
lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale,
dei requisiti necessari in termini di competenze ed
esperienze professionali, tenendo conto della complessita',
delle responsabilita' organizzative e delle risorse umane e
strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico,
sulla base di requisiti e criteri definiti
dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti
dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle
attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei
precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonche'
delle esperienze di direzione eventualmente maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre
amministrazioni pubbliche, purche' attinenti all'incarico
da conferire; preselezione di un numero predeterminato di
candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base
dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi
corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale,
da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e
successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica
successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri,
per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che
tengano conto della diversita' delle esperienze maturate,
anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e
non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b)
sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione
dell'amministrazione da rendere entro un termine certo,
decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto
riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati
attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e
comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti
dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle
analoghe discipline e delle relative percentuali, definite
in modo sostenibile per le amministrazioni non statali;
previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali
che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con
congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca
dati di cui alla lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi
dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni,
rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso
pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori
due anni senza procedura selettiva per una sola volta,
purche' motivato e nei soli casi nei quali il dirigente
abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al
mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa
procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli
incarichi; possibilita' di proroga dell'incarico
dirigenziale in essere, per il periodo strettamente
necessario al completamento delle procedure per il
conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico:
erogazione del trattamento economico fondamentale e della
parte fissa della retribuzione, maturata prima della data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro
collocamento in disponibilita'; disciplina della decadenza
dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di
collocamento in disponibilita' successivo a valutazione
negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per
assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle
societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per
svolgere attivita' lavorativa nel settore privato, con
sospensione del periodo di disponibilita'; possibile
destinazione allo svolgimento di attivita' di supporto
presso le suddette amministrazioni o presso enti senza
scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza
conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni
aggiuntive; previsione della possibilita', per i dirigenti
collocati in disponibilita', di formulare istanza di
ricollocazione in qualita' di funzionario, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati:
rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi
incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di
carriera in funzione degli esiti della valutazione;
m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti:
riordino delle disposizioni legislative relative alle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale,
amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e
ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale
e responsabilita' amministrativo-contabile, con particolare
riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti della
responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
limitazione della responsabilita' disciplinare ai
comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti
stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio
nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle
risorse complessivamente destinate, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al
finanziamento del predetto trattamento economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di
posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;
definizione della retribuzione di posizione in relazione a
criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione
dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione
al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a
obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a
obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di
limiti assoluti del trattamento economico complessivo
stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla
tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi
alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al
totale; possibilita' di ciascun dirigente di attribuire un
premio monetario annuale a non piu' di un decimo dei
dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel
rispetto della disciplina in materia di contrattazione
collettiva e nei limiti delle disponibilita' dei fondi a
essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale
dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi
destinati alla retribuzione accessoria delle diverse
amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria:
graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento
fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza
variazione in aumento del trattamento economico
individuale; definizione dei requisiti e criteri per il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del relativo decreto legislativo;
disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo
obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in
modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio
dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi
fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla
legislazione regionale, di direttore dei servizi
socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai
requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei
risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione
dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117
della Costituzione: selezione unica per titoli, previo
avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata
esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una
commissione nazionale composta pariteticamente da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per
l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono
attingere per il conferimento dei relativi incarichi da
effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita
da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della
singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
modalita' del citato articolo 3-bis del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di
verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
relazione alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza e dei risultati del programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita'
di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione
nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel
caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o
di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e imparzialita'; selezione per
titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori
amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove
previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei
servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli
professionali, scientifici e di carriera, effettuata da
parte di commissioni regionali composte da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in
appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con
cadenza biennale, da cui i direttori generali devono
obbligatoriamente attingere per le relative nomine;
decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialita'; definizione delle modalita' per
l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di
divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori
sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza
di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei
conti, al risarcimento del danno erariale per condotte
dolose.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto,
per i profili di competenza relativi alla lettera p) del
medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura stabiliti dal presente
articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.".
Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni
1. - 14. (Omissis).
15. Fino alla conclusione dei processi di
riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016 sono sospese le modalita' di
reclutamento previste dall'art. 28-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 4 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5):
"Art. 4. Programmazione triennale del personale
1. - 4. (Omissis).
5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun
triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al
presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto
al comma 2, relativi al triennio successivo, ferma restando
l'esigenza di assicurare la piena sostenibilita' delle
spese di personale nell'ambito di quanto previsto dall'art.
3.".
Si riporta il testo dei commi 4-bis e 6-septies
dell'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni diverse), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. Proroga di termini in materia di personale,
professioni e lavoro.
1. - 4. (Omissis).
4-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.
3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a
dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3
dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, si applicano alle promozioni da conferire con
decorrenza successiva al 31 dicembre 2016.
5. - 6-sexies. (Omissis).
6-septies. Fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili al personale appartenente
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in
posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi
costituzionali, presso gli uffici di cui all'art. 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 57 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo
personale, e fino alla predetta data, non si applicano,
altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1
dell'art. 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 133.".
Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'art. 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Proroghe onerose di termini
1. - 6-quater. (Omissis).
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'art. 57,
comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non
si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza
anteriore al 31 dicembre 2016.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518
(Disposizioni concernenti il riconoscimento delle
qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di
ricompensa):
"Art. 12. Le domande per il riconoscimento delle
qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di
ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di
decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per coloro che si trovano all'estero, il termine
decorre dal giorno del ritorno in Patria.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 28
marzo 1968, n. 341 (Riapertura dei termini per il
riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per
l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare):
"Art. 4. Ferme restando le attribuzioni della
commissione di secondo grado, di cui all' art. 4 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518,
le attribuzioni delle commissioni indicate dall'art. 3
della presente legge sono demandate ad una commissione
unica nazionale di primo grado, avente sede in Roma.
La commissione unica e' costituita con decreto del
Ministro per la difesa. Di essa fanno parte: un presidente
e tre rappresentanti delle Forze armate, prescelti dal
Ministro per la difesa, e sei altri componenti designati
dalle tre associazioni partigiane: ANPI, FIVL e FIAP.
Tutti i componenti, compreso il presidente, debbono
essere in possesso della qualifica di partigiano
combattente.
Il segretario sara' scelto tra i componenti stessi
della commissione.".
Si riporta il testo vigente degli articoli da 7 a 10
del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del
1945:
"Art. 7. E' riconosciuta la qualifica di partigiano
combattente:
1) ai decorati al valore per attivita' partigiana;
2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in
combattimento o feriti in dipendenza della loro attivita'
partigiana;
3) - a) a coloro che a nord della linea Gotica, hanno
militato per almeno tre mesi in una formazione armata
partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze
riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano
partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;
b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato
per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o
gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e
dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre
azioni di guerra o di sabotaggio;
4) - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a
nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di
appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver
partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;
b) agli appartenenti a sud della linea Gotica, alle
Formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che
abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e
possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni
di guerra o di sabotaggio;
c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non
avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N.,
hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni
partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono
documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di
guerra o di sabotaggio;
5) - a) coloro che hanno fatto parte a nord della linea
Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un
servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza,
ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.V.L.;
b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea
Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un
servizio di comando (informazioni, avio-lanci, in tendenza,
ecc.) inquadrati nell'attivita' del C.L.N.;
c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non
avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N.,
possono documentare di avere appartenuto per un periodo di
tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando
(informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni
partigiane o squadre cittadine indipendenti;
6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od
in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a
cattura da parte di nazi-fascisti per attivita' partigiana;
7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica
hanno svolto attivita' od azioni di particolare importanza
a giudizio delle Commissioni."
"Art. 8. E' riconosciuta la qualifica di caduto per la
lotta di liberazione:
1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite
contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in
servizio partigiano;
2) agli assassinati dai nazi-fascisti perche'
prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;
3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti
subiti in carcere od in campo di concentramento."
"Art. 9. E' riconosciuta la qualifica di mutilato o
invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che,
nei casi di cui all'art. precedente, abbiano riportato
mutilazioni od invalidita'."
"Art. 10. E' riconosciuta la qualifica di patriota a
tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai
precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o
contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia
militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore
di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto
alle formazioni partigiane.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2223 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2223. Regime transitorio per il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri
1. (Omissis).
2. Fino all'anno 2016, se il conferimento delle
promozioni annuali determina, nei gradi di colonnello o di
generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma
dei carabinieri, eccedenze rispetto alle dotazioni
organiche previste dalla tabella 4, quadri II e III,
allegata al presente codice, il collocamento in aspettativa
per riduzione quadri e' effettuato se le eccedenze non
possono essere assorbite nelle dotazioni complessive di
ciascun grado fissate per i ruoli dell'Arma dei
carabinieri.".
Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego
1. - 8. (Omissis).
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga puo'
essere disposta, in relazione al proprio effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
in dotazione organica vacanti, indicati nella
programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al
31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato
nonche' i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, per le strette necessita'
connesse alle esigenze di continuita' dei servizi e nel
rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma,
del patto di stabilita' interno e della vigente normativa
di contenimento della spesa complessiva di personale. Per
le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. Rideterminazione degli obiettivi del patto di
stabilita' interno di Comuni, Province e Citta'
metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori
disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno
1. - 6. (Omissis).
7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato
nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilita' interno,
la sanzione prevista dall'art. 31, comma 26, lettera a),
della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le
rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per
cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il
saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle
province e alle citta' metropolitane la predetta sanzione
si applica in misura pari al 20 per cento della differenza
tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario
conseguito nello stesso anno e comunque in misura non
superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle
citta' metropolitane e' altresi' consentito, a condizione
che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel
periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i
contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale
fissato entro la data del 31 dicembre 2016, di cui all'art.
4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di mancato
rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2015.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 79 e 82 dell'art. 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni), come modificati dalla presente legge:
"Art. 1.
1. - 78. (Omissis).
79. In sede di prima applicazione della presente legge,
l'elezione del presidente della provincia e del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge:
a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui
organi scadono per fine mandato nel 2014;
b) successivamente a quanto previsto alla lettera a),
entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato
ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli
organi provinciali.
80. - 81. (Omissis).
82. Nel caso di cui al comma 79, lettere a) e b), in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 325,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della
provincia in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la
provincia sia commissariata, il commissario a partire dal
1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio
provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in
carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e
per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento
del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da
58 a 78.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16-quater del
citato decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16-quater. Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione dei lavoratori di comuni della regione
Calabria
1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono
interessati i comuni della regione Calabria per le
categorie di lavoratori di cui all'art. 1, comma 207, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano
le deroghe previste dal medesimo comma 207, anche nel caso
di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette
procedure sono definite, altresi', in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 23 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e all'art. 259, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
fermo restando il rispetto del patto di stabilita' interno
e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. La regione
Calabria dispone con propria legge regionale la copertura
finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la
compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei
propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato
rispetto, per gli anni 2014 e 2015, del patto di stabilita'
interno, al solo scopo di consentire, a valere su
finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, gia' sottoscritti ai sensi
dell'art. 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e gia' finanziati con le risorse di cui all'art. 1,
comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, non si applica la sanzione di cui all'art. 31,
comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n.
183.".
Si riporta il testo vigente del comma 605 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
"605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione,
a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e
dei parametri per la formazione delle classi al fine di
valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione e delle
istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), letterah), della
tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione
in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla
predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in
educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza
dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti
per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di
servizio di insegnamento che, alla data di entrata in
vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti
negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e'
riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo
scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa
procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati
ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per
cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione
al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si
procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato
alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3
ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di
ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime
procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle
rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi
corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a
domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi
a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive
graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al
corso di formazione previsto dal precedente periodo deve
essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio. Le nomine, fermo restando il regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime
procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso
riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre
2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima
procedura il corso di formazione, superando il successivo
esame finale, ma che risultano privi del requisito di
almeno un anno di incarico di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto
dall' articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i
docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli
attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche
attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico
2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata
professionalizzazione e di funzionale collegamento con il
territorio.".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 5 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2007, n. 131 (Regolamento recante norme per il conferimento
delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi
dell'art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124):
"Art. 5. Graduatorie di circolo e di istituto
1. - 4. (Omissis).
5. Le graduatorie della I fascia hanno validita'
temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono
riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento
delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III
fascia hanno validita' biennale.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 4
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
"Art. 4. Supplenze.
1. - 4. (Omissis).
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione
emana un regolamento per la disciplina del conferimento
delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei
criteri di cui ai commi seguenti.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 14 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Norme di accelerazione e controllo degli
interventi.
1. - 13 (Omissis).
14. Per le attivita' previste dal presente decreto le
regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per
ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad
avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all' articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di
societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle
regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo
predisposto. Alla cessazione dello stato di emergenza, per
il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le
attivita' previste dal presente comma, quantificate in 17
milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa
sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi
progressivamente ridotti nella misura di un quinto per
ciascun anno del suddetto quinquennio. Al fine di prorogare
per il triennio 2016-2018 le attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di
ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la
regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono
autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di
lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto
strettamente necessario al completamento delle predette
attivita' di ricostruzione, nel rispetto della normativa
vigente in materia di limitazioni assunzionali e
finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei contratti a
tempo determinato di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 74
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001):
"Art. 74. Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici.
1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma 18,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 5 dell'art.
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario), con le modifiche apportate dalla presente
legge:
"Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato)
1. - 2. (Omissis).
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali rinnovabili non oltre il 31
dicembre 2016, riservati a candidati che hanno usufruito
dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno
tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai
sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, o di borse
post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in atenei stranieri.
4. (Omissis).
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
16 della citata legge n. 240 del 2010, come modificato
dall'art. 14 del decreto-legge n. 90 del 2014:
"Art. 16. (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale)
1. (Omissis).
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate
le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai criteri
di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima
verifica e' effettuata dopo il primo biennio;
d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le
modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione
alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed
indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma
puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di
un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'art. 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 22 della citata
legge n. 240 del 2010:
"Art. 22. (Assegni di ricerca)
1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici
di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI),
nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento
scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita'
di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica
sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e
dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate
sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi
alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale
spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo
allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione
del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I
medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di
ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero,
per i settori interessati, il titolo di specializzazione di
area medica corredato di una adeguata produzione
scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per
l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i
suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini
dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra
uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti
instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli
eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a
quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e'
stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca,
nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la
partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o
specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta
il collocamento in aspettativa senza assegni per il
dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le
modalita' di conferimento degli assegni con apposito
regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli
stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree
scientifiche di interesse del soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla
presentazione direttamente dai candidati dei progetti di
ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e
valutati da parte di un'unica commissione, che puo'
avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione
italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che
formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una
graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici
programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,
secondo procedure stabilite dal soggetto che intende
conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio
regolamento, possono riservare una quota di assegni di
ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno
conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente,
all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito
il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al
presente articolo si applicano, in materia fiscale, le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984,
n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui
all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, in materia di
astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni di
cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per
malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternita', l'indennita'
corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato
decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a
concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo
e' determinato dal soggetto che intende conferire gli
assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito
con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i
titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei
contratti di cui all'art. 24, intercorsi anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli
enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il
medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i dodici
anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei
predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo
la normativa vigente.".
La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
 
Art. 2
Proroga di termini in materia
di giustizia amministrativa

1. All'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º luglio 2016».
2. All'art. 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.».
2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato art. 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. All'art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «quattro».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 38 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 38. (Processo amministrativo digitale)
1. (Omissis).
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2016, il comma 2-bis
dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"."
Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13. Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti,
accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e'
inderogabilmente competente il tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno
sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque
inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati
all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale
ha sede.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla
sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato.
L'individuazione delle concrete modalita' attuative della
sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia
Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti
e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui
circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per
gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a
carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza di cui al presente articolo e all'art.
14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.
4-bis. La competenza territoriale relativa al
provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae
a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo
stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi
o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli
ordinari criteri di attribuzione della competenza.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del decreto
legislativo 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni
integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre
2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad
assicurare la funzionalita' degli uffici giudiziari):
"Art. 10. Temporaneo ripristino di sezioni distaccate
insulari
1. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del
tribunale di Napoli e' ripristinata la sezione distaccata
di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni
di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia,
Lacco Ameno, Serrara Fontana.
2. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la
sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul
territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina
Salina.
3. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del
tribunale di Livorno e' ripristinata la sezione distaccata
di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei
comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana
Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio
nell'Elba.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente
natura non regolamentare, e' fissata la data di inizio del
funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2
e 3.
5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo
sono trattati gli affari civili e penali sui quali il
tribunale giudica in composizione monocratica, quando il
luogo in ragione del quale e' determinata la competenza per
territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni
medesime.
6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza
e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente
nella sede principale del tribunale. In tale sede sono
altresi' svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice
per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza
preliminare.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto
del Ministro della giustizia in conformita' alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito
il consiglio dell'ordine degli avvocati, puo' disporsi che
nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause
concernenti controversie di lavoro e di previdenza e
assistenza obbligatorie.
8. In considerazione di particolari esigenze, il
presidente del tribunale, sentite le parti, puo' disporre
che una o piu' udienze relative a procedimenti civili o
penali da trattare nella sede principale del tribunale
siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu'
udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione
distaccata siano tenute nella sede principale.
9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio
dell'ordine degli avvocati, il provvedimento puo' essere
adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti
individuati secondo criteri oggettivi.
10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del
tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso
la sede principale, secondo criteri determinati con la
procedura tabellare prevista dall' articolo 7-bis del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti
di presidente di sezione.
12. Alla copertura dell'organico del personale
amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente
articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica,
mediante assegnazione del personale gia' in servizio presso
le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4;
quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si
provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del
presente articolo cessano di avere efficacia e opera la
tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sostituita dalla tabella di cui all' allegato II del
presente decreto.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 22 della
legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori
1. - 3. (Omissis).
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
(Omissis).".
 
Art. 2 bis
Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria

1. E' prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'art. 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'art. 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del primo comma dell'art.
161-quater del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
(Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie), pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 dicembre 1941, n. 302, S.O. :
"Art. 161-quater. Modalita' di pubblicazione sul
portale delle vendite pubbliche.
La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e'
effettuata a cura del professionista delegato per le
operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza,
del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito
di titolo esecutivo ed in conformita' alle specifiche
tecniche, che possono determinare anche i dati e i
documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono
stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale
delle vendite pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda
beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione
non puo' essere effettuata in mancanza della prova
dell'avvenuto pagamento del contributo per la
pubblicazione, previsto dall'art. 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.
16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
"Art. 16-novies. Modalita' informatiche per le domande
di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti
tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale,
dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la
vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita
1. - 4. (Omissis).
5. La presentazione delle domande e la tenuta degli
albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate
in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina
prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
internet del Ministero della giustizia.
(Omissis).".
 
Art. 2 ter
Ridefinizione dell'assetto territoriale
degli uffici dei giudici di pace

1. All'art. 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Entro il 28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2016».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia
amministrativa
1. (Omissis).
1-bis. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito
al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali
interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di
comuni nonche' le comunita' montane possono richiedere il
ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto
legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi
territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di
erogazione del servizio della giustizia nelle relative
sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale
amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo
accorpamento di territori limitrofi compresi nel
circondario di un unico tribunale. Entro il 31 maggio 2018
il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle
richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al
presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti
modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del
citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o piu'
decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate
le piante organiche del personale di magistratura onoraria
degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono
altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante
organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il
Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo precedente, la procedura di trasferimento dei
magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di
pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 3
del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e
successive modificazioni. All'attuazione del presente comma
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
 
Art. 2 quater
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'art. 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i contratti di solidarieta', di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale e' aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al comma 284 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «forme sostitutive» sono inserite le seguenti: «ed esclusive» e, all'ottavo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 34 dell'art. 2 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita) come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. - 33. (Omissis).
34. Per il periodo 2013-2016, il contributo di cui al
comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali
siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro,
in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuita' occupazionale prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).".
Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, e successive modificazioni (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 ottobre 1984, n. 299.
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
Si riporta il testo del comma 284 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016), come modificato dalla presente
legge:
"284. I lavoratori dipendenti del settore privato
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro
il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia, di cui all'art. 24, comma 6, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, possono, a condizione di avere
maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto
al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia,
d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non
superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso
al beneficio di cui al presente comma e la data di
maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato
articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del
2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura
compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo
mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente
alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a
carico del datore di lavoro relativa alla prestazione
lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla
formazione del reddito da lavoro dipendente e non e'
assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi
di riduzione della prestazione lavorativa e' riconosciuta
la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione
corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
Si applica l'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente
comma e' riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di
euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e
60 milioni di euro per l'anno 2018. La facolta' di cui al
presente comma e' concessa, a domanda e nei limiti delle
risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione
della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di
lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa
con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facolta' di
ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma
deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione
territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e
della relativa cessazione secondo le modalita' stabilite
dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di
cui al presente comma e' riconosciuto dall'INPS, qualora ne
ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti
delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle
domande di accesso al beneficio di cui al presente comma
comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in
via prospettica, l'INPS non prendera' in esame ulteriori
domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai
maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60
milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede mediante il versamento in entrata al bilancio
dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno
2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni
di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate
al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua di cui all'art. 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio
dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite
all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi
del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art.
5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai
fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la
copertura degli oneri della presente disposizione, e'
versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui
all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al
50 per cento della somma complessiva.".
 
Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dello sviluppo economico

1. All'art. 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantita' massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.;
b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarita' degli oneri rispetto alla tariffa, nonche' ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2-bis. I termini di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All'art. 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
2-quater. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2-quinquies. All'art. 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nell'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 43 del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 43. Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni
1. - 11. (Omissis).
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base
dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2016, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o
partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di
giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici
di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita'
elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese
controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25
gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla
legge 22 marzo 2010, n. 41 (Misure urgenti per garantire la
sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle
isole maggiori), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Garanzia di sicurezza del sistema elettrico
nazionale nelle isole maggiori
1. E' istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un
nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul
territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la
massima disponibilita', affidabilita' e continuita', la
possibilita' di ridurre la domanda elettrica nelle citate
isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla
societa' Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione
del sistema elettrico nazionale.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo
economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, definisce le condizioni del servizio di cui al comma
1 sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti
finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea
non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo
che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico
con parametri minimi di disponibilita', affidabilita' e
continuita' comunicati da Terna; tali soggetti sono
selezionati tramite procedura concorrenziale;
b) i clienti finali selezionati non possono recedere
dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo
triennale, pena la corresponsione di una penale
proporzionata alla durata del periodo di mancato
adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga
nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque
non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla
lettera c);
c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore al
doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima
Autorita' 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il
servizio di interrompibilita' istantanea;
d) le quantita' massime richieste tramite procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in
Sicilia e 500 MW in Sardegna.
3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al
presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote
di potenza non impegnate:
a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla
sicurezza del sistema elettrico;
b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o
limitare il pieno adempimento.
3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al
presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le
medesime quote di potenza, delle misure di cui all'art. 32,
comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente
al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure
previste dal presente articolo e ferma restando la
titolarita', ai sensi della medesima disposizione, delle
eventuali assegnazioni ottenute o successivamente
incrementate, anche ai sensi dell'art. 2, del presente
decreto.
3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori,
il servizio di cui al comma 1 e' prorogato, relativamente
alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il
nuovo biennio, per quantita' massime pari a 400 MW in
Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta
di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a
170.000 Euro/MW;
b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in
tutto il territorio nazionale, la struttura delle
componenti tariffarie relative agli oneri generali di
sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi
elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri
che governano la tariffa di rete per i servizi di
trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla
medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli
di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della
diversa natura e delle peculiarita' degli oneri rispetto
alla tariffa, nonche' ad applicare, con la medesima
decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle
energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di
sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre
2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio
della distribuzione del gas naturale, in attuazione
dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222):
"Art. 3. Intervento della Regione
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, commi 2, 3,
3-bis, 4 e 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98,
e dalle altre norme vigenti che espressamente prorogano i
termini, nel primo periodo di applicazione, qualora,
trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, gli
Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
appaltante, di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo, o
qualora, nel caso di presenza nell'ambito del Comune
capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi o, negli altri
casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara,
la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai
soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a
provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'art.
14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'allegato 1 annesso al
citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226
del 2011:
"Allegato 1
Data limite entro cui la Provincia, in assenza del
Comune capoluogo di provincia, convoca i Comuni dell'ambito
per la scelta della stazione appaltante e da cui decorre il
tempo per un eventuale intervento della Regione di cui
all'art. 3 del regolamento
6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Alessandria 1 - Nord
Alessandria 2 - Centro
Alessandria 3 - Sud - Ovest
Belluno
Bologna 1 - Citta' e Impianto di Bologna
Brescia 1 - Nord - Ovest
Lecco 1 - Nord
Livorno
Lodi 1 - Nord
Macerata 2 - Nord - Est
Massa - Carrara
Milano 1 - Citta' e Impianto di Milano
Monza e Brianza 1 - Est
Padova 2 - Euganei e Ovest
Parma
Pavia 1 - Lomellina Ovest
Pavia 4 - Oltrepo' Pavese
Perugia 2 - Sud e Est
Pesaro e Urbino
Reggio nell'Emilia
Roma 1 - Citta' e Impianto di Roma
Torino 1 - Citta' di Torino
Torino 2 - Impianto di Torino
Trento 2 - Nord e Est
Trento 3 - Sud - Ovest
12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Alessandria 4 - Sud - Est
Ascoli Piceno
Biella
Bologna 2 - Provincia
Como 1- Triangolo Lariano e Brianza Comasca
Como 3 - Impianto di Cernobbio e Nord - Sondrio
Cremona 2 - Centro
Gorizia
L'Aquila 3 - Est
Lodi 2 - Sud
Milano 3 - Provincia Sud
Milano 4 - Provincia Nord - Est
Modena 2 - Sud
Padova 1 - Citta' di Padova e Nord
Padova 3 - Bassa Padovana
Pavia 3 - Campagna Sottana e Lomellina Est
Prato
Siena
Torino 3 - Sud - Ovest
Torino 5 - Nord - Est
Trieste
Udine 1 - Nord
Verona 2 - Pianure Veronesi
Vicenza 1 - Citta' di Vicenza e Sud - Est
Vicenza 2 - Nord - Est
18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Ancona
Arezzo
Asti
Bergamo 1 - Nord - Ovest
Bergamo 6 - Sud - Est
Brescia 4 - Sud - Ovest
Como 2 - Como e Olgiatese
Cremona 3 - Sud
Fermo
L'Aquila 1 - Nord - Ovest
Lecco 2 - Sud
Lucca
Macerata 1 - Citta' di Macerata e Ovest
Modena 1 - Nord
Monza e Brianza 2 - Ovest
Pavia 2 - Citta' e Impianto di Pavia
Perugia 1 - Citta' di Perugia e Nord - Ovest
Rieti
Roma 2 - Litorale Nord
Rovigo
Trento 1 - Impianto di Trento
Varese 2 - Centro
Venezia 2 - Entroterra e Veneto Orientale
Vercelli
Viterbo
24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Bergamo 2 - Nord - Est
Bergamo 5 - Sud - Ovest
Caserta 1 - Sud - Est
Chieti 2 - Est e Sud
Cuneo 1 - Nord - Ovest
Cuneo 2 - Citta' di Cuneo e Sud
Cuneo 3 - Nord - Est
Ferrara
Firenze 1 - Citta' e Impianto di Firenze
Genova 2 - Provincia
Milano 2 - Provincia Nord - Ovest
Novara 1 - Nord
Novara 2 - Sud
Piacenza 1 - Ovest
Pordenone
Rimini
Roma 3 - Valle del Tevere e Tiburtino
Savona 1 - Sud - Ovest
Savona 2 - Nord - Est
Torino 4 - Nord - Ovest
Treviso 2 - Nord
Udine 2 - Citta' di Udine e Centro
Udine 3 - Sud
Venezia 1 - Laguna Veneta
Vicenza 4 - Valli dell'Agno e del Chiampo
30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Bari 1 - Nord
Barletta - Andria - Trani
Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo
Bergamo 4 - Bergamo e Dintorni ad Est
Brescia 3 - Citta' e Impianto di Brescia
Brescia 5 - Sud - Est
Campobasso
Catanzaro - Crotone
Chieti 1 - Nord - Ovest
Forli' - Cesena
Genova 1 - Citta' e Impianto di Genova
Imperia
La Spezia
Mantova 2 - Sud e Est
Napoli 1 - Citta' di Napoli e Impianto Costiero
Napoli 2 - Nord - Ovest
Pisa
Pistoia
Ravenna
Salerno 1 - Amalfitano e Nocerino Ovest
Salerno 2 - Salerno, Sele e Cilento
Torino 6 - Po Orientale
Valle d'Aosta
Varese 3 - Sud
Verona 1 - Citta' di Verona e Nord
36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Bari 2 - Sud
Brescia 2 - Nord - Est
Cosenza 1 - Ovest
Cremona 1 - Nord
Enna
Firenze 2 - Provincia
Foggia 2 - Sud
Frosinone 1 - Ovest
Frosinone 2 - Est
Grosseto
L'Aquila 2 - Sud - Ovest
Latina
Mantova 1 - Citta' di Mantova e Nord - Ovest
Matera
Napoli 3 - Nord - Est
Palermo 1 - Citta' di Palermo
Piacenza 2 - Est
Roma 4 - Litorale Sud e Castelli Romani
Roma 5 - Prenestino, Monte Lepini e Aniene
Teramo
Terni
Treviso 1 - Sud
Varese 1 - Nord
Verbano - Cusio - Ossola
Vicenza 3 - Valli Astico, Leogra e Timonchio
42 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
Agrigento
Avellino
Benevento
Brindisi
Caltanisetta
Caserta 2 - Nord e Ovest
Catania 1 - Nord
Catania 2 - Sud
Cosenza 2 - Est
Foggia 1 - Nord
Isernia
Lecce 1 - Nord
Lecce 2 - Sud
Messina 2 - Ovest
Napoli 4 - Sud - Est
Palermo 2 - Provincia
Pescara
Potenza 1 - Nord
Potenza 2 - Sud
Reggio di Calabria - Vibo Valentia
Salerno 3 - Nord e Est
Taranto
Trapani
La data piu' lontana fra 42 mesi dall'entrata in vigore
del presente regolamento e 30 mesi prima della scadenza
della prima concessione nell'ambito
Bolzano
Messina 1 - Est
Ragusa
Siracusa. ".
Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. Norme in materia di concorrenza nel mercato
del gas naturale e nei carburanti
1. All'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1,
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, le parole
«Per gli stessi clienti vulnerabili» sono sostituite dalle
seguenti «Per i soli clienti domestici».
2. I termini previsti dall'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, come modificati ai sensi del comma 3
del presente articolo, relativi all'avvio delle procedure
di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, sono da intendersi di natura perentoria.
Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito
assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali
avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un
commissario ad acta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due
mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione
competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad
acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la
Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un
commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai
gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di
cui all'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' trasferito dalla stazione
appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua
nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi
precedentemente effettuati per la preparazione dei
documenti di gara.
3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel
primo e secondo raggruppamento dello stesso Allegato 1, che
sono scadute o che verrebbero a scadere entro il mese di
ottobre 2013, sono prorogate di quattro mesi, con uno
spostamento dei rispettivi termini di cui all'art. 3 del
medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della
stazione appaltante comunque a data non anteriore al 1°
gennaio 2014. Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in
cui non e' presente il capoluogo di provincia, la
designazione della stazione appaltante di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata
dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che
rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna
dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la
formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del
Ministero dello sviluppo economico.
3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso al
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226, sono prorogate di
ventiquattro mesi, comprensivi delle proroghe disposte dal
comma 3 del presente articolo, per gli ambiti in cui almeno
il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato nei
comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1 annesso al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del
6 giugno 2012, e successive modificazioni.
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di
cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti locali e
per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale, in conformita' con l'art. 5
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
novembre 2011, n. 226.
7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti liquidi e per
diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione
nelle aree con scarsa presenza di impianti di distribuzione
di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' destinato
anche alla erogazione di contributi per la chiusura e
contestuale trasformazione da impianti di distribuzione di
carburanti liquidi in impianti di distribuzione esclusiva
di metano o di GPL per autotrazione, secondo le modalita'
definite con i decreti del Ministro dello sviluppo
economico 19 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013, e 7 agosto 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre
2003.
7-bis. All'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n.
183, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul
reddito di impresa degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto,
a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle
seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'art.
20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000
euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000
euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000
euro».".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15. Sistemi di qualificazione degli installatori
1. (Omissis).
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le province
autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un
programma di formazione per gli installatori di impianti a
fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti
partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 194 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"194. Per assicurare il sostegno all'emittenza
radiotelevisiva locale, nonche' per compensare le riduzioni
effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno
2014 e le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle
relative risorse, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2015, da erogare secondo i
criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1, comma
160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.".
 
Art. 3 bis
Scuola sperimentale di dottorato internazionale
Gran Sasso Science Institute - GSSI

1. All'art. 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operativita' della scuola e' prorogata per un ulteriore triennio»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;
c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 31-bis del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 31-bis. Scuola sperimentale di dottorato
internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI
1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori
terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il
rafforzamento delle capacita' del sistema didattico,
scientifico e produttivo e di realizzare un polo di
eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di
competenze e strutture altamente specialistiche gia'
esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione
di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle
scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di
dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science
Institute (GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via
sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno
accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze
del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4,
coinvolge universita' e ove necessario altri enti di
ricerca.
2-bis. Al fine di proseguire le attivita' di
sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal
comma 2 l'operativita' della scuola e' prorogata per un
ulteriore triennio.
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze
specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di
base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica,
matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello
sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica
post-laurea, e di formare ricercatori altamente
qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per
gli effetti della vigente normativa in materia, secondo
quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da
ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo
alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese
ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura
altresi' attivita' di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni
universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti
della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un
comitato ordinatore e approvati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il
comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il
comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di
sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento
delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a
valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui
all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere
sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5-bis. Per il finanziamento delle attivita' della
scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a
integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del
CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
6. Allo scadere del triennio di cui al comma 2-bis,
previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con
apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere
carattere di stabilita' a seguito della valutazione dei
risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto
di riconoscimento e approvazione del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
 
Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza
dei Ministeri dell'interno e della difesa

1. E' prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
1-bis. All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».
1-ter. Il termine di cui all'art. 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
1-quater. Al comma 4 dell'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000».
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi previste dall'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
2-bis. All'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
3. All'art. 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
4. I termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016. Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
5. All'art. 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
6. All'art. 1, comma 3, della legge 1º ottobre 2012, n. 177, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
6-ter. All'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;
b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017».
6-quater. All'art. 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga di
termini):
"Art. 1. Bilanci di previsione degli enti locali.
1. (Omissis).
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per
l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del citato
decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 7. Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti
locali
1. (Omissis).
2. Per gli anni 2015 e 2016, le risorse derivanti da
operazioni di rinegoziazione di mutui nonche' dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere
utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di
destinazione.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 9
della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di
riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e
dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la
trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi.
Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle
leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime
relativo alle detrazioni fiscali), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. Misure per garantire la trasparenza e i
controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti
politici
1. - 3. (Omissis).
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita'
e di conformita' alla legge del rendiconto di cui all'art.
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo
modificato dal presente articolo, e dei relativi allegati,
nonche' di ottemperanza alle disposizioni di cui alla
presente legge. A tal fine, entro il 15 giugno di ogni
anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e
dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2
per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno
un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato
della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio
regionale o nei consigli delle province autonome di Trento
e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il
rendiconto e i relativi allegati previsti dall'art. 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal
presente articolo, concernenti ciascun esercizio compreso,
in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente
comma, sono trasmessi alla Commissione la relazione
contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla
societa' di revisione di cui al comma 1 del presente
articolo, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto
medesimo da parte del competente organo del partito o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma
aggregata ad una competizione elettorale mediante la
presentazione di una lista comune di candidati, ciascun
partito e movimento politico che abbia depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli
obblighi di cui al presente comma. Ai partiti e ai
movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di
trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo
periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente
prorogati da norme di legge, la Commissione applica una
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
10-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128 (Misure urgenti in materia di istruzione,
universita' e ricerca):
"Art. 10-bis. Disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi negli edifici scolastici
1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari
in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia
scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con
decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, tenendo conto della
normativa sulla costituzione delle classi di cui agli
articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono
definite e articolate, con scadenze differenziate, le
prescrizioni per l'attuazione.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Proroga di termini in materia di turismo
1. Il termine stabilito dall'art. 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi, e' prorogato al 31 dicembre 2016 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in
possesso, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento
antincendio, approvato con decreto del Ministro
dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive
modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del
citato decreto-legge n. 5 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 17. Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati
1. - 4-ter (Omissis).
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2016.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 31-ter dell'art.
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
"Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1. - 31-bis. (Omissis).
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi da 709 a 734
dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015:
"709. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734
del presente articolo, che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.
711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e
nelle spese finali in termini di competenza e' considerato
il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di
previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di
rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di
cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine,
il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del
predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste
dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il
prospetto e' allegato al bilancio di previsione gia'
approvato mediante delibera di variazione del bilancio
approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 11,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi
del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
enti locali per interventi di edilizia scolastica
effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su
risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione
opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine
gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del
1º marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione
dell'edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e
pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo
di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono
attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese
sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese
sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per
interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle
risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' spese sostenute dai
comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca
europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi
di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al
citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere
su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite
mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia
scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni; c) spese per interventi di
edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.
Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti
superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi
sono attribuiti in misura proporzionale alle singole
richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
714. Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014
hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi
dell'art. 243-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la
quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio,
secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima
del piano di riequilibrio come prevista dall'art. 243-bis,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a
rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza
con l'arco temporale di trenta anni previsto per il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidita'
erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi
degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e'
effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione.
715. Gli enti locali che hanno conseguito
l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo
della durata del piano possono utilizzare le risorse
derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonche'
dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza
vincoli di destinazione.
716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi
del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli
enti locali per interventi di bonifica ambientale,
conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal
ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano,
entro il termine perentorio del 1º marzo, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, secondo modalita' individuate e
pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura,
gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli
interventi di cui al presente comma nel rispetto del
vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali
beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione
stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016.
Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli
spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste.
717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori
50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art.
18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento
di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione
da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato
nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
«La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate
dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro
proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate alla
realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate
alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso
di cui al comma 155 dell'art. 1 della citata legge n. 107
del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue
sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato
per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1
della citata legge n. 107 del 2015.
718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'art. 1, comma 317,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto
principalmente investimenti in strutture scolastiche,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a reclutare un
apposito contingente di 20 unita' di personale delle
amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie
competenze tecnico-amministrative in materia di
investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato
con apposito bando di mobilita' e a valere sulle facolta'
assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione
vigente.
719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli
enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e
modalita' definiti con decreti del predetto Ministero
sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro
il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi
dell'art. 24 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 719. La trasmissione per via telematica della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione
entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel
caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia
trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,
lettera e).
21. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la
decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso
in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710,
si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723,
lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte
del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al
predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della
gestione, l'invio della certificazione non da' diritto
all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle
risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di
cui al comma 709 non possono trasmettere nuove
certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono
comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di
cui al comma 710.
723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui
al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal
termine di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita;
c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente
all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce,
le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno
successivo a quello della comunicazione del mancato
conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle
indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 723, lettera f), e' applicata al presidente, al
sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuto il mancato conseguimento.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una
nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole
di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.
727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di
cui ai commi da 707 a 734 e' stato artificiosamente
conseguito mediante una non corretta applicazione dei
principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano,
agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi
delle predette regole, la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di
carica percepita al momento di commissione dell'elusione e,
al responsabile amministrativo individuato dalla sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilita' del trattamento
retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al
bilancio dell'ente.
728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del
proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma
710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni
di spesa in conto capitale, purche' sia garantito
l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un
contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della
regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione
siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione
dell'obiettivo del patto di stabilita' in termini di
competenza eurocompatibile di cui all'art. 1, comma 454,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari
importo, del proprio saldo programmatico riguardante il
patto di stabilita' interno.
729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono
assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste
avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e
dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.
730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
cui al comma 728, le regioni e le province autonome
definiscono criteri di virtuosita' e modalita' operative,
previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie
locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali
delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti
locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e
alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile
ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui
necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a
cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30
settembre, le regioni e le province autonome comunicano
agli enti locali interessati i saldi obiettivo
rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze,
con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione
o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti
per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto
dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non
utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai
fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.
731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari e'
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al
valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando
l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti
locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio
successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per
un importo complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi
e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento,
pari a zero.
732. Gli enti locali che prevedono di conseguire,
nell'anno di riferimento, un differenziale negativo
rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere,
per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il
meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in
corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli
enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di
cui al comma 710, possono comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del
15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in
corso. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dagli
enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi
disponibili, l'attribuzione e' effettuata in misura
proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati
dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
presente comma, con riferimento all'anno in corso e al
biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi
finanziari e' peggiorato, nel biennio successivo,
l'obiettivo per un importo annuale pari alla meta' della
quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi
finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio
successivo e' migliorato in misura pari alla meta' del
valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, e' pari a zero.
733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del
monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della
predetta spesa.
734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli
Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla
Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di
Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma
723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del
patto di stabilita' interno recata dall'art. 1, commi 454 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 41-bis del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 41-bis. Misure per l'accelerazione dei pagamenti
a favore delle imprese
1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni
assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno
2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei
pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al
31 dicembre 2016, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate
nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2013.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge
1° ottobre 2012, n. 177 (Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per
la bonifica degli ordigni bellici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1. (Omissis).
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo,
acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data della
pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui
al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7,
commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano
efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel testo vigente il giorno
antecedente la data di entrata in vigore del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire
l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle
medesime disposizioni.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 10
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche'
misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi
svolti nelle istituzioni scolastiche):
"Art. 10. Proroga delle modalita' di riparto alle
province del fondo sperimentale di riequilibrio
1. (Omissis).
2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto
di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno
in favore delle province appartenenti alla regione
Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base
alle disposizioni recate dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
modifiche dei fondi successivamente intervenute.".
Si riporta il testo dell'art. 2257 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2257. Durata del mandato dei delegati nei
consigli di rappresentanza
1. Il mandato dei componenti in carica del Consiglio
centrale interforze della rappresentanza militare, nonche'
del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, eletti nelle categorie del personale militare in
servizio permanente e volontario, e' prorogato fino al 30
maggio 2017.
1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei
consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15
luglio 2017.".
Si riporta il testo del comma 379 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"379. Anche ai fini della valorizzazione degli
investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli
occupazionali, il termine di cui all'art. 2190, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e successive modificazioni, e' prorogato al bilancio
2016, assicurando una riduzione delle spese per il
personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia
industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto
alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente,
l'ulteriore termine di cui al comma 3 del citato articolo
2190 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2016 per non oltre un terzo dei contratti
stipulati ai sensi dell'art. 143, comma 3, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non
generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile
2014, sono rideterminati in 12 unita'.".
 
Art. 4 bis
Ampliamento dei termini per la richiesta
di contributo da parte degli enti in dissesto

1. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 all'anno 2017»;
b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3-bis del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis. Incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria degli enti locali in stato di
dissesto finanziario
1. Dall'anno 2012 all'anno 2017, le somme disponibili
sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei
bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno, accantonate ai sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e non utilizzate nei richiamati esercizi, per
gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono destinate all'incremento della
massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali
in stato di dissesto finanziario, deliberato,
rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto per i contributi
relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi
relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Il contributo e'
ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in
base ad una quota pro capite determinata tenendo conto
della popolazione residente, calcolata alla fine del
penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto,
secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di
statistica. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di
5.000 abitanti. A tal fine, le somme non impegnate di cui
al primo periodo, entro il limite massimo di 30 milioni di
euro annui, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dell'interno per le finalita' indicate dal primo
periodo.".
 
Art. 4 ter

Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalita'
terroristica di matrice internazionale

1. All'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Fino al 31 gennaio 2017, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 2,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
(Omissis).".
 
Art. 4 quater
Proroga di termini in materia di conservazione
dei dati di traffico telefonico e telematico

1. All'art. 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
c) al comma 3, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4-bis. Disposizioni in materia di conservazione
dei dati di traffico telefonico e telematico
1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico,
esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti
dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nonche' quelli relativi al traffico
telefonico o telematico effettuato successivamente a tale
data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 132, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalita' di
accertamento e di repressione dei reati di cui agli
articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di
una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
30 giugno 2017.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di
applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017.".
 
Art. 5
Proroghe in materia di beni e attivita' culturali
e di turismo

1. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016».
1-bis. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attivita' della struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «e' assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» e' sostituita dalla seguente: «500.000»;
b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2017».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 3 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero",
Distretti turistici, nautica da diporto
1. - 4. (Omissis).
5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione
dei Distretti e' effettuata, entro il 30 giugno 2016, dalle
Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi, che e'
obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del
settore turistico che operano nei medesimi territori. Il
relativo procedimento si intende concluso favorevolmente
per gli interessati se l'amministrazione competente non
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 5-ter dell'art. 2 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle
procedure di gara e altri interventi urgenti per la
realizzazione del Grande Progetto Pompei
1. - 5-bis (Omissis).
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la
valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree
limitrofe attraverso le modalita' operative adottate in
attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla
Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29
marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore
generale di progetto di cui all'art. 1 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni,
nonche' l'attivita' della struttura di supporto ivi
prevista, sono assicurati fino al 31 gennaio 2019, nel
limite massimo di spesa pari a 500.000 euro lordi per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle
risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1º gennaio
2017, allo scopo altresi' di consentire il rientro nella
gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di
progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112, e successive modificazioni, confluiscono nella
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che
assume la denominazione di 'Soprintendenza Pompei'. Con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo emanato ai sensi dell'art. 30, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di
carattere organizzativo necessarie all'attuazione del
presente comma, nonche' sono definite le modalita' del
progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei delle
funzioni e delle strutture di cui al periodo precedente.
(Omissis).".
 
Art. 5 bis
Proroga del finanziamento
del Museo tattile statale «Omero»

1. E' prorogata per il triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5-ter
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
"Art. 5-ter. Disposizioni urgenti per garantire il
funzionamento del Museo tattile statale "Omero"
1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo
tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre
1999, n. 452, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui
per il triennio 2013-2015.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 396 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
"396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei
contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai
sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996,
n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, la cui dotazione e' quantificata annualmente ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A
decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali
di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.".
 
Art. 6
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della salute

1. All'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi».
2. All'art. 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2017».
3. All'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, e' sostituito dal seguente:
«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonche' le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'art. 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica».
4. All'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016».
4-bis. All'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 del
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della
direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione
della gente di mare), come modificato dalla presente legge:
"Art. 11. Rilascio e registrazione dei certificati
1. - 2. (Omissis).
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre
1982, e del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15
settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 18
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 15. Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica
1. (Omissis).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie
convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010
n. 122, e' rideterminato al valore del 2,25 per cento.
Limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012,
l'importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere
alle Regioni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6
dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
rideterminato al valore del 4,1 per cento. Per l'anno 2012
l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all'art. 5
del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, e' rideterminato nella misura del
13,1 per cento. In caso di sforamento di tale tetto
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia
di ripiano di cui all'art. 5 del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Entro il 1º gennaio 2017, l'attuale
sistema di remunerazione della filiera distributiva del
farmaco e' sostituito da un nuovo metodo, definito con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del
farmaco per gli aspetti di competenza della medesima
Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis
dell'art. 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui
al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in
vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere
efficacia le vigenti disposizioni che prevedono
l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle
farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario
nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo
di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30
giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 67-bis dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 67. (Omissis).
67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere
dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una
Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di
procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e
servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo
determinato con il medesimo decreto e per quelle che
introducano misure idonee a garantire, in materia di
equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli
erogatori pubblici di quanto previsto dall'art. 4, commi 8
e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nel rispetto del principio della
remunerazione a prestazione. L'accertamento delle
condizioni per l'accesso regionale alle predette forme
premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via
transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al
presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la
percentuale indicata all'art. 15, comma 23, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari
allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015 e per
l'anno 2016, in via transitoria, nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di
criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno
2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma
23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari
all'1,75 per cento.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 27. Determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali
1. Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con la conferenza Stato-Regioni sentita la struttura
tecnica di supporto di cui all'art. 3 dell'intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente,
sulla base della procedura definita nel presente articolo,
i costi e i fabbisogni standard regionali.
2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard regionali si fa riferimento agli elementi
informativi presenti nel Nuovo sistema informativo
sanitario (NSIS) del Ministero della salute.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a),
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai
macrolivelli di assistenza definiti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei
livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29
novembre 2001, costituiscono indicatori della
programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo
fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento
della spesa sanitaria:
a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro;
b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;
c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.
4. Il fabbisogno sanitario standard delle singole
regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al
livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e'
determinato, in fase di prima applicazione a decorrere
dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di
costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di
prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai
commi dal 5 all'11.
5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui
obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla
Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in
quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in
condizione di equilibrio economico, comunque non essendo
assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti,
come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
regionali di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-Regioni in
materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in
base a criteri di qualita' dei servizi erogati,
appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della
Conferenza Stato-Regioni, sentita la struttura tecnica di
supporto di cui all'art. 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3
dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli
allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico
le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di
appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla
vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le
entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione
delle regioni si dovra' tenere conto dell'esigenza di
garantire una rappresentativita' in termini di appartenenza
geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una
regione di piccola dimensione geografica.
6. I costi standard sono computati a livello aggregato
per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza
collettiva, assistenza distrettuale e assistenza
ospedaliera. Il valore di costo standard e' dato, per
ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in
condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media
pro-capite pesata del costo registrato dalle regioni di
riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre
macroaree delle regioni di riferimento:
a) e' computato al lordo della mobilita' passiva e al
netto della mobilita' attiva extraregionale;
b) e' depurato della quota di spesa finanziata dalle
maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie
considerate ai fini della determinazione del finanziamento
nazionale. La riduzione e' operata proporzionalmente sulle
tre macroaree;
c) e' depurato della quota di spesa che finanzia
livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;
d) e' depurato delle quote di ammortamento che trovano
copertura ulteriore rispetto al finanziamento ordinario del
Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso
i Tavoli tecnici di verifica;
e) e' applicato, per ciascuna regione, alla relativa
popolazione pesata regionale.
7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate
sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento e le pesature sono
effettuate con i pesi per classi di eta' considerati ai
fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi
al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. A
decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella
ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard
regionale, del percorso di miglioramento per il
raggiungimento degli standard di qualita', la cui
misurazione si puo' avvalere del sistema di valutazione di
cui all'art. 30 del presente decreto. Qualora non venga
raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015
continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del
presente comma.
7-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogata
l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle
stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la
determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia
di sanita' sono altresi' confermati i costi pro capite per
livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati
dai modelli LA 2013, nonche' i medesimi pesi per classi di
eta' adottati in sede di determinazione dei fabbisogni
standard regionali per l'anno 2015.
8. Il fabbisogno sanitario standard regionale e' dato
dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come
determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6,
rispetto al fabbisogno sanitario nazionale standard.
9. Il fabbisogno standard regionale determinato ai
sensi del comma 8, e' annualmente applicato al fabbisogno
sanitario standard nazionale definito ai sensi dell'art.
26.
10. La quota percentuale assicurata alla migliore
regione di riferimento non puo' essere inferiore alla quota
percentuale gia' assegnata alla stessa, in sede di riparto,
l'anno precedente, al netto delle variazioni di
popolazione.
11. Al fine di realizzare il processo di convergenza di
cui all'art. 20, comma 1, lettera b), della citata legge n.
42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali
determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente
articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo
criteri definiti con le modalita' di cui al comma 1.
12. Qualora nella selezione delle migliori cinque
regioni di cui al comma 5, si trovi nella condizione di
equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un
numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di
riferimento sono individuate anche tenendo conto del
miglior risultato economico registrato nell'anno di
riferimento, depurando i costi della quota eccedente
rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire
l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a
piano di rientro.
13. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo
di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse
stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale,
come indicato al comma 3.
14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio
sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono
nella disponibilita' delle regioni stesse.".
 
Art. 7
Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti

1. All'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
1-bis. All'art. 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche' del patrimonio culturale».
2. All'art. 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
3. All'art. 189, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
4. Il termine di cui all'art. 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'art. 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, e' prorogato al 31 luglio 2016.
4-bis. All'art. 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
5. All'art. 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
6. All'art. 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
7. All'art. 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2017».
8. All'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9. All'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.».
9-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».
9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale e' prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della societa' di cui al citato art. 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali della societa' di cui al primo periodo.
10. All'art. 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2016».
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori e' prorogato al 29 febbraio 2016. Il suddetto termine e' prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine e' inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
11-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta e' prorogato al 28 febbraio 2017.
11-ter. All'art. 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato art. 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualita' 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalita' e le procedure di cui al citato art. 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'art. 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 8 del
citato decreto-legge n. 192 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti
1. - 3. (Omissis).
3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di
appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a
seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento
avviata successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 luglio 2016, l'anticipazione di cui all'art. 26-ter,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e successive modificazioni, e' elevata al 20
per cento dell'importo contrattuale.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 12-sexiesdecies dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 192 del 2014, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Proroga di termini in materia economica e
finanziaria
1. - 12-quinquiesdecies. (Omissis).
12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di
cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, opera per le regioni che non
hanno rispettato il patto di stabilita' interno anche
nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei
confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno
2014 i vincoli del patto di stabilita' interno e che hanno
destinato al pagamento dei debiti di cui all'art. 2 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del
patto di stabilita' superiore al 50 per cento dello stesso,
limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle
entrate del titolo I, escluse quelle destinate al
finanziamento della sanita', e del titolo III registrate
nell'ultimo consuntivo disponibile. Entro il 31 dicembre
2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo
precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e
servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della
protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonche' del
patrimonio culturale.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 253 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 253. Norme transitorie
1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis, 1-ter,
1-quater e 1-quinquies, le disposizioni di cui al presente
codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui
bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data
di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente al 1° agosto 2007:
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonche' comma 3, secondo
periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;
b);
c);
d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.
1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi
importo, nei settori ordinari, le disposizioni dell'art. 56
si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1° febbraio 2007. Le disposizioni
dell'art. 57 si applicano alle procedure per le quali
l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente
al 1° agosto 2007.
1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni
dell'art. 58 si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi siano pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5.
1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni
degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 5. Le disposizioni di cui all'art. 256, comma 1,
riferite alle fattispecie di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'art. 5.
2. Il regolamento di cui all'art. 5 e' adottato entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai
sensi dell'art. 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in
vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del
regolamento di cui all'art. 5.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari
vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere
contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo
capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel
bando, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorita' e'
attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554 del 1999.
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorita'
gia' nominati al momento dell'entrata in vigore del
presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'art. 10, fino all'entrata in vigore
del regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di
soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003,
recante «acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei
lavori in economia, ovvero a trattativa privata, per gli
organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di
cui all'art. 17, comma 8, disporra' l'abrogazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio
2003 e dell'art. 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le
disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art.
122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione
secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che,
alla data di entrata in vigore del codice, abbiano gia'
assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i
lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'art. 37, fino
all'entrata in vigore del regolamento, i raggruppamenti
temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
9-bis. In relazione all'art. 40, comma 3, lettera b),
fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito
della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante
attivita' diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata
dotazione di attrezzature tecniche e del requisito
dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attivita'
documentabile e' quello relativo al decennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il
conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione
del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e
del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero
di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31
luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA per il conseguimento della
qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche
alle imprese di cui all'art. 40, comma 8, per la
dimostrazione dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo, nonche' agli operatori economici di
cui all'art. 47, con le modalita' ivi previste.
10. In relazione all'art. 66, comma 7, le modifiche che
si rendano necessarie al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture
di cui al citato decreto ministeriale, di bandi relativi a
servizi e forniture, nonche' di bandi di stazioni
appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Sino alla entrata in funzione del sito
informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello
Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale
relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali
modalita' di pubblicazione di avvisi e bandi su detta
Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
modalita'.
12. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, per un
periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non
richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli
strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione, salvo nel caso di ricorso all'asta
elettronica e di procedura di gara interamente gestita con
sistemi telematici.
13. In relazione all'art. 83, comma 5, fino all'entrata
in vigore del regolamento continuano ad applicarsi il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione
dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
14. In relazione all'art. 85, comma 13, fino
all'entrata in vigore del regolamento si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di
compatibilita' con il presente codice.
15. In relazione all'art. 90, ai fini della
partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti,
le societa' costituite dopo la data di entrata in vigore
della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di
cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora
costituite nella forma di societa' di persone o di societa'
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della societa' con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora
costituite nella forma di societa' di capitali.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di
cui all'art. 91, fino al 31 luglio 2016 per la
dimostrazione dei requisiti di capacita'
tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo
di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori
tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque
anni del decennio precedente la data di pubblicazione del
bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche
agli operatori economici di cui all'art. 47, con le
modalita' ivi previste.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in
vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e
abbiano svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92,
comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto
del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'art. 95, comma 1, fino
all'emanazione del regolamento si applica l'art. 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999. L'art. 95 non si applica alle opere indicate al comma
1 del medesimo articolo 95, per le quali sia gia'
intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25
giugno 2005, n. 109, l'approvazione del progetto
preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.
113 si applicano, quanto ai contratti relativi a lavori,
anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato
comma 3 dell'art. 113 si applicano inoltre anche ai
contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione,
affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie
di esecuzione.
20. In relazione all'art. 112, comma 5, sino
all'entrata in vigore del regolamento, la verifica puo'
essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti o degli organismi di cui alla lettera a) del
citato art. 112. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti scelti nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e
trasparenza.
20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino
al 31 luglio 2016 le disposizioni di cui agli articoli 122,
comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo
inferiore alle soglie di cui all'art. 28.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA
dal 1° marzo 2000 alla data di entrata in vigore del
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture
sentita l'Autorita', emanato ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione
del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui
all'art. 6, comma 11, e all'art. 40, comma 4, lettera g).
22. In relazione all'art. 125 (lavori, servizi,
forniture in economia) fino alla entrata in vigore del
regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
nei limiti di compatibilita' con le disposizioni del
presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilita' con le
disposizioni del presente codice.
Restano altresi' in vigore, fino al loro aggiornamento,
i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni
aggiudicatrici in esecuzione dell'art. 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.
23. In relazione all'art. 131, comma 5, la nullita'
riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo l'entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza;
i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2
dell'art. 131, sono annullabili qualora non integrati con i
piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del citato decreto.
23-bis. In relazione all'art. 133, comma 1, fino al 31
dicembre 2015, la facolta' dell'esecutore, ivi prevista, di
agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile puo' essere
esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo
netto contrattuale.
24. In relazione all'art. 133 le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 dell'art. 133 si applicano ai lavori eseguiti
e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine
il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo
133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1°
gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal
Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo IlI, capo II, i titolari di concessioni gia'
assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle
rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione
successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale
minima del 60 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente
per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni
aggiudicatrici.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il
diritto di prelazione a favore del promotore, nel caso di
avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005, che non contengano l'indicazione espressa del
diritto di prelazione, secondo le modalita'
alternativamente specificate ai successivi periodi del
presente comma. Ove alla data del 28 dicembre 2005 non sia
stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti
inseriscono, al momento della pubblicazione del bando,
l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore
del promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato
decreto sia stato pubblicato il bando per la gara prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti,
nel corso della successiva procedura negoziata prevista
dall'art. 155, comma 1, lettera b), inviano comunicazione
formale, con l'indicazione espressa del diritto di
prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti
partecipanti alla procedura negoziata.
26-bis. In relazione all'art. 159, comma 2, fino
all'emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalita' di
attuazione possono essere fissati dalle parti nel
contratto.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicita' degli atti della
conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di
importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e
capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o
superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni gia' affidate, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del
10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare
a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei
lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa
a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle
concessioni relative a infrastrutture gia' affidate alla
data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia gia' stato redatto il progetto definitivo, sia stata
gia' affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque
ritenuto dal soggetto aggiudicatore piu' opportuno ai fini
della celere realizzazione dell'opera, puo' procedersi
all'attestazione di compatibilita' ambientale e alla
localizzazione dell'opera sulla base del progetto
definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre
2002, sia stato gia' redatto il progetto esecutivo o sia
stata gia' affidata la realizzazione dello stesso, per
l'affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore puo' porre a base di gara il progetto
esecutivo. In tale caso il contraente generale assume
l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara
e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal
comma 5 dell'art. 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il
progetto delle infrastrutture sia gia' oggetto, in tutto o
in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di
valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono
richiedere l'interruzione della medesima procedura optando
per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e
concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento
delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV,
possono essere utilizzate quali atti istruttori le
risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi
gia' compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto
applicabili, i commi 6 e 7 dell'art. 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto
legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori
adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a
contraente generale per la realizzazione dei progetti di
importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che
presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento
europei;
complessita' dell'intervento tale da richiedere
un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema
complessita' tecnico-organizzativa. L'individuazione dei
predetti progetti e' effettuata dal Ministro delle
infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle
semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i
progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate
sono realizzati con appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione, in uno o piu' lotti ovvero con appalto di sola
esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro
competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i
commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione,
nominati in virtu' di disposizioni diverse da quelle di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con
riferimento alle concessioni in corso alla data del 10
settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei
relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle
previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della
parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti
produttivi e alle infrastrutture strategiche per
l'approvvigionamento energetico di cui all'art. 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facolta' al
richiedente di optare per l'applicazione della normativa
stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli
stessi procedimenti;
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168,
169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto
nell'allegato XXI al presente codice, si applicano ai
progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di
deliberazione dell'organo competente dopo la data di
entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005,
n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima
della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189
del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facolta' di
adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con
eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'art. 165, comma 3,
relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti
la cui istruttoria e' avviata dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'art. 176 si
applicano alle procedure di gara e ai rapporti contrattuali
in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15,
16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori
banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 189 del 2005, ma e' facolta' del soggetto
aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori gia' banditi ovvero, per quelli gia'
aggiudicati, convenire con il contraente generale la
applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'art. 180, comma 1, fino all'entrata
in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i soggetti
aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, che trovano applicazione in materia
di esecuzione, contabilita' e collaudo;
n) in relazione all'art. 188, fino all'entrata in
vigore del regolamento, continua ad applicarsi l'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, e ai fini dell'art. 188, comma 2, si tiene
conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34 del 2000;
o) in relazione all'art. 189, comma 1, lettera b), fino
all'entrata in vigore del regolamento si applica l'art. 18,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34
del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'art.
194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli
atti e i provvedimenti gia' formati o assunti, e i
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti
aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente piu' opportuno, ai
fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e
concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai
sensi della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'art. 196 e' adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 196 fino
alla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilita' con il
presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II,
titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione
relative alla categoria OS2, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come
modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n.
420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E'
tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante
in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto
regolamento.
30. In relazione all'art. 201, fino alla data di
entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai
commi 1 e 3 dell'art. 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di cui al decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla
data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
cui ai commi 1 e 3 dell'art. 201, le stazioni appaltanti
possono individuare, quale ulteriore requisito di
partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta
esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base
alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della
valutazione della sussistenza di detto requisito, possono
essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di
cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'art. 212, fino alla conclusione
favorevolmente della procedura di cui all'art. 219
eventualmente attivata in relazione alle attivita' di cui
al citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'art. 4, comma 4 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'art. 240, per i
lavori per i quali la individuazione del soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di
accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata
in vigore della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina
dell'arbitrato di cui all'art. 241 e seguenti restano in
vigore i criteri di determinazione del valore della lite e
le tariffe fissate, rispettivamente dall'art. 10, commi 1,
4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al decreto ministeriale 2
dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'art. 252,
comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata
dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della
normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle
clausole dei contratti di appalto gia' stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove
procedure secondo le modalita' previste dal codice e i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi
fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la
costituzione di collegi arbitrali in difformita' alla
normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del
1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
risultino gia' costituiti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o
anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della
legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino rispettate le
disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di
procedura civile, ovvero nell'art. 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies
del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere
a) e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati gia'
nominati i due arbitri delle parti, si svolgono secondo le
norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in
contrasto con la disciplina del presente codice, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, o contemplano arbitrati obbligatori. E'
salvo il disposto dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto
1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 2-quater, del
decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla
legge 8 aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 4,
lettera h) dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore
del regolamento si applica l'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive
modificazioni.".
Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 189 del
citato decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 189. Requisiti di ordine speciale
1. - 4. (Omissis).
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31
luglio 2016, il possesso dei requisiti di adeguata
idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo'
essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre
categorie di opere generali per la Classifica I, in non
meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere
generali per la Classifica II e per la Classifica III, in
nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
Si riporta il testo vigente dei commi 19-bis e 27
dell'art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»), come modificato dall'art. 8,
comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 11, come ulteriormente modificato dalla presente
legge:
"Art. 357. Norme transitorie
1. - 19. (Omissis).
19-bis. In relazione all'art. 61, comma 6, fino al 31
luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra
di affari realizzata con lavori svolti mediante attivita'
diretta ed indiretta, il periodo di attivita' documentabile
e' quello relativo ai migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando.
20. - 26. (Omissis).
27. In relazione all'art. 100, comma 1, lettera c.2),
fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di
attestazioni SOA per classifica illimitata, possono
documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia
conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di
validita' di cui all'art. 98, comma 1, del presente
regolamento, secondo quanto prescritto dall'art. 189, comma
5, del codice.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario
1. - 2-undecies. (Omissis).
3. Ai fini della rideterminazione dei principi
fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed
allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con
la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31
dicembre 2016, urgenti disposizioni attuative, tese ad
impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi
e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non
rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la
materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti
gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e
di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da
parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3-quinquies dell'art. 15
del citato decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Proroga di termini in materia di
amministrazione dell'interno
1. - 3-quater. (Omissis).
3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la
sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino
all'emanazione, entro e non oltre il 31 luglio 2016, del
regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione
per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di
attivita' di formazione e concessione brevetti per lo
svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico
rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 26 del
citato decreto-legge n. 66 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. (Omissis).
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 8-quinquies dell'art. 18
del citato decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 18. Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni
1. - 8-quater. (Omissis).
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2016, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 15 del
decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione
della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 15. Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato
1. I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un
atto di concessione e da uno o piu' contratti di programma.
I contratti di programma sono stipulati per un periodo
minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e
parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente
decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la
struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al
gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e
coprono l'intera durata del contratto. Nelle more della
stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo
2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto
di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi
patti e condizioni gia' previste, per il periodo necessario
alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma
per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi,
il contratto di programma parte servizi 2012-2014,
stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., e'
prorogato, ai medesimi patti e condizioni gia' previsti,
per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto
e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con
l'aggiornamento delle relative Tabelle.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni urgenti per sbloccare gli
interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e
Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per
sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale
1. L'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. e' nominato, per la durata di due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario
per la realizzazione delle opere relative alla tratta
ferroviaria Napoli - Bari, di cui al Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. L'incarico e' rinnovabile con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto
anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla
rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al
primo periodo non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 867 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"867. In considerazione della grave situazione
finanziaria concernente la societa' Ferrovie del Sud Est e
servizi automobilistici, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' disposto il commissariamento della suddetta
societa' e sono nominati il commissario ed eventuali
sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta
giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano
industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la
riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario e'
incaricato altresi' di predisporre e presentare al socio
unico, nel predetto termine di novanta giorni, una
dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito
web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
sito web della medesima societa' nonche' in quello
dell'Agenzia per il trasporto e la mobilita' della regione
Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale
della societa', nonche' alle cause che hanno determinato la
grave situazione finanziaria della medesima societa', anche
al fine di consentire al socio unico di valutare le
condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilita'
ai sensi dell'art. 2393 del codice civile. Il commissario,
a seguito della ricognizione contabile, provvede, se
necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al
Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le
procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario,
la societa' puo', altresi', essere trasferita o alienata
secondo criteri e modalita' individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more
dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine
di assicurare la continuita' operativa della predetta
societa', e' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per
l'anno 2016.".
Si riporta il testo del comma 165 dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), come modificato dalla
presente legge:
"165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il
completamento degli interventi di messa in sicurezza degli
edifici scolastici finanziati ai sensi dell'art. 80, comma
21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, con le delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo
programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di
approvazione del secondo programma stralcio, come
rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21
febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari, previa
rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015,
l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per
la realizzazione di altri interventi finalizzati alla
sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel
rispetto del limite complessivo del finanziamento gia'
autorizzato. Le modalita' della rendicontazione sono rese
note attraverso il sito web istituzionale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
mancata rendicontazione nel termine indicato preclude
l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella
disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al primo periodo del presente comma. Le
somme relative a interventi non avviati e per i quali non
siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti,
anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e prestiti
Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di
edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella
programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al
comma 160, secondo modalita' individuate dallo stesso
Comitato, nonche' degli interventi che si rendono necessari
all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici
scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si
rendono necessari sulla base dei dati risultanti
dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di
garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati
ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la
delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei
programmi di intervento finanziati ai sensi dell'art. 33,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la
delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere
richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui
progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si
intende positivamente reso entro trenta giorni dalla
richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge per quelli presentati
precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 30 aprile
2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto
di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalita'
di edilizia scolastica in favore di interventi compresi
nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo
modalita' individuate dal medesimo Comitato.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca):
"Art. 10. Mutui per l'edilizia scolastica e per
l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali
1. Al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico di
immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per
studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici
e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le
Regioni interessate possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri
di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di
ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca
europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del
Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e
prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di
ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono
stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni per
l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata
residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno
2016. Le modalita' di attuazione della presente
disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformita' ai
contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza
unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie
locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi dell'art. 11, commi da 4-bis a 4-octies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere
annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei
lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e
sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi
ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'art. 18,
commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, come modificato dal presente articolo,
dell'art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, nonche' con riferimento agli
ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalita'
nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono
altresi' richiesti elementi informativi alle
amministrazioni territorialmente competenti.
1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di
cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani
di edilizia scolastica presentati dalle regioni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle
Regioni, anche attraverso la delegazione di pagamento,
finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo
comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'
interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato
dagli Istituti di credito.
2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e
con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei
criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con
oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo lº settembre 1993, n.
385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui
attivati sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati
contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno
2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del
2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si
provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro
15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno
2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle
istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e alle
universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'art.
15, comma 1, lettera i-octies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
detrazione per oneri, alla medesima lettera i-octies), dopo
le parole: "successive modificazioni" sono inserite le
seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
universita'", e dopo le parole: "edilizia scolastica" sono
inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni
del presente comma si applicano a partire dall'anno di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
3-bis. All'art. 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'art.
2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono
soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, sono definiti le modalita' di individuazione
delle attivita' di cui al periodo precedente nonche' gli
istituti cui sono affidate tali attivita'.
3-ter. All'art. 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al
comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi
finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies,
nella misura definita dal decreto di cui al presente
periodo,".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 28
del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:
"Art. 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici
di rilevanza comunitaria
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di
forniture del Ministero della difesa dall'art. 196, per i
contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2),
aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorita' governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle
indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati
da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di
telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC
7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e
per le concessioni di lavori pubblici.".
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 5
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione:
"Art. 5. Normative tecniche in materia di costruzioni
1. - 2. (Omissis).
2-bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di
applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, e'
consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore delle stesse, la possibilita' di
applicazione, in alternativa, della normativa precedente
sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 111 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 111. Revisione delle macchine agricole in
circolazione
1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza
nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30
giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle
macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma
dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza
e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la
sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto e'
disposta, a far data dal 30 giugno 2016, la revisione
obbligatoria delle macchine agricole in circolazione
soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato
di vetusta' e con precedenza per quelle immatricolate
antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, i criteri, le modalita' ed i contenuti della
formazione professionale per il conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in
attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 866 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
"866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per
l'accessibilita' per persone a mobilita' ridotta, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il
tramite di societa' specializzate, nonche' alla
riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti
al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo
confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse
disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al
Fondo sono altresi' assegnati, per le medesime finalita',
210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro
per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalita'
innovative e sperimentali, anche per garantire
l'accessibilita' alle persone a mobilita' ridotta, per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.".
Si riporta il testo vigente del comma 83 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi
automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale,
nonche' della flotta destinata ai servizi di trasporto
pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014
e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su
gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonche' di
vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi
dal patto di stabilita' interno, nel limite del 45 per
cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014
e integralmente per gli anni 2015 e 2016.".
Si riporta il testo vigente del comma 223 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"223. Le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il
rinnovo dei parchi automobilistici destinati ai servizi di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sono
destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma
secondo le modalita' di cui ai commi 224, 226 e 227.".
 
Art. 8
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. All'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operativita' del nuovo sistema di tracciabilita' individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre 2015» e le parole: «sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre 2016» e «sino al 31 dicembre 2016»;
b-bis) al comma 9-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio».
2. All'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il termine del 1º gennaio 2016, di cui al comma 3, e' prorogato al 1º gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1º gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto».
3. All'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che
trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi'
tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto
intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'art. 188-bis."
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1°
ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania di cui al
comma 4 dell'art. 188-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006, il
termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo
2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire
la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e
scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti
trasportati nonche' l'applicazione delle altre
semplificazioni e le opportune modifiche normative
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di
cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli
articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al
SISTRI di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede alla
modifica e all'integrazione della disciplina degli
adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI,
anche al fine di assicurare il coordinamento con l'art.
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino al 31
dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito
positivo della piena operativita' del nuovo sistema di
tracciabilita' individuato a mezzo di procedura ad evidenza
pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il
26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi
1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
ridotte del 50 per cento.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare previsto dall'art. 188-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152 del
2006, come modificato dal presente articolo, al fine di
individuare, nell'ambito degli enti o imprese che
effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli
23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di
soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di
tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art. 188-bis del
D.Lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono
comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a
decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152 del
2006;
b) l'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,
recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2013.
7. All'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e all'ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi.".
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni
e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il
31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per non
oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare se cio' si renda
necessario al fine di rendere operative le semplificazioni
e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le
operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica
di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti
anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi
dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro
sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta
operativita'. La commissione di collaudo si compone di tre
membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per
l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle
prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si
provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni,
dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui
al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al
comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex
service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il
comma 4-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006,
comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi
di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto
comma 4-bis.
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31
dicembre 2016. Fermo restando il predetto termine, entro il
30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, anche avvalendosi della societa'
Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure,
previa stipula di convenzione per la disciplina dei
relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento
della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e
delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle
norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi
di economicita', semplificazione, interoperabilita' tra
sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.
All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al
31 dicembre 2016, previa valutazione di congruita'
dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei
contributi versati dagli operatori alla predetta data. In
ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e'
corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da
versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo
conguaglio, da effettuare a seguito della procedura
prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno
2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione
provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI
senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla
base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una
societa' specializzata terza, e della conseguente
valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del
SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque
non oltre il trenta per cento dei costi della produzione
consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza
delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al netto di quanto gia'
versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo
sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e'
subordinato alla prestazione di fideiussione che viene
svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
di cui al comma 8. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse
riassegnate nello stato di previsione del Ministero
medesimo, al netto di quanto gia' versato. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'art.
260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle
violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di
informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al
comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30
settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di
piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco
temporale.
12. All'art. 183, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.
152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"(nuovo produttore)".
12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'art. 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'art. 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
12-ter. All'art. 190, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al
comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma
1, lettera a),".
12-quater. All'art. 193, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito
dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'art. 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il
seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti
effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art.
183.".
13. E' abrogato l'art. 27 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza
e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di
Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di
vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le
associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti
ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve
alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'art.
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il
tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI
provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento
una relazione sul proprio operato.
14. All'art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si
esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato
e' superiore al fatturato totale previsto dall'art. 16,
comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.".
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale
e delle strutture del Corpo forestale dello Stato
nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di
conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico
illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare
l'efficienza delle operazioni inerenti la loro
tracciabilita', all'art. 108, comma 8, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole:
"articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e
periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.".
Si riporta il testo dell'art. 273 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 273. (Grandi impianti di combustione)
1. L'Allegato II alla parte quinta del presente decreto
stabilisce, in relazione ai grandi impianti di combustione,
i valori limite di emissione, inclusi quelli degli impianti
multicombustibili, le modalita' di monitoraggio e di
controllo delle emissioni, i criteri per la verifica della
conformita' ai valori limite e le ipotesi di anomalo
funzionamento o di guasto degli impianti.
2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano
i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte
II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.
3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013
i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte
II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si
applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti
di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si
applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i
valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli
impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale
data adeguate alle disposizioni del presente articolo
nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico
ovvero, se nessun rinnovo periodico e' previsto entro tale
data, a seguito di una richiesta di aggiornamento
presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi
dell'art. 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla
parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni
continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire
titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le
autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono
stabilire valori limite meno severi di quelli previsti
dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando
l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli
impianti.
3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma
3, e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di
combustione per i quali sono state regolarmente presentate
istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla
definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in merito
all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le
relative autorizzazioni continuano a costituire titolo
all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma
3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di
combustione per i quali sono state regolarmente presentate,
alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi
dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II alla
parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della
parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente
decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il
1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a
costituire titolo all'esercizio, a condizione che il
gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate
nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per
gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i
pertinenti valori limite di emissione massimi indicati
nella parte II dell'allegato II alla parte quinta del
presente decreto.
4. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
impianti di combustione di cui al comma 3 siano in
esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a
17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui
al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorita'
competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle
ordinarie procedure di rinnovo periodico
dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico e'
previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di
aggiornamento presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, una
dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far
funzionare l'impianto per piu' di 17.500 ore operative tra
il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone
contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017,
il gestore presenta all'autorita' competente e, comunque,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare un documento in cui e' riportata la registrazione
delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non
meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla
data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista
all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.
4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 e' concessa
ad impianti di combustione con potenza termica nominale
totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili
solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio
1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i
valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato
II, Parte II, alla Parte Quinta.
5. L'autorizzazione puo' consentire che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli
impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza
termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in
esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di
cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore
utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun
periodo di cinque anni a partire dal quinto anno
antecedente l'autorizzazione, e' fornito ad una rete
pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di
acqua calda; il gestore e' tenuto a presentare
all'autorita' competente e, comunque, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un
documento in cui e' indicata la percentuale di produzione
di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31
dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non
meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla
data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del
presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.
6. Ai sensi dell'art. 271, commi 5, 14 e 15,
l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione
deve prevedere valori limite di emissione non meno severi
dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a
7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla
Parte Quinta.
7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun
camino, contenente una o piu' canne di scarico,
corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 270,
ad un punto di emissione.
8. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 271, comma
14, i valori limite di emissione non si applicano ai grandi
impianti di combustione nei casi di anomalo funzionamento
previsti dalla parte I dell'Allegato II alla parte quinta
del presente decreto, nel rispetto delle condizioni ivi
previste.
9. Se piu' impianti di combustione, anche di potenza
termica nominale inferiore a 50 MW, sono localizzati nello
stesso stabilimento l'autorita' competente deve, in
qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico
impianto ai fini della determinazione della potenza termica
nominale in base alla quale stabilire i valori limite di
emissione. L'autorita' competente, tenendo conto delle
condizioni tecniche ed economiche, puo' altresi' disporre
il convogliamento delle emissioni di tali impianti ad un
solo punto di emissione ed applicare i valori limite che,
in caso di mancato convogliamento, si applicherebbero
all'impianto piu' recente.
10. L'adeguamento alle disposizioni del comma 9 e'
effettuato nei tempi a tal fine stabiliti
dall'autorizzazione.
11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione
sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano
all'impianto i valori limite di emissione stabiliti alla
Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6
dell'Allegato II alla Parte Quinta.
12. Fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale,
per gli impianti nuovi o in caso di modifiche ai sensi del
comma 11, la domanda di autorizzazione deve essere
corredata da un apposito studio concernente la fattibilita'
tecnica ed economica della generazione combinata di calore
e di elettricita'. Nel caso in cui tale fattibilita' sia
accertata, anche alla luce di elementi diversi da quelli
contenuti nello studio, l'autorita' competente, tenuto
conto della situazione del mercato e della distribuzione,
condiziona il rilascio del provvedimento autorizzativo alla
realizzazione immediata o differita di tale soluzione.
13. Dopo il 1° gennaio 2008, agli impianti di
combustione di potenza termica nominale inferiore a 50MW ed
agli altri impianti esclusi dal campo di applicazione della
parte quinta del presente decreto, facenti parte di una
raffineria, continuano ad applicarsi, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, i valori limite di
emissione calcolati, su un intervallo mensile o inferiore,
come rapporto ponderato tra la somma delle masse inquinanti
emesse e la somma dei volumi delle emissioni di tutti gli
impianti della raffineria, inclusi quelli ricadenti nel
campo di applicazione del presente articolo.
14. In caso di realizzazione di grandi impianti di
combustione che potrebbero arrecare un significativo
pregiudizio all'ambiente di un altro Stato della Comunita'
europea, l'autorita' competente informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano
agli impianti di combustione destinati alla produzione di
energia, ad esclusione di quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di
fabbricazione. Sono esclusi in particolare:
a) gli impianti in cui i prodotti della combustione
sono utilizzati per il riscaldamento diretto,
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti
o dei materiali, come i forni di riscaldo o i forni di
trattamento termico;
b) gli impianti di postcombustione, cioe' qualsiasi
dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente
gassoso mediante combustione, che non sia gestito come
impianto indipendente di combustione;
c) i dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di
craking catalitico;
d) i dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno
in zolfo;
e) i reattori utilizzati nell'industria chimica;
f) le batterie di forni per il coke;
g) i cowpers degli altiforni;
h) qualsiasi dispositivo tecnico usato per la
propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme
off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas
naturale liquefatto off-shore;
l);
m);
m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile
qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella
definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte
Quinta.
16.
16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del
rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione
degli di impianti di combustione con una potenza termica
nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una
relazione che comprova la sussistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita' di appropriati siti di stoccaggio di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
b) fattibilita' tecnica ed economica di strutture di
trasporto di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
c) possibilita' tecnica ed economica di installare a
posteriori le strutture per la cattura di CO2.
16-ter. L'autorita' competente, sulla base della
documentazione di cui al comma 16-bis, stabilisce se le
condizioni di cui allo stesso comma sono soddisfatte. In
tal caso il gestore provvede a riservare un'area
sufficiente all'interno del sito per installare le
strutture necessarie alla cattura e alla compressione di
CO2.".
Il testo del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, e successive modificazioni (Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), modificato
dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12
marzo 2003, n. 59, S.O.
 
Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1. All'art. 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti,».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 298 dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali e' autorizzato fino al 30 giugno 2016,
limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione
riferite all'annualita' 2015 e alle precedenti, ad
effettuare le operazioni di pagamento e riscossione
relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo
del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai
sensi dell'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti gia'
intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente
delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di
rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.".
 
Art. 10
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
1-bis. All'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
2. All'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2-bis. All'art. 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «per i soli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2-ter. L'art. 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi e' detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attivita' formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attivita' formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. All'art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016». Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012.
4. All'art. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016».
5. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2016».
6. All'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».
6-bis. Le richieste di cui all'art. 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalita' ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.
7. All'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e 2015,» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,».
7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo e' richiamata nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all'art. 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «2016» e «2017» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017» e «2018».
7-quater. All'art. 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana»;
2) le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
3) le parole: «del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'amministratore»;
4) le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;
5) dopo le parole: «pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono inserite le seguenti: «, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,»;
6) le parole da: «31 dicembre 2012» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilita' in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non piu' necessarie per le finalita' originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata»;
b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalita' di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo».
8. All'art. 8, comma 30, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8-bis. Anche per l'anno 2016 e' prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All'art. 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015, 2016 e 2017».
8-quater. All'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2016» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2017».
8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e' prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione «Dogane» del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'art. 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo art. 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 10 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 10. Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di
tributi locali
1. - 2-bis. (Omissis).
2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed
efficace riordino della disciplina delle attivita' di
gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche
mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle
societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di supporto
all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i
termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'art. 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti
inderogabilmente al 30 giugno 2016.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21 del
decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198 (Composizione,
attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a
norma dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 11
marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. Insediamento delle commissioni censuarie
locali e centrale
1. Le commissioni censuarie previste dal presente
decreto sono insediate, anche in assenza di designazione di
uno o piu' componenti supplenti, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dello stesso, con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che
individua una data unica di insediamento a livello
nazionale.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3-bis del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella
produzione combinata di energia elettrica e calore
1. (Omissis).
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per
l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti
alle aliquote sulla produzione di energia elettrica
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella
misura del 12 per cento.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 14 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Servizi energetici ed altre misure per
promuovere l'efficienza energetica
1. - 10. (Omissis).
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi
dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il
2014, e' prorogata la durata degli incentivisino sino al 31
dicembre 2016, a fronte di progetti definiti dallo stesso
proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera
stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i
progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi
di energia in misura complessivamente equivalente alla
soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati
entro il 31 dicembre 2016 e rispondano a criteri di:
collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti
energeticamente efficienti installati nel medesimo sito
industriale; efficientamento energetico di impianti
collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti
diversi, avviati nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'art.
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
salvaguardia dell'occupazione.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto):
"Art. 19. Detrazione
1. (Omissis).
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
a premio.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
"Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196
(Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo
di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul
fondo di coesione):
"Art. 7. Imposta sul valore aggiunto, oneri e altre
imposte e tasse
1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa
ammissibile solo se non sia recuperabile.
2. Nei casi in cui il beneficiario e' soggetto ad un
regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA
pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma 1.
3. Costituisce, altresi', spesa ammissibile l'imposta
di registro, in quanto afferente a un'operazione.
4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e
assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi
strutturali costituisce spesa ammissibile, nel limite in
cui non sia recuperabile dal beneficiario.
Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge n.
185 del 2008 e' riportato nelle Note all'art. 2-quater.
Si riporta il testo vigente del comma 141 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013), come modificato dal comma 6
dell'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, come ulteriormente modificato dalla presente
legge:
"141. Ferme restando le misure di contenimento della
spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni
2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento
della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per
l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso
scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto
sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla
conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei
revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio
verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che
devono essere superiori alla minore spesa derivante
dall'attuazione del presente comma. La violazione della
presente disposizione e' valutabile ai fini della
responsabilita' amministrativa e disciplinare dei
dirigenti.".
Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 19 del
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. Disposizioni finali e transitorie
1. - 13. (Omissis).
14. Fino al 31 dicembre 2016, la riserva di attivita'
di cui all'art. 18 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma
5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari
di pertinenza dei clienti.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi
1. - 2. (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 le indennita', i compensi, i gettoni, le
retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate,
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed
ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono
automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non
possono superare gli importi risultanti alla data del 30
aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400 nonche' agli altri commissari
straordinari, comunque denominati. La riduzione non si
applica al trattamento retributivo di servizio.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli
anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, l'aggiornamento
relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per
l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita'
istituzionali.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.
56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
"Art. 56-bis. Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali
1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le
province, le citta' metropolitane e le regioni che
intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma
1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine
perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche
da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di
attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le
finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse
finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del
demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito
all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta. In caso di esito positivo si procede al
trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del
demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica
all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento
della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione
del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento,
unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i
motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione
dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a
norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Disposizioni sui tempi e sulle modalita' di
applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2
1. - 2. (Omissis).
3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente
nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le
risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonche'
escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa
per gli anni 2010, 2011, il 2013, il 2014 e il 2015 e
destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota
vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia
del comitato centrale che del consolidato alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano
immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati
con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato
approvato, a quello che sara' approvato per il 2012 e per
le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014 e 2015, e
per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla
Croce Rossa Italiana, nonche' ad utilizzare beni immobili
tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), a
garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per
fronteggiare carenze di liquidita' per spese obbligatorie e
inderogabili.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 178 del 2012:
"Art. 2. Riordino della CRI fino alla liquidazione
1. La CRI e' riordinata secondo le disposizioni del
presente decreto e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della
sua liquidazione assume la denominazione di «Ente
strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito
denominato Ente, mantenendo la personalita' giuridica di
diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu'
associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente
allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione
sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da
parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e
protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale
in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente
non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta
normativa internazionale se non per i casi espressamente
previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano
le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non
economici, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e
ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche'
ogni altra attivita' di gestione finalizzata
all'espletamento delle funzioni di cui al presente
articolo.
3. Sono organi dell'Ente:
a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della
salute, presieduto dal Presidente nazionale
dell'Associazione in carica che e' anche Presidente
dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i
soci della CRI con particolari competenze amministrative e
da altri tre componenti designati rispettivamente dai
Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e
della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione
dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento,
di amministrazione, finanza e contabilita' ai quali si
applica l'art. 7. In caso di parita' nelle deliberazioni
prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative
agli indirizzi nelle materie di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) ed h), e all'art. 6 che devono essere assunte
all'unanimita';
b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal
Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui
uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di
Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
c) un amministratore, con compiti di rappresentanza
legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute.
4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato,
l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori
dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2017.
L'incarico di amministratore e' incompatibile con ogni
altra attivita' esterna all'Ente e all'Associazione. Il
trattamento economico dell'amministratore e dei componenti
del collegio dei revisori dei conti e' determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di
Presidente e di componente del comitato sono svolti a
titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove
l'amministratore sia dipendente di pubbliche
amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in
materia di aspettativa di diritto.
5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello
Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che
sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche'
risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate
per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma
6, per l'anno 2016, sono attribuite all'Ente e
all'Associazione, con decreti del Ministro della salute,
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della difesa, ciascuno in relazione alle proprie
competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in
relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi
affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa
tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
"Art. 43. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.".
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Norme transitorie e finali
1. (Omissis).
2. A far data 1° gennaio 2018 l'Ente e' soppresso e
posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, come modificata e integrata dal decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel
secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i
beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono
trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al
trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che
restano in carico alla gestione liquidatoria. Il personale
gia' individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi
dell'art. 3, comma 4, come funzionale alle attivita'
propedeutiche alla gestione liquidatoria verra' individuato
con specifico provvedimento del presidente nazionale della
CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e
successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa
alle procedure previste dall'art. 7, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º
gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con
corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie,
presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in
organico nei corrispondenti profili professionali ovvero
anche in sovrannumero. Il personale, ad eccezione di quello
funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso, ove non
assunto alla data del 1° gennaio 2018 dall'Associazione, e'
collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'art.
33 e dell'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more
della conclusione delle procedure di cui all'art. 7, comma
2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, puo' prestare
temporaneamente la propria attivita' presso altre pubbliche
amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di
cui all'art. 1, comma 4, anche con oneri a carico del
finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che
rimane esclusivamente responsabile nei confronti del
lavoratore del trattamento economico e normativo.
L'assunzione ai sensi dell'art. 6, comma 4, determina la
cessazione dello stato di disponibilita'. Il finanziamento
e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse
pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni
annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia
e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il
finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare
l'importo complessivamente attribuito all'Ente e
Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno
2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per
cento a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima
applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1°
gennaio 2018. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di
verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti
all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di
interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita'
in continuita' con quanto previsto dall'art. 5, comma 6, ai
servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e
alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la
partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una
fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo'
essere destinataria di beni di cui al presente comma e che
impiega in distacco il personale di cui all'aliquota
dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'art. 6,
nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza
nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo'
stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del
presente comma direttamente con la fondazione.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 49-quater del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 49-quater. Anticipazione di liquidita' in favore
dell'Associazione italiana della Croce Rossa
1. Nelle more dello svolgimento delle attivita' di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana puo'
presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 giugno 2016, con
certificazione congiunta del presidente e
dell'amministratore, un'istanza di accesso ad anticipazione
di liquidita', per l'anno 2016, nel limite massimo di 150
milioni di euro. L'anticipazione e' concessa, previa
presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili, anche a carico di
singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni
estinte nel periodo 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2015 a
valere su anticipazioni bancarie, alla data del 31 dicembre
2015, nei limiti delle disponibilita' in conto residui
iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non piu' necessarie
per le finalita' originarie, relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla
quota non ancora erogata.
2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si
provvede a seguito:
a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni
vigilanti, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e
della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1
del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e
congrue di copertura annuale del rimborso
dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli
interessi, adottata dal comitato di cui all'art. 2, comma
3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del
2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei
conti;
b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e la CRI, nel quale sono definite le modalita' di
erogazione e di restituzione delle somme comprensive di
interessi e in un periodo non superiore a trenta anni,
prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini
stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalita'
di recupero delle medesime somme da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-bis, sia
l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse
a carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei
buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di
emissione.
2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del
finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce
Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa
italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere
dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono
vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidita' di
cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6
milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso
della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non
utilizzato per la finalita' di cui al primo periodo,
costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino
all'applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in
caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere
le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da
rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute
dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana
o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), del
citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare
dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o
dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono
prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione
di liquidita' di cui al comma 1 del presente articolo.".
Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 8 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 8. Misure per la stabilita' del sistema
creditizio
1. - 29. (Omissis).
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo
indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia
effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che
siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la
garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi
dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli
1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga
agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e
all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti
ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista
dall'art. 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni
si applica l'art. 67, quarto comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria di cui al
presente comma si applica ai contratti di garanzia
finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro
la data del 31 dicembre 2016.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 629 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni
di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli
di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) e' inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di
demolizione, di installazione di impianti e di
completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a
effetto serra definite all'art. 3 della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai
sensi dell'art. 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e
successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita' che possono
essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata
direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a
un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis,
comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei
confronti degli ipermercati (codice attivita' 47.11.1),
supermercati (codice attivita' 47.11.2) e discount
alimentari (codice attivita' 47.11.3)»;
b) prima dell'art. 18 e' inserito il seguente:
«Art. 17-ter. - (Operazioni effettuate nei confronti di
enti pubblici). - 1. Per le cessioni di beni e per le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello
Stato, degli organi dello Stato ancorche' dotati di
personalita' giuridica, degli enti pubblici territoriali e
dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli
istituti universitari, delle aziende sanitarie locali,
degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e
cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di
previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in
materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
caso versata dai medesimi secondo modalita' e termini
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a
ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»;
c) all'art. 30, secondo comma, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' a norma
dell'art. 17-ter»;
d) all'art. 74, settimo comma, alinea, dopo le parole:
«di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche'
di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di
utilizzo successivi al primo,».
Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 6
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici
1. - 15-bis. (Omissis).
16. In via sperimentale per gli esercizi 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017 e relativo bilancio pluriennale,
relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennale, con
legge di bilancio gli stanziamenti di competenza possono
essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio
pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto
del limite complessivo della spesa autorizzata, per
adeguarli alle corrispondenti autorizzazioni di cassa
determinate in relazione ai pagamenti programmati ai sensi
del comma 10.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2. Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti
di bilancio
1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali
di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate
sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga
alle norme in materia di flessibilita' di cui all'art. 23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al
periodo 2011-2017 e relativo bilancio pluriennale, nel
rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza
pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni
finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di
previsione, con riferimento alle spese di cui all'art. 21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi
allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate
le autorizzazioni legislative di cui si propongono le
modifiche ed i corrispondenti importi. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle
dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21,
comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli
importi indicati nell'Allegato 1 al presente decreto. Dalle
predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle
universita', nonche' le risorse destinate all'informatica,
alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle
imposte sui redditi delle persone fisiche. Le medesime
riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento
della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione
dell'art. 6, e degli Organi costituzionali fatto salvo
quanto previsto dall'art. 5, comma 1, primo periodo. Dato
il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa
pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti
in relazione all'art. 9 risultassero, per qualsiasi motivo,
conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con
decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' disposta, con riferimento alle
missioni di spesa dei Ministeri interessati, una ulteriore
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al
quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato.".
Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 1
della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in
materia di emersione e rientro di capitali detenuti
all'estero nonche' per il potenziamento della lotta
all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio):
"Art. 1. Misure per l'emersione e il rientro di
capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento
della lotta all'evasione fiscale
1. - 8. (Omissis).
9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento
delle attivita' necessarie all'applicazione della
disciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro
dei capitali detenuti all'estero, e comunque al fine di
potenziare l'azione di prevenzione e contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurando
l'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento
della qualita' dei servizi:
a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni
gia' autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo'
procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a
tempo indeterminato di funzionari di terza area funzionale,
fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area
funzionale, fascia retributiva F3, assicurando la priorita'
agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancora
vigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente corrispondente
a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno
2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni
di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017;
b) la disposizione di cui all'art. 1, comma 346,
lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua
ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, e puo' essere utilizzata anche per il
passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del
personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i
criteri per il passaggio del personale da una sezione
all'altra, in ragione del progressivo completamento dei
processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di
cui all'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Ai dipendenti che
transitano presso la sezione «dogane» si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il personale gia' appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai
dipendenti che transitano dalla sezione «ASSI» alla sezione
«monopoli» si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico previsto per il personale gia'
appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.".
Si riporta il testo vigente del comma 346 dell'art. 1
della citata legge n. 244 del 2007:
"346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attivita'
di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di
soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre
amministrazioni statali, nonche' al fine di ridurre gli
oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo
2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonche' della
presente legge, e' autorizzata la spesa per assunzioni di
personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e
attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e
526 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7
milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per
l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2010;
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni
di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009
e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di
euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e
16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche
nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli
superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a
tali ruoli, con possibilita' di utilizzare le graduatorie
di idonei dei concorsi gia' banditi o conclusi, nonche' per
compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga
all'art. 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio
2004, n. 36;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione
di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009
e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza
prioritariamente le graduatorie formate a seguito di
procedure selettive gia' espletate e per le quali il limite
di eta' anagrafica vigente per i contratti di formazione e
lavoro dei soggetti risultati idonei e' riferito alla data
di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla
mobilita', anche ai sensi dell' articolo 1, comma 536,
della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per
l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia
delle dogane e' autorizzata a stipulare contratti di
formazione e lavoro, anche in deroga all'art. 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dall'art. 3, comma 79, della presente legge, in
particolare, con soggetti risultati idonei, con un
punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle
graduatorie formate a seguito delle procedure indette
dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con
contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500
e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attivita'
amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei
nelle graduatorie formate a seguito delle procedure
selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non
anteriore al 1º settembre 2005, rispettivamente, per 150
posti di collaboratore tributario, terza area funzionale,
F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per
20 posti di collaboratore di sistema, terza area
funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici,
terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni
di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle
dogane puo' stipulare ulteriori contratti di formazione e
lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle
graduatorie formate a seguito delle procedure indette
dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 84 del 21 ottobre
2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale
inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie
da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al
quarto periodo del comma 345, e' prioritario rispetto
all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte
dell'Agenzia delle dogane.".
Si riporta il testo vigente del tredicesimo comma
dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 43. Trattamento economico
1. - 12. (Omissis).
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
(Omissis).".
 
Art. 11
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. All'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'art. 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Al comma 14-bis dell'art. 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
3. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'art. 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' prorogato al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per lo svolgimento di attivita' di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3-quater. Il termine di cui all'art. 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, e' prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilita' speciali di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuita' dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato al 31 luglio 2016.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11 del citato
decreto-legge n. 192 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali
1. - 1-ter. (Omissis).
2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai
sensi dell'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al
completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna,
della viabilita' nelle strade statali e provinciali
interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di
novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014,
n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n.
164."
Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
successive modificazioni (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e
il 29 maggio 2012), come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali
1. - 6. (Omissis).
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di
realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20
maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui
avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora entrino in esercizio entro il 30 settembre
2016. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati
distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo
le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli
incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora
entrino in esercizio entro il 30 settembre 2016.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 1. Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni
1. - 3. (Omissis).
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art. 10 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 10. Ulteriori misure per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi
sismici del maggio 2012
1. - 14. (Omissis).
14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
anche negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ai relativi
oneri, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sulle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di cui
all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 5 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate), come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di
cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive
modificazioni e integrazioni
1. Al fine di consentire il completamento delle
attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti
alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione
straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella
regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui
all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2016 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. - 4. (Omissis).
5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di
emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di
continuita' nella gestione delle medesime emergenze
ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31
dicembre 2015, le disposizioni di cui all'art. 11
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre
2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine
continuano a produrre effetti i provvedimenti
rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle
ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato
di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e'
autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle
attivita' di cui al presente comma, di personale, anche
gia' operante, nel limite organico previsto dall'art. 1,
comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento
economico e le procedure operative della struttura
commissariale. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle risorse gia' previste per la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la
struttura commissariale di cui all'art. 11 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4
agosto 2010.".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Misure
urgenti per interventi nel territorio):
"Art. 2. Interventi straordinari per la Regione
Campania
1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte
di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa
C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il
Presidente della Regione Campania predispone un piano
straordinario d'interventi riguardanti:
a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la
messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in
deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti
al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il
31 dicembre 2009;
b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il
ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla
lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza
permanente e l'eventuale restituzione delle aree
attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
"426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da
421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto
dall'art. 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, per le finalita' volte al superamento
del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con
possibilita' di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto
articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le
assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure
speciali. Fino alla conclusione delle procedure di
stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 529, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono
procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato
interessati alle procedure di cui al presente periodo,
fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art.
1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica.".
Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico
1. - 35. (Omissis).
36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi,
limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione,
le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilita', fatte salve le maggiori facolta' assunzionali
eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono
essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A
tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni
da sottoporre all'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e
delle finanze.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art. 3
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi), come sostituito dal comma 7-bis dell'art. 1
del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93:
"Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile
1. - 2. (Omissis).
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 2 del
citato decreto-legge n. 74 del 2012:
"Art. 2. Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate
1. - 5. (Omissis).
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'art. 2, comma 3, dall'art. 8, commi 3 e
15-ter, e dall'art. 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'art. 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo articolo 1, per conto dei Presidenti
delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli
interventi di cui al presente decreto, non rilevano ai fini
del patto di stabilita' interno degli enti locali
beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai
sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei
siti internet delle rispettive regioni.".
Si riporta il testo vigente dell'art. 11 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4
agosto 2010 (Disposizioni urgenti di protezione civile):
"Art. 11. 1. Il dott. Mario Pasquale De Biase,
commissario delegato ai sensi dell' art. 9, comma 6,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3849 del 19 febbraio 2010 , provvede, avvalendosi in
qualita' di Soggetto attuatore della Societa' Sogesid
S.p.A., e nel rigoroso rispetto delle determinazioni
assunte e da assumersi da parte dell'Autorita' giudiziaria,
alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in
sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania
(Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno (Caserta).
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1
si provvede nel limite massimo di euro 47.807.351,01 a
valere sulle risorse presenti nella contabilita' del sopra
citato commissario delegato.".
 
Art. 11 bis
Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'art. 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato di sessanta giorni.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.
3. All'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa' per azioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'art. 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita' indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della bonifica»;
b) il comma 13.1 e' abrogato;
c) al comma 13-quater, le parole: «ovvero della societa' da quest'ultimo costituita» sono soppresse.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 33 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana
delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio
Bagnoli - Coroglio
1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche'
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le
disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla
rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse
nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree,
nonche' al procedimento di formazione, approvazione e
attuazione del programma di riqualificazione ambientale e
di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento
ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei
beni immobili pubblici, al superamento del degrado
urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi
personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della
sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di
assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di
rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed
adeguatezza le funzioni amministrative relative al
procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo
Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo
comunque la partecipazione degli enti territoriali
interessati alle determinazioni in materia di governo del
territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali
si applicano le disposizioni del presente articolo sono
individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla
seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti
delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno
specifico programma di risanamento ambientale e un
documento di indirizzo strategico per la rigenerazione
urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in
sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione
urbana dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta'
pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali
per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti
pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli
impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e
privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa
fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del
programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al
precedente comma 3, sono preposti un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai
fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia
e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore
procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili
procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle
modalita' per lo svolgimento delle operazioni necessarie
per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e
comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia
per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
5. Il Commissario straordinario del Governo, scelto tra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza gestionale e amministrativa, e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione interessata.
Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli
interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli
privati da effettuare nell'area di rilevante interesse
nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di cui ai
commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si
fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei
principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso
compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di
risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le
risorse disponibili a legislazione vigente per la parte
pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante
per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di
realizzazione delle opere infrastrutturali. In via
straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad
evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini
previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di
cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al
medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore,
secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo
la proposta di programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo
specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base
dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno
studio di fattibilita' territoriale e ambientale, dalla
valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione
di impatto ambientale (VIA), nonche' da un piano
economico-finanziario relativo alla sostenibilita' degli
interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti
finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del
programma. La proposta di programma e il documento di
indirizzo strategico dovranno altresi' contenere la
previsione urbanistico-edilizia degli interventi di
demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili,
comprensivi di eventuali premialita' edificatorie, la
previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di
cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore
della collettivita' locale anche fuori del sito di
riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli
interventi con particolare riferimento al rispetto del
principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del
possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche
interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali
per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la
proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una
conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di
assenso e di intesa da parte delle amministrazioni
competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il
termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale
devono essere altresi' esaminati il progetto di bonifica,
il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.
242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un
accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio
dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di
legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il
Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario
straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla
conclusione della conferenza di servizi o dalla
deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9,
ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla
legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento
degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresi' variante urbanistica
automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila
sull'attuazione del programma ed esercita i poteri
sostitutivi previsti dal programma medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado
ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio
Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai
sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del
23 agosto 2014, le stesse sono dichiarate con il presente
provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli
effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto
Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in
house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre
2015, e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a
carico del medesimo, la proprieta' delle aree e degli
immobili di cui e' attualmente titolare la societa' Bagnoli
Futura S.p.A. in stato di fallimento. La trascrizione del
decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli
effetti di cui all'art. 2644, secondo comma, del codice
civile. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura Spa e' riconosciuto un importo corrispondente al
valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti,
rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del
trasferimento della proprieta'. Tale importo e' versato
alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari,
di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,
emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore,
anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per
interventi necessari all'attuazione del programma di cui al
comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al
presente comma non comporta l'esclusione dai limiti
relativi al trattamento economico stabiliti dall'art.
23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di
trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i
diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi
compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della
societa' Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto
decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri
atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti
da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e
imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalita'
indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
comunicazione della determinazione del valore suddetto da
parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali
obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro
aventi causa a titolo di responsabilita' per i costi della
bonifica. Alla procedura fallimentare della societa'
Bagnoli Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa'
costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato
sulla base del valore di mercato delle aree e degli
immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla
data del trasferimento della proprieta', che potra' essere
versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi
dalla societa', il cui rimborso e' legato all'incasso delle
somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e
degli immobili trasferiti, secondo le modalita' indicate
con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La
trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore
produce gli effetti di cui all'art. 2644, secondo comma,
del codice civile. Successivamente alla trascrizione del
decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti
relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi
quelli inerenti alla procedura fallimentare della societa'
Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative
trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di
nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di
registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.
13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio,
assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati,
nonche' il coordinamento con ulteriori iniziative di
valorizzazione del predetto comprensorio, anche con
riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, un'apposita cabina di regia, presieduta dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri all'uopo delegato e composta dal Commissario
straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' da un rappresentante,
rispettivamente, della regione Campania e del comune di
Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri
organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi
al predetto programma.
13.1 (Abrogato).
13.2 Ai fini della puntuale definizione della proposta
di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi
di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei
termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il
Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di
Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del
redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua
sostenibilita' economico-finanziaria. Il comune di Napoli
puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di
cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede
ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-bis. Il programma di rigenerazione urbana,
predisposto secondo le finalita' di cui al comma 3 del
presente articolo, deve garantire la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito
della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri
14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 12 maggio 2014.
13-ter.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo,
all'esito della procedura di mobilita' di cui all'art. 1,
commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
verifica i fabbisogni di personale necessari per le
attivita' di competenza del Soggetto Attuatore e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa'
Bagnoli Futura Spa alla data della dichiarazione di
fallimento.".
 
Art. 12
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilita' delle vendite dei
giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita
della stampa quotidiana e periodica

1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per tale finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dall'art. 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e' ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 4 del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
(Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale):
"Art. 4. Modernizzazione del sistema di distribuzione e
vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di
distribuzione e vendita della stampa quotidiana e
periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle
copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la
diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle
vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici
attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici
e telematici basati sulla lettura del codice a barre. La
gestione degli strumenti informatici e della rete
telematica e' svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con
la partecipazione di tutti i componenti della filiera
distributiva, editori, distributori e rivenditori, che
stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la
gestione dati e i costi di collegamento. Per sostenere
l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito,
nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non
superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque,
fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale
fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente
conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo
complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al
presente comma, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e'
concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del reddito e del valore della produzione
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le
modalita' di applicazione del presente articolo anche con
riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del
rispetto del previsto limite di spesa e al relativo
monitoraggio.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 335 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
"335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi
1, 2 e 3 dell'art. 11-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate
per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette
disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate alla dotazione di cui all'art. 4,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
2012, n. 103.".
Il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008 e' riportato nelle Note
all'art. 4.
 
Art. 12 bis
Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82, e' prorogato sino alla fine della XVII legislatura.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge 30
maggio 2014, n. 82 (Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di
Aldo Moro):
"Art. 2. Durata della Commissione
1. La Commissione conclude i propri lavori entro
ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta al
Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.
Sono ammesse relazioni di minoranza.
2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la
Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni
successivi, un documento sull'attivita' svolta.".
 
Art. 12 ter
Proroga di termini in materia di competenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. All'art. 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «venti».
2. Le domande di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'art. 5 della medesima legge n. 92 del 2004.
3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 della legge 30
marzo 2004, n. 92 (Istituzione del «Giorno del ricordo» in
memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati), con le modifiche apportate dalla presente
legge:
"Art. 4. 1. Le domande, su carta libera, dirette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, devono essere
corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con la descrizione del fatto, della localita', della data
in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la
scomparsa del congiunto, allegando ogni documento
possibile, eventuali testimonianze, nonche' riferimenti a
studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine
di venti anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Dopo il completamento dei lavori della
commissione di cui all'art. 5, tutta la documentazione
raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato."
"Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' costituita una commissione di dieci membri,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da
persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli
uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da
due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti
delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto
regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di
Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle
associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia, nonche' da un funzionario del Ministero
dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione
avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal
riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi
dell'art. 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il
compimento di delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell'esame delle domande, puo'
avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei
superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti
e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli
istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di
pubblicazioni scientifiche sull'argomento.".
 
Art. 12 quater
Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale
e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'art. 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 della legge 3
febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di
giornalista):
"Art. 3. Composizione dei Consigli regionali o
interregionali.
I Consigli regionali o interregionali sono composti da
6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti
nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che
abbiano almeno 5 anni di anzianita' di iscrizione. Essi
sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai
pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il
pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta di voti."
"Art. 17. Durata in carica del Consiglio nazionale.
Sostituzioni.
I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine
restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.
Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al
secondo e terzo comma dell'art. 7.".
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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