IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Considerato che l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresi' sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione; Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base; Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso e' effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di piu' del 15% dal tasso valido in quel momento; Considerato che il predetto tasso base e' stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° febbraio 2016, nella misura pari al 0,09 %;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° febbraio 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari al 1,09 %. Roma, 17 febbraio 2016
Il Ministro: Guidi |