Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 febbraio 2016
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze HHMA, HMA e HMMA.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;
Viste, in particolare, le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;
Vista la nota della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, prot. n. 14188 del 24 marzo 2015, con cui e' stato richiesto l'avvio dell'istruttoria al fine di procedere al completamento e all'aggiornamento delle tabelle di cui al testo unico con l'inserimento delle seguenti sostanze:
HMMA, denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica.
HHMA, denominazione comune;
2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina, denominazione chimica.
HMA, denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 18 giugno 2015;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 14 settembre 2015, favorevole all'inserimento delle predette sostanze nella Tabella I del testo unico, "in attesa di evidenze scientifiche che si renderanno disponibili";
Vista la nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. 48169 del 9 ottobre 2015, con cui e' stato richiesto all'Istituto superiore di sanita', "eventuali nuove acquisizioni scientifiche relative ad aggiornamenti in merito alle sostanze HMMA, HHMA e HMA";
Ritenuto, sulla scorta del principio di precauzione e in attesa di acquisire le richieste evidenze scientifiche, di dover aggiornare le tabelle degli stupefacenti e di procedere a tal fine all'inserimento delle predette sostanze nella Tabella I del testo unico;

Decreta:

Art. 1

1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
HMMA , denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3-metossimetamfetamina, denominazione chimica.
HHMA, denominazione comune;
2-(3,4-Diidrossifenil)-N-metilpropilamina, denominazione chimica.
HMA, denominazione comune;
d,l-4-Idrossi-3metossiamfetamina, denominazione chimica.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2016

Il Ministro: Lorenzin
 
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