Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 febbraio 2016
Sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego sulla coltura della vite del prodotto fitosanitario «Luna Experience», a base di fluopyram e tebuconazolo.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;
Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10, recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visto il decreto 9 maggio 2014 relativo alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva flupyram ed il successivo decreto 13 aprile 2015 relativo alla modifica dell'allegato al decreto del 9 maggio 2014;
Rilevato che sussistono motivi sanitari, anche di tipo precauzionale, relativi al corretto impiego sulla coltura della vite del prodotto «Luna Experience», a base di fluopyram e tebuconazolo, reg. 15384;
Considerato che occorre attendere la conclusione delle verifiche in corso, per non compromettere in alcun modo il profilo della salute umana, animale e vegetale;

Decreta:

Art. 1

1. E' sospesa in via precauzionale a far data dal presente decreto l'autorizzazione di impiego sulla coltura della vite del prodotto fitosanitario LUNA EXPERIENCE, reg. 15384, contenente le sostanze attive fluopyram e tebuconazolo, da sole o in miscela con altre sostanze attive.
2. E' fatto divieto d'impiego di viti con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui al comma 1.
 
ALLEGATO 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ALLEGATO 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori di prodotti fitosanitari e i titolari di imprese produttrici di viti dell'avvenuta sospensione.
2. I titolari delle imprese produttrici di uve e i rivenditori di uve sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare gli utilizzatori circa il rispetto del divieto di cui all'art. 1, comma 2.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono invitate ad esercitare per il tramite delle proprie strutture di vigilanza l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto verra' notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3

1. E' obbligatoria la rietichettatura del prodotto fitosanitario «Luna Experience» immesso in commercio.
2. L'etichetta modificata e' parte integrante del presente decreto.
Roma, 4 febbraio 2016

Il direttore generale: Ruocco
 
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