Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 25
Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013 recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE;
Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2014 in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, l'articolo 5 e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera w) e' sostituita dalla seguente: «w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;»;
b) alla lettera w-quater):
1) al numero 1) la parola: «le» e' sostituita dalla seguente: «gli» e le parole: «della Comunita' europea, aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»;
2) al numero 2) le parole: «della Comunita' europea, aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia»;
3) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 5) e abbia comunicato tale scelta;»;
4) al numero 4), dopo le parole: «aventi sede» e' inserita la seguente: «legale», al secondo periodo le parole: «come Stato membro» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera»;
5) dopo il numero 4) e' aggiunto il seguente: «4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;»;
c) la lettera w-quater.1) e' sostituita dalla seguente: «w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.».
2. All'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «e degli strumenti finanziari» sono soppresse;
b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) le condizioni e le modalita' di ammissione alla quotazione, nonche' quelle relative all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni;».
3. All'articolo 64 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la sospensione degli strumenti finanziari» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e dalle negoziazioni»;
b) al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: «decisioni di ammissione» sono inserite le seguenti: «alle negoziazioni» e dopo le parole: «e di esclusione» sono inserite le seguenti: «dalle negoziazioni»;
c) al comma 1-ter, dopo le parole: «L'ammissione, l'esclusione e la sospensione» sono inserite le seguenti: «dalla quotazione e».
4. Dopo l'articolo 91 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 91-bis (Comunicazione dello Stato membro d'origine). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformita' all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione e' effettuata alle autorita' competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonche' alle autorita' competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti.
2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine e' l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di piu' Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.».
5. All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f), n. 3), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «2013/50/UE» e le parole: «qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;» sono sostituite dalle seguenti: «nelle seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE».
6. All'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «tre».
7. All'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalla seguenti: «quattro mesi»;
b) al comma 1-ter le parole: «e alla societa' di revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, al revisore legale o alla societa' di revisione legale»;
c) al comma 2 le parole: «Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e dopo le parole: «Stato membro d'origine pubblicano» sono inserite le seguenti: «, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob puo' disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al piu' in: a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.»;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilita' di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.»;
f) al comma 6, all'alinea, la parola: «comunitaria» e' sostituita dalla seguente: «europea» e la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5;».
8. Dopo l'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 154-quater (Trasparenza dei pagamenti ai governi). - 1. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformita' alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.
3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato.».
9. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della societa' o dell'ente, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
c) dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e' accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.».
10. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.»;
c) al comma 1-quater le parole: «La stessa sanzione di cui al comma 1 e' applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di societa', enti o associazioni, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.»;
e) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e' pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.»;
f) il comma 2-bis e' soppresso;
g) al comma 3 le parole: «La sanzione indicata nel comma 2, primo periodo, si» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila»;
h) dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: «3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.».
11. All'articolo 194-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «Nella determinazione» sono inserite le seguenti: «del tipo e».
12. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «115-bis» sono soppresse.
13. All'articolo 194-quinquies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1.1 e 1.2,» e le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3,».
14. All'articolo 195-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 158, le parole: «nel Bollettino» sono soppresse e dopo le parole: «della Consob» sono inserite le seguenti: «, in conformita' alla normativa europea di riferimento.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della
direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE e' pubblicata nella GU n. L 294 del 6 novembre
2013.
- La Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GU n. L 182
del 29 giugno 2013.
- La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2014) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
luglio 2015, n. 176.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3 dell'art.
1, dell'art. 5 e dell'allegato B della citata legge n. 114
del 2015:
«Art. 1. - Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
(Omissis).»
«Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della
direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della
direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto
da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1,
anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva e delle relative misure di esecuzione
nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il
ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le
competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva
medesima alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB), quale autorita' competente, secondo quanto
previsto dal citato testo unico;
b) prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della
soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di obblighi
di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel
rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE,
come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, nonche' le
occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore
coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
c) attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con
proprio regolamento e in conformita' con le previsioni
della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle
informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una
frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie
annuali e alle relazioni finanziarie semestrali;
d) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, comma 1, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla direttiva da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, e di assicurare un
adeguato regime di trasparenza in materia di informazione
sugli emittenti garantendo un appropriato grado di
protezione dell'investitore e la piu' ampia tutela della
stabilita' finanziaria e assicurando i piu' adeguati
obblighi di informazione e correttezza.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
«Allegato B
(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1º luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139
(Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello
consolidato per le societa' di capitali e gli altri
soggetti individuati dalla legge) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di investimento extracomunitaria":
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio"
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) "Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital"
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) "investitori professionali": i clienti
professionali ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e
2-sexies;
m-duodecies) "investitori al dettaglio": gli
investitori che non sono investitori professionali;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA e il gestore di EuSEF;
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder": il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le
societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav,
le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) "rating del credito": un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;»;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati
in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute
di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori
non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 5) e
abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet.
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati comunitari.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 62 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 62. Regolamento del mercato
1. - 1-quater. (Omissis).
2. Le societa' di gestione si dotano di regole e
procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono
una negoziazione corretta e ordinata nonche' di criteri
obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli
ordini. In ogni caso il regolamento del mercato determina:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione, di
esclusione e di sospensione degli operatori dalle
negoziazioni;
a-bis) le condizioni e le modalita' di ammissione alla
quotazione, nonche' quelle relative all'ammissione alle
negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro
esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle
negoziazioni;
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento
delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori
e degli emittenti;
c) le modalita' di accertamento, pubblicazione e
diffusione dei prezzi;
d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni,
nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi
minimi negoziabili;
d-bis) le condizioni e le modalita' per la
compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni
concluse sui mercati.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 64. Organizzazione e funzionamento del mercato e
delle societa' di gestione
01. La Consob, con proprio regolamento, individua gli
adempimenti informativi delle societa' di gestione nei
propri confronti, nonche', avendo riguardo alla
trasparenza, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e
alla tutela degli investitori e in conformita' alle
disposizioni della direttiva 2004/39/CE, i requisiti
generali di organizzazione delle societa' di gestione dei
mercati regolamentati.
1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del
mercato e determina i corrispettivi a essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e predispone e mantiene
dispositivi e procedure efficaci per il controllo del
rispetto del regolamento;
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a
prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate
e manipolazioni del mercato;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione
degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle
negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni e
comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB;
l'esecuzione delle decisioni di ammissione alle
negoziazioni di azioni ordinarie, di obbligazioni e di
altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli
Stati membri dell'Unione europea, dalle banche comunitarie
e dalle societa' con azioni quotate in un mercato
regolamentato nonche' delle decisioni di esclusione di
azioni dalle negoziazioni e' sospesa finche' non sia
decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a);
tale sospensione non si applica nel caso di ammissione alle
negoziazioni di strumenti finanziari ammessi in regime di
esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto nonche'
per l'ammissione di lotti supplementari di azioni gia'
ammesse alle negoziazioni;
d) comunica alla CONSOB le violazioni del regolamento
del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e);
f) provvede agli altri compiti a essa eventualmente
affidati dalla CONSOB.
1-bis. La CONSOB
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di
ammissione alle negoziazioni e di esclusione dalle
negoziazioni di cui al comma 1, lettera c), secondo
periodo, ovvero ordinare la revoca di una decisione di
sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori
dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se,
sulla base degli elementi informativi diversi da quelli
valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dalla
societa' di gestione nel corso della propria istruttoria,
ritiene la decisione contraria alle finalita' di cui
all'art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla
lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione l'esclusione
o la sospensione degli strumenti finanziari e degli
operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione
dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti
finanziari emessi da una societa' di gestione in un mercato
da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi,
la CONSOB determina le modificazioni da apportare al
regolamento del mercato per assicurare la trasparenza,
l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli
investitori, nonche' per regolare le ipotesi di conflitto
d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti e'
subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo
mercato.
1-quater. Nel caso in cui uno strumento finanziario
risulti negoziato nei mercati regolamentati di cui all'art.
67, comma 1, la Consob:
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai sensi del
comma 1-bis, lettera c), e ne informa le autorita'
competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
quali lo strumento finanziario oggetto della decisione e'
ammesso a negoziazione;
b) informa le autorita' competenti degli altri Stati
membri della decisione di sospensione o esclusione di uno
strumento finanziario dalle negoziazioni, sulla base della
comunicazione ricevuta dalla societa' di gestione ai sensi
del comma 1, lettera c).
1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 01 sono
adottate, sentita la Banca d'Italia, nei casi di societa'
di gestione di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di societa' di gestione di mercati
regolamentati di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, su tassi di interesse e su valute.
1-sexies. Salvo quando cio' possa causare danni agli
interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento
del mercato, la Consob richiede la sospensione o
l'esclusione di uno strumento finanziario dalle
negoziazioni in un mercato regolamentato nei casi in cui
tale strumento finanziario sia stato oggetto di
provvedimento di sospensione o esclusione da parte di
autorita' competenti di altri Stati membri.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 93-bis del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 93-bis. Definizioni
1. Nel presente Capo si intendono per:
a) "strumenti finanziari comunitari": i valori
mobiliari e le quote di Oicr chiusi;
b) "titoli di capitale": le azioni e altri strumenti
negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche'
qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario
negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i
summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di
diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di
quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni
sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto
emittente;
c) "strumenti diversi dai titoli di capitale": tutti
gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di
capitale;
d);
e) "responsabile del collocamento": il soggetto che
organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) "Stato membro d'origine":
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti
finanziari comunitari che non sono menzionati nel
successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui
l'emittente ha la sua sede sociale;
2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari
diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale
unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di
strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di
capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli
negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante
conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono,
purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari
diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli
strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita'
appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato
membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale,
o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati
o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari
comunitari sono offerti al pubblico, a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e'
applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai
titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a
condizione che il valore di una tale denominazione minima
sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari
comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede
in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli
strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere
offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di
entrata in vigore della direttiva 2013/50/UE o nel quale e'
stata presentata la prima domanda di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da
parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo, nelle
seguenti circostanze: 3.1 qualora lo Stato membro d'origine
non fosse stato determinato da una loro scelta, o 3.2 ai
sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera i), punto iii),
della direttiva 2004/109/CE;
3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di
OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR e'
stato costituito.
g) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE
in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene
richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato
membro d'origine.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 120 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 120. Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti
1. (Omissis).
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni
quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in
misura superiore al tre per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. Nel
caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari al
cinque per cento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 154-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 154-ter. Relazioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,
gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalita'
previste dalla Consob con regolamento, la relazione
finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio
di esercizio o, per le societa' che abbiano adottato il
sistema di amministrazione e controllo dualistico, il
bilancio di esercizio, nonche' il bilancio consolidato, ove
redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione
prevista all'art. 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste
dall'art. 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile,
in luogo del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi
del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio.
La relazione di revisione redatta dal revisore legale o
dalla societa' di revisione legale nonche' la relazione
indicata nell'art. 153 sono messe integralmente a
disposizione del pubblico entro il medesimo termine.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data
dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice
civile il progetto di bilancio di esercizio e' comunicato
dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore
legale o alla societa' di revisione legale con la relazione
sulla gestione, almeno quindici giorni prima della
pubblicazione di cui al comma 1.
2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e
comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre
dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la
relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione
prevista dall'art. 154-bis, comma 5. La relazione sul
bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della
societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata
integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2,
e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob puo'
disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come
Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari,
l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive consistenti al piu' in: a) una descrizione
generale della situazione patrimoniale e dell'andamento
economico dell'emittente e delle sue imprese controllate
nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli
eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla
situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese
controllate.
5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi
di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di
impatto effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 24-quater,
della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in
conformita' alla disciplina comunitaria di riferimento,
esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza
delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i
piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte
dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive
richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai
risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e
non incidono negativamente sulle possibilita' di accesso
dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
stabilisce con regolamento:
a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei
documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali
informazioni aggiuntive di cui al comma 5;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione
delle relazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente articolo
per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 157,
comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i
documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al
presente articolo non sono conformi alle norme che ne
disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente di
rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.».
- Si riporta il testo dell'art. 192-bis del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 192-bis. Informazioni sul governo societario
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
delle societa' quotate nei mercati regolamentati che
omettono le comunicazioni prescritte dall'art. 123-bis,
comma 2, lettera a), si applicano le seguenti misure e
sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero, se superiore, fino
al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.
1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al
comma 1, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1,
lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della
societa' o dell'ente, si applicano le seguenti misure e
sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
1-ter. Si applica l'art. 188, commi 2 e 2-bis.
1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di
eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal
ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto
per le persone giuridiche nei confronti delle quali e'
accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, qualora la loro condotta abbia
contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da
parte della persona giuridica.».
- Si riporta il testo dell'art. 193 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 193 Informazione societaria e doveri dei sindaci,
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti
di societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115,
154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di
cui all'art. 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni
degli articoli medesimi o delle relative disposizioni
attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al
cinque per cento del fatturato complessivo annuo.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di
esenzione prevista dall'art. 114, comma 10, le seguenti
misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'art.
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis.
1-ter.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'art. 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti
dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del
servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni
regolamentate.
1-quinquies. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:
a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che
chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati
regolamentati italiani, in caso di violazione dell'art. 4,
paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,
relativo alle agenzie di rating del credito;
b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di
strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione
dell'art. 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
c) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di
cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli
8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e
5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si
applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, o, se superiore, fino al
cinque per cento del fatturato complessivo annuo.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applicano le
seguenti misure e sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'art.
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'art. 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis. (Soppresso).
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio
di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla
gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei
doveri previsti dall'art. 149, commi 1, 4-bis, primo
periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste
dall'art. 149, comma 3;
b).
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'art. 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter. Salvo quanto previsto dall'art. 194-quinquies,
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti
dal presente articolo si applica l'art. 192-bis, comma
1-quater.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-bis del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 194-bis. Criteri per la determinazione delle
sanzioni
1. Nella determinazione del tipo e dell'ammontare delle
sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle
sanzioni accessorie previste dal presente decreto, la Banca
d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante
e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica,
le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 194-quater
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 194-quater Ordine di porre termine alle
violazioni
1. La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive
competenze, per le violazioni delle norme previste dagli
articoli 6, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 33, comma 4,
35-decies, 79-bis e delle relative disposizioni attuative,
quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita', in alternativa all'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti
delle societa' o degli enti interessati una sanzione
consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare ed il
termine per l'adempimento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.
194-quinquies del citato decreto legislativo n. 58 del
1998, come modificato dal presente decreto:
«Art. 194-quinquies. Pagamento in misura ridotta
1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera
di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo
della sanzione edittale, quando non sussistano le
circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall'art. 190, per la violazione degli articoli 45,
comma 1, 46, comma 1, 65, 83-novies, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni
attuative adottate dalla Consob;
b) dall'art. 191, comma 2, per la violazione degli
articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;
c) dall'art. 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione
degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e
7, e dall'art. 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la
violazione dell'art. 120;
d) dall'art. 194, comma 2, per la violazione dell'art.
142, e dell'art. 194, comma 2-bis.
2. Il pagamento in misura ridotta non puo' essere
effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia
gia' usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti
alla violazione contestata.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 195-bis del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 195-bis. Pubblicazione delle sanzioni
1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e
per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della
Consob, in conformita' alla normativa europea di
riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia adita l'autorita'
giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano
l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a
margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori
per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative
spese a carico dell'autore della violazione, ovvero
escludere la pubblicita' del provvedimento, quando la
stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati
finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.
(Omissis).».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli emittenti di cui all'articolo 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro d'origine e hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, sono esentati dall'obbligo di comunicazione, salvo che scelgano un altro Stato membro d'origine dopo tale data.
3. La Consob provvede ad integrare la disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' come modificata dal presente decreto legislativo, apportando le opportune modifiche ai propri regolamenti, al fine di garantire la piena rispondenza agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, con particolare riferimento agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle societa' quotate.

Note all'art. 2:
Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal comma 1
dell'art. 1 del presente decreto, e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Il testo del citato decreto legislativo n. 58 del 1998
e' riportato nelle Note alle premesse.
La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la
direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella GU n. L 390 del
31.12.2004.
La citata direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013 e'
riportata nelle Note alle premesse.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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