Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 febbraio 2016
Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2015 per gli enti in condizione di deficitarieta' strutturale ed enti equiparati dalla normativa.


IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale

Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari;
Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e' allegata anche al certificato del rendiconto;
Visto l'art. 243 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizigli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonche' gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;
Visto l'art. 243-bis, comma 8, lett. b), del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;
Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalita' per la presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
Dato atto che le modalita' della certificazione di che trattasi sono state approvate, in passato, su base triennale, in coerenza con la programmazione finanziaria pluriennale del sistema di bilancio degli enti locali, e che da ultimo, sono state fissate con decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 2013, per il triennio 2012-2014;
Ritenuto, tuttavia, di dover procedere, al momento, all'approvazione di dette modalita' per il solo esercizio finanziario 2015, atteso che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali approvate con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, renderanno necessaria, a partire dal corrente esercizio finanziario, la completa rivisitazione sia delle modalita' certificative in argomento, sia dei parametri obiettivi, e che di tale problematica sara' investito, come in passato, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in fase di costituzione presso il Ministero dell'interno;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118, gli enti territoriali in sperimentazione nel 2014 adottano, dall' esercizio finanziario 2015, i nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del richiamato art. 11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi, cui e' attribuita funzione conoscitiva;
Ritenuto pertanto, nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalita' certificative resa necessaria dal processo di armonizzazione contabile, che sia possibile, in virtu' di quanto disposto dal richiamato art. 11 per l'anno 2015, nel quale coesistono gli schemi di bilancio «tradizionali» con quelli «armonizzati», procedere alla sostanziale conferma, per il solo esercizio finanziario 2015, delle modalita' certificative approvate con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, per il triennio 2012-2014;
Considerato, altresi', che il richiamato art. 242 stabilisce, al comma 2, che i parametri obiettivi citati in premessa, e le modalita' per la compilazione della relativa tabella, sono fissati con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, comunque, sino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013 di individuazione, per il triennio 2013-2015, per province, comuni e comunita' montane, dei parametri obiettivi di deficitarieta' strutturale;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto;
Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Approvazione dei modelli

1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonche' per province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano in condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto e concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.
2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alle date indicate al successivo art. 3, la condizione di assoggettamento ai controlli.
3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.
4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Istruzioni di compilazione

1. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, citta' metropolitane e comunita' montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.
2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.
3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.
 
Art. 3

Termine della trasmissione

1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, anche separzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 16 maggio 2016 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2015.
2. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorieta' del predetto termine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore centrale: Verde
 
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