Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2016 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERA 24 febbraio 2016 |
Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013. (Delibera n. 19520). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale e' stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che, tra l'altro, ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative la possibilita' di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line; Visti, in particolare, gli articoli 50-quinquies e 100-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, inseriti con decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e modificati dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3; Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-quinquies, in base al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicita'; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»; Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 100-ter, il quale stabilisce che la Consob determini la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali, «al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»; Considerata la necessita' di rivedere il predetto regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo, con particolare riferimento all'ambito definitorio e alla disciplina relativa alle informazioni da rendere al pubblico, tenuto conto delle specificita' dei nuovi offerenti inclusi nell'ambito normativo soggettivo; Ritenuto necessario, anche al fine di favorire il concreto sviluppo di strumenti alternativi di finanziamento a supporto dell'innovazione, semplificare taluni obblighi imposti dal regolamento, risultati eccessivamente onerosi per gli operatori, quali quelli legati alla sottoscrizione di una quota degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori professionali o di particolari categorie di investitori individuate dalla Consob e alle modalita' di esecuzione degli ordini; Ritenuto, al riguardo, opportuno includere nel novero dei soggetti che possono sottoscrivere la quota degli strumenti finanziari offerti gli «investitori professionali su richiesta», classificati ai sensi della disciplina derivante dal recepimento della Direttiva 2004/39/CE (di seguito «MiFID») dall'intermediario di cui sono clienti, e la nuova categoria degli «investitori a supporto dell'innovazione», ai quali e' richiesto il possesso di requisiti di onorabilita', di requisiti patrimoniali similari a quelli previsti dalla disciplina «MiFID» per i clienti professionali su richiesta e di requisiti comprovanti l'esperienza e la competenza di settore; Ritenuto, altresi', opportuno, anche al fine di favorire la conclusione delle operazioni integralmente on-line, prevedere che i gestori dotati degli adeguati requisiti organizzativi possano effettuare direttamente la verifica di appropriatezza delle operazioni effettuate attraverso portali on-line; Ritenuto, infine, opportuno tener conto di talune esigenze emerse in sede di vigilanza relative al procedimento di autorizzazione per l'iscrizione nel registro dei gestori; Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta ai due documenti di consultazione pubblicati in data 19 giugno 2015 e 3 dicembre 2015;
Delibera:
Art. 1 Modifiche al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 1. Il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, e' modificato come segue: 1) il regolamento e' ridenominato «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line»; 2) nella Parte I, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni: A. la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: «c) «offerente»: 1) la societa' start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; 2) la piccola e media impresa innovativa («PMI innovativa»), come definita dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; 3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio («OICR») che investe prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014; 4) le societa' di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definite dall'art. 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;»; B. nella lettera d), le parole «delle start-up innovative» sono sostituite dalle parole «degli offerenti»; C. nella lettera e), le parole «le start-up innovative» sono sostituite dalle parole «gli offerenti»; D. nella lettera g), le parole «emessi da start-up innovative» sono soppresse; E. la lettera h) e' sostituita dalla seguente lettera: «h) «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;»; F. la lettera j) e' sostituita dalla seguente lettera: «j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonche' i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.»; 3) nella Parte II, Titolo I, all'art. 5, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente lettera: «a) la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di iscrizione;»; 4) nella Parte II, Titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni: A. all'art. 7: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione»; b) al comma 1, le parole «La domanda di iscrizione» sono sostituite dalle parole «La domanda di autorizzazione per l'iscrizione»; c) al comma 2, dopo le parole «sette giorni» e' inserita la parola «lavorativi»; dopo le parole «trenta giorni» e' inserita la parola «lavorativi»; le parole «ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle parole «ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilita'»; d) al comma 3: i) nella lettera c), le parole «societa' richiedente.» sono sostituite dalle parole «societa' richiedente;»; ii) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) a qualunque soggetto, anche estero.»; iii) nell'ultimo periodo, dopo le parole «data di ricezione degli stessi» sono inserite le parole «e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilita'»; e) al comma 4: i) nel primo periodo, le parole «nel corso dell'istruttoria e' portata» sono sostituite dalle parole «nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, sono portate»; ii) nel secondo periodo, dopo le parole «sette giorni» e' inserita la parola «lavorativi»; f) al comma 5: i) nel primo periodo, dopo le parole «sessanta giorni» e' inserita la parola «lavorativi»; ii) nel secondo periodo, le parole «L'iscrizione» sono sostituite dalle parole «L'autorizzazione»; B. all'art. 8: a) al comma 1: i) nella lettera d), le parole «estinzione del reato.» sono sostituite dalle parole «estinzione del reato;»; ii) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: «d-bis) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita'.»; b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della societa'.»; c) nel comma 2, le parole «Ove il controllo sia detenuto» sono sostituite dalle parole «Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 1-bis siano detenuti»; C. all'art. 10, comma 2, le parole «cancellazione del gestore dal registro» sono sostituite dalle parole «decadenza dall'autorizzazione»; D. dopo l'art. 11, e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 11-bis
Decadenza dall'autorizzazione
1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attivita' entro il termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima. 2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell'attivita' lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.»; E. all'art. 12, comma 1: a) nella lettera d), le parole «lettera b).» sono sostituite dalle parole «lettera b);»; b) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: «d-bis) per effetto della decadenza dall'autorizzazione.»; 5) nella Parte II, Titolo III, sono apportate le seguenti modificazioni: A. all'art. 13: a) nel comma 2, la parola «emittente» e' sostituita dalla parola «offerente»; b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica. 5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l'art. 17, comma 3.»; B. all'art. 14, comma 1: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente lettera: «a) al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;»; b) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: «b-bis) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attivita';»; c) la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: «c) alle modalita' per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'art. 13, comma 5-bis o se vi procedono le banche e le imprese di investimento ai sensi dell'art. 17, comma 3;»; C. all'art. 15: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali»; b) al comma 1: i) nell'alinea, le parole «di start-up innovative» sono sostituite dalle parole «tramite portali»; ii) la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera: «c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall'art. 25 del decreto;»; iii) la lettera e) e' sostituita dalla seguente lettera: «e) per le start-up innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto nonche' al diritto fallimentare previste dall'art. 31 del decreto;»; iv) dopo la lettera e'), e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) per le PMI innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto;»; v) la lettera f) e' sostituita dalla seguente lettera: «f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR;»; c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente lettera: «b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno: i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza; ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore;»; D. all'art. 16, comma 1: a) nella lettera a), la parola «emittente» e' sostituita dalla parola «offerente»; b) nella lettera c), le parole «le informazioni» sono soppresse; c) nella lettera d), le parole «numero di aderenti.» sono sostituite dalle parole «numero di aderenti;»; d) dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera: «d-bis) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalita' per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare.»; E. all'art. 17: a) al comma 2, le parole «tengono informato» sono sostituite dalle parole «informano tempestivamente»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali; b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis.»; d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola «gestore» sono inserite le parole «che non effettua direttamente la verifica proposta dall'art. 13, comma 5-bis» e le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 3»; e) al comma 6: i) le parole «intestato all'emittente» sono sostituite dalle parole «destinato all'offerente»; ii) sono inseriti, alla fine, i seguenti periodi: «Il gestore comunica alla banca o all'impresa di investimento presso la quale e' versata la provvista le informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo.»; F. all'art. 19, comma 1, la parola «emittente» e' sostituita dalla parola «offerente»; G. all'art. 20, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente lettera: «d) le attestazioni previste dall'art. 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis.»; H. all'art. 21: a) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attivita', unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.»; b) al comma 3, lettera b), la parola «esiti» e' sostituita dalle parole «esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob,»; 6) nella Parte II, Titolo IV, all'art. 23, comma 1: A. nella lettera a), dopo le parole «in caso di» e' inserita la parola «grave»; B. nella lettera b), n. 1, le parole «dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4 del decreto» sono sostituite dalle parole «dagli offerenti»; 7) nella Parte III, sono apportate le seguenti modificazioni: A. all'art. 24: a) al comma 1: i) nell'alinea, le parole «dell'emittente» sono sostituite dalle parole «della start-up innovativa o della PMI innovativa»; ii) nella lettera a), primo periodo, dopo la parola «trasferiscano» sono inserite le parole «direttamente o indirettamente»; iii) nella lettera b), le parole «dell'emittente» sono sostituite dalle parole «della societa'»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all'art. 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti: i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla societa' offerente.»; c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui e' cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualita' di investitore a supporto dell'innovazione, il soggetto interessato presenta al gestore: una o piu' dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, e' superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di start-up innovativa o PMI innovative ricoperte e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della start-up o PMI innovativa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.»; B. nell'art. 25, comma 1, le parole «nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso» sono sostituite dalle parole «in un conto indisponibile destinato all'offerente»; 8. L'Allegato 1 e' modificato come segue: A. l'Allegato 1 e' ridenominato «Istruzioni per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione speciale»; B. la sezione A. «Domanda per l'iscrizione nel registro» e' sostituita dalla seguente sezione: «A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro 1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della societa', indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della societa', la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito internet del portale, il nominativo e i recapiti di un referente della societa' e l'elenco dei documenti allegati. 2. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro e' corredata dei seguenti documenti: a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese; b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette; c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilita' dei soggetti che detengono il controllo della societa': i) per le persone fisiche: dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8 del Regolamento; dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 11 del Regolamento; dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia. ii) per le persone giuridiche: verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella societa' o ente partecipante; d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo; e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati; f) una relazione sull'attivita' d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.»; 9. L'Allegato 2 e' modificato come segue: A. nella sezione A. «Attivita' d'impresa»: a) al punto 2., dopo le parole «delle start up innovative» sono inserite le parole «e delle PMI innovative»; b) al punto 3., dopo le parole «dalle start up innovative» sono inserite le parole «e dalle PMI innovative»; c) al punto 5., dopo le parole «tra la start up innovativa» sono inserite le parole «o la PMI innovativa»; d) dopo il punto 5., e' aggiunto il seguente punto: «5-bis. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'art. 13, comma 5-bis, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;»; B. nella sezione B. «Struttura organizzativa», al punto 4., le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1»; 10. L'Allegato 3 e' modificato come segue: A. la sezione 1. «Avvertenza» e' sostituita dalla seguente sezione: «Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: «Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente e' l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicita' dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o societa' che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e PMI innovative e' illiquido e connotato da un rischio molto alto.».»; B. nella sezione 2. «Informazioni sui rischi», la parola «emittente» e' sostituita dalla parola «offerente»; C. la sezione 3. «Informazioni sull'emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta» e' sostituita dalla seguente sezione: «3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta a) descrizione dell' offerente: per le start-up innovative e PMI innovative, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilita' sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'art. 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonche' il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovra' essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto; per gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformita' all'allegato 1-bis del regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni; per le societa' che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la politica di investimento e l'indicazione delle societa' nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet; b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori; c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalita' di esercizio; d) descrizione delle clausole predisposte dalle start-up innovative o dalle PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalita' per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24.»; D. nella sezione 4. «Informazioni sull'offerta»: a) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera: «c-bis) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF;»; d) nella lettera i), la parola «emittente» e' sostituita dalla parola «offerente»; e) nella lettera j), la parola «emittente» e' sostituita dalla parola «offerente». |
| Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
1. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per i gestori che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, risultano gia' iscritti nel registro di cui all'art. 4 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, i termini di sei mesi previsti nel nuovo art. 11-bis decorrono dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Roma, 24 febbraio 2016
Il Presidente: Vegas |
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