Gazzetta n. 54 del 5 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 27
Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la direttiva 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato;
Vista la decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformita' della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
20 novembre 2008, n. 188

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera m), le parole: «di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;
c) all'articolo 3:
1) il comma 2 e' soppresso;
2) al comma 3 la lettera c) e' soppressa;
d) all'articolo 5 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;
e) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;
f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi' corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni informano altresi' l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di accumulatore incorporato nell'apparecchio.»;
g) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del decreto 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;
h) all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;
i) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.»;
l) all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»;
m) all'articolo 27 il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le relative modalita' di versamento.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2006/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 settembre 2006, n. L 266.
- La direttiva 2008/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
5 dicembre 2008, n. L 327.
- La decisione della Commissione 2009/603/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206.
- La direttiva 2013/56/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 dicembre 2013, n. L 329.
- Il Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, e' il
seguente:

«Capo IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

Art. 208. (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti)
Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
possesso di certificazione ambientale)
Art. 210. (Autorizzazioni in ipotesi particolari)
Art. 211. (Autorizzazione di impianti di ricerca e di
sperimentazione)
Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali)
Art. 213. (Autorizzazioni integrate ambientali).».
- Il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
(Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva
91/157/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 2008, n. 283, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176
, cosi recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

«Allegato B

(art. 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e
che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento
1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1°giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento)
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:

«Capo III - Conferenza unificata

Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 1 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle
pile e degli accumulatori di cui al comma 2 e, in
particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e
accumulatori contenenti sostanze pericolose, nonche' la
raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di
promuoverne un elevato livello di raccolta e di
riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli
accumulatori, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera
a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso,
dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, e di cui al decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del
presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi
essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e
materiale bellico, purche' destinati a fini specificamente
militari;
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello
spazio.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia
elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di
energia chimica, costituita da uno o piu' elementi primari
(non ricaricabili) o costituita da uno o piu' elementi
secondari (ricaricabili);
b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori
collegati tra loro o racchiusi come un'unita' singola e a
se' stante in un involucro esterno non destinato ad essere
lacerato o aperto dall'utilizzatore;
c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a
bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono
sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono
pile o accumulatori industriali, ne' batterie o
accumulatori per veicoli;
d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori
portatili di forma rotonda, di diametro superiore
all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali
protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e
come energia di riserva;
e) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o
gli accumulatori utilizzati per l'avviamento,
l'illuminazione e l'accensione;
f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli
accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o
professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli
elettrici;
g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli
accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'art.
183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di
produzione di materiali di rifiuto per la funzione
originaria o per altri fini, escluso il recupero di
energia;
i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni
applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del
decreto n. 152 del 2006;
l) «trattamento»: le attivita' eseguite sui rifiuti di
pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la
selezione, la preparazione per il riciclaggio o la
preparazione per lo smaltimento;
m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o
elettronica, secondo la definizione di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, alimentata o capace di
essere alimentata interamente o parzialmente da pile o
accumulatori;
n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale
per la prima volta a titolo professionale pile o
accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o
veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata,
comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite
agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva
97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito
di un'attivita' commerciale, fornisce pile e accumulatori
ad un utilizzatore finale;
p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a
disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di
terzi all'interno del territorio della Comunita', compresa
l'importazione nel territorio doganale della Comunita';
q) «operatori economici»: i produttori, i distributori,
gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti
al riciclaggio o altri operatori di impianti di
trattamento;
r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi
portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad
attivita' di manutenzione, di costruzione o di
giardinaggio;
s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta,
dividendo il peso dei rifiuti di pile e accumulatori
portatili raccolti in un anno civile a norma dell'art. 6
per la media del peso di pile e accumulatori portatili
venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei
produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista
della vendita agli utilizzatori finali nel territorio
nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni
civili precedenti;
t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»:
contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e
accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e
distribuito sul territorio, tenuto conto della densita' di
popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di
registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti
sulla gestione dei rifiuti.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 3 (Divieti di immissione sul mercato). - 1. Fatte
salve le previsioni di cui al decreto n. 209 del 2003, e'
vietata, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'immissione sul mercato:
a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati
in apparecchi, contenenti piu' di 0,0005 per cento di
mercurio in peso;
b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli
incorporati in apparecchi, contenenti piu' dello 0,002 per
cento di cadmio in peso.
2. (soppresso).
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si
applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati
ad essere utilizzati in:
a) sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci
di emergenza;
b) attrezzature mediche.
c) (soppressa).».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 5 (Immissione sul mercato). - 1. Le pile e gli
accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente
decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di
restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti
del presente decreto non possono essere immessi sul
mercato.
2-bis. Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le
pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del
presente decreto, ma che sono stati legalmente immessi sul
mercato prima della data di applicazione dei rispettivi
divieti di cui all'art. 3, possono continuare a essere
commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile
ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente
decreto successivamente alla data di cui al comma 2, le
autorita' competenti provvedono al loro immediato ritiro
con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dello
sviluppo economico sono individuate entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
autorita' competenti al ritiro ai sensi del comma 3.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse cosi
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 8 (Obiettivi di raccolta). - 1. Ai fini del
presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e
degli accumulatori portatili viene calcolata per la prima
volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso
dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, i dati annuali relativi
alla raccolta e alle vendite comprendono pile e
accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di
gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al
minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto,
entro la data del 26 settembre 2012 dovra' essere
conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta
minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per
cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di
raccolta dovra' raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il
45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori
portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di
seguito: "ISPRA", secondo il piano di cui all'allegato I,
sulla base dei dati dell'immesso sul mercato trasmessi dai
produttori ai sensi dell'art. 15, comma 3 e dei dati
trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'art. 16.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 9 (Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori).
- 1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono
progettati in modo tale che i rifiuti di pile e
accumulatori siano facilmente rimovibili. Qualora tali
rifiuti non possano essere prontamente rimossi
dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono
progettati in modo tale che i rifiuti di pile e
accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti
qualificati indipendenti dai produttori. Gli apparecchi in
cui sono incorporati pile o accumulatori sono altresi'
corredati di istruzioni che indicano come l'utilizzatore
finale o i professionisti qualificati indipendenti possano
rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni
informano altresi' l'utilizzatore finale sui tipi di pila o
di accumulatore incorporato nell'apparecchio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione
medica o dei dati, sia necessaria la continuita'
dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra
l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 10 (Trattamento e riciclaggio).- Entro il 26
settembre 2009:
a) i produttori od i terzi che agiscono in loro nome
istituiscono, su base individuale o collettiva, utilizzando
le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela
della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e
il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e
raccolti a norma degli articoli 6 e 7 o del decreto 14
marzo 2014, n. 49, sono sottoposti a trattamento e
riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa
comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute,
la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i
requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a
norma del decreto n. 151 del 2005, sono rimossi dai rifiuti
delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto
disposto all'art. 13, comma 3.
4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di
riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato
II, parte B, entro il 26 settembre 2011.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 2 e 4, le province territorialmente
competenti effettuano apposite ispezioni presso gli
impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di
pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui
all'art. 19 gli esiti di tali ispezioni.
6. L'operazione di trattamento e di riciclaggio dei
rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo
puo' essere effettuata al di fuori del territorio nazionale
o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti
sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, e successive modificazioni.
7. I rifiuti di pile e accumulatori, esportati dalla
Comunita' a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006
e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del
29 novembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n.
740/2008 della Commissione, del 29 luglio 2008, sono presi
in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e
del conseguimento delle efficienze stabiliti nell'allegato
II, solo se l'esportatore puo' dimostrare che l'operazione
di riciclaggio e' stata effettuata in condizioni
equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.
8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano
ogni anno al Centro di coordinamento di cui all'art. 16
entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare
precedente, le informazioni relative ai quantitativi di
rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e
accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite,
con riferimento alle tre tipologie di pile ed accumulatori
di cui all'allegato II, parte B».
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle
operazioni di raccolta, di trattamento e di riciclaggio dei
rifiuti di pile ed accumulatori di cui agli articoli 6 e 7
e 10 e' a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in
loro nome.
2. Il Centro di coordinamento di cui all'art. 16
definisce le modalita' di determinazione e di ripartizione
dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento
e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile
e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul
territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale
di raccolta separata effettuata, nonche' tenuto conto dei
ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle
operazioni di trattamento e riciclaggio. Dette modalita'
sono approvate dal Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'art. 19.
3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti
nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e
n. 209 del 2003 sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso
gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in
carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome
ai sensi del comma 1.
4. I produttori sono tenuti a sostenere i costi del
funzionamento e delle attivita' del Centro di coordinamento
di cui all'art. 16.
5. I costi della raccolta, del trattamento e del
riciclaggio non sono indicati separatamente agli
utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile
e accumulatori portatili.
6. I produttori e gli utilizzatori di pile e
accumulatori industriali e per veicoli possono concludere
accordi che stabiliscano il ricorso a modalita' di
finanziamento diverse da quelle di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di
pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della
loro immissione sul mercato.
8. L'obbligo di cui al comma 1 non puo' implicare un
doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o
accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di
cui ai decreti n. 209 del 2003 e n. 49 del 2014.».
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 14 (Registro nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti
tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti
di pile e accumulatori ai sensi dell'art. 13.
2. I produttori che per la prima volta immettono sul
mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono
obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una
volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio
di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata,
conformemente a quanto previsto dall'allegato III, parte A,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun
produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite
il sistema informatico delle Camere di commercio. Entro
trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione
deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di
trasporto e nelle fatture commerciali.
4. L'iscrizione al Registro e' assoggettata al
pagamento di un corrispettivo da determinarsi, secondo il
criterio della copertura dei costi dei servizi, con il
provvedimento di cui all'art. 27, comma 5.
5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento
del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente
all'ISPRA, secondo modalita' di interconnessione telematica
da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle
imprese identificate come produttori di pile e
accumulatori, nonche' tutte le altre informazioni di cui al
comma 2.».
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 25 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato
pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all'art. 23,
commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre
2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi
della indicazione di cui all'art. 23, comma 5, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad
euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul
mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si
applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo
non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo
comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la
Camera di commercio ai sensi dell'art. 14, comma 2, immette
sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che, entro il termine di cui all'art. 14, comma 2, non
comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al
finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e
accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo,
ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad
euro 20.000. La stessa sanzione e' applicata al produttore
che non fornisce le informazioni di cui all'art. 15, comma
3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le
eccezioni di cui all'art. 3, comma 3, chiunque, dopo
l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul
mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui
all'art. 3, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per
ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
distributore che indebitamente non ritira, a titolo
gratuito, una pila o un accumulatore, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150,
per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a
titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di
cui all'art. 22, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati
pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui
all'art. 9, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
previste dal presente decreto si applicano le disposizioni
di cui all'art. 262 del decreto n. 152 del 2006.».
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 27 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza
pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono
all'attuazione del decreto con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'art.
10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari
di tali controlli, mediante tariffe e modalita' di
versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del
servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono
aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al
funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15,
all'espletamento delle attivita' del Comitato di vigilanza
e controllo di cui all'art. 19, ivi incluse le attivita'
ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo
articolo, e delle attivita' dell'ISPRA di cui di agli
articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di
pile e accumulatori.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4,
nonche' le relative modalita' di versamento.».
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.
2. I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si provvede in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi all'art. 3 del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per i riferimenti normativi all'art. 9 del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per i riferimenti normativi all'art. 27 del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, si veda nelle note
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 16 (Centro di coordinamento). - 1. E' istituito
il Centro di coordinamento, in forma di consorzio avente
personalita' giuridica di diritto privato, cui partecipano
i produttori di pile e di accumulatori, individualmente o
in forma collettiva.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Centro di coordinamento si
dota di apposito statuto.».
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -
RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014,
n. 73, S.O., cosi' recita:
«Art. 41 (Disposizioni finanziarie). - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono
agli adempimenti previsti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva
e delle ispezioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4, nonche'
quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei
controlli effettuati da parte dei pubblici uffici
territoriali in applicazione del presente decreto sono
posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni
e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio,
secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
4. Gli oneri relativi alle attivita' di monitoraggio di
cui all'art. 14, comma 3, e 19, comma 9, nonche' gli oneri
di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del
Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta
del Registro nazionale di cui all'art. 29 sono a carico dei
produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le tariffe per la
copertura degli oneri di cui al comma 4, nonche' le
relative modalita' di versamento. Con disposizioni
regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono
determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui
al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento.».
 
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