IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
nell'adunanza del 10 febbraio 2016; Visto il «Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 82 dell'8 aprile 2014; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto l'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA; Rilevato che, con decisione del 26 novembre 2014 e successivamente, con decisione del 22 dicembre 2015, il Consiglio dell'Autorita' ha deliberato di non doversi conformare, nella quantificazione delle sanzioni, al sistema di calcolo allegato al Regolamento sanzionatorio, disponendone l'abrogazione in modo da consentire la graduazione della sanzione in relazione al caso specifico; Rilevato, altresi', che le sanzioni pecuniarie ed interdittive irrogate dal 26 novembre 2014 sino ad oggi sono state determinate prescindendo dal sistema di calcolo previsto dall'Allegato de quo, risultando di fatto piu' favorevoli alle Soa rispetto a quelle che sarebbero scaturite facendo ricorso ad un rigoroso utilizzo del meccanismo di computo de quo; Considerato che e' necessario, pertanto, procedere alla abrogazione del summenzionato Allegato 1, con conseguente modifica dell'art. 44 del Regolamento sanzionatorio che ad esso fa espresso rinvio;
Delibera:
1) di apportare al Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' le seguenti modifiche: abrogazione dell'Allegato 1 al Regolamento rubricato «Metodo di calcolo per l'applicazione delle sanzioni ex art. 73 D.P.R. n. 207/2010»; riformulazione dell'art. 44 del citato Regolamento nei termini appresso indicati: «Per la quantificazione della sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravita' della/e violazione/i commessa/e e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti quali, a mero titolo esemplificativo: gli effetti pregiudizievoli della violazione, il vantaggio tratto dalla Soa e/o dall'autore della violazione e la recidiva specifica per quanto riguarda le aggravanti;, l'autodenuncia, le iniziative tendenti ad eliminare le conseguenze della violazione e/o a prevenire ulteriori violazioni, l'adozione di moduli organizzativi di prevenzione e controllo delle violazioni per quanto riguarda le attenuanti». 2) di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale copia della presente deliberazione. Roma, 10 febbraio 2016
Il Presidente: Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 18 febbraio 2016 Il Segretario: Esposito |