Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2016 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 16 febbraio 2016
Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Nella seduta del 16 febbraio 2016, composto come da verbale in pari data;
Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, gli articoli 22, 23, 24 e 25, che stabiliscono le modalita' di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Viste le risoluzioni consiliari n. 10/1998 del 28.4.1998, n. 1/2000 del 15.2.2000 e n. 3/2003 del 4.2.2003 relative al diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, gli articoli 59 e 60;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativo al Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;
Visto il decreto legislativo 2.7.2010 n. 104, relativo al Codice del processo amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Amministrazioni l'adozione di provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso;
Visto il Regolamento in data 3aprile2007 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 31.5.2007 concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46 che fornisce alle Amministrazioni indicazioni in merito al rilascio di copie di documenti amministrativi ed al rimborso delle spese di riproduzione;
Considerato che il diritto di accesso, relativamente ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si esercita nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 fatta salva la disciplina ivi prevista per gli appalti secretati o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza;
Ritenuto opportuno dettare disposizioni organizzative volte a disciplinare le modalita' del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici in cui si articola il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,

Delibera
di adottare il seguente:

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 1

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente deliberato in materia di accesso agli atti.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ambito di applicazione

a) Il presente regolamento individua le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, in conformita' alle disposizioni contenute nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 cosi' come modificate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.
b) I documenti di interesse generale e i servizi per la loro ricerca sono pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. L'accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici dei documenti.
 
Art. 3
Procedimento per l'accesso

a) Il diritto di accesso si esercita, previa richiesta scritta e motivata, compilando l'apposito modulo di cui all' allegato 1 al presente regolamento. Il modulo per la domanda di accesso puo' essere inviato alla casella di posta elettronica certificata indicata alla voce "Contatti" sul sito internet del Consiglio, unitamente a copia del documento di identita'. Nella domanda, indirizzata al Consiglio, sara' utile indicare anche la Commissione competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. L'Ufficio che riceve le istanze consegnate direttamente dall'interessato o da persona da lui incaricata ne rilascia ricevuta.
b) Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui la richiesta perviene all' Ufficio competente.
c) Responsabile del procedimento di accesso e' il Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ovvero il Presidente della Commissione preposta all'unita' organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
d) L'atto di accoglimento della domanda di accesso deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento di accesso e dell'unita' organizzativa, completa della sede presso cui rivolgersi e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia. Deve indicare i costi di ricerca e visura e di riproduzione, come determinati nell' allegato 2 al presente regolamento, e di eventuale spedizione.
e) Se la domanda e' irregolare o incompleta, l'unita' organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento e' tenuta, entro dieci giorni, a darne comunicazione all'interessato tramite pec, raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.
f) Il responsabile del procedimento, qualora individui controinteressati, e' tenuto a comunicare agli stessi l'avvenuta richiesta per pec o per altra via telematica o con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione. I costi per le eventuali spedizioni per raccomandata saranno posti a carico del richiedente l'accesso.
g) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede sulla richiesta.
h) L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, nei casi consentiti dalla legge.
i) L'esame del documento e' effettuato dal richiedente e, nel caso di persone giuridiche o enti collettivi, dal legale rappresentante, o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida delega, che andra' acquisita agli atti. Le generalita' del soggetto che effettua l'esame, e dell'eventuale accompagnatore, devono essere annotate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso oppure, nel caso di accesso informale, in un apposito verbale (allegato n. 3).
j) L'esame del documento avviene presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio ed alla presenza del responsabile del procedimento di accesso o di altro dipendente da lui indicato. Non e' consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo. L'esame della documentazione non puo' essere protratta oltre il tempo di una giornata lavorativa.
k) L'interessato puo' richiedere copia, anche conforme, del documento con spese a proprio carico, secondo la tabella di cui all' allegato n. 2, e puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
l) Il procedimento di accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificato dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 2005, n.15, deve concludersi entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda da parte dell'unita' organizzativa competente. Trascorso tale termine la domanda d'accesso deve intendersi respinta, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4
Diritto di accesso mediante strumenti informatici

a) Il diritto di accesso puo' essere esercitato, ove possibile, per via telematica mediante l'uso di adeguati dispositivi tecnologici ed organizzativi che garantiscano l'accertamento dell'identita' dei soggetti legittimati, la sicurezza delle transazioni e quella degli archivi e impediscano la perdita accidentale e la divulgazione non autorizzata dei dati, in conformita' alla normativa in materia di sicurezza informatica e di tutela della riservatezza.
b) L'accesso telematico alle informazioni viene attuato, ove possibile, mediante posta elettronica certificata, ovvero con rilascio di copia effettuata su appositi supporti - se in possesso dell'Ufficio - con spese a carico del richiedente.
 
Art. 5
Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso

a) Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente.
b) In caso di diniego espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, il richiedente puo' ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, o alla Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della medesima legge ed all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184.
c) In caso di tutela giurisdizionale e/o amministrativa, l'istruttoria e' curata dalla Commissione consiliare del Contenzioso. Non appena gli Uffici ne hanno notizia, trasmettono immediatamente alla citata Commissione tutti gli atti necessari per la difesa, garantendo il necessario supporto.
 
Art. 6
Documenti sottratti al diritto di accesso

I documenti amministrativi comunque detenuti dagli uffici sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi contemplate dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 12.4.2006, e dal Regolamento in data 3aprile2007 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (G.U. n. 125 del 31.5.2007).
 
Art. 7
Atti e pareri legali

a) Sono soggetti all'accesso gli atti e i pareri legali resi dall'Avvocatura dello Stato, che abbiano carattere endoprocedimentale, nel caso in cui siano correlati ad un procedimento amministrativo e richiamati nella motivazione dell'atto finale. Sono, invece, sottratti all'accesso i documenti formati dall'Avvocatura dello Stato o comunque rientranti nella sua disponibilita', nei casi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200.
b) Sono sottratti all'accesso gli atti ed i documenti, anche interni all'Amministrazione, formati e trasmessi in relazione a procedimenti contenziosi o precontenziosi, tentativi di conciliazione, procedure di mediazione, transazioni anche nei casi in cui essa viene rappresentata giudizialmente o stragiudizialmente.
c) Sono altresi' sottratti all'accesso gli atti ed i documenti relativi a procedimenti in itinere.
 
Art. 8
Costi di riproduzione, ricerca, visura e spedizione

a) L'esame dei documenti e' gratuito, fatta salva la corresponsione dei costi di ricerca e visura come determinati nell'allegato 2 al presente Regolamento.
b) Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo per il rilascio di copie in forma autentica, il costo per l'apposizione dei bolli sara' a carico del richiedente l'accesso.
c) Il rilascio di copie, comunque richiesto, sia in formato analogico che digitale, dei documenti avviene previo riscontro dell'avvenuto versamento del corrispettivo - tramite esibizione della copia del bonifico bancario - relativo alle spese per il costo di riproduzione, ricerca e visura e, qualora il rilascio di sia stato richiesto per posta raccomandata o per pec, anche le spese per i costi di spedizione, ivi comprese quelle sostenute per le comunicazioni ai controinteressati.
d) Il costo di riproduzione dei documenti e' quantificato nelle tabelle di cui all'allegato 2:
- "TABELLA A - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE ANALOGICA"
-"TABELLA B - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA CONFORME ANALOGICA"
-"TABELLA C - COSTI PER IL RILASCIO DI COPIA SEMPLICE DIGITALE".
e) Con delibera consiliare, di concerto con la Commissione VIII-Ragioneria, si provvede al periodico aggiornamento dei costi indicati nell' allegato 2 al presente regolamento nonche' all'individuazione di ulteriori modalita' di corresponsione delle somme dovute.
Il presente regolamento, con i relativi allegati, sara' pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 16 febbraio 2016

Il vice Presidente: Caracciolo
 
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