Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 febbraio 2016 |
Aggiornamento dei coefficienti di IMU e TASI per l'anno 2016, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU); Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati; Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2016; Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2016, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
=================================================== | per l'anno | per l'anno 2015 = | per l'anno | | 2016 = 1,01 | 1,01 | 2014 = 1,01 | +=============+=====================+=============+ |per l'anno |per l'anno 2012 = |per l'anno | |2013 = 1,02 |1,04 |2011 = 1,07 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 2009 = |per l'anno | |2010 = 1,09 |1,10 |2008 = 1,14 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 2006 = |per l'anno | |2007 = 1,18 |1,22 |2005 = 1,25 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 2003 = |per l'anno | |2004 = 1,32 |1,37 |2002 = 1,42 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 2000 = |per l'anno | |2001 = 1,45 |1,50 |1999 = 1,52 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 1997 = |per l'anno | |1998 = 1,54 |1,58 |1996 = 1,63 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 1994 = |per l'anno | |1995 = 1,68 |1,73 |1993 = 1,77 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 1991 = |per l'anno | |1992 = 1,79 |1,82 |1990 = 1,91 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 1988 = |per l'anno | |1989 = 1,99 |2,08 |1987 = 2,25 | +-------------+---------------------+-------------+ |per l'anno |per l'anno 1985 = |per l'anno | |1986 = 2,43 |2,60 |1984 = 2,77 | +-------------+---------------------+-------------+ | |per l'anno 1982 e | | |per l'anno |anni precedenti = | | |1983 = 2,95 |3,12 | | +-------------+---------------------+-------------+
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 febbraio 2016
Il direttore generale delle finanze: Lapecorella |
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